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Decisione

9.2014.160

Sostituzione curatore

24 giugno 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 1940 e

da anni è affetto da demenza senile. Egli ha quattro figli: RE 1, RE 2, RE 3 e CO

2. Il signor PI 1 è degente presso la Casa Anziani __________.

Il 7 dicembre 2010

l’allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito, in suo

favore, una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 393 cifra 2 vCC;

a curatore era stato nominato il signor CUR 1. Il 5 dicembre 2012 l’allora Autorità

di vigilanza sulle tutele ha decretato l’interdizione di PI 1 ai sensi

dell’art. 369 vCC; con risoluzione 6/2013 del 9 gennaio 2013 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione),

divenuta competente a far tempo dal 1° gennaio 2013, ha poi disposto in suo

favore una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, a curatore è stato

designato sempre il signor CUR 1.

B. Il 2 giugno 2014 la

figlia RE 2, in accordo con RE 3 e RE 1, ha chiesto la sostituzione del

curatore siccome non tutelerebbe in modo adeguato il padre. L’Autorità di

protezione, dopo aver preso atto delle osservazioni 23 giugno 2014 del signor CUR

1 e essersi informata presso la Casa Anziani che ospita il padre ha concluso,

con scritto 12 agosto 2014, che l’operato del curatore è esente da critiche e

che non vi erano motivi per la sua sostituzione.

C. Contro la predetta

decisione hanno interposto reclamo, il 12 settembre 2014, i figli RE 1, RE 2 e RE

3. A loro modo di vedere il curatore non tutela in modo adeguato gli interessi

del padre e non è in grado di mantenere delle relazioni personali costruttive

con loro figli, all’insegna della comunicazione e della trasparenza. Lo

ritengono disorganizzato e non collaborativo, vicino solo alla sorella CO 2 che

sarebbe favorita nelle relazioni con il padre. A dimostrazione dei suoi limiti

citano le osservazioni che il curatore ha presentato alla richiesta di

sostituzione, farcite di offese, giudizi negativi, gratuiti e diffamatori su di

loro. Per esporre meglio i fatti chiedono di essere convocati in udienza.

D. All’accoglimento del

gravame si oppone l’Autorità di protezione che osserva come il curatore ha

sempre regolato gli aspetti amministrativi e che è sempre stato disponibili ad

incontri presso la Casa Anziani. Una sua sostituzione non permetterebbe inoltre

di appianare le divergenze fra i figli, che hanno peraltro condotto alla nomina

di una persona esterna alla cerchia famigliare.

Anche la signora CO 2

chiede la reiezione del reclamo, ritiene l’operato del curatore impeccabile e

tale da garantire gli interessi del padre, compresi quelli affettivi.

Il curatore, con

osservazioni 10 ottobre 2014, contesta le accuse mosse nei suoi confronti,

ritiene di essere corretto e di aver operato nel massimo interesse del

curatelato, proteggendolo dalle ripicche fra figli. Per quel che è dei

familiari il suo riferimento è la figlia CO 2 con la quale collabora sin

dall’inizio. Le comunicazioni importanti le effettua tuttavia anche agli altri

fratelli. Ribadisce il contenuto delle osservazioni fatte all’Autorità di

protezione il 23 giugno 2014 e meglio invita gli autori del reclamo a una

visita psichiatrica e chiede di valutare la necessità di istituire, in loro

favore, una curatela educativa.

E. Con replica 10

dicembre 2014 i reclamanti si riconfermano nella loro richiesta e osservano che

le considerazioni dell’Autorità di protezione si limitano solo alle competenze

amministrative del curatore senza tener conto dell’inattitudine e della mancata

competenza sociale e personale, dimostrata dal suo perpetuare le offese. Mediante

duplica del 17 dicembre 2014 il curatore si riconferma nella sua posizione, il contenuto

del suo allegato sarà ripreso, nella misura del necessario, in seguito. Anche

la signora CO 2 si è riconfermata, con duplica 18 dicembre 2014, in quanto

espresso in precedenza.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono

legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di

protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le

persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata

(n. 3).

Per vicina all'interessato si intende la persona che

conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti

regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi

interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia

necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.

Tra le persone vicine all'interessato rientrano i

genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia,

il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il

medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il

sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw.

Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art.

450.

CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia

occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità

di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).

La

legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente

la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la

modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; CommFam Protection de

l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a).

In concreto i reclamanti sono figli del

curatelato e devono essere considerati persone a lui vicine. Proprio questo

legame li ha legittimati a richiedere la dimissione del curatore (art. 423 cpv.

2.

CC) e ad acquisire, in definitiva, la qualità di parte al procedimento; sono

dunque legittimati ad interporre reclamo.

3.

I

reclamanti hanno chiesto di essere sentiti in udienza. Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede

di reclamo è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella

quale i reclamanti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame

stesso e con la replica. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro

garantito solo davanti all'Autorità di protezione non invece davanti all'autorità

di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1., non pubblicato). La richiesta non

merita quindi accoglimento.

4.

Secondo

l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente

i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori

(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi

gravi vi si oppongano (cpv. 2).

In virtù dell’art. 423

CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più

idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.

Nel caso che ci occupa

il signor CUR 1 rappresenta il curatelato oramai da cinque anni; la sua nomina,

sia in qualità di curatore amministrativo prima, sia in qualità di curatore

generale dopo, non è mai stata contestata. Dall’esame dell’incarto non

risultano elementi che possono far pensare che le circostanze siano mutate, né

in relazione alla persona del curatore, né in merito alla gestione da lui effettuata.

Nemmeno risultano indizi che fanno pensare ad una messa in pericolo degli

interessi del curatelato: i reclamanti fanno piuttosto valere la mancanza di

comunicazione con loro, il mancato rimborso ad una figlia delle spese sostenute

per il padre, la disparità di trattamento rispetto alla figlia CO 2, in definitiva

tutte questioni che hanno un’incidenza diretta su di loro, non sul curatelato.

L’unica contestazione potrebbe essere quella riferita all’atteggiamento del medico

curante; la Direzione della casa anziani, come da suo compito, è intervenuta,

la salute del curatelato era comunque salvaguardata. D’altro canto la stessa Casa

Anziani ha indicato (lettera del 5 agosto 2014 della Casa Anziani __________

all’Autorità di protezione) che tutte le questioni amministrative sono regolate

e regolari e che, in caso di necessità, il curatore è sempre disponibile ad

incontri. In altri termini si tratta di un curatore presente, che tutela in

modo conveniente anche dal profilo personale gli interessi del curatelato, che

hanno la priorità rispetto a quelli dei parenti e al rapporto fra loro e il

curatore; non vi è quindi motivo per procedere con la sua sostituzione.

Ciò detto non ci si può

tuttavia esimere dal richiamare il curatore. Il fatto che qualcuno mette in

discussione il suo operato non lo legittima certo ad assumere toni irrispettosi

e inadeguati. E il men che si possa dire dell’invito a sottoporsi ad una

valutazione psichiatrica ribadita nelle osservazioni 10 ottobre 2014, per tacere

del contenuto della duplica 17 dicembre 2014 dove egli si chiede se le richieste

dei reclamanti sono frutto di traumi infantili e si permette di chiamarli poveretti,

prigionieri delle loro frustrazioni. Un simile comportamento è inaccettabile e

qualora fosse reiterato potrebbe effettivamente comportare un esame circa la

sua idoneità generale, e non solo riferita alla pratica PI 1, di rivestire la

carica di curatore se nei momenti di più tensione è incapace a mantenere la

dignità che la funzione impone.

5.

In definitiva il

reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono

poste a carico dei reclamanti in solido. Il curatore ha chiesto l’assegnazione

di ripetibili che non gli vengono tuttavia concesse siccome non rappresentato

professionalmente e non essendoci motivi per un’indennità di convenienza (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dei

reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.