9.2014.169
Sostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)
29 settembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.169
Lugano
29 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________ e
al
CO
2
patr.
PR 1
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore di rappresentanza di PI 1 (2003)
giudicando
sul reclamo del 25 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.Il 2003 RE
1 (1967) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Con decisione del 31 luglio 2003,
la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha
nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con
l'incarico di accertare la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al
mantenimento, “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di
visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 __________,
di concerto con la madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di
promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il
mandato dell’avvocato __________ è stato ratificato dalla Commissione tutoria
il 4 marzo 2005. Nell'ambito di suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004
davanti al Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________
residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere
il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC. La causa è tuttora pendente
davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene alle conseguenze relative
al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come al contributo di mantenimento.
B. Sin
dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni
personali con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla
scarsa collaborazione del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie
competenti si sono occupate di molteplici richieste d'intervento da lui
formulate in questo senso. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure
interposte è narrata in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del
Tribunale di appello del 15 settembre 2009 (ICCA, inc. 11.2007.152 e
11.2008.61) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella sentenza di
questa Camera del 5 giugno 2013 (CDP, inc. 9.2013.56-57).
C. Per quanto attiene
al mandato di curatore conferito all’avv. __________, in una sentenza del 15
settembre 2009, la prima Camera civile del Tribunale di appello ha espresso
perplessità riguardanti l’imparzialità del legale, richiamando il curatore __________
a “valutare l'opportunità di mantenere un tale mandato” (sentenza ICCA del
15 settembre 2009, inc. 11.2007.152-11.2008.65 consid. 5). In effetti,
nell’ambito di suddetto procedimento erano emersi diversi elementi facendo dubitare
dell’equanimità del patrocinatore, segnatamente il fatto che il legale si fosse
presentato alla Commissione tutoria come rappresentante di PI 1, ma anche di RE
1, che gran parte della corrispondenza da lui inviata alle varie autorità fino
al 3 aprile 2006 fosse stata trasmessa in copia, oltre che a __________, a un
non meglio precisato “cliente”, senza dimenticare che per finire le sue
prestazioni fossero state onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla
Commissione tutoria regionale). Facendo proprie le considerazioni della prima
Camera civile del Tribunale di appello, questa Camera (nel frattempo divenuta
competente per giudicare i reclami relativi alla protezione del minore e
dell’adulto) – nell’ambito di un procedimento volto alla sostituzione del
curatore educativo __________ – ha sollevato il rischio di un potenziale conflitto
di interesse per l’avv. __________ e invitato l’Autorità di protezione __________
(nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, in seguito
Autorità di protezione) a sostituire il legale (sentenza CPD del 5 giugno 2013,
inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Con risoluzione del 5 giugno 2013, l’Autorità di
protezione ha preso atto dell’invito di questa Camera e revocato il mandato
dell’avv. __________.
D. La madre ha
interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro la
sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013. Il ricorso non verteva sulla
sostituzione dell’avv. __________, ma unicamente sulle problematiche inerenti
alla curatela educativa. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale
ha accolto parzialmente il ricorso e ha previsto che l’Autorità di protezione doveva
nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza un nuovo curatore
educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo
(DTF 140 III 241). La questione della sostituzione del curatore di paternità
non è stata trattata dal Tribunale federale in questa sentenza. Nell’ambito del
procedimento, il Tribunale federale ha chiesto osservazioni alle parti e alla
Camera di protezione. Il Presidente Franco Lardelli ha preso posizione il 31 gennaio
2014 sul ricorso della madre.
E. Il 25
giugno 2014, il Pretore ha invitato l’Autorità di protezione a pronunciarsi sulla
rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa in corso, l’avv. __________ essendo
stato destituito senza essere sostituito da un nuovo patrocinatore per PI 1. Con
risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha
designato l’avv. CURA 1 al ruolo di curatore di PI 1 per la sua rappresentanza
nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze
relative (segnatamente in ordine alla salvaguardai del diritto al mantenimento),
pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________ e posto tasse e
spese della decisione a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
Detta risoluzione è
stata impugnata da entrambi i genitori di PI 1.
F. Con reclamo del 25 settembre
2014, RE 1 è insorta a questa Camera chiedendo, in via preliminare, la ricusa
di Franco Lardelli, Presidente della Camera di protezione, e nel merito, dolendosi
della scelta del curatore, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della risoluzione
n. 228 del 26 agosto 2014. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue
osservazioni il 20 novembre 2014. Con delle argomentazioni di cui si dirà, in
seguito, se necessario, CO 2 ha domandato tramite osservazioni del 4 dicembre
2014, la reiezione del gravame. Mediante duplica del 5 gennaio 2015, l’Autorità
di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Nella replica
del 9 gennaio 2014, RE 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni.
G. CO 2 è
altresì insorto contro la risoluzione del 26 agosto 2014 con un reclamo del 26
settembre 2014. Tardivo, il reclamo è stato giudicato irricevibile con sentenza
del 17 dicembre 2014 (sentenza CDP del 17 dicembre 2014 inc. 9.2014.171).
H. Inoltre, con
decisione separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1
il 25 settembre 2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc.
9.2014.170). Contro tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con
un ricorso del 7 settembre 2015, tuttora pendente (TF inc.5A_688/2015).
I. Frattanto, a
seguito alla decisione del Tribunale federale dell’8 luglio 2013, con
risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha
designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle
relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC, invitato __________ a presentare la
relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività
svolta, e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di PI 1
in ragione di ½ ciascuno. RE 1 ha interposto il 5 luglio 2014 un reclamo a
questa Camera, accolto con sentenza del 29 settembre 2015, contro la nomina di __________
al ruolo di curatrice educativa (CDP inc. 9.2014.105).
L. È poi pendente dinanzi a
questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la risoluzione n.
262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la sua
istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.
e considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione
datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La destituzione
dell’avv. __________ dal ruolo di curatore di rappresentanza di PI 1 il 23
giugno 2013 e la conseguente nomina il 26 agosto 2014 dell’avv. CURA 1 è stata
eseguita dall’Autorità di protezione su invito di questa Camera. In effetti,
con sentenza del 5 giugno 2013, essa ha considerato che in gioco vi fosse “la capacità
che un patrocinatore deve avere di trattare oggettivamente, con imparzialità ed
equidistanza gli interessi del minorenne” (sentenza CPD del 5 giugno 2013,
inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Questa Camera ha ritenuto che il mandato assegnato
all’avv. __________ lo era stato anche da RE 1 e che certi episodi dessero a divedere
che l’avv. __________ potesse non beneficiare della necessaria equidistanza per
tutelare il bene di PI 1 senza essere influenzato dal litigio in atto tra i
genitori di quest’ultimo. Nella decisione impugnata, rammentati gli episodi
agli esordi della sentenza che prevedeva la sostituzione sia del curatore
educativo e invitava al rimpiazzo di quello di rappresentanza (sentenza CPD del
5.
giugno 2013, inc. 9.2013.56-57), l’Autorità di protezione ha considerato che la
contestazione sub iudice della nomina della curatrice educativa (CDP,
inc. 9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di
rappresentanza. Poiché l’avv. CURA 1 aveva dato la propria disponibilità ad
assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha proceduto alla sua nomina per
la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della
paternità e delle conseguenze relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione
di __________.
3.
Il
gravame del 25 settembre 2014 verte, in via preliminare, sulla ricusa nei
confronti del Presidente della Camera di protezione e, nel merito, sulla nomina
del curatore rappresentante PI 1 nella procedura pendente dinanzi alla Pretura
di __________ come testé indicato. L’istanza di ricusa, evasa da questa Camera
con sentenza del 1° luglio 2015, è oggetto di ricorso tuttora pendente davanti
al Tribunale federale (sentenza CDP del 1° luglio 2015, inc. 9.2014.170, TF inc.
5A_688/2015). Rimane dunque da esaminare il reclamo nel merito, ossia la contestazione
della nomina dell’avv. CURA 1.
4.
Se un
rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre ed il padre
non riconosce il figlio (art. 260 cpv. 1 CC),
tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione di accertamento della
filiazione paterna (art. 261 cpv. 1 CC).
L'accertamento della paternità è un diritto strettamente personale, che un
figlio capace di discernimento può far valere da sé. Trattandosi di un figlio
senza capacità di discernimento, l'azione di paternità dell'art. 261 cpv. 1 CC
non può essere promossa direttamente da lui, né – per conto suo – dalla madre,
ancorché detentrice dell'autorità parentale. A tal fine occorre un curatore la
cui designazione sottostava, fino al 30 giugno 2014 all'art. 309 cpv. 1 vCC
(Meier/Stettler, Droit de la
filiation, Genève 2014, no. 1267 pag. 833; Guillod, CR CC, Genève 2010, n. 8 ad art.
261.
CC con rinvii). Considerati gli art. 307 ss CC sufficienti alla tutela
del minore, questo disposto è stato abrogato nell’ambito della revisione
dell’Autorità parentale nel Codice civile, il curatore di rappresentanza
nell’azione di accertamento di paternità essendo nominato in applicazione
esclusivamente dell’art. 308 cpv. 2 CC dal 1° luglio 2014 (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16
novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8055). Ove il figlio di una donna non sposata
sia già stato riconosciuto dal padre, come nella fattispecie che ci occupa, l'autorità
tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando
i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i
genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC
incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di
mantenimento”: Breitschmid, BSK
ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC).
4.1
Per il rinvio operato
dall’art. 327c CC, la nomina del curatore anche nell’ambito della protezione
dei minori, soggiace ai principi elencati agli art. 400 ss CC (sentenza CDP
dell’11 aprile 2013, inc. 9.2013.39). Ai sensi dell’art. 400 cpv.
1.
CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia
idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti
previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un
servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La
disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi
gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono
comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la
nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la
modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in
circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la
curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se l’ufficio va esercitato
congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
4.2
La
persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle
competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale
e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection
de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta
dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali
del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore
nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato.
Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse
per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere
analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le
circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid.
3).
5.
Nel caso concreto,
l’avv. __________ era stato nominato ex art. 308 e 309 vCC da __________
per rappresentare PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità,
cumulata con un’azione in mantenimento, provvedimenti supercautelari e
cautelari inclusi. Accertato il rapporto di filiazione con CO 2 nel 2005,
rimane pendente la causa davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene
alle conseguenze relative al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come
al contributo di mantenimento. La mancata chiarezza della posizione del legale,
che in una lettera del 20 giugno 2006, si è presentato alla Commissione tutoria
regionale come rappresentante di PI 1, ma anche di RE 1, e le cui prestazioni erano
onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla Commissione tutoria regionale)
è stata rilevata della prima Camera civile del Tribunale d’appello già nel 2007
(sentenza ICCA del 15 settembre 2009,inc. 11.2007.152-11.2008.61, consid. 5). Il
rischio d’insufficiente indipendenza da parte del patrocinatore d’PI 1 nei
confronti della madre di quest’ultimo è stato di nuovo sollevato nella sentenza
del 5 giungo 2013 di questa Camera (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc.
9.2013
-57). In seguito, il curatore di rappresentanza di PI 1 è stato
rilevato dalle sue funzioni dall’Autorità di protezione e sostituito con l’avv.
CURA 1.
5.1
Sebbene, come per la
nomina della curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali __________,
anche nella presente fattispecie l’Autorità di protezione ha nominato il
curatore senza coinvolgere i genitori, il processo di nomina non sembra
contestato, la censura concentrandosi unicamente sulla persona designata per
svolgere il mandato di curatore. La qui reclamante censura la scelta dell’avv. CURA
1.
poiché egli compare nell’elenco degli avvocati consigliati dall’associazione __________
e sarebbe di conseguenza in un potenziale conflitto di interessi. In effetti,
l’associazione __________, sotto la rubrica “Quale avvocato?” reperibile
sul proprio sito web, propone un elenco di patrocinatori firmatari del “Codice
deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia”. A mente
della reclamante, tale codice promuoverebbe in modo prioritario il bene del
genitore non affidatario, mettendo in secondo piano quello del minore. Ora –
prosegue la reclamante – in una procedura promossa da PI 1 nei confronti di suo
padre, l’avv. CURA 1 potrebbe “non trattare oggettivamente il caso dal “solo”
punto di vista del benessere del minore” (reclamo pag. 6), a maggior
ragione allorché il mandato dell’avv. __________è stato revocato proprio perché
“non poteva verosimilmente trattare oggettivamente [..] gli interessi del
minore per rapporto alla madre” (reclamo pag. 7). Sostiene dunque RE 1 che
non si giustifichi sostituire l’avv. __________ a motivo della sua mancata
indipendenza e del rischio di conflitto d’interesse con un altro legale
sottoposto allo stesso rischio. Conclude la reclamante, “per accelerare i
tempi di evasione” del reclamo, proponendo alla Autorità di protezione di
nominare l’avv. __________, che si sarebbe già dato disponibile, in qualità di
curatore di rappresentanza di PI 1 (reclamo pag. 8).
5.2
La posizione della
reclamante non merita accoglimento, poiché sia le critiche relative al fatto
che l’avv. CURA 1 abbia sottoscritto il "Codice deontologico per avvocati
che operano nel diritto di famiglia" sia le doglianze mosse in
relazione a tale codice sono prive di fondamento. Innanzitutto, il "Codice
deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia", è
promosso sia dall’__________ sia dall’__________. Ammesso che ipoteticamente
potesse, come sostenuto dalla reclamante, essere imputato alla prima
associazione di favoreggiare i padri – nella misura in cui essi sono spesso i
genitori che non ricevono l’affido del figlio in caso di divorzio – una tale presunzione
non può essere addebitata all’__________. In effetti, sul sito di quest’ultima
associazione si legge “Siamo un’associazione apartitica, aconfessionale e
nonostante difendiamo in misura preponderante le donne in quanto associate in
maggioranza, non siamo un’associazione femminile”. Il Codice deontologico
stesso menziona che “Gli avvocati che aderiranno alle presenti norme
deontologiche e che le rispetteranno, verranno inseriti in un elenco che verrà
pubblicato congiuntamente da diverse organizzazioni che abbiano come scopo il
benessere e/o la protezione dei figli, dei genitori o della famiglia in
generale” (Preambolo, D)). Pertanto, il contestato codice deontologico,
frutto della collaborazione tra associazioni che sostengono i genitori
confrontati alle delicate problematiche inerenti ai figli in fase di separazione
o divorzio, consiste in un testo super partes e non nell’espressione di
una posizione parziale.
5.3
Fondandosi sul punto
4.1
del Codice deontologico, la reclamante sostiene che esso ponga “l’accento
in particolare sui diritti del genitore non affidatario” potenzialmente
mettendo “in serio pericolo il bene del minore” (reclamo pag. 5 e 6). Anche
in merito a tale censura, RE 1 non può essere seguita. Innanzitutto, l’articolo
4.
, citato solo parzialmente dalla reclamante, prevede che in tutte le procedure,
l’avvocato incoraggerà le parti, “in primo luogo al rispetto dell’interesse
del figlio come pure al rispetto del punto di vista del figlio e della sua
volontà”. Mal si comprende, né la reclamante peraltro motiva, in che senso
un tale postulato relativo all’attività dell’avvocato metta l’accento sugli
interessi di un genitore a scapito del figlio. Al contrario, ad una lettura
completa del Codice deontologico si evince l’accentuazione costante di una
ricerca di soluzioni volte a garantire il benessere del bambino, questo anche
tramite il favoreggiamento di comportamenti collaborativi e di ricerca di soluzioni
extragiudiziarie.
5.4
Infine, e al contrario
di quanto sostenuto dalla reclamante, l’adesione al Codice deontologico promosso
da diverse associazioni attive nell’ambito delicato del diritto della famiglia
da parte di un avvocato denota un’attenzione alle problematiche di questa
materia del diritto e la disponibilità a trattarle secondo delle norme deontologiche
adatte ad essa. Una tale adesione sembra dunque dare una maggior garanzia di
imparzialità (derivante da dette norme deontologiche) e di professionalità
(conseguente dall’interesse e dall’esperienza) da parte del curatore, in quanto
detto Codice ribadisce e conferma i principi di idoneità e di assenza di
collisione di interessi previsti dagli art. 400 ss CC. In effetti, con
l’adesione a tale Codice, l’avvocato si impegna a stabilire e mantenere “una
relazione con il suo mandante (genitore o tutore), che gli permetta, sotto
tutti i punti di vista anche quello dei suoi altri mandanti (figli
rappresentati legalmente), di garantire una indipendenza dei suoi giudizi”,
il codice prosegue “l’avvocato eviterà di farsi coinvolgere in affari dove i
sentimenti personali possano mettere in pericolo l’indipendenza delle sue
decisioni”.
6.
La
proposta, al limite del pretesto, di nominare l’avv. __________ al posto
dell’avv. CURA 1 deve essere respinta. Giusta l’art. 401 CC, l’interessato o le
persone a lui vicine hanno il diritto di proporre una persona di fiducia per il
ruolo di curatore. Tuttavia, l’Autorità di protezione ne tiene conto unicamente
se la persona proposta si rivela idonea (Häfeli,
Protection de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 401 CC n. 1; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., ad. art.
401.
CC n. 24 e 27). Ammesso che il suggerimento della reclamante fosse fondato
su tale disposto, l’avv. __________, mandatato da RE 1 per difendere il figlio
minorenne nella causa volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta
non può essere esente da un conflitto di interessi, se non altro per il fatto
che detto mandato gli è stato affidato dalla madre. Ora, giusta l’art. 403 cpv.
2.
CC, l’esistenza di un conflitto di interessi provoca da sé la fine dei poteri
del curatore nella situazione concreta (Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne
2014, n. 1174) .Con la nomina dell’avv. __________ si ripresenterebbe
con ogni verosimiglianza il medesimo problema ravvisato con l’avv. __________. La
censura non merita ulteriore approfondimento e va dunque respinta.
7.
Non
ravvisandosi elementi che depongano per l’inidoneità del curatore di rappresentanza
avv. CURA 1 nominato dall’Autorità di protezione in sostituzione dell’avv. __________,
il reclamo deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono il principio
della soccombenza della reclamante. CO 2, che ha presentato osservazioni al
reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
La
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.