9.2014.214
Estensione e delimitazione dell'assistenza giudiziaria, delle spese di gestione della misura di protezione e dei costi di mantenimento a carico dei genitori
1 dicembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.214
Lugano
1° dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 49 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’attribuzione dei costi di gestione della curatela educativa
e della tassa di giustizia
giudicando
sul reclamo del 15 dicembre 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 2 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 e RE 2 sono i
genitori di PI 2 (2005). RE 1 è madre anche di PI 1 (2001) e di __________
(1995).
La gestione di PI 1 è
stata difficile e ha portato, nel tempo, a diversi interventi di autorità
civili e magistratura minorile. Con risoluzione 327 del 21 ottobre 2010,
l’allora competente Commissione tutoria regionale __________, aveva designato
l’Ufficio famiglie e minori quale ufficio di controllo ai sensi dell’art. 307
CC col compito di effettuare controlli a domicilio e colloqui regolari con
madre e figlio e di raccogliere informazioni presso scuola e servizi.
Nel settembre 2013 PI 1 è
poi stato collocato, su suggerimento del predetto ufficio e in accordo con la
madre, presso l’Istituto __________.
B. Mediante risoluzione
urgente del 16 aprile 2014 i signori RE 1RE 2 sono stati privati, con effetto
immediato, della custodia della figlia PI 2, a sua volta collocata all’Istituto
__________. Nel contempo è stato affidato un mandato per una valutazione
socio-familiare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Alla base del provvedimento
c’erano delle segnalazioni da parte delle autorità penali in merito a presunti
abusi subiti dalla minore ad opera del fratello PI 1.
Sentiti i genitori
e fatti i primi accertamenti l’Autorità di protezione, con decisione 8 maggio
2014 (ris. 109), ha reintegrato i genitori i nella custodia sulla figlia. È
Considerandi
inoltre stato dato mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere
a una valutazione sulle capacità genitoriali dei signori RE 1RE 2 e ad una
verifica della natura dei problemi riscontrati da PI 2. L’Ufficio dell’aiuto e
della protezione è stato incaricato di organizzare un sostegno psicologico
della minore.
C. Nel contempo e al
fine di proteggere PI 2, l’Autorità di protezione, con decisione presidenziale
del 17 luglio 2014, ha privato la signora RE 1 della custodia sul figlio PI 1 e
disposto la sua permanenza presso l’Istituto __________. I signori RE 1RE 2 potevano
rendergli visita per un’ora una volta la settimana in forma sorvegliata. Con decisione
del 7 agosto 2014 ris. 296 l’Autorità di protezione ha poi confermato la
privazione della custodia su PI 1 e il suo collocamento. Ai signori RE 1RE 2 è
stato concesso un diritto di visita sorvegliato di due ore una volta la
settimana al quale poteva presenziare anche PI 2. Con risoluzione del 9 ottobre
2014.
(n. 396) le relazioni personali fra la signora RE 1, il figlio PI 1 e la
figlia PI 2 sono state estese ad un incontro settimanale di tre ore in forma
libera, la domenica pomeriggio. Il 4 dicembre 2014 (ris. 562) l’Autorità di
protezione ha infine concesso ad PI 1 di rientrare al domicilio ogni fine
settimana dal sabato mattina alla domenica sera.
D. Preso atto del contenuto
dei rapporti ordinanti l’Autorità di protezione, con decisione 2 dicembre 2014
ris. N. 554, ha poi istituito, in favore di PI 1 e PI 2, una curatela educativa
ai sensi dell’art. 308 CC (punto 1 del dispositivo). A curatore è stato
designato il signor __________ al quale è stato affidato il compito di proporre
le modalità di relazione fra PI 1 e la famiglia, di organizzare una presa a carico
psicologica di PI 2, di monitorare la situazione di entrambi i minori e di
consigliare i signori RE 1RE 2 nella cura e crescita di PI 1 e PI 2 (punto 2
del dispositivo). Al curatore è inoltre stato dato l’incarico di presentare un
rapporto morale semestrale, la prima volta entro il 1° marzo 2015 (punto 3 del
Dispositivo
dispositivo). Gli eventuali costi di gestione (mercede, spese e tasse) della
misura sono stati posti a carico dei signori RE 2 e RE 1 (punto 5 del dispositivo)
mentre, per la decisione, è stata prelevata una tassa di fr. 200.- (punto 7 del
dispositivo).
E. La predetta decisione
è stata impugnata, il 15 dicembre 2014, da RE 1 e RE 2. Pur non opponendosi, in
linea di principio, alla nomina del signor __________, i reclamanti sostengono
di non avere i mezzi finanziari per far fronte alle spese che la misura
genererà, come già indicato all’Autorità di protezione. Il 2 ottobre 2014 hanno
per questo fatto domanda per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con riferimento specifico a tutta la procedura inerente a PI 2 e, a sostegno,
hanno inoltrato il relativo certificato opportunamente timbrato dal comune
nonché la documentazione comprovante l’indigenza della famiglia. Il 7 novembre
2014 hanno poi inoltrato analoga richiesta anche in relazione ad PI 1.
In definitiva, i
reclamanti chiedono, al punto 1 del petitum, di accertare la loro indigenza e
di accogliere la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e,
segnatamente: di porre a carico del comune la mercede del curatore e tutti i
costi di gestione della misura del curatore, di porre a carico dello Stato la
tassa di giustizia di fr. 200.- e di ammettere RE 1 e RE 2 al gratuito patrocinio
dell’avv. PR 1. Per finire protestano tasse spese e ripetibili (punto 2 del
petitum).
F. Con osservazioni
dell’11 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto, in quanto
ricevibile, la reiezione del reclamo. In particolare osserva di non aver ancora
emanato decisioni circa l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, né
per la procedura relativa a PI 2 né per quella relativa ad PI 1. La pronuncia riguarda
solo i costi della misura a tutela dei figli che vanno posti a carico dei genitori.
G. Mediante replica del
5 marzo 2015 gli insorgenti si sono riconfermati nel proprio reclamo così come
l’Autorità di protezione si è riconfermata, con allegato 23 aprile 2015, nella
sua richiesta di giudizio.
Considerato
1.Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.Nel
reclamo e, in particolare, leggendo le richieste di giudizio, pare
effettivamente si faccia confusione fra assistenza giudiziaria e costi di gestione
della misura di protezione.
Giusta l’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, chiunque é sprovvisto dei mezzi
necessari (a) e la cui domanda non appare priva di probabilità di successo (b),
ha diritto al gratuito patrocinio. L’estensione del gratuito patrocinio
comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare
i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), nonché l’esenzione dagli
anticipi, dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG e 118 cpv. 1 lett.
a e b CPC). In sostanza, l’assistenza giudiziaria copre i costi relativi al
procedimento di protezione che, se concessa, sono posti a carico dello Stato.
Da base legale fungono la Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio RL 3.1.1.7) e il Codice di diritto processuale civile
svizzero (RS 272).
Si osserva, ad ogni modo, che le spese occasionate da una
procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a
carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura
medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda
con l'emanazione di misure protettrici (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013,
inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15,
consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22): in
tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri
di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei
confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid.
3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).
Per contro, i costi di gestione della misura, ovvero
quelli generati dall’attuazione della misura di protezione del minore, fanno
parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere
nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi
provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr.
art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Anche l’art. 19
cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a
carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. La mercede spettante al curatore rientra in
questa categoria di costi ed è quindi, di principio, posta a carico dei genitori.
Per il cpv. 2 del
medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo
sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di
protezione. In virtù dell’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese della misura di protezione,
quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate
dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune
di domicilio della persona interessata e non dello Stato, come invece succede
per l’assistenza giudiziaria. Principale base legale sono il Codice civile (RS
210) e la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (RL 4.1.1.2) e il relativo regolamento (RL
4.1.1.2.1).
In altri termini e in
definitiva, l’assistenza giudiziaria non si estende alla mercede del curatore.
3.Nel
caso che ci occupa i signori RE 1RE 2 hanno postulato all’Autorità di protezione,
con istanze del 2 ottobre e 7 novembre 2014, l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La decisione impugnata
non si è pronunciata in merito. Ha infatti quale oggetto esclusivamente l’istituzione
di una misura di protezione e la messa a carico dei relativi costi. La domanda
tendente ad accertare e accordare l’assistenza giudiziaria si rileva quindi
irricevibile.
Non lo
fosse stato, la questione sarebbe comunque superata; in corso di procedura, e
meglio con risoluzione 155 del 27 marzo 2015, l’Autorità di protezione si è
infine formalmente pronunciata e ha accolto, con effetto al 2 ottobre 2014,
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio a valere, in tutta evidenza, per entrambi i minori, la procedura
essendo in definitiva una sola.
Ciò
detto, non può che essere annullato il punto 7 del dispositivo della decisione
impugnata, datata 2 dicembre 2014, che ha posto a carico dei reclamanti la
tassa di giustizia; l’esenzione dalle tasse decorre in effetti dal 2 ottobre
2014.
Al
riguardo e in generale appare evidente che l’Autorità di protezione, ricevuta
un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non accollerà più, fino ad evasione
della stessa, tasse e spese di giustizia all’istante, se non in riserva
all’esito della domanda.
4.Ricevibile,
invece, la contestazione relativa alla messa a carico dei signori RE 1RE 2 dei
costi di gestione della misura.
Come
poc’anzi indicato l’art. 19 cpv. 1
LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Il fatto che
nella decisione d’istituzione della misura sia indicato che i costi sono a carico
dei genitori non è, di per sé, criticabile. Si tratta, tuttavia, di
un’indicazione dichiaratoria; quando l’importo della mercede sarà approvato
l’interessato potrà, se indigente, non farvi fronte, tali costi sarebbero così
anticipati dall’Autorità di protezione e, se del caso, posti a carico del comune
di domicilio.
Ed è anche corretto che tale verifica sia fatta a quel
momento. Quando la misura viene istituita ancora non si sa a quanto ammonteranno
le spese, difficile quindi valutare se sono oppure no sopportabili per il
debitore. Inoltre, fra un’approvazione della mercede e l’altra passa più di un
anno, in quel lasso di tempo la situazione finanziaria di chi è tenuto al
pagamento può mutare. È quindi corretto che la condizione finanziaria sia
verificata di anno in anno.
Altrimenti detto, la contestazione dei reclamanti non
merita accoglimento posto che essi potranno ancora, al momento in cui sarà approvata
la mercede, far valere la loro indigenza e chiedere all’Autorità di protezione
l’esenzione dal pagamento.
5.Ed in proposito, non ci si può esimere dal
ricordare che a norma degli art. 450 ss CC
il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata,
la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di
ricorso che esamina in modo approfondito la decisione di prima istanza in fatto
e in diritto e giudica nuovamente la causa (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 7); intempestive
risultano quindi le decisioni del 3 agosto 2015 (ris. 397 e 398) emanate
dall’Autorità di protezione che approvano la mercede del curatore e assegnano
un termine di 10 giorni ai reclamanti per provare l’indigenza, decorso il quale
l’importo sarà posto definitivamente a loro carico. Prima di procedere, al di
là della correttezza della decisione nel merito, avrebbe dovuto attendere
l’esito della procedura di reclamo. L’eventuale inosservanza del predetto
termine non potrà quindi andare a discapito dei signori RE 1RE 2. Inoltre, l’Autorità di protezione, qualora già
non l’abbia fatto, dovrà ora concretamente chinarsi sulla domanda di esenzione
dal pagamento della mercede riconosciuta al curatore per l’anno 2014.
6.Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza; date le circostante, vista la situazione
di indigenza, si rinuncia al loro prelievo. La concessione di ripetibili non
entra in considerazione siccome il parziale accoglimento è dovuto a motivi
diversi da quelli fatti valere dai reclamanti. Si aggiunge, a titolo
abbonzanziale, che quand’anche fosse stata richiesta l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in questa sede –
ciò che invece non è avvenuto – la stessa sarebbe stata respinta visto l’esito
del procedimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento del dispositivo
n. 7. Per il resto, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non
di si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si accordano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.