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Decisione

9.2014.165

Collocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale

25 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2003

dalla relazione tra RE 1 (1977) e CO 2 (1955).

B. A seguito della loro

separazione, i coniugi hanno sottoscritto in data 27 febbraio 2012 una

convenzione approvata il 29 marzo 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria). I genitori si sono quindi accordati di

esercitare congiuntamente l’autorità parentale, mentre la custodia di PI 1 è

stata affidata al padre. La madre è tenuta a versare un contributo alimentare

di fr. 500.00 sino al dodicesimo anno d’età e di fr. 650.00 mensili in seguito

fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato, ma almeno fino alla maggiore

età.

C. RE 1 e CO 2 hanno

partecipato ad un’udienza presso l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, il 29 gennaio 2014. In tale occasione si è discusso della situazione

del figlio, a seguito della segnalazione da parte di un ispettore di polizia dello

SRIP, che ha constatato delle difficoltà del padre ad accudire il minore.

La madre ha chiesto

l’affido congiunto della custodia e la possibilità per PI 1 di avere il

domicilio presso di lei. Il padre si è detto d’accordo che il figlio si

trasferisse dalla madre. Tuttavia, dopo discussione, i genitori hanno espresso

il loro consenso a collocare il figlio al PAO, come consigliato dall’Autorità

di protezione. Tramite decisione 29 gennaio 2014 di quest’ultima autorità, CO 2

è stato privato della custodia parentale su PI 1, che è stato collocato al PAO

a partire dal 31 gennaio 2014. All’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)

Considerandi

è stato conferito mandato di messa in protezione e di coordinamento del

collocamento, oltre alla presentazione di un progetto educativo. Le relazioni

personali del minore con madre e padre sono state regolamentate dall’Autorità

di protezione nel senso che il figlio il sabato avrebbe visto un genitore e la

domenica un altro. All’UAP è stato assegnato il compito di stabilire il

calendario. Tramite decisione separata, l’UAP ha pure ricevuto l’incarico di

valutare il contesto famigliare di CO 2, presentando un rapporto entro un mese.

D. A seguito di

un’udienza avvenuta il 5 maggio 2014, il 7 maggio 2014 l’Autorità di protezione

ha conferito mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ di effettuare

una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2.

E. Una

nuova udienza ha avuto luogo l’11 agosto 2014 alla presenza dei genitori, del

responsabile e dell’educatrice del PAO e di una rappresentante dell’UAP. Si è

discusso della possibilità di istituire una curatela educativa e collocare il

ragazzo all’Istituto __________ di __________.

Il

padre ha sostenuto di potersi di nuovo occupare autonomamente del figlio,

mentre la madre ha espresso preoccupazione per la durata del collocamento.

F. Tramite

decisione del 19 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha costatato le difficoltà

dei genitori, la loro mancanza di idoneità ad assumere il loro ruolo e

l’esigenza di garantire al minore una maggiore stabilità, tramite un

collocamento. Ha quindi confermato la privazione della custodia parentale a

carico del padre, collocando PI 1 all’Istituto __________ di __________ a

partire al più tardi dal 1° settembre 2014. Il mandato di coordinamento e messa

in protezione del collocamento è stato conferito all’UAP. Le relazioni personali

tra figlio e genitori sono state nuovamente decise come in precedenza, nel

senso che ogni genitore incontrerà il figlio un giorno durante il fine

settimana, alternativamente. L’UAP stabilirà il calendario.

G. Il

3.

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha annullato e sostituito il

Dispositivo

dispositivo 4 della suddetta decisione, riguardante le relazioni personali, ed

ha stabilito un diritto di visita di una fine settimana o festivo al mese con

pernottamento e un congedo di un giorno a settimana per ciascun genitore, con

l’incarico all’UAP di stabilire il calendario. Tramite ulteriore decisione

recante la medesima data, la nota d’onorario del Servizio medico psicologico di

__________ di fr. 2'616.35 è stata posta a carico dei genitori di PI 1 in

ragione di metà ciascuno.

H. In

data 24 settembre 2014 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 19 agosto

2014, eccependo l’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione,

contestando il collocamento del minore in istituto e chiedendone l’affidamento.

Ha pure chiesto l’istituzione di una curatela educativa con lo scopo di

assisterla con consigli e sostegni nella cura del figlio, come pure che le

relazioni personali con il padre siano fissate in ragione di un giorno durante

il fine settimana. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per

coprire il suo fabbisogno, ha chiesto di essere posta a beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

I. Tramite

osservazioni 20 ottobre 2014, CO 2 ha avallato la richiesta di RE 1, sostenendo

tuttavia di essersi sempre occupato convenientemente del figlio, che

soffrirebbe del collocamento in istituto.

L. Anche

l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 20 ottobre

2014, confermando sostanzialmente la propria decisione e chiedendo la reiezione

del reclamo.

Nel

frattempo, con decisione 6 novembre 2014 (regolarmente cresciuta in giudicato),

l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1,

nominando quale curatrice __________ con il compito di: sostenere il minore nel

proseguio del suo progetto educativo; appoggiare i genitori nel loro ruolo;

mediare le relazioni tra il minore e i genitori; monitorare l’andamento delle

visite; proporre puntuali aggiustamenti dell’assetto relazionale; garantire

collaborazione tra la famiglia e l’Istituto __________; se necessario fornire

un adeguato sostegno educativo; presentare il rapporto morale annuale all’ARP e

se necessario, su richiesta dell’Autorità, i rapporti intermedi.

M. Con

replica 17 novembre 2014, la reclamante ha ribadito le argomentazioni presentate

nel reclamo, precisando che anche il padre di PI 1 è d’accordo che il minore le

venga affidato. Facendo riferimento al rapporto sulla sua capacità genitoriale,

reputa di possedere tutte le qualità per potersi occupare adeguatamente del

figlio.

N. In

data 3 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica,

confermando quanto già indicato nella risposta e chiedendo nuovamente di respingere

il reclamo.

O. Anche

il padre ha presentato la propria duplica, datata 8 dicembre 2014, sostenendo

che il figlio non sopporterebbe bene il collocamento. Egli chiede di essere

sentito insieme alla reclamante, così come di sentire i suoi figli (nati da un

precedente matrimonio), che a suo dire avrebbero segnalato la problematica

all’Autorità di protezione.

P. A

complemento dell’incarto, in data 16 dicembre 2014, l’Autorità di protezione ha

trasmesso un rapporto intermedio della curatrice, che ha informato che mercoledì

10 dicembre 2014 PI 1 non ha fatto rientro in Istituto, come pure della

difficoltà che il minore ha ad accettare il rientro dai diritti di visita.

Considerato

1. L'autorità giudiziaria

di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art.

2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.

7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art.

314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto

non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro

le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano

applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.

2.RE 1

solleva l’eccezione di incompetenza territoriale, poiché a suo avviso l’Autorità

regionale di protezione __________ non sarebbe stata competente per emanare la

decisione impugnata, avendo il minore trasferito il proprio domicilio insieme

al padre a __________. A suo dire, quindi, competente sarebbe “l’Autorità

regionale di protezione di __________” (__________, ndr).

Anche nel caso in cui

la reclamante non avesse eccepito l’incompetenza territoriale, a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel

senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad

essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss

et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima

istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere

dell'autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam

Protection de l'adulte, Steck,

art. 444 CC n. 2 e 4).

Giusta

l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio

dell’interessato.

In

caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza

permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda

frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il

suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio

della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC).

Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della

legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di

meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o

revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza

attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che

riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla

situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de

la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n.

1.107 e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002; decisione CDP del 30 gennaio 2015, 9.2014.40). In particolare,

l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la

competenza territoriale per inasprire la misura (BSK

Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).

Come

giustamente ricordato dall’Autorità regionale di protezione __________, nel

caso in esame, essendo pendente il procedimento, nonostante il cambiamento di

domicilio dell’interessato, la competenza le è rimasta attribuita fino alla

chiusura dello stesso. CO 2 ha infatti trasferito il proprio domicilio a __________

con effetto dal 18 marzo 2014, mentre il collocamento al PAO di PI 1 era in

corso ed erano pendenti gli accertamenti per decidere in seguito la misura più

idonea. Il collocamento al PAO essendo peraltro per definizione temporaneo, a

maggior ragione la decisione non andava considerata definitiva ed era

necessario – come giustamente fatto dall’Autorità di protezione - aspettare le

risultanze dei rapporti richiesti ai servizi preposti per poter nuovamente decidere

e in seguito trasmettere la misura alla nuova Autorità competente.

L’eccezione

sollevata da RE 1 è quindi priva di fondamento.

3. CO 2 ha chiesto

nella duplica di poter essere sentito in questa sede, insieme ai suoi figli __________

e a RE 1. La richiesta di audizione orale, non prevista dalla procedura in

questa sede, viene respinta, apparendo per altro priva di rilievo. Alle parti è

infatti stata data ampia facoltà di esprimersi per scritto e questo Giudice dispone,

agli atti, di tutti gli elementi per decidere.

4. La reclamante chiede

la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia

parentale di CO 2 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento, dal __________

all’Istituto __________. Essa chiede quindi che il figlio, invece di essere

collocato in istituto, venga affidato a lei.

Giusta l’art. 307 cpv. 1

CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono

in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1

CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate dunque al bene

del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del

15 aprile 2009, cons. 4.1).

In caso di

modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese

per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

5. Nella

procedura in esame, RE 1 contesta il collocamento

del figlio presso l’Istituto __________, ritenendo che si tratti di una decisione

che viola i principi di proporzionalità e sussidiarietà, poiché dal rapporto

sulle capacità genitoriali e dal rapporto del PAO non risulterebbero

sufficienti elementi per considerarla non idonea ad avere l’affidamento del

figlio. A suo avviso l’istituzione di una curatela educativa che la sostenga

durante l’affidamento del figlio sarebbe atta e sufficiente a proteggere PI 1

visto che “affiancherà la madre nella cura del minore sopperendo così alle sue

manchevolezze organizzative”.

Di avviso contrario è

invece l’Autorità di protezione, che sostiene che con il reclamo in questione RE

1 contraddice la sua reale situazione ed impossibilità di occuparsi a tempo

pieno del figlio. Dai rapporti del PAO e del SMP, in effetti, si evince come la

madre non sia organizzata per accogliere il figlio e abbia una situazione

precaria (cfr. pag. 6 rapporto 4 luglio 2014 del PAO: “la precaria situazione

economica e lavorativa della genitrice fa sì che perfino durante le sue vacanze

si ritrova a dover coprire i turni di lavoro. Questa confusione deriva indubbiamente

dalla poca conoscenza delle procedure e da una vita poco organizzata. (…). In

una prospettiva di affido, la signora RE 1 dovrebbe riuscire ad organizzarsi meglio

e forse andrà anche aiutata e sostenuta”). Dal medesimo rapporto emerge poi

che la reclamante ha “grossi limiti nella comunicazione, e più in generale,

nel definirsi”, limiti che portano gli operatori a chiedersi “quanto la

signora sia effettivamente in grado di crescere PI 1 e prendersi cura di tutti

i suoi bisogni”. Peraltro “anche quando la genitrice si è resa conto che

il padre di PI 1 non stava affatto bene e che PI 1 aveva bisogno di aiuto, non

è intervenuta in modo incisivo e adeguato come ci si sarebbe aspettati”

(cfr. rapporto, p. 7). Nelle loro conclusioni, il sostituto capostruttura e

l’educatrice di riferimento del PAO, non lasciano quindi spazio a

interpretazioni, ritenendo che la reclamante “appare troppo fragile per

poter essere madre a tempo pieno”. Riscontrando pure che con gli adeguati

supporti il riavvicinamento al figlio va in ogni caso considerato

positivamente, gli stessi operatori concludono di essersi “seriamente

interrogati sulle effettive capacità della signora RE 1 di essere attenta e

consapevole dei bisogni del minore.” (cfr. rapporto, pag. 10).

Anche il Servizio

medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) nel rapporto 17 luglio 2014 –

firmato dalla Dr. __________, medico aggiunto e dalla psicologa e psicoterapeuta

__________ – ha evidenziato le lacune della madre. In particolare, ha indicato

che la stessa, “durante i colloqui, ha riconosciuto diversi motivi per i

quali crede di non poter assolvere questo compito:” (la custodia di PI 1, ndr)

“deve sostenere impegnativi turni di lavoro ed ha una collocazione abitativa

sfavorevole al ritmo di vita di PI 1. Finanziariamente non gode di una buona situazione.

(…) Si rende inoltre conto che, essendosi ritirata dalla famiglia ed avendo

lasciato PI 1 presso il papà, il bambino esprime desiderio in questo senso e quindi

lo rispetta”. La sua inidoneità ad ottenere la custodia del figlio emerge

poi chiaramente, là dove le specialiste evidenziano che “la comprensione dei

reali bisogni del bambino appare al momento limitata. È presente una tendenza a

sottovalutare i rischi reali per PI 1 dell’esposizione ad un clima dannoso. Dal

suo racconto, si evince come ella si fosse resa conto della situazione

degradante che il bambino stava vivendo a casa del papà, legata ai problemi che

l’ex compagno stava vivendo, ma non aveva ugualmente ritenuto di intervenire o

di segnalare. Anche parlando del suo attuale compagno e della sofferenza di cui

è portatore, la signora banalizza la situazione rispetto al contatto con PI 1”.

L’SMP conclude quindi che RE 1 non è

attualmente idonea ad assumere il ruolo genitoriale in modo autonomo e

indipendente, “ma lo sia anch’ella per quello di genitore con diritto di

visita” (cfr. pag. 16).

6.Nella scelta di una misura di protezione a favore di un minore,

di primaria importanza è il suo interesse e la salvaguardia del suo benessere.

Dai rapporti specialistici

emerge che PI 1 è un bambino privato della sua infanzia, un “piccolo adulto”

(cfr. rapporto SMP, pag. 9), che ha assunto molte responsabilità nei confronti

del padre (“racconta che gli sembrava di essere lui il papà e il papà fosse

il bambino, perché lo doveva curare”, cfr. rapporto SMP, pag. 10). A

proposito del rapporto con i genitori il bambino ha riferito che era meglio

stare dal papà che dalla mamma, perché “il papà, quando era presente, restava

sempre con lui. La mamma invece non era mai presente e lo lasciava sempre con

la nonna e con i cani. Inoltre vi era il suo fidanzato, che a lui non piace”

(rapporto SMP, pag. 10).

Riguardo

al periodo di collocamento al PAO, è necessario evidenziare che gli operatori

di questo istituto hanno “potuto osservare come un punto di incontro neutro

(come il PAO) abbia giovato a PI 1 e alle sue relazioni” concludendo, senza

dubbi, “che attualmente la soluzione migliore per PI 1 sia di accompagnare

il suo percorso di crescita attraverso un collocamento in un CEM” (cfr.

rapporto PAO pag. 11).

Il medesimo avviso è

espresso dall’SMP che propone nelle proprie conclusioni che “PI 1 sia

collocato in internato presso un Istituto (CEM) dove possa trovare un contesto

sicuro ed educativamente adeguato, da alternare al tempo da passare con il papà

e con la mamma”. Mamma e papà che “mostrano in questo momento, come in

passato, un deficit importante riguardo alla loro funzione genitoriale che si

esprime in una mancata comprensione dei bisogni concreti ed affettivi del

figlio, risultando quindi in un’inadeguata gestione” (cfr. rapporto SMP,

pag. 13).

Infine,

anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, nel suo rapporto 7 agosto 2014,

è giunto alla medesima conclusione, ritenendo “opportuno che venga decretato

un collocamento di PI 1 in internato in un CEM” (cfr. rapporto UAP, pag. 5)

7.Dagli

atti emerge con chiarezza che attualmente RE 1 non dimostra di essere idonea ad

accudire il figlio e di poter fornire garanzie di alcun tipo relativamente alla

sua capacità di salvaguardarne il benessere (organizzazione, sostegno, comprensione

delle sue esigenze, ecc). D’altra parte, l’SMP le consiglia, nelle sue

conclusioni, “una presa a carico terapeutica, come da lei espresso, che

potrà aiutarla ad assumere la propria funzione materna e accrescere la comprensione

riguardo ai bisogni del figlio”. Presa a carico auspicata anche da questo

giudice.

In conclusione, la

richiesta di affidamento di RE 1 non appare supportata da elementi concreti e

nemmeno è giustificata dalla protezione dell’interesse di PI 1, che malgrado

quanto asserito dalla reclamante risulta invece trarre beneficio da un

collocamento in istituto, consigliato e auspicato da tutti gli specialisti che

si sono occupati di lui. In simili circostanze, le critiche generiche della

reclamante alla decisione impugnata e le sue asserzioni relative alla sua capacità

di occuparsi del figlio non soverchiano le valutazioni esperite in merito all’idoneità

genitoriale e non consentono di riscontrare le condizioni minime per

giustificare l’interesse del minore ad un suo affidamento alla madre.

Il reclamo va quindi

respinto integralmente, ritenuto che la richiesta di RE 1 di cui al petito 2

segue l’esito della richiesta di affidamento, poiché lo scopo di avere il

supporto di un curatore educativo con i compiti auspicati dalla madre è esclusivamente

connesso e dipendente dall’attribuzione a lei della custodia di PI 1.

8. La reclamante ha chiesto

di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio . Giusta l’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto la reclamante ha

formulato la propria istanza senza nessuna motivazione, sostenendo

semplicemente che il suo salario “ammonta mediamente a fr. 3'000.– mensili” e

senza produrre alcun documento giustificativo. L’istanza va pertanto respinta,

difettando il primo presupposto per l’ottenimento del gratuito patrocinio ed

essendo tutt’altro che dimostrata l’indigenza della richiedente. Si rileva peraltro

che dall’incarto risulta che RE 1 è proprietaria di una casa di proprietà acquistata

con il compagno nel 2012 , che “non esclude di vendere” (rapporto UAP

pag. 4). Va quindi ricordato che incombeva all'istante, nella sua veste di

proprietaria d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per

ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che

non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello

esistente (CPC Comm, Trezzini,

art. 117 pag. 461).

9. Gli oneri del

presente giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE

1 è respinta.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

150.–

fr.

350.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.