Lexipedia

Decisione

9.2014.201

Revoca del collocamento presso una famiglia affidataria in via supercautelare e cautelare. Presupposti del "ricovero conveniente"; modifica delle circostanze. Competenze a livello cantonale per la rev

27 marzo 2015Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2008

dalla relazione fra CO 3 e RE 3.

La Commissione tutoria

regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria __________) ha iniziato

ad occuparsi della minore sin dalla nascita, in ragione OMISSIS. Già nel

novembre 2008 CO 3 e RE 3 sono infatti stati privati della custodia parentale

su PI 1 e, con decisione del 7 maggio 2010, la minore è stata collocata presso una

famiglia affidataria, RE 1 e RE 2 di __________.

B. Con decisione del 6

aprile 2011 la Commissione tutoria __________ – che ha assunto la pratica in

questione a seguito del trasferimento di domicilio di CO 3 – ha istituito in

favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, nominando

quale curatore __________, con il compito di aiutare e consigliare i genitori,

nonché di stabilire un calendario per i diritti di visita della minore con i genitori

e le altre persone coinvolte. Successivamente l’Autorità di protezione – nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria __________ – ha sostituito il curatore,

dimissionario, nominando al suo posto __________ con effetto dal 1° giugno

2013.

C. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, in data 24 ottobre 2013 l’Ufficio

dell’Aiuto e della protezione (UAP) ha presentato un aggiornamento della

situazione di PI 1. Dall’entrata in funzione della nuova curatrice la

collaborazione della famiglia affidataria con la rete è stata definita “positiva”,

essendosi instaurata “una comunicazione serena e costruttiva” (pag. 2).

L’UAP ha segnalato che dal mese di settembre 2013 era stata messa in atto,

attraverso il Servizio Medico Psicologico (SMP) di __________, l’indicazione

del pediatra dr. med. __________ di una “discreta presa in carico

psicologica della bambina” (pag. 2).

D. Con

scritto del 7 gennaio 2014 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione

di “nuovi problemi in merito all’affidamento di PI 1”; in particolare,

dopo un primo contatto con il SMP, “la famiglia RE 1 ha deciso di

interrompere gli incontri, adducendo l’insorgere di vecchie ferite in merito

all’affidamento stesso”. Preannunciava dunque un nuovo incontro dell’UAP

con la famiglia affidataria per “rivalutare la situazione”. A seguito di

tale segnalazione, il 7 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha richiesto

all’UAP di volersi esprimere “sull’idoneità dell’abbinamento tra la minore PI

1 e la famiglia RE 1 alla luce anche del fatto che la famiglia affidataria ha

interrotto gli incontri pensati per poter sostenere la bambina” presso il SMP.

Il 10 marzo seguente la curatrice, oltre a riferire in merito ai diritti di

visita fra PI 1 e la madre, ha informato l’Autorità di protezione del fatto che

“la situazione di PI 1 in questo momento è estremamente complessa”, poiché

l’UAP “ha infatti deciso di verificare nuovamente l’affidamento alla

famiglia RE 1 incaricando i propri psicologi”; secondo la curatrice, questa

verifica “potrebbe creare dei grossi cambiamenti o porre delle condizioni

all’affido” (pag. 1). La curatrice ha inoltre riferito di aver chiesto al

dr. med. __________ un rapporto alfine di valutare se la presa a carico

psicoterapeutica della minore (a quel momento interrotta dalla famiglia RE 1) fosse

sufficiente o meno (pag. 2).

E. Con

scritto del 7 agosto 2014 l’UAP ha informato la famiglia affidataria RE 1 del

cambiamento di assistente sociale incaricato del dossier riguardante

l’affidamento di PI 1 e della verifica dello stesso da parte degli psicologi

dell’UAP: alla famiglia affidataria veniva richiesta totale collaborazione, in

considerazione della natura dell’approfondimento e dei tempi brevi in cui

auspicavano di portarlo a termine.

L’8

settembre 2014 la famiglia affidataria RE 1 è stata convocata dall’UAP per un ultimo

incontro in relazione alla valutazione dell’affido, da tenersi il 25 settembre

seguente, allo scopo di “effettuare insieme una sintesi delle osservazioni

emerse e condividere con voi le considerazioni conclusive” alle quali sono

giunti gli psicologi dell’UAP. Nel citare tale riunione è stato richiesto alla

famiglia affidataria lo sforzo per essere presenti negli orari lavorativi

dell’UAP, ricordando le difficoltà insorte durante la valutazione dell’affido

nell’accordarsi in merito agli incontri con gli operatori dell’UAP (“che

hanno dovuto operare anche al di fuori dei loro tempi di lavoro”).

F. Con

e-mail del 24 settembre 2014 (mercoledì) l’UAP ha anticipato all’Autorità di

protezione il rapporto riguardante la valutazione dell’affidamento, chiedendole

una presa di posizione “che legittimi anche ai sensi del diritto civile la

conclusione dell’affidamento di PI 1 presso la famiglia RE 1 il prossimo sabato

27 settembre, giorno dell’effettivo trasferimento della bambina nella nuova

famiglia affidataria” ed informando che “l’UAP procederà dal canto suo

alla revoca della presente autorizzazione di affido e al rilascio di una nuova”.

Nel rapporto

in questione, pervenuto il 26 settembre 2014 (venerdì) all’Autorità di

protezione in forma cartacea, l’UAP ha riferito come l’affidamento presso la

famiglia RE 1 non fosse andato incontro alle reali esigenze di PI 1 e

necessitasse dunque un’interruzione prematura (pag. 2-3), con revoca

dell’autorizzazione ai signori RE 1 e inserimento della minore in un’altra famiglia

affidataria, individuata nei signori __________ (pag. 4). Operativamente, l’UAP

anticipava che avrebbe comunicato l’indomani – ovvero giovedì 25 settembre – tali

conclusioni ai signori RE 1, a PI 1 e ai genitori naturali, mentre il trasferimento

effettivo della minore avrebbe avuto luogo nella giornata di sabato 27

settembre. L’UAP chiedeva dunque “che il trasferimento della bambina nel

nuovo contesto familiare affidatario venga accompagnato e suggellato da una

decisione da parte della vostra autorità” (pag. 5).

G. Con

decisione supercautelare del 26 settembre 2014 (venerdì), il presidente

supplente dell’Autorità di protezione ha preso atto di tale rapporto e ha

considerato di dover “formalizzare il collocamento di PI 1 presso la

famiglia __________”, “per non destabilizzare ulteriormente la minore”,

bisognosa di un contesto progettuale rassicurante (pag. 2). Il presidente

supplente ha considerato che “sarebbe tuttavia apparso opportuno poter

procedere al collocamento richiesto previa ordinaria procedura che garantisce

ad ogni parte il diritto di essere sentito”, visto che da tempo l’UAP “sembrava

aver colto indizi circa il non idoneo abbinamento di PI 1 con la famiglia

affidataria”, ciò che avrebbe permesso “di potersi chinare su di una

progettualità il più possibile condivisa non da ultimo con la famiglia naturale”

(pag. 2).

Con la

medesima decisione il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1

è stato dunque revocato dal 27 settembre 2014. La minore è stata collocata, a

partire dalla stessa data, presso la famiglia affidataria __________. Nella decisione

in questione è stato inoltre previsto che le modalità di trasferimento sarebbero

state da concordare direttamente tra l’UAP e le due famiglie affidatarie; alle

parti è stato infine assegnato un termine di 10 giorni per presentare le

proprie osservazioni.

H. Con scritto del 26

settembre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione sulle modalità con

cui intendeva trasferire PI 1 presso la nuova famiglia affidataria. Il 1° e l’8

ottobre seguenti l’Autorità di protezione è stata aggiornata per scritto dalla

curatrice in merito alla situazione di PI 1 e del suo buon adattamento nella

nuova famiglia; il 13 ottobre la curatrice ha riferito di un incontro casuale

avvenuto tra PI 1 e la zia paterna e ha chiesto all’Autorità di protezione di

intervenire, ritenendo il comportamento di quest’ultima estremamente

destabilizzante per la minore.

I. Con osservazioni

datate 9 ottobre 2014 i signori RE 1 hanno contestato il provvedimento supercautelare

e le sue motivazioni, chiedendone l’immediata revoca, e hanno formulato a loro

volta una domanda supercautelare, chiedendo che il previsto trasferimento nella

nuova sede della Scuola dell’Infanzia fosse sospeso, pendente causa.

Con osservazioni di pari

data, anche il padre e la zia paterna di PI 1, RE 3 e RE 4, hanno postulato

l’immediata revoca del provvedimento supercautelare e il ritorno di PI 1 presso

i signori RE 1, provvedimenti accompagnati da misure idonee a supportare la

famiglia affidataria.

L. Con scritto del 31

ottobre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di “importanti e

preoccupanti sviluppi” riscontrati nell’ambito del nuovo affidamento di PI

1. In particolare, la minore ha sviluppato un attaccamento morboso (di “fusione

simbiotica”, pag. 2) nei confronti di OMISSIS, fonte di grande sofferenza

per quest’ultima, e denota mancanza di concentrazione, agitazione, aggressività

“verbale e fisica auto-eterodiretta”, oltre che repentini cambiamenti di

comportamento (pag. 2).

In conclusione,

considerato che “entrambe le bambine stanno male”, l’UAP ha proposto la

loro separazione e il ricovero di PI 1 in ospedale alfine di effettuare una

valutazione approfondita del suo stato di salute, mentale e fisico, che permetterebbe

di “formulare in maniera più consona il progetto di vita della minore”

(pag. 2-3).

M. Il 6 novembre 2014

l’Autorità di protezione si è incontrata con CO 3 e con la rappresentante

legale di RE 3 per discutere della situazione di PI 1, in particolare del mandato

di valutazione psicodiagnostica da conferire al SMP e dell’eventualità (avversata

dalla madre) di un ricovero della minore.

N. Con decisione del 14

novembre 2014 l'Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la

revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 e il

collocamento presso la nuova famiglia affidataria dei signori __________. Ha

inoltre conferito mandato al SMP di __________ di effettuare una valutazione

psicodiagnostica approfondita di PI 1 e ha respinto le richieste delle parti

tese ad ottenere la sospensione della frequenza di PI 1 dalla Scuola

dell’Infanzia di __________ e il ripristino della frequenza della Scuola

dell’Infanzia di __________.

L’Autorità di protezione

ha poi respinto la richiesta di RE 3 concernente il ripristino delle relazioni

personali con PI 1 (in quanto non erano mai state sospese) e ha sospeso

un’analoga richiesta da parte di RE 4 e __________ (rispettivamente, zia e

nonna paterna di PI 1).

O. Con reclamo del 27

novembre 2014 (inc. 9.2014.200) RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera contro

tale decisione, chiedendo il ricollocamento di PI 1 presso di loro.

Con gravame separato, di

pari data (inc. 9.2014.201), anche RE 3 e RE 4 si sono aggravati alla Camera di

protezione avverso tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio

degli atti all’Autorità di protezione affinché venga completata l’istruttoria, deciso

il ricollocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 (in alternativa,

presso la zia RE 4) e disciplinate le relazioni personali con la zia e la nonna

paterna. Con scritto del 1° dicembre 2014 intitolato “integrazione al reclamo”,

RE 4 si è riconfermata nelle sue richieste, postulando inoltre la restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo.

P. Con decisione

presidenziale del 3 dicembre 2014, questa Camera ha designato l’avv. RA 1 quale

curatrice di rappresentanza di PI 1 nelle procedure pendenti; anche l’Autorità

di protezione, con risoluzione n. 89/2014 del 5 dicembre 2014, ha proceduto in tal senso.

Q. La madre naturale di PI

1, CO 3, non si è pronunciata sui ricorsi in oggetto. Sia l’Autorità di

protezione che la curatrice di rappresentanza di PI 1 hanno invece presentato

le proprie osservazioni ad entrambi i reclami. Delle stesse e del successivo scambio

di allegati (avvenuto solo in relazione al reclamo RE 1 e conclusosi il 5 marzo

2015 con la duplica della curatrice di rappresentanza) si dirà, se del caso,

nei considerandi di diritto.

R. Successivamente

all’inoltro dei reclami, con decisione del 19 dicembre 2014 l’Autorità di

protezione ha revocato in via cautelare il collocamento di PI 1 presso la

famiglia affidataria __________ e l’ha collocata presso il Centro educativo per

minorenni (CEM) __________. Ha inoltre adottato delle misure opportune, quali

l’inserimento di PI 1 in internato settimanale presso il Centro Psico-educativo

(CPE) di __________ per una presa a carico terapeutica, senza una terapia farmacologica.

Ha in seguito dato ordine alla curatrice di adoperarsi affinché vengano riprese

le relazioni personali con il padre naturale di PI 1, ha vietato ogni contatto

tra PI 1 e la famiglia RE 1, e ha disposto che la minore trascorresse il giorno

di Natale presso la zia RE 4. I dispositivi concernenti la presa a carico terapeutica

presso il CPE senza terapia farmacologica sono anch’essi stati impugnati a

questa Camera da parte di RE 3 e RE 4 (inc. 9.2015.20, reclamo del 2 febbraio

2015 tutt’ora pendente).

S. Con decisioni

separate del 23 dicembre 2014 questa Camera ha respinto i reclami per denegata

giustizia interposti nei confronti dell’Autorità di protezione da RE 3 e RE 4,

da un lato, e dalla famiglia RE 1, dall’altro lato. Un’istanza di ricusa

dell’Autorità di protezione presentata dai signori RE 3 era già stata respinta

con decisione del 10 novembre 2014.

T. Con

decisione del 19 gennaio 2015 questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo dei signori RE 3,

respingendola.

U. Con decisione di data

2 febbraio 2015 (Ris. n. 67/2015 del 26 gennaio 2015) l’Autorità di protezione

ha nominato __________ quale curatrice educativa di PI 1, in sostituzione della

dimissionaria __________.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

In entrambi i

reclami qui in oggetto viene contestato il provvedimento cautelare adottato

dall’Autorità di protezione e chiesto l’annullamento del dispositivo n. 1 della

risoluzione. Gli insorgenti, nei loro rispettivi reclami, ritengono che la

revoca del collocamento di PI 1 presso i signori RE 1 sia stata adottata in

violazione delle norme applicabili e senza sufficienti approfondimenti

istruttori. Essi censurano inoltre il modo di procedere dell’Autorità di

protezione e dei Servizi coinvolti.

3.

Con riferimento alla

modifica del collocamento di PI 1, nella decisione contestata

l’Autorità di protezione richiama in primo luogo il rapporto del 24/26

settembre 2014 dell’UAP, con il quale “viene richiesto il collocamento di PI

1.

(2008) presso la famiglia __________” (risoluzione impugnata, pag. 1) e

la propria decisione supercautelare del 26 settembre 2014, “con la quale è

stata formalizzata la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia

affidataria di RE 1 e RE 2, __________, a far tempo dal 27 settembre 2014”, con contestuale

collocamento presso la famiglia __________ (risoluzione impugnata, pag. 1).

L’Autorità di protezione riassume in seguito gli sviluppi intervenuti

successivamente all’adozione della decisione supercautelare, in particolare le

istanze delle parti e i rapporti di aggiornamento della curatrice educativa e

dell’UAP (risoluzione impugnata, pag. 2-3).

L’Autorità

di protezione evidenzia che il 25 settembre 2014 l’UAP ha comunicato alla famiglia

affidataria, ai genitori naturali “e soprattutto a PI 1” il cambio di

affidamento (risoluzione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha preso

inoltre atto, come indicato dall’UAP nel suo rapporto, che “lo stesso

ufficio, quale autorità cantonale incaricata dell’applicazione dell’Ordinanza

federale sull’affidamento di minori (OAMin), ha revocato ai signori RE 1

l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza della minore”

(risoluzione impugnata, pag. 3). Secondo la risoluzione impugnata, “è fondamentale

che una comunicazione di grande impatto emotivo rivolta ad una minore, come può

essere certamente la comunicazione di un cambio di affido famigliare, si

concretizzi di conseguenza”, alfine di “non indurre, tra le altre cose,

ad una destabilizzazione del minore che potrebbe vedere gravemente compromessa

la propria capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione,

accudimento ed educazione” (risoluzione impugnata, pag. 3). Ciò a maggior

ragione nel caso di PI 1, “già fragilizzata dal proprio vissuto e che pacificamente

necessita di un contesto progettuale particolarmente rassicurante” (risoluzione

impugnata, pag. 3).

L’Autorità

di protezione afferma che la modifica dell’affidamento “ha delle conseguenze

per lo stato psico-affettivo della minore”, ma che ciò non deve essere

connotato negativamente, poiché nonostante “eventuali elementi di sofferenza”,

deve essere “contestualizzato in un cambiamento predisposto per il bene

della minore, non da ultimo resosi necessario a seguito della revoca

dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza di PI 1 presso la

famiglia RE 1” (risoluzione impugnata, pag. 3). Nella risoluzione impugnata

si cita a tal proposito il rapporto del 26 giugno 2014 del dr. med. __________,

deducendone il bisogno per PI 1 di “uno scorrere della vita particolarmente

lineare e prevedibile, senza sorprese” (risoluzione impugnata, pag. 3).

L’Autorità

di protezione ritiene che, “al di là dell’avvenuta revoca dell’idoneità famigliare”,

l’affido di PI 1 presso la famiglia RE 1 non garantisca più “l’adeguata

protezione del bene primario della minore”, in particolare data a) la

carente collaborazione da parte della suddetta famiglia nei confronti della

rete e le carenze dal profilo educativo (tali da richiedere una rivalutazione

dell’affido), b) l’ambiente disarmonico dal punto di vista emotivo (ciò che non

aiuterebbe la minore a “sentirsi al sicuro, né una bambina approvata con la

garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo”) e c) le

risposte ambientali incomplete e a tratti inadeguate offerte a PI 1 da parte

dei genitori affidatari, constatate durante le visite domiciliari (risoluzione

impugnata, pag. 4). Nella risoluzione impugnata si pone in seguito l’accento

sul fatto che i coniugi RE 1 abbiano confermato l’esistenza di incomprensioni

con la rete (risoluzione impugnata, pag. 4).

Di

conseguenza, in base ad una ponderazione degli interessi in gioco, l’Autorità

di protezione ha ritenuto “opportuno procedere con il garantire a PI 1 una

concretizzazione di quanto le è stato comunicato dagli adulti circa il cambio

di affido” nonché “opportuno stabilizzare l’intero contesto nel quale è

stata inserita, senza per il momento introdurre nuovi elementi nella sua vita”,

e ciò “fin tanto che non si conosceranno ulteriori elementi utili a

stabilire lo stato di salute di PI 1 e fino a quando non sarà individuato il

migliore intervento a favore della medesima” (risoluzione impugnata, pag.

4).

Nella

decisione impugnata infine, “per non destabilizzare ulteriormente la minore,

la quale necessita di un contesto progettuale rassicurante”, si procede

alla formalizzazione dell’affido presso la famiglia __________, “in grado di

rispondere appieno ai bisogni educativi della minore, avendo dimostrato delle

solide motivazioni fondate su sani principi quali la condivisione e attitudine

al confronto con la rete” (risoluzione impugnata, pag. 6).

4.

Nel

loro reclamo, i signori RE 1 sostengono che dal maggio 2010 – data in cui hanno

accolto PI 1 al domicilio – e sino alla revoca del collocamento, la famiglia

affidataria non ha mai ricevuto alcuna formale segnalazione “di eventuali problemi

circa l’adeguatezza della cura ed educazione della minore”, né dall’UAP né

dall’Autorità di protezione (reclamo RE 1, pag. 2). Essi sostengono che non

siano stati fatti sufficienti accertamenti specialistici per stabilire

l’esistenza di un disagio psico-affettivo grave a tal punto da imporre un così

drastico mutamento di vita di PI 1; lo stesso rapporto dell’UAP del 24

settembre 2014 non evidenzia alcun pericolo per PI 1 ai sensi dell’art. 310

cpv. 1 CC (reclamo RE 1, pag. 7).

Inoltre, il

parere del dr. med. __________, secondo cui PI 1 sarebbe inserita in un

ambiente disarmonico, è stato interpretato in maniera impropria, nella misura

in cui il pediatra si riferiva alla situazione globale di PI 1 e non

all’inidoneità dell’intervento genitoriale della famiglia affidataria (reclamo RE

1, pag. 7-8).

Secondo i

reclamanti, oltre a non essere accertata alcuna situazione di pericolo per PI 1,

non è stato nemmeno dimostrato che il cambiamento di famiglia affidataria fosse

l’unico modo per evitare ripercussioni negative sulla psiche della minore,

l’art. 310 cpv. 1 CC essendo l’ultima ratio (reclamo RE 1, pag. 8). Se

l’Autorità di protezione avesse ritenuto necessario che i reclamanti continuassero

a portare PI 1 agli incontri con la psicologa, “avrebbe dovuto tempestivamente

intervenire con un ordine nei confronti della famiglia affidataria”

(reclamo RE 1, pag. 8). L’Autorità di protezione, invece, ha preferito non dir

loro nulla e, due mesi dopo, incaricare l’UAP di una valutazione sull’idoneità

dell’abbinamento tra la minore e la famiglia affidataria, perdendo ulteriori

sei mesi e mezzo “senza che alcuna misura di sostegno della bimba sia di

fatto stata ordinata” (reclamo RE 1, pag. 9).

5.

Anche

nel reclamo dei signori RE 3 viene censurato il modo di procedere dell’Autorità

di protezione e dell’UAP. Gli insorgenti evidenziano come il “motivo

dell’interruzione del precedente affidamento (…) non è stato un abuso un

maltrattamento o desiderio della piccola o un qualsiasi altro grave avvenimento

che costringeva ad una così immediata soluzione, ma il fatto che alla bambina e

alla famiglia era stata già comunicata la decisione”: non vi erano dunque

elementi che permettessero di sospettare l’esistenza di una situazione di

pericolo per PI 1 (reclamo RE 3, pag. 4).

Secondo gli

insorgenti, la curatrice lamentava unicamente dei problemi di comunicazione tra

la rete e i signori RE 1, poiché questi non erano d’accordo “di stressarla

ulteriormente continuando ad andare da uno psicologo” (reclamo RE 3, pag.

4). L’Autorità di protezione non ha tuttavia mai invitato la famiglia

affidataria a collaborare maggiormente, pena la revoca dell’affido (reclamo RE

3, pag. 4). Gli insorgenti ritengono che la conferma della supercautelare non

possa essere motivata dal “mantenimento di uno stato di fatto ormai venutosi

a creare senza approfondimento istruttorio alcuno” (reclamo RE 3, pag. 4).

Infine,

secondo i reclamanti il parere del dr. med. __________ viene citato in maniera

contraddittoria, nella misura in cui l’Autorità di protezione “per garantire

stabilità alla bambina la trasferisce in un contesto di vita nuovo e totalmente

differente dal suo”, ciò che per finire ha condotto ad una

destabilizzazione della minore (reclamo RE 3, pag. 5).

6.

Ai

sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad

istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i

provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in

particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti

(cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti

può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone

che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di

presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).

6.1

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i

genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di

protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori

(Breitschmid,

BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.

214; Meier/Stettler, Droit de

filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze

oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la

misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico

scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1°

luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).

6.2

I “terzi”

presso cui il minore si trova ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC sono le persone

a cui i genitori hanno affidato il figlio volontariamente (e non per effetto di

una decisione dell’autorità): anche nel caso in cui il minore è tolto

alla custodia di terzi, il provvedimento colpisce infatti i genitori, che non

hanno saputo o potuto scegliere un luogo di collocamento adatto a salvaguardare

gli interessi del minore (Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1298 pag. 853; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 22; v. anche STF del 30 giugno 2014, inc.

5A_378/2014, consid. 4.2).

Il

diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende

infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla

cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore),

essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC

n. 1; Meier, CR CC I, 2010,

ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della

revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014,

tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de

déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr.

titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

6.3

La misura di

privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il

diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,

e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale

diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il

collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9,

consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB

I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28,

consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”

(approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità

e ai bisogni del minore (Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK

ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76,

consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età

del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i

bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo

ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del

bambino (v. più diffusamente, Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008,

inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità

di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare –

ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut,

garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de

garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez,

CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura

quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure

e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e

una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia

alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità

parentale, custodia e cura del figlio”, cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html,

consultato il 27 marzo 2015).

6.4

Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla

personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare

la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la

modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione

alla nuova situazione (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). Non entra invece

in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale (rectius:

di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come

visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato

ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità

(detentori di una semplice custodia di fatto).

7.

Le

argomentazioni dei reclamanti, nella misura in cui si riferiscono alla “revoca

della custodia”, non sono pertinenti. Come indicato al considerando precedente,

la revoca della custodia colpisce unicamente i genitori; in caso di

collocamento del minore presso una famiglia affidataria, il diritto di custodia

rimane nelle mani dell’Autorità di protezione e non viene trasferito alla

famiglia affidataria. La revoca del collocamento non presuppone dunque

l’adempimento dei requisiti per la revoca della custodia parentale (ovvero,

l’accertamento di una situazione di pericolo) in quanto la famiglia affidataria

è “solo” titolare di una custodia di fatto del minore. Una modifica del collocamento

può dunque avvenire anche in assenza di una situazione di pericolo, già

soltanto quando in ragione di un cambiamento di circostanze tale collocamento

non risulti più “conveniente”, ovvero adeguato ai bisogni del minore. La

decisione impugnata deve dunque essere esaminata unicamente dal profilo

dell’adeguatezza del collocamento presso la famiglia RE 1.

8.

Come

già indicato, a sostegno della sua decisione l’Autorità di protezione ha

giudicato “fondamentale” (risoluzione

impugnata, pag. 3) che la comunicazione del cambio di affido, operata dall’UAP,

trovasse una concretizzazione nei fatti. Ciò alfine di non destabilizzare PI 1

e la sua capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione,

accudimento ed educazione.

Tale

motivazione è priva di consistenza. Qualsiasi decisione dell’Autorità di protezione

deve poggiare su una base legale ed essere adottata solo dopo una verifica (pur

sommaria, in caso di urgenza) dei presupposti necessari. Un cambio di affido

famigliare – che, nel caso concreto, perdurava dal 2010 – può essere ordinato

dall’Autorità di protezione solo laddove ne siano dati i presupposti, dal cui

esame tale Autorità non può prescindere. Una decisione del genere può dunque

essere adottata dall’Autorità di protezione solo dopo aver verificato se l’affido

in questione non appare più “conveniente” ai sensi delle norme che è chiamata

ad applicare (art. 310 cpv. 1 CC in combinazione con art. 313 CC) e sulla

necessità di mettere in atto tale cambiamento in via urgente (art. 445 CC). Nel

suo esame, l’Autorità di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e non è

tenuta a ratificare quanto riferito da un’altra autorità (in caso, l’UAP),

unicamente perché ai diretti interessati è già stata data una comunicazione in

tal senso.

Su questo

punto, le critiche degli insorgenti sono pertanto condivisibili.

9.

Il

fatto che l’autorizzazione concessa ai signori RE 1 quale famiglia affidataria

sia stata revocata ha invece un’incidenza rilevante sulla decisione

dell’Autorità di protezione riguardante il cambio di affido, tale

autorizzazione essendo un presupposto fondamentale per il collocamento di un

minorenne.

9.1

Giusta

l’art. 316 cpv. 1 CC, l’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità

di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal

diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.

Le

condizioni per l’autorizzazione sono contenute nell’Ordinanza sull’accoglimento

di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin), che

prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione

o la revoca di un’autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin).

L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i

loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare

l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la

cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo

il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin);

essa deve essere rilasciata prima di accogliere l’affiliato (art. 8 cpv. 1

OAMin).

Giusta

l’art. 11 OAMin, ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate

neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto

al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l’autorità revoca

l’autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al

collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole (cpv.

1); se tale invito risulta vano, l’autorità ne informa l’autorità di protezione

dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore (cpv.

2). Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore,

informandone l’autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente

altrove (cpv. 3).

Il Canton

Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall’ordinanza, di affidare tali

compiti ad altre autorità anziché all’Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin).

Sulla base

della delega di competenza di cui all’art. 22 della Legge sul sostegno alle

attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie),

il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie,

nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l’ottenimento

dell’autorizzazione quale famiglia affidataria.

Nel suddetto

regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi

della legislazione federale è stata conferita all’UAP (art. 3 lett. a del Regolamento),

mentre la competenza per la revoca di tali autorizzazioni è stata attribuita al

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS; art. 1 cpv. 2 a del Regolamento). Che quest'ultima competenza sia stata affidata al DSS, e non all’UAP, emerge

chiaramente anche dall’art. 64 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui, in caso di

deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde

più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo il già citato

art. 11 OAMin (concernente la revoca dell’autorizzazione). La norma prevede

pure che, laddove appaia necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi

del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP debba segnalare tempestivamente

la situazione all’autorità di protezione competente (art. 64 cpv. 2 del Regolamento).

Ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 OAMin, se le competenze dell’autorità sono state affidate

ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.

La Legge per

le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate

dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1); contro le decisioni del

Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento

famigliare ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di

queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di

appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48

lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAmm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).

9.2

Come

visto, ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 CC il collocamento di un minore presso una

famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto

un’autorizzazione in tal senso dall’autorità competente (che, come detto, nel

Canton Ticino non è l’Autorità di protezione). Nel caso in cui alla famiglia

affidataria venga revocata l’autorizzazione da parte dell’autorità competente,

il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile e l’Autorità di

protezione non può che collocare il minore altrove.

Nella

fattispecie, va rilevato che l’UAP, nel suo rapporto 24/26 settembre

2014, sostiene che “quale autorità cantonale incaricata

dell’applicazione dell’Ordinanza federale sull’affidamento di minore (OAMin)”,

l’Ufficio “si ritrova nella posizione di dover revocare ai signori RE 1

l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglimento della minore PI 1”,

chiedendo all’Autorità di protezione di modificare il collocamento nel senso da

loro richiesto (pag. 4).

In realtà, come visto

sopra, le norme pertinenti attribuiscono la competenza per la revoca

dell’autorizzazione non all’UAP bensì al DSS (v. i menzionati art. 1 cpv. 2 a e 64 cpv. 1 del Regolamento della Legge per le famiglie, combinati con l’art. 11 OAMin). Per quanto

inabituale, la diversa attribuzione di competenze per la concessione

dell’autorizzazione e la revoca della stessa – demandata all’autorità gerarchicamente

superiore – si spiega in ragione della gravità del provvedimento, che incide in

maniera pesante nelle vite sia dei minori affidati, sia degli affilianti

stessi, come del resto il caso qui in esame ben testimonia.

Non risulta quindi

corretto, dal profilo procedurale, che nel caso concreto l’UAP si sia definita

come autorità competente in merito e abbia comunicato all’Autorità di

protezione di voler decidere la revoca dell’autorizzazione dell’affido.

Ma vi è di più. La preannunciata

decisione di revoca infatti, oltre a non essere stata emanata prima della

decisione supercautelare dell’Autorità di protezione, non lo è stata nemmeno

successivamente. L’UAP infatti, nonostante quanto anticipato sia

alle parti che all’Autorità di protezione, non ha dato seguito a questa comunicazione

e non si è mai pronunciata sulla questione con una decisione formale e motivata,

munita dell’indicazione dei rimedi giuridici. Dopo il suddetto rapporto,

che ha di fatto provocato la risoluzione dell’Autorità di protezione, gettando

le basi per la modifica del collocamento di PI 1, l’UAP si è limitata a comunicare

alla famiglia affidataria che riteneva “automaticamente decaduta”

l’autorizzazione concessa ai reclamanti, in quanto “l’affidamento presso la

vostra famiglia non sussiste più” vista la risoluzione dell’Autorità di

protezione (lettera UAP del 17 novembre 2014). Risoluzione che, però, l’Autorità

di protezione ha adottato partendo dal presupposto che l’UAP avrebbe poi formalizzato

la decisione di revoca dell’autorizzazione alla famiglia RE 1.

Tale modo di agire non può

essere tutelato poiché priva, di fatto, la famiglia affidataria delle vie di

ricorso di cui ai combinati art. 27 cpv. 2 OAMin e 45 cpv. 1 della Legge per le

famiglie.

9.3

Va inoltre

sottolineato che il contenuto stesso del rapporto dell’UAP poteva legittimamente

suscitare delle perplessità. Le motivazioni dell’UAP a sostegno della revoca

dell’autorizzazione quale famiglia affidataria si fondano su due tipi di

considerazioni, una di carattere “psicologico” e una di tipo “legislativo”.

L’UAP definisce

insufficiente la collaborazione con la rete da parte della famiglia affidataria

in questione, “qualità per noi fondamentale per il buon funzionamento

dell’affido” (rapporto, pag. 1). Pertanto, “la ragione d’ordine

legislativo” (“che ci pare altrettanto importante” rispetto a

quella d’ordine psicologico), “entrerà in vigore nei prossimi mesi in

applicazione alle modifiche dell’ordinanza federale sull’affidamento (OAMin),

con cui si chiederà un più importante coinvolgimento e collaborazione da parte

delle famiglie affidatarie nella vigilanza dell’affido di competenza del nostro

Ufficio, questione improponibile visto l’agire solitario della coppia RE 1”

(cfr. rapporto, pag. 2).

A tal proposito occorre

sottolineare che, al momento della stesura del rapporto dell’UAP, non risultava

esservi alcuna prospettata implementazione di nuove norme dell’OAMin, ordinanza

che è stata oggetto di una revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio

2013.

Imminenti cambiamenti della OAMin, che implichino un’accresciuta

collaborazione da parte delle famiglie affidatarie, non risultano esservi, al

di là di quanto già entrato in vigore da più di due anni. Il rapporto vi

accenna peraltro solo in maniera generica, rendendo impossibile comprendere

esattamente a quale presunta novella legislativa si riferisca, oltre che

valutare la proponibilità di una sua applicazione anticipata, ancor prima della

sua entrata in vigore. La motivazione “d’ordine legislativo” per la revoca

dell’autorizzazione risulta dunque infondata.

Per quanto riguarda poi la

ragione d’ordine psicologico (“che ha determinato più di tutto la nostra

decisione”), evocata dall’UAP nel suo rapporto per porre fine

all’affidamento, occorre rilevare quanto segue. L’UAP cita in primo luogo la

lettera del dr. med. __________ del 26 giugno 2014, secondo cui “PI 1

vivrebbe in un ambiente disarmonico e che questo non aiuterebbe la stessa a

sentirsi al sicuro, una bambina approvata e con la garanzia di crescere con

adeguate opportunità di sviluppo” (rapporto UAP, pag. 2). Ora, come

spiegato dallo stesso dr. med. __________ con e-mail del 5 ottobre 2014 (doc. C

allegato al reclamo dei signori RE 1), utilizzando l’aggettivo “disarmonico” il

pediatra si riferiva all’intero contesto in cui era inserita PI 1 (“uno

sviluppo ed un ambiente disarmonici” in considerazione di “tutte le figure

ambientali, sociali e professionali coinvolte”) e non alla famiglia

affidataria. Il pediatra aveva già evocato il “profilo disarmonico” di PI 1 in

una sua precedente presa di posizione (cfr. lettera 16 giugno 2013 allegata

allo scritto del 7 agosto 2013 della curatrice).

Ci si chiede peraltro come

il medico – che nel suo scritto affermava di non essere il pediatra curante

della bambina – avrebbe potuto emettere un giudizio in merito all’idoneità famigliare dei signori RE 1, avendo egli visitato la minore

in due sole occasioni e non per valutarne l’inserimento ambientale ma “con

l’intento di raccogliere indicazioni in merito allo stato di salute e allo

sviluppo psicomotorio” della minore (cfr. lettera 26 giugno 2014).

Il pediatra ha precisato

quanto sopra anche all’Autorità di protezione, con scritto del 7 dicembre 2014,

evocando “l’aumentata variabilità a livello di gestione esterna (stile

educativo, modo di rapportarsi ecc)” cui è confrontato ogni minore in affido,

“dato che vi è un aumentato numero di persone di riferimento primarie coinvolte

(caregiver)”; in questo senso andava dunque interpretato il suo precedente

scritto, senza invece riferirsi “ad una possibile disarmonia in seno alla

famiglia RE 1 o a quella biologica”. Anche a questo riguardo le critiche

degli insorgenti al rapporto dell’UAP sono pertanto condivisibili.

9.4

In considerazione di

quanto esposto, questa Camera ritiene che la decisione dell’Autorità di

protezione di revocare inaudita parte il collocamento di PI 1 presso la

famiglia RE 1 sia stata precipitosa, in quanto le lacune del rapporto dell’UAP –

sia formali che di sostanza – avrebbero meritato un maggiore approfondimento

prima di darvi seguito.

Considerato poi che il

rapporto in questione non motivava in alcun modo la tempistica strettissima con

cui l’UAP aveva previsto di mettere in atto lo spostamento di PI 1 (si ricorda

che l’art. 11 cpv. 3 OAMin dà la facoltà all’autorità di ritirare

subito il minore, informandone l’Autorità di protezione, a condizione che vi sia

pericolo nel ritardo), l’Autorità di protezione non doveva sentirsi tenuta a

ratificare queste modalità, che lei stessa aveva percepito come inopportune (“sarebbe

tuttavia apparso opportuno poter procedere al collocamento richiesto

previa ordinaria procedura che garantisce il diritto di essere sentito”, cfr. decisione supercautelare del 26 settembre 2014, pag. 2), convocando piuttosto con urgenza un’udienza di discussione.

Ad

analoga conclusione si giunge anche volendo considerare il rapporto

dell’UAP del 24/26 settembre 2014 come una segnalazione all'Autorità di

protezione a norma dell'art. 64 cpv. 2 del Regolamento della legge per le

famiglie, alfine di chiedere l’adozione di misure di protezione in favore di PI

1.

Sulla base del solo contenuto del rapporto, da cui non trapelava alcun

rischio imminente per la minore né altro tipo di “particolare urgenza” ai sensi

dell’art. 445 cpv. 2 CC, lo spostamento immediato della medesima (già

organizzato nei dettagli dall'UAP con una tempistica molto serrata) costituiva

senz’altro un provvedimento affrettato e sproporzionato.

L’argomento

secondo cui “per preservare la salute psicofisica di PI 1 è necessario

garantire alla minore dei bisogni identificati come irrinunciabili. In

particolare PI 1 deve sentirsi protetta e accudita, ciò che nella sua

fragilità, si traduce con uno scorrere della vita particolarmente lineare e

prevedibile, senza sorprese” – motivazione tratta dalla decisione

impugnata, parafrasando il parere del 26 giugno 2014 del dr. med. __________,

pag. 3 – giustificava semmai una maggior prudenza nel procedere

all’interruzione improvvisa dell’affido quasi quinquennale di PI 1 ai RE 1, in

un’ottica di protezione della minore e in assenza di circostanze gravi,

piuttosto che la conferma della decisione supercautelare che, di fatto, ha

reciso in maniera netta quanto di lineare e prevedibile vi era nello scorrere

della vita di PI 1. Anche da questo profilo, non si può che condividere la

posizione degli insorgenti.

10.

La

fondatezza delle critiche dei reclamanti e le considerazioni di cui sopra non

conducono ad ogni modo ad un annullamento della decisione impugnata che – pur

sulla base di altre argomentazioni, rivelatesi in un secondo tempo – deve invece

essere confermata in questa sede. Nella fattispecie sono infatti emerse delle

circostanze che conducono a ritenere che il collocamento della minore presso la

famiglia RE 1 non possa più essere considerato adeguato, a prescindere dalla

mancata revoca dell’autorizzazione quale famiglia affidataria. Il fatto che

tali circostanze siano emerse successivamente alla decisione impugnata non è di

ostacolo alla loro presa in considerazione in questa sede, dato il pieno potere

di cognizione di questa Camera in materia di protezione dei minori, e non

vigendo alcun divieto di nova.

10.1

Va in

effetti rilevato che dal rapporto stilato il 20 novembre 2014 dal Servizio Medico-Psicologico

(SMP) di __________ (cfr. doc. C, reclamo RE 3) si apprende infatti che PI 1 ha

rivelato “spontaneamente ed in maniera autentica” ad una psicologa “di

comportamenti OMISSIS nei suoi confronti”, racconti da cui “emergono vissuti di tristezza e di disperazione”

(rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). In particolare, PI 1 ha riferito quanto

segue: “sai, la RE 2 OMISSIS. Il papi no” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). La bambina, che porta spesso con

sé la sua bambola preferita, “fa deporre alla sua bambola tali avvenimenti

cambiando il timbro di voce, come se fosse il giocattolo a parlare e non lei”

(rapporto 20 novembre 2014, pag. 3).

Nel corso

dell’incontro dell’11 dicembre 2014 con la nuova famiglia affidataria presso

l’Autorità di protezione, la signora __________ ha riferito che “PI 1 in più

di un’occasione ha espresso OMISSIS.” (verbale, pag.

2). La signora __________ ha riferito che “durante questi mesi di

affidamento PI 1 le ha raccontato molte cose che accadevano presso la famiglia

precedente come ad esempio OMISSIS” (verbale, pag. 2).

Anche nel

suo scritto del 12 dicembre 2014 l’UAP riferiva alcune frasi pronunciate da PI

1.

alla famiglia __________, fra cui “OMISSIS” (segnalazione

12.

dicembre 2014, pag. 3).

10.2

Nel corso

dell’udienza convocata dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014 i

signori RE 1 hanno negato ogni addebito in relazione ai maltrattamenti riferiti

dalla bambina. RE 2 ha ipotizzato che tali affermazioni fossero frutto del condizionamento

della madre naturale durante i diritti di visita, come era già avvenuto in

passato (cfr. verbale, pag. 2: “in più di un’occasione PI 1 le aveva detto

“tu sei cattiva perché tutte le bionde sono cattive” o che “tu vuoi farmi del male””).

Simili atteggiamenti di PI 1 dopo gli incontri con la madre naturale erano

stati già portati all’attenzione dell’UAP in passato (cfr. anche rapporto

dell’UAP del 23 aprile 2013 all’Autorità di protezione, pag. 3, secondo cui la

bambina al rientro dai diritti di visita con la madre “manifesta delle paure

incontrollate che essi le possano fare del male, come ad esempio “buttarla

sotto un’auto malgrado ci sono delle strisce pedonali””). Il patrocinatore

dei signori RE 1 ha pure ipotizzato che tali frasi potrebbero essere una

reazione alla rabbia di essersi sentita abbandonata dai genitori affidatari, in

quanto l’avversione nei confronti di RE 2 si è manifestata solo dopo il distacco

da lei (lettera 8 gennaio 2015 all’Autorità di protezione, pag. 3).

10.3

Alla luce

di quanto sopra, occorre considerare che già solo il sospetto che quanto

riferito da PI 1 si sia effettivamente verificato presso la famiglia

affidataria può giustificare l’interruzione del collocamento

presso la famiglia RE 1, in quanto non più “conveniente”.

Ma al di là

della fondatezza o meno di tali esternazioni – a questo stadio non potendo

essere escluso, come ipotizzato dagli insorgenti, che le stesse siano conseguenza

dell’influenza della madre naturale, del brusco cambiamento di vita cui è stata

esposta o piuttosto frutto della sua immaginazione – va preso atto che oggi PI

1.

manifesta dei sentimenti di disagio, di paura e di rifiuto nei confronti

della precedente madre affidataria e nei confronti dell’eventualità di un suo

ritorno a __________. Le circostanze attuali conducono a ritenere che,

soggettivamente, alla minore non possa più essere imposta la convivenza con RE

2.

Ad oggi, in considerazione del benessere della minore, un suo

possibile ritorno presso la famiglia affidataria RE 1 è dunque escluso.

Per queste ragioni, pur

diverse da quelle contenute nella motivazione della decisione impugnata, la

revoca del collocamento presso la famiglia RE 1 è da confermare in questa sede,

in quanto non più “conveniente” ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, ed entrambi i reclami interposti contro il dispositivo n. 1 della risoluzione

impugnata devono essere respinti.

11.

Gli altri punti del

Dispositivo

dispositivo della risoluzione cautelare impugnata non sono oggetto di

contestazione da parte dei signori RE 1.

12. Nel reclamo di RE 3 e RE

4 viene criticato il modo di agire dell’Autorità di protezione con riferimento

alle questioni concernenti il cambiamento di sede scolastica della minore e la

necessità di sottoporla ad una valutazione psicodiagnostica (reclamo RE 3, pag.

7). Gli insorgenti non formulano tuttavia delle contestazioni a riguardo,

ragion per cui su tali punti non occorre chinarsi ulteriormente.

13. Nel loro reclamo, i

signori RE 3 censurano anche il dispositivo n. 5 della decisione impugnata,

secondo cui la richiesta di regolamentare le relazioni personali fra PI 1, la

zia RE 4 e la nonna __________ è sospesa ai sensi dei considerandi e ne

chiedono l’annullamento. Gli insorgenti interpretano tale sospensione come una

decisione negativa e chiedono che i contatti con PI 1 possano continuare come

in precedenza, ritenuto che la zia e la nonna paterna sono delle importanti

figure di riferimento per la minore (“tanto più che i genitori naturali non

riescono a rispondere alle esigenze della loro bambina e non per loro colpa”

reclamo RE 3, pag. 6-7).

13.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato che l’evasione della

richiesta di RE 4 e __________ tesa ad ottenere una regolamentazione delle

relazioni personali con PI 1 “deve essere momentaneamente sospesa viste le

dinamiche in corso”, “nell’attesa che la situazione di PI 1 si

stabilizzi” (pag. 6). L’Autorità di protezione ha ritenuto che, di

principio e con il consenso dei genitori, “nulla osta a che siano già

stabiliti degli incontri con PI 1”, compatibilmente con le esigenze

dell’allora famiglia affidataria __________ e con le esigenze psico-fisiche e

terapeutiche di PI 1 (risoluzione impugnata, pag. 6).

13.2. Il reclamo non può

essere accolto nemmeno su questo punto. Al di là dell’infelice formulazione del

dispositivo, non si può considerare che nella risoluzione impugnata la

questione delle relazione personali fra zia, nonna paterna e PI 1 sia stata respinta.

La questione è invece ancora sub iudice, nella misura in cui con

risoluzione 99/2014 del 19 dicembre 2014 è stato previsto un diritto di visita

fra PI 1 e la zia RE 4, al domicilio di quest’ultima, per il giorno di Natale,

mentre con risoluzione n. 67/2015 del 26 gennaio/2 febbraio 2015 la nuova

curatrice è stata investita del compito di organizzare anche tali diritti di

visita. L’Autorità di protezione ha peraltro precisato che le uniche relazioni

personali che non sono autorizzate sono quelle con le precedenti famiglie

affidatarie (cfr. verbale del 20 gennaio 2015, pag. 2). Inoltre, con scritto 4

febbraio 2015 la nuova curatrice ha sottoposto alle parti una proposta di

regolamentazione delle relazioni personali, comprendente anche la zia e la

nonna paterna.

Il reclamo deve pertanto

essere respinto anche su questo punto.

14. Nel loro reclamo, i

signori RE 3 criticano infine l’Autorità di protezione per non aver statuito

sulla richiesta di RE 3 di essere messo al beneficio della sua richiesta di assistenza

giudiziaria, formulata con osservazioni 9 ottobre 2014 (pag. 8-9).

Nel caso concreto si

osserva che nell’ambito della risoluzione impugnata l’Autorità di protezione

non si è determinata su tale questione (nemmeno si è espressa in merito a tasse

e spese di giudizio), che deve dunque essere considerata ancora sub iudice.

Il reclamo non può

pertanto trovare accoglimento nemmeno su questo punto. Questa Camera richiama

tuttavia l’Autorità di protezione a pronunciarsi con sollecitudine sui punti ancora

aperti della vertenza.

15. Con riferimento alla

richiesta di RE 3 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo,

occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su

rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo.

Nel caso concreto, sulla

base della documentazione prodotta (cfr. scritti 30 dicembre 2014 e 14 febbraio

2015) risulta comprovata la situazione di indigenza di RE 3 ai sensi dell’art.

117 lett. a CPC e della relativa giurisprudenza. Considerato come il reclamo

non risultava di primo acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett.

b CPC), l’assistenza giudiziaria può essergli concessa.

Tuttavia, considerando

come il reclamo sia stato interposto insieme alla sorella, attraverso un unico

e comune patrocinatore, ai sensi dell’art. 118 cpv. 2 CPC si giustifica di

concedere a RE 3 il gratuito patrocinio unicamente nella misura del 50%

dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di reclamo.

16. Gli oneri processali

seguono la soccombenza, ma nella fattispecie – in considerazione della

particolarità del caso – si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

I. Sul

reclamo di RE 1 e RE 2:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.

II. Sul

reclamo di RE 3 e RE 4:

3. Il

reclamo è respinto.

4. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.

III. Sulla

domanda di RE 3 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria:

5. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza, è

concesso a RE 3 il beneficio del gratuito patrocinio nella misura del 50%

dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di

reclamo.

6. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.