9.2014.205
Trasferimento dell'incarto all'Autorità di protezione del nuovo domicilio dei minori, rifiutato, essendo la procedura per l'adozione delle misure di protezione ancora pendente
4 dicembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2014.205
Lugano
4 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione X__________,
per
quanto riguarda il rifiuto di assunzione della competenza
giudicando
sul reclamo del 15/27 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 23 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione X__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
Considerandi
che dall'unione
coniugale di RE 1 e RE 2 (detta __________) sono nati PI 1 (2005) e RE 2 (2009);
che con decisione
del 20 giugno 2014 l'Autorità di protezione Y__________ (in seguito Autorità di
protezione Y__________) ha incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione
(UAP) di __________ di procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI
1.
e PI 2 e il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad
una valutazione psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei
loro genitori RE 1 e RE 2;
che in data 1° luglio
2014.
i coniugi RE 1 e RE 2 hanno trasferito il loro domicilio da __________ ad __________;
che mediante
decisione del 22 agosto 2014 del 22 agosto 2014 l'Autorità di protezione Y__________ ha revocato l'incarico all'SMP di __________, conferendo
all'SMP di __________ il medesimo incarico di procedere alla valutazione
psico-affettiva dei minori PI 1 e PI 2 e delle capacità genitoriali dei signori
RE 1 e RE 2;
che con decisione
del 21 ottobre 2014 l'Autorità di protezione Y__________, visto il cambiamento
di domicilio dei minori, ha trasferito l'incarto dei minori PI 2 e PI 2
all'Autorità regionale di protezione X__________ (in seguito Autorità di protezione
X__________);
che, constatata la
pendenza di una procedura presso l'Autorità di protezione Y__________, con
decisione del 23 ottobre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha rifiutato
l'assunzione dell'incarto, restituendo il medesimo all'altra Autorità di protezione;
che, mediante
reclamo del 15/27 novembre 2014, spedito all'Autorità di protezione X__________,
RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione di “non entrare in materia nel
dossier” che riguarda i figli PI 1 e PI 2;
che con scritto 2/3
dicembre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha trasmesso il predetto
reclamo alla Camera di protezione per competenza;
che il reclamo non
è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che secondo l'art.
315.
cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate
dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio;
che, per costante
dottrina e giurisprudenza, il momento determinante per stabilire la competenza
è quello dell'apertura del procedimento e l'autorità inizialmente adita resta
competente fino al termine della procedura anche se il minore nel frattempo cambia
domicilio (CR CC-I, Meier, art.
315/315a/315b CC, n. 5; RDT 1997 103 n. 15);
che nel caso in esame
risulta dagli atti che il procedimento è stato avviato in data 20 giugno 2014
dall'Autorità di protezione __________, con la decisione con la quale ha
incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di __________ di
procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI 1 e PI 2 e il
Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione
psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei loro genitori RE
1.
e RE 2;
che a quel momento
la competenza dell'Autorità di protezione Y__________ era palesemente data
essendo i minori PI 1 e PI 2 domiciliati a __________;
che al momento del
trasferimento del domicilio dei minori ad __________, avvenuto il 1° luglio
2014, il procedimento avviato dall'Autorità di protezione Y__________ a
protezione dei minori era ancora in corso – come lo è tutt'ora – essendo ora al
vaglio della medesima Autorità l'adozione delle misure necessarie, ciò sulla base,
tra l'altro, dei rapporti dell'SMP di __________, del 14 novembre 2014, e
dell'UAP di __________, del 21 novembre 2014;
che, di
conseguenza, in virtù ai principi dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati
la competenza dell'Autorità di protezione __________ non può essere messa in
discussione;
che l'Autorità di
protezione Y__________ non mancherà certamente di trasferire l'incarto dei
minori PI 1 e PI 2 all'Autorità di protezione __________ non appena le
eventuali misure di protezione saranno cresciute in giudicato, posto naturalmente
che a quel momento i minori siano ancora domiciliati nel comprensorio di
quest'ultima Autorità;
che di conseguenza
il diniego di assunzione dell'incarto di cui alla decisione del 23 ottobre 2014
dell'Autorità di protezione X__________ appare fondato, essendo il
trasferimento a quel momento prematuro;
che il reclamo va
pertanto respinto;
che, viste le
circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.