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Decisione

9.2014.196

Istituzione curatela generale

25 giugno 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 2, nata il 1931, è

domiciliata a __________ e dal 12 febbraio 2014 risiede presso la Casa per

anziani __________ a __________. Il figlio RE 1 si era impegnato ad occuparsi

delle faccende amministrative della madre. La Casa per anziani ha tuttavia

segnalato all'Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)

gli arretrati nei pagamenti delle rette e delle spese correnti di RE 2.

B. Con decisione del 18 agosto 2014 l'Autorità di protezione ha quindi bloccato un conto dell'interessata, per il quale il figlio

disponeva di una sua procura. La decisione è regolarmente cresciuta in

giudicato.

Dal certificato medico

sollecitato dalla medesima autorità è poi emerso che RE 2 era incapace di

discernimento: alla luce di ciò e del fatto che il figlio non tutelava gli

interessi della madre, in suo favore l’Autorità di protezione ha istituito, con

decisone immediatamente esecutiva del 9 ottobre 2014, ris. 760, una curatela

generale ex art. 398 CC; per l'incarico di curatrice è stata nominata la

signora CUR 1.

C. Mediante reclamo del 10

novembre 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro quest'ultima decisione, chiedendo

- in via principale - la restituzione dell'effetto sospensivo, l'annullamento

della decisione impugnata così come del blocco del conto e protestando

ripetibili; in via subordinata essi postulano che la curatrice abbia il solo

compito di vegliare al rispetto dell'accordo del 5 settembre 2014 tra RE 1 e la

Casa per anziani. Nel gravame i reclamanti fanno valere che quest'ultimo è

proprietario del fondo n. __________ RFD di __________, ove avrebbe ospitato la

madre fino al momento dell'entrata in Casa per anziani, alla quale avrebbe

versato le prime tre mensilità. In seguito avrebbe attinto al conto di RE 2 -

con il consenso della stessa - per far fronte al proprio sostentamento, essendo

disoccupato da anni; al contempo avrebbe informato il Direttore della struttura

di non aver più versato le rette e di aver messo in vendita il proprio

immobile. Stante la difficoltà nell'alienare quest'ultimo, egli si sarebbe

impegnato per fornire delle garanzie del pagamento delle rette, costituendo una

cartella ipotecaria di fr. 30'000.― da consegnare alla Casa per anziani e

cedendo la rendita pensionistica alla stessa. La decisione qui impugnata

sarebbe sproporzionata ed intempestiva, poiché l'autorità sarebbe stata al

corrente della convenzione, mediante la quale sarebbero stati regolati i debiti

e RE 1 avrebbe potuto disporre di pochi soldi, essendo egli senza alcun reddito

ed in procinto di iscriversi alla disoccupazione; inoltre egli contesta

l'incapacità di discernimento di RE 2, attestata da un medico nel frattempo

sostituito.

D. Nelle osservazioni del 17

novembre 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria

decisione, compreso il mantenimento della revoca dell'effetto sospensivo al

ricorso, da essa disposta. L'autorità ha ricordato che in precedenza per far fronte

ai bisogni di RE 2 il figlio si era impegnato a migliorare l'assistenza da

prestarle, senza tuttavia realmente adempiervi. L'autorità di prime cure rileva:

che RE 1 con la procura sul conto dell'interessata ha effettuato prelevamenti a

scopo egoistico, giungendo a ritirare mensilmente una media di fr. 4'000.―,

tralasciando il pagamento della retta della Casa per anziani; che la reale

volontà di RE 2 di confermare la procura - dopo il blocco del conto da parte

dell'Autorità di protezione - è dubbia, considerato il certificato medico da

cui risulta l'incapacità di discernimento della stessa; che né la vendita né la

consegna della cartella ipotecaria sono ancora realizzate e pertanto le

promesse di RE 1 non sono credibili e, se si concretizzassero, non sarebbe ancora

certo che il relativo denaro sarebbe effettivamente impiegato per saldare il

debito verso la Casa per anziani. L'Autorità di protezione di __________

ritiene che la misura istituita sia necessaria per impedire al medesimo di

utilizzare nuovamente il conto per i propri fini (come indicato nel gravame, pag.

9), per consentire alla curatrice di risanare la situazione debitoria e per

tutelare l'interesse di RE 2, ragion per cui il reclamo andrebbe respinto, così

come la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo.

E. Con decisione 20 novembre

2014 del Presidente della Camera di protezione la richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo è stata respinta.

F. Mediante replica del 3

dicembre 2014 i reclamanti si sono confermati nella loro richiesta di giudizio

sottolineando che RE 1 ha ottemperato agli obblighi assunti e previsti nella

convenzione da lui sottoscritta.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice

civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che

giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con

gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2

LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono

legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di

protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le

persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata

(n. 3).

Per vicina all'interessato si intende la persona che

conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti

regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi

interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia

necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.

Tra le persone vicine all'interessato rientrano i

genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia,

il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il

medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC,

il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK

Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n.

33; CommFam Protection de l'adulte, Steck,

art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne

sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità

di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).

Conformemente ai principi generali è necessario disporre

dell’esercizio dei diritti civili per poter far valere da sé i mezzi di diritto;

per i diritti strettamente personali la capacità di discernimento è sufficiente

(CommFam Protection de l’adulte, Steck,

ad art. 450 N. 20).

Nel caso che ci occupa i certificati medici

agli atti indicano un’incapacità di discernimento di RE

2: la ricevibilità del suo reclamo è pertanto più che dubbia; tuttavia tale

aspetto può restare indeciso, dovendosi comunque analizzare le richieste di

quello del figlio RE 1 in qualità di persona vicina.

3.

Le condizioni materiali per

l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In

particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona

maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in

parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità

di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e

non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre

sbrigare (n. 2).

La legge menziona

tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Secondo la dottrina

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata

restrittivamente (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo

gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente

di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a

quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione,

nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o

quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica

del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare

pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel,

Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;

CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17).

L’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai

propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag.

6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza

un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto

“sociale” della curatela) (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante

in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo

di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore

(CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

Conformemente al

principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se

l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

4.

Nel caso in esame, contrariamente

a quanto palesato dai reclamanti, la risoluzione avversata resiste ad ogni

critica. Già alla fine del 2013 veniva attestato un importante declino

cognitivo della signora RE 2,

accompagnato da agitazione psicomotoria (…) con stato depressivo reattivo (…),

incapace di svolgere un compito a lei richiesto in maniera completa e efficace;

non ha cura della propria persona e del proprio ambiente circostante; necessita

di aiuto nell’igiene personale e nel vestirsi, oltre che essere incontinente

dal punto di vista urinario e fecale… (cfr. rapporto 21 ottobre 2013

dell’Ospedale __________ all’Autorità di protezione). All’epoca abitava con il

figlio, ella viveva

tuttavia in

condizioni igieniche precarie sia per quanto riguarda l’igiene personale sia

per quanto riguarda l’igiene e la pulizia dell’appartamento: vi era uno

sgradevole odore di urina dovuto a pavimenti sporchi e bagnati di urina,

protezioni igieniche sporche sparse per casa non riacquistate dal figlio,

mancanza di indumenti puliti, sacchi della spazzatura accumulati per casa, malnutrizione…. (cfr. Rapporto dell’Aassistenza e cura a domicilio del 25 ottobre 2013).

Poco dopo la signora RE 2 è fortunatamente stata

ricoverata in casa anziani, dove certamente è meglio accudita, ma dove i

problemi di salute, siccome dovuti all’età, non possono comunque migliorare.

Tanto che il 5 settembre 2014 il Dr. Med. __________ ha attestato che la

signora è affetta da una forma demenziale e che non è in grado di intendere e

volere. Alla luce di questi certificati appare azzardato dire che la signora ha

acconsentito agli atti e prelievi affettuati dal figlio, che facilmente può

influenzare la madre e farle sottoscrivere ciò che ritiene.

In

definitiva lo stato di debolezza

della signora RE 2 e il suo bisogno di assistenza sono fuori dubbio. Così come

lo è il rispetto del principio della sussidiarietà: il bisogno di assistenza

non può in effetti essere assicurato se non mediante l’istituzione di una

misura, l’assistenza del figlio si è dimostrata palesemente deficitaria, sia

prima sia dopo il ricovero in casa anziani. Peraltro

nel reclamo non si accenna quasi agli interessi personali e finanziari di RE 2,

esso si dilunga soprattutto nella difesa di RE 1, che invece

non é stato in grado di tutelare appropriatamente gli interessi della madre,

che ha usato la procura per fini personali e a discapito della propria madre,

che non si è premunito neppure di richiedere per sé

eventuali indennità o assistenza, dato che afferma di

essere da anni senza attività, ciò che fa dubitare ulteriormente delle sue

capacità gestionali. Il fatto poi che egli presti ora delle garanzie nulla

muta. Egli è inaffidabile e anche se dovesse provvedere a risarcire il debito

ancora non significa che sarebbe in grado di occuparsi in

maniera corretta dell’amministrazione della rendita della

madre.

In

conclusione per la

protezione degli interessi personali ed economici di RE 2 e per rispondere

adeguatamente ai suoi bisogni - i quali sono preponderanti rispetto a quelli

altrui ed in particolare a quelli di RE 1 - si

giustifica la conferma dell’isituzione

della curatela generale con i compiti del curatore così come previsti nella

decisione impugnata.

5.

Tasse e spese di giustizia

seguirebbero la soccombenza. Data la situazione dei reclamanti e in particolare

della signora RE 2 si prescinde, a titolo eccezionale, al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano oneri processuali.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.