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Decisione

9.2014.211

Modifica delle relazioni personali

12 novembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 2 e RE 1 si sono

sposati nel 2004. Dalla loro unione è nata, il 2005, la figlia PI 1. Nel corso

del 2013 i coniugi si sono separati. La procedura di adozione di misure a

protezione dell’unione coniugale si è conclusa con un accordo approvato e

omologato dal Pretore della __________ (cfr. verbale di udienza 28.11.2013,

incarto n. SO.2013. 2408). Tale accordo prevedeva, fra l’altro, l’affidamento

della figlia PI 1 alla madre per cura e educazione; al padre è stato riservato

il più ampio diritto alle relazioni personali ritenuto l’assetto minimo di un

fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica, due sere

infrasettimanali con cena, due settimane in estate, una settimana durante il

periodo natalizio e, possibilmente, la metà dei ponti scolastici.

B. Il 14 aprile 2014 il padre

ha introdotto, alla Pretura di __________, un’istanza di modifica delle misure

a protezione dell’unione coniugale e meglio ha chiesto un’estensione delle sue

relazioni personali con la figlia, istanza che il Giudice ha trasmesso per

competenza all’Autorità regionale di protezione __________ (cfr. ordinanza del

Pretore __________ del 17 aprile 2014). Nella stessa RE 1 ha rilevato che la

madre ha iniziato a lavorare al 100% mentre lui ha disponibilità di tempo

essendo senza impiego. Per questo ha chiesto di potersi occupare della figlia

per il pranzo e nel doposcuola. Con osservazioni 27 maggio 2014 CO 2 ha

sostenuto che, al momento dell’omologazione dell’assetto delle relazioni personali

alla Pretura, era già noto che RE 1 avrebbe perso il lavoro e che le modifiche

richieste dal padre sarebbero contrarie agli interessi della figlia.

C. Il 25 giugno 2014 le

parti si sono incontrate presso l’Autorità di protezione dove hanno definito

una regolamentazione minima circa le relazioni personali del padre con la

figlia per il periodo delle vacanze scolastiche. La madre si è inoltre opposta

alla modifica dell’assetto concordato in Pretura e ha ribadito che, a far tempo

da settembre, la vita della figlia avrebbe nuovamente dovuto essere regolamentata

come da accordo. RE 1 ha invece rinnovato la sua volontà di voler maggiormente

seguire la figlia PI 1 (cfr. verbale udienza del 25 giugno 2014).

I genitori di PI 1 si sono

nuovamente incontrati, il 9 settembre 2014, presso l’Autorità di protezione; il

padre ha rinnovato la sua richiesta di occuparsi della figlia sul mezzogiorno e

dopo la scuola mentre la madre si è opposta ad ogni modifica (cfr. verbale del

9 settembre 2014).

D. Con risoluzione n.

16647 dell’11 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha infine respinto

l’istanza 14 aprile 2014 di RE 1 siccome non ha rilevato un cambiamento di

circostanze tali da dover modificare l’assetto delle relazioni personali

concordato in Pretura (punto 1 del dispositivo) ed ha caricato la tassa di

giustizia di fr. 300.- al padre (punto 4 del dispositivo). Tuttavia, visto

quanto emerso in sede di istruttoria, ha formalizzato l’avvio di una procedura

tendente all’eventuale adozione di misure opportune per la protezione di PI 1

(punto 3 del dispositivo) ed ha ammonito la madre richiamandola ai propri

doveri (punto 2 del dispositivo) caricandola inoltre di una tassa di fr. 100.-

per l’ingiunzione (punto 5 del dispositivo).

E. La decisione è stata

impugnata da RE 1 con reclamo 11 dicembre 2014. Egli ritiene che i fatti e le

prove addotte non siano stati valutati correttamente e indica la sua piena

disponibilità ad aiutare e seguire la figlia scolasticamente. In definitiva

chiede la riforma dei punti 1 e 4 del dispositivo della decisione impugnata nel

senso di accogliere l’istanza 14 aprile 2014 o, in subordine, l’annullamento

dei punti 1 e 4 del dispositivo e il rinvio degli atti all’Autorità di

protezione per il completamento dell’istruttoria. All’accoglimento del gravame

si oppone CO 2 (osservazioni del 9 febbraio 2015); a suo modo di vedere, per il

bene di PI 1, è importante rispettare il più possibile i diritti di visita così

come fissati. Anche l’Autorità di protezione chiede la conferma della decisione

impugnata siccome le motivazioni addotte dal reclamante, ovvero il cambiamento

della situazione lavorativa dei genitori, non sono da considerare pertinenti.

Segnala poi che dal rapporto di aggiornamento 17 dicembre 2014 della dr.ssa __________

emerge un miglioramento della situazione di PI 1.

F. Con replica del 2

marzo 2015 il reclamante si è riconfermato nelle sue allegazioni. Ritiene che

l’ultimo rapporto della dr.ssa __________ non rispecchi la realtà, produce un

nuovo scritto della dr.ssa __________ del 1° febbraio 2015 e chiede una nuova

valutazione da affidare all’altro psicoterapeuta. Con duplica 18 marzo 2015 CO

2 chiede di respingere il ricorso e rinvia a quanto scritto nelle precedenti

osservazioni. Anche l’Autorità di protezione si riconferma nelle proprie allegazioni

(duplica del 18 marzo 2015).

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’Autorità di

protezione ha respinto l’istanza del padre siccome ha ritenuto non esserci

fatti nuovi importanti, tali da giustificare la modifica delle relazioni personali

già definite giudizialmente; la nuova situazione lavorativa dei genitori, seppur

fatto nuovo, non legittima la richiesta.

Il reclamante, dal

canto suo, lamenta che, al di là della sua maggiore disponibilità di tempo, la

ragione principale che lo ha spinto a richiedere un ampliamento delle relazioni

personali sono le difficoltà scolastiche della figlia.

Tuttavia, dalla lettura

dell’istanza del 14 aprile 2014, emerge che le richieste del reclamante erano

direttamente connesse con la situazione lavorativa sua e della madre di PI 1;

egli, infatti, nella domanda di giudizio, postula l’ampliamento delle relazioni

personali e ciò tenuto conto degli impegni di lavoro della madre e fintanto che

“il padre non inizierà per parte sua un’attività lavorativa” (istanza, pag. 2).

È ben vero che nella predetta istanza solleva pure una serie di preoccupazioni

in merito all’accudimento, al benessere e alla situazione scolastica della

figlia; l’ampliamento è pur tuttavia stato subordinato alla sua disponibilità

di tempo.

3.

Ogni

modifica delle relazioni personali presuppone che sia intervenuto un cambiamento

importante delle circostanze (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, n. 815; Hegnauer/Meier,

Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.17; cfr. anche art. 298d

cpv. 1 e art. 313 cpv. 1 CC) e che tale cambiamento imponga, imperativamente,

per il bene del minore, una modifica della regolamentazione adottata; ciò non

significa che la modifica dell’assetto previsto sia sottoposta ad esigenze

particolarmente severe, è sufficiente che il pronostico fatto sull’effetto delle

relazioni personali con il genitore che non ha la custodia si riveli sbagliato

e che il mantenimento della regolamentazione attuale rischi di portare

pregiudizio al bene del figlio (cfr. per analogia STF del 9 gennaio 2014, inc.

5A_756/2013, consid. 5.1.1; DTF 111 II 405). Il cambiamento delle circostanze è

importante e sufficiente per modificare la regolamentazione esistente, laddove

una tale modifica appare necessaria per il bene del minore (STF del 7 giugno

2011, inc.5A_101/2011, consid. 3.1.1; STF del 23 maggio 2013, inc.

5A_120/2013, consid. 2.1.1).

Ad

ogni modo, nella fissazione del diritto

di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei

genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse

di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo

le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano

(sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio

2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b).

Il

diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo

durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della

situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà organizzative di entrambi i

genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 767; sentenza CDP del 2 ottobre 2014,

inc. 9.2014.5 consid 4).

4.

Il

reclamante, come detto, oltre alla sua situazione personale e a quella della madre,

ora impegnata in un’attività lavorativa al 100%, quale motivo per modificare le

sue relazioni personali con la figlia invoca il disagio della minore.

Ora,

già nel primo rapporto agli atti dell’Istituto scolastico comunale zona __________

(rapporto 29 maggio 2013) emergono le difficoltà scolastiche e relazionali di PI

1; già aveva problemi in matematica, dove faticava a comprendere alcuni

concetti e a metterli in pratica, mentre le relazioni con i compagni erano

spesso caratterizzate da incomprensioni e conflitti (pag. 2).

Nel

rapporto di aggiornamento del 9 maggio 2014, dove é ripercorsa la situazione

della minore dal settembre 2013, è ribadita la fragilità della bambina e le

importanti lacune nel campo matematico. Per questo, e per aiutarla a

organizzarsi con maggior consapevolezza, la bimba è stata segnalata al servizio

del sostegno pedagogico.

A

ben vedere, quindi, già al momento in cui si è conclusa la procedura

giudiziaria con l’approvazione e omologazione dell’accordo in merito alle

relazioni personali (cfr. verbale di udienza 28.11.2013, incarto n. SO.2013. 2408),

PI 1 era una bambina sofferente, confrontata con disagi relazionali e con

difficoltà scolastiche, in particolare in matematica. E le cose non sono, come

si dirà qui di seguito, più mutate.

5.

PI

1.

è seguita, dall’inizio del 2014, da una terapeuta e questo grazie al suggerimento

della signora __________ del Consultorio familiare, __________, incaricata dal

Pretore dell’ascolto di PI 1 e che già aveva individuato un bisogno di presa a

carico e aiuto (rapporto di ascolto del 5 agosto 2013, pag. 2, ultimo capoverso).

Nel

rapporto del 17 giugno 2014 indirizzato all’Autorità di protezione __________,

la terapeuta __________ concludeva dicendo che due più di altre erano le cose

che la preoccupavano; la presenza della mamma di PI 1 e la ripresa di dialogo

fra i genitori (rapporto pag. 4).

In

seguito, la terapeuta ha appurato un miglioramento dello stato di PI 1, che

“verbalizza che è più tranquilla perché i genitori litigano meno…” (rapporto

del 16 dicembre 2014 della psicoterapeuta __________, pag. 1) mentre, per le

difficoltà in matematica, ha considerato l’ipotesi di una valutazione neuro

cognitiva, con particolare attenzione alla matematica (rapporto pag. 2).

Rispetto

alle difficoltà scolastiche PI 1 ha terminato l’anno 2013-2014 con un 3.5 in matematica

e con note comprese fra 4.5 e 5 nelle altre materie (valutazioni di fine anno

del 18 giugno 2014).

Nel

rapporto di aggiornamento dell’Istituto scolastico comunale zona __________

(rapporto 9 maggio 2014) emerge che PI 1 “sta vivendo un momento difficile, la

situazione ancor poco regolata e piuttosto conflittuale fra i genitori

(centrale la questione di chi e quando si occupa di lei al di fuori del periodo

scolastico) non aiuta a vivere in modo sereno PI 1, che avrebbe bisogno di

maggior regolarità, struttura e stabilità” (pag. 2 penultimo capoverso).

Più

o meno in linea il giudizio scolastico ricevuto a metà del successivo anno dove

è indicata un’insufficienza in matematica, un andamento sufficiente in italiano

e discreto nel resto e dove sono state evidenziate delle difficoltà a rapportarsi

con gli altri (comunicazione ai genitori del 5 febbraio 2015).

Nello

scritto dell’Istituto scolastico comunale zona __________ del 22 ottobre 2014,

il direttore sottolinea ancora che PI 1 è una bambina chiusa, raramente

sorridente, piuttosto dimessa, che dà una certa impressione di tristezza mista

a preoccupazione.

Tant’è

che il 1° febbraio 2015 anche la terapeuta __________ ha confermato che PI 1 è

nuovamente meno serena e che sta risentendo in modo significativo delle

ostilità tra i genitori, richiamati sul fatto che, se il conflitto continua, PI

1.

corre un rischio evolutivo importante (pag. 2).

6.

In definitiva è fuori dubbio che PI 1

soffre di notevoli disagi, presenti già al momento della definizione giudiziale

delle relazioni personali e rimasti più o meno immutati nel tempo. Piccoli

miglioramenti sembrano essere stati registrati con la diminuzione della

conflittualità fra i genitori. Terapeuta e scuola sono peraltro concordi

nell’individuare l’origine del malessere, o almeno di una gran parte di esso,

nella difficile relazione fra i genitori e nell’insicurezza che ne deriva.

Quello di cui PI 1 ha bisogno appare pertanto

essere la stabilità nei rapporti con i genitori e la certezza che solo un durevole

assetto delle relazioni personali può garantire e che, in tutta evidenza, non

può essere fatto dipendere da criteri provvisori quali l’oscillazione del grado

di occupazione del padre. Come detto, il

diritto di visita va organizzato in modo durevole.

Non

è poi provato che il trascorrere maggior tempo con lui possa effettivamente

migliorare il benessere di PI 1, i cui problemi vanno oltre alle note e

persistenti difficoltà in matematica e scolastiche. Altrimenti detto, non è

possibile asserire che i disagi vissuti dalla bimba siano da ascrivere a

un’errata e/o limitata relazione con il padre e nemmeno che una modifica dei

contatti possa portare giovamento.

Appare

tuttavia importante che l’Autorità di protezione, che contrariamente a quanto

sostenuto dal reclamante ha comunque tenuto conto dei disagi della bambina

decidendo l’avvio di una procedura a protezione, continui a monitorare la

situazione e, se del caso, adotti tutti i provvedimenti necessari per il

benessere di PI 1. In questo ambito,

se lo riterrà, potrà anche decidere una valutazione peritale da affidare ad

altra persona rispetto alla terapeuta – sulla cui competenza non vi è peraltro

motivo di dubitare – che dovrà anche considerare le capacità dei genitori e non

solo lo stato di PI 1.

Autorità

che, sempre contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, ha pure

considerato il ruolo avuto dalla madre nel fomentare la situazione

conflittuale; CO 2 è, infatti, stata richiamata ai suoi doveri e ammonita.

7.

Visto quanto precede

il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico del

reclamante che verserà alla signora CO 2 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.