9.2014.159
Assunzione costi procedurali da parte dei genitori
25 giugno 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.159
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’assunzione delle spese della psicologa relativamente ad
accertamenti sulla situazione della figlia PI 1 (2007)
giudicando
sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
17 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007) è nata
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori si sono separati già nel 2008 e da
allora, visti i rapporti conflittuali, la Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) li ha sostenuti nell’organizzazione dei diritti
di visita tra la figlia e il padre.
B. Con scritto 16
ottobre 2013 il padre ha chiesto di poter essere convocato presso l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione),
subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria, per chiarire i cambiamenti
intervenuti nel frattempo. Ha accennato infatti al suo recente matrimonio e ad
una “piccola cosa” già chiarita. Con risposta 14 novembre 2013, la madre ha precisato
che in realtà la “piccola cosa” era in realtà il fatto che la figlia PI 1 sarebbe
stata vittima di un “caso spiacevole di molestie” da parte di __________,
figlio undicenne della moglie di RE 1. Essa ha quindi sostenuto la sua volontà
di limitare le visite a due incontri mensili.
A seguito di ciò
l'Autorità di protezione ha convocato i genitori all'udienza di discussione del
18 novembre 2013, nel corso della quale è stato confermato e precisato nei dettagli
l'episodio di molestia da parte di __________ nei confronti segnatamente di PI
1. Le parti hanno dunque convenuto seduta stante per la necessità di limitare i
diritti di visita del padre nel senso che gli stessi sarebbero avvenuti
“imperativamente” in assenza di __________ (cfr. verb. 18.11.2013, pag. 2 verso
il basso).
C. Tramite decisione 10
dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha di conseguenza regolamentato in via
cautelare le relazioni tra padre e figlia, confermando il divieto della
presenza di __________ durante gli incontri di PI 1 con il papà. Con ulteriore
decisione 5 febbraio 2014 – vista la necessità di accertare la situazione in
merito ai fatti descritti dai genitori riguardo alle molestie che avrebbe
subito PI 1 da parte di __________, per altro non contestata dai genitori – ha
quindi conferito mandato alla psicologa __________, dell’istituto __________ di
svolgere l’audizione della figlia. La psicologa ha reso il suo rapporto il 14
maggio 2014.
Tenendo conto delle
risultanze del predetto rapporto, con decisione 2 luglio 2014 l’Autorità di
protezione ha quindi evaso nel merito la procedura, ristabilendo il più ampio diritto
di visita tra padre e figlia, nel senso di una regolamentazione minima di un
fine settimana ogni 15 giorni da venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera
alle 20.00, con la precisazione, in aggiunta, di almeno 4 settimane durante le
vacanze scolastiche di cui almeno una durante le vacanze scolastiche natalizie
e due, possibilmente anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive,
compatibilmente con gli impegni dei genitori e gli interessi della figlia. L'Autorità
di protezione ha in particolare tolto la limitazione relativa alla presenza del
figlio della moglie di RE 1 durante i diritti di visita. La decisione è
cresciuta in giudicato incontestata.
D. In data 17 luglio
2014 l’Autorità di protezione ha deciso in merito all’assunzione delle spese relative
all’ascolto della minore, ponendo la fattura di fr. 620.00 della psicologa __________
a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
E. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 22 agosto 2014, sostenendo ché “non era
accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica”.
Egli ritiene quindi di non dover partecipare alle spese di consulenza
psicologica e chiede che la fattura sia posta integralmente a carico della madre.
F.Tramite
osservazioni 1° ottobre 2014 CO 2 ha precisato che la decisione di conferire
mandato ad una psicologa è stata resa a seguito della segnalazione di fatti accaduti
durante le vacanze di PI 1 con il padre e che era necessario l’accertamento di
quanto accaduto e di eventuali conseguenze.
G. Con scritto 9 ottobre
2014 l’Autorità di protezione ha rilevato di non avere osservazioni al riguardo
e di confermare la propria decisione.
H. Tramite replica 27
ottobre 2014 il padre ha precisato di essersi sempre assunto le proprie
responsabilità con la figlia e il fatto di non voler contribuire a saldare la
fattura della psicologa sarebbe causato dal solo fatto che si tratta di
“un’attività intrapresa da CO 2” per metterlo in cattiva luce e destabilizzare
il suo rapporto con la figlia.
I. La madre non ha
presentato alcuna duplica e l’Autorità di protezione ha osservato di rinunciarvi
con scritto 18 novembre 2014.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di
reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge
sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art.
99.
LPAmm.
2.
Secondo l’art. 19
cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di
protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi
fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono
provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri
mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è
invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,
che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono
l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di
protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o
chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice
di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31
gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei
loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di
assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei
genitori, indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica
con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza
dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134,
consid. 4).
Se la
procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria
adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate
al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo
che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile
(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.
1010.
n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
3.
Nella fattispecie, emerge dagli atti che l’Autorità di protezione ha ritenuto
necessario procedere all’audizione della minore conferendo mandato ad una
specialista a seguito di presunte molestie a sfondo sessuale apparentemente
subite dalla figlia. Tale mandato è stato attribuito dopo aver sentito la madre
di PI 1, il padre qui reclamante e la di lui moglie. Quest’ultima è infatti
madre di due figli, un maschio, __________ (2002) e una femmina, __________
(2005), avuti da un precedente matrimonio. Dalle affermazioni dei genitori di PI
1.
e della sua matrigna, è infatti emerso che durante una vacanza trascorsa
tutti insieme (la nuova coppia con i tre bambini) __________, avrebbe mostrato
le sue parti intime alla sorella e a PI 1, mentre avrebbe simulato un rapporto
orale con quest’ultima.
Dall’audizione
della moglie di RE 1 è emerso che __________ è un ragazzino al quale è stata
diagnosticata una forma di ADHD (iperattività) con iniziali tendenze
autolesionistiche, seguito da tempo a livello psichiatrico e psicologico. La
madre stessa lo ha definito come un “bambino difficile da gestire”.
I fatti
raccontati da PI 1 alla mamma non sono mai stati contestati o negati né dal padre
né dai bambini né dalla madre di __________. L’esigenza di chiarire la situazione
era emersa – incontestata dalle parti – all'udienza del 18 novembre 2013. In quella circostanza, pure incontestata è stata la necessità di limitare i diritti di visita
del padre, in attesa degli accertamenti, prevedendo che essi fossero “imperativamente”
esercitati in assenza di __________. A seguito di ciò l'Autorità di protezione,
con decisione 10 dicembre 2013 (non impugnata), ha di conseguenza disposto in
via cautelare la limitazione dei diritti di visita e, con decisione 5 febbraio
2014, l’audizione della minore da parte di una specialista prima di esprimersi
definitivamente sui diritti di visita tra PI 1 e il padre e sull’opportunità
della presenza di __________ in occasione degli incontri tra questi ultimi.
L’argomento del padre secondo cui “non era accaduto nulla per cui si
ritenesse indispensabile una consulenza psicologica” cade quindi nel vuoto.
Trattatasi per altro di sospetti gravi – in parte confermati dai minori ai loro
genitori – che esigevano ulteriori verifiche volte ad eventualmente adottare le
più idonee misure di protezione a loro favore.
4.
Come indicato in precedenza, le spese
occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri
di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito
della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento
si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori
devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di
mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei
confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a
protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure
concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al
figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un
comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non
pubblicato).
Nel
caso in esame, l’Autorità di protezione – con l'accordo dei genitori – aveva
deciso di limitare in via cautelare i diritti di visita tra PI 1 e il padre vietando
la presenza del figlio della moglie. A seguito degli accertamenti eseguiti,
segnatamente, al risultato dell'audizione da parte della psicologa __________ –
il cui pagamento è oggetto della presente procedura – ha ripristinato la
regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore e la minore, senza
limitazioni in relazione alla presenza di __________. La psicologa ha infatti
evidenziato che la bambina è serena e che si sarebbe trattato di un singolo episodio
del quale tutti i genitori sono stati messi al corrente in modo da poter evitare
che si ripeta.
Appare quindi corretto
che l’Autorità di protezione abbia posto a carico dei genitori i costi
occasionati dalla procedura, in quanto l'accertamento ha permesso di adottare
misure concrete nell'interesse di PI 1, ossia di modificare la regolamentazione
dei diritti di visita, superando il divieto della presenza di __________, che
tutti all'udienza del 18 novembre 2013 avevano concordemente ritenuto misura opportuna.
Le circostanze che
hanno determinato la necessità di eseguire l'accertamento da parte della
psicologa __________ permettono di escludere una soccombenza prioritaria
dell'uno o dell'altro genitore. Vista la volontà concorde delle parti di limitare
il diritto di visita – manifestata all'udienza del 18 novembre 2013 – e quindi
l'ammissione implicita che la questione poteva essere potenzialmente grave, la
pretesa del reclamante secondo cui la signora CO 2 avrebbe determinato inutilmente
tale costo enfatizzando “forse per eccesso di zelo o forse per gelosia” l'episodio
di cui in narrativa è palesemente fuori luogo. Quindi la decisione dell’Autorità
di protezione di accollare i costi procedurali ripartendoli in ragione di metà
ciascuno ad entrambi i genitori merita conferma.
Di conseguenza il
reclamo va respinto integralmente.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
100.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.