9.2014.196
Istituzione curatela generale
25 giugno 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.196
Lugano
25
giugno 2015
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’isituzione di una curatela generale in favore di RE 2
giudicando
sul reclamo del 10 novembre 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione
emessa il 9 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 2, nata il 1931, è
domiciliata a __________ e dal 12 febbraio 2014 risiede presso la Casa per
anziani __________ a __________. Il figlio RE 1 si era impegnato ad occuparsi
delle faccende amministrative della madre. La Casa per anziani ha tuttavia
segnalato all'Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)
gli arretrati nei pagamenti delle rette e delle spese correnti di RE 2.
B. Con decisione del 18 agosto 2014 l'Autorità di protezione ha quindi bloccato un conto dell'interessata, per il quale il figlio
disponeva di una sua procura. La decisione è regolarmente cresciuta in
giudicato.
Dal certificato medico
sollecitato dalla medesima autorità è poi emerso che RE 2 era incapace di
discernimento: alla luce di ciò e del fatto che il figlio non tutelava gli
interessi della madre, in suo favore l’Autorità di protezione ha istituito, con
decisone immediatamente esecutiva del 9 ottobre 2014, ris. 760, una curatela
generale ex art. 398 CC; per l'incarico di curatrice è stata nominata la
signora CUR 1.
C. Mediante reclamo del 10
novembre 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro quest'ultima decisione, chiedendo
- in via principale - la restituzione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della decisione impugnata così come del blocco del conto e protestando
ripetibili; in via subordinata essi postulano che la curatrice abbia il solo
compito di vegliare al rispetto dell'accordo del 5 settembre 2014 tra RE 1 e la
Casa per anziani. Nel gravame i reclamanti fanno valere che quest'ultimo è
proprietario del fondo n. __________ RFD di __________, ove avrebbe ospitato la
madre fino al momento dell'entrata in Casa per anziani, alla quale avrebbe
versato le prime tre mensilità. In seguito avrebbe attinto al conto di RE 2 -
con il consenso della stessa - per far fronte al proprio sostentamento, essendo
disoccupato da anni; al contempo avrebbe informato il Direttore della struttura
di non aver più versato le rette e di aver messo in vendita il proprio
immobile. Stante la difficoltà nell'alienare quest'ultimo, egli si sarebbe
impegnato per fornire delle garanzie del pagamento delle rette, costituendo una
cartella ipotecaria di fr. 30'000.― da consegnare alla Casa per anziani e
cedendo la rendita pensionistica alla stessa. La decisione qui impugnata
sarebbe sproporzionata ed intempestiva, poiché l'autorità sarebbe stata al
corrente della convenzione, mediante la quale sarebbero stati regolati i debiti
e RE 1 avrebbe potuto disporre di pochi soldi, essendo egli senza alcun reddito
ed in procinto di iscriversi alla disoccupazione; inoltre egli contesta
l'incapacità di discernimento di RE 2, attestata da un medico nel frattempo
sostituito.
D. Nelle osservazioni del 17
novembre 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria
decisione, compreso il mantenimento della revoca dell'effetto sospensivo al
ricorso, da essa disposta. L'autorità ha ricordato che in precedenza per far fronte
ai bisogni di RE 2 il figlio si era impegnato a migliorare l'assistenza da
prestarle, senza tuttavia realmente adempiervi. L'autorità di prime cure rileva:
che RE 1 con la procura sul conto dell'interessata ha effettuato prelevamenti a
scopo egoistico, giungendo a ritirare mensilmente una media di fr. 4'000.―,
tralasciando il pagamento della retta della Casa per anziani; che la reale
volontà di RE 2 di confermare la procura - dopo il blocco del conto da parte
dell'Autorità di protezione - è dubbia, considerato il certificato medico da
cui risulta l'incapacità di discernimento della stessa; che né la vendita né la
consegna della cartella ipotecaria sono ancora realizzate e pertanto le
promesse di RE 1 non sono credibili e, se si concretizzassero, non sarebbe ancora
certo che il relativo denaro sarebbe effettivamente impiegato per saldare il
debito verso la Casa per anziani. L'Autorità di protezione di __________
ritiene che la misura istituita sia necessaria per impedire al medesimo di
utilizzare nuovamente il conto per i propri fini (come indicato nel gravame, pag.
9), per consentire alla curatrice di risanare la situazione debitoria e per
tutelare l'interesse di RE 2, ragion per cui il reclamo andrebbe respinto, così
come la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo.
E. Con decisione 20 novembre
2014 del Presidente della Camera di protezione la richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo è stata respinta.
F. Mediante replica del 3
dicembre 2014 i reclamanti si sono confermati nella loro richiesta di giudizio
sottolineando che RE 1 ha ottemperato agli obblighi assunti e previsti nella
convenzione da lui sottoscritta.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice
civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che
giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con
gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2
LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono
legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di
protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le
persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata
(n. 3).
Per vicina all'interessato si intende la persona che
conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti
regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi
interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia
necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.
Tra le persone vicine all'interessato rientrano i
genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia,
il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il
medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC,
il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK
Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n.
33; CommFam Protection de l'adulte, Steck,
art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne
sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità
di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).
Conformemente ai principi generali è necessario disporre
dell’esercizio dei diritti civili per poter far valere da sé i mezzi di diritto;
per i diritti strettamente personali la capacità di discernimento è sufficiente
(CommFam Protection de l’adulte, Steck,
ad art. 450 N. 20).
Nel caso che ci occupa i certificati medici
agli atti indicano un’incapacità di discernimento di RE
2: la ricevibilità del suo reclamo è pertanto più che dubbia; tuttavia tale
aspetto può restare indeciso, dovendosi comunque analizzare le richieste di
quello del figlio RE 1 in qualità di persona vicina.
3.
Le condizioni materiali per
l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In
particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona
maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità
di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e
non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre
sbrigare (n. 2).
La legge menziona
tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de
l’adulte, Meier, art. ad art. 390
CC n. 25).
Secondo la dottrina
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata
restrittivamente (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo
gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente
di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a
quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione,
nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o
quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica
del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare
pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel,
Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;
CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno
stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai
propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag.
6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza
un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto
“sociale” della curatela) (Schmid,
op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante
in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo
di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore
(CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).
Conformemente al
principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se
l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.
Nel caso in esame, contrariamente
a quanto palesato dai reclamanti, la risoluzione avversata resiste ad ogni
critica. Già alla fine del 2013 veniva attestato un importante declino
cognitivo della signora RE 2,
accompagnato da agitazione psicomotoria (…) con stato depressivo reattivo (…),
incapace di svolgere un compito a lei richiesto in maniera completa e efficace;
non ha cura della propria persona e del proprio ambiente circostante; necessita
di aiuto nell’igiene personale e nel vestirsi, oltre che essere incontinente
dal punto di vista urinario e fecale… (cfr. rapporto 21 ottobre 2013
dell’Ospedale __________ all’Autorità di protezione). All’epoca abitava con il
figlio, ella viveva
tuttavia in
condizioni igieniche precarie sia per quanto riguarda l’igiene personale sia
per quanto riguarda l’igiene e la pulizia dell’appartamento: vi era uno
sgradevole odore di urina dovuto a pavimenti sporchi e bagnati di urina,
protezioni igieniche sporche sparse per casa non riacquistate dal figlio,
mancanza di indumenti puliti, sacchi della spazzatura accumulati per casa, malnutrizione…. (cfr. Rapporto dell’Aassistenza e cura a domicilio del 25 ottobre 2013).
Poco dopo la signora RE 2 è fortunatamente stata
ricoverata in casa anziani, dove certamente è meglio accudita, ma dove i
problemi di salute, siccome dovuti all’età, non possono comunque migliorare.
Tanto che il 5 settembre 2014 il Dr. Med. __________ ha attestato che la
signora è affetta da una forma demenziale e che non è in grado di intendere e
volere. Alla luce di questi certificati appare azzardato dire che la signora ha
acconsentito agli atti e prelievi affettuati dal figlio, che facilmente può
influenzare la madre e farle sottoscrivere ciò che ritiene.
In
definitiva lo stato di debolezza
della signora RE 2 e il suo bisogno di assistenza sono fuori dubbio. Così come
lo è il rispetto del principio della sussidiarietà: il bisogno di assistenza
non può in effetti essere assicurato se non mediante l’istituzione di una
misura, l’assistenza del figlio si è dimostrata palesemente deficitaria, sia
prima sia dopo il ricovero in casa anziani. Peraltro
nel reclamo non si accenna quasi agli interessi personali e finanziari di RE 2,
esso si dilunga soprattutto nella difesa di RE 1, che invece
non é stato in grado di tutelare appropriatamente gli interessi della madre,
che ha usato la procura per fini personali e a discapito della propria madre,
che non si è premunito neppure di richiedere per sé
eventuali indennità o assistenza, dato che afferma di
essere da anni senza attività, ciò che fa dubitare ulteriormente delle sue
capacità gestionali. Il fatto poi che egli presti ora delle garanzie nulla
muta. Egli è inaffidabile e anche se dovesse provvedere a risarcire il debito
ancora non significa che sarebbe in grado di occuparsi in
maniera corretta dell’amministrazione della rendita della
madre.
In
conclusione per la
protezione degli interessi personali ed economici di RE 2 e per rispondere
adeguatamente ai suoi bisogni - i quali sono preponderanti rispetto a quelli
altrui ed in particolare a quelli di RE 1 - si
giustifica la conferma dell’isituzione
della curatela generale con i compiti del curatore così come previsti nella
decisione impugnata.
5.
Tasse e spese di giustizia
seguirebbero la soccombenza. Data la situazione dei reclamanti e in particolare
della signora RE 2 si prescinde, a titolo eccezionale, al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.