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Decisione

9.2014.188

Privazione dell'autorità parentale e nomina di un tutore per il figlio

6 marzo 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2008) è figlio

di RE 1 (madre) e TERZ 1 (padre).

B. Con scritto del 17

aprile 2014 l’assistente sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione

(UAP) ha segnalato all’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) una grave situazione di trascuratezza e maltrattamenti ai danni

di PI 1, postulando un intervento urgente. Il padre TERZ 1 sarebbe affetto da

disabilità mentale mentre la madre RE 1 avrebbe scarse capacità genitoriali.

C. Mediante decisione

supercautelare del 18 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha provvisoriamente

privato TERZ 1 e RE 1 della custodia parentale sul figlio PI 1, collocandolo

all’Istituto __________ di __________. Il diritto di visita di entrambi i

genitori è stato momentaneamente sospeso. Nel contempo è stato conferito

mandato all’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione

del nucleo famigliare di PI 1. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

D. Il 30 aprile 2014 i

genitori di PI 1, unitamente alla zia paterna __________, sono stati sentiti

dall’Autorità di protezione. Dall’incontro è emerso che i genitori non hanno compreso

per quale motivo la misura è stata presa.

Con risoluzione cautelare

del 30 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la

risoluzione supercautelare di privazione della custodia parentale e allestito

un assetto di relazioni personali per i genitori e per la famiglia allargata (zia

paterna __________ e nonni paterni __________).

E. Con risoluzione del

21 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha incaricato la __________ di

procedere ad una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e TERZ 1.

F. Con decisione del 28

maggio 2014 il disciplinamento dei diritti di visita (“tra PI 1 e i genitori,

rispettivamente la zia e i nonni”) è stato leggermente modificato e fissato

come segue: sabato dalle 10.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.00.

G. Con risoluzione del

12 giugno 2014 il mandato conferito all’UAP è stato revocato, ritenuto

l’incarico conferito a __________ (per una più ampia valutazione sulle capacità

genitoriali e per una valutazione socio ambientale sulla famiglia allargata del

minore”).

H. Nel frattempo, il 31

luglio 2014, la __________ ha presentato la valutazione peritale sulle capacità

genitoriali (indagine socioambientale).

I. Il 18 settembre

2014 RE 1 e TERZ 1 sono nuovamente stati sentiti, con l’ausilio di un

interprete, dall’Autorità di protezione. Durante l’incontro è stato spiegato ai

genitori di PI 1 il contenuto della perizia e l’intenzione dell’Autorità di

nominare un tutore al minore. RE 1 ha postulato che le venga nominato un curatore

nonché chiesto che il figlio possa rientrare a casa per la notte. Lo stesso giorno sono state pure separatamente sentite anche la zia e la nonna

paterna.

L. Con risoluzione del

25 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e TERZ 1

dell’autorità parentale sul figlio PI 1 e nominato __________, di __________,

quale tutore del minore. A mente dell’Autorità di protezione la perizia

concluderebbe confermando che attualmente sia il papà (che soffre di un ritardo

mentale di media gravità e tratti autistici dalla nascita) che la madre (che soffre

di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità) non sono in grado di

svolgere il ruolo genitoriale, ciò a causa di difficoltà cognitive ma anche del

grave conflitto con i genitori-suoceri. L’Autorità indica che sussistono le

condizioni per la tolta dell’autorità parentale. Questo passo sarebbe

necessario per poter intraprendere il percorso descritto dalla perizia, “di

separazione dei ruoli all’interno della famiglia allargata del bambino”.

M. Contro la risoluzione

del 25 settembre 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 30 ottobre 2014,

postulando l’annullamento della medesima e la relativa riforma, con

l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC).

N. Con osservazioni del

25 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha innanzitutto posto il quesito a

sapere se l’allegato del 30 ottobre 2014 debba essere considerato un reclamo o

piuttosto una domanda di riesame. L’Autorità ha poi precisato che “la decisione

impugnata prevede la nomina di un tutore, che ha la facoltà di decidere, assieme

alla famiglia, le relazioni personali con il figlio” e che“detta decisione

prevede pure di traghettare in futuro questo compito ad una persona interna

alla famiglia”.

Con osservazioni del 18

novembre la patrocinatrice di RE 1 ha riferito di aver assunto anche il

patrocinio di TERZ 1, che aderisce completamente al reclamo presentato dalla

moglie.

Mediante replica del 22

dicembre 2014 RE 1 ha precisato che le richieste del reclamo sono chiare, in

particolare l’annullamento della risoluzione e la riforma della stessa con una

misura meno incisiva. A mente della madre la nomina di un tutore è

assolutamente sproporzionata e non giustificata dalle circostanze.

Nel frattempo con risoluzione del 22 gennaio 2015

l’Autorità di protezione ha ampliato i diritti di visita, fissandoli dal

venerdì sera alle 17.30 alla domenica alle 17.30 e organizzando un diritto di

visita in forma sorvegliata per la sola madre (domenica sera dalle 16.00 alle

17.30).

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro

le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano

applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Con la risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha privato i genitori dell’autorità

parentale sul figlio PI 1, nominando nel contempo __________, quale tutore.

L’Autorità di protezione ha indicato come la perizia agli atti avrebbe confermato

che, allo stato attuale, sia il papà che la mamma non sono in grado di svolgere

il ruolo genitoriale. Il padre soffrirebbe di un ritardo mentale di media gravità

e tratti autistici dalla nascita e la madre, dal canto suo, di una sindrome ansioso

depressiva di media gravità. La mancanza di capacità genitoriale sarebbe

causata sia da difficoltà cognitive degli stessi che dal grave conflitto famigliare

(in particolare con i genitori-suoceri). La tolta dell’autorità parentale,

sarebbe necessaria, a mente dell’Autorità di protezione, per poter

intraprendere il percorso descritto dalla perizia, “di separazione dei ruoli

all’interno della famiglia allargata del bambino”.

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta risoluzione, chiedendo l’istituzione di una misura meno incisiva, in

particolare una curatela educativa (art. 308 CC). La reclamante ha esordito

ammettendo che gli screzi con i genitori del marito, benché esistenti, sono

stati da lei erroneamente enfatizzati (per paura di perdere il figlio). La reclamante

indica che, in concreto, la privazione dell’autorità parentale non appare

giustificata dalle circostanze e neppure proporzionata. A mente di RE 1

mediante l’istituzione di misure meno incisive il bene del figlio sarebbe in

ogni caso tutelato. Pur ammettendo di soffrire di una sindrome

ansioso-depressiva di media gravità, nega di essere incapace “durevolmente” di

occuparsi del proprio figlio. Allo stato attuale i genitori sono già privati

della custodia e PI 1 è collocato in Istituto. In simili circostanze, la misura

più adeguata non potrebbe – a suo dire – essere una misura tanto incisiva quale

la privazione dell’autorità parentale. In concreto, si conseguirebbero gli

stessi risultati anche con misure meno incisive. La reclamante postula pertanto

l’istituzione di una curatela educativa, a sostegno dei genitori, in modo da

consigliarli ed aiutarli nella cura del figlio. Indica infine che il curatore

nominato (__________), sarebbe troppo coinvolto, avendo denunciato il caso e

sottoscritto la valutazione peritale, invitando l’Autorità a far capo a una figura

nuova. In conclusione RE 1 dichiara di aver dimostrato una presa di coscienza

della situazione ed aver intrapreso i passi necessari per una maggiore integrazione

ed emancipazione.

4.

In virtù dell’art.

296.

CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1);

finché minorenni i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del

padre e della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in

considerazione del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e,

riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1

CC).

Conformemente all'art. 311

cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle

previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a

priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori

della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure

quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

La privazione dell'autorità

parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e

durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de

la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale

norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando

la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità,

essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le

misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la

privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito

insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo,

Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Quando i genitori non riescono

ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere

sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità

parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia

psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare

all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di

contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid,

4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base

legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del

diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede

un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione

della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, Meier, art. 311 n. 1).

5.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio

non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa

è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del

15.

aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il

rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di

revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una

perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova

di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato

in protezione dei minori) (CR CC I ,

Meier, art. 310 n. 16).

6.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista

dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

L’autorità

giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a

cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo

d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione

del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Tale

reclamo ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art.

450.

n. 7).

7.

In concreto RE 1

inoltra reclamo, in modo generale postulando nel petitum l’annullamento

della risoluzione che ha ordinato la privazione dell’autorità parentale ad

entrambi i genitori. TERZ 1 da parte sua si limita, in sede di osservazioni al

reclamo, a precisare di aderire ai contenuti del gravame della moglie. Al

riguardo va indicato che lo scritto di TERZ 1 non può in alcun modo essere inteso

quale reclamo, in quanto con ogni evidenza inoltrato tardivamente. Ora, posto

che il caso concreto soggiace al principio inquisitorio illimitato e che il

gravame ha effetto devolutivo (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art.

450.

CC N. 7) la risoluzione dell’Autorità di protezione impugnata da RE 1 va comunque

esaminata nel suo complesso in modo approfondito in fatto e in diritto.

8.

La valutazione

peritale del 31 luglio 2014 (di __________) agli atti è chiara. TERZ 1, padre

di PI 1 soffre di un ritardo mentale di media gravità e tratti autistici dalla

nascita. Egli è peraltro parzialmente consapevole delle sue difficoltà. RE 1

soffre di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità. In sostanza, i

genitori di PI 1 presentano importanti limiti che non permettono loro di

assicurare in modo continuo e regolare una buona evoluzione del figlio (pag.

36). Il perito ha peraltro indicato che i disturbi di cui soffrono i genitori

compromettono le loro capacità di autocontrollo e autocritica, non solo

nell’esercizio del loro ruolo genitoriale ma anche nel conflitto con i

genitori, rispettivamente i suoceri (pag. 40).

Le risultanze della

perizia non sono minimamente messe in dubbio dalla reclamante. RE 1 riconosce di

soffrire di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità, come pure la

situazione di forte conflittualità famigliare (in particolare con la famiglia

del marito) (cfr. reclamo pag. 9).

9.

Messa in discussione

è la proporzionalità della misura. A mente della reclamante la tolta di

autorità parentale non sarebbe suffragata da una motivazione sufficiente.

La critica non è priva di fondamento.

9.1

L’Autorità di

protezione, dopo aver provvisoriamente – in via supercautelare – privato TERZ 1

e RE 1 della custodia parentale su PI 1, collocandolo all’Istituto __________

(risoluzione del 18 aprile 2014), in un secondo momento, ha confermato in via

cautelare la privazione della custodia (risoluzione del 30 aprile 2014).Le

relazioni personali, inizialmente sospese, sono state prontamente autorizzate

con l’allestimento di un assetto dei diritti di visita per i genitori e per la

famiglia allargata (zia paterna e nonni paterni) (dal 30 aprile 2014). Dagli

atti emerge peraltro che tali diritti sono stati ampliati e fissati dal venerdì

sera alle 17.30 alla domenica alle 17.30 (risoluzione del 22 gennaio 2015). A

febbraio è stato concesso un ulteriore diritto di visita sorvegliato per la

sola madre al mercoledì pomeriggio.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione non indica che sia divenuto nel frattempo

necessario adottare ulteriori misure a protezione del bene di PI 1, oltre alla

tolta di custodia ed al collocamento in Istituto, per l'insufficienza di queste

ultime misure. Neppure sostiene che l’atteggiamento della reclamante abbia in

qualche modo ostacolato i Servizi che si occupano del bambino. Tantomeno lamenta

una mancanza di collaborazione di RE 1 con le Istituzioni.

Dagli atti risulta che la

tolta di custodia non è stata avversata dai genitori, che non hanno interposto

reclamo. I genitori hanno sempre collaborato con l’Autorità di protezione, con

i periti di __________, con la maestra d’asilo, con il pediatra e con

l’Istituto. Dalla perizia e neppure dagli atti emerge che vi siano state lamentale

al riguardo. Neppure l’Autorità di protezione lo pretende. RE 1 ha sempre dimostrato

grande attaccamento al figlio (cfr. perizia pag. 26). Neppure tale fatto è

messo in discussione nella risoluzione impugnata.

9.2

Come debitamente

rilevato dalla reclamante nel caso in esame l’Autorità di protezione avrebbe

dovuto in un primo momento ipotizzare una misura meno incisiva, prima di ordinare

la tolta dell'autorità parentale.

L’Autorità di protezione

si limita ad indicare che “questo passo va fatto per intraprendere quel

percorso descritto dalla perizia, di separazione dei ruoli all’interno della

famiglia allargata del bambino”. Ora in concreto si ricorda che PI 1 è collocato

in Istituto. L’Autorità di protezione ha per altro nel frattempo ampliato i

diritti di visita, “alla famiglia” ad ogni finesettimana. Le due misure (tolta

di autorità parentale e ampliamento dei diritti di visita) non sembrano in

realtà essere particolarmente conseguenti.

L’Autorità di protezione

(cfr. risoluzione del 22 gennaio 2015: disciplinamento relazioni personali)

ha recentemente del resto rilevato che “la situazione della famiglia allargata

di PI 1 non sembra più in stato d’emergenza”.

Come detto, PI 1 è

collocato in Istituto, dagli atti non sono emersi particolari problemi circa la

gestione dello stesso e neppure problemi durante l’esercizio dei diritti di

visita e neanche particolari problemi con i genitori. Gli stessi si sono sempre

adeguati alle decisioni prese dall’Autorità in relazione al figlio. Nessuno ha

preteso una mancanza di collaborazione dei genitori. La reclamante, che riconosce

la proprie difficoltà e carenze genitoriali, ha intrapreso una terapia presso

un medico del servizio psicosociale. I diritti di visita risultano sempre

essere stati esercitati. Dal 3 febbraio 2015 a RE 1 è inoltre stato concesso un diritto di visita (personale) sorvegliato di un’ora e mezza ogni mercoledì

pomeriggio.

Si rileva che la tolta di

autorità parentale è stata ordinata a soli cinque mesi dalla privazione di

custodia, e senza che ulteriori altre misure, meno incisive siano state

intraprese.

Neppure la perizia propone

la tolta di autorità parentale. Il perito ha al riguardo indicato che

“unicamente con un adeguato accompagnamento e sostegno nel loro ruolo

genitoriale, la coppia sarà in grado di sviluppare le caratteristiche genitoriali

minimamente necessarie a profitto della crescita psicologica del figlio”. Pur

ammettendo che i genitori non hanno all’ora attuale le capacità di occuparsi da

soli del loro figlio, il perito (pag. 40) ha indicato che RE 1 ha dimostrato in

passato di sapersi inserire in un’ottica di sviluppo di alcune competenze

genitoriali per poter meglio assumere il suo ruolo di madre, se accompagnata da

professionisti esterni alla famiglia. All’esplicita domanda dell’Autorità di

protezione, il perito ha inoltre rilevato che la configurazione famigliare

nucleare e allargata non permette di riaccogliere immediatamente PI 1 a casa

poiché il bambino sarebbe esposto inevitabilmente al conflitto tra madre e suocera.

Ha però soggiunto che “un ritorno a casa di PI 1 sarà possibile a medio termine

solo in presenza di un progetto di presa a carico globale (educativo e sociale)

della famiglia, in grado di sviluppare il potenziale di autonomia famigliare e

prendere distanza da questa situazione di famiglia allargata che attualmente

limita il potenziale di sviluppo delle capacità genitoriali”. Il perito ha pertanto

concluso prospettando un progetto di “curatela familiare” accompagnato da una

presa a carico psicoterapica sistemica familiare. “I genitori di RE 1 e TERZ 1

hanno bisogno di essere accompagnati da persone esterne alla famiglia

allargata, affinché riescano a ristabilire ordine nei rispettivi ruoli”.

9.3

In simili circostanze

– posto che la privazione dell’autorità parentale è l’ultima ratio –

allo stadio attuale appare possibile prescindere da tale provvedimento.

L’Autorità di protezione

dovrà dunque valutare la necessità di adottare misure meno incisive (art. 307

CC o come prospettato dalla reclamante stessa una curatela educativa, art. 308

CC).

Con ogni evidenza, qualora

tali premesse dovessero venir meno, i genitori non dovessero più collaborare o

se il bene di PI 1 lo richiedesse, l’Autorità di protezione potrà procedere ulteriormente

alla privazione dell’autorità parentale.

Pur non potendo essere

negate le evidenti carenze genitoriali e la forte conflittualità famigliare, va

ricordato che le misure finora intraprese (in particolare la privazione di

custodia ed il collocamento in Istituto), permettono già una protezione del

minore. Prima di ordinare la privazione dell’autorità parentale l’Autorità di

protezione dovrà semmai, se del caso, intraprendere altre misure (curatela

educativa), ampliare il sostegno al minore ed alla famiglia e prevedere un “progetto

educativo”. La misura in esame non appare proporzionale e d’acchito

inderogabile.

In simili circostanze, in

accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va di conseguenza annullata e

l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché proceda ai sensi dei considerandi.

10.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell'Autorità di

protezione, con l'onere di rifondere fr. 800.– a RE 1 a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione del 25 settembre 2014 (ris. n. 549B/2014) dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullata.

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità perché proceda ai sensi

dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico dell'Autorità

regionale di protezione __________, che rifonderà fr. 800.– a RE 1 a titolo

di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.