9.2014.199
Privazione custodia e collocamento
9 aprile 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.199
Lugano
9 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
CO
2
per
quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il collocamento del
figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 22 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato dal
matrimonio tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per
divorzio il 2007. Secondo la convenzione di divorzio, la custodia del figlio è
attribuita alla madre.
B. PI 1 soffre di un
disturbo oppositivo provocatorio. Dal 2008 è stato seguito dal Servizio
medico-psicologico di __________, al quale si era rivolta la madre, sostituito
dal 2012 dal Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP), a
seguito del trasferimento del medico di riferimento dalla prima alla seconda
sede. La presa a carico si è conclusa a fine giugno 2013. Nel frattempo il ragazzo
era stato seguito dal Servizio di sostegno pedagogico presso le scuole medie di
__________, che ha iniziato a frequentare nel 2012.
Da fine giugno 2013 è pure
intervenuto il Servizio di accompagnamento educativo (in seguito SAE).
C. Con una segnalazione
del 7 luglio 2014 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione), il SAE ha chiesto un intervento a protezione di PI 1,
della sorellina e di tutto il nucleo famigliare, consigliando un affidamento
temporaneo del minore presso un Centro educativo minorile (in seguito CEM).
D. In data 24 luglio
2014 è avvenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione, alla presenza del
padre. La madre non ha partecipato senza giustificare la propria assenza.
L’Autorità ha quindi invitato nuovamente le parti a presentarsi il 21 agosto 2014. In tale occasione si è discusso del collocamento del minore in una struttura adeguata. La madre
si è opposta a tale soluzione, mentre il padre ha aderito, sperando che
l’intervento possa offrire al figlio il necessario supporto.
E. PI 1 è stato sentito
dall’Autorità di protezione in data 30 settembre 2014.
F. Con risoluzione del
22 ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha deciso di togliere PI 1 dalla
custodia della madre. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP)
è stato incaricato di identificare il Centro educativo minorile idoneo al caso
e di organizzare l’inserimento del minore al suo interno.
G. In data 27 novembre
2014 RE 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendone
l’annullamento. Essa ha chiesto che la situazione del figlio venisse rivalutata
alla fine dell’anno scolastico 2014/2015. In data 1 dicembre 2014 la reclamante
ha chiesto che venisse accordato al reclamo l’effetto sospensivo. Con scritto 5
dicembre 2014 questo Giudice ha rammentato che la decisione impugnata non ha
tolto l’effetto sospensivo al reclamo.
H. Con osservazioni 4
dicembre 2014, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa
autorità chiarendo che l’indicazione del collocamento di PI 1 è stata proposta
dagli specialisti che lo seguono, che hanno chiesto un rapido intervento.
I. In data 7 dicembre
2014 CO 2 ha inoltrato le proprie osservazioni, evidenziando il suo timore in
relazione ad affermazioni di RE 1, che lo portano a credere che il figlio sia
in pericolo. Egli appoggia il collocamento di PI 1 in istituto, specificando di
ritenere che il figlio abbia bisogno di un ambiente protetto e tranquillo. Chiede
infine di poter ottenere un diritto alle relazioni personali con il figlio di
dieci giorni e dieci notti consecutive al mese.
L. Tramite replica del
23 dicembre 2014 RE 1 si riconferma nelle allegazioni espresse nel reclamo,
ritenendo che le motivazioni della decisione non sarebbero più attuali, avendo
nel frattempo il figlio iniziato una nuova terapia. Secondo la madre sarebbero
quindi necessarie alcune settimane per valutarne gli effetti a livello
comportamentale.
M. L’autorità di
protezione il 15 gennaio 2015 ha comunicato di rinunciare a presentare una
duplica, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.
CO 2 invece ha presentato
la propria duplica il 17 gennaio 2015 confermando quanto già indicato in
precedenza e ribadendo la richiesta di poter ottenere un diritto alle relazioni
personali con il figlio di dieci giorni e dieci notti consecutive al mese.
N. In data 23 marzo 2014
l’Autorità di protezione ha trasmesso a questo Giudice uno scritto ricevuto il
17 marzo 2015 dal Dott. Med. __________ del Centro pediatrico del __________,
con il quale quest'ultimo ha chiesto di “accelerare i tempi di esecuzione del
provvedimento in quanto non sarà facile trovare una struttura adeguata che lo
possa accogliere dall’inizio dell’anno scolastico 2015-2016”.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi
in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di
reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge
sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art.
99.
LPamm.
2.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate dunque al bene
del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15.
aprile 2009, cons. 4.1).
In caso di
modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese
per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.
3.
RE 1 contesta
la decisione del 22 ottobre 2014 dell’Autorità di protezione con la quale il
figlio PI 1 è stato tolto dalla sua custodia per essere collocato in un Centro
educativo minorile che dovrà essere identificato dall’Ufficio dell’aiuto e
della protezione di __________.
La reclamante pretende che
l’efficacia di tale misura sarebbe “molto dubbia” e chiede di aspettare
la fine dell’anno scolastico 2014-2015 per rivalutare la situazione
in un secondo tempo, visto che il ragazzo avrebbe nel frattempo cambiato
terapia farmacologica.
Essa nel suo reclamo riferisce
di vari tentativi eseguiti in precedenza da diversi specialisti, che non sono
andati a buon fine. In particolare sostiene che con il dr. __________ del
Servizio medico psicologico di __________ “il ragazzo non è mai entrato in
sintonia”. La terapia “non ha portato i frutti sperati e a un certo
punto è stata interrotta”. La persona del SAE che si è in seguito occupata
di PI 1 “non aveva”, secondo la reclamante, “le competenze per
seguire adeguatamente il figlio, non avendo formazione e nozioni in materia
psichiatrica e soprattutto anche perché l’educatore in questione non è mai
riuscito a relazionare con il ragazzo e ad avere un rapporto con lui”. La
madre spiega poi che al dr. __________ è succeduta la dr.ssa __________, che ha
prescritto il farmaco __________ “senza aver mai avuto un reale colloquio o
apprendimento della persona di PI 1”. La reclamante ha quindi ammesso di
avere sospeso “solo per un mese” la somministrazione del farmaco (che a
suo dire causava sonnolenza al figlio), per permettergli di concludere l’anno
scolastico. Ha poi ripreso la somministrazione, ma “anche in seguito il farmaco
__________ non ha dato alcun risultato positivo”. A suo dire quindi, “non
essendo stato fatto alcuno sforzo per coordinare i vari interventi, la
presa a carico risultava del tutto frammentaria ed inefficace”.
RE 1, contesta che il
collocamento di PI 1 sia la soluzione adeguata, poiché è dell’avviso che “occorre
coordinare bene i vari interventi e assicurare un corretto passaggio di
informazioni tra l’istituto scolastico, i vari enti e specialisti coinvolti
nella presa a carico di PI 1”.
Riconoscendo che la scuola
ha “intrapreso sforzi notevoli”, la reclamante sostiene che il
comportamento di PI 1 sta pian piano migliorando. La speranza della madre è
quindi che la situazione possa evolversi senza che sia veramente necessario il
suo collocamento in istituto, grazie alle nuove vie da lei intraprese: una
nuova terapia farmacologica iniziata il 12 novembre 2014 e nuovi specialisti. PI
1.
sarebbe infatti ora seguito dal dr. __________, dalla dr. Med. __________
dello Studio __________, che la reclamante chiede sia sentita, così come che
venga ordinata una “perizia esterna neutra” (suggerendo “lo studio __________
del Dr. __________”, che propone perizie per i tribunali”) per rivalutare “in
modo serio e oggettivo la situazione di PI 1 sia in ambiente famigliare, presso
la madre, sia presso l’istituto scolastico”.
La madre riferisce infine di
avere un legame fortissimo con il figlio, mentre i rapporti di PI 1 con il padre
sarebbero tesi.
4.
Ora, indipendentemente
dai rapporti che legano PI 1 ai suoi genitori in particolare ma in generale a
tutta la sua cerchia famigliare, dagli atti emerge una situazione di disagio
importante, tale da aver richiesto l’intervento di numerosi servizi che
purtroppo non risulta siano stati in grado di fornire sufficiente aiuto. Peraltro,
appare piuttosto evidente la difficoltà degli specialisti ad ottenere la
fiducia della madre, che non esita a prendere iniziative contrarie al loro
parere. Basti pensare all’interruzione della somministrazione del medicamento
al figlio, o alla cessazione – avvenuta in modo drastico – della collaborazione
della signora RE 1 con il SAE in concomitanza con la segnalazione del 7 luglio
2014.
del suddetto servizio all’Autorità di protezione della situazione di PI 1
e di tutto il nucleo famigliare (cfr. lettera 11 settembre 2014 del SAE
all'ARP). Va detto al proposito che, dalla menzionata segnalazione del SAE,
emergono elementi preoccupanti anche a carico della madre. Secondo il SAE essa “presenta
una fragilità emotiva importante che si traduce in attitudini ambivalenti. Da
una parte è alla continua ricerca di nuove terapie di ogni genere a cui
sottopone il figlio, ma dall’altra non riesce più a credere in uno sviluppo
positivo e in un cambiamento”. Anche per questo motivo, il SAE conclude in
modo chiaro che “purtroppo, nonostante la collaborazione con il servizio SAE
sia regolare con entrambi i genitori, nonostante gli sforzi intrapresi dalla
scuola, dall’educatore del SMP e dalla dottoressa __________ del SMP, la
situazione ambientale e personale del minore non appare migliorata e alla luce
di una forte preoccupazione per il futuro di PI 1, condivisa dall’intera rete
coinvolta, riteniamo che a tutela del benessere del ragazzo sia necessario un
allontanamento temporaneo dal nucleo familiare con collocamento in un centro educativo
(…) Vi invitiamo a prendere le misure necessarie a tutela del minore PI 1,
della sorellina __________ e di tutto il nucleo familiare, all’affidamento
temporaneo di PI 1 presso un CEM” (cfr. segnalazione del SAE all’Autorità
di protezione del 7 luglio 2014, pag. 3). Tale indicazione è in seguito stata
confermata pure dal pediatra che lo segue “da quando era piccolo”, che
osserva di condividere “la presa di posizione per l’inserimento del ragazzo
in un foyer, viste le grosse difficoltà educative da parte della famiglia”
(cfr. lettera del dr. Med. __________ del 1 settembre 2014). Opinione che lo
stesso specialista ha confermato anche con scritto 17 marzo 2015 con il quale
ha ribadito “a nome del gruppo di lavoro che si era riunito regolarmente
l’ultima volta il 9.3.2015, la nostra grande preoccupazione sull’evoluzione del
ragazzo” confermando “le conclusioni già prese in precedenza in favore
di un collocamento esterno di PI 1”. Tale scritto, indirizzato all’Autorità
di protezione, è stato inviato in copia al direttore delle Scuole medie di __________,
con preghiera di distribuirlo a tutti gli altri membri del gruppo di lavoro e
alla dr. Med. __________.
Visto quanto precede,
anche a questo Giudice appare necessario confermare la decisione dell’Autorità
di protezione, giustificata dall’esigenza di tutelare il benessere di PI 1,
così come indicato dai numerosi specialisti che lo hanno preso a carico. Le
motivazioni della reclamante per opporsi a tale soluzione appaiono invece prive
di fondamento e riscontro oggettivo. Al contrario di quanto essa sostiene,
appare infatti che svariati specialisti e servizi abbiano preso a carico PI 1. Non
è quindi giustificato da parte sua sostenere che non sia stato “fatto alcuno
sforzo per coordinare i vari interventi” e che “la presa a carico
risultava del tutto frammentaria ed inefficace”. Peraltro, se (come
sostenuto dalla madre) fosse stato sufficiente cambiare terapia per migliorare
la problematica di PI 1, visto ormai il tempo trascorso dalla decisione, all’ora
attuale si sarebbero già visti risultati concreti. Infatti, quanto richiesto
dalla madre si è nel frattempo verificato, ovvero è trascorso “il tempo
necessario senza sottoporlo ad ulteriore stress psicologico” affinché “l’efficacia
della nuova terapia farmacologica unitamente a tutti gli altri interventi e
aiuti di cui PI 1 dispone, possa essere seriamente valutata”. Malgrado i
cinque mesi trascorsi, non risulta che la situazione sia migliorata, anzi,
necessita ora di un intervento urgente (cfr. scritto 17 marzo 2015 del dott.
Med. __________ del Centro pediatrico del __________, a nome di tutto “il
gruppo di lavoro”).
La decisione va quindi
confermata, mentre giova invitare RE 1 a una maggior collaborazione con le
autorità e i servizi preposti, nell’esclusivo interesse di aiutare il figlio e
tutto il nucleo famigliare, ricordandole peraltro che in ambito della sua
audizione PI 1 non si è opposto fermamente al collocamento.
5.
Come già accennato
in precedenza, RE 1 chiede nel suo reclamo “nella denegata e contestata
ipotesi che quanto sopra descritto non fosse sufficiente per annullare la
decisione di privazione della custodia e conseguente collocamento di PI 1
emessa dall’ARP, che venga sentito il parere della dr. ssa __________, rispettivamente
che venga ordinata una perizia esterna neutra”. Indica quindi “lo studio
__________ del Dr. __________”, che propone perizie per i tribunali”,
per rivalutare “in modo serio e oggettivo la situazione di PI 1 sia in
ambiente famigliare, presso la madre, sia presso l’istituto scolastico”. Tale
richiesta va respinta: i rapporti agli atti sono stati presentati da servizi
che non possono essere considerati non “neutri”, di parte o poco seri. Peraltro
nemmeno in questo caso la reclamante fa valere elementi concreti e oggettivi
che possano porre in discussione la professionalità di chi sinora si è occupato
di PI 1. Quanto alla richiesta di audizione della dr. __________, la reclamante
ha già prodotto il suo certificato medico (doc. G, agli atti). Questo Giudice
dispone quindi di tutti gli elementi per decidere, senza che sia dimostrato da
parte di RE 1 che un ulteriore istruttoria gioverebbe alla procedura.
6.
Alla luce del
disagio emerso a carico di tutta la famiglia, all’Autorità di protezione va infine
ricordata la necessità di effettuare senza indugio le necessarie verifiche e
valutazioni su tutto il nucleo famigliare di PI 1, sulle capacità genitoriali
di RE 1 e CO 2 e sulle eventuali misure di protezione necessarie a tutelare il
bene di tutti i membri della famiglia. Si evidenzia in particolare che il SAE
nell’annunciare all’Autorità di protezione l’interruzione drastica operata
dalla madre della presa a carico (cfr. lettera 11 settembre 2014) ha precisato
che quest’ultima ha “verbalizzato che come madre sarebbe pronta a uccidere
per impedire che il figlio venga sbattuto in istituto”. Medesima
preoccupazione è stata espressa dal padre nella propria duplica. Egli ha
persino prodotto un messaggio della madre in cui essa sostiene di non poter
sopportare il collocamento del ragazzo in Istituto, precisando: “ne morirei
e con me tutta la famiglia, __________ perderebbe il fratello e la mamma, mi
uccidi CO 2, mi uccido CO 2 se PI 1 viene allontanato” (cfr. doc. 1). Minacce
di questo tipo appaiono seriamente pericolose per PI 1 e vanno a dimostrare
ulteriormente le difficoltà riscontrate e a giustificare la decisione
dell’Autorità di protezione. A tutela di PI 1, ma anche della sorellina __________,
appare quindi necessario esperire le adeguate urgenti verifiche, adottando
tutte le misure atte ad evitare il peggio.
7.
Il padre, nelle
proprie osservazioni, ha chiesto a questo Giudice di decidere le relazioni
personali con il figlio, di dieci giorni e dieci notti consecutivi al mese. Tale
richiesta non può tuttavia essere esaminata in questa sede, difettando questo
Tribunale della necessaria competenza. Per tutto quanto esula dalla decisione
impugnata, infatti, competente rimane l’Autorità di prima istanza, alla quale
vanno se del caso formulate le richieste. Peraltro, un giudizio in tale ambito
da parte di questa Camera priverebbe l’istante di un grado di giurisdizione.
8.
Il reclamo va di
conseguenza respinto.
Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
100.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.