9.2014.18
Reclamo per ritardata giustizia; durata del procedimento che eccede quella "ragionevole" ai sensi della giurisprudenza. Istanza di ricusa irricevibile poichè proposta genericamente nei confronti dei m
4 giugno 2014Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.18
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Epiney-Colombo
e Bozzini
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all'
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la regolamentazione
delle relazioni personali fra la reclamante e la figlia PI 1
giudicando ora:
- sul reclamo del 7 febbraio 2014 presentato da RE 1 per denegata/ritardata
giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________;
- sulla sua contestuale istanza di ricusa nei confronti della medesima
Autorità;
- sulla sua contestuale istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio e
- sulla sua richiesta 24 aprile 2014 di nuovi mezzi di prova e di
adozione di misure di protezione necessarie;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il __________
2000 dalla relazione tra RE 1 e J__________ D__________
(deceduto nel 2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della
minore in relazione all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di
mantenimento del padre e la regolamentazione delle loro relazioni personali.
B. Dietro richiesta di RE
1, il 18 marzo 2004 è stata istituita una curatela educativa a
favore della minore, allo scopo di “aiutare e sostenere la madre secondo le
circostanze”, e di “rappresentare la bambina per salvaguardare il suo
diritto al mantenimento o diritti di altra natura” nei confronti del padre.
C. Dal
gennaio 2005, su proposta dell’assistente sociale dell’allora
Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento
volontario preso la signora E__________ D__________, domiciliata a T__________.
La Convenzione per l’affidamento familiare è stata sottoscritta dalle parti
solo successivamente, il 22 gennaio 2007.
Nel
frattempo, il curatore educativo è stato sostituito e i compiti della
nuova curatrice sono stati estesi anche alla vigilanza sulle relazioni
personali. I rapporti fra RE 1 ed E__________ D__________ si sono
infatti dimostrati, da subito, tesi. Inizialmente la madre ha intrattenuto
degli incontri regolari con la figlia, dapprima settimanali e poi con cadenza
quindicinale. In seguito, diversi incontri sono caduti a causa di problemi di
salute di RE 1 e dall’aprile 2008 per delle assenze all’estero di quest’ultima.
D. In considerazione della
paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi in Sicilia portando la figlia con
sé, interrompendo ogni contatto con la famiglia affidataria, con decisione
supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione
del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE
1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della
stessa presso E__________ D__________. Per quanto attiene ai diritti di visita,
la Commissione tutoria ha deciso che “le visite future madre-figlia dovranno
essere concordate attraverso la collaborazione tra la signora RE 1, la
psicologa, l’assistente sociale dell’Ufam e il Punto d’incontro. Inizialmente
dovranno avvenire in ambiente protetto” (dispositivo n. 4). Adita dalla qui
insorgente, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha successivamente
annullato questo dispositivo, precisando che “spetta alla Commissione
tutoria fissare la durata e la frequenza del diritto di visita, facoltà che non
può essere delegata né al curatore né ad altri operatori” (decisione 10
gennaio 2010, consid. 6, pag. 9).
E. Nell’estate del 2009
hanno avuto luogo alcuni incontri fra madre e figlia. In seguito, gli stessi
sono stati interrotti da RE 1, che rifiutava il fatto che si svolgessero in un
ambiente protetto. Da agosto 2009 gli unici contatti sono stati intrattenuti
telefonicamente, una volta alla settimana.
F. Con
risoluzione n. 150 dell’8 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha ripristinato
i diritti di visita materni, che erano interrotti da circa un anno e mezzo, con
cadenza quindicinale e della durata di un’ora presso il Punto d’Incontro,
secondo il calendario allestito dall’UFaM. Sempre l’8 febbraio 2011 è stata stipulata
un’ulteriore Convenzione per l’affidamento familiare tra la Commissione tutoria ed E__________ D__________, senza la partecipazione
di RE 1 (che ne ha ricevuto copia in data 10 giugno 2011). Nella suddetta
convenzione sono stati menzionati i diritti di visita sorvegliati tra madre e
figlia, con frequenza e durata da stabilirsi da parte della Commissione tutoria
con decisione separata. Quanto ai contatti telefonici, la Convenzione fissava
una telefonata settimanale tra madre e figlia al venerdì alle 18.00. In caso di
difficoltà, avrebbe deciso la Commissione tutoria.
Il 29 marzo
2011 (ris. n. 450) la cadenza è divenuta mensile e gli incontri si sono svolti
con regolarità sino alla fine dell’estate.
G. A
seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.
3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la
curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di
contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria E__________ D__________”,
“che rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già
risulta sofferente”, la Commissione tutoria ha
ritenuto di dover nominare quale curatore una figura professionale qualificata,
CURA 1, “alfine di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in
particolare l’esercizio delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti
affidati al curatore è stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo
sviluppo e il consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1”
(pag. 2).
H. Alla luce di alcune
prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la
figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria
l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La
richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata
successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con
decisione del 6 aprile 2012.
I. Sotto
l’egida del nuovo curatore, a partire dal mese di dicembre 2011 sono ripresi regolarmente
i diritti di visita. Dal mese di febbraio 2012 essi hanno potuto essere svolti
in forma più libera, sotto forma di un pranzo tra madre e figlia in un ristorante
di B__________. In seguito, un paio di incontri non hanno potuto avere luogo
per problemi di salute di RE 1 ed alcuni appuntamenti telefonici sono saltati
(inizialmente per una incomprensione fra le parti, e in seguito per volontà
della madre).
Con
risoluzione n. 197 del 6 febbraio 2012 la Commissione tutoria ha conferito al
dott. S__________ un mandato di presa a carico terapeutica di RE 1 e della figlia,
allo scopo “di ripristinare un legame affettivo sereno, meno conflittuale e
ansiogeno e di fiducia tra la madre naturale e la figlia, al fine di permettere
un sano equilibrio psico-fisico della crescita della ragazza”.
L. Verso
la fine del mese di maggio 2012 PI 1, tramite una lettera inviata al curatore
su richiesta di quest’ultimo, ha manifestato il desiderio che gli incontri con
la madre non si svolgessero più di una volta al mese, e che le telefonate
venissero sospese durante le sue vacanze. Il 5 giugno 2012 la minore è stata
sentita dal membro permanente della Commissione tutoria.
Con
risoluzione n. 1322 dell’11 giugno 2012 la Commissione tutoria ha informato il
curatore di confermare “il programma delle relazioni personali madre-figlia
in vigore, in particolare rispetto alle telefonate”; le parti sono quindi
state informate del calendario estivo degli incontri mensili, “per non
compromettere il possibile esito favorevole del percorso intrapreso presso il
dott. S__________” (lettera Commissione tutoria 22 giugno 2012).
Su richiesta
della famiglia affidataria, il curatore non ha organizzato colloqui con il
dott. S__________ durante l’estate (e-mail 11 giugno 2012).
M. RE 1 ha
incontrato la Commissione tutoria il 21 agosto 2012. Secondo quanto riportato
nel relativo verbale, “la signora RE 1 riferisce di avere fatto tutta una
serie di riflessioni a fronte della manifesta volontà di PI 1 di non avere
contatti con lei e di essere giunta alla conclusione che pur di non far più
soffrire la figlia è disposta a mettersi da parte ed a rinunciare ai contatti
telefonici e agli incontri. Percepisce bene che tutta questa situazione sta
provocando un gran dolore alla figlia e desidera porre fine alle sue
sofferenze. Chiede che la Commissione prenda in considerazione le sue
riflessioni e che valuti, per il bene della bambina, di interrompere le
relazioni telefoniche e personali. (…) Desidera mantenere l’incontro
previsto per l’8 settembre 2012 per poter esprimere alla bambina tutti i suoi
sentimenti e riflessioni. (…) Dovrà essere PI 1 a esprimere il desiderio di
incontrarla senza sentirsi obbligata” (pag. 2).
N. Con
scritto 18 settembre 2012, il curatore ha esposto i desideri di PI 1 con riferimento
ai rapporti con la madre (mantenimento dell’incontro mensile, sospensione delle
telefonate settimanali e della presa a carico presso il dott. S__________), da
lui condivise, e ha chiesto che la curatela venisse trasformata in tutela; in
conclusione ha affermato che “in attesa di vostre decisioni ritengo di non
organizzare incontri tra la signora RE 1 e la figlia PI 1”.
Il dott. S__________
– che nel frattempo aveva comunicato al curatore e alla Commissione tutoria di
essere in attesa di una presa di contatto per l’organizzazione di un secondo
appuntamento con madre e figlia (lettera 4 settembre 2012) – con scritto 5
novembre 2012 ha annunciato di interrompere la presa a carico.
O. Dal
mese di settembre 2012 RE 1 non è stata raggiungibile telefonicamente per
quattro venerdì di fila e in seguito, per il tramite del suo legale, ha
comunicato che sarebbe stata assente per ferie. Con risoluzione n. 2911 del 12
novembre 2012 la Commissione tutoria ha comunicato al curatore di “ritenere
opportuno che, qualora PI 1 esprimesse il desiderio di incontrare la madre,
nella Sua qualità di curatore educativo si attivi per organizzare le visite
nelle modalità messe in atto in occasione degli ultimi incontri madre-figlia”.
Il curatore ha tuttavia trasmesso l’opinione della psicoterapeuta di PI 1,
secondo cui la decisione di lasciare decidere a quest’ultima “se e come
gestire i contatti con la madre” rappresenta “una richiesta troppo
gravosa per una ragazza dodicenne” (lettera 30 novembre 2012).
P. Le
osservazioni di RE 1 allo scritto del curatore del 18 settembre 2012 sono pervenute
alla Commissione tutoria il 3 dicembre 2012, dopo dei solleciti. Prendendo atto
che la figlia desiderava mantenere dei rapporti con lei, criticava la decisione
del curatore di non organizzare più alcun incontro (circostanza che peraltro
l’aveva indotta ad organizzare le vacanze natalizie all’estero, trovandosi dunque
impossibilitata a partecipare all’incontro richiesto dalla figlia per la
vigilia di Natale). RE 1 e PI 1 si sono in seguito sentite due volte
telefonicamente.
Con scritto
dell’11 gennaio 2013 il curatore ha adito l'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, facendosi portavoce delle richieste di PI 1 di “mettersi nei suoi
panni” e di “capire che con sua madre non si possono fare dei patti
perché come sempre poi non li manterrà” e riferendo che l’ultima telefonata
madre-figlia era stata burrascosa; PI 1 si sarebbe inoltre trovata in imbarazzo
durante l’ultimo incontro con lei al ristorante.
In seguito, RE
1 ha sollecitato – dapprima al curatore, in seguito all'Autorità di protezione
– il ripristino delle telefonate e degli incontri con PI 1, oltre che della
presa a carico da parte del dott. S__________. Con e-mail del 24 gennaio 2013
il curatore ha quindi domandato all'Autorità di protezione, l’organizzazione di
un incontro fra le parti e la ridefinizione delle modalità e della frequenza
dei diritti di visita. Il 5 febbraio 2013 ha ribadito all'Autorità di protezione che in attesa di comunicazioni, non avrebbe dato seguito alle richieste di RE
1 concernenti i diritti di visita.
Q. Nel
corso dell’udienza tenutasi il 26 febbraio 2013 davanti all'Autorità di protezione,
RE 1 ha contestato le affermazioni della figlia contenute negli scritti del
curatore – asserendo di avere registrato sia l’ultimo incontro che l’ultima
telefonata – ed ha ribadito le richieste già avanzate, in particolare il
ripristino delle telefonate del venerdì sera e diritti di visita regolari.
Con e-mail
del 20 marzo seguente RE 1 ha ancora sollecitato il curatore per
l’organizzazione di un incontro con la figlia; quest’ultimo ha rifiutato,
sostenendo che PI 1 attualmente “non se la sente di incontrarsi con lei”
(e-mail del 22 marzo 2013).
Nel
frattempo la minore si opponeva per scritto, in due occasioni, alla convocazione
dell’Autorità di protezione, sostenendo di non voler presenziare né di voler
vedere o sentire la madre (“finché non la smette con i suoi atteggiamenti
nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia adottiva”; lettere 13
e 23 marzo 2013). Per finire, grazie all’intercessione della madre affidataria
e del curatore, l’Autorità di protezione ha incontrato PI 1 in data 17 aprile
2013. Quest’ultima ha manifestato il desiderio di non voler più incontrare la
madre e di non voler più avere contatti diretti con la madre, ma di desiderare
essere informata regolarmente sul suo stato di salute e sui suoi spostamenti
(ad esempio, tramite il curatore; verbale 17 aprile 2013).
RE 1, dal
canto suo, durante l’incontro tenutosi il 23 aprile 2013 con l’Autorità di
protezione e il curatore ha lamentato l’assenza di contatti con la figlia a
causa del comportamento del curatore e dell’inattività dell’Autorità stessa. A
domanda del patrocinatore della qui insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP
non ha ancora deciso in merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag.
3). La presidente ha informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni
discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia,
alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore
educativo” (verbale, pag. 4).
R. Nel
corso dei mesi di giugno-luglio 2013 vi è stato fra le varie parti uno scambio
di corrispondenza in relazione all’eventuale bocciatura di PI 1. Anche nel gennaio
2014 l’Autorità di protezione ha scambiato alcuni scritti con RE 1 in relazione
alla successione del nonno di PI 1. In entrambi i casi, i temi aperti – in primis,
quello delle relazioni personali madre-figlia – non sono stati affrontati.
S. Con
reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera.
L’insorgente postula l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte
dell’Autorità di protezione e chiede che ad essa “venga revocato l’incarico
e l’incarto” relativo alla gestione dell’affidamento di PI 1, da affidarsi
ad un’altra Autorità regionale di protezione. RE 1 chiede altresì la revoca
dell’attuale curatore e il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
T. Con osservazioni del
28 febbraio 2014 l’Autorità di protezione contesta integralmente
il reclamo, eccependo l’inammissibilità della domanda di ricusa – formulata
genericamente nei confronti dell’Autorità e non contro i singoli membri – e osservando,
con riferimento ai rimproveri di denegata/ritardata giustizia, che nel caso
concreto è delicato, oltre che prematuro, modificare le relazioni personali madre-figlia,
visti i precari equilibri delle relazioni esistenti fra i soggetti implicati.
Il curatore non ha formulato osservazioni.
U. In data 4 aprile 2014
RE 1 ha presentato una replica spontanea, prendendo posizione sulle
osservazioni dell’Autorità di protezione e contestandone gli argomenti.
Quest’ultima, dal canto suo, ha comunicato di rinunciare ad una
duplica.
V. Con scritto del 24
aprile 2014 l’insorgente ha prodotto nuovi mezzi di prova in relazione
all’invio di un pacco regalo alla figlia in occasione della Pasqua, respinto al
mittente, e ha postulato di ordinare all’Autorità di protezione “d’intraprendere
tutte le misure necessarie affinché lo scambio di corrispondenza tra madre e figlia
avvenga in modo regolare”.
Né l’Autorità di
protezione, né il curatore hanno formulato osservazioni.
Considerato
Considerandi
I. Sul reclamo per denegata/ritardata giustizia
1.
Le censure sollevate
dall’insorgente nel suo reclamo riguardano in particolar modo l’inattività dell’Autorità
di protezione nell’ambito della regolamentazione delle relazioni personali con
la figlia, che non incontra dall’8 settembre 2012 e con la quale anche i
contatti telefonici ed epistolari sono stati ormai interrotti da mesi.
Secondo la reclamante, vi
sarebbe un “agire privo di ogni fondamento e base giuridica dell’allora
Commissione Tutoria di __________ (ora ARP __________) nonché un chiaro intento
di negare ogni e qualsivoglia diritto della minore PI 1 e della mamma qui
reclamante oltre rimanere impassibili alle richieste effettuate dalla stessa”
(reclamo, n. 6, pag. 4).
L’insorgente rimprovera
all’Autorità di protezione di non essere intervenuta a fronte della passività
del curatore CURA 1, che avrebbe disatteso i compiti affidatigli al momento
della nomina, in particolare quello di favorire le relazioni personali madre-figlia
(reclamo, n. 8, pag. 4). Secondo RE 1, benché la figlia desideri continuare ad
incontrarla e a ricevere telefonate da parte sua, curatore e famiglia
affidataria agirebbero in modo arbitrario impedendo di fatto le loro relazioni
personali, con il beneplacito dell’Autorità di protezione “che non intende
intervenire e fare chiarezza su quanto sta accadendo” (reclamo, n. 12, pag.
5).
La reclamante lamenta il
fatto che sino ad oggi, nonostante i solleciti, l’Autorità di protezione non si
sia curata del fatto che ella “non vede e non sente più la figlia PI 1, per
puro agire del curatore e capricci della madre affidataria”, e nemmeno si
sia data la pena di emanare una decisione formale in tal senso (reclamo, n.
15, pag. 6). Nel reclamo si afferma che “fintanto che la ARP __________ non
abbia ad emanare una nuova formale decisione quanto al rapporto del signor CURA
1.
(ossia che l’Autorità annulli ogni e qualsivoglia relazione madre-figlia o si
determini in altro modo), risulta essere in vigore l’ultima decisione validamente
e giuridicamente cresciuta in giudicato”, che sancisce incontri mensili e telefonate
settimanali tra madre e figlia (reclamo, n. 15, pag. 6).
In conclusione, secondo
l’insorgente tali fatti dimostrerebbero che l’Autorità di protezione __________
“nega e/o ritarda la giustizia, nel senso che non solo non si pronuncia
quanto al rapporto del curatore signor CURA 1 e contestuali osservazioni
(…) oltre che le seguenti e puntali richieste (…) ma nemmeno prende
posizione presso il curatore o la madre affidataria imponendo che fino ad una
nuova decisione (…) gli incontri devono essere regolarmente svolti e le
relative telefonate pure” (reclamo, n. 19, pag. 8). Oltre all’interruzione
degli incontri e delle telefonate, “nemmeno la posta o i pacchi sono più ricevuti
dalla minore, e ciò sulla base di un’unilaterale scelta della madre affidataria
non supportata da una decisione formale dell’Autorità di protezione”, la
quale tuttavia “non vuole agire e lascia il tempo passare”: “non
prende posizione, non comunica il da farsi e non emette una formale decisione
atta ad essere valutata dalle istanze superiori che regoli in maniera chiara la
questione, lasciando pieno e libero arbitrio alle violazioni compiute dal
curatore e dalla madre affidataria” (reclamo, n. 19, pag. 8).
2.
In relazione a tali
rimproveri, l’Autorità di protezione nelle sue osservazioni dà un’altra lettura
delle circostanze di fatto evocate dall’insorgente.
L’Autorità sottolinea in
primo luogo che in occasione dell’incontro tenutosi il 21 agosto 2012 alfine di
discutere le relazioni personali, “RE 1 aveva comunicato la sua intenzione
di «mettersi da parte»”, “pur di non far più soffrire la figlia”, e
di “rinunciare ai contatti telefonici ed agli incontri”, comprendendo
che la situazione provocava un gran dolore alla figlia (osservazioni, pag. 3).
L’Autorità di protezione
sottolinea che in seguito RE 1 si è resa irreperibile per lungo tempo, per poi
riapparire e chiedere il ripristino delle relazioni personali basandosi su
un’interpretazione errata delle intenzioni della figlia, mentre il curatore e
la psicoterapeuta della figlia evidenziavano il peggioramento della situazione
(osservazioni, pag. 3-4).
Il lasso di tempo
trascorso è anche imputabile alle difficoltà riscontrate dall’Autorità di
protezione nell’organizzare un incontro con PI 1 (osservazioni, pag. 4).
Inoltre, nel corso dell’udienza che avuto luogo il 23 aprile 2013, RE 1 ha nuovamente
indicato di voler produrre le registrazioni delle telefonate con la figlia per
dimostrare il ben fondato delle sue affermazioni, ciò che tuttavia non è mai
avvenuto (osservazioni, pag. 4). L’Autorità di protezione rileva come, da quel
momento in poi, la reclamante non abbia più sollecitato l’emanazione di una decisione
in tema di relazioni personali (osservazioni, pag. 4).
Secondo l’Autorità di
protezione, non vi può essere in concreto una denegata o ritardata giustizia: “la
particolarità delle circostanze venutasi a creare e i fragilissimi equilibri
esistenti tra ogni soggetto in relazione alla minore” rendono “delicato e prematuro intervenire modificando le relazioni personali tra
madre e figlia” (osservazioni, pag. 5).
L’Autorità di protezione
segnala inoltre che non sia “nemmeno emersa alcuna urgenza nel determinare
una modifica anche cautelare delle relazioni personali tra PI 1 e la madre”,
stante la volontà espressa più volte dalla madre di “farsi da parte”, la volontà
di PI 1 di chiamare la madre “ove ne sentisse desiderio e necessità” e
la presenza del curatore “che sicuramente cerca di fungere da mediatore per
una ripresa delle relazioni personali madre-figlia” (osservazioni, pag. 5).
3.
Ai
sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo
ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e
possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo
(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece
ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF
2006.
pag. 6472; Steck, Basler
Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). Sapere se la durata di un procedimento ecceda
quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso
specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5
marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).
La norma non è applicabile
quando la censura concerne azioni od omissioni del curatore e non dell’Autorità
di protezione dei minori e degli adulti; in tali casi, occorre adire
quest’ultima autorità sulla base dell’art. 419 CC (Messaggio, pag. 6472; Steck, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 450a CC, n. 23; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 131 pag. 61;
Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).
4.
Nella fattispecie,
occorre valutare se la durata del procedimento relativo alle richieste di RE 1,
con particolare riferimento alle richieste di regolamentazione delle relazioni
personali madre-figlia, possa essere definito ragionevole ai sensi della
giurisprudenza.
In base ai principi
evocati, uno degli aspetti da prendere in considerazione è la complessità del
caso. In concreto va sicuramente riconosciuto che l’incarto riguardante la
minore PI 1 è complesso e di difficile gestione.
Da un lato, sono state
numerose negli anni le problematiche che hanno dovuto essere risolte con interventi
dell’allora Commissione tutoria e delle istanze superiori (quali ad esempio le
relazioni personali di PI 1 con il padre naturale, con i nonni materni, le autorizzazioni
riguardanti le cure odontoiatriche da prestarle e i rapporti con la scuola, ma
anche le questioni ereditarie legate al decesso del padre e del nonno della
minore).
Dall’altro lato, la
complessità risulta anche dal numero di attori coinvolti (madre naturale,
rappresentata nel tempo da almeno cinque diversi patrocinatori, famiglia affidataria
e relativo avvocato, tre curatori educativi, psicologi e assistenti sociali,
eccetera) e dal loro comportamento, che pure deve essere preso in considerazione
nel valutare l’attività dell’Autorità. Nella fattispecie, si sono da subito rivelati
piuttosto conflittuali e altalenanti i rapporti tra RE 1 e la madre affidataria,
ma anche quelli con i diversi curatori che si sono occupati del caso (in particolare
con gli ultimi due, di cui la reclamante ha chiesto la sostituzione).
L’Autorità di protezione si è spesso dovuta muovere in un contesto di grande tensione
fra le parti. Inoltre, RE 1 ha avuto comportamenti contradditori, rendendo talvolta
difficoltosa l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni
con la figlia: non va dimenticato infatti che è stata la reclamante stessa,
durante l’incontro con la Commissione tutoria il 21 agosto 2012, a chiedere di valutare l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate,
nell’interesse della figlia (cfr. verbale, pag. 2). Sebbene la reclamante abbia
poi affermato che tale presa di posizione era dettata da una errata
interpretazione della volontà di PI 1, occorre sottolineare che dopo l’ultimo
incontro di settembre, RE 1 ha di fatto interrotto unilateralmente ogni
contatto con la figlia, col curatore e con l’Autorità di protezione sino a
dicembre, dapprima per aver “smarrito la tessera telefonica” e in
seguito per ferie e assenze all’estero (cfr. e-mail al curatore 26 ottobre
2012; e-mail del precedente patrocinatore all’Autorità di protezione 12
novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre 2012). Alla decisione del
curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr. scritto del 18 settembre
2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione soltanto mesi dopo, e
dopo essere stata sollecitata dall’Autorità di protezione. Anche in precedenza
la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es. e-mail RE 1 2
maggio 2012; e-mail E__________ D__________ 15 giugno 2012).
Occorre quindi dare atto
all’Autorità di protezione delle difficili circostanze in cui si trova ad
operare. Ciononostante, va pure sottolineato che la definizione delle relazioni
personali non presenta particolari difficoltà dal profilo giuridico e che il
tempo trascorso è considerevole: l’ultimo incontro fra madre e figlia è avvenuto
più di un anno e otto mesi fa (l’8 settembre 2012) e le telefonate settimanali
non hanno più avuto luogo dal gennaio 2013 (ovvero da un anno e quattro mesi).
A ciò si aggiunge che la corrispondenza inviata da RE 1 a PI 1 viene ritornata
al mittente, ciò che comporta il totale azzeramento delle possibilità di
contatto tra madre e figlia, pur in assenza di decisioni che lo vietino e nonostante
l’opposizione della madre.
Nelle sue osservazioni,
l’Autorità di protezione sembra affermare che prima dell’emanazione di una
decisione debbano ancora essere esperite delle prove, quali l’ascolto delle
registrazioni effettuate da RE 1 delle telefonate intercorse con la figlia (“potranno
eventualmente far chiarezza sulle dinamiche relazionali di PI 1 in presenza
della madre nonché affrontare le contraddizioni emerse”), la cui produzione
è stata più volte preannunciata da quest’ultima, ma non è mai avvenuta
(osservazioni, pag. 5). L’argomento è privo di consistenza. Anzitutto, risulta
dai verbali delle udienze del 26 febbraio e del 23 aprile 2013 che l’Autorità
di protezione ha potuto sentire la registrazione della telefonata fra madre e
figlia del 5 gennaio 2013, e che il 17 giugno 2013 il precedente patrocinatore
della reclamante ha inviato via e-mail all’Autorità dei file musicali
(denominati “tel 05.01.13.zip”, “tel 18.01.13.zip”, “tel
25.01.13
zip”). Ma ad ogni modo, a prescindere dall’effettiva produzione o
meno di tali registrazioni, occorre rilevare che la Presidente stessa dell’Autorità
di protezione ha esplicitamente comunicato al legale della reclamante di
ritenere le registrazioni in questione “illegali, siccome effettuate clandestinamente”
(verbale 23 aprile 2013, pag. 4). Alla luce di una simile dichiarazione, non è
proponibile sostenere che l’emanazione di una decisione formale concernente le
relazioni personali madre-figlia non sia ancora avvenuta a causa della mancata
produzione di tali registrazioni da parte di RE 1.
Per il resto, non si vede
in concreto quali altre misure istruttorie mancassero ai fini della decisione,
che era già stata preannunciata in data 23 aprile 2013 (cfr. verbale, pag. 4: “la
Presidente informa la signora RE 1 che l’ARP deciderà in merito
alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali
madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla
sostituzione del curatore educativo”). La circostanza
è confermata anche da un successivo scritto inviato da E__________ D__________ all’Autorità
di protezione: “ritengo riprovevole che PI 1, dopo l’incontro con voi
dell’aprile 2013, sia ancora in attesa di una comunicazione circa i rapporti
con la mamma. Nella vostra audizione le era stata promessa una decisione entro
poche settimane. Decisione non ancora giunta a lei!” (lettera 6 ottobre
2013; cfr. anche e-mail 4 novembre 2012 al curatore).
Questa
Camera non condivide l’argomento evocato dall’Autorità di protezione, secondo
cui alla luce “dei fragilissimi equilibri esistenti fra ogni soggetto in relazione
alla minore” risulterebbe delicato e prematuro intervenire modificando le relazioni
personali madre-figlia (osservazioni, pag. 5). Dagli atti sembra invece
emergere che per il benessere di PI 1 era auspicabile un intervento a
definizione delle relazioni madre-figlia, come segnalato dalla psicologa di PI
1.
nel suo ultimo rapporto all’Autorità di protezione, che caldeggiava una presa
di posizione chiara e autorevole della rete attorno a lei: “ho l’impressione
che in una situazione di empasse come quella nella quale ci si trova ormai da
anni, non si fa molto altro che chiedere aggiornamenti con la speranza che
qualcosa cambi, ma senza prendere decisioni incisive d’autorità” (cfr.
lettera della dott. M__________ del 15 febbraio 2013).
La situazione di stallo
descritta si protrae quindi da un lasso di tempo che non può più essere
definito “ragionevole”. Occorre quindi che l’Autorità di protezione si
determini al più presto sulle questioni pendenti, ovvero su quanto discusso durante
l’ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri,
telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione
del curatore educativo.
Qualora ritenga che
effettivamente, alla luce di tutte le circostanze, il benessere della minore
possa essere tutelato solo interrompendo ogni contatto con la madre naturale e
privando quest’ultima dell’autorità parentale – ciò che di fatto sta accadendo,
in assenza di una decisione formale, a seguito della comunicazione del curatore
del 18 settembre 2012 (“in attesa di vostre decisioni, ritengo
di non organizzare incontri tra la signora RE 1 e la figlia PI 1”, pag. 2) –
l’Autorità di protezione ha il dovere di pronunciarsi in tal senso.
Qualora invece ritenga
che, nell’interesse di PI 1, le relazioni con la madre naturale debbano essere
favorite e incrementate nonostante l’affido – come invece risulta dalle
decisioni formali sinora adottate – l’Autorità di protezione ha il compito di
definire un assetto e di vigilare al suo rispetto da parte di tutte le parti in
gioco.
Nel caso concreto il
reclamo merita dunque accoglimento e viene riconosciuta l’esistenza di una
ritardata giustizia. All’Autorità di protezione viene dunque fatto ordine di emanare
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione
formale che definisca le questioni ancora aperte.
II. Sull’istanza di ricusa nei confronti dell’Autorità regionale di protezione__________
5.
Alla
luce delle circostanze evocate in relazione al reclamo per ritardata/denegata
giustizia, RE 1 chiede che l’Autorità di protezione venga sostituita, “per
non ritrovarci con ulteriori ricorsi ed incartamenti per scriteriate decisioni
della ARP __________ o totale impasse della stessa”, considerato che nei
suoi confronti “è venuta a mancare quella trasparenza, oggettività ed
imparzialità dovuta” (reclamo, pag. 8, n. 19). RE 1 ritiene insostenibile
che “la ARP __________ nella sua persona dell’avv. __________ (e anche dei
membri), possa ancora occuparsi del caso, in quanto troppe volte ha agito in maniera
inconsueta, ha negato documentazione, non ha voluto prendere decisione ed ha
cercato di portar via, a detta della reclamante, letteralmente la figlia alla
madre naturale” (reclamo, pag. 4, n. 6).
6.
Giusta
l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto, per i membri delle autorità regionali di
protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale. Ove
sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide
la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3).
L’art. 47
cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il
caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio
concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). Ai sensi della
norma, chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se ha un interesse
personale nella causa (lett. a); se ha partecipato alla medesima causa in altra
veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,
perito, testimone o mediatore (lett. b); se è o era unito in matrimonio, vive o
viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il
suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come
membro della giurisdizione inferiore (lett. c); è in rapporto di parentela o
affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso,
con una parte (lett. d); se è in rapporto di parentela o affinità in linea retta,
o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di
una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro
della giurisdizione inferiore (lett. e); o se per altri motivi, segnatamente a
causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe
avere una prevenzione nella causa (lett. f).
Per prassi
costante, la domanda di ricusa di un intero corpo giudicante è inammissibile: i
motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona
facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto
esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28
novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale
aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle
Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre 2011, inc.
5A_707/2011, consid. 3.1.2).
7.
In concreto, la
richiesta di RE 1 è stata proposta genericamente contro
l’Autorità di protezione (cfr. reclamo, pag. 1) per cui, alla luce della prassi
evocata, essa si rivela di primo acchito improponibile. Nonostante in sede di
replica spontanea RE 1 abbia sostenuto che la richiesta di ricusa
riguardi individualmente ogni membro dell’Autorità, va rilevato che
nessuno dei membri (salvo la Presidente) viene mai menzionato per nome (“le
singole persone sono state indicate, e meglio la presidente Avv. __________
nonché i membri”, cfr. replica spontanea, pag. 3), e che non vengono
allegati né resi verosimili comportamenti dei singoli componenti dell’Autorità
che potrebbero dare adito ad una ricusa. Al di là delle circostanze che hanno
fondato la qui accertata ritardata giustizia, non sono indicati altri elementi
che indichino una parzialità dell'uno o dell'altro dei membri dell’Autorità
regionale di protezione __________. L’esposizione degli episodi che
giustificherebbero una ricusa è delegata al “precedente patrocinatore avv. H__________
(di cui si è già chiesta l’audizione testimoniale)”, che “potrà raccontarci
molte questioni, se non addirittura “aneddoti”, di come il caso è stato
trattato”: un tale modo di procedere non è ammissibile, l’onere
dell’allegazione dei fatti non spettando ad un eventuale teste.
L’istanza di
ricusa deve dunque essere dichiarata irricevibile.
III. Sulla richiesta 24 aprile 2014 di adozione di misure di protezione
necessarie concernenti la corrispondenza
8.
In considerazione dell’accoglimento
del reclamo per ritardata giustizia, la richiesta di RE 1 di far ordine
all’Autorità di protezione di intraprendere tutte le misure necessarie “affinchè
lo scambio di corrispondenza fra madre e figlia avvenga in maniera regolare”
va considerata priva d’oggetto, la questione dovendo essere vagliata nell’ambito
della nuova regolamentazione delle relazioni personali.
IV. Sugli
oneri processuali e sull’istanza di assistenza giudiziaria
9.
In
considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente
al prelievo di oneri processuali.
Per quanto
attiene al reclamo per denegata/ritardata giustizia l’Autorità di protezione,
soccombente, rifonderà ad RE 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Visto
l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio
2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009,
consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
La richiesta
di assistenza giudiziaria relativa all’istanza di ricusa va invece respinta. Ai
sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto,
nonostante il documentato stato di indigenza dell’istante (cfr. doc. Q e
allegati), la richiesta di ricusa è risultata irricevibile di primo acchito,
per cui essa va considerata totalmente sprovvista di probabilità di successo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo 7 febbraio 2014 per ritardata giustizia è accolto.
Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione
__________ con il formale invito alla medesima di procedere entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato della presente a quanto di sua incombenza, ai sensi
dei considerandi.
2. L’istanza
di ricusa 7 febbraio 2014 formulata nei confronti dell'Autorità
regionale di protezione __________ è irricevibile.
3. La
richiesta 24 aprile 2014 di nuovi mezzi di prova e di adozione di misure di
protezione necessarie è priva di oggetto.
4. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà ad RE 1 fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
5. L’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
concernente il reclamo per ritardata giustizia è priva di oggetto; quella concernente
l’istanza di ricusa è respinta.
6. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.