9.2014.172
Condizioni per l'istituzione di una misura di protezione; principio della sussidiarietà
23 aprile 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.172
Lugano
23 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la mancata istituzione di una curatela
giudicando
sul reclamo del 27 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’11 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. La signora PI 1 è
nata il 1926, è domiciliata ad __________ ed è madre di due figli, RE 1 e PI 1.
Nel corso del mese di aprile 2014 la figlia e il marito __________ hanno
chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’istituzione, in favore
della signora PI 1, di una misura di protezione. Il 5 giugno 2014 l’Autorità di
protezione ha scritto al geriatra Dr. __________, chiedendo quali siano le
capacità residue di autonomia e di gestione della signora PI 1.
Il 1° luglio 2014 il
Dr. __________ ha quindi trasmesso all’Autorità di protezione un rapporto da
lui stilato il 27 maggio 2014 all’attenzione del medico curante della signora
dal quale risulta una demenza di grado medio che rende la signora PI 1 incapace
di provvedere autonomamente alla gestione delle finanze e alla scelte relative
alla salute.
B. La signora PI 1 è
stata sentita dall’Autorità di protezione il 17 luglio 2014. Dall’incontro e
dalle successive indicazioni fornite da RE 1 è emersa una conflittualità fra i
figli della signora PI 1. __________, che abita vicino alla madre, si occupa di
lei sia dal profilo amministrativo sia dal profilo personale con l’ausilio del
Servizio ABAD e di una badante. RE 1 reclama di essere tenuta all’oscuro della
gestione operata dal fratello e di non essere consultata per ciò che riguarda
le decisioni importanti relative alla madre.
C. Con scritto del’11
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha quindi informato la signora RE 1
che, per il momento, non ritiene date le premesse per l’istituzione di una
misura. Di fatto la madre risulta essere ben supportata dai figli che non le
fanno mancare il necessario appoggio; per le incomprensioni fra fratelli,
l’Autorità di protezione li ha rinviati ai centri di mediazione familiare.
D. Contro tale
scritto ha interposto reclamo, il 27 settembre 2014, la signora RE 1. A suo
modo di vedere l’Autorità di protezione ha mancato il suo dovere. Il fatto che
la madre sia affetta da demenza senile e che abbia un’autonomia compromessa
sarebbe evidente ciò che impone quindi l’istituzione di una misura.
E. All’accoglimento
del gravame si oppone, con osservazioni 2 dicembre 2014, l’Autorità di
protezione che sottolinea come, dall’incontro con i figli della signora PI 1, è
emerso che la signora RE 1 si limita a sollevare problematiche legate alla
madre senza tuttavia motivare in che modo sarebbe utile l’apporto di un curatore
mentre il figlio ha dimostrato di occuparsi della madre garantendo tutto ciò
che è necessario affinché resti a domicilio. Ribadisce pertanto che, essendo
adeguatamente assistita, l’istituzione di una misura in favore della signora PI
1 risulterebbe sproporzionata, in particolare visto l’art. 378 cpv. 1 cifra 5
CC che attribuisce ai figli una rappresentanza legale in ambito medico.
F. Con replica
17 dicembre 2014 la reclamante, assistita dall’avv. __________, osserva che la
rappresentanza per legge invocata dall’Autorità di protezione riguarda
unicamente l’ambito medico mentre la signora PI 1 ha un bisogno concreto,
generale, duraturo ed effettivo tale da necessitare l’istituzione di una
curatela generale.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in
particolare l’art. 99 LPamm.
2.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di
una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce
una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona
(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). Cause della curatela, ai sensi della norma, possono
dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità
mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è
esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique,
conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà,
le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona
bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti, in particolare
quando il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona
bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori
insufficiente (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura
ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in
ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé
stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;
Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag.
138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono
essere considerate interessi meritevoli di protezione (Meier, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; v. anche Messaggio, pag. 6447).
3.
In
concreto è incontestato che PI 1 è affetta da una demenza senile di grado medio
che la rende incapace di provvedere autonomamente ai suoi interessi gestionali
e personali (certificati medici del 1 luglio 2014 e del 15 dicembre 2014 del Dr.
__________). Come indicato, l’esistenza di una causa non è tuttavia sufficiente
per istituire una misura. È pure necessario che l’assistenza alla persona bisognosa
d’aiuto non possa essere adeguatamente garantita in altro modo. Sennonché dagli
atti risulta che la signora PI 1 è assistita dalla famiglia, in particolare dal
figlio che, abitando vicino alla madre, si occupa della gestione finanziaria e
dell’assistenza personale con l’aiuto del Servizio ABAD e di una badante. Nemmeno
vi sono indizi che fanno pensare a che gli interessi della signora non siano
correttamente tutelati o che il sostegno prestato non sia sufficiente o idoneo
a garantire il suo benessere. Tant’è che nemmeno la reclamante lo pretende.
Il problema non è quindi la tutela degli
interessi della signora ma, come emerge dagli atti, lo stato di conflitto
esistente fra i figli della signora PI 1 e, in particolare, le asserite
difficoltà della reclamante a farsi rimborsare le spese assunte in favore della
madre. Questo solo non giustifica, tuttavia e come detto, l’istituzione di una
misura di protezione.
4.
Visto quanto sopra
il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico della
reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.