9.2014.20
Relazioni personali: modalità di svolgimento, potere di apprezzamento dell'ARP. Diritto di essere sentito oralmente garantito solo davanti all'ARP, non davanti alla CDP
16 aprile 2014Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
9.2014.20
Data decisione, Autorità:
16.04.2014, CDP
Titolo:
Relazioni personali: modalità di svolgimento, potere di apprezzamento dell'ARP. Diritto di essere sentito oralmente garantito solo davanti all'ARP, non davanti alla CDP
RELAZIONI PERSONALI
art. 273 CC
Incarto n.
9.2014.20
Lugano
16 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 3,
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: PR 2
per quanto riguarda le relazioni personali con i
figli PI 1 e PI 2
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2014 dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dal matrimonio tra CO 2 (1980) e RE 1 (1971) sono nati i figli PI 1
(2003) e PI 2
(2008). I coniugi vivono separati dal 15 dicembre 2011.
Secondo un accordo omologato dal Pretore della giurisdizione
di __________ il 31 ottobre 2012, i figli sono stati affidati alla custodia
della madre, alla quale è stata attribuita l’abitazione coniugale, mentre al
padre è stato riservato un diritto di visita quindicinale dal venerdì dopo la
scuola fino alle 18.00 della domenica, come pure ogni mercoledì pomeriggio fino
alla mattina seguente.
Per la
figlia PI 1 è stato predisposto un sostegno da parte del Servizio
medico-psicologico di __________. L’accordo stabiliva anche i contributi di
mantenimento a favore dei figli.
Con
istanza 27 novembre 2012 il padre ha chiesto al Pretore in sostanza di regolamentare
i diritti di visita. Con decisione 3 dicembre 2012 quest’ultimo ha trasmesso
l’istanza per competenza all’allora Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria).
In
occasione di un’udienza avvenuta il 21 gennaio 2013 presso l’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria), il padre ha chiesto un diritto di visita di
un fine settimana al mese, dal venerdì sera alle 18.00 fino alla domenica sera
alle 18.00. La madre ha accettato tale assetto, precisando che i figli
avrebbero desiderato vedere maggiormente il padre.
B. In data 30 gennaio 2013 il padre ha inoltrato una nuova richiesta
con cui chiedeva di poter vedere i figli due fine settimana al mese. In seguito
ad un suo ricovero presso la Clinica S__________ ha quindi formulato una nuova
richiesta il 25 febbraio 2013 (per la quale ha sollecitato una presa di
posizione in data 11 marzo 2013) al fine di far adottare dall'Autorità di protezione
una decisione supercautelare atta a garantire il suo diritto di visita anche
presso la suddetta Clinica. Di conseguenza, il 12 marzo 2013 l’Autorità di
protezione ha emanato una “risoluzione urgente”, con la quale ha fissato un
diritto di visita della durata di due ore settimanali, il mercoledì pomeriggio
dalle 14.00 alle 16.00 presso la Clinica S__________, ha designato l’Ufficio
delle famiglie e dei minorenni quale ufficio per una valutazione socio
familiare, conferendo mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di
procedere a una valutazione genitoriale di entrambi i genitori, con la
presentazione di una proposta, entro sei mesi, riguardante la futura
regolamentazione dei diritti di visita e l’eventuale adozione di misure di
protezione.
Il 25
marzo 2013, dopo aver sentito la figlia PI 1, l’Autorità di protezione ha
organizzato un incontro tra le parti, dal quale è scaturito un accordo secondo
cui il padre avrebbe incontrato i figli presso il Punto d’Incontro di __________,
alternativamente presso quello di __________, ogni sabato mattina dalle 9.30
alle 11.30. La suddetta autorità ha confermato il mandato conferito all’Ufficio
delle famiglie e dei minorenni, mentre ha trasferito per competenza al Servizio
medico-psicologico di __________ il mandato già affidato al Servizio
medico-psicologico di __________.
C. A
seguito di un’istanza della madre – che essendo impossibilitata ad accompagnare
i figli il sabato mattina ha chiesto che il diritto di visita fosse spostato
alla domenica – l’Autorità di protezione lo ha modificato con decisione 27
settembre 2013 nel senso che il padre avrebbe incontrato i figli
alternativamente al Punto d’Incontro di __________ e di __________ alla
domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Tale decisione è stata impugnata da
CO 2 con reclamo 24 ottobre 2013. Questa Camera ha dichiarato il reclamo privo
d’oggetto ed ha stalciato la procedura dai ruoli con decisione 11 dicembre
2013, poiché le parti avevano nel frattempo trovato un accordo in data 18
novembre 2013 presso l’Autorità di protezione. In tale occasione i genitori e i
loro rispettivi legali hanno discusso di un’istanza del padre dell’8 novembre
2013, con cui quest'ultimo aveva chiesto che alla controparte fosse ordinato di
rientrare insieme ai figli presso l’abitazione coniugale. Si è dicusso pure dei
rapporti presentati dal Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) e dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni (UAP), subentrato
all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni. La madre ha chiesto che il diritto
di visita fosse – come auspicato anche dal SMP – “settimanale e separato,
ovvero alternativamente una volta a settimana con PI 2 e una volta PI 1” (cfr.
verb. udienza ARP del 18.11.2013 pag. 1). Il padre si è opposto a tale separazione.
D. Tramite
decisione del 27 gennaio 2014, l’Autorità di protezione ha respinto un’istanza
dell'11 dicembre 2013 del padre, con la quale ha chiesto di poter esercitare i
diritti di visita sempre con entrambi i figli. Gli ha infatti concesso un
diritto di visita ogni settimana alternativamente una volta con PI 1 e una con PI
2, la domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, alternativamente presso il
Punto d’Incontro di __________ e il Punto d’Incontro di __________. Per il
resto ha confermato integralmente la decisione del 2 aprile 2013 per quanto
concerne le relazioni personali in via telefonica e la presentazione di un
rapporto da parte del Punto d’Incontro ogni tre mesi. Ha poi dichiarato conclusi
i mandati all’UAP e al SMP.
E. RE 1
è insorto contro la suddetta decisione con reclamo 10 febbraio 2014. Egli reputa
che la decisione non trovi giustificazione nei rapporti allestiti dai vari
servizi, né sarebbe compatibile con l’accordo tra i genitori di cui all’udienza
18 novembre 2013. Sostiene in particolare che il figlio PI 2 soffrirebbe per
l’assenza del padre e l’impossibilità di vederlo più regolarmente. La
decisione, a suo dire scioccante e urtante il sentimento di giustizia, sarebbe
quindi inadeguata per la protezione del bene dei minori, che soffrirebbero
poiché impediti dall’incontrare ogni settimana il padre.
Ha
chiesto inoltre di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, mentre
in via superprovvisionale e provvisionale ha chiesto che questa Camera conceda
un diritto di visita settimanale del padre sui figli, la domenica pomeriggio
dalle 14.00 alle 16.00 al Punto d’Incontro di __________, alternativamente a
quello di __________.
F.Con osservazioni 21 febbraio 2014 la
madre ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la decisione
impugnata, che proteggerebbe i minori e permetterebbe al padre di essere
aiutato e sostenuto nelle sue difficoltà. La decisione rispetterebbe le
caratteristiche di ognuno dei figli, la loro differenza di età e di esigenze e
permetterebbe al padre di occuparsi adeguatamente di ognuno di loro, viste le
difficoltà a gestire entrambi. CO 2 ha inoltre chiesto di essere ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Con
osservazioni 24 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha contestato
innanzitutto la richiesta di adozione di misure supercautelari e cautelari, che
non sarebbe confortata dal requisito dell’opportunità. Richiama inoltre il
principio secondo cui la decisione supercautelare o cautelare non può
anticipare il giudizio di merito. L’istanza del reclamante non sarebbe sorretta
dai requisiti dell'urgenza, del danno grave, imminente e difficilmente
riparabile e nemmeno vi sarebbe il requisito di fumus boni iuris, essendogli
garantito, pendente il reclamo, un diritto alle relazioni personali con i
figli. Secondo l’Autorità di protezione, il reclamante non avrebbe invocato il
bene dei figli neppure per l'azione di merito, ponendo semmai in risalto la
volontà di tutelare il proprio interesse e relegando quello dei minori in secondo
piano.
G. Con
replica del 13 marzo 2014 RE 1 ha ribadito che egli ritiene che il bene dei
bambini non sia tutelato dalla decisione impugnata e il rapporto 9 ottobre 2013
del SMP non permetterebbe di giustificare l’assetto adottato dall’Autorità di
protezione. Egli ha chiesto di essere sentito personalmente e che tutte le
parti vengano convocate per un udienza presso questo Tribunale.
H. In
data 28 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica,
confermando quanto già ribadito in precedenza, e meglio che la decisione
impugnata sarebbe stata adottata nell’esclusivo interesse del bene dei minori.
Anche la
madre ha presentato le proprie osservazioni di duplica il 27 marzo 2014,
evidenziando come l’utilità della decisione, comunque temporanea, sarebbe
legata alle difficoltà del padre nel gestire entrambi i figli insieme.
Con
scritto 2/4 aprile 2014, il reclamante ha ribadito personalmente la propria posizione.
I. Tramite
scritto 3 aprile 2014, il legale del reclamante ha informato questo Tribunale
di aver rinunciato al mandato di rappresentanza a suo favore, mandato poi
riassunto il 14 aprile 2014.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle
procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di
procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLpamm).
2.
Nel proprio reclamo RE 1 ha chiesto di adottare in via superprovvisionale
e provvisionale l’assetto chiesto anche nel merito del proprio reclamo. Di
conseguenza, prescindendo da un esame sulla ricevibilità di tale richiesta, essendo
con la presente decisione evasa la procedura di merito, la richiesta
superprovvisionale e provvisionale diviene priva d’oggetto.
RE 1 ha chiesto inoltre di essere sentito personalmente da questo
Tribunale. Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede di reclamo
è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella quale il
reclamante ha avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame stesso, con
la replica e con un ulteriore scritto trasmesso a questo giudice in data 2
aprile 2014. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro garantito
solo davanti all'Autorità di protezione – audizione che nella fattispecie é
avvenuta regolarmente – non invece davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III
1, consid. 3.1.1., non pubblicato).
3.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori
che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale
diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad
art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori
è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può
svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio
tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio,
da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano
in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc.
9.2013.46
consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c;
STF 5A_90/2013 del 27 giugno 2013, consid. 3.4.1.). Tra
le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza
degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di
quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la
distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della
scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento
e così via (Hegnauer in: RDT 1998
pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
4.
Nel
suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni
delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato
principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme
al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista
dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.
2.
).
5.
L’autorità di
protezione, con la decisione impugnata, ha respinto la richiesta del padre di
non separare i figli durante l’esercizio dei diritti di visita. Essa ha quindi
fissato gli incontri ogni settimana dalle 14.00 alle 16.00, in forma
sorvegliata presso i Punti d’Incontro, alternativamente con ciascuno dei figli
separatamente.
A
mente di questo giudice, lo scopo della decisione è quello di permettere ai
figli di avere un rapporto più esclusivo con il padre, consentendogli di
dedicarsi a entrambi senza distrazioni e dando loro le medesime attenzioni.
Infatti, dagli atti
risulta un notevole disagio dei figli, in particolare di PI 1. Dai rapporti dei
servizi che si sono occupati di loro è emersa un’evidente difficoltà da parte del
padre a gestire i figli insieme, che in particolare si è ripercossa sul
rapporto con la figlia.
Dal
rapporto 23 ottobre 2013 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione è emerso segnatamente
un disagio da parte dei minori e del padre che ha fatto preferire lo
svolgimento dei diritti di visita in ambito protetto (“per entrambi i
bambini risulta importante mantenere una relazione costante e stabile con entrambi
i genitori. (…). La forma sorvegliata appare ancora la più idonea. Ciò è dovuto
sia alla presenza di un disagio personale di tipo emotivo ancora importante da
parte del signor RE 1, sia ad una difficoltà osservata da parte del padre nella
gestione della relazione con la figlia PI 1, sia ancora a seguito di difficoltà
osservate anche da parte di PI 1 stessa”).
I rapporti dei Punti d’Incontro
hanno invece posto in evidenza il disagio della figlia PI 1, con la quale
sembrerebbe che il padre abbia maggior difficoltà nel rapportarsi. Nel rapporto
del 4 giugno 2013 gli operatori hanno riscontrato che il padre “ha portato
un’automobile giocattolo in regalo a PI 2 mentre a PI 1 non ha portato nulla.
(…) Il papà ha fatto discorsi adeguati ma la sua attenzione si è indirizzata di
più a PI 2”. Dal rapporto del 20 agosto 2013 si rileva che gli operatori
hanno osservato “una buona relazione con PI 2 e una maggior facilità del
padre a svolgere delle attività, mentre con PI 1 non sa cosa fare e spesso
chiede informazioni sulla quotidianità e sulle amicizie insistendo quando la
bambina non sa cosa rispondere. Di conseguenza si creano dei momenti dove la
figlia si annoia e chiede l’intervento delle operatrici”. Essi hanno
specificato che “dopo diversi DV abbiamo chiesto a PI 1 come si sente ed ha
risposto che si annoia e che vorrebbe fare dei giochi di società ma che il
padre gioca sempre con PI 2 a calcio”. In merito all’incontro del 13 luglio
2013.
gli operatori hanno riscontrato che “PI 1 è andata a coricarsi perché lamentava
mal di pancia e il padre ha continuato a giocare con PI 2”. Il 13 settembre
2013.
quindi la bambina “ha lamentato mal di pancia e nausea” e non si è
presentata. Dal rapporto del 30 settembre 2013 risulta che il 20 luglio 2013 “PI
1.
rimane a giocare sola o con l’operatrice dicendo di annoiarsi”. Con
rapporto 30 dicembre 2013 gli operatori hanno infine concluso che “il signor
RE 1 sembra avere delle difficoltà nel gestire i due figli contemporaneamente,
difficoltà probabilmente data anche dal fatto che hanno età diverse e vogliono
fare giochi sempre diversi”.
Determinante
pure è il rapporto del 9 ottobre 2013 del Servizio medico-psicologico di __________,
che ha concluso che il padre “attualmente non è idoneo nel compiere la sua
funzione genitoriale”. Il suddetto servizio ha precisato che “ci sono
più elementi non tranquillizzanti: la sua condizione psichica, i suoi tratti
impulsivi e una parziale incapacità di valutare le sue azioni. Sarà necessario
stabilire un programma di cura e di assistenza stabile, regolare e prolungato
nel tempo al fine di ristabilire un equilibrio psichico e socio-economico, con
l’obiettivo di poter offrire ai figli una relazione costante e rassicurante in
futuro”. Quanto ai figli, ha evidenziato come sia “importante che i
bambini possano continuare ad avere contatti regolari con il padre al fine di
mantenere una relazione affettiva”, precisando che “è necessario, per la
protezione dei minori, mantenere diritti di visita sorvegliati, con la
possibilità di un progressivo aumento dell’autonomia nel futuro” e
consigliando “la possibilità di considerare momenti d’incontri separati con
i due bambini durante i diritti di visita”, avendo essi “bisogni e
interessi diversi, ai quali, il padre potrebbe rispondere meglio se separati”.
Il padre
ha prodotto all’Autorità di protezione un certificato medico 9 dicembre 2013
del dr. Med. F__________, specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia, che ritiene
auspicabile “estendere il diritto di visita settimanale, in forma
sorvegliata, in presenza di entrambi i figliuoli. Questa possibilità, oltre a
giovare agli stessi, permetterebbe al signor RE 1 di recuperare il ruolo di
padre, di sentirsi gratificato e responsabilizzato contribuendo all’ulteriore
evoluzione positiva delle già migliorate condizioni psichiche”. Il medesimo
specialista, in un ulteriore certificato del 14 marzo 2014 ha osservato “l’importante sofferenza legata all’impossibilità di vedere più spesso i suoi
figli”. Disagio del padre che tuttavia non va tutelato in questa procedura,
volta invece al sostegno dei figli ed alla protezione dei loro interessi. Come
già indicato in precedenza, infatti, nell’organizzazione delle relazioni
personali tra genitori e figli prioritari non sono gli interessi e i bisogni
dei genitori, bensì quelli dei minori.
Ora,
considerato anche l’ampio potere di apprezzamento e decisionale dell’Autorità
di protezione, la misura adottata di separare i figli durante l’esercizio delle
relazioni personali con il padre, appare una misura idonea ad aiutare padre e
figli (in particolare la figlia) a superare il periodo di disagio e a
migliorare i loro rapporti. Peraltro, al reclamante si rammenta che ogni misura
di protezione messa in atto è soggetta a modifica e rivalutazione da parte
dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, essa dovrà servire a superare le
difficoltà e a raggiungere un nuovo benessere per tutto il nucleo famigliare.
La
decisione impugnata va quindi integralmente confermata e il reclamo respinto.
6.
Quanto
alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata
dal padre, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di
buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli
oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). In merito
al secondo aspetto, il reclamante ha prodotto un documento (doc. M) attestante
un reddito di fr. 4'066.- lordi a fronte di spese per 2’771.85, mentre non avrebbe
debiti. L’indigenza del richiedente è quindi tutt’altro che dimostrata, ragion
per cui già per questo motivo l’istanza andrebbe respinta. In ogni caso, anche
prescindendo da tale aspetto, la procedura appariva sprovvista sin dall’inizio
della probabilità di buon esito.
7.
Anche
CO 2 ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo
una documentazione dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 20'565.- e
una sostanza immobiliare di fr. 188'888.-. In particolare essa percepisce un
salario netto annuo di fr. 41'468.-, oltre a fr. 12'000.- di contributi
alimentari per i figli, ha un reddito della sostanza stimato in fr. 3'944.50.
La sua situazione economica non appare
quindi talmente precaria da far presupporre l’indigenza. Incombeva peraltro
all'istante, nella sua veste di proprietaria d'immobile, dimostrare che non è
in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio,
rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario
rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini,
art. 117 pag. 461).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE
1 è respinta.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO
2 è respinta.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
150.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di RE 1, che è condannato a versare a CO
2 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
5. Notificazione:
- -
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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