9.2014.173
Legittimazione ricorsuale della persona (la nonna) incaricata della sorveglianza dei diritti di visita tra madre e figlio
8 ottobre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.173
Lugano
8 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda le modalità d'esercizio dei diritti di visita con il nipote PI
1 (2009)
giudicando
sul reclamo del 14 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
28 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che PI 1, nato il
2009, è figlio di __________ e di __________;
che con decisione
12 agosto 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha confermato la privazione della custodia parentale della
signora __________ sul figlio PI 1, affidandola al padre __________;
che con la medesima
decisione la Commissione tutoria aveva concesso alla madre un diritto di vista
da esercitare in modo sorvegliato nella struttura del Punto d'Incontro di __________,
ogni settimana il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e la domenica ogni
15 giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00, stabilendo la presentazione alla CTR
di un rapporto mensile da parte del Punto d'Incontro;
che con decisione
28 luglio 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha:
modificato le modalità d'esercizio del diritto di visita della madre signora __________,
nel senso che è stato fissato per ogni settimana il mercoledì dalle ore 17.30
alle ore 19.00 e la domenica ogni 15 giorni dalle ore 14.00 alle ore 18.30, da
esercitare alla presenza della nonna materna signora RE 1 (disp. n. 1); incaricato
l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni di __________
nell'ambito del mandato di sorveglianza educativa, di presentare un rapporto
all'Autorità di protezione, con cadenza trimestrale, sull'andamento delle
relazioni personali tra madre e figlio proponendo se del caso una modifica
dell'assetto di cui al dispositivo n. 1 (disp. n. 2); esonerato il Punto d'Incontro
dal mandato conferito (disp. n. 3); confermato per il resto la decisione del 12
agosto 2011 (disp. n. 4);
che contro la
predetta decisione è insorta la nonna materna signora RE 1 con reclamo 14
agosto 2014;
che il gravame non
è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che la reclamante –
nonna di PI 1, nonché madre di __________ – sostiene di avere dato la sua
disponibilità “di essere presente quando il padre porta il figlio alla madre”
per l'esercizio del diritto di visita, ma non di sorvegliare l'incontro tra madre
e figlio;
che la reclamante
giudica la decisione per lei “inaccettabile” e dichiara di ritirare la sua
“conferma scritta del 27.01.2014” per la sua “disponibilità in questo affare”;
che la
legittimazione della reclamante è pacificamente data dalla circostanza che essa
è direttamente toccata dalla decisione, dovendo in conformità alla stessa
fungere da persona preposta alla sorveglianza dell'esercizio del diritto di
visita (CommFam Protection de l'adulte, Steck,
n. 21-22 ad art 450 CC);
che il ritiro della
disponibilità della signora RE 1 rende di fatto inattuabile la decisione
dell'Autorità di protezione;
che si rende di
conseguenza necessario annullare d'ufficio i dispositivi n. 1 e 3 della
decisione impugnata e trasmettere il predetto ritiro di disponibilità all'Autorità
di protezione perché – previa audizione delle parti interessate – si pronunci
nuovamente sulla regolamentazione dei diritti di visita;
che l'incarico
all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di cui al dispositivo n. 2 della
decisione impugnata, per altro non oggetto di impugnativa, merita invece di essere
confermato;
che, viste le
circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
Fatti
I dispositivi n. 1 e 3 della decisione 28 luglio 2014 (ris. n. 293)
dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati.
1.2.
Lo scritto 14 agosto 2014 della signora RE 1 è trasmesso a
quest’ultima autorità per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Considerandi
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.