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Decisione

9.2014.161

Obbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione

12 giugno 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 è la madre di PI

1, nata il 2012. In favore della minore, l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha istituito, con decisione 15/2013 (ris.

22/33 del 28.2.2103), una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 308

cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC. A curatore è stato designato l’avv. CURA 1 al quale è

stato affidato il compito di provvedere all’accertamento della filiazione

paterna e alla stipulazione della convenzione per il mantenimento. Il 29 novembre

2013 il padre di PI 1, CO 2, ha poi proceduto con il riconoscimento della figlia.

B. I genitori non sono

riusciti a trovare un accordo in merito alle relazioni personali fra padre e

figlia. In particolare, la madre ha esternato la sua opposizione a concedere al

signor CO 2, così come da lui postulato, un diritto di visita con PI 1.

Mediante decisione

77/2014 (ris. 114/214 del 18 settembre 2014) l’Autorità di protezione ha quindi

deciso di accogliere, in via provvisionale, la richiesta del padre di

intrattenere con la figlia delle relazioni personali da esercitare, tuttavia,

in forma protetta e sorvegliata presso il Punto di incontro di __________, per

due ore ogni due domeniche; dopo 8 incontri le parti saranno nuovamente

convocate e, in forza anche del rapporto che sarà rilasciato dal Punto di incontro,

il provvedimento verrà riesaminato. La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

C. La predetta decisione

è stata impugnata, con reclamo del 24 settembre 2014, dalla signora RE 1. La

reclamante ha chiesto, in via cautelare e superprovvisionale, la concessione

dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della

decisione impugnata e la negazione delle relazioni personali di CO 2 con PI 1.

Ella contesta all’Autorità di protezione di non essersi chinata sulle richieste

da lei inoltrate con istanza di misure a protezione del 3 luglio 2014; di aver

violato il diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione

che è silente in merito alle obiezioni da lei sollevate e per non aver

proceduto alla sua personale audizione; di aver accertato, in modo incompleto e

inesatto i fatti.

D. Con decisione del 26

settembre 2014 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

ordinare, già in via supercautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo.

Preso atto delle osservazioni 2 ottobre 2014 dell’Autorità di protezione

che ha chiesto la conferma della revoca dell’effetto sospensivo nonché quelle

del curatore avv. CURA 1 che ne ha invece chiesto la sua concessione, con decisione

del 30 ottobre 2014 questo Tribunale ha infine accolto la richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo.

E. Nelle citate

osservazioni e per ciò che riguarda il merito del reclamo, l’Autorità di

protezione ha chiesto la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata.

Ritiene di aver dato ampio spazio alle parti che hanno potuto pronunciarsi sia

verbalmente sia per iscritto. Per quel che è delle richieste della madre le

stesse sono state tenute in debita considerazione, tant’è che il diritto di

visita concesso è estremamente limitato e comunque sorvegliato. Pur

considerando comprensibili le preoccupazioni della madre va tenuto conto dei

bisogni fondamentali della bambina di avere relazioni con il padre.

In favore

dell’accoglimento del gravame si è invece pronunciato il curatore avv. CURA 1

che ritiene prematuro concedere al signor CO 2 di intrattenere relazioni

personali con la piccola PI 1 e ciò fintanto non siano stati effettuati gli

opportuni accertamenti circa la stabilità psichica del padre.

F. Con replica 12

novembre 2014 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio.

Non sono state presentate dupliche. Il padre signor CO 2 ha invece rinunciato a

prendere qualsivoglia posizione in merito al reclamo.

Con istanza del 13 febbraio

2015 la madre ha poi chiesto di ammettere agli atti il decreto di accusa 6

febbraio 2015 del PP __________ nei confronti di CO 2. Nessuno ha presentato

osservazioni a tale richiesta.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di

ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della

LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni

emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione

le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv.

2.

LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

La

reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome non è stata

sentita personalmente malgrado ne avesse fatto espressa richiesta. Secondo l'Autorità di protezione è invece stato

dato ampio spazio alle parti di pronunciarsi, sia verbalmente sia per iscritto.

Ora, l’art. 447 cpv. 1

CC prevede che l’interessato è sentito personalmente; si tratta di una

componente del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale svizzera.

Questa garanzia non è tuttavia adempiuta né da

osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel

procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de

l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla

Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag.

6466).

In altri termini, il fatto di essersi fatta rappresentare

da un patrocinatore all'udienza del 26 giugno 2014 non ha necessariamente garantito

il corretto espletamento del diritto di essere sentito della reclamante. A

mente dell’Autorità di protezione (consid. 6 della decisione impugnata) la

signora RE 1, regolarmente convocata, ha comunicato lei stessa che non sarebbe

stata presente poiché non desiderava incontrare il signor CO 2, il suo diritto

di essere sentita sarebbe quindi stato garantito. Non ci si può tuttavia

esimere dall’osservare che la signora, preso atto il giorno stesso (ndr.

26.6

) del verbale di udienza, con e-mail di medesima data ha chiesto un

incontro urgente giacché erano state dette cose non corrispondenti alla realtà.

Richiesta alla quale ha subito risposto l’Autorità di protezione che ha

sollecitato l’inoltro di una domanda scritta con firma autografa, prontamente

fatta dalla signora RE 1 (cfr. lettera del 26 giugno 2014 della signora RE 1

all’Autorità di protezione). Di più, il 1° luglio 2014 l’avv. __________

informava l’Autorità di protezione di non patrocinare più la signora; il

successivo 3 luglio 2014 il nuovo legale della reclamante ha poi presentato le

osservazioni contestando il contenuto del verbale d’incontro e ha inoltrato una

formale istanza chiedente di intimare al signor CO 2 il divieto di avvicinarsi

a PI 1 e a RE 1 e di negare le relazioni personali di CO 2 con la figlia. In

queste circostanze, ammettere che il suo diritto di essere sentita personalmente

è stato garantito dalla presenza in udienza dell’ex patrocinatore appare azzardato.

Ad ogni modo, anche lasciando aperta la questione, il

diritto di essere sentita della reclamante è comunque stato violato e per i

motivi che si diranno.

3.

La decisione impugnata si pronuncia

sull’istanza -quale?- del padre di intrattenere delle relazioni personali con

la figlia, è invece silente in merito all’istanza 3 luglio 2014 formulata dalla

reclamante che, per inciso, ha persino chiesto l’adozione di misure cautelari e

supercautelari, mai formalmente evase. Emanare una decisione che considera una

richiesta e non l’altra appare proceduralmente contestabile siccome entrambe

riguardano lo stesso oggetto: l’una chiede di regolamentare le relazioni

personali fra padre e figlia, l’altra di negarle. Accogliere la prima

significa, indirettamente, respingere l’altra ciò che in tutta evidenza non più

avvenire per mera conseguenza. Il suo rigetto deve debitamente essere motivato

e, soprattutto, devono essere spiegate le ragioni per cui la richiesta e le prove

addotte e prodotte dall’istante non possono essere accolte e non sono atte a

negare il diritto alle relazioni personali. In particolare, con la citata

istanza, la reclamante ha prodotto un decreto di accusa 14 novembre 2011 della

procuratrice pubblica __________ per vie di fatto a carico di CO 2 e, soprattutto,

la perizia psichiatrica 17.02.2012 allestita dal dr. __________ su richiesta

della procuratrice pubblica __________ nell’ambito di 4 differenti procedimenti

penali (cfr. domanda di assistenza giudiziaria della procuratrice del 30

gennaio 2013) a carico di CO 2. Se è ben vero che le procedure penali in quanto

tali non precludono necessariamente il diritto di avere delle relazioni

personali fra genitori e figli, quanto emerge nei confronti e sulla personalità

di CO 2 qualche dubbio e preoccupazione ben la desta: un cenno esplicito alla

non pertinenza di detti atti l’Autorità di protezione era tenuta a farlo, non

può semplicemente dare per acquisito e scontato di avere tenuto conto delle

preoccupazioni della madre prevedendo un diritto di vista sorvegliato.

4.

Ora, il diritto di essere sentito è un diritto di

natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione

impugnata.

Dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999,

la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere

una decisione motivata; questo diritto è ora garantito dall'art. 46 LPAmm (cfr.

in analogia, Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, art. 26 vLPamm n. 1).

L’obbligo di motivazione implica che il destinatario

della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un

senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare

se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità

deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche

modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente

quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici

– che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo

l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d'impugnazione (cfr. sentenza CDP del 17 aprile

2014, inc. 9.2014.2; del 17 luglio 2014, inc. 9.2013.238).

Come

detto, nel caso che ci occupa, tale principio è stato violato e sono state riscontrate

omissioni procedurali tali da giustificare l’annullamento della decisione e il

rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché si pronunci nuovamente

e in modo compiuto su tutte le istanze, tenuto conto di tutti gli elementi,

anche del decreto di accusa del 6

febbraio 2015 del procuratore pubblico __________ prodotto in corso di

procedura per fatti avvenuti nei confronti della famiglia __________ poco prima

dell’udienza presso l’Autorità di protezione. Elemento questo che fa apparire

ancor più frettolosa l’affermazione che il signor CO 2 ha fatto una buona impressione

senza esperire su di lui ulteriori accertamenti,

come dovuto in base al principio inquisitorio (art. 446 CC).

5.

Alla

luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto con conseguente annullamento

della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima

sede perché proceda come sopra indicato. Tasse e spese seguono la soccombenza e

sono a carico dell’Autorità di protezione la quale verserà alla reclamante

adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________

che rifonderà alla reclamante fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.