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Decisione

9.2014.205

Trasferimento dell'incarto all'Autorità di protezione del nuovo domicilio dei minori, rifiutato, essendo la procedura per l'adozione delle misure di protezione ancora pendente

4 dicembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2014.205

Lugano

4 dicembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione X__________,

per

quanto riguarda il rifiuto di assunzione della competenza

giudicando

sul reclamo del 15/27 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione

emessa il 23 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione X__________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e

Considerandi

che dall'unione

coniugale di RE 1 e RE 2 (detta __________) sono nati PI 1 (2005) e RE 2 (2009);

che con decisione

del 20 giugno 2014 l'Autorità di protezione Y__________ (in seguito Autorità di

protezione Y__________) ha incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione

(UAP) di __________ di procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI

1.

e PI 2 e il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad

una valutazione psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei

loro genitori RE 1 e RE 2;

che in data 1° luglio

2014.

i coniugi RE 1 e RE 2 hanno trasferito il loro domicilio da __________ ad __________;

che mediante

decisione del 22 agosto 2014 del 22 agosto 2014 l'Autorità di protezione Y__________ ha revocato l'incarico all'SMP di __________, conferendo

all'SMP di __________ il medesimo incarico di procedere alla valutazione

psico-affettiva dei minori PI 1 e PI 2 e delle capacità genitoriali dei signori

RE 1 e RE 2;

che con decisione

del 21 ottobre 2014 l'Autorità di protezione Y__________, visto il cambiamento

di domicilio dei minori, ha trasferito l'incarto dei minori PI 2 e PI 2

all'Autorità regionale di protezione X__________ (in seguito Autorità di protezione

X__________);

che, constatata la

pendenza di una procedura presso l'Autorità di protezione Y__________, con

decisione del 23 ottobre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha rifiutato

l'assunzione dell'incarto, restituendo il medesimo all'altra Autorità di protezione;

che, mediante

reclamo del 15/27 novembre 2014, spedito all'Autorità di protezione X__________,

RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione di “non entrare in materia nel

dossier” che riguarda i figli PI 1 e PI 2;

che con scritto 2/3

dicembre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha trasmesso il predetto

reclamo alla Camera di protezione per competenza;

che il reclamo non

è stato intimato per osservazioni;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che secondo l'art.

315.

cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate

dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio;

che, per costante

dottrina e giurisprudenza, il momento determinante per stabilire la competenza

è quello dell'apertura del procedimento e l'autorità inizialmente adita resta

competente fino al termine della procedura anche se il minore nel frattempo cambia

domicilio (CR CC-I, Meier, art.

315/315a/315b CC, n. 5; RDT 1997 103 n. 15);

che nel caso in esame

risulta dagli atti che il procedimento è stato avviato in data 20 giugno 2014

dall'Autorità di protezione __________, con la decisione con la quale ha

incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di __________ di

procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI 1 e PI 2 e il

Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione

psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei loro genitori RE

1.

e RE 2;

che a quel momento

la competenza dell'Autorità di protezione Y__________ era palesemente data

essendo i minori PI 1 e PI 2 domiciliati a __________;

che al momento del

trasferimento del domicilio dei minori ad __________, avvenuto il 1° luglio

2014, il procedimento avviato dall'Autorità di protezione Y__________ a

protezione dei minori era ancora in corso – come lo è tutt'ora – essendo ora al

vaglio della medesima Autorità l'adozione delle misure necessarie, ciò sulla base,

tra l'altro, dei rapporti dell'SMP di __________, del 14 novembre 2014, e

dell'UAP di __________, del 21 novembre 2014;

che, di

conseguenza, in virtù ai principi dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati

la competenza dell'Autorità di protezione __________ non può essere messa in

discussione;

che l'Autorità di

protezione Y__________ non mancherà certamente di trasferire l'incarto dei

minori PI 1 e PI 2 all'Autorità di protezione __________ non appena le

eventuali misure di protezione saranno cresciute in giudicato, posto naturalmente

che a quel momento i minori siano ancora domiciliati nel comprensorio di

quest'ultima Autorità;

che di conseguenza

il diniego di assunzione dell'incarto di cui alla decisione del 23 ottobre 2014

dell'Autorità di protezione X__________ appare fondato, essendo il

trasferimento a quel momento prematuro;

che il reclamo va

pertanto respinto;

che, viste le

circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.