9.2014.203
Accesso agli atti relativi ad una procedura di protezione di una persona ora deceduta (tale diritto è definito dal D. di protezione e non dal D. successorio). La posizione di erede non garantisce il l
18 agosto 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.203
Lugano
18 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’accesso agli atti relativi alla gestione della misura di
protezione in favore della signora PI 1
giudicando
sul reclamo del 28 novembre 2014 presentato da RE 1, contro la decisione emessa
il 27 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 1912 a
__________. Per molti anni ha risieduto in Ticino, nel 1995 si è
definitivamente trasferita presso la Casa di riposo __________. La signora PI 1
è deceduta il 2011.
B. Nel 2006, quando la
signora aveva 94 anni, la sua situazione è stata segnalata alla Commissione
tutoria regionale __________ che ha inoltrato, il 22 settembre 2006, una
domanda di intervento per interdizione all’Autorità di vigilanza sulle tutele, __________.
Nel frattempo, e meglio con decisione 15 novembre 2006, la Commissione tutoria
regionale __________ ha privato provvisoriamente la signora PI 1 dell’esercizio
dei diritti civili ex art. 386 cpv. 2 vCC e nominato, in qualità di
rappresentante, l’avv. __________. La menzionata decisione è stata impugnata
dal signor RE 1 che riteneva la signora PI 1 pienamente capace di intendere e
volere.
Con decisione del
19 novembre 2006 l’Autorità di vigilanza sulle tutela ha respinto il ricorso
del signor RE 1 e, in accoglimento alla domanda di intervento, decretato
l’interdizione della signora PI 1 in base all’art. 369 vCC. In buona sostanza è
stato accertato che la signora non era più in grado di provvedere ai propri
interessi personali e gestionali siccome confrontata da decadimento cognitivo,
disorientamento spazio-temporale con score patologico al Mini Mentral Status
ciò che faceva concludere con un affezione da demenza di verosimile origine
degenerativa tipo Alzheimer (decisione 19 dicembre 2006 dell’Autorità di
vigilanza sulle tutele, consid. 3). È altresì stato accertato che attorno alla
signora PI 1 vi era stato nei mesi precedenti un improvviso e incalzante
movimento di persone che non avevano mai fatto parte della vita di PI 1 e che
di colpo sembravano volersi occupare di lei in maniera esclusiva e il più
rapidamente possibile; in particolare è apparsa evidente la pressione del
signor RE 1 nel voler a tutti i costi impossessarsi in maniera esclusiva della
cura e degli interessi della signora PI 1 e pure di trasferirla altrove, ciò
che non era in sintonia con i desideri della signora e nemmeno con i suoi
interessi, che andavano di conseguenza protetti (decisione 19 dicembre 2006
dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, consid. 5b). La Commissione tutoria
regionale __________ ha poi di seguito istituito, in favore della signora, una
tutela confermando, nella qualità di tutore, l’avv. __________ (decisione del
22 dicembre 2006).
C. A seguito del
decesso, avvenuto il 2011, della signora PI 1, la Commissione tutoria regionale
__________ ha revocato, con risoluzione 17 maggio 2011, la tutela.
Il certificato ereditario
è stato emesso solo il 9 aprile 2014. Questo siccome la signora PI 1 aveva
allestito due testamenti, uno pubblico il 7 novembre 2002 e l’altro olografo il
10 agosto 2006, entrambi pubblicati il 21 ottobre 2011. Avverso il rilascio del
certificato ereditario era quindi stata inoltrata un’opposizione, la relativa
procedura dinanzi al Pretore del Distretto di __________ è poi stata stralciata
per avvenuto accordo extragiudiziale il 22 febbraio 2013. La Pretura del
Distretto di __________ aveva anche avviato, con decisione dell’8 marzo 2013,
una procedura di ricerca eredi. Infine è stato rilasciato il certificato che
attesta che unico erede della successione relitta della defunta PI 1 è il
cugino di secondo grado RE 1 (certificato del 9 aprile 20014 del Pretore del
Distretto di __________, inc. n. SO.213.805).
D. Già nel corso del
2012 il signor RE 1 si era rivolto alla Commissione tutoria regionale __________
e al tutore per ricevere copia dell’inventario iniziale e dei successivi rendiconti
con relativi giustificativi oltre alle decisioni di tassazione della mercede
concessa al tutore. L’avv. __________ ha rinviato il richiedente all’autorità
siccome il suo mandato era cessato mentre la Commissione tutoria regionale __________
ha respinto la richiesta in quanto la qualità di erede non era stata
comprovata.
Dopo aver ricevuto
il certificato ereditario il signor RE 1 si è nuovamente rivolto all’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione, divenuta
competente dal 1° gennaio 2013) ribadendo la richiesta di trasmissione dei
documenti.
Con risoluzione del 28
aprile 2014 (ris. n. 175/2014) l’Autorità di protezione ha approvato i
rendiconti 2009, 2010 e quello finale, decisione notificata unitamente alla copia
dei rendiconti anche all’erede richiedente, senza però i giustificativi. Dopo
ulteriore sollecito della documentazione mancante l’Autorità di protezione, con
decisione del 27 ottobre 2014 ha: comunicato che i giustificativi relativi alla
gestione 2009-2011 sarebbero stati depositati presso la loro sede, a
disposizione dell’erede; trasmesso le note d’onorario esposte dall’avv. __________;
respinto per carenza di legittimazione la richiesta di ricevere copia
dell’inventario iniziale, dei rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i
giustificativi, delle note esposte dall’avv. __________ per le gestioni
2006-2008 e relative decisioni di approvazione.
E. Avverso la predetta
decisone è insorto, con reclamo 28 novembre 2014, il signor RE 1. Egli sostiene
che la qualità sua di erede gli conferisce il diritto all’informazione sulle
relazioni patrimoniali della deceduta, anche quelle antecedenti la morte, e
questo in virtù del diritto successorio; ricorda inoltre che beneficia di una
procura rilasciatagli da PI 1 il 5 ottobre 2006, anche la sua qualità di
rappresentante gli permetterebbe di ottenere le informazioni richieste. Egli
chiede quindi di accertare il suo diritto di accedere all’inventario iniziale,
ai rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i giustificativi oltre alle
note esposte dall’avv. __________ per le gestioni 2006-2008 e relative
decisioni di approvazione.
F. L’autorità di
protezione si è riconfermata integralmente, il 9 gennaio 2015, nella decisione
avversata.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
In
discussione vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione di
una persona oramai deceduta. Il diritto di un terzo di consultare gli atti
nonché gli obblighi dell’Autorità di protezione nei suoi confronti sono
definiti dal diritto di protezione, non già dal diritto successorio.
Di regola, i membri
della famiglia non hanno diritto di consultare l’incarto, il principio è
l’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451
cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).
L’obbligo di
discrezione vale nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le
autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei
parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le informazioni
che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto preponderante
alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un diritto di
consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection del
l’adulte, Cottier/Hassler, ad.
art. 451 N 10).
L’obbligo di
discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte
della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria
(CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 451 N 12).
L’interesse pubblico
esige che l’obbligo di discrezione perduri anche dopo la morte della persona
interessata e che si proceda ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di
apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi (CommFam Protection
del l’adulte, Cottier/Hassler, ad.
art. 451 N 13).
L’art. 451 cpv. 1 CC
menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo
di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere
una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi
sul consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 26 e
27).
L’autorità procede,
per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di discrezione,
ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o
il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di principio, a comunicare i
dati (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 451 N 24).
Ne discende che la
posizione di erede non conferisce un diritto incondizionato di accedere agli
atti relativi al defunto. Anche gli eredi devono far valere degli interessi
particolari o essere stati espressamente autorizzati dal defunto all’accesso
dei suoi dati; come visto, tuttavia, anche in tali casi l’autorità di
protezione è tenuta a valutare gli interessi in gioco.
3.
Unica diposizione
legale che fa riferimento diretto agli eredi è l’art. 425 cpv. 3 CC che prevede
che l’autorità notifica il rapporto e i conti finali all’interessato o ai suoi
eredi facendo presenti le disposizioni sulla responsabilità. Trattandosi degli
eredi ci si deve chiedere, all’occorrenza, se degli interessi preponderanti non
si oppongono alla trasmissione integrale del rapporto di attività e dei conti
(CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 425 N 29). Inoltre, il diritto di essere informati degli eredi può
essere limitato; sebbene la successione universale riguarda anche le pretese
risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, ciò che di principio
implica il diritto di consultare gli atti, questo diritto può tuttavia essere
limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera
strettamente personale della persona deceduta (CommFam Protection del l’adulte,
Cottier/Hassler, ad. art. 425 N
25).
Di nuovo, quindi, in
virtù del principio secondo il quale la posizione di erede non garantisce il
libero accesso agli atti, nemmeno l’apertura di un processo in responsabilità
apre le porte ai dati protetti della persona assistita (per la stessa
conclusione, resa sotto l’egida del vecchio diritto tutorio, cfr. Affolter, Droit des héritier de
consulter le dossier, parere giuridico del 7 novembre 2009; Rosch, Protection de la personnalité des
personnes décédées, informations aux médias et consentement des héritiers,
parere giuridico del 25 febbraio 2010, entrambi i contributi pubblicati sul
sito dell’Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali,
4.
Alla luce di quanto
sopra possiamo dire che il reclamante, in definitiva, aveva unicamente il
diritto di vedersi notificare il rapporto e rendiconto finale, non
necessariamente nella versione integrale. Spettava all’Autorità di protezione
valutare. Il motivo per il quale l’Autorità di protezione ha invece trasmesso
anche i rendiconti dei due anni precedenti e, addirittura, messo a disposizione
i giustificativi, sfugge.
Di certo non è
possibile concludere che il reclamante sia stato espressamente autorizzato
dalla defunta ad accedere ai suoi dati personali in forza della procura
generale del 5 ottobre 2006 (doc. K). In primo luogo poiché la sua redazione si
innesta nel periodo in cui è stata accertata l’incapacità di intendere e determinarsi
della signora, poco dopo formalmente interdetta, ciò che rende nulla la
procura. Non bastasse, il documento in questione non rispetta i crismi
dell’autenticazione e certificazione, recando la firma della signora e del
rappresentante consolare solo sulla prima pagina ovvero sulla dichiarazione
dell’ufficiale. La procura stessa non è invece né compilata né firmata e/o
siglata.
Come già indicato
nemmeno il fatto di succedere nelle pretese risarcitorie conferisce un diritto
incondizionato di accesso agli atti.
Il reclamante, preso
atto del rendiconto finale, essendo egli legittimato a presentare eventuali
richieste risarcitorie, ha semmai il diritto di chiedere lumi e ragguagli su
determinate e ben precise questioni, non quello di indagare. Spetta
all’autorità verificare se i conti sono stati stabiliti correttamente. Se
l’erede ha dei dubbi a questo proposito può chiedere dei complementi o delle
spiegazioni fintanto che questi non sono sottoposti al segreto.
5.
In definitiva il
reclamo va respinto. Il reclamante ha già avuto accesso a più atti rispetto a
quelli ai quali avrebbe avuto diritto. Se ha dubbi, domande specifiche su punti
oscuri o fondati sospetti di irregolarità potrà chiedere informazioni e chiarimenti,
in caso contrario no. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono
a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.