9.2014.184
Attribuzione dei costi di gestione di una misura di protezione. Distinzione tra costi di gestione e costi relativi al procedimento
11 marzo 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.184
Lugano
11 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assunzione delle spese per le misure di protezione a favore
dei figli;
giudicando
sul reclamo del 22 ottobre 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione
emessa il 16 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007) e PI 2
(2012) sono figli di RE 1 e RE 2.
B. Con scritto del 26
febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia
Cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande
disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1.
C. Mediante decisione
del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto
2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui
bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26
marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa
(308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.
D. Con decisione
supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE
2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________,
concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).
E. Nel frattempo, l'SMP
ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio
2014).
Con risoluzione dell’11
giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia,
modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI
1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità
ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di
visita dei genitori.
In data 11 luglio 2014
questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo
inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia
parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).
F. A seguito di un
presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI
1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione
cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto
l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.
L’11 luglio 2014 il
reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è
stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP
9.2014.101).
G. Con decisione
supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2
la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo
allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni
personali dei genitori. Sentiti i reclamanti l’8 luglio 2014, con risoluzione
del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
propria risoluzione di allontanamento della madre. Il reclamo inoltrato da RE 1
e RE 2 avverso tale risoluzione è stato respinto da questa Camera (decisione
CDP del 13 febbraio 2015, inc. 9.2014.120).
H. Mediante dettagliato
rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ informava
l’Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso la struttura –
straordinaria già da principio – non poteva più essere sostenuta. Con scritto
del 7 luglio 2014 la curatrice CURA 1, confermava la situazione di disagio e
difficoltà riferita dalla direttrice di Casa __________.
L’8 luglio 2014 PI 1 è
stato sentito dall’Autorità di protezione. Lo stesso giorno, RE 1 e RE 2 sono
stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della volontà
espressa dal figlio di poter tornare al più presto all’Istituto __________. Ai
genitori è inoltre stato riferito che dall’inchiesta penale (concernente il presunto
abuso subito dal figlio) “non è emerso nulla”.
Con risoluzione dell’8
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1
all’Istituto __________, organizzando le relazioni personali con i genitori. Dopo
aver ribadito la volontà espressa da PI 1 in sede d’audizione e l’esigenza di
evitare ulteriori cambiamenti, l’Autorità ha ricordato che la decisione di
trasferimento era imposta dalla necessità di trovare con urgenza un adeguato
collocamento per PI 1, ritenuto che Casa __________ non lo poteva più ospitare.
Tale risoluzione, impugnata dai genitori, è stata confermata da questa Camera
con decisione del 10 febbraio 2015 (inc. CDP 9.2014.114).
I. Mediante
risoluzione del 16 settembre 2014 (costi delle misure di protezione) l’Autorità
di protezione ha nel frattempo deciso quanto segue:
1. I costi di gestione della misura di protezione a favore di PI 1 e PI
2 sono posti a carico di un mezzo ciascuno dei genitori RE 2 e RE 1, con
responsabilità solidale;
2.
Di conseguenza i costi o eventuali costi che deriveranno da:
2.1. valutazione
socio-famigliare all’UAP, del 18 giugno 2013;
2.2. valutazione
sulle capacità genitoriali al SMP, del 16 ottobre 2013;
2.3. curatela
educativa a favore dei minori PI 1 e PI 2, di conseguenza mercedi e spese della
curatrice CURA 1, del 26 marzo 2014;
2.4. collocamento dei
minori PI 1 e PI 2 in tutti gli Istituti di accoglienza.
L. Contro la predetta
decisione RE 2 e RE 1 sono insorti con reclamo del 22 ottobre 2014, postulando
l’annullamento e chiedendo che i costi di gestione delle misure di protezione
vengano posti a carico dell’Autorità di protezione.
Con scritto del 5 novembre
2014 l’Autorità di protezione ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando
di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella risoluzione impugnata
l’Autorità di protezione, basandosi in modo generico sull’art. 19 Legge in
materia di tutele e curatele, ha posto a carico di RE 2 e RE 1, in ragione di
un mezzo ciascuno, i costi di gestione della misura a favore dei figli. Ha poi
specificato che “di conseguenza i costi o eventuali costi che deriveranno da:
2.1
valutazione socio-famigliare all’UAP, del 18 giugno
2013;
2.2
valutazione
sulle capacità genitoriali al SMP, del 16 ottobre 2013;
2.3
curatela
educativa a favore dei minori PI 1 e PI 2, di conseguenza mercedi e spese della
curatrice CURA 1, del 26 marzo 2014;
2.4
collocamento dei
minori PI 1 e PI 2 in tutti gli Istituti di accoglienza.
La risoluzione era priva di
motivazione.
3.
RE 1 e RE 2 hanno
impugnato la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento. I reclamanti
contestano la messa a carico dei costi di gestione delle misure di protezione istituite
a favore dei figli, chiedendo che vengano posti a carico dell’Autorità di
protezione. Evidenziano di non condividere le misure adottate, ricordando che auspicano
il riaffido dei figli. Le misure di protezione stabilite dall’Autorità di prime
cure, in particolare il collocamento di PI 1 e di PI 2 in Istituto, sarebbero
confuse e contraddittorie. Relativamente alle altre misure (costi della
curatela), rilevano che la curatrice non si sarebbe occupata convenientemente
della fattispecie, indicando di ignorare “che cosa stia facendo”.
4.
Ai sensi dell’art.
19.
cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di
protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi
fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono
provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri
mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è
invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,
che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono
l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di
protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o
chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice
di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP 29 dicembre
2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3; sentenza CDP 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3,
confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei
loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza
nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64,
consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è
indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la
privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello
Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid.
4).
Se la
procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria
adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate
al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo
che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile
(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.
1010.
n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
5.
Nella fattispecie i
reclamanti si limitano a contestare le misure di protezione adottate
dall’Autorità di prime cure.
L’Autorità di protezione,
nella risoluzione impugnata, ha messo a carico dei reclamanti tutti “i costi
delle misure di protezione” basandosi in modo generico unicamente sull’art. 19
Legge in materia di tutele e di curatele.
Dagli atti risulta che l’Autorità
di protezione ha inizialmente conferito mandato all’UAP di svolgere una
valutazione socio-ambientale. Nella decisione del 18 giugno 2013 veniva
indicato che “le eventuali spese di perizia saranno a carico dei genitori”
(consid. 3). L’11 giugno 2014 ha confermato in via cautelare, la decisione
supercautelare di privazione della custodia dei figli PI 1 e PI 2, collocandoli
in Istituto. La risoluzione di privazione della custodia è cresciuta in giudicato
(sentenza CDP dell’11 luglio 2014, inc. 9.2014.102).
Nel frattempo aveva
istituito a favore dei minori una curatela educativa, nominando quale curatrice
CURA 1 (26 marzo 2014). La risoluzione di nomina prevedeva che la spesa della
misura “è posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno”.
6.
Ora, benché
l’Autorità di prime cure, non abbia minimamente motivato la propria risoluzione
e si sia fondata erroneamente sull’art. 19 Legge in materia di tutele e
curatele – oggi per altro denominata Legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) – la stessa resiste
alle critiche dei reclamanti.
Quanto alle spese per le
valutazioni dell’UAP e del SMP appare evidente che le stesse non sono un costo
di gestione della misura ex art. 19 LPMA come parrebbe risultare dalla risoluzione
impugnata, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione,
che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma segue
l’esito del procedimento e dunque il principio di soccombenza a norma dell’art.
29.
cpv. 2 LPMA.
Indipendentemente dalla
soccombenza, ritenuto che in concreto il procedimento in questione ha portato
all’adozione di misure di protezione in favore di PI 1 e PI 2, i minori devono
essere considerati soccombenti ai sensi dei principi summenzionati. I costi
relativi al procedimenti di protezione che riguardano i minori (spese per le
due valutazioni commissionate all’UAP e all’SMP), come pure quelli relativi
alle misure prese (curatela e collocamento) devono essere accollate ai
genitori, non per una loro personale soccombenza nel procedimento, bensì in
virtù dei loro doveri generali di assistenza.
A titolo abbondanziale va
resa edotta l’Autorità di protezione circa l’obbligo di richiedere un
preventivo di spesa (cfr. sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15,
consid. 4).
Nel caso in esame, si
rileva che i ricorrenti non pretendono neppure di essere privi di mezzi per
coprire i costi loro addebitati dall’Autorità di prime cure (neppure la
ripartizione interna delle spese fra i genitori è stata contestata).
In simili circostanze il gravame
va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1 e di RE 2, in solido.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.