9.2014.201
Revoca del collocamento presso una famiglia affidataria in via supercautelare e cautelare. Presupposti del "ricovero conveniente"; modifica delle circostanze. Competenze a livello cantonale per la rev
27 marzo 2015Italiano46 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.200-201
Lugano
27 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
e
RE
3
RE
4
tutti
patr. da: PR 2
a
Autorità
regionale di protezione __________
CO
3
patr.
da: PR 3
PI
1
patr.
da: RA 1
per
quanto riguarda il collocamento di PI 1
giudicando
sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 1 e RE 2 (inc. CDP 9.2014.200) e sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 3 e RE 4 (inc. CDP 9.2014.201) contro la decisione emessa il 14 novembre 2014 dall'Autorità
regionale di protezione __________ (ris. n. 83/2014);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2008
dalla relazione fra CO 3 e RE 3.
La Commissione tutoria
regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria __________) ha iniziato
ad occuparsi della minore sin dalla nascita, in ragione OMISSIS. Già nel
novembre 2008 CO 3 e RE 3 sono infatti stati privati della custodia parentale
su PI 1 e, con decisione del 7 maggio 2010, la minore è stata collocata presso una
famiglia affidataria, RE 1 e RE 2 di __________.
B. Con decisione del 6
aprile 2011 la Commissione tutoria __________ – che ha assunto la pratica in
questione a seguito del trasferimento di domicilio di CO 3 – ha istituito in
favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, nominando
quale curatore __________, con il compito di aiutare e consigliare i genitori,
nonché di stabilire un calendario per i diritti di visita della minore con i genitori
e le altre persone coinvolte. Successivamente l’Autorità di protezione – nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria __________ – ha sostituito il curatore,
dimissionario, nominando al suo posto __________ con effetto dal 1° giugno
2013.
C. Su richiesta
dell’Autorità di protezione, in data 24 ottobre 2013 l’Ufficio
dell’Aiuto e della protezione (UAP) ha presentato un aggiornamento della
situazione di PI 1. Dall’entrata in funzione della nuova curatrice la
collaborazione della famiglia affidataria con la rete è stata definita “positiva”,
essendosi instaurata “una comunicazione serena e costruttiva” (pag. 2).
L’UAP ha segnalato che dal mese di settembre 2013 era stata messa in atto,
attraverso il Servizio Medico Psicologico (SMP) di __________, l’indicazione
del pediatra dr. med. __________ di una “discreta presa in carico
psicologica della bambina” (pag. 2).
D. Con
scritto del 7 gennaio 2014 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione
di “nuovi problemi in merito all’affidamento di PI 1”; in particolare,
dopo un primo contatto con il SMP, “la famiglia RE 1 ha deciso di
interrompere gli incontri, adducendo l’insorgere di vecchie ferite in merito
all’affidamento stesso”. Preannunciava dunque un nuovo incontro dell’UAP
con la famiglia affidataria per “rivalutare la situazione”. A seguito di
tale segnalazione, il 7 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha richiesto
all’UAP di volersi esprimere “sull’idoneità dell’abbinamento tra la minore PI
1 e la famiglia RE 1 alla luce anche del fatto che la famiglia affidataria ha
interrotto gli incontri pensati per poter sostenere la bambina” presso il SMP.
Il 10 marzo seguente la curatrice, oltre a riferire in merito ai diritti di
visita fra PI 1 e la madre, ha informato l’Autorità di protezione del fatto che
“la situazione di PI 1 in questo momento è estremamente complessa”, poiché
l’UAP “ha infatti deciso di verificare nuovamente l’affidamento alla
famiglia RE 1 incaricando i propri psicologi”; secondo la curatrice, questa
verifica “potrebbe creare dei grossi cambiamenti o porre delle condizioni
all’affido” (pag. 1). La curatrice ha inoltre riferito di aver chiesto al
dr. med. __________ un rapporto alfine di valutare se la presa a carico
psicoterapeutica della minore (a quel momento interrotta dalla famiglia RE 1) fosse
sufficiente o meno (pag. 2).
E. Con
scritto del 7 agosto 2014 l’UAP ha informato la famiglia affidataria RE 1 del
cambiamento di assistente sociale incaricato del dossier riguardante
l’affidamento di PI 1 e della verifica dello stesso da parte degli psicologi
dell’UAP: alla famiglia affidataria veniva richiesta totale collaborazione, in
considerazione della natura dell’approfondimento e dei tempi brevi in cui
auspicavano di portarlo a termine.
L’8
settembre 2014 la famiglia affidataria RE 1 è stata convocata dall’UAP per un ultimo
incontro in relazione alla valutazione dell’affido, da tenersi il 25 settembre
seguente, allo scopo di “effettuare insieme una sintesi delle osservazioni
emerse e condividere con voi le considerazioni conclusive” alle quali sono
giunti gli psicologi dell’UAP. Nel citare tale riunione è stato richiesto alla
famiglia affidataria lo sforzo per essere presenti negli orari lavorativi
dell’UAP, ricordando le difficoltà insorte durante la valutazione dell’affido
nell’accordarsi in merito agli incontri con gli operatori dell’UAP (“che
hanno dovuto operare anche al di fuori dei loro tempi di lavoro”).
F. Con
e-mail del 24 settembre 2014 (mercoledì) l’UAP ha anticipato all’Autorità di
protezione il rapporto riguardante la valutazione dell’affidamento, chiedendole
una presa di posizione “che legittimi anche ai sensi del diritto civile la
conclusione dell’affidamento di PI 1 presso la famiglia RE 1 il prossimo sabato
27 settembre, giorno dell’effettivo trasferimento della bambina nella nuova
famiglia affidataria” ed informando che “l’UAP procederà dal canto suo
alla revoca della presente autorizzazione di affido e al rilascio di una nuova”.
Nel rapporto
in questione, pervenuto il 26 settembre 2014 (venerdì) all’Autorità di
protezione in forma cartacea, l’UAP ha riferito come l’affidamento presso la
famiglia RE 1 non fosse andato incontro alle reali esigenze di PI 1 e
necessitasse dunque un’interruzione prematura (pag. 2-3), con revoca
dell’autorizzazione ai signori RE 1 e inserimento della minore in un’altra famiglia
affidataria, individuata nei signori __________ (pag. 4). Operativamente, l’UAP
anticipava che avrebbe comunicato l’indomani – ovvero giovedì 25 settembre – tali
conclusioni ai signori RE 1, a PI 1 e ai genitori naturali, mentre il trasferimento
effettivo della minore avrebbe avuto luogo nella giornata di sabato 27
settembre. L’UAP chiedeva dunque “che il trasferimento della bambina nel
nuovo contesto familiare affidatario venga accompagnato e suggellato da una
decisione da parte della vostra autorità” (pag. 5).
G. Con
decisione supercautelare del 26 settembre 2014 (venerdì), il presidente
supplente dell’Autorità di protezione ha preso atto di tale rapporto e ha
considerato di dover “formalizzare il collocamento di PI 1 presso la
famiglia __________”, “per non destabilizzare ulteriormente la minore”,
bisognosa di un contesto progettuale rassicurante (pag. 2). Il presidente
supplente ha considerato che “sarebbe tuttavia apparso opportuno poter
procedere al collocamento richiesto previa ordinaria procedura che garantisce
ad ogni parte il diritto di essere sentito”, visto che da tempo l’UAP “sembrava
aver colto indizi circa il non idoneo abbinamento di PI 1 con la famiglia
affidataria”, ciò che avrebbe permesso “di potersi chinare su di una
progettualità il più possibile condivisa non da ultimo con la famiglia naturale”
(pag. 2).
Con la
medesima decisione il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1
è stato dunque revocato dal 27 settembre 2014. La minore è stata collocata, a
partire dalla stessa data, presso la famiglia affidataria __________. Nella decisione
in questione è stato inoltre previsto che le modalità di trasferimento sarebbero
state da concordare direttamente tra l’UAP e le due famiglie affidatarie; alle
parti è stato infine assegnato un termine di 10 giorni per presentare le
proprie osservazioni.
H. Con scritto del 26
settembre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione sulle modalità con
cui intendeva trasferire PI 1 presso la nuova famiglia affidataria. Il 1° e l’8
ottobre seguenti l’Autorità di protezione è stata aggiornata per scritto dalla
curatrice in merito alla situazione di PI 1 e del suo buon adattamento nella
nuova famiglia; il 13 ottobre la curatrice ha riferito di un incontro casuale
avvenuto tra PI 1 e la zia paterna e ha chiesto all’Autorità di protezione di
intervenire, ritenendo il comportamento di quest’ultima estremamente
destabilizzante per la minore.
I. Con osservazioni
datate 9 ottobre 2014 i signori RE 1 hanno contestato il provvedimento supercautelare
e le sue motivazioni, chiedendone l’immediata revoca, e hanno formulato a loro
volta una domanda supercautelare, chiedendo che il previsto trasferimento nella
nuova sede della Scuola dell’Infanzia fosse sospeso, pendente causa.
Con osservazioni di pari
data, anche il padre e la zia paterna di PI 1, RE 3 e RE 4, hanno postulato
l’immediata revoca del provvedimento supercautelare e il ritorno di PI 1 presso
i signori RE 1, provvedimenti accompagnati da misure idonee a supportare la
famiglia affidataria.
L. Con scritto del 31
ottobre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di “importanti e
preoccupanti sviluppi” riscontrati nell’ambito del nuovo affidamento di PI
1. In particolare, la minore ha sviluppato un attaccamento morboso (di “fusione
simbiotica”, pag. 2) nei confronti di OMISSIS, fonte di grande sofferenza
per quest’ultima, e denota mancanza di concentrazione, agitazione, aggressività
“verbale e fisica auto-eterodiretta”, oltre che repentini cambiamenti di
comportamento (pag. 2).
In conclusione,
considerato che “entrambe le bambine stanno male”, l’UAP ha proposto la
loro separazione e il ricovero di PI 1 in ospedale alfine di effettuare una
valutazione approfondita del suo stato di salute, mentale e fisico, che permetterebbe
di “formulare in maniera più consona il progetto di vita della minore”
(pag. 2-3).
M. Il 6 novembre 2014
l’Autorità di protezione si è incontrata con CO 3 e con la rappresentante
legale di RE 3 per discutere della situazione di PI 1, in particolare del mandato
di valutazione psicodiagnostica da conferire al SMP e dell’eventualità (avversata
dalla madre) di un ricovero della minore.
N. Con decisione del 14
novembre 2014 l'Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 e il
collocamento presso la nuova famiglia affidataria dei signori __________. Ha
inoltre conferito mandato al SMP di __________ di effettuare una valutazione
psicodiagnostica approfondita di PI 1 e ha respinto le richieste delle parti
tese ad ottenere la sospensione della frequenza di PI 1 dalla Scuola
dell’Infanzia di __________ e il ripristino della frequenza della Scuola
dell’Infanzia di __________.
L’Autorità di protezione
ha poi respinto la richiesta di RE 3 concernente il ripristino delle relazioni
personali con PI 1 (in quanto non erano mai state sospese) e ha sospeso
un’analoga richiesta da parte di RE 4 e __________ (rispettivamente, zia e
nonna paterna di PI 1).
O. Con reclamo del 27
novembre 2014 (inc. 9.2014.200) RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera contro
tale decisione, chiedendo il ricollocamento di PI 1 presso di loro.
Con gravame separato, di
pari data (inc. 9.2014.201), anche RE 3 e RE 4 si sono aggravati alla Camera di
protezione avverso tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio
degli atti all’Autorità di protezione affinché venga completata l’istruttoria, deciso
il ricollocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 (in alternativa,
presso la zia RE 4) e disciplinate le relazioni personali con la zia e la nonna
paterna. Con scritto del 1° dicembre 2014 intitolato “integrazione al reclamo”,
RE 4 si è riconfermata nelle sue richieste, postulando inoltre la restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo.
P. Con decisione
presidenziale del 3 dicembre 2014, questa Camera ha designato l’avv. RA 1 quale
curatrice di rappresentanza di PI 1 nelle procedure pendenti; anche l’Autorità
di protezione, con risoluzione n. 89/2014 del 5 dicembre 2014, ha proceduto in tal senso.
Q. La madre naturale di PI
1, CO 3, non si è pronunciata sui ricorsi in oggetto. Sia l’Autorità di
protezione che la curatrice di rappresentanza di PI 1 hanno invece presentato
le proprie osservazioni ad entrambi i reclami. Delle stesse e del successivo scambio
di allegati (avvenuto solo in relazione al reclamo RE 1 e conclusosi il 5 marzo
2015 con la duplica della curatrice di rappresentanza) si dirà, se del caso,
nei considerandi di diritto.
R. Successivamente
all’inoltro dei reclami, con decisione del 19 dicembre 2014 l’Autorità di
protezione ha revocato in via cautelare il collocamento di PI 1 presso la
famiglia affidataria __________ e l’ha collocata presso il Centro educativo per
minorenni (CEM) __________. Ha inoltre adottato delle misure opportune, quali
l’inserimento di PI 1 in internato settimanale presso il Centro Psico-educativo
(CPE) di __________ per una presa a carico terapeutica, senza una terapia farmacologica.
Ha in seguito dato ordine alla curatrice di adoperarsi affinché vengano riprese
le relazioni personali con il padre naturale di PI 1, ha vietato ogni contatto
tra PI 1 e la famiglia RE 1, e ha disposto che la minore trascorresse il giorno
di Natale presso la zia RE 4. I dispositivi concernenti la presa a carico terapeutica
presso il CPE senza terapia farmacologica sono anch’essi stati impugnati a
questa Camera da parte di RE 3 e RE 4 (inc. 9.2015.20, reclamo del 2 febbraio
2015 tutt’ora pendente).
S. Con decisioni
separate del 23 dicembre 2014 questa Camera ha respinto i reclami per denegata
giustizia interposti nei confronti dell’Autorità di protezione da RE 3 e RE 4,
da un lato, e dalla famiglia RE 1, dall’altro lato. Un’istanza di ricusa
dell’Autorità di protezione presentata dai signori RE 3 era già stata respinta
con decisione del 10 novembre 2014.
T. Con
decisione del 19 gennaio 2015 questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo dei signori RE 3,
respingendola.
U. Con decisione di data
2 febbraio 2015 (Ris. n. 67/2015 del 26 gennaio 2015) l’Autorità di protezione
ha nominato __________ quale curatrice educativa di PI 1, in sostituzione della
dimissionaria __________.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
In entrambi i
reclami qui in oggetto viene contestato il provvedimento cautelare adottato
dall’Autorità di protezione e chiesto l’annullamento del dispositivo n. 1 della
risoluzione. Gli insorgenti, nei loro rispettivi reclami, ritengono che la
revoca del collocamento di PI 1 presso i signori RE 1 sia stata adottata in
violazione delle norme applicabili e senza sufficienti approfondimenti
istruttori. Essi censurano inoltre il modo di procedere dell’Autorità di
protezione e dei Servizi coinvolti.
3.
Con riferimento alla
modifica del collocamento di PI 1, nella decisione contestata
l’Autorità di protezione richiama in primo luogo il rapporto del 24/26
settembre 2014 dell’UAP, con il quale “viene richiesto il collocamento di PI
1.
(2008) presso la famiglia __________” (risoluzione impugnata, pag. 1) e
la propria decisione supercautelare del 26 settembre 2014, “con la quale è
stata formalizzata la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia
affidataria di RE 1 e RE 2, __________, a far tempo dal 27 settembre 2014”, con contestuale
collocamento presso la famiglia __________ (risoluzione impugnata, pag. 1).
L’Autorità di protezione riassume in seguito gli sviluppi intervenuti
successivamente all’adozione della decisione supercautelare, in particolare le
istanze delle parti e i rapporti di aggiornamento della curatrice educativa e
dell’UAP (risoluzione impugnata, pag. 2-3).
L’Autorità
di protezione evidenzia che il 25 settembre 2014 l’UAP ha comunicato alla famiglia
affidataria, ai genitori naturali “e soprattutto a PI 1” il cambio di
affidamento (risoluzione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha preso
inoltre atto, come indicato dall’UAP nel suo rapporto, che “lo stesso
ufficio, quale autorità cantonale incaricata dell’applicazione dell’Ordinanza
federale sull’affidamento di minori (OAMin), ha revocato ai signori RE 1
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza della minore”
(risoluzione impugnata, pag. 3). Secondo la risoluzione impugnata, “è fondamentale
che una comunicazione di grande impatto emotivo rivolta ad una minore, come può
essere certamente la comunicazione di un cambio di affido famigliare, si
concretizzi di conseguenza”, alfine di “non indurre, tra le altre cose,
ad una destabilizzazione del minore che potrebbe vedere gravemente compromessa
la propria capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione,
accudimento ed educazione” (risoluzione impugnata, pag. 3). Ciò a maggior
ragione nel caso di PI 1, “già fragilizzata dal proprio vissuto e che pacificamente
necessita di un contesto progettuale particolarmente rassicurante” (risoluzione
impugnata, pag. 3).
L’Autorità
di protezione afferma che la modifica dell’affidamento “ha delle conseguenze
per lo stato psico-affettivo della minore”, ma che ciò non deve essere
connotato negativamente, poiché nonostante “eventuali elementi di sofferenza”,
deve essere “contestualizzato in un cambiamento predisposto per il bene
della minore, non da ultimo resosi necessario a seguito della revoca
dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza di PI 1 presso la
famiglia RE 1” (risoluzione impugnata, pag. 3). Nella risoluzione impugnata
si cita a tal proposito il rapporto del 26 giugno 2014 del dr. med. __________,
deducendone il bisogno per PI 1 di “uno scorrere della vita particolarmente
lineare e prevedibile, senza sorprese” (risoluzione impugnata, pag. 3).
L’Autorità
di protezione ritiene che, “al di là dell’avvenuta revoca dell’idoneità famigliare”,
l’affido di PI 1 presso la famiglia RE 1 non garantisca più “l’adeguata
protezione del bene primario della minore”, in particolare data a) la
carente collaborazione da parte della suddetta famiglia nei confronti della
rete e le carenze dal profilo educativo (tali da richiedere una rivalutazione
dell’affido), b) l’ambiente disarmonico dal punto di vista emotivo (ciò che non
aiuterebbe la minore a “sentirsi al sicuro, né una bambina approvata con la
garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo”) e c) le
risposte ambientali incomplete e a tratti inadeguate offerte a PI 1 da parte
dei genitori affidatari, constatate durante le visite domiciliari (risoluzione
impugnata, pag. 4). Nella risoluzione impugnata si pone in seguito l’accento
sul fatto che i coniugi RE 1 abbiano confermato l’esistenza di incomprensioni
con la rete (risoluzione impugnata, pag. 4).
Di
conseguenza, in base ad una ponderazione degli interessi in gioco, l’Autorità
di protezione ha ritenuto “opportuno procedere con il garantire a PI 1 una
concretizzazione di quanto le è stato comunicato dagli adulti circa il cambio
di affido” nonché “opportuno stabilizzare l’intero contesto nel quale è
stata inserita, senza per il momento introdurre nuovi elementi nella sua vita”,
e ciò “fin tanto che non si conosceranno ulteriori elementi utili a
stabilire lo stato di salute di PI 1 e fino a quando non sarà individuato il
migliore intervento a favore della medesima” (risoluzione impugnata, pag.
4).
Nella
decisione impugnata infine, “per non destabilizzare ulteriormente la minore,
la quale necessita di un contesto progettuale rassicurante”, si procede
alla formalizzazione dell’affido presso la famiglia __________, “in grado di
rispondere appieno ai bisogni educativi della minore, avendo dimostrato delle
solide motivazioni fondate su sani principi quali la condivisione e attitudine
al confronto con la rete” (risoluzione impugnata, pag. 6).
4.
Nel
loro reclamo, i signori RE 1 sostengono che dal maggio 2010 – data in cui hanno
accolto PI 1 al domicilio – e sino alla revoca del collocamento, la famiglia
affidataria non ha mai ricevuto alcuna formale segnalazione “di eventuali problemi
circa l’adeguatezza della cura ed educazione della minore”, né dall’UAP né
dall’Autorità di protezione (reclamo RE 1, pag. 2). Essi sostengono che non
siano stati fatti sufficienti accertamenti specialistici per stabilire
l’esistenza di un disagio psico-affettivo grave a tal punto da imporre un così
drastico mutamento di vita di PI 1; lo stesso rapporto dell’UAP del 24
settembre 2014 non evidenzia alcun pericolo per PI 1 ai sensi dell’art. 310
cpv. 1 CC (reclamo RE 1, pag. 7).
Inoltre, il
parere del dr. med. __________, secondo cui PI 1 sarebbe inserita in un
ambiente disarmonico, è stato interpretato in maniera impropria, nella misura
in cui il pediatra si riferiva alla situazione globale di PI 1 e non
all’inidoneità dell’intervento genitoriale della famiglia affidataria (reclamo RE
1, pag. 7-8).
Secondo i
reclamanti, oltre a non essere accertata alcuna situazione di pericolo per PI 1,
non è stato nemmeno dimostrato che il cambiamento di famiglia affidataria fosse
l’unico modo per evitare ripercussioni negative sulla psiche della minore,
l’art. 310 cpv. 1 CC essendo l’ultima ratio (reclamo RE 1, pag. 8). Se
l’Autorità di protezione avesse ritenuto necessario che i reclamanti continuassero
a portare PI 1 agli incontri con la psicologa, “avrebbe dovuto tempestivamente
intervenire con un ordine nei confronti della famiglia affidataria”
(reclamo RE 1, pag. 8). L’Autorità di protezione, invece, ha preferito non dir
loro nulla e, due mesi dopo, incaricare l’UAP di una valutazione sull’idoneità
dell’abbinamento tra la minore e la famiglia affidataria, perdendo ulteriori
sei mesi e mezzo “senza che alcuna misura di sostegno della bimba sia di
fatto stata ordinata” (reclamo RE 1, pag. 9).
5.
Anche
nel reclamo dei signori RE 3 viene censurato il modo di procedere dell’Autorità
di protezione e dell’UAP. Gli insorgenti evidenziano come il “motivo
dell’interruzione del precedente affidamento (…) non è stato un abuso un
maltrattamento o desiderio della piccola o un qualsiasi altro grave avvenimento
che costringeva ad una così immediata soluzione, ma il fatto che alla bambina e
alla famiglia era stata già comunicata la decisione”: non vi erano dunque
elementi che permettessero di sospettare l’esistenza di una situazione di
pericolo per PI 1 (reclamo RE 3, pag. 4).
Secondo gli
insorgenti, la curatrice lamentava unicamente dei problemi di comunicazione tra
la rete e i signori RE 1, poiché questi non erano d’accordo “di stressarla
ulteriormente continuando ad andare da uno psicologo” (reclamo RE 3, pag.
4). L’Autorità di protezione non ha tuttavia mai invitato la famiglia
affidataria a collaborare maggiormente, pena la revoca dell’affido (reclamo RE
3, pag. 4). Gli insorgenti ritengono che la conferma della supercautelare non
possa essere motivata dal “mantenimento di uno stato di fatto ormai venutosi
a creare senza approfondimento istruttorio alcuno” (reclamo RE 3, pag. 4).
Infine,
secondo i reclamanti il parere del dr. med. __________ viene citato in maniera
contraddittoria, nella misura in cui l’Autorità di protezione “per garantire
stabilità alla bambina la trasferisce in un contesto di vita nuovo e totalmente
differente dal suo”, ciò che per finire ha condotto ad una
destabilizzazione della minore (reclamo RE 3, pag. 5).
6.
Ai
sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad
istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i
provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in
particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti
(cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti
può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone
che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di
presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).
6.1
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i
genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di
protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di
“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori
(Breitschmid,
BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.
214; Meier/Stettler, Droit de
filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze
oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la
misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico
scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid,
BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1°
luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).
6.2
I “terzi”
presso cui il minore si trova ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC sono le persone
a cui i genitori hanno affidato il figlio volontariamente (e non per effetto di
una decisione dell’autorità): anche nel caso in cui il minore è tolto
alla custodia di terzi, il provvedimento colpisce infatti i genitori, che non
hanno saputo o potuto scegliere un luogo di collocamento adatto a salvaguardare
gli interessi del minore (Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1298 pag. 853; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 22; v. anche STF del 30 giugno 2014, inc.
5A_378/2014, consid. 4.2).
Il
diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende
infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla
cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore),
essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC
n. 1; Meier, CR CC I, 2010,
ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della
revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014,
tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de
déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr.
titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).
6.3
La misura di
privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il
diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,
e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n.
1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale
diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il
collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9,
consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB
I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28,
consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”
(approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità
e ai bisogni del minore (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK
ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76,
consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età
del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i
bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo
ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del
bambino (v. più diffusamente, Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008,
inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità
di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare –
ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut,
garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de
garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez,
CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura
quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure
e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e
una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia
alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità
parentale, custodia e cura del figlio”, cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html,
consultato il 27 marzo 2015).
6.4
Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla
personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare
la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la
modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione
alla nuova situazione (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). Non entra invece
in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale (rectius:
di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come
visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato
ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità
(detentori di una semplice custodia di fatto).
7.
Le
argomentazioni dei reclamanti, nella misura in cui si riferiscono alla “revoca
della custodia”, non sono pertinenti. Come indicato al considerando precedente,
la revoca della custodia colpisce unicamente i genitori; in caso di
collocamento del minore presso una famiglia affidataria, il diritto di custodia
rimane nelle mani dell’Autorità di protezione e non viene trasferito alla
famiglia affidataria. La revoca del collocamento non presuppone dunque
l’adempimento dei requisiti per la revoca della custodia parentale (ovvero,
l’accertamento di una situazione di pericolo) in quanto la famiglia affidataria
è “solo” titolare di una custodia di fatto del minore. Una modifica del collocamento
può dunque avvenire anche in assenza di una situazione di pericolo, già
soltanto quando in ragione di un cambiamento di circostanze tale collocamento
non risulti più “conveniente”, ovvero adeguato ai bisogni del minore. La
decisione impugnata deve dunque essere esaminata unicamente dal profilo
dell’adeguatezza del collocamento presso la famiglia RE 1.
8.
Come
già indicato, a sostegno della sua decisione l’Autorità di protezione ha
giudicato “fondamentale” (risoluzione
impugnata, pag. 3) che la comunicazione del cambio di affido, operata dall’UAP,
trovasse una concretizzazione nei fatti. Ciò alfine di non destabilizzare PI 1
e la sua capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione,
accudimento ed educazione.
Tale
motivazione è priva di consistenza. Qualsiasi decisione dell’Autorità di protezione
deve poggiare su una base legale ed essere adottata solo dopo una verifica (pur
sommaria, in caso di urgenza) dei presupposti necessari. Un cambio di affido
famigliare – che, nel caso concreto, perdurava dal 2010 – può essere ordinato
dall’Autorità di protezione solo laddove ne siano dati i presupposti, dal cui
esame tale Autorità non può prescindere. Una decisione del genere può dunque
essere adottata dall’Autorità di protezione solo dopo aver verificato se l’affido
in questione non appare più “conveniente” ai sensi delle norme che è chiamata
ad applicare (art. 310 cpv. 1 CC in combinazione con art. 313 CC) e sulla
necessità di mettere in atto tale cambiamento in via urgente (art. 445 CC). Nel
suo esame, l’Autorità di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e non è
tenuta a ratificare quanto riferito da un’altra autorità (in caso, l’UAP),
unicamente perché ai diretti interessati è già stata data una comunicazione in
tal senso.
Su questo
punto, le critiche degli insorgenti sono pertanto condivisibili.
9.
Il
fatto che l’autorizzazione concessa ai signori RE 1 quale famiglia affidataria
sia stata revocata ha invece un’incidenza rilevante sulla decisione
dell’Autorità di protezione riguardante il cambio di affido, tale
autorizzazione essendo un presupposto fondamentale per il collocamento di un
minorenne.
9.1
Giusta
l’art. 316 cpv. 1 CC, l’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità
di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal
diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
Le
condizioni per l’autorizzazione sono contenute nell’Ordinanza sull’accoglimento
di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin), che
prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione
o la revoca di un’autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin).
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i
loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare
l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la
cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo
il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin);
essa deve essere rilasciata prima di accogliere l’affiliato (art. 8 cpv. 1
OAMin).
Giusta
l’art. 11 OAMin, ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate
neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto
al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l’autorità revoca
l’autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al
collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole (cpv.
1); se tale invito risulta vano, l’autorità ne informa l’autorità di protezione
dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore (cpv.
2). Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore,
informandone l’autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente
altrove (cpv. 3).
Il Canton
Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall’ordinanza, di affidare tali
compiti ad altre autorità anziché all’Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin).
Sulla base
della delega di competenza di cui all’art. 22 della Legge sul sostegno alle
attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie),
il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie,
nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l’ottenimento
dell’autorizzazione quale famiglia affidataria.
Nel suddetto
regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi
della legislazione federale è stata conferita all’UAP (art. 3 lett. a del Regolamento),
mentre la competenza per la revoca di tali autorizzazioni è stata attribuita al
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS; art. 1 cpv. 2 a del Regolamento). Che quest'ultima competenza sia stata affidata al DSS, e non all’UAP, emerge
chiaramente anche dall’art. 64 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui, in caso di
deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde
più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo il già citato
art. 11 OAMin (concernente la revoca dell’autorizzazione). La norma prevede
pure che, laddove appaia necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi
del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP debba segnalare tempestivamente
la situazione all’autorità di protezione competente (art. 64 cpv. 2 del Regolamento).
Ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 OAMin, se le competenze dell’autorità sono state affidate
ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.
La Legge per
le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate
dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1); contro le decisioni del
Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento
famigliare ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di
queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di
appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48
lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAmm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).
9.2
Come
visto, ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 CC il collocamento di un minore presso una
famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto
un’autorizzazione in tal senso dall’autorità competente (che, come detto, nel
Canton Ticino non è l’Autorità di protezione). Nel caso in cui alla famiglia
affidataria venga revocata l’autorizzazione da parte dell’autorità competente,
il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile e l’Autorità di
protezione non può che collocare il minore altrove.
Nella
fattispecie, va rilevato che l’UAP, nel suo rapporto 24/26 settembre
2014, sostiene che “quale autorità cantonale incaricata
dell’applicazione dell’Ordinanza federale sull’affidamento di minore (OAMin)”,
l’Ufficio “si ritrova nella posizione di dover revocare ai signori RE 1
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglimento della minore PI 1”,
chiedendo all’Autorità di protezione di modificare il collocamento nel senso da
loro richiesto (pag. 4).
In realtà, come visto
sopra, le norme pertinenti attribuiscono la competenza per la revoca
dell’autorizzazione non all’UAP bensì al DSS (v. i menzionati art. 1 cpv. 2 a e 64 cpv. 1 del Regolamento della Legge per le famiglie, combinati con l’art. 11 OAMin). Per quanto
inabituale, la diversa attribuzione di competenze per la concessione
dell’autorizzazione e la revoca della stessa – demandata all’autorità gerarchicamente
superiore – si spiega in ragione della gravità del provvedimento, che incide in
maniera pesante nelle vite sia dei minori affidati, sia degli affilianti
stessi, come del resto il caso qui in esame ben testimonia.
Non risulta quindi
corretto, dal profilo procedurale, che nel caso concreto l’UAP si sia definita
come autorità competente in merito e abbia comunicato all’Autorità di
protezione di voler decidere la revoca dell’autorizzazione dell’affido.
Ma vi è di più. La preannunciata
decisione di revoca infatti, oltre a non essere stata emanata prima della
decisione supercautelare dell’Autorità di protezione, non lo è stata nemmeno
successivamente. L’UAP infatti, nonostante quanto anticipato sia
alle parti che all’Autorità di protezione, non ha dato seguito a questa comunicazione
e non si è mai pronunciata sulla questione con una decisione formale e motivata,
munita dell’indicazione dei rimedi giuridici. Dopo il suddetto rapporto,
che ha di fatto provocato la risoluzione dell’Autorità di protezione, gettando
le basi per la modifica del collocamento di PI 1, l’UAP si è limitata a comunicare
alla famiglia affidataria che riteneva “automaticamente decaduta”
l’autorizzazione concessa ai reclamanti, in quanto “l’affidamento presso la
vostra famiglia non sussiste più” vista la risoluzione dell’Autorità di
protezione (lettera UAP del 17 novembre 2014). Risoluzione che, però, l’Autorità
di protezione ha adottato partendo dal presupposto che l’UAP avrebbe poi formalizzato
la decisione di revoca dell’autorizzazione alla famiglia RE 1.
Tale modo di agire non può
essere tutelato poiché priva, di fatto, la famiglia affidataria delle vie di
ricorso di cui ai combinati art. 27 cpv. 2 OAMin e 45 cpv. 1 della Legge per le
famiglie.
9.3
Va inoltre
sottolineato che il contenuto stesso del rapporto dell’UAP poteva legittimamente
suscitare delle perplessità. Le motivazioni dell’UAP a sostegno della revoca
dell’autorizzazione quale famiglia affidataria si fondano su due tipi di
considerazioni, una di carattere “psicologico” e una di tipo “legislativo”.
L’UAP definisce
insufficiente la collaborazione con la rete da parte della famiglia affidataria
in questione, “qualità per noi fondamentale per il buon funzionamento
dell’affido” (rapporto, pag. 1). Pertanto, “la ragione d’ordine
legislativo” (“che ci pare altrettanto importante” rispetto a
quella d’ordine psicologico), “entrerà in vigore nei prossimi mesi in
applicazione alle modifiche dell’ordinanza federale sull’affidamento (OAMin),
con cui si chiederà un più importante coinvolgimento e collaborazione da parte
delle famiglie affidatarie nella vigilanza dell’affido di competenza del nostro
Ufficio, questione improponibile visto l’agire solitario della coppia RE 1”
(cfr. rapporto, pag. 2).
A tal proposito occorre
sottolineare che, al momento della stesura del rapporto dell’UAP, non risultava
esservi alcuna prospettata implementazione di nuove norme dell’OAMin, ordinanza
che è stata oggetto di una revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio
2013.
Imminenti cambiamenti della OAMin, che implichino un’accresciuta
collaborazione da parte delle famiglie affidatarie, non risultano esservi, al
di là di quanto già entrato in vigore da più di due anni. Il rapporto vi
accenna peraltro solo in maniera generica, rendendo impossibile comprendere
esattamente a quale presunta novella legislativa si riferisca, oltre che
valutare la proponibilità di una sua applicazione anticipata, ancor prima della
sua entrata in vigore. La motivazione “d’ordine legislativo” per la revoca
dell’autorizzazione risulta dunque infondata.
Per quanto riguarda poi la
ragione d’ordine psicologico (“che ha determinato più di tutto la nostra
decisione”), evocata dall’UAP nel suo rapporto per porre fine
all’affidamento, occorre rilevare quanto segue. L’UAP cita in primo luogo la
lettera del dr. med. __________ del 26 giugno 2014, secondo cui “PI 1
vivrebbe in un ambiente disarmonico e che questo non aiuterebbe la stessa a
sentirsi al sicuro, una bambina approvata e con la garanzia di crescere con
adeguate opportunità di sviluppo” (rapporto UAP, pag. 2). Ora, come
spiegato dallo stesso dr. med. __________ con e-mail del 5 ottobre 2014 (doc. C
allegato al reclamo dei signori RE 1), utilizzando l’aggettivo “disarmonico” il
pediatra si riferiva all’intero contesto in cui era inserita PI 1 (“uno
sviluppo ed un ambiente disarmonici” in considerazione di “tutte le figure
ambientali, sociali e professionali coinvolte”) e non alla famiglia
affidataria. Il pediatra aveva già evocato il “profilo disarmonico” di PI 1 in
una sua precedente presa di posizione (cfr. lettera 16 giugno 2013 allegata
allo scritto del 7 agosto 2013 della curatrice).
Ci si chiede peraltro come
il medico – che nel suo scritto affermava di non essere il pediatra curante
della bambina – avrebbe potuto emettere un giudizio in merito all’idoneità famigliare dei signori RE 1, avendo egli visitato la minore
in due sole occasioni e non per valutarne l’inserimento ambientale ma “con
l’intento di raccogliere indicazioni in merito allo stato di salute e allo
sviluppo psicomotorio” della minore (cfr. lettera 26 giugno 2014).
Il pediatra ha precisato
quanto sopra anche all’Autorità di protezione, con scritto del 7 dicembre 2014,
evocando “l’aumentata variabilità a livello di gestione esterna (stile
educativo, modo di rapportarsi ecc)” cui è confrontato ogni minore in affido,
“dato che vi è un aumentato numero di persone di riferimento primarie coinvolte
(caregiver)”; in questo senso andava dunque interpretato il suo precedente
scritto, senza invece riferirsi “ad una possibile disarmonia in seno alla
famiglia RE 1 o a quella biologica”. Anche a questo riguardo le critiche
degli insorgenti al rapporto dell’UAP sono pertanto condivisibili.
9.4
In considerazione di
quanto esposto, questa Camera ritiene che la decisione dell’Autorità di
protezione di revocare inaudita parte il collocamento di PI 1 presso la
famiglia RE 1 sia stata precipitosa, in quanto le lacune del rapporto dell’UAP –
sia formali che di sostanza – avrebbero meritato un maggiore approfondimento
prima di darvi seguito.
Considerato poi che il
rapporto in questione non motivava in alcun modo la tempistica strettissima con
cui l’UAP aveva previsto di mettere in atto lo spostamento di PI 1 (si ricorda
che l’art. 11 cpv. 3 OAMin dà la facoltà all’autorità di ritirare
subito il minore, informandone l’Autorità di protezione, a condizione che vi sia
pericolo nel ritardo), l’Autorità di protezione non doveva sentirsi tenuta a
ratificare queste modalità, che lei stessa aveva percepito come inopportune (“sarebbe
tuttavia apparso opportuno poter procedere al collocamento richiesto
previa ordinaria procedura che garantisce il diritto di essere sentito”, cfr. decisione supercautelare del 26 settembre 2014, pag. 2), convocando piuttosto con urgenza un’udienza di discussione.
Ad
analoga conclusione si giunge anche volendo considerare il rapporto
dell’UAP del 24/26 settembre 2014 come una segnalazione all'Autorità di
protezione a norma dell'art. 64 cpv. 2 del Regolamento della legge per le
famiglie, alfine di chiedere l’adozione di misure di protezione in favore di PI
1.
Sulla base del solo contenuto del rapporto, da cui non trapelava alcun
rischio imminente per la minore né altro tipo di “particolare urgenza” ai sensi
dell’art. 445 cpv. 2 CC, lo spostamento immediato della medesima (già
organizzato nei dettagli dall'UAP con una tempistica molto serrata) costituiva
senz’altro un provvedimento affrettato e sproporzionato.
L’argomento
secondo cui “per preservare la salute psicofisica di PI 1 è necessario
garantire alla minore dei bisogni identificati come irrinunciabili. In
particolare PI 1 deve sentirsi protetta e accudita, ciò che nella sua
fragilità, si traduce con uno scorrere della vita particolarmente lineare e
prevedibile, senza sorprese” – motivazione tratta dalla decisione
impugnata, parafrasando il parere del 26 giugno 2014 del dr. med. __________,
pag. 3 – giustificava semmai una maggior prudenza nel procedere
all’interruzione improvvisa dell’affido quasi quinquennale di PI 1 ai RE 1, in
un’ottica di protezione della minore e in assenza di circostanze gravi,
piuttosto che la conferma della decisione supercautelare che, di fatto, ha
reciso in maniera netta quanto di lineare e prevedibile vi era nello scorrere
della vita di PI 1. Anche da questo profilo, non si può che condividere la
posizione degli insorgenti.
10.
La
fondatezza delle critiche dei reclamanti e le considerazioni di cui sopra non
conducono ad ogni modo ad un annullamento della decisione impugnata che – pur
sulla base di altre argomentazioni, rivelatesi in un secondo tempo – deve invece
essere confermata in questa sede. Nella fattispecie sono infatti emerse delle
circostanze che conducono a ritenere che il collocamento della minore presso la
famiglia RE 1 non possa più essere considerato adeguato, a prescindere dalla
mancata revoca dell’autorizzazione quale famiglia affidataria. Il fatto che
tali circostanze siano emerse successivamente alla decisione impugnata non è di
ostacolo alla loro presa in considerazione in questa sede, dato il pieno potere
di cognizione di questa Camera in materia di protezione dei minori, e non
vigendo alcun divieto di nova.
10.1
Va in
effetti rilevato che dal rapporto stilato il 20 novembre 2014 dal Servizio Medico-Psicologico
(SMP) di __________ (cfr. doc. C, reclamo RE 3) si apprende infatti che PI 1 ha
rivelato “spontaneamente ed in maniera autentica” ad una psicologa “di
comportamenti OMISSIS nei suoi confronti”, racconti da cui “emergono vissuti di tristezza e di disperazione”
(rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). In particolare, PI 1 ha riferito quanto
segue: “sai, la RE 2 OMISSIS. Il papi no” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). La bambina, che porta spesso con
sé la sua bambola preferita, “fa deporre alla sua bambola tali avvenimenti
cambiando il timbro di voce, come se fosse il giocattolo a parlare e non lei”
(rapporto 20 novembre 2014, pag. 3).
Nel corso
dell’incontro dell’11 dicembre 2014 con la nuova famiglia affidataria presso
l’Autorità di protezione, la signora __________ ha riferito che “PI 1 in più
di un’occasione ha espresso OMISSIS.” (verbale, pag.
2). La signora __________ ha riferito che “durante questi mesi di
affidamento PI 1 le ha raccontato molte cose che accadevano presso la famiglia
precedente come ad esempio OMISSIS” (verbale, pag. 2).
Anche nel
suo scritto del 12 dicembre 2014 l’UAP riferiva alcune frasi pronunciate da PI
1.
alla famiglia __________, fra cui “OMISSIS” (segnalazione
12.
dicembre 2014, pag. 3).
10.2
Nel corso
dell’udienza convocata dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014 i
signori RE 1 hanno negato ogni addebito in relazione ai maltrattamenti riferiti
dalla bambina. RE 2 ha ipotizzato che tali affermazioni fossero frutto del condizionamento
della madre naturale durante i diritti di visita, come era già avvenuto in
passato (cfr. verbale, pag. 2: “in più di un’occasione PI 1 le aveva detto
“tu sei cattiva perché tutte le bionde sono cattive” o che “tu vuoi farmi del male””).
Simili atteggiamenti di PI 1 dopo gli incontri con la madre naturale erano
stati già portati all’attenzione dell’UAP in passato (cfr. anche rapporto
dell’UAP del 23 aprile 2013 all’Autorità di protezione, pag. 3, secondo cui la
bambina al rientro dai diritti di visita con la madre “manifesta delle paure
incontrollate che essi le possano fare del male, come ad esempio “buttarla
sotto un’auto malgrado ci sono delle strisce pedonali””). Il patrocinatore
dei signori RE 1 ha pure ipotizzato che tali frasi potrebbero essere una
reazione alla rabbia di essersi sentita abbandonata dai genitori affidatari, in
quanto l’avversione nei confronti di RE 2 si è manifestata solo dopo il distacco
da lei (lettera 8 gennaio 2015 all’Autorità di protezione, pag. 3).
10.3
Alla luce
di quanto sopra, occorre considerare che già solo il sospetto che quanto
riferito da PI 1 si sia effettivamente verificato presso la famiglia
affidataria può giustificare l’interruzione del collocamento
presso la famiglia RE 1, in quanto non più “conveniente”.
Ma al di là
della fondatezza o meno di tali esternazioni – a questo stadio non potendo
essere escluso, come ipotizzato dagli insorgenti, che le stesse siano conseguenza
dell’influenza della madre naturale, del brusco cambiamento di vita cui è stata
esposta o piuttosto frutto della sua immaginazione – va preso atto che oggi PI
1.
manifesta dei sentimenti di disagio, di paura e di rifiuto nei confronti
della precedente madre affidataria e nei confronti dell’eventualità di un suo
ritorno a __________. Le circostanze attuali conducono a ritenere che,
soggettivamente, alla minore non possa più essere imposta la convivenza con RE
2.
Ad oggi, in considerazione del benessere della minore, un suo
possibile ritorno presso la famiglia affidataria RE 1 è dunque escluso.
Per queste ragioni, pur
diverse da quelle contenute nella motivazione della decisione impugnata, la
revoca del collocamento presso la famiglia RE 1 è da confermare in questa sede,
in quanto non più “conveniente” ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, ed entrambi i reclami interposti contro il dispositivo n. 1 della risoluzione
impugnata devono essere respinti.
11.
Gli altri punti del
Dispositivo
dispositivo della risoluzione cautelare impugnata non sono oggetto di
contestazione da parte dei signori RE 1.
12. Nel reclamo di RE 3 e RE
4 viene criticato il modo di agire dell’Autorità di protezione con riferimento
alle questioni concernenti il cambiamento di sede scolastica della minore e la
necessità di sottoporla ad una valutazione psicodiagnostica (reclamo RE 3, pag.
7). Gli insorgenti non formulano tuttavia delle contestazioni a riguardo,
ragion per cui su tali punti non occorre chinarsi ulteriormente.
13. Nel loro reclamo, i
signori RE 3 censurano anche il dispositivo n. 5 della decisione impugnata,
secondo cui la richiesta di regolamentare le relazioni personali fra PI 1, la
zia RE 4 e la nonna __________ è sospesa ai sensi dei considerandi e ne
chiedono l’annullamento. Gli insorgenti interpretano tale sospensione come una
decisione negativa e chiedono che i contatti con PI 1 possano continuare come
in precedenza, ritenuto che la zia e la nonna paterna sono delle importanti
figure di riferimento per la minore (“tanto più che i genitori naturali non
riescono a rispondere alle esigenze della loro bambina e non per loro colpa”
reclamo RE 3, pag. 6-7).
13.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato che l’evasione della
richiesta di RE 4 e __________ tesa ad ottenere una regolamentazione delle
relazioni personali con PI 1 “deve essere momentaneamente sospesa viste le
dinamiche in corso”, “nell’attesa che la situazione di PI 1 si
stabilizzi” (pag. 6). L’Autorità di protezione ha ritenuto che, di
principio e con il consenso dei genitori, “nulla osta a che siano già
stabiliti degli incontri con PI 1”, compatibilmente con le esigenze
dell’allora famiglia affidataria __________ e con le esigenze psico-fisiche e
terapeutiche di PI 1 (risoluzione impugnata, pag. 6).
13.2. Il reclamo non può
essere accolto nemmeno su questo punto. Al di là dell’infelice formulazione del
dispositivo, non si può considerare che nella risoluzione impugnata la
questione delle relazione personali fra zia, nonna paterna e PI 1 sia stata respinta.
La questione è invece ancora sub iudice, nella misura in cui con
risoluzione 99/2014 del 19 dicembre 2014 è stato previsto un diritto di visita
fra PI 1 e la zia RE 4, al domicilio di quest’ultima, per il giorno di Natale,
mentre con risoluzione n. 67/2015 del 26 gennaio/2 febbraio 2015 la nuova
curatrice è stata investita del compito di organizzare anche tali diritti di
visita. L’Autorità di protezione ha peraltro precisato che le uniche relazioni
personali che non sono autorizzate sono quelle con le precedenti famiglie
affidatarie (cfr. verbale del 20 gennaio 2015, pag. 2). Inoltre, con scritto 4
febbraio 2015 la nuova curatrice ha sottoposto alle parti una proposta di
regolamentazione delle relazioni personali, comprendente anche la zia e la
nonna paterna.
Il reclamo deve pertanto
essere respinto anche su questo punto.
14. Nel loro reclamo, i
signori RE 3 criticano infine l’Autorità di protezione per non aver statuito
sulla richiesta di RE 3 di essere messo al beneficio della sua richiesta di assistenza
giudiziaria, formulata con osservazioni 9 ottobre 2014 (pag. 8-9).
Nel caso concreto si
osserva che nell’ambito della risoluzione impugnata l’Autorità di protezione
non si è determinata su tale questione (nemmeno si è espressa in merito a tasse
e spese di giudizio), che deve dunque essere considerata ancora sub iudice.
Il reclamo non può
pertanto trovare accoglimento nemmeno su questo punto. Questa Camera richiama
tuttavia l’Autorità di protezione a pronunciarsi con sollecitudine sui punti ancora
aperti della vertenza.
15. Con riferimento alla
richiesta di RE 3 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo,
occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su
rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo.
Nel caso concreto, sulla
base della documentazione prodotta (cfr. scritti 30 dicembre 2014 e 14 febbraio
2015) risulta comprovata la situazione di indigenza di RE 3 ai sensi dell’art.
117 lett. a CPC e della relativa giurisprudenza. Considerato come il reclamo
non risultava di primo acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett.
b CPC), l’assistenza giudiziaria può essergli concessa.
Tuttavia, considerando
come il reclamo sia stato interposto insieme alla sorella, attraverso un unico
e comune patrocinatore, ai sensi dell’art. 118 cpv. 2 CPC si giustifica di
concedere a RE 3 il gratuito patrocinio unicamente nella misura del 50%
dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di reclamo.
16. Gli oneri processali
seguono la soccombenza, ma nella fattispecie – in considerazione della
particolarità del caso – si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
I. Sul
reclamo di RE 1 e RE 2:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.
II. Sul
reclamo di RE 3 e RE 4:
3. Il
reclamo è respinto.
4. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.
III. Sulla
domanda di RE 3 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria:
5. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza, è
concesso a RE 3 il beneficio del gratuito patrocinio nella misura del 50%
dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di
reclamo.
6. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.