9.2014.162
Relazioni personali: bambino di due anni
16 gennaio 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.162
9.2014.163
Lugano
16 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa di cui all'inc. 9.2014.162 che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________ e
a CO 2 (quest'ultima patr. da: PR 1
e
nella causa di cui all'inc. 9.2014.163 che oppone
PI
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________ e
a RE 1 (quest'ultimo patr. da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI
1;
giudicando
sui reclami del 19 settembre 2014 di RE 1 (inc. 9.2014.162) e del 22 settembre
2014 di CO 2 (inc. 9.2014.163) entrambi contro la decisione emessa l’11
settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2012
dalla relazione tra CO 2 e RE 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 19 settembre
2012.
Il 10 gennaio 2013 CO
2 e RE 1 hanno sottoscritto una “convenzione sull’obbligo di mantenimento dei
minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 1°
febbraio 2013 (ris. n. 23/2013) che prevedeva in particolare, in caso di
scioglimento della comunione domestica, l’esercizio dell’autorità parentale
congiunta con diritto di custodia alla madre.
B. Da giugno 2013 sono
giunte le prime segnalazioni all’Autorità di protezione legate a dissidi fra i
coniugi e la temporanea sospensione della convivenza.
I genitori di PI 1
hanno ripreso la convivenza a settembre 2013 per poi nuovamente interromperla
in seguito.
C. Con petizione del 19
settembre 2013 RE 1 ha postulato il disconoscimento di paternità nei confronti
di PI 1. Istanza prontamente ritirata dallo stesso, a seguito del risultato del
test del DNA, che confermava la paternità di PI 1.
D. In sede d’udienza del
19 novembre 2013 l’Autorità di protezione, dopo aver sentito gli interessati,
ha proposto che i diritti di visita del padre si sarebbero svolti dal “venerdì
sera alle 18.30 alla domenica sera alle 17.00, un fine settimana ogni due.
L’altro fine settimana il sabato dalle 9.00 alle 18.00”, fissando alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.
Dopo tutta una serie di
proposte – relative ai diritti di visita – fornite dai genitori, durante
l’udienza del 15 aprile 2014 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
“un weekend dal venerdì
sera alla 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend dal sabato alle 9.00
alle 18.00, poi di nuovo un weekend dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle
17.00, poi un weekend solo con la mamma ed il successivo mercoledì con il padre
dalle 9.00 alle 18.00”. Questo assetto è stato messo immediatamente in
vigore.
E. Con
scritti del 12 e 14 agosto 2014 CO 2 informava l’Autorità di protezione di essere
molto preoccupata in quanto RE 1, oltre a non avere un domicilio dove accogliere
il bambino l’avrebbe portato da una ex-compagna, che vivrebbe in modo alquanto
discutibile. A mente della madre il piccolo PI 1 sarebbe rimasto traumatizzato.
Con
risoluzione del 14 agosto 2014 (ris. n. 389G/2014) l’Autorità di protezione ha
provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre.
Durante
l’udienza del 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione – dopo aver nuovamente
sentito le parti – ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione
condivisibile per i futuri diritti di visita”.
F. Con
decisione dell’11 settembre 2014 (n. 404G/2014) l’Autorità di protezione ha
stabilito il diritto di visita del padre “ogni mercoledì dalle 13.30 alle
18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla
domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00)” con .scambio
del bambino “al punto d’incontro di Casa __________”.
G. Contro
la predetta decisione dell’11 settembre 2014 è insorto RE 1 con reclamo del 19
settembre 2014 (inc. 9.2014.162), postulando la modifica dei diritti di visita
fissati, in particolare un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica
alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il
diritto di visita del mercoledì pomeriggio. Il reclamante ritiene che, benché
l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita
ampio “come quello previsto”, li abbia in realtà pesantemente ridotti. Quanto
al diritto di visita del mercoledì riferisce che lo stesso non è rispettoso dei
bisogni di un bambino di quell’età, che necessita, a suo dire, ancora di un
lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula inoltre il recupero dei diritti di
visita “persi” con la risoluzione cautelare di sospensione durante il periodo
delle vacanze natalizie.
Con
osservazioni del 20 ottobre 2014 CO 2 ribadisce quanto indicato nel proprio
reclamo (di cui si dirà sotto). Anche a mente della stessa i diritti di visita
così come stabiliti non sono rispettosi del bene del figlio. Questa pur non
contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e
figlio ne critica la durata fissata ed evidenzia la necessità di nominare un
curatore educativo. CO 2 postula pertanto che il reclamo di RE 1 venga respinto.
Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a
formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Mediante
replica del 7 novembre 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute
nel reclamo, contestando l’urgenza della nomina di un curatore.
Con
duplica del 14 novembre 2014 CO 2 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio
reclamo e nelle osservazioni del 20 ottobre 2014.
H. Contro
la predetta decisione è insorta pure la madre CO 2, con reclamo del 22
settembre 2014 (inc. 9.2014.163), chiedendo, previa concessione del gratuito patrocinio,
la nomina di un curatore educativo per PI 1, nonché la modifica dei diritti di
visita così come fissati dall’Autorità di protezione. In particolare chiede che
detti diritti vengano fissati un fine settimana ogni quindici giorni dal
sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane
(in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30
fino alle 15.00. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non
sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.
Con
osservazioni del 20 ottobre 2014 RE 1 ha ribadito quanto contenuto nel proprio
reclamo del 19 settembre 2014 e postulato che il reclamo venga respinto. Con
scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare
osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Mediante
replica del 4 novembre 2014 CO 2 riconferma il proprio reclamo e contesta le
osservazioni di RE 1.
Con
duplica del 26 novembre 2014 RE 1 ribadisce il contenuto del proprio reclamo e
delle proprie osservazioni del 20 ottobre 2014.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria
di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2
cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico,
i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia
di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti
non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi
concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel
frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di
visita non é più giustificata. In concreto l’introduzione di un diritto di visita
sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando
di deteriorare la relazione padre-figlio. L’Autorità ha pertanto ritenuto
ragionevole mantenere un diritto di visita ampio, come quello previsto
dall’accordo del 15 aprile 2014, con scambio presso il Punto d’incontro.
In particolare ha fissato
i diritti di visita come segue:
ogni mercoledì dalle
13.30
alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00
fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00).
Lo scambio del bambino è stabilito al punto d’incontro di Casa __________.
3.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche –
come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi
delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di
visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c).
Il diritto di visita va organizzato in base
a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e
in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle
difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo
complicate (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., n. 766).
Per principio il diritto di visita a
bambini in età scolastica comprende – in Ticino – un finesettimana su due,
oltre ad alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera: cfr.
DTF 101 II 200, per la Svizzera Romanda cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768: in particolare un weekend
su due e la metà delle vacanze scolastiche). La giurisprudenza mette comunque
in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai bambini in età
prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più
restrittivo (cfr. Meier/Stettler,
op. cit., n. 768).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista
dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5.
Non
va trascurato che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori
l'autorità limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare
il riflettersi di tensioni sul figlio. In tali casi, trattandosi di bambini in
età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un
pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC).
I. Sul reclamo di RE 1
6.
RE 1 ha impugnato la
decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, chiedendo in
particolare la modifica dei diritti di visita fissati. Reclama un finesettimana
da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle
9.00
alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. A
mente del reclamante, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler
mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li ha in realtà
ridotti. Il diritto di visita del mercoledì, non sarebbe rispettoso dei bisogni
di un bambino di quell’età che necessità ancora di un lungo riposino
pomeridiano. RE 1 postula infine il recupero dei diritti di visita “persi” a
causa della risoluzione cautelare di sospensione, chiedendo di poterli
esercitare durante il periodo delle vacanze natalizie 2014.
7.
In
concreto l’Autorità di protezione, ha sentito a più riprese i genitori di PI 1
circa la fissazione dei diritti di visita e – non avendo trovato accordo alcuno
– li ha determinati d’ufficio. Considerato che RE 1, durante i mesi estivi del 2014, ha convissuto con CO 2, vedendo di conseguenza il piccolo PI 1 giorno e notte, l’Autorità di
protezione ha ritenuto opportuno concedere un diritto di visita ampio.
In concreto
non va peraltro dimenticato che PI 1 ha poco più di due anni. In simili
circostanze, i diritti di visita quindicinali fissati dall’Autorità di
protezione sono tutt’altro che limitati. Poco importa che il 15 aprile 2014,
prima della sospensione dei diritti di visita, l’Autorità di protezione li
avesse fissati più ampi.
Si può
semmai prevedere che non appena il minore sarà più grande e nella misura in cui
in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni potranno
essere ampliate in ossequio all’evoluzione della prassi che tende ad estendere,
proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il
figlio ed il genitore non affidatario.
In simili
circostanze, vista in particolare la giovane età di PI 1 i diritti di visita
così come fissati dall’Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e
resistono alla critica del reclamante.
8.
Anche
la concessione del diritto di visita del mercoledì pomeriggio, resiste alle
critiche. Che lo stesso sia limitato dal fatto che il piccolo al pomeriggio
debba fare il riposino nulla muta. Qualora il padre, disoccupato al momento
della fissazione dei diritti di visita, dovesse intraprendere un’attività lavorativa
a tempo pieno, potrà in ogni caso postularne la modifica all’Autorità di
protezione.
9.
Neppure la richiesta di compensazione per i diritti di visita persi durante
la sospensione cautelare può essere accolta. Recuperabili sono unicamente i
diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la
custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n.
773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla
risoluzione di sospensione cautelativa dell’Autorità di protezione. Si rileva
che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la
malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili.
10.
La censura relativa al
curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta
l’argomento.
11.
In simili circostanze
il reclamo va di conseguenza integralmente respinto.
Tassa e spese sono a
carico del reclamante – integralmente soccombente – che rifonderà a CO 2 fr.
1'000.– a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il
diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 per
questa procedura deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18
luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.
5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid.
9).
II. Sul reclamo di CO 2
12.
Anche la madre critica
la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, postulando,
previa concessione del gratuito patrocinio e della nomina di un curatore
educativo per PI 1, che i diritti di visita, così come fissati vengano
modificati, in quanto non rispettosi del bene del bambino. In particolare
chiede che vengano stabiliti come segue:
ogni quindici giorni
dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due
settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014
dalle 9.30 fino alle 15.00.
CO 2 non
contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e
figlio – sospese – ne critica la durata fissata. Gli orari stabiliti
dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la
giovane età e le abitudini del figlio.
13.
Quanto alla richiesta
di CO 2 di estendere il diritto di visita del mercoledì, fissato per il
pomeriggio (dalle 13.30 alle 18.30), a tutto il giorno (dalle 9.30 alle 17.30) si
rileva quanto segue.
In concreto, dopo la
sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del
14.
agosto 2014), le parti sono state convocate all’udienza del 25 agosto 2014,
durante la quale l’Autorità di protezione, ha impartito loro un termine per
proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”, ritenuto
che non era stato possibile trovare un accordo fra i genitori di PI 1.
Al riguardo, con primo
scritto del 2 settembre 2014 CO 2 ha riferito di essere contraria al ripristino
dei diritti di visita. Nello scritto dell’8 settembre 2014 ha nuovamente ribadito la propria posizione, evidenziando come determinane sia il bene del figlio.
In simili circostanze la
richiesta di CO 2, formulata in sede di reclamo di estendere il diritto di
visita del mercoledì appare in ogni caso contraddittoria.
14.
Medesima conclusione
va fatta per quanto riguarda la modifica del diritto di visita fissato per il weekend.
CO 2 chiede che venga fissato dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera
alle 17.00 (anziché dalle 9.00 alle 18.00).
La richiesta di CO 2 oltre
a non essere sufficientemente motivata è prematura. Non consta che per la
reclamante sia più faticoso ed impegnativo dover portare il bambino il sabato
mattina alle nove e riprenderlo alle 18.00 al Punto d’incontro.
Neppure gli operatori del
Punto d’incontro (scritto del 4 dicembre 2014) hanno indicato problemi relativi
agli orari, così come fissati dall’Autorità di prime cure.
In simili circostanze non
si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita
d’ufficio dall’Autorità di protezione.
Si rileva peraltro, che qualora
i genitori di PI 1, – che entrambi postulano in sostanza, oltre ad un weekend
ogni due settimane, un diritto di visita di un giorno in alternanza (la madre
il mercoledì, il padre invece il sabato) – dovessero trovare un accordo al
riguardo lo potranno in ogni caso sottoporre per approvazione all’Autorità di
protezione.
15.
Anche la richiesta, formulata
solo nelle considerazioni di premessa da CO 2 (reclamo pag. 2) e non ripresa nelle
conclusioni (cfr. reclamo pag. 7) della nomina di un curatore educativo, va respinta.
L’istituzione di una
curatela educativa ai sensi dell’art. 308 presuppone che il bene del figlio sia
minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere
prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva
(principio di sussidiarietà) e che l’intervento attivo di un consigliere appaia
adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo
l’art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione
nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura
del figlio. Il cpv. 2 prevede che l’Autorità può conferire al curatore poteri
speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la
minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio
del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato
alla vigilanza delle sole relazioni personali.
Ora nel caso in esame la
richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata
formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non
ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata.
Durante l’udienza del 25
agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L’ipotesi
dell’introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal
padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato
un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che
i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l’adozione
di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è
per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale
mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende.
Nel caso in esame non è
neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà
nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di
protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di
comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono
stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un
curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va
infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto
d’incontro di Casa __________ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché
al riguardo.
Per le considerazioni di
cui sopra anche il reclamo di CO 2 va respinto.
16.
Quanto alla richiesta
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2, il
suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un
reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura
(art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG).
Senza che sia necessario
verificare l’effettiva presenza del requisito dell’indigenza (appurata
dall’Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché
totalmente) la probabilità di buon esito.
La richiesta della
reclamante deve di conseguenza essere respinta.
Tassa e spese sarebbero a
carico della reclamante, che risulta soccombente. Tuttavia, vista la situazione
finanziaria, si rinuncia al loro prelievo. Vista la soccombenza CO 2 è in ogni
modo tenuta a rifondere un’equa indennità per ripetibili.
17.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori
e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett.
b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
L'impugnabilità di una decisione
incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria –
segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che
l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv.
1.
lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 19 settembre di RE 1 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a CO 2 fr. 900.- a titolo di ripetibili.
3. La
relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è
priva d'oggetto.
4. Il
reclamo del 22 settembre di CO 2 è respinto.
5. Non
si prelevano tasse e spese.
CO 2 che rifonderà a RE 1
a fr. 900.– titolo di ripetibili.
6. L'istanza
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è respinta.
7. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.