9.2014.190
Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, privazione dell'esercizio dei diritti civili, perizia
30 gennaio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.190
Lugano
30 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione a suo favore di una curatela di rappresentanza
per l'amministrazione dei beni
giudicando
sul reclamo del 4 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 7 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. L’ Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa di RE 1 dal
2013 a seguito di una segnalazione del 2 agosto inoltrata dal dr. __________,
suo medico curante, con la quale il medesimo ha espresso preoccupazione per la
situazione creatasi a seguito del decesso della moglie. In particolare egli ha
evidenziato il bisogno di sostegno dal punto di vista amministrativo.
Dopo aver convocato
l’interessato il 10 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha deciso di non
istituire misure di protezione, ritenendo che RE 1 fosse in grado, con il
sostegno di amici e parenti già attivi in tal senso, di gestire le sue
questioni personali e amministrative. In particolare, RE 1 si era presentato
con il signor __________, che si era dichiarato disposto ad aiutarlo senza
essere nominato curatore, e aveva informato che anche una nipote
dell’interessato poteva sostenerlo.
B. RE 1 si è ripresentato
poi il 5 agosto 2014 e ha precisato di aver talvolta speso eccessivamente e che
i signori __________, ossia gli amici che lo seguivano nelle questioni
amministrative, non erano più in grado di aiutarlo per ragioni di salute.
L’Autorità di protezione
ha quindi indetto un incontro in data 18 agosto 2014. A una parte dell’udienza ha partecipato CUR 1, amica dell’interessato e disposta ad assumersi
la curatela. RE 1 si è dichiarato d’accordo con tale proposta.
C. Con decisione 7
ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni a favore di RE 1, nominando quale
curatrice CUR 1. L’interessato è stato privato dell’esercizio dei diritti
civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della
sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite la
cui gestione e amministrazione è stata conferita unicamente alla curatrice.
D. Contro la suddetta
decisione è insorto il 5 novembre 2014 RE 1 chiedendone l’annullamento poiché a
suo avviso non sarebbero dati i presupposti per l’istituzione di una curatela
di rappresentanza con amministrazione dei beni e soprattutto per la privazione
dell'esercizio dei diritti civili. Egli ammette di aver sostenuto delle spese
straordinarie dopo il decesso della moglie ma reputa che ciò non sia
sufficiente a giustificare la curatela in questione. In particolare asserisce
di non aver mai chiesto l’istituzione di una misura tanto incisiva, bensì di
aver ritenuto di necessitare un’amministrazione di sostegno, così come di non
aver compreso gli esatti significati dei termini legali usati durante le udienze.
E. Tramite decisione 27
ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha deciso che qualsiasi prelevamento dal
conto corrente postale n. __________ dovrà essere da lei preventivamente
autorizzato. Tale decisione non è stata impugnata.
F. Con osservazioni 16 dicembre
2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver scelto la misura in
conseguenza alla debolezza di RE 1, come pure di ritenere che con la stessa “si
ottiene un grado di protezione ottimale, nel senso che il curatore è tenuto ad
agire nell’esclusivo interesse del curatelato e a rendere conto del suo operato
all’autorità che lo ha nominato”. Istituendo una misura quale quella richiesta dal
reclamante l’Autorità di protezione reputa di non avere “la protezione che
meglio si addice alla presente fattispecie”. In particolare “l’amministrazione
di sostegno è indicata se la persona bisognosa di aiuto necessita di un
sostegno per provvedere a determinati affari”. L’Autorità di protezione
specifica che secondo quanto certificato dal medico curante del reclamante egli
necessita di un aiuto importante e non semplicemente di un sostegno per determinati
e singoli affari: le critiche sull’applicazione dell’art. 390 CC sarebbero
quindi superflue.
G. RE 1 ha presentato la
propria replica il 30 dicembre 2014, sostenendo che in assenza di una perizia
che dimostri il suo stato psico-fisico, l’Autorità di protezione non può
privarlo dell'esercizio dei diritti civili. Sostenendo di “essere nel pieno
delle sue capacità di discernimento, di non soffrire né di aver mai sofferto di
turbe o debolezze psichiche e di essere in grado di provvedere ai propri
interessi da solo”, ribadisce di necessitare soltanto di un aiuto e consiglio
“nella gestione dei propri affari amministrativi”.
H. Tramite duplica del
13 gennaio 2015, l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità di
una misura di sostegno sufficiente per aiutare l'interessato. Tuttavia ha
precisato che per essere efficace la misura deve trovare la collaborazione del
beneficiario. Non essendo il caso nella fattispecie, l’Autorità di protezione
specifica pertanto di aver maturato il convincimento di voler togliere
qualsiasi misura di protezione. In tal senso si dichiara quindi disposta ad
accettare l’annullamento della decisione, senza postulare altre misure e rimettendosi
al giudizio di questa Camera.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG).
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1
Cause della curatela,
ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente
(CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr.
in particolare pag. 6432; cfr. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;
CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata
(“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden
Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze
esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative,
solitudine, ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la
protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro
comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6,
pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;
Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in
cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette
di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una
deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in
considerazione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.
192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,
pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10
pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del
genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non
è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 20).
In generale,
le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga
un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento), rispetto ad esempio
ad una curatela generale, cfr. Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105;
v. anche Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;
BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390
CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).
2.3
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza
per l'amministrazione dei beni (ai sensi degli art. 394 e 395 CC) in favore di RE
1, misura alla quale quest'ultimo si oppone.
3.1
È necessario
innanzitutto evidenziare che la decisione di istituire la misura è originata da
una richiesta di aiuto dell’interessato stesso, che si è presentato il 5 agosto
2014.
presso gli sportelli dell’Autorità di protezione. In tale occasione egli
ha precisato di aver talvolta speso eccessivamente e che la coppia di amici che
lo aiutava nelle questioni amministrative non era più in grado di farlo per
ragioni di salute. Il bisogno di aiuto, quale condizione posta dall’art. 388 CC
per l’istituzione di una misura di protezione, è quindi stato riconosciuto
dall’interessato stesso, che lo ha confermato durante un incontro avvenuto il
18.
agosto 2014 presso l’Autorità di protezione. In tale occasione RE 1 ha
spiegato la sua situazione, ossia che finchè la moglie era in vita era lei ad
occuparsi delle sue questioni personali e amministrative, mentre dopo la sua
morte egli è stato aiutato da conoscenti, che tuttavia per ragioni di salute
non potevano più garantirgli il sostegno. A una parte dell’incontro ha partecipato
CUR 1, amica dell’interessato e disposta ad assumersi la curatela. RE 1 si è
dichiarato d’accordo con tale proposta e ha chiesto che fosse proprio CUR 1 ad
essere nominata sua curatrice (cfr. verbale audizione del 18.08.2014). Non
solo: il 4 settembre 2014 RE 1 e CUR 1 si sono presentati presso il Servizio
sociale comunale di __________, confermando i problemi di gestione e l’esigenza
di un aiuto, specificando che “il signor RE 1 è contrario ad avere una
misura di curatela e che sarebbe d’accordo unicamente se la curatrice nominata
fosse lei (CUR 1, ndr)” (cfr. segnalazione del Servizio sociale comunale
11.09
). Anche in tale occasione la debolezza di RE 1 è stata evidenziata.
Come riferito dal Servizio, in tale circostanza CUR 1 “parlava di lui come
di una persona che non capisce le cose, dicendo che “è un po’ pazzerello”, “un
poverino” e altre colorite espressioni che il signor RE 1 accettava annuendo”.
Ricevuta la decisione di
istituzione della curatela, con la quale di fatto è stato in gran parte rispettato
il desiderio dell’interessato ed è stata nominata CUR 1, il curatelato si è
opposto, giustificando il suo reclamo con una comprensione sbagliata
dell’entità della misura impostagli, chiedendo, come già detto, di istituire un’amministrazione
di sostegno al posto di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni.
3.2
Anche facendo
astrazione della volontà stessa dell’interessato e della sua ammissione di un
bisogno di aiuto, la situazione di disagio in cui egli versa emerge in modo
chiaro dagli atti. Ancor prima che RE 1 chiedesse di essere aiutato, il 2
agosto 2013, era giunta all’Autorità di protezione una segnalazione del dr. med.
__________, medico curante dell’interessato dal 2005, che esprimeva le sue
preoccupazioni a seguito del decesso della moglie di RE 1, avvenuto il 2013. In
particolare il medico sosteneva che “intervenuto sul posto ho dovuto
constatare, parlando con il sig. RE 1 la sua grave situazione di ignoranza di
tutti i problemi quotidiani di gestione della propria economia domestica, dei
pagamenti, delle assicurazioni e delle semplici attività di vita quotidiana”.
In relazione con la defunta moglie lo specialista precisava che “quest’ultima,
probabilmente per difendere il marito affetto da una patologia psichiatrica
cronica importante, lo ha sempre tenuto all’oscuro di tutto quello che era
l’amministrazione e gestione della casa ma anche delle attività domestiche
principali. Egli è quindi in un vuoto comportamentale e di conoscenza totale
che lo mette in una situazione di fragilità estrema e lo rende pericolosamente
sensibile all’influsso di persone che non necessariamente sono interessati al
suo divenire. Dopo aver discusso a lungo con lui, dopo aver organizzato una assistenza
domiciliare e infermieristica con una rete di sostegno importante ed aver
trovato in una coppia di amici, i sigg. __________ di __________ delle persone
disposte ad aiutarlo nelle mansioni più semplici egli si è dichiarato disposto
ad accettare una curatela volontaria per la gestione delle incombenze
amministrative ed assicurative nonché legali più importanti in attesa di vedere
l’evoluzione naturale della situazione”. Esperite le necessarie verifiche
(in particolare accertato che non vi fossero situazioni debitorie) e sentito
l’interessato, a quel momento l’Autorità di protezione aveva deciso di non
istituire una misura di protezione, essendo stata fermamente rifiutata
dall’interessato, che aveva sostenuto di essere aiutato da una nipote e dalla
coppia di amici già citata dal suo medico.
Resta tuttavia il fatto
che da quanto indicato dal medico curante, la situazione psichica di RE 1,
definita cronica, già a quel momento era preoccupante. Come indicato in
precedenza (consid. 2.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” di
cui all’art. 390 CC comprende anche i casi di inesperienza o cattiva gestione,
se i medesimi impediscono, anche solo parzialmente, all’interessato di provvedere
ai suoi interessi. Ciò che è manifestamente il caso nella fattispecie. Il suo
bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare la salvaguardia
dei suoi interessi autonomamente o di scegliere un rappresentante (e
controllarne l’operato) è quindi evidente.
3.3
L’Autorità di
protezione ha scelto quale misura una curatela di rappresentanza per l'amministrazione
in virtù degli art. 394 e 395 CC. Misura che anche a questa Camera, visto
quanto indicato sopra e in particolare le condizioni di debolezza dell’interessato,
reputa idonea allo scopo e rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà
prescritti dalla legge. Una misura più lieve, quale quella di istituire
un'amministrazione di sostegno (ai sensi dell'art. 393 CC) – come richiesto in
sede di reclamo – non si rivelerebbe peraltro opportuna già solo per il fatto
che sarebbe limitata a singoli affari e non sarebbe soggetta a controllo da
parte dell’Autorità, visto che non soggiace all’obbligo di presentare
inventario e rendiconti. Su questo punto il reclamo va di conseguenza respinto
e la decisione impugnata merita di essere confermata.
3.4
Nella propria duplica,
l’Autorità di protezione sostiene di “aver maturato il convincimento di
togliere l’aiuto che era stato offerto al signor RE 1” e di essere “disposta
ad accettare l’annullamento della decisione impugnata”. A questo convincimento
sarebbe giunta poiché ha notato “una virata a 180 gradi da parte del signor RE
1, che indica chiaramente la sua totale assenza di volontà di farsi aiutare,
conseguentemente non ha alcun senso continuare un esercizio destinato
all’insuccesso”. Tuttavia, una tale soluzione non risulta praticabile né
tantomeno nell’interesse di RE 1, che come dimostrato, ha un evidente bisogno
d’aiuto. Una mancata volontà di “farsi aiutare” non basta da sola a rinunciare
ad adottare qualsiasi misura e non è annoverata tra le cause della fine della
curatela previste dagli artt. 421 e segg. CC. Peraltro l’Autorità di protezione
è tenuta a garantire l’assistenza e la protezione della persona che necessita
di aiuto: è un diritto dell’individuo (cfr. Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
la protection de l’adulte, n. 376, pag. 180). Ragion per cui, come già
indicato, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto.
4.
L'Autorità
di protezione ha pure privato l'interessato dell'esercizio dei diritti
civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso dei suoi redditi, della
sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, la
cui gestione e amministrazione è stata demandata a titolo esclusivo alla
curatrice, designata nella signora CUR 1. Il reclamante si oppone in modo
risoluto a questa misura.
4.1
L'Autorità di
protezione può limitare l'esercizio dei diritti civili dell'interessato dalla
curatela di rappresentanza (art. 394 cpv. 2 CC). Anche se non sono posti limiti
al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del
curatore (artr. 394 cpv. 3 CC).
La limitazione dei diritti
civili si rivela necessaria quando l'interessato rischia di contrastare gli
atti del curatore con i propri atti; determinante è la volontà di collaborazione
o meno del curatelato, rispettivamente il rischio che agisca lui stesso contro
i suoi propri interessi (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 394 CC n. 11; Geiser, RDT 2003, n. 226, 232).
L'Autorità di protezione
può anche privare l'interessato dell'accesso a determinati beni senza limitarne
l'esercizio dei diritti civili (art. 395 cpv. 3 CC). Dal profilo della
proporzionalità quest'ultima misura deve essere preferita alla privazione della
capacità civile quando permette di perseguire lo scopo prefissato (CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 395 CC n. 12).
4.2
L'opportunità di
sollecitare il parere di un perito dipende dal tipo di misura che entra in
considerazione; ma una perizia medica appare di principio indispensabile quando
si tratta di limitare l'esercizio dei diritti civili di una persona a motivo di
una turba psichica o di una disabilità mentale e che nessuno dei membri dell'Autorità
di protezione dispone delle competenze mediche necessarie (DTF 140 III 97
consid. 4; v. anche STF del 14 luglio 2014, inc.5A_211/2014 consid.
3.2.1
; del 1° dicembre 2014, inc.5A_617/2014 consid. 4.3; Steinauer/Fontoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014, n. 1100
pag. 491; BSK Erw. Schutz, Auer/Marti,
n. 19 ad art. 446 CC).
4.3
Si
cercherà invano nella decisione impugnata la motivazione che ha indotto l'Autorità
di protezione a privare l'interessato dell'esercizio dei diritti civili. Già
per questo motivo il reclamo su questo punto merita di essere accolto per
palese violazione del diritto di essere sentito in relazione con l'esigenza di
motivazione della decisione.
Il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza annullato e l'incarto
retrocesso all'Autorità di protezione perché si pronunci, se del caso, ulteriormente,
dopo aver eseguito i necessari accertamenti e la ponderazione della messa in
atto di eventuali altre misure atte a perseguire lo scopo prefissato e preferibili
dal profilo della proporzionalità.
5. Visto quanto
precede, il reclamo è parzialmente accolto e l'incarto viene restituito
all'Autorità di protezione perché proceda ai sensi dei considerandi. A motivo
della parziale soccombenza dell'Autorità di protezione gli oneri della presente
procedura vanno posti a suo carico in ragione di 1/2 (cfr. art. 28
cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF
8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9), mentre il rimanente 1/2 va posto a
carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1.
Il dispositivo n. 2 della decisione del 7 ottobre 2014 (ris. n. 730)
dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti per 1/2 a
carico dell'Autorità regionale di protezione __________ e 1/2 carico di RE 1.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.