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Decisione

9.2014.203

Accesso agli atti relativi ad una procedura di protezione di una persona ora deceduta (tale diritto è definito dal D. di protezione e non dal D. successorio). La posizione di erede non garantisce il l

18 agosto 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 1912 a

__________. Per molti anni ha risieduto in Ticino, nel 1995 si è

definitivamente trasferita presso la Casa di riposo __________. La signora PI 1

è deceduta il 2011.

B. Nel 2006, quando la

signora aveva 94 anni, la sua situazione è stata segnalata alla Commissione

tutoria regionale __________ che ha inoltrato, il 22 settembre 2006, una

domanda di intervento per interdizione all’Autorità di vigilanza sulle tutele, __________.

Nel frattempo, e meglio con decisione 15 novembre 2006, la Commissione tutoria

regionale __________ ha privato provvisoriamente la signora PI 1 dell’esercizio

dei diritti civili ex art. 386 cpv. 2 vCC e nominato, in qualità di

rappresentante, l’avv. __________. La menzionata decisione è stata impugnata

dal signor RE 1 che riteneva la signora PI 1 pienamente capace di intendere e

volere.

Con decisione del

19 novembre 2006 l’Autorità di vigilanza sulle tutela ha respinto il ricorso

del signor RE 1 e, in accoglimento alla domanda di intervento, decretato

l’interdizione della signora PI 1 in base all’art. 369 vCC. In buona sostanza è

stato accertato che la signora non era più in grado di provvedere ai propri

interessi personali e gestionali siccome confrontata da decadimento cognitivo,

disorientamento spazio-temporale con score patologico al Mini Mentral Status

ciò che faceva concludere con un affezione da demenza di verosimile origine

degenerativa tipo Alzheimer (decisione 19 dicembre 2006 dell’Autorità di

vigilanza sulle tutele, consid. 3). È altresì stato accertato che attorno alla

signora PI 1 vi era stato nei mesi precedenti un improvviso e incalzante

movimento di persone che non avevano mai fatto parte della vita di PI 1 e che

di colpo sembravano volersi occupare di lei in maniera esclusiva e il più

rapidamente possibile; in particolare è apparsa evidente la pressione del

signor RE 1 nel voler a tutti i costi impossessarsi in maniera esclusiva della

cura e degli interessi della signora PI 1 e pure di trasferirla altrove, ciò

che non era in sintonia con i desideri della signora e nemmeno con i suoi

interessi, che andavano di conseguenza protetti (decisione 19 dicembre 2006

dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, consid. 5b). La Commissione tutoria

regionale __________ ha poi di seguito istituito, in favore della signora, una

tutela confermando, nella qualità di tutore, l’avv. __________ (decisione del

22 dicembre 2006).

C. A seguito del

decesso, avvenuto il 2011, della signora PI 1, la Commissione tutoria regionale

__________ ha revocato, con risoluzione 17 maggio 2011, la tutela.

Il certificato ereditario

è stato emesso solo il 9 aprile 2014. Questo siccome la signora PI 1 aveva

allestito due testamenti, uno pubblico il 7 novembre 2002 e l’altro olografo il

10 agosto 2006, entrambi pubblicati il 21 ottobre 2011. Avverso il rilascio del

certificato ereditario era quindi stata inoltrata un’opposizione, la relativa

procedura dinanzi al Pretore del Distretto di __________ è poi stata stralciata

per avvenuto accordo extragiudiziale il 22 febbraio 2013. La Pretura del

Distretto di __________ aveva anche avviato, con decisione dell’8 marzo 2013,

una procedura di ricerca eredi. Infine è stato rilasciato il certificato che

attesta che unico erede della successione relitta della defunta PI 1 è il

cugino di secondo grado RE 1 (certificato del 9 aprile 20014 del Pretore del

Distretto di __________, inc. n. SO.213.805).

D. Già nel corso del

2012 il signor RE 1 si era rivolto alla Commissione tutoria regionale __________

e al tutore per ricevere copia dell’inventario iniziale e dei successivi rendiconti

con relativi giustificativi oltre alle decisioni di tassazione della mercede

concessa al tutore. L’avv. __________ ha rinviato il richiedente all’autorità

siccome il suo mandato era cessato mentre la Commissione tutoria regionale __________

ha respinto la richiesta in quanto la qualità di erede non era stata

comprovata.

Dopo aver ricevuto

il certificato ereditario il signor RE 1 si è nuovamente rivolto all’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione, divenuta

competente dal 1° gennaio 2013) ribadendo la richiesta di trasmissione dei

documenti.

Con risoluzione del 28

aprile 2014 (ris. n. 175/2014) l’Autorità di protezione ha approvato i

rendiconti 2009, 2010 e quello finale, decisione notificata unitamente alla copia

dei rendiconti anche all’erede richiedente, senza però i giustificativi. Dopo

ulteriore sollecito della documentazione mancante l’Autorità di protezione, con

decisione del 27 ottobre 2014 ha: comunicato che i giustificativi relativi alla

gestione 2009-2011 sarebbero stati depositati presso la loro sede, a

disposizione dell’erede; trasmesso le note d’onorario esposte dall’avv. __________;

respinto per carenza di legittimazione la richiesta di ricevere copia

dell’inventario iniziale, dei rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i

giustificativi, delle note esposte dall’avv. __________ per le gestioni

2006-2008 e relative decisioni di approvazione.

E. Avverso la predetta

decisone è insorto, con reclamo 28 novembre 2014, il signor RE 1. Egli sostiene

che la qualità sua di erede gli conferisce il diritto all’informazione sulle

relazioni patrimoniali della deceduta, anche quelle antecedenti la morte, e

questo in virtù del diritto successorio; ricorda inoltre che beneficia di una

procura rilasciatagli da PI 1 il 5 ottobre 2006, anche la sua qualità di

rappresentante gli permetterebbe di ottenere le informazioni richieste. Egli

chiede quindi di accertare il suo diritto di accedere all’inventario iniziale,

ai rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i giustificativi oltre alle

note esposte dall’avv. __________ per le gestioni 2006-2008 e relative

decisioni di approvazione.

F. L’autorità di

protezione si è riconfermata integralmente, il 9 gennaio 2015, nella decisione

avversata.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

In

discussione vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione di

una persona oramai deceduta. Il diritto di un terzo di consultare gli atti

nonché gli obblighi dell’Autorità di protezione nei suoi confronti sono

definiti dal diritto di protezione, non già dal diritto successorio.

Di regola, i membri

della famiglia non hanno diritto di consultare l’incarto, il principio è

l’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451

cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).

L’obbligo di

discrezione vale nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le

autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei

parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le informazioni

che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto preponderante

alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un diritto di

consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection del

l’adulte, Cottier/Hassler, ad.

art. 451 N 10).

L’obbligo di

discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte

della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria

(CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 451 N 12).

L’interesse pubblico

esige che l’obbligo di discrezione perduri anche dopo la morte della persona

interessata e che si proceda ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di

apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi (CommFam Protection

del l’adulte, Cottier/Hassler, ad.

art. 451 N 13).

L’art. 451 cpv. 1 CC

menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo

di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere

una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi

sul consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 26 e

27).

L’autorità procede,

per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di discrezione,

ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o

il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di principio, a comunicare i

dati (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 451 N 24).

Ne discende che la

posizione di erede non conferisce un diritto incondizionato di accedere agli

atti relativi al defunto. Anche gli eredi devono far valere degli interessi

particolari o essere stati espressamente autorizzati dal defunto all’accesso

dei suoi dati; come visto, tuttavia, anche in tali casi l’autorità di

protezione è tenuta a valutare gli interessi in gioco.

3.

Unica diposizione

legale che fa riferimento diretto agli eredi è l’art. 425 cpv. 3 CC che prevede

che l’autorità notifica il rapporto e i conti finali all’interessato o ai suoi

eredi facendo presenti le disposizioni sulla responsabilità. Trattandosi degli

eredi ci si deve chiedere, all’occorrenza, se degli interessi preponderanti non

si oppongono alla trasmissione integrale del rapporto di attività e dei conti

(CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 425 N 29). Inoltre, il diritto di essere informati degli eredi può

essere limitato; sebbene la successione universale riguarda anche le pretese

risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, ciò che di principio

implica il diritto di consultare gli atti, questo diritto può tuttavia essere

limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera

strettamente personale della persona deceduta (CommFam Protection del l’adulte,

Cottier/Hassler, ad. art. 425 N

25).

Di nuovo, quindi, in

virtù del principio secondo il quale la posizione di erede non garantisce il

libero accesso agli atti, nemmeno l’apertura di un processo in responsabilità

apre le porte ai dati protetti della persona assistita (per la stessa

conclusione, resa sotto l’egida del vecchio diritto tutorio, cfr. Affolter, Droit des héritier de

consulter le dossier, parere giuridico del 7 novembre 2009; Rosch, Protection de la personnalité des

personnes décédées, informations aux médias et consentement des héritiers,

parere giuridico del 25 febbraio 2010, entrambi i contributi pubblicati sul

sito dell’Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali,

4.

Alla luce di quanto

sopra possiamo dire che il reclamante, in definitiva, aveva unicamente il

diritto di vedersi notificare il rapporto e rendiconto finale, non

necessariamente nella versione integrale. Spettava all’Autorità di protezione

valutare. Il motivo per il quale l’Autorità di protezione ha invece trasmesso

anche i rendiconti dei due anni precedenti e, addirittura, messo a disposizione

i giustificativi, sfugge.

Di certo non è

possibile concludere che il reclamante sia stato espressamente autorizzato

dalla defunta ad accedere ai suoi dati personali in forza della procura

generale del 5 ottobre 2006 (doc. K). In primo luogo poiché la sua redazione si

innesta nel periodo in cui è stata accertata l’incapacità di intendere e determinarsi

della signora, poco dopo formalmente interdetta, ciò che rende nulla la

procura. Non bastasse, il documento in questione non rispetta i crismi

dell’autenticazione e certificazione, recando la firma della signora e del

rappresentante consolare solo sulla prima pagina ovvero sulla dichiarazione

dell’ufficiale. La procura stessa non è invece né compilata né firmata e/o

siglata.

Come già indicato

nemmeno il fatto di succedere nelle pretese risarcitorie conferisce un diritto

incondizionato di accesso agli atti.

Il reclamante, preso

atto del rendiconto finale, essendo egli legittimato a presentare eventuali

richieste risarcitorie, ha semmai il diritto di chiedere lumi e ragguagli su

determinate e ben precise questioni, non quello di indagare. Spetta

all’autorità verificare se i conti sono stati stabiliti correttamente. Se

l’erede ha dei dubbi a questo proposito può chiedere dei complementi o delle

spiegazioni fintanto che questi non sono sottoposti al segreto.

5.

In definitiva il

reclamo va respinto. Il reclamante ha già avuto accesso a più atti rispetto a

quelli ai quali avrebbe avuto diritto. Se ha dubbi, domande specifiche su punti

oscuri o fondati sospetti di irregolarità potrà chiedere informazioni e chiarimenti,

in caso contrario no. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono

a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.