9.2014.197
Domanda di riesame, obbligo per l'autorità di costantemente verificare l'idoneità delle misure. il diritto di protezione non prevede il rimedio della revisione
7 agosto 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.197
Lugano
7 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la domanda di riesame della decisione con la quale è stata
respinta la richiesta di istituzione di una misura a protezione;
giudicando
sul reclamo del 16 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 22 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che RE 1, nata il 1970,
con scritto 12 maggio 2014 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) di istituire in suo favore una misura di
protezione;
che l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ ha appoggiato, con scritto 20
maggio 2014, l’istanza della signora RE 1;
che con decisione 26
giugno 2013 (recte 26 giugno 2014) / 2 luglio 2014 l’Autorità di
protezione ha respinto l’istanza di RE 1 ritenendo che “non si rileva uno
stato di debolezza tale da giustificare l’istituzione della misura richiesta;
in particolare l’interessata pare essere estremamente in chiaro circa le
proprie difficoltà e dispone delle sufficienti capacità intellettive per
rivolgersi autonomamente verso persone di propria fiducia o, se del caso, al
Servizio di Accompagnamento Sociale”;
che con lettera 18 luglio
2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso alla Camera di protezione il
“ricorso” 15 luglio 2014 della signora RE 1 mediante il quale la stessa chiede “di
rivalutare la mia situazione, di chiedere eventualmente ulteriori chiarimenti
alla mia psichiatra nonché all’Ufficio dell’aiuto e della protezione che mi
segue da diversi anni”;
che siccome la signora RE
1 ha indirizzato il suo “ricorso” 15 luglio 2014 all’Autorità di protezione e
ad essa ha chiesto di rivalutare la sua situazione e considerato che non si è
confrontata con la decisione del 26 giugno 2014, il reclamo
è stato giudicato irricevibile e rinviato all’Autorità di protezione per eventuali
decisioni di sua competenza e riesame della questione (sentenza CDP del 27 agosto 2014, inc. 9.2014.128);
che con decisione del 22
settembre 2014, ris. No. 3436/2014, l’Autorità di protezione ha dichiarato irricevibile
la domanda di riesame siccome le allegazioni della signora non
hanno portato nulla di nuovo rispetto a quanto già accertato;
che contro la predetta
decisione è insorta, con reclamo 16 ottobre 2014, la signora RE 1 poiché
l’ultima decisione negativa sarebbe stata presa senza tenere conto dello scritto
30 luglio 2014 della dr. Med. __________ e delle
motivazioni iniziali esposte dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione;
che l’Autorità di
protezione si è riconfermata, con scritto 28 novembre 2014, nella decisione
avversata;
che le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48 lett. f n. 7 LOG);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC);
che, come
accennato, il primo reclamo inoltrato presso questa Camera dalla signora RE 1 è
stato dichiarato irricevibile in quanto non motivato, la reclamante non si era
minimamente confrontata con la decisione impugnata;
che
l’allegato appariva piuttosto una domanda di riesame, per questo è stato indicato
all’autorità di prime cure di eventualmente adottare le decisioni di sua
competenza;
che
l’Autorità di protezione si è nuovamente pronunciata invocando le disposizioni
legali cantonali e federali (art. 57 LPAmm e 66 e segg. PA) e la giurisprudenza
in merito alla domanda di revisione rispettivamente riesame, ovvero al rimedio
straordinario che permette di rivedere le decisioni già cresciunte in giudicato,
ritenendo irricevibile quello presentato dalla reclamante;
che invero
le nozioni di passaggio in giudicato formale e materiale delle decisioni non
assumo, in ambito di protezione del minore e dell’adulto, un’importanza
decisiva come accade nella procedura civile siccome l’autorità può in ogni momento
annullare o modificare le misure istituite (Messaggio concernente la modifica
del codice civile svizzero FF 2006 6470 e 6471; CommFam Protection de l’adulte,
Steck, ad art. 450 n. 6) e, a rigor di logica, istituire quelle respinte, per
questo il legislatore ha espressamente rinunciato all’impugnazione
straordinaria rappresentata dalla revisione;
che in
definitiva l’Autorità di protezione, d’ufficio o su richiesta, a prescindere da
particolari disposizioni legali e riservato il caso di abuso di diritto, è
tenuta a verificare la pertinenza delle sue decisioni;
che in concreto
e in definitiva, al di là della pertinenza delle norme procedurali richiamate,
appare chiaro che l’Autorità di protezione ha ritenuto non sussistere motivi fondati
per rivedere la decisione di non istituire in favore della reclamante una
misura a protezione;
che la
reclamante si duole della mancata considerazione da parte dell’Autorità di
protezione del certificato 30 luglio 2014 della dr. Med. __________;
che se è
ben vero che tale certificato non è citato nella decisione impuganta ancora non
significa che lo stesso non è stato considerato, lo scritto è difatti stato
assunto agli atti e si trova nell’incarto dell’Autorità di protezione;
che nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha comunque indicato di conoscere
e di aver considerato i problemi di salute della reclamante (decisione
impugnata, penultimo considerando);
che in
siffatte circostanze la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto,
l’esame da parte di questa Camera essendo in definitiva limitato a sapere se
c’erano motivi pertinenti per procedere ad una nuova verifica della situazione;
che
questo non preclude alla signora RE 1, qualora ne siano dati i motivi e nella
misura in cui può far valere circostanze nuove o comunque ignorate
dall’Autorità di protezione, di inoltrare una nuova istanza volta all’istituzione
Fatti
di una misura in suo favore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.