Lexipedia

Decisione

9.2014.216

Reclamo contro l'approvazione dell'inventario iniziale della curatela e dei rendiconti finanziari successivi

14 dicembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione

del 29 maggio 2013 (ris. n. 230/2013) l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 2 una curatela

di rappresentanza con gestione patrimoniale (art. 394 in relazione con l’art.

395 CC). Quale curatore è stato nominato il signor Cura 1.

B. PI 2 è deceduta a __________

in data 2014.

C. Con tre decisioni separate,

datate 15 settembre 2014, l’Autorità di protezione ha approvato l’inventario

iniziale della curatela (ris. no. 116/14), approvato il rendiconto finanziario

2013 (1.5 – 31.12.2013, ris. no. 412/14), approvato il rendiconto finanziario

2014 (1.1 – 13.3.2014) e chiuso la curatela a seguito del decesso

dell’interessata (ris. no. 413/14).

D. Con reclamo del 14 ottobre

2014 RE 2 – sorella ed erede della curatelata – è insorta contro le tre

suddette risoluzioni. L’insorgente critica le “modalità di assunzione, di

verifica e di controllo del movimento finanziario che fin dall’origine comportava

un patrimonio complessivo di oltre mezzo milione di CHF” (reclamo, pag. 1).

Ella contesta il fatto che il patrimonio della defunta attestato nei rendiconti

comprenda degli attivi che sono in realtà inesistenti e derivano da operazioni

dubbie operate dal signor __________, proprietario di un appartamento affittato

da PI 2 pochi giorni prima dell’istituzione della misura di protezione. La

reclamante afferma che quanto operato da __________ è attualmente al vaglio

degli inquirenti in quanto si dubita che questi abbia “superato il livello

della legalità” (reclamo, pag. 2). L’insorgente ritiene che, visto quanto

sopra, la rendicontazione finanziaria sia ben lungi dal poter essere

considerata conclusa, e che sino alla fine delle indagini non sia possibile “tirar

delle definitive conclusioni per una formale richiesta finale” (reclamo,

pag. 2). Postula pertanto che la decisione sul reclamo venga tenuta in sospeso

per qualche tempo.

E. Nelle loro

osservazioni, sia l’Autorità di protezione che il curatore si oppongono alle

argomentazioni ricorsuali e postulano la reiezione del gravame. Entrambi sostengono

che l’eventuale raggiro di cui sarebbe stata vittima PI 2 ha avuto luogo prima

dell’istituzione della misura di protezione, e che l’inventario iniziale e i

successivi rendiconti non possono non contemplare gli averi pagati anticipatamente

a __________ per la locazione, né il prezzo corrisposto a quest’ultimo per

l’acquisto del mobilio.

F. Con scritto del 9

febbraio 2015 la reclamante si è dichiarata impossibilitata a presentare un

allegato di replica, vista l’esistenza di un’inchiesta di polizia riguardante i

punti centrali della controversia. Postula pertanto che la procedura rimanga

sospesa nell’attesa di ricevere il rapporto di polizia. La richiesta di sospensione

della procedura non è stata intimata alle controparti per osservazioni.

G. In data 13 aprile

2015 lo scrivente giudice ha presentato un’istanza di accesso agli atti del

procedimento penale alla procuratrice pubblica titolare dell’inchiesta nei

confronti di __________ per l’ipotesi di estorsione a danno di PI 2. L’istanza

è stata accolta il 29 maggio seguente e gli atti istruttori esperiti sino al 13

luglio 2015 hanno potuto dunque essere esaminati e, in parte (ad eccezione di

alcuni documenti bancari, irrilevanti in questa sede), acquisiti agli atti del

presente procedimento.

H. Con decisione del 17

luglio 2015 l’istanza di sospensione della procedura è stata respinta, il

reclamo potendo essere deciso a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità

penale dei comportamenti di __________. Tale giudizio non appare peraltro

prospettabile in tempi brevi, vista l’irreperibilità dell’indagato. Alla

reclamante è stato dunque assegnato un termine per la presentazione di una

replica contenente precise richieste di giudizio in relazione alle decisioni

impugnate.

I. Con replica del 14

agosto 2015, l’insorgente ha precisato che il nodo centrale del reclamo è quello

“relativo all’assunzione nel bilancio iniziale, in quello intermedio e

finale di un credito di circa CHF 150'000.- senza che all’insorgere del credito

e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata l’effettiva esistenza

rispettivamente la solvibilità del debitore” (replica, pag. 1). La

reclamante ribadisce la necessità di attendere l’esito dell’indagine di polizia

per chiarire la consistenza attuale e la solvibilità del credito che attualmente

figura tra gli attivi imponibili nella successione (replica, pag. 1-2).

L. In duplica, sia

l’Autorità di protezione che il curatore si sono riconfermati nelle proprie

osservazioni, postulando la reiezione del reclamo.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella motivazione

della decisione di approvazione dell’inventario del 1° maggio 2013 (ris. no.

116/14), l’Autorità di protezione ha riferito che il medesimo riportava attivi

per l’ammontare di fr. 520'151.97 e passivi per fr. 1'144.-, ovvero una sostanza

netta di fr. 519'007.97.

L’inventario contemplava, fra

gli attivi – e meglio, alla voce “beni mobili diversi (crediti, oggetti di

valore, ecc.)”, l’indicazione di fr. 170'000.- quale anticipo di 7 anni di

affitto e per il tinteggio dell’ente locato, oltre a fr. 45'000.- per il

mobilio del medesimo. Entrambe le somme (complessivamente, fr. 215'000.-) erano

state corrisposte a __________; nelle osservazioni all’inventario, si rilevava

come tali importi fossero documentati dal contratto di locazione e da annotazioni

della curatelata medesima.

Il rendiconto finanziario

concernente il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2013, contemplava l’importo di

fr. 154'000.- per “affitto anticipato __________” e fr. 45'000.- per “mobilio”.

Il rendiconto finanziario

concernente il periodo 1° gennaio – 13 marzo 2014, contemplava l’importo di fr.

148'000.- per “affitto anticipato __________” e ancora fr. 45'000.- per

“mobilio”.

Entrambi sono stati

approvati dall’Autorità di protezione (ris. no. 412/14 e 413/14).

3.

Nel suo reclamo, RE

2.

critica l’operato del curatore e dell’Autorità di protezione. Mette in dubbio

che il contratto di locazione sia stato sottoscritto dalla sorella con la

debita consapevolezza. Sottolinea come sia inabituale un pagamento dei canoni

di locazione anticipato per tutta la durata del contratto (ovvero 7 anni). La

reclamante riferisce che da documenti ricevuti dagli inquirenti, “ai piedi

delle ricevute” dei versamenti bancari operati dalla sorella per versare

anticipatamente i canoni di locazioni a __________, “risultano delle annotazioni

manoscritte” dalle quali si evince che quest’ultimo avrebbe restituito alla

curatelata l’importo di fr. 113'000.- (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante,

è grave che di queste presunte restituzioni di averi il curatore non abbia mai

fatto accenno, e che non siano comparse nei rapporti contabili (reclamo, pag.

2). Ritiene “troppo facile e molto superficiale” registrare nel

patrimonio della curatelata “fr. 170'000.- per un credito (verso chi?) ed un

ulteriore attivo di fr. 45'000.- per “mobilio” pagato “a __________”!”

(reclamo, pag. 2). Tale situazione “non solo ha disciolto un patrimonio di

oltre 200'000.- franchi, ma provoca un ulteriore onere all’erede per oltre

20'000.- franchi di imposte di successione a carico della sorella per questi

attivi tutt’altro che reali” (reclamo, pag. 2).

La reclamante non

ritiene corretto che venga registrato “nel bilancio iniziale, in quello

intermedio e in quello finale” un credito di fr. 150'000.- “senza che

all’insorgere del credito e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata

l’effettiva esistenza rispettivamente la solvibilità del creditore”

(replica, pag. 1). Secondo l’insorgente, “mettere all’attivo di un bilancio

un credito di cui non si è appurata la minima possibilità di riscossione è

abbastanza grave”, né appare corretto “rimetterlo a bilancio finale tra

gli attivi imponibili nella successione senza alcun accertamento” (replica,

pag. 1). L’attesa dell’esito delle indagini in sede penale è dunque necessaria

“nel tentativo di chiarire con il presunto debitore la consistenza attuale e

la solvibilità del credito” (replica, pag. 2).

4.

Ai

sensi dell’art. 405 cpv. 2 CC, quando la curatela comprende

l’amministrazione dei beni, il curatore (in collaborazione con l’autorità di

protezione degli adulti) compila senza indugio l’inventario dei beni da

amministrare.

Durante lo

svolgimento del mandato, giusta l’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la

contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli

adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Inoltre,

ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette

all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela (art. 411 cpv. 1 CC).

Giusta l’art. 425 CC, alla

fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli

adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale (cpv. 1).

L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto

finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto

e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo

curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3);

comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del

rapporto o del conto finali (cpv. 4).

5.

Occorre premettere

che nella fattispecie non è litigioso che la sottoscrizione del contratto di

affitto tra PI 2 e __________ sia avvenuta il 22 aprile 2013, prima dell’istituzione

della misura di protezione (decretata con decisione del 29 maggio 2013). La

questione di sapere “con quale consapevolezza” (reclamo, pag. 1) PI 2

abbia sottoscritto il suddetto contratto di locazione esula dal tema del

presente reclamo, fermo restando che, sulla scorta degli atti dell’incarto, la capacità

della curatelata di autodeterminarsi non è mai stata messa in dubbio dai medici

che si sono pronunciati.

Nemmeno è contestato il

fatto che PI 2 abbia consegnato a __________ un importo di oltre fr. 200'000.-

prima dell’istituzione della misura di protezione. Secondo quanto ricostruito

dal curatore, tale importo comprendeva ca. fr. 170'000.- a titolo di pigioni

anticipate per l’intera durata contrattuale di 7 anni, compreso il tinteggio

dell’appartamento, e fr. 45'000.- per l’acquisto del mobilio. Esula quindi dal

tema del reclamo anche il fatto che vi sia stata una “strana, incredibile

situazione” che ha “disciolto un patrimonio di oltre fr. 200'000.-”

(reclamo, pag. 2).

6.

La reclamante

contesta il fatto che nei rapporti contabili non si sia fatto cenno alcuno alla

presunta restituzione effettuata da __________ di una parte di tali importi. In

calce alle ricevute bancarie attestanti i versamenti precedentemente effettuati

dalla curatelata a __________ (versamento del 22 aprile 2013 di fr. 24'000.-;

due versamenti del 30 aprile 2013 ciascuno di fr. 45'000.-), __________ avrebbe

apposto delle annotazioni manoscritte, controfirmate da PI 2, da cui si evince

che il 22 aprile 2013 le sarebbero stati restituiti fr. 1’000.- e il 27 maggio

2013.

le sarebbero stati restituiti fr. 90'000.- (cfr. documentazione annessa al

reclamo).

Va tuttavia

osservato che anche tali restituzioni sarebbero avvenute prima dell’adozione

della misura di protezione, che dai conti bancari intestati a PI 2 non

risultano entrate di tale entità e che la stessa curatelata, sentita in udienza

il 29 maggio 2013, ha smentito di aver mai ricevuto degli importi di denaro di

ritorno da __________ (“La signora PI 2 riferisce che un paio di giorni fa

il signor __________ le avrebbe fatto firmare un documento dove risulta che

avrebbe restituito circa fr. 100'000.-, ma in realtà non ha ricevuto nulla”,

verbale pag. 1). Tale documentazione è peraltro stata prodotta da __________

alle autorità penali e non era nota né all’Autorità di protezione né al

curatore. Tutto ben considerato, non può dunque essere criticata la mancata

indicazione di tali presunte restituzioni nelle rendicontazioni del curatore approvate

dall’Autorità di protezione.

7.

In replica, l’insorgente

si limita a criticare l’inserimento, fra gli attivi patrimoniali

dell’inventario, di un credito di fr. 170'000.- nei confronti di __________

(ridotto in seguito a fr. 154'000.- al 31 dicembre 2013 e a fr. 148'000.- al 13

marzo 2014) corrispondente alle pigioni versate in anticipo. Ella non contesta

la determinazione dell’importo e la sua progressiva riduzione nel tempo, bensì il

fatto che né all’insorgere del credito né alla chiusura della curatela ne sia

stata appurata l’effettiva esistenza, rispettivamente la solvibilità del

creditore.

Come già accennato,

nel reclamo non è contestata né la sottoscrizione del contratto di locazione

con __________ per la durata di 7 anni, né il fatto che PI 2 abbia corrisposto

anticipatamente la pigione per tutta la durata contrattuale.

Occorre ricordare in

proposito che in caso di morte del conduttore, ai sensi dell’art. 266i CO i

suoi eredi possono dare disdetta, osservando il termine legale di preavviso,

per la prossima scadenza legale di disdetta. Il decesso del conduttore non

estingue dunque il contratto di locazione, ma fa nascere un motivo di disdetta

straordinaria a beneficio degli eredi (v. ad es. STF dell’11 febbraio 2014,

inc.4A_397/2013, consid. 3.3). Ciò vale anche per i contratti di locazione di

durata determinata (ZH Kommentar, Higi,

ad art. 266i CO n. 3; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Kommentar, 2a ed. 1998, ad

art. 266i CO n. 4; Permann,

Mietrecht Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 266i CO n. 1). Nel caso concreto non

è noto se la reclamante abbia fatto uso di tale possibilità di disdetta.

Nell’affermativa, disporrebbe di un credito concernente le mensilità di pigione

non ancora trascorse, mentre qualora non volesse disdire il contratto,

subentrerebbe alla sorella e potrebbe beneficiare dell’ente locato sino alla

fine dei sette anni pattuiti (e già pagati), ovvero fino al 2020.

La scelta di menzionare il

suddetto credito non può dunque essere censurata. Il fatto che esso sia

controverso non esime il curatore dal farne menzione nei suoi rendiconti,

considerato peraltro che la contestazione del credito o la sua messa in

esecuzione possono far parte delle attribuzioni del curatore medesimo (cfr. Affolter, Personen- und Familienrecht

inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, 2a ed. 2012, ad art. 405 CC n. 14), come in concreto: la decisione

di nomina di Cura 1 prevedeva infatti espressamente il compito di “rappresentare

l’interessata nell’ambito della possibile vertenza che emergerà a seguito della

sottoscrizione del contratto di locazione 22 aprile 2013 con il signor __________”

(decisione 29 maggio 2013, pag. 3).

Nella fattispecie, la

menzione del credito nei confronti di __________ concernente la locazione sia

nell’inventario iniziale che nelle rendicontazioni successive non può essere

oggetto di critiche, benchè la stessa implichi un aumento degli attivi e dunque

possa comportare, per gli eredi, un aumento delle imposte successorie dovute.

Come tuttavia osservato dall’Autorità di protezione, le conseguenze fiscali generate

dall’esistenza di tale credito sono da discutere con le autorità tributarie ed

esulano dal tema del presente reclamo.

8.

Infine, per quanto

attiene al mobilio, il curatore l’ha inserito nell’inventario iniziale e nelle

sue rendicontazioni successive fra gli attivi di PI 2, attribuendogli il valore

di fr. 45'000.-, ovvero l’importo corrisposto da quest’ultima a __________.

Fermo restando il

principio già evocato in precedenza, concernente il dovere di menzionare nei

conti anche i crediti controversi (cfr. consid. 7), la reclamante si limita al

definire “troppo facile e molto supeficiale” l’indicazione di tale

attivo (reclamo, pag. 2), senza tuttavia circostanziare maggiormente la sua

censura (passata sotto completo silenzio in sede di replica) e le sue richieste

di giudizio. Al riguardo l’impugnativa si appalesa pertanto irricevibile in

quanto non sufficientemente motivata.

9.

In conclusione, il

reclamo deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico della

reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.