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Decisione

9.2014.162

Relazioni personali: bambino di due anni

16 gennaio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2012

dalla relazione tra CO 2 e RE 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 19 settembre

2012.

Il 10 gennaio 2013 CO

2 e RE 1 hanno sottoscritto una “convenzione sull’obbligo di mantenimento dei

minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 1°

febbraio 2013 (ris. n. 23/2013) che prevedeva in particolare, in caso di

scioglimento della comunione domestica, l’esercizio dell’autorità parentale

congiunta con diritto di custodia alla madre.

B. Da giugno 2013 sono

giunte le prime segnalazioni all’Autorità di protezione legate a dissidi fra i

coniugi e la temporanea sospensione della convivenza.

I genitori di PI 1

hanno ripreso la convivenza a settembre 2013 per poi nuovamente interromperla

in seguito.

C. Con petizione del 19

settembre 2013 RE 1 ha postulato il disconoscimento di paternità nei confronti

di PI 1. Istanza prontamente ritirata dallo stesso, a seguito del risultato del

test del DNA, che confermava la paternità di PI 1.

D. In sede d’udienza del

19 novembre 2013 l’Autorità di protezione, dopo aver sentito gli interessati,

ha proposto che i diritti di visita del padre si sarebbero svolti dal “venerdì

sera alle 18.30 alla domenica sera alle 17.00, un fine settimana ogni due.

L’altro fine settimana il sabato dalle 9.00 alle 18.00”, fissando alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.

Dopo tutta una serie di

proposte – relative ai diritti di visita – fornite dai genitori, durante

l’udienza del 15 aprile 2014 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:

“un weekend dal venerdì

sera alla 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend dal sabato alle 9.00

alle 18.00, poi di nuovo un weekend dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle

17.00, poi un weekend solo con la mamma ed il successivo mercoledì con il padre

dalle 9.00 alle 18.00”. Questo assetto è stato messo immediatamente in

vigore.

E. Con

scritti del 12 e 14 agosto 2014 CO 2 informava l’Autorità di protezione di essere

molto preoccupata in quanto RE 1, oltre a non avere un domicilio dove accogliere

il bambino l’avrebbe portato da una ex-compagna, che vivrebbe in modo alquanto

discutibile. A mente della madre il piccolo PI 1 sarebbe rimasto traumatizzato.

Con

risoluzione del 14 agosto 2014 (ris. n. 389G/2014) l’Autorità di protezione ha

provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre.

Durante

l’udienza del 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione – dopo aver nuovamente

sentito le parti – ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione

condivisibile per i futuri diritti di visita”.

F. Con

decisione dell’11 settembre 2014 (n. 404G/2014) l’Autorità di protezione ha

stabilito il diritto di visita del padre “ogni mercoledì dalle 13.30 alle

18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla

domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00)” con .scambio

del bambino “al punto d’incontro di Casa __________”.

G. Contro

la predetta decisione dell’11 settembre 2014 è insorto RE 1 con reclamo del 19

settembre 2014 (inc. 9.2014.162), postulando la modifica dei diritti di visita

fissati, in particolare un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica

alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il

diritto di visita del mercoledì pomeriggio. Il reclamante ritiene che, benché

l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita

ampio “come quello previsto”, li abbia in realtà pesantemente ridotti. Quanto

al diritto di visita del mercoledì riferisce che lo stesso non è rispettoso dei

bisogni di un bambino di quell’età, che necessita, a suo dire, ancora di un

lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula inoltre il recupero dei diritti di

visita “persi” con la risoluzione cautelare di sospensione durante il periodo

delle vacanze natalizie.

Con

osservazioni del 20 ottobre 2014 CO 2 ribadisce quanto indicato nel proprio

reclamo (di cui si dirà sotto). Anche a mente della stessa i diritti di visita

così come stabiliti non sono rispettosi del bene del figlio. Questa pur non

contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e

figlio ne critica la durata fissata ed evidenzia la necessità di nominare un

curatore educativo. CO 2 postula pertanto che il reclamo di RE 1 venga respinto.

Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a

formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.

Mediante

replica del 7 novembre 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute

nel reclamo, contestando l’urgenza della nomina di un curatore.

Con

duplica del 14 novembre 2014 CO 2 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio

reclamo e nelle osservazioni del 20 ottobre 2014.

H. Contro

la predetta decisione è insorta pure la madre CO 2, con reclamo del 22

settembre 2014 (inc. 9.2014.163), chiedendo, previa concessione del gratuito patrocinio,

la nomina di un curatore educativo per PI 1, nonché la modifica dei diritti di

visita così come fissati dall’Autorità di protezione. In particolare chiede che

detti diritti vengano fissati un fine settimana ogni quindici giorni dal

sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane

(in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30

fino alle 15.00. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non

sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.

Con

osservazioni del 20 ottobre 2014 RE 1 ha ribadito quanto contenuto nel proprio

reclamo del 19 settembre 2014 e postulato che il reclamo venga respinto. Con

scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare

osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.

Mediante

replica del 4 novembre 2014 CO 2 riconferma il proprio reclamo e contesta le

osservazioni di RE 1.

Con

duplica del 26 novembre 2014 RE 1 ribadisce il contenuto del proprio reclamo e

delle proprie osservazioni del 20 ottobre 2014.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria

di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2

cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico,

i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia

di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti

non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi

concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel

frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di

visita non é più giustificata. In concreto l’introduzione di un diritto di visita

sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando

di deteriorare la relazione padre-figlio. L’Autorità ha pertanto ritenuto

ragionevole mantenere un diritto di visita ampio, come quello previsto

dall’accordo del 15 aprile 2014, con scambio presso il Punto d’incontro.

In particolare ha fissato

i diritti di visita come segue:

ogni mercoledì dalle

13.30

alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00

fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00).

Lo scambio del bambino è stabilito al punto d’incontro di Casa __________.

3.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche –

come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi

delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di

visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c).

Il diritto di visita va organizzato in base

a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e

in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle

difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo

complicate (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., n. 766).

Per principio il diritto di visita a

bambini in età scolastica comprende – in Ticino – un finesettimana su due,

oltre ad alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera: cfr.

DTF 101 II 200, per la Svizzera Romanda cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768: in particolare un weekend

su due e la metà delle vacanze scolastiche). La giurisprudenza mette comunque

in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai bambini in età

prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più

restrittivo (cfr. Meier/Stettler,

op. cit., n. 768).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista

dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

Non

va trascurato che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori

l'autorità limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare

il riflettersi di tensioni sul figlio. In tali casi, trattandosi di bambini in

età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un

pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC).

I. Sul reclamo di RE 1

6.

RE 1 ha impugnato la

decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, chiedendo in

particolare la modifica dei diritti di visita fissati. Reclama un finesettimana

da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle

9.00

alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. A

mente del reclamante, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler

mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li ha in realtà

ridotti. Il diritto di visita del mercoledì, non sarebbe rispettoso dei bisogni

di un bambino di quell’età che necessità ancora di un lungo riposino

pomeridiano. RE 1 postula infine il recupero dei diritti di visita “persi” a

causa della risoluzione cautelare di sospensione, chiedendo di poterli

esercitare durante il periodo delle vacanze natalizie 2014.

7.

In

concreto l’Autorità di protezione, ha sentito a più riprese i genitori di PI 1

circa la fissazione dei diritti di visita e – non avendo trovato accordo alcuno

– li ha determinati d’ufficio. Considerato che RE 1, durante i mesi estivi del 2014, ha convissuto con CO 2, vedendo di conseguenza il piccolo PI 1 giorno e notte, l’Autorità di

protezione ha ritenuto opportuno concedere un diritto di visita ampio.

In concreto

non va peraltro dimenticato che PI 1 ha poco più di due anni. In simili

circostanze, i diritti di visita quindicinali fissati dall’Autorità di

protezione sono tutt’altro che limitati. Poco importa che il 15 aprile 2014,

prima della sospensione dei diritti di visita, l’Autorità di protezione li

avesse fissati più ampi.

Si può

semmai prevedere che non appena il minore sarà più grande e nella misura in cui

in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni potranno

essere ampliate in ossequio all’evoluzione della prassi che tende ad estendere,

proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il

figlio ed il genitore non affidatario.

In simili

circostanze, vista in particolare la giovane età di PI 1 i diritti di visita

così come fissati dall’Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e

resistono alla critica del reclamante.

8.

Anche

la concessione del diritto di visita del mercoledì pomeriggio, resiste alle

critiche. Che lo stesso sia limitato dal fatto che il piccolo al pomeriggio

debba fare il riposino nulla muta. Qualora il padre, disoccupato al momento

della fissazione dei diritti di visita, dovesse intraprendere un’attività lavorativa

a tempo pieno, potrà in ogni caso postularne la modifica all’Autorità di

protezione.

9.

Neppure la richiesta di compensazione per i diritti di visita persi durante

la sospensione cautelare può essere accolta. Recuperabili sono unicamente i

diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la

custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n.

773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla

risoluzione di sospensione cautelativa dell’Autorità di protezione. Si rileva

che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la

malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili.

10.

La censura relativa al

curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta

l’argomento.

11.

In simili circostanze

il reclamo va di conseguenza integralmente respinto.

Tassa e spese sono a

carico del reclamante – integralmente soccombente – che rifonderà a CO 2 fr.

1'000.– a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il

diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 per

questa procedura deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18

luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.

5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid.

9).

II. Sul reclamo di CO 2

12.

Anche la madre critica

la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, postulando,

previa concessione del gratuito patrocinio e della nomina di un curatore

educativo per PI 1, che i diritti di visita, così come fissati vengano

modificati, in quanto non rispettosi del bene del bambino. In particolare

chiede che vengano stabiliti come segue:

ogni quindici giorni

dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due

settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014

dalle 9.30 fino alle 15.00.

CO 2 non

contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e

figlio – sospese – ne critica la durata fissata. Gli orari stabiliti

dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la

giovane età e le abitudini del figlio.

13.

Quanto alla richiesta

di CO 2 di estendere il diritto di visita del mercoledì, fissato per il

pomeriggio (dalle 13.30 alle 18.30), a tutto il giorno (dalle 9.30 alle 17.30) si

rileva quanto segue.

In concreto, dopo la

sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del

14.

agosto 2014), le parti sono state convocate all’udienza del 25 agosto 2014,

durante la quale l’Autorità di protezione, ha impartito loro un termine per

proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”, ritenuto

che non era stato possibile trovare un accordo fra i genitori di PI 1.

Al riguardo, con primo

scritto del 2 settembre 2014 CO 2 ha riferito di essere contraria al ripristino

dei diritti di visita. Nello scritto dell’8 settembre 2014 ha nuovamente ribadito la propria posizione, evidenziando come determinane sia il bene del figlio.

In simili circostanze la

richiesta di CO 2, formulata in sede di reclamo di estendere il diritto di

visita del mercoledì appare in ogni caso contraddittoria.

14.

Medesima conclusione

va fatta per quanto riguarda la modifica del diritto di visita fissato per il weekend.

CO 2 chiede che venga fissato dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera

alle 17.00 (anziché dalle 9.00 alle 18.00).

La richiesta di CO 2 oltre

a non essere sufficientemente motivata è prematura. Non consta che per la

reclamante sia più faticoso ed impegnativo dover portare il bambino il sabato

mattina alle nove e riprenderlo alle 18.00 al Punto d’incontro.

Neppure gli operatori del

Punto d’incontro (scritto del 4 dicembre 2014) hanno indicato problemi relativi

agli orari, così come fissati dall’Autorità di prime cure.

In simili circostanze non

si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita

d’ufficio dall’Autorità di protezione.

Si rileva peraltro, che qualora

i genitori di PI 1, – che entrambi postulano in sostanza, oltre ad un weekend

ogni due settimane, un diritto di visita di un giorno in alternanza (la madre

il mercoledì, il padre invece il sabato) – dovessero trovare un accordo al

riguardo lo potranno in ogni caso sottoporre per approvazione all’Autorità di

protezione.

15.

Anche la richiesta, formulata

solo nelle considerazioni di premessa da CO 2 (reclamo pag. 2) e non ripresa nelle

conclusioni (cfr. reclamo pag. 7) della nomina di un curatore educativo, va respinta.

L’istituzione di una

curatela educativa ai sensi dell’art. 308 presuppone che il bene del figlio sia

minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere

prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva

(principio di sussidiarietà) e che l’intervento attivo di un consigliere appaia

adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo

l’art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione

nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura

del figlio. Il cpv. 2 prevede che l’Autorità può conferire al curatore poteri

speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la

minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio

del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato

alla vigilanza delle sole relazioni personali.

Ora nel caso in esame la

richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata

formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non

ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata.

Durante l’udienza del 25

agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L’ipotesi

dell’introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal

padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato

un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che

i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l’adozione

di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è

per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale

mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende.

Nel caso in esame non è

neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà

nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di

protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di

comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono

stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un

curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va

infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto

d’incontro di Casa __________ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché

al riguardo.

Per le considerazioni di

cui sopra anche il reclamo di CO 2 va respinto.

16.

Quanto alla richiesta

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2, il

suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un

reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura

(art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG).

Senza che sia necessario

verificare l’effettiva presenza del requisito dell’indigenza (appurata

dall’Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché

totalmente) la probabilità di buon esito.

La richiesta della

reclamante deve di conseguenza essere respinta.

Tassa e spese sarebbero a

carico della reclamante, che risulta soccombente. Tuttavia, vista la situazione

finanziaria, si rinuncia al loro prelievo. Vista la soccombenza CO 2 è in ogni

modo tenuta a rifondere un’equa indennità per ripetibili.

17.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori

e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett.

b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

L'impugnabilità di una decisione

incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria –

segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che

l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv.

1.

lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 19 settembre di RE 1 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a CO 2 fr. 900.- a titolo di ripetibili.

3. La

relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è

priva d'oggetto.

4. Il

reclamo del 22 settembre di CO 2 è respinto.

5. Non

si prelevano tasse e spese.

CO 2 che rifonderà a RE 1

a fr. 900.– titolo di ripetibili.

6. L'istanza

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è respinta.

7. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.