9.2014.188
Privazione dell'autorità parentale e nomina di un tutore per il figlio
6 marzo 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.188
Lugano
6 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett f. n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione dell’autorità parentale sul figlio PI 1 (2008)
e la nomina di un tutore;
giudicando
sul reclamo del 30 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2008) è figlio
di RE 1 (madre) e TERZ 1 (padre).
B. Con scritto del 17
aprile 2014 l’assistente sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione
(UAP) ha segnalato all’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) una grave situazione di trascuratezza e maltrattamenti ai danni
di PI 1, postulando un intervento urgente. Il padre TERZ 1 sarebbe affetto da
disabilità mentale mentre la madre RE 1 avrebbe scarse capacità genitoriali.
C. Mediante decisione
supercautelare del 18 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha provvisoriamente
privato TERZ 1 e RE 1 della custodia parentale sul figlio PI 1, collocandolo
all’Istituto __________ di __________. Il diritto di visita di entrambi i
genitori è stato momentaneamente sospeso. Nel contempo è stato conferito
mandato all’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione
del nucleo famigliare di PI 1. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
D. Il 30 aprile 2014 i
genitori di PI 1, unitamente alla zia paterna __________, sono stati sentiti
dall’Autorità di protezione. Dall’incontro è emerso che i genitori non hanno compreso
per quale motivo la misura è stata presa.
Con risoluzione cautelare
del 30 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
risoluzione supercautelare di privazione della custodia parentale e allestito
un assetto di relazioni personali per i genitori e per la famiglia allargata (zia
paterna __________ e nonni paterni __________).
E. Con risoluzione del
21 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha incaricato la __________ di
procedere ad una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e TERZ 1.
F. Con decisione del 28
maggio 2014 il disciplinamento dei diritti di visita (“tra PI 1 e i genitori,
rispettivamente la zia e i nonni”) è stato leggermente modificato e fissato
come segue: sabato dalle 10.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.00.
G. Con risoluzione del
12 giugno 2014 il mandato conferito all’UAP è stato revocato, ritenuto
l’incarico conferito a __________ (per una più ampia valutazione sulle capacità
genitoriali e per una valutazione socio ambientale sulla famiglia allargata del
minore”).
H. Nel frattempo, il 31
luglio 2014, la __________ ha presentato la valutazione peritale sulle capacità
genitoriali (indagine socioambientale).
I. Il 18 settembre
2014 RE 1 e TERZ 1 sono nuovamente stati sentiti, con l’ausilio di un
interprete, dall’Autorità di protezione. Durante l’incontro è stato spiegato ai
genitori di PI 1 il contenuto della perizia e l’intenzione dell’Autorità di
nominare un tutore al minore. RE 1 ha postulato che le venga nominato un curatore
nonché chiesto che il figlio possa rientrare a casa per la notte. Lo stesso giorno sono state pure separatamente sentite anche la zia e la nonna
paterna.
L. Con risoluzione del
25 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e TERZ 1
dell’autorità parentale sul figlio PI 1 e nominato __________, di __________,
quale tutore del minore. A mente dell’Autorità di protezione la perizia
concluderebbe confermando che attualmente sia il papà (che soffre di un ritardo
mentale di media gravità e tratti autistici dalla nascita) che la madre (che soffre
di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità) non sono in grado di
svolgere il ruolo genitoriale, ciò a causa di difficoltà cognitive ma anche del
grave conflitto con i genitori-suoceri. L’Autorità indica che sussistono le
condizioni per la tolta dell’autorità parentale. Questo passo sarebbe
necessario per poter intraprendere il percorso descritto dalla perizia, “di
separazione dei ruoli all’interno della famiglia allargata del bambino”.
M. Contro la risoluzione
del 25 settembre 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 30 ottobre 2014,
postulando l’annullamento della medesima e la relativa riforma, con
l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC).
N. Con osservazioni del
25 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha innanzitutto posto il quesito a
sapere se l’allegato del 30 ottobre 2014 debba essere considerato un reclamo o
piuttosto una domanda di riesame. L’Autorità ha poi precisato che “la decisione
impugnata prevede la nomina di un tutore, che ha la facoltà di decidere, assieme
alla famiglia, le relazioni personali con il figlio” e che“detta decisione
prevede pure di traghettare in futuro questo compito ad una persona interna
alla famiglia”.
Con osservazioni del 18
novembre la patrocinatrice di RE 1 ha riferito di aver assunto anche il
patrocinio di TERZ 1, che aderisce completamente al reclamo presentato dalla
moglie.
Mediante replica del 22
dicembre 2014 RE 1 ha precisato che le richieste del reclamo sono chiare, in
particolare l’annullamento della risoluzione e la riforma della stessa con una
misura meno incisiva. A mente della madre la nomina di un tutore è
assolutamente sproporzionata e non giustificata dalle circostanze.
Nel frattempo con risoluzione del 22 gennaio 2015
l’Autorità di protezione ha ampliato i diritti di visita, fissandoli dal
venerdì sera alle 17.30 alla domenica alle 17.30 e organizzando un diritto di
visita in forma sorvegliata per la sola madre (domenica sera dalle 16.00 alle
17.30).
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro
le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano
applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Con la risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha privato i genitori dell’autorità
parentale sul figlio PI 1, nominando nel contempo __________, quale tutore.
L’Autorità di protezione ha indicato come la perizia agli atti avrebbe confermato
che, allo stato attuale, sia il papà che la mamma non sono in grado di svolgere
il ruolo genitoriale. Il padre soffrirebbe di un ritardo mentale di media gravità
e tratti autistici dalla nascita e la madre, dal canto suo, di una sindrome ansioso
depressiva di media gravità. La mancanza di capacità genitoriale sarebbe
causata sia da difficoltà cognitive degli stessi che dal grave conflitto famigliare
(in particolare con i genitori-suoceri). La tolta dell’autorità parentale,
sarebbe necessaria, a mente dell’Autorità di protezione, per poter
intraprendere il percorso descritto dalla perizia, “di separazione dei ruoli
all’interno della famiglia allargata del bambino”.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta risoluzione, chiedendo l’istituzione di una misura meno incisiva, in
particolare una curatela educativa (art. 308 CC). La reclamante ha esordito
ammettendo che gli screzi con i genitori del marito, benché esistenti, sono
stati da lei erroneamente enfatizzati (per paura di perdere il figlio). La reclamante
indica che, in concreto, la privazione dell’autorità parentale non appare
giustificata dalle circostanze e neppure proporzionata. A mente di RE 1
mediante l’istituzione di misure meno incisive il bene del figlio sarebbe in
ogni caso tutelato. Pur ammettendo di soffrire di una sindrome
ansioso-depressiva di media gravità, nega di essere incapace “durevolmente” di
occuparsi del proprio figlio. Allo stato attuale i genitori sono già privati
della custodia e PI 1 è collocato in Istituto. In simili circostanze, la misura
più adeguata non potrebbe – a suo dire – essere una misura tanto incisiva quale
la privazione dell’autorità parentale. In concreto, si conseguirebbero gli
stessi risultati anche con misure meno incisive. La reclamante postula pertanto
l’istituzione di una curatela educativa, a sostegno dei genitori, in modo da
consigliarli ed aiutarli nella cura del figlio. Indica infine che il curatore
nominato (__________), sarebbe troppo coinvolto, avendo denunciato il caso e
sottoscritto la valutazione peritale, invitando l’Autorità a far capo a una figura
nuova. In conclusione RE 1 dichiara di aver dimostrato una presa di coscienza
della situazione ed aver intrapreso i passi necessari per una maggiore integrazione
ed emancipazione.
4.
In virtù dell’art.
296.
CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1);
finché minorenni i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del
padre e della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in
considerazione del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e,
riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1
CC).
Conformemente all'art. 311
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure
quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
La privazione dell'autorità
parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e
durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de
la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità,
essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le
misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la
privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito
insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo,
Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Quando i genitori non riescono
ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere
sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità
parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia
psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare
all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di
contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid,
4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base
legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del
diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede
un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione
della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, Meier, art. 311 n. 1).
5.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio
non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa
è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15.
aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il
rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di
revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una
perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova
di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato
in protezione dei minori) (CR CC I ,
Meier, art. 310 n. 16).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista
dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
L’autorità
giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a
cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo
d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione
del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Tale
reclamo ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art.
450.
n. 7).
7.
In concreto RE 1
inoltra reclamo, in modo generale postulando nel petitum l’annullamento
della risoluzione che ha ordinato la privazione dell’autorità parentale ad
entrambi i genitori. TERZ 1 da parte sua si limita, in sede di osservazioni al
reclamo, a precisare di aderire ai contenuti del gravame della moglie. Al
riguardo va indicato che lo scritto di TERZ 1 non può in alcun modo essere inteso
quale reclamo, in quanto con ogni evidenza inoltrato tardivamente. Ora, posto
che il caso concreto soggiace al principio inquisitorio illimitato e che il
gravame ha effetto devolutivo (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art.
450.
CC N. 7) la risoluzione dell’Autorità di protezione impugnata da RE 1 va comunque
esaminata nel suo complesso in modo approfondito in fatto e in diritto.
8.
La valutazione
peritale del 31 luglio 2014 (di __________) agli atti è chiara. TERZ 1, padre
di PI 1 soffre di un ritardo mentale di media gravità e tratti autistici dalla
nascita. Egli è peraltro parzialmente consapevole delle sue difficoltà. RE 1
soffre di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità. In sostanza, i
genitori di PI 1 presentano importanti limiti che non permettono loro di
assicurare in modo continuo e regolare una buona evoluzione del figlio (pag.
36). Il perito ha peraltro indicato che i disturbi di cui soffrono i genitori
compromettono le loro capacità di autocontrollo e autocritica, non solo
nell’esercizio del loro ruolo genitoriale ma anche nel conflitto con i
genitori, rispettivamente i suoceri (pag. 40).
Le risultanze della
perizia non sono minimamente messe in dubbio dalla reclamante. RE 1 riconosce di
soffrire di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità, come pure la
situazione di forte conflittualità famigliare (in particolare con la famiglia
del marito) (cfr. reclamo pag. 9).
9.
Messa in discussione
è la proporzionalità della misura. A mente della reclamante la tolta di
autorità parentale non sarebbe suffragata da una motivazione sufficiente.
La critica non è priva di fondamento.
9.1
L’Autorità di
protezione, dopo aver provvisoriamente – in via supercautelare – privato TERZ 1
e RE 1 della custodia parentale su PI 1, collocandolo all’Istituto __________
(risoluzione del 18 aprile 2014), in un secondo momento, ha confermato in via
cautelare la privazione della custodia (risoluzione del 30 aprile 2014).Le
relazioni personali, inizialmente sospese, sono state prontamente autorizzate
con l’allestimento di un assetto dei diritti di visita per i genitori e per la
famiglia allargata (zia paterna e nonni paterni) (dal 30 aprile 2014). Dagli
atti emerge peraltro che tali diritti sono stati ampliati e fissati dal venerdì
sera alle 17.30 alla domenica alle 17.30 (risoluzione del 22 gennaio 2015). A
febbraio è stato concesso un ulteriore diritto di visita sorvegliato per la
sola madre al mercoledì pomeriggio.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione non indica che sia divenuto nel frattempo
necessario adottare ulteriori misure a protezione del bene di PI 1, oltre alla
tolta di custodia ed al collocamento in Istituto, per l'insufficienza di queste
ultime misure. Neppure sostiene che l’atteggiamento della reclamante abbia in
qualche modo ostacolato i Servizi che si occupano del bambino. Tantomeno lamenta
una mancanza di collaborazione di RE 1 con le Istituzioni.
Dagli atti risulta che la
tolta di custodia non è stata avversata dai genitori, che non hanno interposto
reclamo. I genitori hanno sempre collaborato con l’Autorità di protezione, con
i periti di __________, con la maestra d’asilo, con il pediatra e con
l’Istituto. Dalla perizia e neppure dagli atti emerge che vi siano state lamentale
al riguardo. Neppure l’Autorità di protezione lo pretende. RE 1 ha sempre dimostrato
grande attaccamento al figlio (cfr. perizia pag. 26). Neppure tale fatto è
messo in discussione nella risoluzione impugnata.
9.2
Come debitamente
rilevato dalla reclamante nel caso in esame l’Autorità di protezione avrebbe
dovuto in un primo momento ipotizzare una misura meno incisiva, prima di ordinare
la tolta dell'autorità parentale.
L’Autorità di protezione
si limita ad indicare che “questo passo va fatto per intraprendere quel
percorso descritto dalla perizia, di separazione dei ruoli all’interno della
famiglia allargata del bambino”. Ora in concreto si ricorda che PI 1 è collocato
in Istituto. L’Autorità di protezione ha per altro nel frattempo ampliato i
diritti di visita, “alla famiglia” ad ogni finesettimana. Le due misure (tolta
di autorità parentale e ampliamento dei diritti di visita) non sembrano in
realtà essere particolarmente conseguenti.
L’Autorità di protezione
(cfr. risoluzione del 22 gennaio 2015: disciplinamento relazioni personali)
ha recentemente del resto rilevato che “la situazione della famiglia allargata
di PI 1 non sembra più in stato d’emergenza”.
Come detto, PI 1 è
collocato in Istituto, dagli atti non sono emersi particolari problemi circa la
gestione dello stesso e neppure problemi durante l’esercizio dei diritti di
visita e neanche particolari problemi con i genitori. Gli stessi si sono sempre
adeguati alle decisioni prese dall’Autorità in relazione al figlio. Nessuno ha
preteso una mancanza di collaborazione dei genitori. La reclamante, che riconosce
la proprie difficoltà e carenze genitoriali, ha intrapreso una terapia presso
un medico del servizio psicosociale. I diritti di visita risultano sempre
essere stati esercitati. Dal 3 febbraio 2015 a RE 1 è inoltre stato concesso un diritto di visita (personale) sorvegliato di un’ora e mezza ogni mercoledì
pomeriggio.
Si rileva che la tolta di
autorità parentale è stata ordinata a soli cinque mesi dalla privazione di
custodia, e senza che ulteriori altre misure, meno incisive siano state
intraprese.
Neppure la perizia propone
la tolta di autorità parentale. Il perito ha al riguardo indicato che
“unicamente con un adeguato accompagnamento e sostegno nel loro ruolo
genitoriale, la coppia sarà in grado di sviluppare le caratteristiche genitoriali
minimamente necessarie a profitto della crescita psicologica del figlio”. Pur
ammettendo che i genitori non hanno all’ora attuale le capacità di occuparsi da
soli del loro figlio, il perito (pag. 40) ha indicato che RE 1 ha dimostrato in
passato di sapersi inserire in un’ottica di sviluppo di alcune competenze
genitoriali per poter meglio assumere il suo ruolo di madre, se accompagnata da
professionisti esterni alla famiglia. All’esplicita domanda dell’Autorità di
protezione, il perito ha inoltre rilevato che la configurazione famigliare
nucleare e allargata non permette di riaccogliere immediatamente PI 1 a casa
poiché il bambino sarebbe esposto inevitabilmente al conflitto tra madre e suocera.
Ha però soggiunto che “un ritorno a casa di PI 1 sarà possibile a medio termine
solo in presenza di un progetto di presa a carico globale (educativo e sociale)
della famiglia, in grado di sviluppare il potenziale di autonomia famigliare e
prendere distanza da questa situazione di famiglia allargata che attualmente
limita il potenziale di sviluppo delle capacità genitoriali”. Il perito ha pertanto
concluso prospettando un progetto di “curatela familiare” accompagnato da una
presa a carico psicoterapica sistemica familiare. “I genitori di RE 1 e TERZ 1
hanno bisogno di essere accompagnati da persone esterne alla famiglia
allargata, affinché riescano a ristabilire ordine nei rispettivi ruoli”.
9.3
In simili circostanze
– posto che la privazione dell’autorità parentale è l’ultima ratio –
allo stadio attuale appare possibile prescindere da tale provvedimento.
L’Autorità di protezione
dovrà dunque valutare la necessità di adottare misure meno incisive (art. 307
CC o come prospettato dalla reclamante stessa una curatela educativa, art. 308
CC).
Con ogni evidenza, qualora
tali premesse dovessero venir meno, i genitori non dovessero più collaborare o
se il bene di PI 1 lo richiedesse, l’Autorità di protezione potrà procedere ulteriormente
alla privazione dell’autorità parentale.
Pur non potendo essere
negate le evidenti carenze genitoriali e la forte conflittualità famigliare, va
ricordato che le misure finora intraprese (in particolare la privazione di
custodia ed il collocamento in Istituto), permettono già una protezione del
minore. Prima di ordinare la privazione dell’autorità parentale l’Autorità di
protezione dovrà semmai, se del caso, intraprendere altre misure (curatela
educativa), ampliare il sostegno al minore ed alla famiglia e prevedere un “progetto
educativo”. La misura in esame non appare proporzionale e d’acchito
inderogabile.
In simili circostanze, in
accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va di conseguenza annullata e
l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché proceda ai sensi dei considerandi.
10.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell'Autorità di
protezione, con l'onere di rifondere fr. 800.– a RE 1 a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione del 25 settembre 2014 (ris. n. 549B/2014) dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullata.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità perché proceda ai sensi
dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dell'Autorità
regionale di protezione __________, che rifonderà fr. 800.– a RE 1 a titolo
di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.