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Decisione

9.2014.169

Sostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)

29 settembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A.Il 2003 RE

1 (1967) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Con decisione del 31 luglio 2003,

la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha

nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con

l'incarico di accertare la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al

mantenimento, “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di

visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 __________,

di concerto con la madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di

promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il

mandato dell’avvocato __________ è stato ratificato dalla Commissione tutoria

il 4 marzo 2005. Nell'ambito di suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004

davanti al Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________

residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere

il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC. La causa è tuttora pendente

davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene alle conseguenze relative

al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come al contributo di mantenimento.

B. Sin

dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni

personali con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla

scarsa collaborazione del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie

competenti si sono occupate di molteplici richieste d'intervento da lui

formulate in questo senso. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure

interposte è narrata in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del

Tribunale di appello del 15 settembre 2009 (ICCA, inc. 11.2007.152 e

11.2008.61) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella sentenza di

questa Camera del 5 giugno 2013 (CDP, inc. 9.2013.56-57).

C. Per quanto attiene

al mandato di curatore conferito all’avv. __________, in una sentenza del 15

settembre 2009, la prima Camera civile del Tribunale di appello ha espresso

perplessità riguardanti l’imparzialità del legale, richiamando il curatore __________

a “valutare l'opportunità di mantenere un tale mandato” (sentenza ICCA del

15 settembre 2009, inc. 11.2007.152-11.2008.65 consid. 5). In effetti,

nell’ambito di suddetto procedimento erano emersi diversi elementi facendo dubitare

dell’equanimità del patrocinatore, segnatamente il fatto che il legale si fosse

presentato alla Commissione tutoria come rappresentante di PI 1, ma anche di RE

1, che gran parte della corrispondenza da lui inviata alle varie autorità fino

al 3 aprile 2006 fosse stata trasmessa in copia, oltre che a __________, a un

non meglio precisato “cliente”, senza dimenticare che per finire le sue

prestazioni fossero state onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla

Commissione tutoria regionale). Facendo proprie le considerazioni della prima

Camera civile del Tribunale di appello, questa Camera (nel frattempo divenuta

competente per giudicare i reclami relativi alla protezione del minore e

dell’adulto) – nell’ambito di un procedimento volto alla sostituzione del

curatore educativo __________ – ha sollevato il rischio di un potenziale conflitto

di interesse per l’avv. __________ e invitato l’Autorità di protezione __________

(nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, in seguito

Autorità di protezione) a sostituire il legale (sentenza CPD del 5 giugno 2013,

inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Con risoluzione del 5 giugno 2013, l’Autorità di

protezione ha preso atto dell’invito di questa Camera e revocato il mandato

dell’avv. __________.

D. La madre ha

interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro la

sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013. Il ricorso non verteva sulla

sostituzione dell’avv. __________, ma unicamente sulle problematiche inerenti

alla curatela educativa. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale

ha accolto parzialmente il ricorso e ha previsto che l’Autorità di protezione doveva

nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza un nuovo curatore

educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo

(DTF 140 III 241). La questione della sostituzione del curatore di paternità

non è stata trattata dal Tribunale federale in questa sentenza. Nell’ambito del

procedimento, il Tribunale federale ha chiesto osservazioni alle parti e alla

Camera di protezione. Il Presidente Franco Lardelli ha preso posizione il 31 gennaio

2014 sul ricorso della madre.

E. Il 25

giugno 2014, il Pretore ha invitato l’Autorità di protezione a pronunciarsi sulla

rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa in corso, l’avv. __________ essendo

stato destituito senza essere sostituito da un nuovo patrocinatore per PI 1. Con

risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha

designato l’avv. CURA 1 al ruolo di curatore di PI 1 per la sua rappresentanza

nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze

relative (segnatamente in ordine alla salvaguardai del diritto al mantenimento),

pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________ e posto tasse e

spese della decisione a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

Detta risoluzione è

stata impugnata da entrambi i genitori di PI 1.

F. Con reclamo del 25 settembre

2014, RE 1 è insorta a questa Camera chiedendo, in via preliminare, la ricusa

di Franco Lardelli, Presidente della Camera di protezione, e nel merito, dolendosi

della scelta del curatore, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della risoluzione

n. 228 del 26 agosto 2014. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue

osservazioni il 20 novembre 2014. Con delle argomentazioni di cui si dirà, in

seguito, se necessario, CO 2 ha domandato tramite osservazioni del 4 dicembre

2014, la reiezione del gravame. Mediante duplica del 5 gennaio 2015, l’Autorità

di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Nella replica

del 9 gennaio 2014, RE 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni.

G. CO 2 è

altresì insorto contro la risoluzione del 26 agosto 2014 con un reclamo del 26

settembre 2014. Tardivo, il reclamo è stato giudicato irricevibile con sentenza

del 17 dicembre 2014 (sentenza CDP del 17 dicembre 2014 inc. 9.2014.171).

H. Inoltre, con

decisione separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1

il 25 settembre 2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc.

9.2014.170). Contro tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con

un ricorso del 7 settembre 2015, tuttora pendente (TF inc.5A_688/2015).

I. Frattanto, a

seguito alla decisione del Tribunale federale dell’8 luglio 2013, con

risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha

designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle

relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC, invitato __________ a presentare la

relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività

svolta, e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di PI 1

in ragione di ½ ciascuno. RE 1 ha interposto il 5 luglio 2014 un reclamo a

questa Camera, accolto con sentenza del 29 settembre 2015, contro la nomina di __________

al ruolo di curatrice educativa (CDP inc. 9.2014.105).

L. È poi pendente dinanzi a

questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la risoluzione n.

262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la sua

istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.

e considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione

datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

La destituzione

dell’avv. __________ dal ruolo di curatore di rappresentanza di PI 1 il 23

giugno 2013 e la conseguente nomina il 26 agosto 2014 dell’avv. CURA 1 è stata

eseguita dall’Autorità di protezione su invito di questa Camera. In effetti,

con sentenza del 5 giugno 2013, essa ha considerato che in gioco vi fosse “la capacità

che un patrocinatore deve avere di trattare oggettivamente, con imparzialità ed

equidistanza gli interessi del minorenne” (sentenza CPD del 5 giugno 2013,

inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Questa Camera ha ritenuto che il mandato assegnato

all’avv. __________ lo era stato anche da RE 1 e che certi episodi dessero a divedere

che l’avv. __________ potesse non beneficiare della necessaria equidistanza per

tutelare il bene di PI 1 senza essere influenzato dal litigio in atto tra i

genitori di quest’ultimo. Nella decisione impugnata, rammentati gli episodi

agli esordi della sentenza che prevedeva la sostituzione sia del curatore

educativo e invitava al rimpiazzo di quello di rappresentanza (sentenza CPD del

5.

giugno 2013, inc. 9.2013.56-57), l’Autorità di protezione ha considerato che la

contestazione sub iudice della nomina della curatrice educativa (CDP,

inc. 9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di

rappresentanza. Poiché l’avv. CURA 1 aveva dato la propria disponibilità ad

assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha proceduto alla sua nomina per

la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della

paternità e delle conseguenze relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione

di __________.

3.

Il

gravame del 25 settembre 2014 verte, in via preliminare, sulla ricusa nei

confronti del Presidente della Camera di protezione e, nel merito, sulla nomina

del curatore rappresentante PI 1 nella procedura pendente dinanzi alla Pretura

di __________ come testé indicato. L’istanza di ricusa, evasa da questa Camera

con sentenza del 1° luglio 2015, è oggetto di ricorso tuttora pendente davanti

al Tribunale federale (sentenza CDP del 1° luglio 2015, inc. 9.2014.170, TF inc.

5A_688/2015). Rimane dunque da esaminare il reclamo nel merito, ossia la contestazione

della nomina dell’avv. CURA 1.

4.

Se un

rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre ed il padre

non riconosce il figlio (art. 260 cpv. 1 CC),

tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione di accertamento della

filiazione paterna (art. 261 cpv. 1 CC).

L'accertamento della paternità è un diritto strettamente personale, che un

figlio capace di discernimento può far valere da sé. Trattandosi di un figlio

senza capacità di discernimento, l'azione di paternità dell'art. 261 cpv. 1 CC

non può essere promossa direttamente da lui, né – per conto suo – dalla madre,

ancorché detentrice dell'autorità parentale. A tal fine occorre un curatore la

cui designazione sottostava, fino al 30 giugno 2014 all'art. 309 cpv. 1 vCC

(Meier/Stettler, Droit de la

filiation, Genève 2014, no. 1267 pag. 833; Guillod, CR CC, Genève 2010, n. 8 ad art.

261.

CC con rinvii). Considerati gli art. 307 ss CC sufficienti alla tutela

del minore, questo disposto è stato abrogato nell’ambito della revisione

dell’Autorità parentale nel Codice civile, il curatore di rappresentanza

nell’azione di accertamento di paternità essendo nominato in applicazione

esclusivamente dell’art. 308 cpv. 2 CC dal 1° luglio 2014 (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16

novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8055). Ove il figlio di una donna non sposata

sia già stato riconosciuto dal padre, come nella fattispecie che ci occupa, l'autorità

tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando

i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i

genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC

incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di

mantenimento”: Breitschmid, BSK

ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC).

4.1

Per il rinvio operato

dall’art. 327c CC, la nomina del curatore anche nell’ambito della protezione

dei minori, soggiace ai principi elencati agli art. 400 ss CC (sentenza CDP

dell’11 aprile 2013, inc. 9.2013.39). Ai sensi dell’art. 400 cpv.

1.

CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia

idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti

previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un

servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La

disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi

gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono

comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la

nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in

circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la

curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se l’ufficio va esercitato

congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

4.2

La

persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle

competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale

e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection

de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta

dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali

del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore

nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato.

Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di

interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse

per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere

analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le

circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid.

3).

5.

Nel caso concreto,

l’avv. __________ era stato nominato ex art. 308 e 309 vCC da __________

per rappresentare PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità,

cumulata con un’azione in mantenimento, provvedimenti supercautelari e

cautelari inclusi. Accertato il rapporto di filiazione con CO 2 nel 2005,

rimane pendente la causa davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene

alle conseguenze relative al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come

al contributo di mantenimento. La mancata chiarezza della posizione del legale,

che in una lettera del 20 giugno 2006, si è presentato alla Commissione tutoria

regionale come rappresentante di PI 1, ma anche di RE 1, e le cui prestazioni erano

onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla Commissione tutoria regionale)

è stata rilevata della prima Camera civile del Tribunale d’appello già nel 2007

(sentenza ICCA del 15 settembre 2009,inc. 11.2007.152-11.2008.61, consid. 5). Il

rischio d’insufficiente indipendenza da parte del patrocinatore d’PI 1 nei

confronti della madre di quest’ultimo è stato di nuovo sollevato nella sentenza

del 5 giungo 2013 di questa Camera (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc.

9.2013

-57). In seguito, il curatore di rappresentanza di PI 1 è stato

rilevato dalle sue funzioni dall’Autorità di protezione e sostituito con l’avv.

CURA 1.

5.1

Sebbene, come per la

nomina della curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali __________,

anche nella presente fattispecie l’Autorità di protezione ha nominato il

curatore senza coinvolgere i genitori, il processo di nomina non sembra

contestato, la censura concentrandosi unicamente sulla persona designata per

svolgere il mandato di curatore. La qui reclamante censura la scelta dell’avv. CURA

1.

poiché egli compare nell’elenco degli avvocati consigliati dall’associazione __________

e sarebbe di conseguenza in un potenziale conflitto di interessi. In effetti,

l’associazione __________, sotto la rubrica “Quale avvocato?” reperibile

sul proprio sito web, propone un elenco di patrocinatori firmatari del “Codice

deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia”. A mente

della reclamante, tale codice promuoverebbe in modo prioritario il bene del

genitore non affidatario, mettendo in secondo piano quello del minore. Ora –

prosegue la reclamante – in una procedura promossa da PI 1 nei confronti di suo

padre, l’avv. CURA 1 potrebbe “non trattare oggettivamente il caso dal “solo”

punto di vista del benessere del minore” (reclamo pag. 6), a maggior

ragione allorché il mandato dell’avv. __________è stato revocato proprio perché

“non poteva verosimilmente trattare oggettivamente [..] gli interessi del

minore per rapporto alla madre” (reclamo pag. 7). Sostiene dunque RE 1 che

non si giustifichi sostituire l’avv. __________ a motivo della sua mancata

indipendenza e del rischio di conflitto d’interesse con un altro legale

sottoposto allo stesso rischio. Conclude la reclamante, “per accelerare i

tempi di evasione” del reclamo, proponendo alla Autorità di protezione di

nominare l’avv. __________, che si sarebbe già dato disponibile, in qualità di

curatore di rappresentanza di PI 1 (reclamo pag. 8).

5.2

La posizione della

reclamante non merita accoglimento, poiché sia le critiche relative al fatto

che l’avv. CURA 1 abbia sottoscritto il "Codice deontologico per avvocati

che operano nel diritto di famiglia" sia le doglianze mosse in

relazione a tale codice sono prive di fondamento. Innanzitutto, il "Codice

deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia", è

promosso sia dall’__________ sia dall’__________. Ammesso che ipoteticamente

potesse, come sostenuto dalla reclamante, essere imputato alla prima

associazione di favoreggiare i padri – nella misura in cui essi sono spesso i

genitori che non ricevono l’affido del figlio in caso di divorzio – una tale presunzione

non può essere addebitata all’__________. In effetti, sul sito di quest’ultima

associazione si legge “Siamo un’associazione apartitica, aconfessionale e

nonostante difendiamo in misura preponderante le donne in quanto associate in

maggioranza, non siamo un’associazione femminile”. Il Codice deontologico

stesso menziona che “Gli avvocati che aderiranno alle presenti norme

deontologiche e che le rispetteranno, verranno inseriti in un elenco che verrà

pubblicato congiuntamente da diverse organizzazioni che abbiano come scopo il

benessere e/o la protezione dei figli, dei genitori o della famiglia in

generale” (Preambolo, D)). Pertanto, il contestato codice deontologico,

frutto della collaborazione tra associazioni che sostengono i genitori

confrontati alle delicate problematiche inerenti ai figli in fase di separazione

o divorzio, consiste in un testo super partes e non nell’espressione di

una posizione parziale.

5.3

Fondandosi sul punto

4.1

del Codice deontologico, la reclamante sostiene che esso ponga “l’accento

in particolare sui diritti del genitore non affidatario” potenzialmente

mettendo “in serio pericolo il bene del minore” (reclamo pag. 5 e 6). Anche

in merito a tale censura, RE 1 non può essere seguita. Innanzitutto, l’articolo

4.

, citato solo parzialmente dalla reclamante, prevede che in tutte le procedure,

l’avvocato incoraggerà le parti, “in primo luogo al rispetto dell’interesse

del figlio come pure al rispetto del punto di vista del figlio e della sua

volontà”. Mal si comprende, né la reclamante peraltro motiva, in che senso

un tale postulato relativo all’attività dell’avvocato metta l’accento sugli

interessi di un genitore a scapito del figlio. Al contrario, ad una lettura

completa del Codice deontologico si evince l’accentuazione costante di una

ricerca di soluzioni volte a garantire il benessere del bambino, questo anche

tramite il favoreggiamento di comportamenti collaborativi e di ricerca di soluzioni

extragiudiziarie.

5.4

Infine, e al contrario

di quanto sostenuto dalla reclamante, l’adesione al Codice deontologico promosso

da diverse associazioni attive nell’ambito delicato del diritto della famiglia

da parte di un avvocato denota un’attenzione alle problematiche di questa

materia del diritto e la disponibilità a trattarle secondo delle norme deontologiche

adatte ad essa. Una tale adesione sembra dunque dare una maggior garanzia di

imparzialità (derivante da dette norme deontologiche) e di professionalità

(conseguente dall’interesse e dall’esperienza) da parte del curatore, in quanto

detto Codice ribadisce e conferma i principi di idoneità e di assenza di

collisione di interessi previsti dagli art. 400 ss CC. In effetti, con

l’adesione a tale Codice, l’avvocato si impegna a stabilire e mantenere “una

relazione con il suo mandante (genitore o tutore), che gli permetta, sotto

tutti i punti di vista anche quello dei suoi altri mandanti (figli

rappresentati legalmente), di garantire una indipendenza dei suoi giudizi”,

il codice prosegue “l’avvocato eviterà di farsi coinvolgere in affari dove i

sentimenti personali possano mettere in pericolo l’indipendenza delle sue

decisioni”.

6.

La

proposta, al limite del pretesto, di nominare l’avv. __________ al posto

dell’avv. CURA 1 deve essere respinta. Giusta l’art. 401 CC, l’interessato o le

persone a lui vicine hanno il diritto di proporre una persona di fiducia per il

ruolo di curatore. Tuttavia, l’Autorità di protezione ne tiene conto unicamente

se la persona proposta si rivela idonea (Häfeli,

Protection de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 401 CC n. 1; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., ad. art.

401.

CC n. 24 e 27). Ammesso che il suggerimento della reclamante fosse fondato

su tale disposto, l’avv. __________, mandatato da RE 1 per difendere il figlio

minorenne nella causa volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta

non può essere esente da un conflitto di interessi, se non altro per il fatto

che detto mandato gli è stato affidato dalla madre. Ora, giusta l’art. 403 cpv.

2.

CC, l’esistenza di un conflitto di interessi provoca da sé la fine dei poteri

del curatore nella situazione concreta (Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne

2014, n. 1174) .Con la nomina dell’avv. __________ si ripresenterebbe

con ogni verosimiglianza il medesimo problema ravvisato con l’avv. __________. La

censura non merita ulteriore approfondimento e va dunque respinta.

7.

Non

ravvisandosi elementi che depongano per l’inidoneità del curatore di rappresentanza

avv. CURA 1 nominato dall’Autorità di protezione in sostituzione dell’avv. __________,

il reclamo deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono il principio

della soccombenza della reclamante. CO 2, che ha presentato osservazioni al

reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

La

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.