9.2014.211
Modifica delle relazioni personali
12 novembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.211
Lugano
12 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con la figlia
giudicando
sul reclamo dell’11 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’11 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. CO 2 e RE 1 si sono
sposati nel 2004. Dalla loro unione è nata, il 2005, la figlia PI 1. Nel corso
del 2013 i coniugi si sono separati. La procedura di adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale si è conclusa con un accordo approvato e
omologato dal Pretore della __________ (cfr. verbale di udienza 28.11.2013,
incarto n. SO.2013. 2408). Tale accordo prevedeva, fra l’altro, l’affidamento
della figlia PI 1 alla madre per cura e educazione; al padre è stato riservato
il più ampio diritto alle relazioni personali ritenuto l’assetto minimo di un
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica, due sere
infrasettimanali con cena, due settimane in estate, una settimana durante il
periodo natalizio e, possibilmente, la metà dei ponti scolastici.
B. Il 14 aprile 2014 il padre
ha introdotto, alla Pretura di __________, un’istanza di modifica delle misure
a protezione dell’unione coniugale e meglio ha chiesto un’estensione delle sue
relazioni personali con la figlia, istanza che il Giudice ha trasmesso per
competenza all’Autorità regionale di protezione __________ (cfr. ordinanza del
Pretore __________ del 17 aprile 2014). Nella stessa RE 1 ha rilevato che la
madre ha iniziato a lavorare al 100% mentre lui ha disponibilità di tempo
essendo senza impiego. Per questo ha chiesto di potersi occupare della figlia
per il pranzo e nel doposcuola. Con osservazioni 27 maggio 2014 CO 2 ha
sostenuto che, al momento dell’omologazione dell’assetto delle relazioni personali
alla Pretura, era già noto che RE 1 avrebbe perso il lavoro e che le modifiche
richieste dal padre sarebbero contrarie agli interessi della figlia.
C. Il 25 giugno 2014 le
parti si sono incontrate presso l’Autorità di protezione dove hanno definito
una regolamentazione minima circa le relazioni personali del padre con la
figlia per il periodo delle vacanze scolastiche. La madre si è inoltre opposta
alla modifica dell’assetto concordato in Pretura e ha ribadito che, a far tempo
da settembre, la vita della figlia avrebbe nuovamente dovuto essere regolamentata
come da accordo. RE 1 ha invece rinnovato la sua volontà di voler maggiormente
seguire la figlia PI 1 (cfr. verbale udienza del 25 giugno 2014).
I genitori di PI 1 si sono
nuovamente incontrati, il 9 settembre 2014, presso l’Autorità di protezione; il
padre ha rinnovato la sua richiesta di occuparsi della figlia sul mezzogiorno e
dopo la scuola mentre la madre si è opposta ad ogni modifica (cfr. verbale del
9 settembre 2014).
D. Con risoluzione n.
16647 dell’11 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha infine respinto
l’istanza 14 aprile 2014 di RE 1 siccome non ha rilevato un cambiamento di
circostanze tali da dover modificare l’assetto delle relazioni personali
concordato in Pretura (punto 1 del dispositivo) ed ha caricato la tassa di
giustizia di fr. 300.- al padre (punto 4 del dispositivo). Tuttavia, visto
quanto emerso in sede di istruttoria, ha formalizzato l’avvio di una procedura
tendente all’eventuale adozione di misure opportune per la protezione di PI 1
(punto 3 del dispositivo) ed ha ammonito la madre richiamandola ai propri
doveri (punto 2 del dispositivo) caricandola inoltre di una tassa di fr. 100.-
per l’ingiunzione (punto 5 del dispositivo).
E. La decisione è stata
impugnata da RE 1 con reclamo 11 dicembre 2014. Egli ritiene che i fatti e le
prove addotte non siano stati valutati correttamente e indica la sua piena
disponibilità ad aiutare e seguire la figlia scolasticamente. In definitiva
chiede la riforma dei punti 1 e 4 del dispositivo della decisione impugnata nel
senso di accogliere l’istanza 14 aprile 2014 o, in subordine, l’annullamento
dei punti 1 e 4 del dispositivo e il rinvio degli atti all’Autorità di
protezione per il completamento dell’istruttoria. All’accoglimento del gravame
si oppone CO 2 (osservazioni del 9 febbraio 2015); a suo modo di vedere, per il
bene di PI 1, è importante rispettare il più possibile i diritti di visita così
come fissati. Anche l’Autorità di protezione chiede la conferma della decisione
impugnata siccome le motivazioni addotte dal reclamante, ovvero il cambiamento
della situazione lavorativa dei genitori, non sono da considerare pertinenti.
Segnala poi che dal rapporto di aggiornamento 17 dicembre 2014 della dr.ssa __________
emerge un miglioramento della situazione di PI 1.
F. Con replica del 2
marzo 2015 il reclamante si è riconfermato nelle sue allegazioni. Ritiene che
l’ultimo rapporto della dr.ssa __________ non rispecchi la realtà, produce un
nuovo scritto della dr.ssa __________ del 1° febbraio 2015 e chiede una nuova
valutazione da affidare all’altro psicoterapeuta. Con duplica 18 marzo 2015 CO
2 chiede di respingere il ricorso e rinvia a quanto scritto nelle precedenti
osservazioni. Anche l’Autorità di protezione si riconferma nelle proprie allegazioni
(duplica del 18 marzo 2015).
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’Autorità di
protezione ha respinto l’istanza del padre siccome ha ritenuto non esserci
fatti nuovi importanti, tali da giustificare la modifica delle relazioni personali
già definite giudizialmente; la nuova situazione lavorativa dei genitori, seppur
fatto nuovo, non legittima la richiesta.
Il reclamante, dal
canto suo, lamenta che, al di là della sua maggiore disponibilità di tempo, la
ragione principale che lo ha spinto a richiedere un ampliamento delle relazioni
personali sono le difficoltà scolastiche della figlia.
Tuttavia, dalla lettura
dell’istanza del 14 aprile 2014, emerge che le richieste del reclamante erano
direttamente connesse con la situazione lavorativa sua e della madre di PI 1;
egli, infatti, nella domanda di giudizio, postula l’ampliamento delle relazioni
personali e ciò tenuto conto degli impegni di lavoro della madre e fintanto che
“il padre non inizierà per parte sua un’attività lavorativa” (istanza, pag. 2).
È ben vero che nella predetta istanza solleva pure una serie di preoccupazioni
in merito all’accudimento, al benessere e alla situazione scolastica della
figlia; l’ampliamento è pur tuttavia stato subordinato alla sua disponibilità
di tempo.
3.
Ogni
modifica delle relazioni personali presuppone che sia intervenuto un cambiamento
importante delle circostanze (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, n. 815; Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.17; cfr. anche art. 298d
cpv. 1 e art. 313 cpv. 1 CC) e che tale cambiamento imponga, imperativamente,
per il bene del minore, una modifica della regolamentazione adottata; ciò non
significa che la modifica dell’assetto previsto sia sottoposta ad esigenze
particolarmente severe, è sufficiente che il pronostico fatto sull’effetto delle
relazioni personali con il genitore che non ha la custodia si riveli sbagliato
e che il mantenimento della regolamentazione attuale rischi di portare
pregiudizio al bene del figlio (cfr. per analogia STF del 9 gennaio 2014, inc.
5A_756/2013, consid. 5.1.1; DTF 111 II 405). Il cambiamento delle circostanze è
importante e sufficiente per modificare la regolamentazione esistente, laddove
una tale modifica appare necessaria per il bene del minore (STF del 7 giugno
2011, inc.5A_101/2011, consid. 3.1.1; STF del 23 maggio 2013, inc.
5A_120/2013, consid. 2.1.1).
Ad
ogni modo, nella fissazione del diritto
di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei
genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse
di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo
le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano
(sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio
2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b).
Il
diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo
durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della
situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà organizzative di entrambi i
genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 767; sentenza CDP del 2 ottobre 2014,
inc. 9.2014.5 consid 4).
4.
Il
reclamante, come detto, oltre alla sua situazione personale e a quella della madre,
ora impegnata in un’attività lavorativa al 100%, quale motivo per modificare le
sue relazioni personali con la figlia invoca il disagio della minore.
Ora,
già nel primo rapporto agli atti dell’Istituto scolastico comunale zona __________
(rapporto 29 maggio 2013) emergono le difficoltà scolastiche e relazionali di PI
1; già aveva problemi in matematica, dove faticava a comprendere alcuni
concetti e a metterli in pratica, mentre le relazioni con i compagni erano
spesso caratterizzate da incomprensioni e conflitti (pag. 2).
Nel
rapporto di aggiornamento del 9 maggio 2014, dove é ripercorsa la situazione
della minore dal settembre 2013, è ribadita la fragilità della bambina e le
importanti lacune nel campo matematico. Per questo, e per aiutarla a
organizzarsi con maggior consapevolezza, la bimba è stata segnalata al servizio
del sostegno pedagogico.
A
ben vedere, quindi, già al momento in cui si è conclusa la procedura
giudiziaria con l’approvazione e omologazione dell’accordo in merito alle
relazioni personali (cfr. verbale di udienza 28.11.2013, incarto n. SO.2013. 2408),
PI 1 era una bambina sofferente, confrontata con disagi relazionali e con
difficoltà scolastiche, in particolare in matematica. E le cose non sono, come
si dirà qui di seguito, più mutate.
5.
PI
1.
è seguita, dall’inizio del 2014, da una terapeuta e questo grazie al suggerimento
della signora __________ del Consultorio familiare, __________, incaricata dal
Pretore dell’ascolto di PI 1 e che già aveva individuato un bisogno di presa a
carico e aiuto (rapporto di ascolto del 5 agosto 2013, pag. 2, ultimo capoverso).
Nel
rapporto del 17 giugno 2014 indirizzato all’Autorità di protezione __________,
la terapeuta __________ concludeva dicendo che due più di altre erano le cose
che la preoccupavano; la presenza della mamma di PI 1 e la ripresa di dialogo
fra i genitori (rapporto pag. 4).
In
seguito, la terapeuta ha appurato un miglioramento dello stato di PI 1, che
“verbalizza che è più tranquilla perché i genitori litigano meno…” (rapporto
del 16 dicembre 2014 della psicoterapeuta __________, pag. 1) mentre, per le
difficoltà in matematica, ha considerato l’ipotesi di una valutazione neuro
cognitiva, con particolare attenzione alla matematica (rapporto pag. 2).
Rispetto
alle difficoltà scolastiche PI 1 ha terminato l’anno 2013-2014 con un 3.5 in matematica
e con note comprese fra 4.5 e 5 nelle altre materie (valutazioni di fine anno
del 18 giugno 2014).
Nel
rapporto di aggiornamento dell’Istituto scolastico comunale zona __________
(rapporto 9 maggio 2014) emerge che PI 1 “sta vivendo un momento difficile, la
situazione ancor poco regolata e piuttosto conflittuale fra i genitori
(centrale la questione di chi e quando si occupa di lei al di fuori del periodo
scolastico) non aiuta a vivere in modo sereno PI 1, che avrebbe bisogno di
maggior regolarità, struttura e stabilità” (pag. 2 penultimo capoverso).
Più
o meno in linea il giudizio scolastico ricevuto a metà del successivo anno dove
è indicata un’insufficienza in matematica, un andamento sufficiente in italiano
e discreto nel resto e dove sono state evidenziate delle difficoltà a rapportarsi
con gli altri (comunicazione ai genitori del 5 febbraio 2015).
Nello
scritto dell’Istituto scolastico comunale zona __________ del 22 ottobre 2014,
il direttore sottolinea ancora che PI 1 è una bambina chiusa, raramente
sorridente, piuttosto dimessa, che dà una certa impressione di tristezza mista
a preoccupazione.
Tant’è
che il 1° febbraio 2015 anche la terapeuta __________ ha confermato che PI 1 è
nuovamente meno serena e che sta risentendo in modo significativo delle
ostilità tra i genitori, richiamati sul fatto che, se il conflitto continua, PI
1.
corre un rischio evolutivo importante (pag. 2).
6.
In definitiva è fuori dubbio che PI 1
soffre di notevoli disagi, presenti già al momento della definizione giudiziale
delle relazioni personali e rimasti più o meno immutati nel tempo. Piccoli
miglioramenti sembrano essere stati registrati con la diminuzione della
conflittualità fra i genitori. Terapeuta e scuola sono peraltro concordi
nell’individuare l’origine del malessere, o almeno di una gran parte di esso,
nella difficile relazione fra i genitori e nell’insicurezza che ne deriva.
Quello di cui PI 1 ha bisogno appare pertanto
essere la stabilità nei rapporti con i genitori e la certezza che solo un durevole
assetto delle relazioni personali può garantire e che, in tutta evidenza, non
può essere fatto dipendere da criteri provvisori quali l’oscillazione del grado
di occupazione del padre. Come detto, il
diritto di visita va organizzato in modo durevole.
Non
è poi provato che il trascorrere maggior tempo con lui possa effettivamente
migliorare il benessere di PI 1, i cui problemi vanno oltre alle note e
persistenti difficoltà in matematica e scolastiche. Altrimenti detto, non è
possibile asserire che i disagi vissuti dalla bimba siano da ascrivere a
un’errata e/o limitata relazione con il padre e nemmeno che una modifica dei
contatti possa portare giovamento.
Appare
tuttavia importante che l’Autorità di protezione, che contrariamente a quanto
sostenuto dal reclamante ha comunque tenuto conto dei disagi della bambina
decidendo l’avvio di una procedura a protezione, continui a monitorare la
situazione e, se del caso, adotti tutti i provvedimenti necessari per il
benessere di PI 1. In questo ambito,
se lo riterrà, potrà anche decidere una valutazione peritale da affidare ad
altra persona rispetto alla terapeuta – sulla cui competenza non vi è peraltro
motivo di dubitare – che dovrà anche considerare le capacità dei genitori e non
solo lo stato di PI 1.
Autorità
che, sempre contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, ha pure
considerato il ruolo avuto dalla madre nel fomentare la situazione
conflittuale; CO 2 è, infatti, stata richiamata ai suoi doveri e ammonita.
7.
Visto quanto precede
il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico del
reclamante che verserà alla signora CO 2 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.