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Decisione

9.2014.214

Estensione e delimitazione dell'assistenza giudiziaria, delle spese di gestione della misura di protezione e dei costi di mantenimento a carico dei genitori

1 dicembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 e RE 2 sono i

genitori di PI 2 (2005). RE 1 è madre anche di PI 1 (2001) e di __________

(1995).

La gestione di PI 1 è

stata difficile e ha portato, nel tempo, a diversi interventi di autorità

civili e magistratura minorile. Con risoluzione 327 del 21 ottobre 2010,

l’allora competente Commissione tutoria regionale __________, aveva designato

l’Ufficio famiglie e minori quale ufficio di controllo ai sensi dell’art. 307

CC col compito di effettuare controlli a domicilio e colloqui regolari con

madre e figlio e di raccogliere informazioni presso scuola e servizi.

Nel settembre 2013 PI 1 è

poi stato collocato, su suggerimento del predetto ufficio e in accordo con la

madre, presso l’Istituto __________.

B. Mediante risoluzione

urgente del 16 aprile 2014 i signori RE 1RE 2 sono stati privati, con effetto

immediato, della custodia della figlia PI 2, a sua volta collocata all’Istituto

__________. Nel contempo è stato affidato un mandato per una valutazione

socio-familiare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Alla base del provvedimento

c’erano delle segnalazioni da parte delle autorità penali in merito a presunti

abusi subiti dalla minore ad opera del fratello PI 1.

Sentiti i genitori

e fatti i primi accertamenti l’Autorità di protezione, con decisione 8 maggio

2014 (ris. 109), ha reintegrato i genitori i nella custodia sulla figlia. È

Considerandi

inoltre stato dato mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere

a una valutazione sulle capacità genitoriali dei signori RE 1RE 2 e ad una

verifica della natura dei problemi riscontrati da PI 2. L’Ufficio dell’aiuto e

della protezione è stato incaricato di organizzare un sostegno psicologico

della minore.

C. Nel contempo e al

fine di proteggere PI 2, l’Autorità di protezione, con decisione presidenziale

del 17 luglio 2014, ha privato la signora RE 1 della custodia sul figlio PI 1 e

disposto la sua permanenza presso l’Istituto __________. I signori RE 1RE 2 potevano

rendergli visita per un’ora una volta la settimana in forma sorvegliata. Con decisione

del 7 agosto 2014 ris. 296 l’Autorità di protezione ha poi confermato la

privazione della custodia su PI 1 e il suo collocamento. Ai signori RE 1RE 2 è

stato concesso un diritto di visita sorvegliato di due ore una volta la

settimana al quale poteva presenziare anche PI 2. Con risoluzione del 9 ottobre

2014.

(n. 396) le relazioni personali fra la signora RE 1, il figlio PI 1 e la

figlia PI 2 sono state estese ad un incontro settimanale di tre ore in forma

libera, la domenica pomeriggio. Il 4 dicembre 2014 (ris. 562) l’Autorità di

protezione ha infine concesso ad PI 1 di rientrare al domicilio ogni fine

settimana dal sabato mattina alla domenica sera.

D. Preso atto del contenuto

dei rapporti ordinanti l’Autorità di protezione, con decisione 2 dicembre 2014

ris. N. 554, ha poi istituito, in favore di PI 1 e PI 2, una curatela educativa

ai sensi dell’art. 308 CC (punto 1 del dispositivo). A curatore è stato

designato il signor __________ al quale è stato affidato il compito di proporre

le modalità di relazione fra PI 1 e la famiglia, di organizzare una presa a carico

psicologica di PI 2, di monitorare la situazione di entrambi i minori e di

consigliare i signori RE 1RE 2 nella cura e crescita di PI 1 e PI 2 (punto 2

del dispositivo). Al curatore è inoltre stato dato l’incarico di presentare un

rapporto morale semestrale, la prima volta entro il 1° marzo 2015 (punto 3 del

Dispositivo

dispositivo). Gli eventuali costi di gestione (mercede, spese e tasse) della

misura sono stati posti a carico dei signori RE 2 e RE 1 (punto 5 del dispositivo)

mentre, per la decisione, è stata prelevata una tassa di fr. 200.- (punto 7 del

dispositivo).

E. La predetta decisione

è stata impugnata, il 15 dicembre 2014, da RE 1 e RE 2. Pur non opponendosi, in

linea di principio, alla nomina del signor __________, i reclamanti sostengono

di non avere i mezzi finanziari per far fronte alle spese che la misura

genererà, come già indicato all’Autorità di protezione. Il 2 ottobre 2014 hanno

per questo fatto domanda per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con riferimento specifico a tutta la procedura inerente a PI 2 e, a sostegno,

hanno inoltrato il relativo certificato opportunamente timbrato dal comune

nonché la documentazione comprovante l’indigenza della famiglia. Il 7 novembre

2014 hanno poi inoltrato analoga richiesta anche in relazione ad PI 1.

In definitiva, i

reclamanti chiedono, al punto 1 del petitum, di accertare la loro indigenza e

di accogliere la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e,

segnatamente: di porre a carico del comune la mercede del curatore e tutti i

costi di gestione della misura del curatore, di porre a carico dello Stato la

tassa di giustizia di fr. 200.- e di ammettere RE 1 e RE 2 al gratuito patrocinio

dell’avv. PR 1. Per finire protestano tasse spese e ripetibili (punto 2 del

petitum).

F. Con osservazioni

dell’11 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto, in quanto

ricevibile, la reiezione del reclamo. In particolare osserva di non aver ancora

emanato decisioni circa l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, né

per la procedura relativa a PI 2 né per quella relativa ad PI 1. La pronuncia riguarda

solo i costi della misura a tutela dei figli che vanno posti a carico dei genitori.

G. Mediante replica del

5 marzo 2015 gli insorgenti si sono riconfermati nel proprio reclamo così come

l’Autorità di protezione si è riconfermata, con allegato 23 aprile 2015, nella

sua richiesta di giudizio.

Considerato

1.Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.Nel

reclamo e, in particolare, leggendo le richieste di giudizio, pare

effettivamente si faccia confusione fra assistenza giudiziaria e costi di gestione

della misura di protezione.

Giusta l’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, chiunque é sprovvisto dei mezzi

necessari (a) e la cui domanda non appare priva di probabilità di successo (b),

ha diritto al gratuito patrocinio. L’estensione del gratuito patrocinio

comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare

i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), nonché l’esenzione dagli

anticipi, dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG e 118 cpv. 1 lett.

a e b CPC). In sostanza, l’assistenza giudiziaria copre i costi relativi al

procedimento di protezione che, se concessa, sono posti a carico dello Stato.

Da base legale fungono la Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio RL 3.1.1.7) e il Codice di diritto processuale civile

svizzero (RS 272).

Si osserva, ad ogni modo, che le spese occasionate da una

procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a

carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura

medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda

con l'emanazione di misure protettrici (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013,

inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15,

consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22): in

tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri

di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei

confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid.

3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).

Per contro, i costi di gestione della misura, ovvero

quelli generati dall’attuazione della misura di protezione del minore, fanno

parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere

nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi

provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr.

art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Anche l’art. 19

cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a

carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. La mercede spettante al curatore rientra in

questa categoria di costi ed è quindi, di principio, posta a carico dei genitori.

Per il cpv. 2 del

medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo

sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di

protezione. In virtù dell’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese della misura di protezione,

quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate

dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune

di domicilio della persona interessata e non dello Stato, come invece succede

per l’assistenza giudiziaria. Principale base legale sono il Codice civile (RS

210) e la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (RL 4.1.1.2) e il relativo regolamento (RL

4.1.1.2.1).

In altri termini e in

definitiva, l’assistenza giudiziaria non si estende alla mercede del curatore.

3.Nel

caso che ci occupa i signori RE 1RE 2 hanno postulato all’Autorità di protezione,

con istanze del 2 ottobre e 7 novembre 2014, l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La decisione impugnata

non si è pronunciata in merito. Ha infatti quale oggetto esclusivamente l’istituzione

di una misura di protezione e la messa a carico dei relativi costi. La domanda

tendente ad accertare e accordare l’assistenza giudiziaria si rileva quindi

irricevibile.

Non lo

fosse stato, la questione sarebbe comunque superata; in corso di procedura, e

meglio con risoluzione 155 del 27 marzo 2015, l’Autorità di protezione si è

infine formalmente pronunciata e ha accolto, con effetto al 2 ottobre 2014,

l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio a valere, in tutta evidenza, per entrambi i minori, la procedura

essendo in definitiva una sola.

Ciò

detto, non può che essere annullato il punto 7 del dispositivo della decisione

impugnata, datata 2 dicembre 2014, che ha posto a carico dei reclamanti la

tassa di giustizia; l’esenzione dalle tasse decorre in effetti dal 2 ottobre

2014.

Al

riguardo e in generale appare evidente che l’Autorità di protezione, ricevuta

un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non accollerà più, fino ad evasione

della stessa, tasse e spese di giustizia all’istante, se non in riserva

all’esito della domanda.

4.Ricevibile,

invece, la contestazione relativa alla messa a carico dei signori RE 1RE 2 dei

costi di gestione della misura.

Come

poc’anzi indicato l’art. 19 cpv. 1

LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a carico

della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Il fatto che

nella decisione d’istituzione della misura sia indicato che i costi sono a carico

dei genitori non è, di per sé, criticabile. Si tratta, tuttavia, di

un’indicazione dichiaratoria; quando l’importo della mercede sarà approvato

l’interessato potrà, se indigente, non farvi fronte, tali costi sarebbero così

anticipati dall’Autorità di protezione e, se del caso, posti a carico del comune

di domicilio.

Ed è anche corretto che tale verifica sia fatta a quel

momento. Quando la misura viene istituita ancora non si sa a quanto ammonteranno

le spese, difficile quindi valutare se sono oppure no sopportabili per il

debitore. Inoltre, fra un’approvazione della mercede e l’altra passa più di un

anno, in quel lasso di tempo la situazione finanziaria di chi è tenuto al

pagamento può mutare. È quindi corretto che la condizione finanziaria sia

verificata di anno in anno.

Altrimenti detto, la contestazione dei reclamanti non

merita accoglimento posto che essi potranno ancora, al momento in cui sarà approvata

la mercede, far valere la loro indigenza e chiedere all’Autorità di protezione

l’esenzione dal pagamento.

5.Ed in proposito, non ci si può esimere dal

ricordare che a norma degli art. 450 ss CC

il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata,

la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di

ricorso che esamina in modo approfondito la decisione di prima istanza in fatto

e in diritto e giudica nuovamente la causa (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 7); intempestive

risultano quindi le decisioni del 3 agosto 2015 (ris. 397 e 398) emanate

dall’Autorità di protezione che approvano la mercede del curatore e assegnano

un termine di 10 giorni ai reclamanti per provare l’indigenza, decorso il quale

l’importo sarà posto definitivamente a loro carico. Prima di procedere, al di

là della correttezza della decisione nel merito, avrebbe dovuto attendere

l’esito della procedura di reclamo. L’eventuale inosservanza del predetto

termine non potrà quindi andare a discapito dei signori RE 1RE 2. Inoltre, l’Autorità di protezione, qualora già

non l’abbia fatto, dovrà ora concretamente chinarsi sulla domanda di esenzione

dal pagamento della mercede riconosciuta al curatore per l’anno 2014.

6.Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza; date le circostante, vista la situazione

di indigenza, si rinuncia al loro prelievo. La concessione di ripetibili non

entra in considerazione siccome il parziale accoglimento è dovuto a motivi

diversi da quelli fatti valere dai reclamanti. Si aggiunge, a titolo

abbonzanziale, che quand’anche fosse stata richiesta l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in questa sede –

ciò che invece non è avvenuto – la stessa sarebbe stata respinta visto l’esito

del procedimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento del dispositivo

n. 7. Per il resto, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non

di si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si accordano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.