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Decisione

9.2014.190

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, privazione dell'esercizio dei diritti civili, perizia

30 gennaio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa di RE 1 dal

2013 a seguito di una segnalazione del 2 agosto inoltrata dal dr. __________,

suo medico curante, con la quale il medesimo ha espresso preoccupazione per la

situazione creatasi a seguito del decesso della moglie. In particolare egli ha

evidenziato il bisogno di sostegno dal punto di vista amministrativo.

Dopo aver convocato

l’interessato il 10 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha deciso di non

istituire misure di protezione, ritenendo che RE 1 fosse in grado, con il

sostegno di amici e parenti già attivi in tal senso, di gestire le sue

questioni personali e amministrative. In particolare, RE 1 si era presentato

con il signor __________, che si era dichiarato disposto ad aiutarlo senza

essere nominato curatore, e aveva informato che anche una nipote

dell’interessato poteva sostenerlo.

B. RE 1 si è ripresentato

poi il 5 agosto 2014 e ha precisato di aver talvolta speso eccessivamente e che

i signori __________, ossia gli amici che lo seguivano nelle questioni

amministrative, non erano più in grado di aiutarlo per ragioni di salute.

L’Autorità di protezione

ha quindi indetto un incontro in data 18 agosto 2014. A una parte dell’udienza ha partecipato CUR 1, amica dell’interessato e disposta ad assumersi

la curatela. RE 1 si è dichiarato d’accordo con tale proposta.

C. Con decisione 7

ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni a favore di RE 1, nominando quale

curatrice CUR 1. L’interessato è stato privato dell’esercizio dei diritti

civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della

sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite la

cui gestione e amministrazione è stata conferita unicamente alla curatrice.

D. Contro la suddetta

decisione è insorto il 5 novembre 2014 RE 1 chiedendone l’annullamento poiché a

suo avviso non sarebbero dati i presupposti per l’istituzione di una curatela

di rappresentanza con amministrazione dei beni e soprattutto per la privazione

dell'esercizio dei diritti civili. Egli ammette di aver sostenuto delle spese

straordinarie dopo il decesso della moglie ma reputa che ciò non sia

sufficiente a giustificare la curatela in questione. In particolare asserisce

di non aver mai chiesto l’istituzione di una misura tanto incisiva, bensì di

aver ritenuto di necessitare un’amministrazione di sostegno, così come di non

aver compreso gli esatti significati dei termini legali usati durante le udienze.

E. Tramite decisione 27

ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha deciso che qualsiasi prelevamento dal

conto corrente postale n. __________ dovrà essere da lei preventivamente

autorizzato. Tale decisione non è stata impugnata.

F. Con osservazioni 16 dicembre

2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver scelto la misura in

conseguenza alla debolezza di RE 1, come pure di ritenere che con la stessa “si

ottiene un grado di protezione ottimale, nel senso che il curatore è tenuto ad

agire nell’esclusivo interesse del curatelato e a rendere conto del suo operato

all’autorità che lo ha nominato”. Istituendo una misura quale quella richiesta dal

reclamante l’Autorità di protezione reputa di non avere “la protezione che

meglio si addice alla presente fattispecie”. In particolare “l’amministrazione

di sostegno è indicata se la persona bisognosa di aiuto necessita di un

sostegno per provvedere a determinati affari”. L’Autorità di protezione

specifica che secondo quanto certificato dal medico curante del reclamante egli

necessita di un aiuto importante e non semplicemente di un sostegno per determinati

e singoli affari: le critiche sull’applicazione dell’art. 390 CC sarebbero

quindi superflue.

G. RE 1 ha presentato la

propria replica il 30 dicembre 2014, sostenendo che in assenza di una perizia

che dimostri il suo stato psico-fisico, l’Autorità di protezione non può

privarlo dell'esercizio dei diritti civili. Sostenendo di “essere nel pieno

delle sue capacità di discernimento, di non soffrire né di aver mai sofferto di

turbe o debolezze psichiche e di essere in grado di provvedere ai propri

interessi da solo”, ribadisce di necessitare soltanto di un aiuto e consiglio

“nella gestione dei propri affari amministrativi”.

H. Tramite duplica del

13 gennaio 2015, l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità di

una misura di sostegno sufficiente per aiutare l'interessato. Tuttavia ha

precisato che per essere efficace la misura deve trovare la collaborazione del

beneficiario. Non essendo il caso nella fattispecie, l’Autorità di protezione

specifica pertanto di aver maturato il convincimento di voler togliere

qualsiasi misura di protezione. In tal senso si dichiara quindi disposta ad

accettare l’annullamento della decisione, senza postulare altre misure e rimettendosi

al giudizio di questa Camera.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente

(CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr.

in particolare pag. 6432; cfr. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;

CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata

(“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden

Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze

esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative,

solitudine, ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la

protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro

comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6,

pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;

Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in

cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette

di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una

deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in

considerazione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.

192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,

pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del

genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non

è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20).

In generale,

le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento), rispetto ad esempio

ad una curatela generale, cfr. Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105;

v. anche Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;

BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390

CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).

2.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

3.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

per l'amministrazione dei beni (ai sensi degli art. 394 e 395 CC) in favore di RE

1, misura alla quale quest'ultimo si oppone.

3.1

È necessario

innanzitutto evidenziare che la decisione di istituire la misura è originata da

una richiesta di aiuto dell’interessato stesso, che si è presentato il 5 agosto

2014.

presso gli sportelli dell’Autorità di protezione. In tale occasione egli

ha precisato di aver talvolta speso eccessivamente e che la coppia di amici che

lo aiutava nelle questioni amministrative non era più in grado di farlo per

ragioni di salute. Il bisogno di aiuto, quale condizione posta dall’art. 388 CC

per l’istituzione di una misura di protezione, è quindi stato riconosciuto

dall’interessato stesso, che lo ha confermato durante un incontro avvenuto il

18.

agosto 2014 presso l’Autorità di protezione. In tale occasione RE 1 ha

spiegato la sua situazione, ossia che finchè la moglie era in vita era lei ad

occuparsi delle sue questioni personali e amministrative, mentre dopo la sua

morte egli è stato aiutato da conoscenti, che tuttavia per ragioni di salute

non potevano più garantirgli il sostegno. A una parte dell’incontro ha partecipato

CUR 1, amica dell’interessato e disposta ad assumersi la curatela. RE 1 si è

dichiarato d’accordo con tale proposta e ha chiesto che fosse proprio CUR 1 ad

essere nominata sua curatrice (cfr. verbale audizione del 18.08.2014). Non

solo: il 4 settembre 2014 RE 1 e CUR 1 si sono presentati presso il Servizio

sociale comunale di __________, confermando i problemi di gestione e l’esigenza

di un aiuto, specificando che “il signor RE 1 è contrario ad avere una

misura di curatela e che sarebbe d’accordo unicamente se la curatrice nominata

fosse lei (CUR 1, ndr)” (cfr. segnalazione del Servizio sociale comunale

11.09

). Anche in tale occasione la debolezza di RE 1 è stata evidenziata.

Come riferito dal Servizio, in tale circostanza CUR 1 “parlava di lui come

di una persona che non capisce le cose, dicendo che “è un po’ pazzerello”, “un

poverino” e altre colorite espressioni che il signor RE 1 accettava annuendo”.

Ricevuta la decisione di

istituzione della curatela, con la quale di fatto è stato in gran parte rispettato

il desiderio dell’interessato ed è stata nominata CUR 1, il curatelato si è

opposto, giustificando il suo reclamo con una comprensione sbagliata

dell’entità della misura impostagli, chiedendo, come già detto, di istituire un’amministrazione

di sostegno al posto di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni.

3.2

Anche facendo

astrazione della volontà stessa dell’interessato e della sua ammissione di un

bisogno di aiuto, la situazione di disagio in cui egli versa emerge in modo

chiaro dagli atti. Ancor prima che RE 1 chiedesse di essere aiutato, il 2

agosto 2013, era giunta all’Autorità di protezione una segnalazione del dr. med.

__________, medico curante dell’interessato dal 2005, che esprimeva le sue

preoccupazioni a seguito del decesso della moglie di RE 1, avvenuto il 2013. In

particolare il medico sosteneva che “intervenuto sul posto ho dovuto

constatare, parlando con il sig. RE 1 la sua grave situazione di ignoranza di

tutti i problemi quotidiani di gestione della propria economia domestica, dei

pagamenti, delle assicurazioni e delle semplici attività di vita quotidiana”.

In relazione con la defunta moglie lo specialista precisava che “quest’ultima,

probabilmente per difendere il marito affetto da una patologia psichiatrica

cronica importante, lo ha sempre tenuto all’oscuro di tutto quello che era

l’amministrazione e gestione della casa ma anche delle attività domestiche

principali. Egli è quindi in un vuoto comportamentale e di conoscenza totale

che lo mette in una situazione di fragilità estrema e lo rende pericolosamente

sensibile all’influsso di persone che non necessariamente sono interessati al

suo divenire. Dopo aver discusso a lungo con lui, dopo aver organizzato una assistenza

domiciliare e infermieristica con una rete di sostegno importante ed aver

trovato in una coppia di amici, i sigg. __________ di __________ delle persone

disposte ad aiutarlo nelle mansioni più semplici egli si è dichiarato disposto

ad accettare una curatela volontaria per la gestione delle incombenze

amministrative ed assicurative nonché legali più importanti in attesa di vedere

l’evoluzione naturale della situazione”. Esperite le necessarie verifiche

(in particolare accertato che non vi fossero situazioni debitorie) e sentito

l’interessato, a quel momento l’Autorità di protezione aveva deciso di non

istituire una misura di protezione, essendo stata fermamente rifiutata

dall’interessato, che aveva sostenuto di essere aiutato da una nipote e dalla

coppia di amici già citata dal suo medico.

Resta tuttavia il fatto

che da quanto indicato dal medico curante, la situazione psichica di RE 1,

definita cronica, già a quel momento era preoccupante. Come indicato in

precedenza (consid. 2.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” di

cui all’art. 390 CC comprende anche i casi di inesperienza o cattiva gestione,

se i medesimi impediscono, anche solo parzialmente, all’interessato di provvedere

ai suoi interessi. Ciò che è manifestamente il caso nella fattispecie. Il suo

bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare la salvaguardia

dei suoi interessi autonomamente o di scegliere un rappresentante (e

controllarne l’operato) è quindi evidente.

3.3

L’Autorità di

protezione ha scelto quale misura una curatela di rappresentanza per l'amministrazione

in virtù degli art. 394 e 395 CC. Misura che anche a questa Camera, visto

quanto indicato sopra e in particolare le condizioni di debolezza dell’interessato,

reputa idonea allo scopo e rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà

prescritti dalla legge. Una misura più lieve, quale quella di istituire

un'amministrazione di sostegno (ai sensi dell'art. 393 CC) – come richiesto in

sede di reclamo – non si rivelerebbe peraltro opportuna già solo per il fatto

che sarebbe limitata a singoli affari e non sarebbe soggetta a controllo da

parte dell’Autorità, visto che non soggiace all’obbligo di presentare

inventario e rendiconti. Su questo punto il reclamo va di conseguenza respinto

e la decisione impugnata merita di essere confermata.

3.4

Nella propria duplica,

l’Autorità di protezione sostiene di “aver maturato il convincimento di

togliere l’aiuto che era stato offerto al signor RE 1” e di essere “disposta

ad accettare l’annullamento della decisione impugnata”. A questo convincimento

sarebbe giunta poiché ha notato “una virata a 180 gradi da parte del signor RE

1, che indica chiaramente la sua totale assenza di volontà di farsi aiutare,

conseguentemente non ha alcun senso continuare un esercizio destinato

all’insuccesso”. Tuttavia, una tale soluzione non risulta praticabile né

tantomeno nell’interesse di RE 1, che come dimostrato, ha un evidente bisogno

d’aiuto. Una mancata volontà di “farsi aiutare” non basta da sola a rinunciare

ad adottare qualsiasi misura e non è annoverata tra le cause della fine della

curatela previste dagli artt. 421 e segg. CC. Peraltro l’Autorità di protezione

è tenuta a garantire l’assistenza e la protezione della persona che necessita

di aiuto: è un diritto dell’individuo (cfr. Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de

la protection de l’adulte, n. 376, pag. 180). Ragion per cui, come già

indicato, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto.

4.

L'Autorità

di protezione ha pure privato l'interessato dell'esercizio dei diritti

civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso dei suoi redditi, della

sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, la

cui gestione e amministrazione è stata demandata a titolo esclusivo alla

curatrice, designata nella signora CUR 1. Il reclamante si oppone in modo

risoluto a questa misura.

4.1

L'Autorità di

protezione può limitare l'esercizio dei diritti civili dell'interessato dalla

curatela di rappresentanza (art. 394 cpv. 2 CC). Anche se non sono posti limiti

al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del

curatore (artr. 394 cpv. 3 CC).

La limitazione dei diritti

civili si rivela necessaria quando l'interessato rischia di contrastare gli

atti del curatore con i propri atti; determinante è la volontà di collaborazione

o meno del curatelato, rispettivamente il rischio che agisca lui stesso contro

i suoi propri interessi (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 394 CC n. 11; Geiser, RDT 2003, n. 226, 232).

L'Autorità di protezione

può anche privare l'interessato dell'accesso a determinati beni senza limitarne

l'esercizio dei diritti civili (art. 395 cpv. 3 CC). Dal profilo della

proporzionalità quest'ultima misura deve essere preferita alla privazione della

capacità civile quando permette di perseguire lo scopo prefissato (CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 395 CC n. 12).

4.2

L'opportunità di

sollecitare il parere di un perito dipende dal tipo di misura che entra in

considerazione; ma una perizia medica appare di principio indispensabile quando

si tratta di limitare l'esercizio dei diritti civili di una persona a motivo di

una turba psichica o di una disabilità mentale e che nessuno dei membri dell'Autorità

di protezione dispone delle competenze mediche necessarie (DTF 140 III 97

consid. 4; v. anche STF del 14 luglio 2014, inc.5A_211/2014 consid.

3.2.1

; del 1° dicembre 2014, inc.5A_617/2014 consid. 4.3; Steinauer/Fontoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014, n. 1100

pag. 491; BSK Erw. Schutz, Auer/Marti,

n. 19 ad art. 446 CC).

4.3

Si

cercherà invano nella decisione impugnata la motivazione che ha indotto l'Autorità

di protezione a privare l'interessato dell'esercizio dei diritti civili. Già

per questo motivo il reclamo su questo punto merita di essere accolto per

palese violazione del diritto di essere sentito in relazione con l'esigenza di

motivazione della decisione.

Il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza annullato e l'incarto

retrocesso all'Autorità di protezione perché si pronunci, se del caso, ulteriormente,

dopo aver eseguito i necessari accertamenti e la ponderazione della messa in

atto di eventuali altre misure atte a perseguire lo scopo prefissato e preferibili

dal profilo della proporzionalità.

5. Visto quanto

precede, il reclamo è parzialmente accolto e l'incarto viene restituito

all'Autorità di protezione perché proceda ai sensi dei considerandi. A motivo

della parziale soccombenza dell'Autorità di protezione gli oneri della presente

procedura vanno posti a suo carico in ragione di 1/2 (cfr. art. 28

cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF

8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9), mentre il rimanente 1/2 va posto a

carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1.

Il dispositivo n. 2 della decisione del 7 ottobre 2014 (ris. n. 730)

dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato.

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione ai

sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti per 1/2 a

carico dell'Autorità regionale di protezione __________ e 1/2 carico di RE 1.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.