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Decisione

9.2014.178

Reclamo contro l'ammontare della mercede richiesta dal curatore (superamento del limite massimo di fr. 3'000.- previsto dalla legge)

19 giugno 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2003) è figlio

di RE 1 e di TERZ 1. I genitori sono divorziati dal 2013. Dopo il divorzio dei

genitori l’autorità parentale e la custodia sono state affidate alla madre.

Nell’ordinanza del Pretore del distretto di __________ del 19 gennaio 2012

(OA.2010.195) veniva prevista l’istituzione di una curatela educativa in favore

di PI 1, nonché un calendario per i diritti di visita fino a giugno 2012 (cfr.

verbale del 14 dicembre 2011) .

B. Con risoluzione 2

febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ – dando

esecuzione alla decisione del Pretore – aveva istituito a favore di PI 1 una

curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC e nominato quale curatrice CURA

1, con il compito di: organizzare i diritti di visita del figlio con il padre;

dare delle linee direttrici che entrambe i genitori sono tenuti a seguire

nell'interesse del figlio; tentare un lavoro di mediazione sui genitori,

andando oltre i piccoli problemi quotidiani.

C. Il 3 giugno 2014 CURA

1 ha presentato il proprio rendiconto finanziario e rapporto morale per il

2012, chiedendo un rimborso complessivo di fr. 12'146.18 (fr. 10'087.33

quale mercede e fr. 2'058.85 quale rimborso spese).

Il 13 luglio 2014 la

curatrice ha presentato il proprio rendiconto finanziario e rapporto morale per

l’anno 2013, chiedendo un rimborso complessivo di fr. 2'772.08 (fr. 2'367.34

quale mercede e fr. 404.74 quale rimborso spese).

D. Con due risoluzioni

separate recanti la stessa data del 4 settembre 2014 l’Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, ha approvato i rapporti morali del 2012 e 2013. Nel contempo ha pure approvato

un'indennità di fr. 10'087.33 per mercede e fr. 2'058.85 per rimborso

spese per il 2012 (ris. 486B), e un'indennità di fr. 2'367.34 per mercede

e fr. 404.74 per rimborso spese per il 2013 (ris. 487B). In entrambi i

casi la mercede è stata posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

E. Contro entrambe le

risoluzioni è insorta RE 1 con reclamo del 13 ottobre 2014. La stessa lamenta

innanzitutto che il rapporto morale del 2012 sarebbe inammissibile in quanto

presentato tardivamente e non sottoscritto dalla curatrice. Per quanto riguarda

il rendiconto del 2012 RE 1 contesta la retribuzione esposta dalla curatrice

per il 2012, in quanto lesiva delle disposizioni legislative applicabili in materia,

che prevedono una mercede massima di 3'000.– annui. L’Autorità di protezione

avrebbe pertanto potuto riconoscere una retribuzione massima di fr. 4'162.50

(mercede fr. 3'000.–, spese 200.–, spese di trasferta fr. 962.50).

Per il 2013 RE 1 indica che la retribuzione massima che l’Autorità di

protezione avrebbe dovuto riconoscere alla curatrice era di fr. 2'500.–.

La reclamante lamenta inoltre che nessuno dei due resoconti morali le è stato

sottoposto per approvazione, mentre entrambi risultano essere stati esaminati

dalla curatrice con TERZ 1 (che li ha sottoscritti).

F. Con osservazioni del

10 novembre 2014 la curatrice si è opposta al reclamo, postulando la piena

conferma di entrambe le risoluzioni impugnate. L’Autorità di protezione ha

comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Mediante replica del 19

gennaio 2015 RE 1 ha ribadito le proprie obiezioni. Con duplica del 12 febbraio

2015 la curatrice riconferma invece le sue pretese.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di

reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione

dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge

sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art.

99.

LPAmm.

2.

La remunerazione dei

curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla

base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013,

pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv.

2.

vCC, 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è

fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è

stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. La

mercede va determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del

curatore e tenendo conto delle conoscenze necessarie (Biberbost, Basler Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 417

n. 39). In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è

riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3'000.–

annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut

in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e

previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione

tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

Giusta l’art. 24 vRTut

ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla

Commissione tutoria il rapporto morale e/o rendiconto finanziario. Per

giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La Commissione

tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cvp. 3).

Per l’attività svolta dopo

il 1° gennaio 2013, trovano applicazione le disposizioni della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto

a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di

concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

Giusta l'art. 16 del

Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un

compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.

– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato

dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18

ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a

persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è

riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al

relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se

la situazione economica del pupillo lo giustifica.

3.

In concreto contestate

sono le due risoluzioni di approvazione dei rapporti morali per il 2012 e 2013

con le quali l’Autorità di protezione ha riconosciuto ad CURA 1 un’indennità totale

di fr. 12'146.18 per il 2012 e di complessivi fr. 2'772.08 per il

2013, ponendole a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

Contestata da RE 1 è la

mercede e non già il contenuto dei rapporti morali.

3.1

RE 1 contesta la

tempestività del rapporto del 2012 e critica il fatto che lo stesso non sarebbe

stato sottoscritto dalla curatrice.

Al riguardo basti

evidenziare che giusta l’art. 24 cpv. 1 vRTut tali termini sono

prorogabili per legge. La reclamante non pretende neppure che nel caso concreto

non sia stata concessa una proroga. Dal canto suo la curatrice indica di aver

chiesto ed ottenuto una proroga (cfr. osservazioni del 10 novembre 2014,

consid. 4.1, doc. 8). In ogni caso, il mancato rispetto dei termini per la

presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la validità degli

stessi.

Quanto alla mancata firma

del rapporto 2012, così come indicato dalla curatrice stessa in sede di

osservazioni (cfr. punto 3.1 pag. 4 in alto), può con ogni evidenza essere

ritenuta una svista. La critica della reclamante è pertanto priva di rilievo.

3.2

Per quanto riguarda la

censura della reclamante secondo cui il rendiconto del 2012 non le sarebbe stato

sottoposto per esame si rileva che, indipendentemente da quanto cerca di far

credere la stessa reclamante, la documentazione completa era a disposizione

presso l’Autorità di protezione. Come indicato dalla curatrice, questa avrebbe peraltro

proposto a RE 1 un incontro al fine di darle la possibilità di “visionare la

richiesta di mercede con il relativo rapporto morale/attività dell’anno 2012”. La curatrice rileva al riguardo che RE 1 non ha dato seguito alla sua proposta di incontro.

Questa Camera ha peraltro già

avuto modo di indicare che la mancanza della firma di un rapporto morale da

parte del pupillo (che ha compiuto i 16 anni) non conduce all’annullamento

dello stesso (cfr. sentenza CDP del 7 marzo 2013 inc. 9.2013.65).

Come già rilevato, RE 1

non contesta il contenuto del rapporto. Resta inteso che è impregiudicato in

qualsiasi momento il diritto di essere sentito e dunque anche quello di

prendere visione degli atti.

4.

Per quanto riguarda

il rendiconto del 2012 RE 1 contesta la retribuzione esposta dalla curatrice,

in quanto a suo dire lesiva della disposizioni legislative applicabili in materia,

che prevedono una mercede massima di 3'000.– annui. Contesta la remunerazione

della curatrice, sia per quanto attiene all’onorario, considerato esagerato,

che per le spese. A mente della reclamante, l’Autorità di protezione avrebbe

pertanto potuto riconoscere una retribuzione massima di fr. 4'162.50

(mercede fr. 3'000.–, spese 200.–, spese di trasferta fr. 962.50).

4.1

Al riguardo si rileva

che la curatrice ha chiesto un rimborso mercede per il 2012 di ben 10'008.73 (monte

ore mensile da febbraio 2012 a dicembre 2012 a fr. 40.–/ora). Dalla copiosa documentazione agli atti (prevalentemente composta da sms e scritti di

posta elettronica) risulta che CURA 1 ha scambiato numerosissimi email e

sms con il padre, la madre del minore, alcuni con PI 1 stesso nonché con

la compagna del padre. Dall’incarto risulta che la curatrice ha quasi

giornalmente scambiato almeno un emai e/o sms con almeno una di queste

persone.

L’Autorità di protezione,

dal canto suo, si è limitata ad approvare la richiesta di rimborso senza

minimamente verificarne il contenuto nel dettaglio. CURA 1, ha indicato che “è

stato espresso e ribadito verbalmente più volte dalla curatrice alla stessa

Autorità” che “il carico di lavoro è di gran lunga superiore il primo anno di

un mandato, rispetto a quelli a venire” non pretende di aver informato

l’Autorità dell’eventualità di un superamento del tetto massimo previsto dalla

legge. Neppure l’Autorità di protezione riferisce di aver concordato con la

stessa un superamento, non avendo per altro presentato osservazioni al reclamo

ed essendosi limitata a trasmettere l'incarto. Tantomeno nella risoluzione di

approvazione del rapporto morale e della mercede viene menzionata un’eventuale

segnalazione preventiva da parte della curatrice tendente al riconoscimento di

“una mercede superiore a fr. 3'000.-“, così come disposto dall’art. 17 cpv. 4 vRTut.

Nel caso in esame,

indipendentemente dalla disponibilità finanziaria dei genitori, va innanzitutto

indicato che la mercede così come riconosciuta dall’Autorità di protezione

raggiunge più del triplo del limite imposto dalla legge.

Ora, già da un sommario

esame del dettaglio della richiesta di indennità, senza che sia necessario

esaminare nel dettaglio ogni singola posta indicata dalla curatrice, si può con

ogni evidenza stabilire che per una curatela educativa come quella in esame (volta

all’organizzazione dei diritti di visita del bambino con il padre e di tentare

un lavoro di mediazione con i genitori e di dar loro delle linee direttrici) prestazioni

di 30–40 ore mensili (cfr. mese di febbraio-aprile, giugno, agosto e

ottobre-dicembre) risultano con ogni evidenza eccessive. Per quanto riguarda la

richiesta di indennità di luglio 2012, si rileva che 80 ore mensili (pari a

circa due settimane di lavoro) risultano spropositate.

Ora, indipendentemente

dalla motivazione e dalle ore profuse dalla curatrice, una simile pretesa per

una curatela come quella in oggetto non è giustificata. Vista l’assenza di

motivazioni da parte dell’Autorità di protezione, le osservazioni della

curatrice, indipendentemente dalla disponibilità dei genitori, si ritiene di

non dover superare, come peraltro proposto dalla reclamante stessa, quanto

consentito dalla legge, ossia una mercede massima di fr. 3'000.– annui.

Di conseguenza, pur non

negando il dispendio di energie e ore profuse da parte della curatrice nello

svolgimento del mandato assegnatole, pur ammettendo che il primo anno di

curatela il carico di lavoro possa essere “superiore” e l’evidente

conflittualità tra i genitori di PI 1, non si giustifica in concreto, perché

non stabilito preventivamente e non giustificato per il bene del bambino, un

superamento così importante della mercede massima consentita per legge.

La curatrice ha in ogni

caso diritto ad una congrua remunerazione. Posto che la reclamante ha postulato

di riconoscere alla curatrice una mercede di fr. 3'000.–, che il padre non

si è opposto e neppure ha preso posizione in merito, tale importo merita

accoglimento, senza che sia necessario verificare nel dettaglio ogni posta.

4.2

Quanto alla richiesta

formulata di rimborso “spese di trasporto” per il 2012, CURA 1 ha esposto

fr. 0.60/km per un totale di fr. 1'008.73. Nelle osservazioni del 10

novembre 2014 (consid. 6.1 pag. 4) la curatrice ha indicato che l’indennità trasferta

le era stata suggerita dall’Autorità di protezione (cfr. tabella doc. 12). Ora,

indipendentemente da ciò, ritenuto che l’art. 17 vRTut prevedeva un’indennità

di trasporto di fr. 0.55/km, la richiesta di rimborso va in ogni caso ridotta,

come postulato dalla reclamante, a fr. 962.50 (0.55.– x 1'750 km).

In relazione alla

richiesta di spese diverse nessun dettaglio è stato fornito, né risulta essere

stato richiesto dall’Autorità di protezione. La curatrice ha infatti calcolato

un forfait del 10% della mercede esposta con la sua richiesta di indennizzo.

Giusta l’art. 16 cpv. 2 vRtut,

il riconoscimento dell’indennità del curatore era subordinato alla

presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi.

La curatrice indica che

anche tale indennità le sarebbe stata suggerita dall’Autorità di protezione

(osservazioni 10 novembre 2014 consid. 6.1 pag. 5). La richiesta di rimborso (“spese

diverse”) di fr. 1'008.73, corrispondente al 10% della mercede postulata

(10'087.33) appare anch’essa palesemente sproporzionata, oltre che non

dettagliata. Viste le circostanze, come proposto dalla reclamante fr. 300.–,

corrispondenti al 10% di quanto riconosciutole a titolo di mercede (fr. 3'000.–),

appaiono più che adeguati.

Il reclamo va pertanto

accolto parzialmente, nel senso di riconoscere alla curatrice un indennizzo di fr. 3'000.–

a titolo di mercede per il 2012, fr. 962.50 spese di trasporto, fr. 300.–

spese varie, per un importo complessivo di fr. 4'262.50.

5.

Per il 2013 RE 1 chiede

che la richiesta di rimborso formulata dalla curatrice, venga ridotta ad un

importo complessivo di fr. 2'500.–. Pur non contestando nel dettaglio la

richiesta di mercede (fr. 2'367.34), formulata dalla curatrice, la reclamante

non ritiene però giustificate le spese esposte.

Va innanzitutto rilevato

che, per quanto attiene alla mercede, a differenza del 2012, l’importo

richiesto è più ridotto (essendo state computate dalle zero alle 10 ore mensili

massime, a fr. 40.–/ora).

A differenza di quanto indicato

nel considerando precedente, relativamente al 2012, viste le circostanze, la

pretesa esposta per la mercede può essere ritenuta giustificata per la curatela

in esame. Del resto la reclamante neppure ne contesta l’ammontare in modo dettagliato.

Anche in relazione alle

spese “diverse” (2013) la curatrice non ha esposto alcun dettaglio, e neppure i

giustificativi attestanti le spese vive, postulando un forfait del 10% della

mercede (pari a fr. 236.7).

L’assenza di detti

documenti (per la richiesta di spese diverse), nel caso in esame non é tuttavia

sufficiente per negare la remunerazione alla curatrice. Come già evidenziato la

reclamante contesta unicamente la fissazione delle spese, proponendo una

retribuzione complessiva di fr. 2'500.–. Ora, dalla copiosa documentazione

agli atti, risulta con ogni evidenza, che CURA 1, ha dedicato molto tempo e

attenzioni al mandato assegnatole anche nel 2013.

Come indicato, durante il

2013.

la mercede postulata corrispondeva ad una media di circa quattro ore e mezza

mensili (dalle zero alle dieci ore mensili massime). Tale pretesa appare più

che adeguata, e neppure la reclamante ne contesta l’ammontare.

In simili circostanze

(tempo dedicato, coinvolgimento dei genitori, conflittualità, disponibilità dei

genitori), anche la richiesta di rimborso di fr. 236.74 per le “spese

diverse” (pari a non più di fr. 20.– mensili) resiste alle critiche della

reclamante.

Sebbene la tabella esposta

dalla curatrice non rifletta la trasparenza auspicata, non si ravvisano motivi

per distanziarsi dalla richiesta di rimborso mercede e spese relative al 2013.

6.

A titolo

abbondanziale, si rileva che la richiesta della curatrice di rimborso degli

oneri sociali, non è rivolta ai genitori, bensì all’Autorità di protezione.

7.

In ragione di quanto

sopra il reclamo va parzialmente accolto.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. RE 1 ottiene causa vinta sulla riduzione della mercede

e del rimborso spese della curatrice per il 2012, mentre esce sconfitta per la

richiesta di riduzione dell’indennità complessiva per il 2013, nonché per la

riduzione delle spese per il 2013 e per le altre obiezioni relative ad entrambi

i rapporti morali.

Si giustifica così che

sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato per

metà all’Autorità di protezione e per metà alla curatrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della risoluzione del 4 settembre 2014 (n.

486B) (Rapporto morale 2012) è riformato come segue:

“2.

Alla curatrice è riconosciuta un’indennità totale di fr. 4'262.50 (fr. 3'000.–

quale mercede e fr. 1'262.50 quale rimborso spese) posta a carico dei

genitori in ragione di un mezzo ciascuno”.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico in

ragione di un quinto (1/5) di RE 1, di due quinti (2/5) dell’Autorità di

protezione e di due quinti (2/5) della curatrice CURA 1.

CURA 1 e l’Autorità di

protezione rifonderanno alla reclamante fr. 150.– ciascuno, a titolo di

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.