9.2014.209
Presupposti per decretare la privazione dell'autorità parentale, proporzionalità della misura di protezione. affido famigliare: procedura di autorizzazione, termini autorità di ricorso
27 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.209
Lugano
27 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 letto. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione dell’autorità parentale sul figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 9 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 6 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2013
ed è figlio di RE 1 e di __________. Con scritti del 15 e 16 luglio 2013,
l’Ospedale regionale __________ di __________ ha segnalato la situazione del
piccolo all’Autorità regionale di protezione __________, la madre non avendo
gli strumenti cognitivo-pratici per accudire il bambino. L’Autorità di protezione
ha quindi dato, il 16 luglio ed in via supercautelare, il mandato all’allora
Ufficio famiglie e minori di __________, ora Ufficio dell’aiuto e della protezione
dei minori, di intervenire immediatamente per verificare le condizioni familiari
del neonato e di proporre le misure eventualmente necessarie alla sua
protezione.
B. Con rapporto del 22
luglio 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione dei minori ha indicato
l’assoluta necessità, alla dimissione dall’ospedale, di collocare il neonato
presso Casa __________ a __________ siccome i genitori non sono risultati in
grado di occuparsi di lui. Dopo aver incontrato i genitori, che hanno postulato
l’affidamento del minore ai nonni materni, l’Autorità di protezione ha deciso,
il 25 luglio 2013, la privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il
suo collocamento presso Casa __________. Ai genitori è inoltre stato garantito
il più ampio diritto di visita affinché sia mantenuto il legame col bambino e
per valutare il rapporto madre/padre e figlio. Con la medesima decisione,
l’Autorità di protezione ha incaricato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione
di esperire un’inchiesta sia sulla situazione famigliare RE 1 PI 1 sia sui
nonni materni, in previsione di un eventuale affido; il Servizio medico psicologico
di __________ è invece stato incaricato di esperire una valutazione sulle capacità
genitoriali dei signori RE 1.
C. Il Servizio medico
psicologico ha reso il suo rapporto il 6 dicembre 2013 concludendo con
un’incapacità genitoriale del padre e della madre di PI 1 e la necessità di
integrare il piccolo in un contesto familiare. L’Ufficio dell’aiuto e della
protezione ha poi inviato, il 19 febbraio 2014, il suo rapporto nel quale pure
viene indicata l’incapacità dei genitori e, in particolare, della madre di
occuparsi del figlio. Il 16 aprile 2014 è invece stato consegnato, sempre dal
predetto servizio, la valutazione sulle premesse generali all’autorizzazione
per divenire famiglia affidataria dei nonni materni __________ e __________. I
criteri sono stati ritenuti non assolti.
Il 12 maggio 2014 l’Autorità
di protezione ha indetto un’udienza convocando sia i genitori, sia i nonni
materni di PI 1; nessuno di loro si è presentato.
D. Il 23 giugno 2014 la
signora RE 1, per il tramite della propria legale avv. PR 1, ha presentato le
osservazioni ai rapporti dei servizi, prodotto due certificati dei suoi medici
curanti e postulato l’immediato ripristino della custodia parentale sul figlio PI
1. L’11 settembre 2014 è quindi avvenuto un incontro presso l’Autorità regionale
di protezione con la madre e la sua rappresentante legale nonché i nonni materni.
Nel corso dell’incontro, d’intesa con le parti, l’Autorità di protezione ha
assegnato un termine di 10 giorni per indicare la loro posizione in merito
all’intenzione di istituire, in favore di PI 1, una tutela. Con scritto del 19
settembre 2014 l’avv. PR 1 ha confermato l’adesione di madre e nonni
all’istituzione di una tutela posto che a tutrice fosse designata la stessa
legale.
E. Con decisione del 6
novembre 2014 ris. no. 370 l’Autorità di protezione ha quindi privato: i
genitori dell’autorità parentale sul figlio PI 1; istituito, in favore del minore,
una tutela; designato nella funzione di tutrice la signora TU 1; incaricato
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ di identificare la
famiglia affidataria idonea ad accogliere il minore e predisporre il suo
inserimento; affidato il compito alla tutrice di definire le relazioni
personali del minore con la famiglia naturale una volta avvenuto il
collocamento; ammesso la signora RE 1 al beneficio del gratuito patrocinio. A
motivo della decisione l’Autorità di protezione ricorda che, difettando
l’autorizzazione per diventare genitori affidatari dei nonni materni, la
soluzione auspicata dalla madre non poteva entrare in linea di considerazione.
Ritiene inoltre che le critiche mosse nei confronti dei rapporti agli atti poggiano
unicamente sui pareri dei medici della madre, non corroborati da testistiche e
da esami specifici, espressi con sommarietà del tutto insufficienti a confutare
gli approfondimenti dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e del Sevizio
medico psicologico dai quali, invece, risultano i manifesti limiti della madre
e le prolungate assenze del padre, tali da giustificare la privazione
dell’autorità parentale.
F. Contro la predetta
decisione è insorta, con reclamo del 9 dicembre 2014, la madre signora RE 1,
postulandone il suo annullamento. A suo giudizio la decisione è frutto di un
accertamento incompleto dei fatti. In particolare, i referti dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione contengono un’errata raccolta anamnestica dei
dati, narrano di eventi mai accaduti e non hanno approfondito la situazione medica
della madre. A mente della ricorrente, come dimostrato dalla documentazione
medica da lei prodotta, il suo lieve ritardo mentale non pregiudicherebbe in
alcun modo la sua capacità genitoriale se completamente coadiuvata dai propri
genitori. La reclamante ritiene inoltre sproporzionata la misura, i rapporti di
Casa __________ indicano che, quando ha ricevuto adeguati stimoli, ha risposto
positivamente presentando miglioramenti concreti. Ella chiede quindi che PI 1
sia affidato ai nonni materni e che siano instaurate idonee misure di accompagnamento
educativo a favore dell’intero nucleo famigliare atte a sopperire e migliorare
le attuali difficoltà di inserimento.
G. Con osservazioni del
18 dicembre 2014 l’Autorità regionale di protezione si è rimessa al giudizio di
questa Camera.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le
disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
L’autorità parentale
è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Quando i genitori
non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca
dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in
particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita
famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è
ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure
opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione
della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de
la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
3.
La ricorrente sostiene
che non sono dati i presupposti per privarla dell’autorità parentale siccome
non sarebbero stati dimostrati in modo chiaro e approfondito né l’incapacità
genitoriale né i limiti cognitivi.
Ora, il rapporto 12
dicembre 2013 del Servizio medico psicologico di __________, allestito dopo
aver incontrato e osservato i genitori, discusso con i nonni, con i medici
curanti della signora RE 1 e con la direttrice di Casa __________, tutto ciò
valutato e analizzato, conclude che la capacità genitoriale non è attualmente riconosciuta
né alla madre né al padre; il fatto di non conoscere la diagnosi precisa della
signora, come contestato dalla reclamante, non ha influito sul parere in merito
alla capacità genitoriale, sarebbe semmai stata una risorsa nel valutare le
modalità future di incontro possibili fra genitori e figlio (pag. 15). Dal
rapporto si legge inoltre “I genitori mostrano entrambi un forte
investimento affettivo verso il figlio. Tuttavia tale investimento affettivo
risulta espresso solo in termini infantili e idealizzati e non nell’ambito
dell’assunzione di una genitorialità adulta e consapevole. Entrambi, come detto
e osservato, si trovano in grave difficoltà nella gestione della propria
autonomia personale e dunque impossibilitati nell’assunzione di responsabilità
nei conforni del figlio in qualità di genitori” (pag. 13).
Anche l’Ufficio dell’aiuto
e della protezione conclude che la signora non è assolutamente in grado di
occuparsi del figlio (rapporto del 19 febbraio 2014, pag. 2). La ricorrente
contesta le valutazioni esperite l’Ufficio dell’aiuto e della protezione
siccome si sarebbe avvalso di informazioni errate; ella omette tuttavia di
indicare quali. La censura non merita quindi ulteriore approfondimento.
Sulla contestazione
relativa alla mancanza di accertamenti medici non ci si può esimere
dall’osservare che la madre, l’unica a poter svincolare i medici e l’Ufficio
invalidità dal relativo segreto, poteva fornire i documenti per tempo e non
attendere la procedura di reclamo per avvalersene e per dolersi della loro
mancata considerazione. Ad ogni modo, anche analizzando la documentazione prodotta
e, in particolare, il dossier dell’Ufficio invalidità, l’esito della procedura
non muta.
In effetti, dalla
valutazione testistica effettuata dal Servizio psico sociale di __________
(cfr. rapporto di valutazione del 23 novembre 2007 in incarto AI, pag. 26 e 27)
emerge che la signora ha un quoziente intellettuale di 66, classificabile come
Ritardo Mentale Lieve, come peraltro sottolineato in più occasioni dalla ricorrente
stessa. La valutazione continua, tuttavia, specificando che a questo punteggio
corrisponde negli adulti un’età mentale che è compresa tra i 9 e 12 anni;
evidenzia inoltre una forte caduta nella capacità di ragionamento astratto e di
astrazione logica e chiari indici di difficoltà di ritenzione mnemonica.
Secondo il rapporto del Consulente di integrazione dell’Ufficio dell’invalidità
(cfr. in incarto AI, pag. 37 e 38) il ritardo mentale della signora ha impedito
l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate, non si esclude che possa
svolgere per periodi di 1/2 ore al giorno lavori semplicissimi e ripetitivi
anche in ambiente non protetto, il grado di invalidità è stato calcolato in 92%
ed è stata accertata l’impossibilità di attuare provvedimenti di reintegrazione
professionale. Nel 2012 l’Ufficio dell’invalidità ha proceduto con la revisione
della rendita, rimasta infine invariata, dai rapporti e questionari medici agli
atti (cfr. incarto AI, pag. 92 e segg.) emerge che lo stato di salute è
peggiorato siccome è più nervosa, non riesce a concentrarsi (pag. 93), si
tratta di una sindrome ansiosa con personalità facilmente irritabile e aggressiva
verbalmente (pag. 102), non è in grado di fare un vero lavoro con orari
precisi, impegno e concentrazione, ma solo qualche piccola cosa di aiuto
“psicologico e sociale” (pag. 106), la signora vive da sola per quanto la madre
sembra occuparsi totalmente di lei, provvederebbe infatti alla gestione della
casa, all’aspetto economico e alimentare (pag. 110), la prognosi appare
positiva se permarrà aderente a un progetto terapeutico atto a implementare le
competenze funzionali della paziente che al momento appaiono ben scarse e
destinate ad un ulteriore diminuzione, alla progressiva diminuzione della
componente aggressiva (pag. 111).
Insomma, le difficoltà
della signora sono chiare. È pacifico che non riesce ad occuparsi nemmeno della
sua persona. Pensare che possa decidere, educare e garantire il bene di suo
figlio, pur non mettendo in dubbio il grande affetto e l’amore che prova per
lui, appare quantomeno azzardato. Stesso limite è stato riscontrato al padre,
sebbene per motivi diversi (rapporto del Servizio medico piscologico del 12
dicembre 2013, pag. 13).
In definitiva, non si
tratta solo di una difficoltà dei signori RE 1 di presa a carico concreta e di
accudimento del figlio PI 1 per la quale una privazione della custodia (art.
310.
CC) sarebbe stata sufficiente, ma proprio di una difficoltà ed incapacità
di esercitare il ruolo di genitore nel senso più ampio del termine, e questo
per una debolezza intellettuale e un’incapacità di partecipare all’educazione,
dovuta per il padre anche alle sue prolungate assenze. La privazione
dell’autorità parentale (art. 311 CC) non può quindi che essere confermata.
4.
La reclamante chiede
che il bambino sia affidato ai nonni materni. L’art. 316 cpv. 1
CC prevede che chi intende accogliere in affidamento un minore ha bisogno di
un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio
del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro
vigilanza.
Le
condizioni per l’autorizzazione sono contenute nell’Ordinanza sull’accoglimento
di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin), che
prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione
o la revoca di un’autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin).
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i
loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare
l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la
cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo
il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1
OAMin); essa deve essere rilasciata prima di accogliere l’affiliato (art. 8
cpv. 1 OAMin).
Il Canton
Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall’ordinanza, di affidare tali
compiti ad altre autorità anziché all’Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1
a e cpv. 2 a OAMin).
Sulla base
della delega di competenza di cui all’art. 22 della Legge sul sostegno alle
attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie),
il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie,
nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l’ottenimento
dell’autorizzazione quale famiglia affidataria.
Nel suddetto
regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi
della legislazione federale è stata conferita all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (art. 3 lett. a del Regolamento).
Per ottenere
l’affidamento del nipote, i nonni materni devono quindi preventivamente
ottenere la relativa autorizzazione; in sua assenza l’affido è, per legge,
escluso.
In concreto,
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha esperito la valutazione di sua
competenza ed ha concluso che la famiglia __________ non
assolve i criteri per ottenere l’autorizzazione all’affido (rapporto Ufficio
dell’aiuto e della protezione del 16 aprile 2014, pag. 3).
Detto in
altri termini, l’autorizzazione è stata loro negata: l’affido del nipote non
può, di conseguenza, entrare in considerazione.
In proposito
è bene precisare che, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OAMin, quando le competenze
dell’autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni
è retto dal diritto cantonale.
La Legge per
le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento, alle quali sono
equiparate le decisioni degli uffici subordinati, possono essere impugnate
dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1 in relazione con l’art. 80 lett.
b LPAmm e 4 cpv. 4 della Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di
Stato e dei suoi dipartimenti); contro le decisioni del Consiglio di Stato in
materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento famigliare ai
sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni
è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello, ossia, dal 1°
gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48 lett. f n. 5 LOG); è
applicabile la LPAmm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).
Quindi, se
la madre e/o i nonni non condividevano la mancata autorizzazione all’affido o
le conclusioni del rapporto del 16 aprile 2014, lo dovevano contestare mediante
ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
Ciò non è stato fatto. Ogni contestazione in merito è quindi tardiva e comunque
indirizzata all’autorità errata, la Camera di protezione ha unicamente una competenza
in seconda istanza, per verificare la legittimità delle decisioni del Consiglio
di Stato, non dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione.
5.
Visto
quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e
spese di giustizia seguirebbero la soccombenza tuttavia, date le circostanze si
rinuncia, in via eccezionale, al loro prelievo. Non può invece essere accolta
la domanda della reclamante di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, la richiesta non essendo stata minimamente motivata né corredata
dalla necessaria documentazione e difettando il reclamo di probabilità di esito
favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la
decisione impugnata confermata.
2. La domanda di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.