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Decisione

9.2014.167

Inammissibilità di reclamo avverso decisione incidentale

3 ottobre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2014.167

Lugano

3 ottobre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Tamagni

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________

e

a

CO

2

per

quanto riguarda l'accesso al rapporto UAP

giudicando

sul reclamo del 25 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 23 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che PI 1 (2009) è

figlia di RE 1 e CO 2;

che con decisione 6

ottobre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) aveva approvato il contratto per l'obbligo del

mantenimento e per il diritto alle relazioni personali del padre con la figlia;

che la predetta

convenzione prevedeva che la madre esercita l'autorità e la custodia parentale

sulla figlia;

che mediante

decisione supercautelare dell'11 febbraio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha sospeso le

relazioni personali tra padre e figlia;

che con decisione

del 27 febbraio 2014 l'Autorità di protezione ha ripristinato il diritto di

visità in forma sorvegliata, per un'ora e mezza la settimana presso il Punto

d'incontro di Casa __________ (gli operatori della struttura erano tenuti a presentare

dei regolari rapporti sull'andamento degli incontri padre-figlia);

che con decisione

10.

aprile 2014 l'Autorità di protezione ha affidato un mandato per una

valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP);

che RE 1 ha chiesto

di poter avere accesso al rapporto dell'UAP nel frattempo consegnato

all'Autorità di protezione;

che detta richiesta

– ribadita dal signor RE 1 con lettera 10 settembre 2014 – è stata accolta

dall'Autorità di protezione limitatamente alla consegna di una fotocopia

dell'ultima pagina del menzionato rapporto dell'UAP con l'indicazione delle

conclusioni, così come indicato nella lettera inviata dall'Autorità all'interessato

in data 23 settembre 2014;

che avverso detta

decisione RE 1 è insorto con reclamo 25 settembre 2014, nel quale chiede che

sia fatto ordine all'Autorità di protezione di consegnargli “una copia

dell'intero rapporto UAP e di tutti i rapporti che concernono questo incarto e

in particolar modo” sua figlia PI 1;

che il reclamo non

è stato intimato per osservazioni;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art.

48.

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione

agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9

LOG);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che la decisione

impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione

sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura in atto sulla

regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia;

che conformemente

all'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere

impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un

pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente

rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag.

783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1,5A_498/2012);

che il reclamante non

ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un

danno non altrimenti riparabile, essendosi limitato a lamentare la violazione

del diritto di essere sentito e un “abuso di potere” da parte dell'Autorità di

protezione;

che secondo l'art. 66

cpv. 2 lett. b) LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa; ciò è il caso ad esempio se si deve allestire una perizia particolarmente

complessa o si deve procedere all'audizione di parecchi testi, specie

attraverso commissioni rogatoriali in paesi lontani (Corboz, in Commentaire de la LTF, n. 30 e 34 ad art. 93 LTF);

che le condizioni

di applicabilità di quest'ultima norma non ricorrono palesemente nel caso ora

in esame, né tanto meno sono state sostenute e sostanziate dal reclamante;

che, ritenuto il

mancato adempimento delle suddette condizioni esaustive poste dall'art. 66 cpv.

2.

LPAmm, il gravame si avvera inammissibile;

che un rifiuto

ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una

violazione del diritto di essere sentito, che potrà, se del caso, comunque,

essere invocata nell'ambito di un reclamo contro la decisione cautelare o finale

dell'Autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 ad art. 449b e N. 16

ad art. 450 CC; RtiD I-2014 pag. 746, N. 9c consid. 4.2);

che, date le

circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.