9.2014.171
Nomina curatore di rappresentanza - reclamo tardivo
17 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.171
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità regionale di protezione __________
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la nomina di CURA 1 in qualità di curatore educativo del
figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 26 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 26 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che PI 1 (2003) è
figlio di CO 2 e RE 1;
che i fatti sono
noti alla scrivente Camera e a tutte le parti coinvolte;
che a seguito della
sentenza 8 maggio 2014 del Tribunale Federale che ordinava di procedere alla
nomina di un nuovo curatore educativo al minore, mediante decisione 5 giugno
Fatti
2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), ha nominato la signora __________, __________, __________, in tale
veste;
che la decisione è stata
impugnata da entrambi i genitori;
che in data 26 agosto 2014
l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1 per
la sua rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e
delle relative conseguenze (“segnatamente in ordine alla procedura relativa al
diritto al mantenimento”) pendente in Pretura;
che contro
quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 26 settembre 2014, ricevuto
dalla scrivente Camera il 2 ottobre 2014;
che giusta gli art.
450 e 450b CC le decisioni delle Autorità regionali di protezione possono
essere impugnate con reclamo davanti al giudice entro trenta giorni dalla
comunicazione della decisione;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
Considerandi
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che dal reclamo si
evince che RE 1 ha ricevuto la decisione impugnata il 27 agosto 2014. Il
termine di trenta giorni per l’inoltro del reclamo scadeva pertanto il 26 settembre
2014.
(e non il 27 settembre, come indicato dal reclamante);
che il gravame è tuttavia stato
inoltrato il 28 settembre 2014 (data del timbro postale);
che di conseguenza il
reclamo risulta essere tardivo e quindi irricevibile in ordine, per cui la
procedura va stralciata dai ruoli;
che peraltro al reclamante
è stato assegnato un termine scadente il 21 ottobre 2014 (non sospeso dalle
ferie giudiziarie) per il versamento di fr. 500.- a titolo di garanzia delle
spese processuali presumibili, il cui accredito è avvenuto soltanto il 28
ottobre 2014;
che al proposito l’avv. PR
2, che nel frattempo ha assunto il mandato di rappresentare il reclamante, ha
chiesto, il 28 ottobre 2014, una proroga fino a venerdi 7 novembre 2014 per
poter effettuare il versamento;
che la richiesta di
proroga è inammissibile, essendo stata presentata dopo la scadenza del termine;
che gli oneri
processuali del giudizio seguono la soccombenza, per cui tasse e spese vanno
poste a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili, il reclamo non
essendo stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
La
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.