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Decisione

9.2014.171

Nomina curatore di rappresentanza - reclamo tardivo

17 dicembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione), ha nominato la signora __________, __________, __________, in tale

veste;

che la decisione è stata

impugnata da entrambi i genitori;

che in data 26 agosto 2014

l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1 per

la sua rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e

delle relative conseguenze (“segnatamente in ordine alla procedura relativa al

diritto al mantenimento”) pendente in Pretura;

che contro

quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 26 settembre 2014, ricevuto

dalla scrivente Camera il 2 ottobre 2014;

che giusta gli art.

450 e 450b CC le decisioni delle Autorità regionali di protezione possono

essere impugnate con reclamo davanti al giudice entro trenta giorni dalla

comunicazione della decisione;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

Considerandi

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che dal reclamo si

evince che RE 1 ha ricevuto la decisione impugnata il 27 agosto 2014. Il

termine di trenta giorni per l’inoltro del reclamo scadeva pertanto il 26 settembre

2014.

(e non il 27 settembre, come indicato dal reclamante);

che il gravame è tuttavia stato

inoltrato il 28 settembre 2014 (data del timbro postale);

che di conseguenza il

reclamo risulta essere tardivo e quindi irricevibile in ordine, per cui la

procedura va stralciata dai ruoli;

che peraltro al reclamante

è stato assegnato un termine scadente il 21 ottobre 2014 (non sospeso dalle

ferie giudiziarie) per il versamento di fr. 500.- a titolo di garanzia delle

spese processuali presumibili, il cui accredito è avvenuto soltanto il 28

ottobre 2014;

che al proposito l’avv. PR

2, che nel frattempo ha assunto il mandato di rappresentare il reclamante, ha

chiesto, il 28 ottobre 2014, una proroga fino a venerdi 7 novembre 2014 per

poter effettuare il versamento;

che la richiesta di

proroga è inammissibile, essendo stata presentata dopo la scadenza del termine;

che gli oneri

processuali del giudizio seguono la soccombenza, per cui tasse e spese vanno

poste a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili, il reclamo non

essendo stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

La

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.