9.2014.165
Collocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale
25 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.165
Lugano
25 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la conferma della privazione della custodia parentale sul
figlio PI 1 e il suo collocamento presso l’Istituto __________
giudicando
sul reclamo del 24 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 18 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2003
dalla relazione tra RE 1 (1977) e CO 2 (1955).
B. A seguito della loro
separazione, i coniugi hanno sottoscritto in data 27 febbraio 2012 una
convenzione approvata il 29 marzo 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria). I genitori si sono quindi accordati di
esercitare congiuntamente l’autorità parentale, mentre la custodia di PI 1 è
stata affidata al padre. La madre è tenuta a versare un contributo alimentare
di fr. 500.00 sino al dodicesimo anno d’età e di fr. 650.00 mensili in seguito
fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato, ma almeno fino alla maggiore
età.
C. RE 1 e CO 2 hanno
partecipato ad un’udienza presso l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, il 29 gennaio 2014. In tale occasione si è discusso della situazione
del figlio, a seguito della segnalazione da parte di un ispettore di polizia dello
SRIP, che ha constatato delle difficoltà del padre ad accudire il minore.
La madre ha chiesto
l’affido congiunto della custodia e la possibilità per PI 1 di avere il
domicilio presso di lei. Il padre si è detto d’accordo che il figlio si
trasferisse dalla madre. Tuttavia, dopo discussione, i genitori hanno espresso
il loro consenso a collocare il figlio al PAO, come consigliato dall’Autorità
di protezione. Tramite decisione 29 gennaio 2014 di quest’ultima autorità, CO 2
è stato privato della custodia parentale su PI 1, che è stato collocato al PAO
a partire dal 31 gennaio 2014. All’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)
Considerandi
è stato conferito mandato di messa in protezione e di coordinamento del
collocamento, oltre alla presentazione di un progetto educativo. Le relazioni
personali del minore con madre e padre sono state regolamentate dall’Autorità
di protezione nel senso che il figlio il sabato avrebbe visto un genitore e la
domenica un altro. All’UAP è stato assegnato il compito di stabilire il
calendario. Tramite decisione separata, l’UAP ha pure ricevuto l’incarico di
valutare il contesto famigliare di CO 2, presentando un rapporto entro un mese.
D. A seguito di
un’udienza avvenuta il 5 maggio 2014, il 7 maggio 2014 l’Autorità di protezione
ha conferito mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ di effettuare
una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2.
E. Una
nuova udienza ha avuto luogo l’11 agosto 2014 alla presenza dei genitori, del
responsabile e dell’educatrice del PAO e di una rappresentante dell’UAP. Si è
discusso della possibilità di istituire una curatela educativa e collocare il
ragazzo all’Istituto __________ di __________.
Il
padre ha sostenuto di potersi di nuovo occupare autonomamente del figlio,
mentre la madre ha espresso preoccupazione per la durata del collocamento.
F. Tramite
decisione del 19 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha costatato le difficoltà
dei genitori, la loro mancanza di idoneità ad assumere il loro ruolo e
l’esigenza di garantire al minore una maggiore stabilità, tramite un
collocamento. Ha quindi confermato la privazione della custodia parentale a
carico del padre, collocando PI 1 all’Istituto __________ di __________ a
partire al più tardi dal 1° settembre 2014. Il mandato di coordinamento e messa
in protezione del collocamento è stato conferito all’UAP. Le relazioni personali
tra figlio e genitori sono state nuovamente decise come in precedenza, nel
senso che ogni genitore incontrerà il figlio un giorno durante il fine
settimana, alternativamente. L’UAP stabilirà il calendario.
G. Il
3.
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha annullato e sostituito il
Dispositivo
dispositivo 4 della suddetta decisione, riguardante le relazioni personali, ed
ha stabilito un diritto di visita di una fine settimana o festivo al mese con
pernottamento e un congedo di un giorno a settimana per ciascun genitore, con
l’incarico all’UAP di stabilire il calendario. Tramite ulteriore decisione
recante la medesima data, la nota d’onorario del Servizio medico psicologico di
__________ di fr. 2'616.35 è stata posta a carico dei genitori di PI 1 in
ragione di metà ciascuno.
H. In
data 24 settembre 2014 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 19 agosto
2014, eccependo l’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione,
contestando il collocamento del minore in istituto e chiedendone l’affidamento.
Ha pure chiesto l’istituzione di una curatela educativa con lo scopo di
assisterla con consigli e sostegni nella cura del figlio, come pure che le
relazioni personali con il padre siano fissate in ragione di un giorno durante
il fine settimana. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per
coprire il suo fabbisogno, ha chiesto di essere posta a beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
I. Tramite
osservazioni 20 ottobre 2014, CO 2 ha avallato la richiesta di RE 1, sostenendo
tuttavia di essersi sempre occupato convenientemente del figlio, che
soffrirebbe del collocamento in istituto.
L. Anche
l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 20 ottobre
2014, confermando sostanzialmente la propria decisione e chiedendo la reiezione
del reclamo.
Nel
frattempo, con decisione 6 novembre 2014 (regolarmente cresciuta in giudicato),
l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1,
nominando quale curatrice __________ con il compito di: sostenere il minore nel
proseguio del suo progetto educativo; appoggiare i genitori nel loro ruolo;
mediare le relazioni tra il minore e i genitori; monitorare l’andamento delle
visite; proporre puntuali aggiustamenti dell’assetto relazionale; garantire
collaborazione tra la famiglia e l’Istituto __________; se necessario fornire
un adeguato sostegno educativo; presentare il rapporto morale annuale all’ARP e
se necessario, su richiesta dell’Autorità, i rapporti intermedi.
M. Con
replica 17 novembre 2014, la reclamante ha ribadito le argomentazioni presentate
nel reclamo, precisando che anche il padre di PI 1 è d’accordo che il minore le
venga affidato. Facendo riferimento al rapporto sulla sua capacità genitoriale,
reputa di possedere tutte le qualità per potersi occupare adeguatamente del
figlio.
N. In
data 3 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica,
confermando quanto già indicato nella risposta e chiedendo nuovamente di respingere
il reclamo.
O. Anche
il padre ha presentato la propria duplica, datata 8 dicembre 2014, sostenendo
che il figlio non sopporterebbe bene il collocamento. Egli chiede di essere
sentito insieme alla reclamante, così come di sentire i suoi figli (nati da un
precedente matrimonio), che a suo dire avrebbero segnalato la problematica
all’Autorità di protezione.
P. A
complemento dell’incarto, in data 16 dicembre 2014, l’Autorità di protezione ha
trasmesso un rapporto intermedio della curatrice, che ha informato che mercoledì
10 dicembre 2014 PI 1 non ha fatto rientro in Istituto, come pure della
difficoltà che il minore ha ad accettare il rientro dai diritti di visita.
Considerato
1. L'autorità giudiziaria
di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art.
2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.
7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art.
314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto
non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro
le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano
applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.
2.RE 1
solleva l’eccezione di incompetenza territoriale, poiché a suo avviso l’Autorità
regionale di protezione __________ non sarebbe stata competente per emanare la
decisione impugnata, avendo il minore trasferito il proprio domicilio insieme
al padre a __________. A suo dire, quindi, competente sarebbe “l’Autorità
regionale di protezione di __________” (__________, ndr).
Anche nel caso in cui
la reclamante non avesse eccepito l’incompetenza territoriale, a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel
senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad
essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss
et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima
istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere
dell'autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam
Protection de l'adulte, Steck,
art. 444 CC n. 2 e 4).
Giusta
l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio
dell’interessato.
In
caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza
permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda
frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il
suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio
della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC).
Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della
legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di
meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o
revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza
attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che
riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla
situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n.
1.107 e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002; decisione CDP del 30 gennaio 2015, 9.2014.40). In particolare,
l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la
competenza territoriale per inasprire la misura (BSK
Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).
Come
giustamente ricordato dall’Autorità regionale di protezione __________, nel
caso in esame, essendo pendente il procedimento, nonostante il cambiamento di
domicilio dell’interessato, la competenza le è rimasta attribuita fino alla
chiusura dello stesso. CO 2 ha infatti trasferito il proprio domicilio a __________
con effetto dal 18 marzo 2014, mentre il collocamento al PAO di PI 1 era in
corso ed erano pendenti gli accertamenti per decidere in seguito la misura più
idonea. Il collocamento al PAO essendo peraltro per definizione temporaneo, a
maggior ragione la decisione non andava considerata definitiva ed era
necessario – come giustamente fatto dall’Autorità di protezione - aspettare le
risultanze dei rapporti richiesti ai servizi preposti per poter nuovamente decidere
e in seguito trasmettere la misura alla nuova Autorità competente.
L’eccezione
sollevata da RE 1 è quindi priva di fondamento.
3. CO 2 ha chiesto
nella duplica di poter essere sentito in questa sede, insieme ai suoi figli __________
e a RE 1. La richiesta di audizione orale, non prevista dalla procedura in
questa sede, viene respinta, apparendo per altro priva di rilievo. Alle parti è
infatti stata data ampia facoltà di esprimersi per scritto e questo Giudice dispone,
agli atti, di tutti gli elementi per decidere.
4. La reclamante chiede
la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia
parentale di CO 2 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento, dal __________
all’Istituto __________. Essa chiede quindi che il figlio, invece di essere
collocato in istituto, venga affidato a lei.
Giusta l’art. 307 cpv. 1
CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono
in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure
opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate dunque al bene
del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15 aprile 2009, cons. 4.1).
In caso di
modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese
per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.
5. Nella
procedura in esame, RE 1 contesta il collocamento
del figlio presso l’Istituto __________, ritenendo che si tratti di una decisione
che viola i principi di proporzionalità e sussidiarietà, poiché dal rapporto
sulle capacità genitoriali e dal rapporto del PAO non risulterebbero
sufficienti elementi per considerarla non idonea ad avere l’affidamento del
figlio. A suo avviso l’istituzione di una curatela educativa che la sostenga
durante l’affidamento del figlio sarebbe atta e sufficiente a proteggere PI 1
visto che “affiancherà la madre nella cura del minore sopperendo così alle sue
manchevolezze organizzative”.
Di avviso contrario è
invece l’Autorità di protezione, che sostiene che con il reclamo in questione RE
1 contraddice la sua reale situazione ed impossibilità di occuparsi a tempo
pieno del figlio. Dai rapporti del PAO e del SMP, in effetti, si evince come la
madre non sia organizzata per accogliere il figlio e abbia una situazione
precaria (cfr. pag. 6 rapporto 4 luglio 2014 del PAO: “la precaria situazione
economica e lavorativa della genitrice fa sì che perfino durante le sue vacanze
si ritrova a dover coprire i turni di lavoro. Questa confusione deriva indubbiamente
dalla poca conoscenza delle procedure e da una vita poco organizzata. (…). In
una prospettiva di affido, la signora RE 1 dovrebbe riuscire ad organizzarsi meglio
e forse andrà anche aiutata e sostenuta”). Dal medesimo rapporto emerge poi
che la reclamante ha “grossi limiti nella comunicazione, e più in generale,
nel definirsi”, limiti che portano gli operatori a chiedersi “quanto la
signora sia effettivamente in grado di crescere PI 1 e prendersi cura di tutti
i suoi bisogni”. Peraltro “anche quando la genitrice si è resa conto che
il padre di PI 1 non stava affatto bene e che PI 1 aveva bisogno di aiuto, non
è intervenuta in modo incisivo e adeguato come ci si sarebbe aspettati”
(cfr. rapporto, p. 7). Nelle loro conclusioni, il sostituto capostruttura e
l’educatrice di riferimento del PAO, non lasciano quindi spazio a
interpretazioni, ritenendo che la reclamante “appare troppo fragile per
poter essere madre a tempo pieno”. Riscontrando pure che con gli adeguati
supporti il riavvicinamento al figlio va in ogni caso considerato
positivamente, gli stessi operatori concludono di essersi “seriamente
interrogati sulle effettive capacità della signora RE 1 di essere attenta e
consapevole dei bisogni del minore.” (cfr. rapporto, pag. 10).
Anche il Servizio
medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) nel rapporto 17 luglio 2014 –
firmato dalla Dr. __________, medico aggiunto e dalla psicologa e psicoterapeuta
__________ – ha evidenziato le lacune della madre. In particolare, ha indicato
che la stessa, “durante i colloqui, ha riconosciuto diversi motivi per i
quali crede di non poter assolvere questo compito:” (la custodia di PI 1, ndr)
“deve sostenere impegnativi turni di lavoro ed ha una collocazione abitativa
sfavorevole al ritmo di vita di PI 1. Finanziariamente non gode di una buona situazione.
(…) Si rende inoltre conto che, essendosi ritirata dalla famiglia ed avendo
lasciato PI 1 presso il papà, il bambino esprime desiderio in questo senso e quindi
lo rispetta”. La sua inidoneità ad ottenere la custodia del figlio emerge
poi chiaramente, là dove le specialiste evidenziano che “la comprensione dei
reali bisogni del bambino appare al momento limitata. È presente una tendenza a
sottovalutare i rischi reali per PI 1 dell’esposizione ad un clima dannoso. Dal
suo racconto, si evince come ella si fosse resa conto della situazione
degradante che il bambino stava vivendo a casa del papà, legata ai problemi che
l’ex compagno stava vivendo, ma non aveva ugualmente ritenuto di intervenire o
di segnalare. Anche parlando del suo attuale compagno e della sofferenza di cui
è portatore, la signora banalizza la situazione rispetto al contatto con PI 1”.
L’SMP conclude quindi che RE 1 non è
attualmente idonea ad assumere il ruolo genitoriale in modo autonomo e
indipendente, “ma lo sia anch’ella per quello di genitore con diritto di
visita” (cfr. pag. 16).
6.Nella scelta di una misura di protezione a favore di un minore,
di primaria importanza è il suo interesse e la salvaguardia del suo benessere.
Dai rapporti specialistici
emerge che PI 1 è un bambino privato della sua infanzia, un “piccolo adulto”
(cfr. rapporto SMP, pag. 9), che ha assunto molte responsabilità nei confronti
del padre (“racconta che gli sembrava di essere lui il papà e il papà fosse
il bambino, perché lo doveva curare”, cfr. rapporto SMP, pag. 10). A
proposito del rapporto con i genitori il bambino ha riferito che era meglio
stare dal papà che dalla mamma, perché “il papà, quando era presente, restava
sempre con lui. La mamma invece non era mai presente e lo lasciava sempre con
la nonna e con i cani. Inoltre vi era il suo fidanzato, che a lui non piace”
(rapporto SMP, pag. 10).
Riguardo
al periodo di collocamento al PAO, è necessario evidenziare che gli operatori
di questo istituto hanno “potuto osservare come un punto di incontro neutro
(come il PAO) abbia giovato a PI 1 e alle sue relazioni” concludendo, senza
dubbi, “che attualmente la soluzione migliore per PI 1 sia di accompagnare
il suo percorso di crescita attraverso un collocamento in un CEM” (cfr.
rapporto PAO pag. 11).
Il medesimo avviso è
espresso dall’SMP che propone nelle proprie conclusioni che “PI 1 sia
collocato in internato presso un Istituto (CEM) dove possa trovare un contesto
sicuro ed educativamente adeguato, da alternare al tempo da passare con il papà
e con la mamma”. Mamma e papà che “mostrano in questo momento, come in
passato, un deficit importante riguardo alla loro funzione genitoriale che si
esprime in una mancata comprensione dei bisogni concreti ed affettivi del
figlio, risultando quindi in un’inadeguata gestione” (cfr. rapporto SMP,
pag. 13).
Infine,
anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, nel suo rapporto 7 agosto 2014,
è giunto alla medesima conclusione, ritenendo “opportuno che venga decretato
un collocamento di PI 1 in internato in un CEM” (cfr. rapporto UAP, pag. 5)
7.Dagli
atti emerge con chiarezza che attualmente RE 1 non dimostra di essere idonea ad
accudire il figlio e di poter fornire garanzie di alcun tipo relativamente alla
sua capacità di salvaguardarne il benessere (organizzazione, sostegno, comprensione
delle sue esigenze, ecc). D’altra parte, l’SMP le consiglia, nelle sue
conclusioni, “una presa a carico terapeutica, come da lei espresso, che
potrà aiutarla ad assumere la propria funzione materna e accrescere la comprensione
riguardo ai bisogni del figlio”. Presa a carico auspicata anche da questo
giudice.
In conclusione, la
richiesta di affidamento di RE 1 non appare supportata da elementi concreti e
nemmeno è giustificata dalla protezione dell’interesse di PI 1, che malgrado
quanto asserito dalla reclamante risulta invece trarre beneficio da un
collocamento in istituto, consigliato e auspicato da tutti gli specialisti che
si sono occupati di lui. In simili circostanze, le critiche generiche della
reclamante alla decisione impugnata e le sue asserzioni relative alla sua capacità
di occuparsi del figlio non soverchiano le valutazioni esperite in merito all’idoneità
genitoriale e non consentono di riscontrare le condizioni minime per
giustificare l’interesse del minore ad un suo affidamento alla madre.
Il reclamo va quindi
respinto integralmente, ritenuto che la richiesta di RE 1 di cui al petito 2
segue l’esito della richiesta di affidamento, poiché lo scopo di avere il
supporto di un curatore educativo con i compiti auspicati dalla madre è esclusivamente
connesso e dipendente dall’attribuzione a lei della custodia di PI 1.
8. La reclamante ha chiesto
di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio . Giusta l’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto la reclamante ha
formulato la propria istanza senza nessuna motivazione, sostenendo
semplicemente che il suo salario “ammonta mediamente a fr. 3'000.– mensili” e
senza produrre alcun documento giustificativo. L’istanza va pertanto respinta,
difettando il primo presupposto per l’ottenimento del gratuito patrocinio ed
essendo tutt’altro che dimostrata l’indigenza della richiedente. Si rileva peraltro
che dall’incarto risulta che RE 1 è proprietaria di una casa di proprietà acquistata
con il compagno nel 2012 , che “non esclude di vendere” (rapporto UAP
pag. 4). Va quindi ricordato che incombeva all'istante, nella sua veste di
proprietaria d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per
ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che
non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello
esistente (CPC Comm, Trezzini,
art. 117 pag. 461).
9. Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE
1 è respinta.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
150.–
fr.
350.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.