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Decisione

9.2014.175

Filiazione, diritto alle relazioni personali, principio inquisitorio illimitato, reclamo irricevibile contro decisioni sull'istruttoria

29 ottobre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nata il 2004, è

figlia di CO 2 (1973), che l’ha riconosciuta, e di RE 1 (1972), che detiene

l’autorità parentale esclusiva e che ha la custodia della figlia. I genitori,

non coniugati, hanno sottoscritto il 27 febbraio 2004 un contratto sull’obbligo

di mantenimento dei minori con diritto alle relazioni personali, approvato

dalla Commissione tutoria regionale di __________ con risoluzione 73/2004 del

18 marzo 2004 e i cui effetti sono stati sospesi durante la loro convivenza. CO

2 e RE 1 hanno interrotto la convivenza nel 2006. I rapporti conflittuali tra i

genitori dopo la loro separazione sono stati trattati da varie autorità: la

Pretura di __________ per quel che concerne il mantenimento di PI 1 e l’allora

Commissione tutoria regionale (in seguito CTR) __________ per le relazioni

personali tra padre e figlia. Inizialmente era stato deciso un diritto di

visita quindicinale dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore

18.00, con scambio della bambina in un luogo neutro (riunione del 15 ottobre

2007 CTR __________). Con risoluzione n. 181, il 9 giugno 2008 la CTR __________

ha istituito una curatela educativa in favore di PI 1 e ha designato una

curatrice per vigilare sull’evoluzione dei rapporti genitori-figlia. In

seguito, con risoluzione urgente del 24 luglio 2008 la CTR __________ ha

revocato momentaneamente il diritto di visita del padre e ha sospeso le

relazioni personali, “in attesa di prevedere nuove modalità di esercizio dello

stesso”, dopo aver ricevuto segnalazioni di minacce di morte nei confronti

della curatrice e di RE 1 a opera di CO 2. La CTR __________ ha poi sentito CO

2 il 4 agosto 2008 e RE 1 l’11 agosto 2008. Con risoluzione n. 318 del 22 settembre

2008 la CTR __________ ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico __________

di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali del padre,

all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di predisporre un progetto di

intervento sui problemi del diritto di visita, ha fatto obbligo ai genitori di

collaborare con i citati servizi e ha stabilito un diritto di visita

provvisorio del padre, da esercitarsi quindicinalmente il sabato dalle 9.00

alle 18.00, previo passaggio della bambina tra i genitori al Punto d’incontro __________.

B. Il ricorso di RE 1

contro tale risoluzione è stato respinto dall’allora Autorità di vigilanza

sulle tutele l’11 novembre 2008 (inc. n. 346/2008). Il Pretore di __________ ha

ingiunto il 10 febbraio 2009 in via supercautelare a CO 2 di non avvicinarsi a

meno di 30 metri a RE 1, riservata la regolamentazione del diritto di visita da

parte della CTR __________ (inc. DI.2009.26). La CTR __________ ha revocato il

diritto di visita del padre con risoluzione urgente dell’11 febbraio 2009,

confermata il 18 febbraio 2009 con risoluzione n. 50, a seguito di una

segnalazione di RE 1, dalla quale risultava un’aggressione fisica da parte di CO

2. Dopo aver preso atto del rapporto rassegnato il 2 marzo 2009 dal Servizio medico-psicologico

__________, la CTR __________ ha disposto il 28 agosto 2009, con risoluzione n.

303, un accertamento peritale sul padre, dando mandato al Servizio

psico-sociale __________. CO 2 non si è presentato alle due convocazioni

ricevute dal Servizio psico-sociale e nel corso dell’audizione svoltasi il 14

dicembre 2009 ha ritenuto di non doversi sottoporre a una valutazione

psichiatrica. Dal canto suo RE 1 ha ribadito tramite il suo legale, come già in

precedenza, il suo rifiuto a qualsiasi ripristino delle relazioni personali tra

padre e figlia fintanto che non sarà stata eseguita una perizia psichiatrica di

CO 2. Le antitetiche posizioni dei genitori sono state ribadite nel corso di

riunioni tenutesi l’8 marzo 2010 e il 29 marzo 2010. La CTR __________ ha

disposto con risoluzione n. 193 del 2 giugno 2010 il ripristino di un diritto

di visita sorvegliato per un sabato al mese, dalle 15.00 alle 17.00 presso il

Punto di incontro __________, precisando che una modifica di tale assetto potrà

avvenire solo dopo che il padre avrà dato seguito all’ordine impartitogli di

sottoporsi a una valutazione psichiatrica. Entrambi i genitori hanno presentato

ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele, che con ordinanza 3 settembre

2010 ha disposto l’audizione di PI 1 alla quale la CTR __________ non aveva

ancora provveduto. RE 1 ha dichiarato di non voler sottoporre la figlia

all’audizione, rivendicando di poter anch’essa sottrarsi agli ordini

dell’autorità alla pari di CO 2. L’Autorità di vigilanza sulle tutele le ha

ordinato il 27 settembre 2010 di permettere l’ascolto di PI 1, con la

comminatoria dell’art. 292 CPS. Con risoluzione n. 395 del 22 dicembre 2010 la

CTR __________ ha confermato il mandato di valutazione psichiatrica di CO 2 e

ha ordinato all’interessato di sottoporsi alla valutazione con la comminatoria

dell’art. 292 CPS.

C. Il ricorso presentato

da CO 2 contro tale risoluzione è stato respinto nella misura in cui era

ricevibile dall’Autorità di vigilanza sulle tutele il 29 dicembre 2010. In

seguito CO 2 ha comunicato il 18 febbraio 2011 alla CTR __________ di rinunciare

all’esercizio del diritto di visita, chiedendo quindi di annullare le verifiche

disposte nei suoi confronti. La CTR __________ ha preso atto di tale scritto e

con risoluzione dell’11 maggio 2011 n. 94 ha revocato il diritto di visita e le

relazioni personali del padre con la figlia e ha revocato il mandato conferito

al Servizio psico-sociale. La Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha di

conseguenza dichiarato senza interesse l’appello interposto dalla madre della

bambina contro la decisione 27 settembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sulle

tutele, ha stralciato la causa dai ruoli e ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria, mancando all’appello ogni probabilità di esito favorevole (inc.

11.2010.134). A sua volta l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato

privi di oggetto i ricorsi 16 e 17 giugno 2010 presentati contro la risoluzione

2 giugno 2010, mediante decisione del 9 ottobre 2012 (inc. 346.2008). La CTR __________

ha poi revocato, con risoluzione del 21 dicembre 2012 n. 498, la curatela

educativa istituita in favore di PI 1, esonerando la curatrice dal mandato.

D. CO 2 si è messo in

contatto il 28 febbraio 2014 con l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito ARP __________), chiedendo la riattivazione del diritto di visita e

delle relazioni personali alle quali aveva rinunciato nel 2011. Ne è seguito un

nutrito scambio di corrispondenza tra l’ARP __________ e il legale di RE 1 per

la tassazione delle sue note professionali relative alle procedure precedenti.

Il 16 giugno 2014 RE 1, tramite il proprio legale, si è opposta al ristabilimento

delle relazioni personali e del diritto di visita, ripercorrendo con dovizia di

particolari le vicende che hanno opposto i genitori di PI 1, e ha postulato di

essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Il 30 luglio 2014 CO 2 ha preso posizione sul memoriale 30 luglio

2014 di RE 1, rivendicando il diritto di avere relazioni personali con la

figlia. L’ARP __________, concluso lo scambio di memoriali, ha convocato il 27

agosto 2014 RE 1 e PI 1 per l’audizione della minore. RE 1 ha risposto tramite

il suo legale con un copioso memoriale di 5 pagine, sostenendo che l’audizione

della minore doveva essere sospesa fino a che non fosse stata eseguita la

perizia psichiatrica a suo tempo ordinata dalla CTR __________ sul padre. Con

scritto del 12 settembre 2014, RE 1 ha chiesto l’emanazione di una decisione

formale, munita dei rimedi di diritto, sulla necessità di procedere

all’audizione della minore, ritenendo nel frattempo annullata la convocazione.

Vista la posizione della madre, l’ARP __________ ha proceduto di sua iniziativa

all’audizione della minore in modo informale, tramite uno dei suoi membri

permanenti, che si è recato presso la scuola di PI 1 il 22 settembre 2014. RE 1

ha reagito il 23 settembre 2014, ritenendo nulla l’audizione e chiedendo copia

del verbale della medesima. Nel frattempo l’ARP __________ ha convocato

entrambi i genitori per il 27 ottobre 2014 allo scopo di discutere il tema

delle relazioni personali. RE 1, sempre tramite il suo legale, ha chiesto il

rinvio dell’udienza. L’ARP __________ ha preso atto il 10 ottobre 2014 della richiesta

e ha rinviato l’udienza a data da stabilire.

E. Nel frattempo, con

reclamo 8 ottobre 2014 RE 1, agendo per sé e per la figlia minore, ha impugnato

davanti alla Camera di protezione l’operato dell’ARP __________, chiedendo di

far ordine a tale Autorità di riprendere la procedura dove si era interrotta

nel 2009 e di far allestire una perizia psichiatrica su CO 2 come dalla

risoluzione n. 303 del 28 agosto 2009, di annullare l’audizione di PI 1

eseguita il 22 settembre 2014, il tutto con protesta di spese e ripetibili

previa ammissione delle reclamanti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio del loro legale. Il reclamo non è stato notificato alla

controparte.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione

degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità

giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera

di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un

giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Giusta l’art. 322

cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “se il reclamo non

risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità

giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per

iscritto le proprie osservazioni”. Il reclamo manifestamente infondato o inammissibile

può di conseguenza venir deciso senza notificarlo alla controparte.

3.

Nella fattispecie le

reclamanti censurano l’operato dell’ARP __________, alla quale rimproverano di

aver proceduto all’audizione della minore prima ancora di aver fatto eseguire

la valutazione psichiatrica ordinata nel 2009, con modalità inaudite, senza

avvertire la madre e ingannando i responsabili della scuola frequentata dalla ragazza.

Le reclamanti chiedono all’autorità di seconda istanza di far ordine all’ARP __________

“qualora ritenga dati i presupposti per un ripristino del diritto di visita, di

riprendere la procedura dove si era interrotta nel 2009, segnatamente ordinando

l’allestimento di una perizia psichiatrica su CO 2” e di annullare il verbale

di audizione della minore del 22 settembre 2014 e l’udienza del 27 ottobre

2014.

Per quel che concerne le spese giudiziarie, le reclamanti chiedono di

essere ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio del loro legale.

4.

La decisione

impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell’Autorità di protezione

sulle modalità di audizione della bambina PI 1. Conformemente all’art. 66 cpv.

2.

lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo

indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile,

ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno

neppure con una decisione finale favorevole (DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133

III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783). Nella fattispecie non si vede

quale danno “non altrimenti riparabile” possa arrecare alla figlia l'audizione

da parte di un membro permanente dell’Autorità di protezione, sia pur con

modalità inusuali. Tra le informazioni da assumere per poter decidere sulla

regolamentazione delle relazioni personali tra genitore e figlia rientra in

primo luogo l’audizione della minore, come avevano ricordato a suo tempo

all’allora CTR __________ e alle parti l’Autorità di vigilanza sulle tutele e

la Prima Camera civile del Tribunale di appello. Il diritto di essere sentito

della figlia nella procedura avviata dal padre per essere reintegrato

nell'esercizio delle relazioni personali è, infatti, una prerogativa formale

della minorenne e non può essere fatta dipendere da condizioni legate

all'esecuzione di perizie sulla persona dell'uno o dell'altro genitore (cfr.

sentenza della I CCA 19 luglio 2012 inc. 11.2010.134). Il reclamo si avvera di

conseguenza manifestamente irricevibile. Nel frattempo l’ARP __________ ha

rinviato a data da stabilire l’udienza del 27 ottobre 2014, di cui le

reclamanti chiedono l’annullamento, e tale domanda è dunque sprovvista di portata

pratica.

5.

Giusta l’art. 66 cpv.

2.

lett. b LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo

indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa. Tali condizioni non ricorrono palesemente nel caso in esame, né

tanto meno sono state sostenute e sostanziate dalle reclamanti. Anzi, il fatto

stesso che esse pretendano di subordinare l’audizione della minore

all’allestimento della perizia psichiatrica dimostra, se ancora ve ne fosse

bisogno, che il reclamo è irricevibile, poiché il suo eventuale accoglimento

non metterebbe fine alla procedura formalmente avviata con l’istanza 28

febbraio 2014.

6.

Il reclamo sarebbe

in ogni caso manifestamente infondato anche se fosse ricevibile. Confrontata

con la rigida posizione della madre di PI 1, che ritiene prematura l’audizione

della minore prima che sia eseguita una perizia psichiatrica del padre,

l’Autorità di protezione poteva, infatti, assumere di sua iniziativa le informazioni

necessarie, facendo uso del principio inquisitorio illimitato applicabile in

tutte le questioni relative ai minorenni (DTF 122 I 53, pag. 55). L’ARP __________

poteva quindi legittimamente assumere di propria iniziativa le prove che

ritiene necessarie per la propria decisione, e tra queste poteva ascoltare la

minore, anche in modo informale (Steck,

CommFam, pag. 855, n. 11 ad art. 446 CC). Nella fattispecie un membro

permanente dell’ARP __________ ha ascoltato in modo informale la minorenne,

come consente del resto l’art. 27 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, Raccolta

delle leggi 4.1.2.2). L’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti,

raccoglie le informazioni necessarie e assume le prove necessarie anche di sua

iniziativa, senza essere vincolata dalle conclusioni delle persone partecipanti

al procedimento e dalle loro indicazioni di prova (cfr. in particolare art. 446

CC, 296 CPC). Le parti possono sì indicare all’autorità o al tribunale le prove

che ritengono utili, ma non possono pretendere di decidere come e quando deve

essere svolta l’istruttoria, compito che spetta solo all’ARP, rispettivamente

al giudice. Sono quindi del tutto improponibili le richieste di giudizio alla Camera

di protezione intese a ordinare all’ARP __________ quali prove deve assumere

prima di poter decidere.

7.

Con il reclamo,

unico rimedio giuridico possibile contro le decisioni dell’Autorità regionale

di protezione, le parti non possono ottenere l’annullamento delle informazioni

ottenute dall’autorità medesima facendo uso del principio inquisitorio

illimitato in materia di prove. Cadono quindi nel vuoto anche le richieste

delle reclamanti di annullare il verbale di audizione della minore del 22

settembre 2014, che nel frattempo l’ARP __________ ha trasmesso alle parti, nel

rispetto del loro diritto di essere sentite. Nel seguito della procedura i

genitori potranno esprimersi sull’istruttoria eseguita, direttamente

all’Autorità regionale di protezione, e potranno contestare la decisione

finale, qualora lo ritengano opportuno.

8.

Vista la manifesta

conflittualità del caso concreto, di cui si occupano dal 2006 le autorità

amministrative e giudiziarie, e il comportamento dei genitori, che ritengono di

poter sottrarsi agli ordini dell’ARP __________ e di piegare alle loro volontà

l’istruttoria con manovre di vera e propria ostruzione, l’Autorità di

protezione è invitata a esaminare se non debba ordinare d’ufficio la

rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC. La persona

designata per la rappresentanza del minore, oltre a essere esperta in questioni

giuridiche e assistenziali, dovrà evidentemente garantire l’indipendenza e

l’imparzialità rispetto ad entrambi i genitori.

9.

In conclusione,

quindi, il reclamo 8 ottobre 2014 è manifestamente irricevibile e come tale va

deciso senza notificarlo alla controparte per la risposta. La richiesta di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio delle reclamanti va pertanto respinta

senza ulteriori approfondimenti sulla loro situazione finanziaria, mancando fin

dall’inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole del reclamo.

In considerazione della loro asserita indigenza, peraltro nemmeno spiegata e

dimostrata in questa sede, si può eccezionalmente contenere al minimo la tassa

di giustizia. Non vi è motivo di accordare ripetibili alla controparte, alla quale

il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

10.

I rimedi di diritto

proponibili contro la presente decisione, che ha carattere incidentale, sono

gli stessi proponibili contro la decisione finale (art. 51 cpv. 1 lett. d LTF),

vale a dire il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)

senza riguardo a questioni di valore, a condizione che le interessate dimostrino

l’esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il

reclamo 8 ottobre 2014 di RE 1 e PI 1 è dichiarato irricevibile.

2. La

domanda di gratuito patrocinio di RE 1 e PI 1 è respinta.

3. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico delle

reclamanti in solido.

4. Notificazione:

-

-

-

La

vicepresidente

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.