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Decisione

9.2014.172

Condizioni per l'istituzione di una misura di protezione; principio della sussidiarietà

23 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La signora PI 1 è

nata il 1926, è domiciliata ad __________ ed è madre di due figli, RE 1 e PI 1.

Nel corso del mese di aprile 2014 la figlia e il marito __________ hanno

chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’istituzione, in favore

della signora PI 1, di una misura di protezione. Il 5 giugno 2014 l’Autorità di

protezione ha scritto al geriatra Dr. __________, chiedendo quali siano le

capacità residue di autonomia e di gestione della signora PI 1.

Il 1° luglio 2014 il

Dr. __________ ha quindi trasmesso all’Autorità di protezione un rapporto da

lui stilato il 27 maggio 2014 all’attenzione del medico curante della signora

dal quale risulta una demenza di grado medio che rende la signora PI 1 incapace

di provvedere autonomamente alla gestione delle finanze e alla scelte relative

alla salute.

B. La signora PI 1 è

stata sentita dall’Autorità di protezione il 17 luglio 2014. Dall’incontro e

dalle successive indicazioni fornite da RE 1 è emersa una conflittualità fra i

figli della signora PI 1. __________, che abita vicino alla madre, si occupa di

lei sia dal profilo amministrativo sia dal profilo personale con l’ausilio del

Servizio ABAD e di una badante. RE 1 reclama di essere tenuta all’oscuro della

gestione operata dal fratello e di non essere consultata per ciò che riguarda

le decisioni importanti relative alla madre.

C. Con scritto del’11

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha quindi informato la signora RE 1

che, per il momento, non ritiene date le premesse per l’istituzione di una

misura. Di fatto la madre risulta essere ben supportata dai figli che non le

fanno mancare il necessario appoggio; per le incomprensioni fra fratelli,

l’Autorità di protezione li ha rinviati ai centri di mediazione familiare.

D. Contro tale

scritto ha interposto reclamo, il 27 settembre 2014, la signora RE 1. A suo

modo di vedere l’Autorità di protezione ha mancato il suo dovere. Il fatto che

la madre sia affetta da demenza senile e che abbia un’autonomia compromessa

sarebbe evidente ciò che impone quindi l’istituzione di una misura.

E. All’accoglimento

del gravame si oppone, con osservazioni 2 dicembre 2014, l’Autorità di

protezione che sottolinea come, dall’incontro con i figli della signora PI 1, è

emerso che la signora RE 1 si limita a sollevare problematiche legate alla

madre senza tuttavia motivare in che modo sarebbe utile l’apporto di un curatore

mentre il figlio ha dimostrato di occuparsi della madre garantendo tutto ciò

che è necessario affinché resti a domicilio. Ribadisce pertanto che, essendo

adeguatamente assistita, l’istituzione di una misura in favore della signora PI

1 risulterebbe sproporzionata, in particolare visto l’art. 378 cpv. 1 cifra 5

CC che attribuisce ai figli una rappresentanza legale in ambito medico.

F. Con replica

17 dicembre 2014 la reclamante, assistita dall’avv. __________, osserva che la

rappresentanza per legge invocata dall’Autorità di protezione riguarda

unicamente l’ambito medico mentre la signora PI 1 ha un bisogno concreto,

generale, duraturo ed effettivo tale da necessitare l’istituzione di una

curatela generale.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in

particolare l’art. 99 LPamm.

2.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di

una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce

una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona

(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). Cause della curatela, ai sensi della norma, possono

dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità

mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è

esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,

Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique,

conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Conformemente al principio della sussidiarietà,

le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona

bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti, in particolare

quando il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona

bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori

insufficiente (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de

la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura

ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in

ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé

stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;

Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag.

138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono

essere considerate interessi meritevoli di protezione (Meier, Commentaire du

droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; v. anche Messaggio, pag. 6447).

3.

In

concreto è incontestato che PI 1 è affetta da una demenza senile di grado medio

che la rende incapace di provvedere autonomamente ai suoi interessi gestionali

e personali (certificati medici del 1 luglio 2014 e del 15 dicembre 2014 del Dr.

__________). Come indicato, l’esistenza di una causa non è tuttavia sufficiente

per istituire una misura. È pure necessario che l’assistenza alla persona bisognosa

d’aiuto non possa essere adeguatamente garantita in altro modo. Sennonché dagli

atti risulta che la signora PI 1 è assistita dalla famiglia, in particolare dal

figlio che, abitando vicino alla madre, si occupa della gestione finanziaria e

dell’assistenza personale con l’aiuto del Servizio ABAD e di una badante. Nemmeno

vi sono indizi che fanno pensare a che gli interessi della signora non siano

correttamente tutelati o che il sostegno prestato non sia sufficiente o idoneo

a garantire il suo benessere. Tant’è che nemmeno la reclamante lo pretende.

Il problema non è quindi la tutela degli

interessi della signora ma, come emerge dagli atti, lo stato di conflitto

esistente fra i figli della signora PI 1 e, in particolare, le asserite

difficoltà della reclamante a farsi rimborsare le spese assunte in favore della

madre. Questo solo non giustifica, tuttavia e come detto, l’istituzione di una

misura di protezione.

4.

Visto quanto sopra

il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico della

reclamante.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.