9.2014.216
Reclamo contro l'approvazione dell'inventario iniziale della curatela e dei rendiconti finanziari successivi
14 dicembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.216
Lugano
14 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
2
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
nell’ambito
della curatela istituita in favore di †PI
2
giudicando
sul reclamo presentato da RE 2 il 14 ottobre 2014 contro le seguenti decisioni
datate 15 settembre 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________:
-
risoluzione no. 116/14, approvazione dell’inventario iniziale
-
risoluzione no. 412/14, approvazione del rendiconto finanziario 2013
- risoluzione
no. 413/14, approvazione del rendiconto finanziario 2014, decesso e chiusura
curatela;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione
del 29 maggio 2013 (ris. n. 230/2013) l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 2 una curatela
di rappresentanza con gestione patrimoniale (art. 394 in relazione con l’art.
395 CC). Quale curatore è stato nominato il signor Cura 1.
B. PI 2 è deceduta a __________
in data 2014.
C. Con tre decisioni separate,
datate 15 settembre 2014, l’Autorità di protezione ha approvato l’inventario
iniziale della curatela (ris. no. 116/14), approvato il rendiconto finanziario
2013 (1.5 – 31.12.2013, ris. no. 412/14), approvato il rendiconto finanziario
2014 (1.1 – 13.3.2014) e chiuso la curatela a seguito del decesso
dell’interessata (ris. no. 413/14).
D. Con reclamo del 14 ottobre
2014 RE 2 – sorella ed erede della curatelata – è insorta contro le tre
suddette risoluzioni. L’insorgente critica le “modalità di assunzione, di
verifica e di controllo del movimento finanziario che fin dall’origine comportava
un patrimonio complessivo di oltre mezzo milione di CHF” (reclamo, pag. 1).
Ella contesta il fatto che il patrimonio della defunta attestato nei rendiconti
comprenda degli attivi che sono in realtà inesistenti e derivano da operazioni
dubbie operate dal signor __________, proprietario di un appartamento affittato
da PI 2 pochi giorni prima dell’istituzione della misura di protezione. La
reclamante afferma che quanto operato da __________ è attualmente al vaglio
degli inquirenti in quanto si dubita che questi abbia “superato il livello
della legalità” (reclamo, pag. 2). L’insorgente ritiene che, visto quanto
sopra, la rendicontazione finanziaria sia ben lungi dal poter essere
considerata conclusa, e che sino alla fine delle indagini non sia possibile “tirar
delle definitive conclusioni per una formale richiesta finale” (reclamo,
pag. 2). Postula pertanto che la decisione sul reclamo venga tenuta in sospeso
per qualche tempo.
E. Nelle loro
osservazioni, sia l’Autorità di protezione che il curatore si oppongono alle
argomentazioni ricorsuali e postulano la reiezione del gravame. Entrambi sostengono
che l’eventuale raggiro di cui sarebbe stata vittima PI 2 ha avuto luogo prima
dell’istituzione della misura di protezione, e che l’inventario iniziale e i
successivi rendiconti non possono non contemplare gli averi pagati anticipatamente
a __________ per la locazione, né il prezzo corrisposto a quest’ultimo per
l’acquisto del mobilio.
F. Con scritto del 9
febbraio 2015 la reclamante si è dichiarata impossibilitata a presentare un
allegato di replica, vista l’esistenza di un’inchiesta di polizia riguardante i
punti centrali della controversia. Postula pertanto che la procedura rimanga
sospesa nell’attesa di ricevere il rapporto di polizia. La richiesta di sospensione
della procedura non è stata intimata alle controparti per osservazioni.
G. In data 13 aprile
2015 lo scrivente giudice ha presentato un’istanza di accesso agli atti del
procedimento penale alla procuratrice pubblica titolare dell’inchiesta nei
confronti di __________ per l’ipotesi di estorsione a danno di PI 2. L’istanza
è stata accolta il 29 maggio seguente e gli atti istruttori esperiti sino al 13
luglio 2015 hanno potuto dunque essere esaminati e, in parte (ad eccezione di
alcuni documenti bancari, irrilevanti in questa sede), acquisiti agli atti del
presente procedimento.
H. Con decisione del 17
luglio 2015 l’istanza di sospensione della procedura è stata respinta, il
reclamo potendo essere deciso a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità
penale dei comportamenti di __________. Tale giudizio non appare peraltro
prospettabile in tempi brevi, vista l’irreperibilità dell’indagato. Alla
reclamante è stato dunque assegnato un termine per la presentazione di una
replica contenente precise richieste di giudizio in relazione alle decisioni
impugnate.
I. Con replica del 14
agosto 2015, l’insorgente ha precisato che il nodo centrale del reclamo è quello
“relativo all’assunzione nel bilancio iniziale, in quello intermedio e
finale di un credito di circa CHF 150'000.- senza che all’insorgere del credito
e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata l’effettiva esistenza
rispettivamente la solvibilità del debitore” (replica, pag. 1). La
reclamante ribadisce la necessità di attendere l’esito dell’indagine di polizia
per chiarire la consistenza attuale e la solvibilità del credito che attualmente
figura tra gli attivi imponibili nella successione (replica, pag. 1-2).
L. In duplica, sia
l’Autorità di protezione che il curatore si sono riconfermati nelle proprie
osservazioni, postulando la reiezione del reclamo.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella motivazione
della decisione di approvazione dell’inventario del 1° maggio 2013 (ris. no.
116/14), l’Autorità di protezione ha riferito che il medesimo riportava attivi
per l’ammontare di fr. 520'151.97 e passivi per fr. 1'144.-, ovvero una sostanza
netta di fr. 519'007.97.
L’inventario contemplava, fra
gli attivi – e meglio, alla voce “beni mobili diversi (crediti, oggetti di
valore, ecc.)”, l’indicazione di fr. 170'000.- quale anticipo di 7 anni di
affitto e per il tinteggio dell’ente locato, oltre a fr. 45'000.- per il
mobilio del medesimo. Entrambe le somme (complessivamente, fr. 215'000.-) erano
state corrisposte a __________; nelle osservazioni all’inventario, si rilevava
come tali importi fossero documentati dal contratto di locazione e da annotazioni
della curatelata medesima.
Il rendiconto finanziario
concernente il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2013, contemplava l’importo di
fr. 154'000.- per “affitto anticipato __________” e fr. 45'000.- per “mobilio”.
Il rendiconto finanziario
concernente il periodo 1° gennaio – 13 marzo 2014, contemplava l’importo di fr.
148'000.- per “affitto anticipato __________” e ancora fr. 45'000.- per
“mobilio”.
Entrambi sono stati
approvati dall’Autorità di protezione (ris. no. 412/14 e 413/14).
3.
Nel suo reclamo, RE
2.
critica l’operato del curatore e dell’Autorità di protezione. Mette in dubbio
che il contratto di locazione sia stato sottoscritto dalla sorella con la
debita consapevolezza. Sottolinea come sia inabituale un pagamento dei canoni
di locazione anticipato per tutta la durata del contratto (ovvero 7 anni). La
reclamante riferisce che da documenti ricevuti dagli inquirenti, “ai piedi
delle ricevute” dei versamenti bancari operati dalla sorella per versare
anticipatamente i canoni di locazioni a __________, “risultano delle annotazioni
manoscritte” dalle quali si evince che quest’ultimo avrebbe restituito alla
curatelata l’importo di fr. 113'000.- (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante,
è grave che di queste presunte restituzioni di averi il curatore non abbia mai
fatto accenno, e che non siano comparse nei rapporti contabili (reclamo, pag.
2). Ritiene “troppo facile e molto superficiale” registrare nel
patrimonio della curatelata “fr. 170'000.- per un credito (verso chi?) ed un
ulteriore attivo di fr. 45'000.- per “mobilio” pagato “a __________”!”
(reclamo, pag. 2). Tale situazione “non solo ha disciolto un patrimonio di
oltre 200'000.- franchi, ma provoca un ulteriore onere all’erede per oltre
20'000.- franchi di imposte di successione a carico della sorella per questi
attivi tutt’altro che reali” (reclamo, pag. 2).
La reclamante non
ritiene corretto che venga registrato “nel bilancio iniziale, in quello
intermedio e in quello finale” un credito di fr. 150'000.- “senza che
all’insorgere del credito e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata
l’effettiva esistenza rispettivamente la solvibilità del creditore”
(replica, pag. 1). Secondo l’insorgente, “mettere all’attivo di un bilancio
un credito di cui non si è appurata la minima possibilità di riscossione è
abbastanza grave”, né appare corretto “rimetterlo a bilancio finale tra
gli attivi imponibili nella successione senza alcun accertamento” (replica,
pag. 1). L’attesa dell’esito delle indagini in sede penale è dunque necessaria
“nel tentativo di chiarire con il presunto debitore la consistenza attuale e
la solvibilità del credito” (replica, pag. 2).
4.
Ai
sensi dell’art. 405 cpv. 2 CC, quando la curatela comprende
l’amministrazione dei beni, il curatore (in collaborazione con l’autorità di
protezione degli adulti) compila senza indugio l’inventario dei beni da
amministrare.
Durante lo
svolgimento del mandato, giusta l’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la
contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli
adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Inoltre,
ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette
all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela (art. 411 cpv. 1 CC).
Giusta l’art. 425 CC, alla
fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli
adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale (cpv. 1).
L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto
finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto
e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo
curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3);
comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del
rapporto o del conto finali (cpv. 4).
5.
Occorre premettere
che nella fattispecie non è litigioso che la sottoscrizione del contratto di
affitto tra PI 2 e __________ sia avvenuta il 22 aprile 2013, prima dell’istituzione
della misura di protezione (decretata con decisione del 29 maggio 2013). La
questione di sapere “con quale consapevolezza” (reclamo, pag. 1) PI 2
abbia sottoscritto il suddetto contratto di locazione esula dal tema del
presente reclamo, fermo restando che, sulla scorta degli atti dell’incarto, la capacità
della curatelata di autodeterminarsi non è mai stata messa in dubbio dai medici
che si sono pronunciati.
Nemmeno è contestato il
fatto che PI 2 abbia consegnato a __________ un importo di oltre fr. 200'000.-
prima dell’istituzione della misura di protezione. Secondo quanto ricostruito
dal curatore, tale importo comprendeva ca. fr. 170'000.- a titolo di pigioni
anticipate per l’intera durata contrattuale di 7 anni, compreso il tinteggio
dell’appartamento, e fr. 45'000.- per l’acquisto del mobilio. Esula quindi dal
tema del reclamo anche il fatto che vi sia stata una “strana, incredibile
situazione” che ha “disciolto un patrimonio di oltre fr. 200'000.-”
(reclamo, pag. 2).
6.
La reclamante
contesta il fatto che nei rapporti contabili non si sia fatto cenno alcuno alla
presunta restituzione effettuata da __________ di una parte di tali importi. In
calce alle ricevute bancarie attestanti i versamenti precedentemente effettuati
dalla curatelata a __________ (versamento del 22 aprile 2013 di fr. 24'000.-;
due versamenti del 30 aprile 2013 ciascuno di fr. 45'000.-), __________ avrebbe
apposto delle annotazioni manoscritte, controfirmate da PI 2, da cui si evince
che il 22 aprile 2013 le sarebbero stati restituiti fr. 1’000.- e il 27 maggio
2013.
le sarebbero stati restituiti fr. 90'000.- (cfr. documentazione annessa al
reclamo).
Va tuttavia
osservato che anche tali restituzioni sarebbero avvenute prima dell’adozione
della misura di protezione, che dai conti bancari intestati a PI 2 non
risultano entrate di tale entità e che la stessa curatelata, sentita in udienza
il 29 maggio 2013, ha smentito di aver mai ricevuto degli importi di denaro di
ritorno da __________ (“La signora PI 2 riferisce che un paio di giorni fa
il signor __________ le avrebbe fatto firmare un documento dove risulta che
avrebbe restituito circa fr. 100'000.-, ma in realtà non ha ricevuto nulla”,
verbale pag. 1). Tale documentazione è peraltro stata prodotta da __________
alle autorità penali e non era nota né all’Autorità di protezione né al
curatore. Tutto ben considerato, non può dunque essere criticata la mancata
indicazione di tali presunte restituzioni nelle rendicontazioni del curatore approvate
dall’Autorità di protezione.
7.
In replica, l’insorgente
si limita a criticare l’inserimento, fra gli attivi patrimoniali
dell’inventario, di un credito di fr. 170'000.- nei confronti di __________
(ridotto in seguito a fr. 154'000.- al 31 dicembre 2013 e a fr. 148'000.- al 13
marzo 2014) corrispondente alle pigioni versate in anticipo. Ella non contesta
la determinazione dell’importo e la sua progressiva riduzione nel tempo, bensì il
fatto che né all’insorgere del credito né alla chiusura della curatela ne sia
stata appurata l’effettiva esistenza, rispettivamente la solvibilità del
creditore.
Come già accennato,
nel reclamo non è contestata né la sottoscrizione del contratto di locazione
con __________ per la durata di 7 anni, né il fatto che PI 2 abbia corrisposto
anticipatamente la pigione per tutta la durata contrattuale.
Occorre ricordare in
proposito che in caso di morte del conduttore, ai sensi dell’art. 266i CO i
suoi eredi possono dare disdetta, osservando il termine legale di preavviso,
per la prossima scadenza legale di disdetta. Il decesso del conduttore non
estingue dunque il contratto di locazione, ma fa nascere un motivo di disdetta
straordinaria a beneficio degli eredi (v. ad es. STF dell’11 febbraio 2014,
inc.4A_397/2013, consid. 3.3). Ciò vale anche per i contratti di locazione di
durata determinata (ZH Kommentar, Higi,
ad art. 266i CO n. 3; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Kommentar, 2a ed. 1998, ad
art. 266i CO n. 4; Permann,
Mietrecht Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 266i CO n. 1). Nel caso concreto non
è noto se la reclamante abbia fatto uso di tale possibilità di disdetta.
Nell’affermativa, disporrebbe di un credito concernente le mensilità di pigione
non ancora trascorse, mentre qualora non volesse disdire il contratto,
subentrerebbe alla sorella e potrebbe beneficiare dell’ente locato sino alla
fine dei sette anni pattuiti (e già pagati), ovvero fino al 2020.
La scelta di menzionare il
suddetto credito non può dunque essere censurata. Il fatto che esso sia
controverso non esime il curatore dal farne menzione nei suoi rendiconti,
considerato peraltro che la contestazione del credito o la sua messa in
esecuzione possono far parte delle attribuzioni del curatore medesimo (cfr. Affolter, Personen- und Familienrecht
inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 2a ed. 2012, ad art. 405 CC n. 14), come in concreto: la decisione
di nomina di Cura 1 prevedeva infatti espressamente il compito di “rappresentare
l’interessata nell’ambito della possibile vertenza che emergerà a seguito della
sottoscrizione del contratto di locazione 22 aprile 2013 con il signor __________”
(decisione 29 maggio 2013, pag. 3).
Nella fattispecie, la
menzione del credito nei confronti di __________ concernente la locazione sia
nell’inventario iniziale che nelle rendicontazioni successive non può essere
oggetto di critiche, benchè la stessa implichi un aumento degli attivi e dunque
possa comportare, per gli eredi, un aumento delle imposte successorie dovute.
Come tuttavia osservato dall’Autorità di protezione, le conseguenze fiscali generate
dall’esistenza di tale credito sono da discutere con le autorità tributarie ed
esulano dal tema del presente reclamo.
8.
Infine, per quanto
attiene al mobilio, il curatore l’ha inserito nell’inventario iniziale e nelle
sue rendicontazioni successive fra gli attivi di PI 2, attribuendogli il valore
di fr. 45'000.-, ovvero l’importo corrisposto da quest’ultima a __________.
Fermo restando il
principio già evocato in precedenza, concernente il dovere di menzionare nei
conti anche i crediti controversi (cfr. consid. 7), la reclamante si limita al
definire “troppo facile e molto supeficiale” l’indicazione di tale
attivo (reclamo, pag. 2), senza tuttavia circostanziare maggiormente la sua
censura (passata sotto completo silenzio in sede di replica) e le sue richieste
di giudizio. Al riguardo l’impugnativa si appalesa pertanto irricevibile in
quanto non sufficientemente motivata.
9.
In conclusione, il
reclamo deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico della
reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2.Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.