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Decisione

9.2014.218

Presupposti per ordinare un diritto di visita sorvegliato, apprezzamento anticipato delle prove

24 giugno 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione fra RE

1 e CO 2 è nata, il 2007, PI 1. Poco dopo la sua nascita la convivenza fra i

genitori è cessata. Nell’ambito di un’udienza svoltasi il 12 maggio 2014 in

Pretura di __________ per la fissazione dei contributi alimentari in favore

della figlia, i genitori hanno trovato un accordo in merito al disciplinamento

delle relazioni personali.

B. Con istanza 4 giugno

2014 il signor CO 2 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) di essere convocati per regolamentare i

diritti di visita fra padre e figlia che egli vorrebbe poter gestire autonomamente.

Viste le osservazioni 30 giugno 2014 della madre e sentite le parti in udienza

il 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha deciso, con risoluzione n. 543

del 20 novembre 2014, di garantire al signor CO 2 un diritto di visita settimanale

il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 con passaggio al Punto di

Incontro di __________.

C. Contro la predetta

decisione è insorta, con reclamo 23 dicembre 2014, la madre che ha chiesto: in

via principale, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto

all’Autorità di protezione affinché decida dopo aver annesso l’incarto relativo

alla prima figlia del signor CO 2, __________; in via subordinata, di garantire

al padre un diritto di visita sorvegliato presso il Punto di Incontro ogni 15

giorni il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00; in entrambi i casi protestate

tasse, spese e ripetibili, riservata la richiesta di essere ammessa al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La madre ritiene

importante poter disporre e accedere all’incarto relativo alla prima figlia del

signor CO 2, __________, da richiamare dall’Autorità regionale di protezione __________,

siccome dallo stesso emergerebbe l’inadeguatezza del padre, persona

prevaricatrice e dispotica. Ritiene il padre, per il suo atteggiamento e gli

scatti d’ira, incapace di occuparsi da solo di una bambina di pochi mesi; ella

non si fida a che lo stesso stia da solo con la bambina, neanche per poche ore,

il padre dovrebbe lavorare molto su sé stesso e mettersi in discussione facendo

un percorso con persone del ramo per riuscire ad occuparsi in modo corretto ed

equilibrato e sano delle figlie.

D. Con osservazioni 30

gennaio 2015 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della Camera di

protezione sottolineando di aver fatto richiesta dell’incarto relativo alla

figlia __________ ma di aver ricevuto, dall’Autorità regionale di protezione __________,

risposta negativa. Ritiene inoltre una limitazione molto incisiva la sorveglianza

dei diritti di visita.

All’accoglimento del

reclamo si è opposto il signor CO 2 con allegato 27 febbraio 2015. Egli chiede

la restituzione dell’effetto sospensivo o, in via supercautelare e cautelare,

la concessione di un diritto di visita sorvegliato settimanale di tre ore; nel

merito chiede la reiezione del gravame e di impartire l’ordine alla signora RE

1 di dar seguito alla decisione sotto la comminatoria penale ai sensi dell’art.

292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di inadempimento.

Egli contesta le accuse mosse nei suoi confronti dalla signora RE 1, incapace

di superare i problemi relazionali con lui e intenzionata ad assumere un totale

controllo su tutto quanto ruota attorno alla figlia e, quindi, anche sul

comportamento che lui dovrebbe assumere. Sottolinea come sia ottimo il suo

rapporto con la figlia __________, non si oppone al richiamo dell’incarto, se

ritenuto utile dalla Camera di protezione, e nemmeno all’audizione della ex moglie,

__________. Ritiene poi che il presunto e contestato atteggiamento dispotico

non sarebbe idoneo a giustificare una limitazione dei suoi diritti di visita.

Nei fatti o egli esegue in dettaglio la volontà e le indicazioni della madre o

questa non le lascia vedere la figlia, per questo ha dovuto adire le vie

giudiziarie.

E. Con replica 18 marzo

2015 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio così come

il padre, con duplica 27 marzo 2015. Anche l’Autorità di protezione ha

presentato, il 10 aprile 2015, la duplica osservando, in definitiva, l’alta

conflittualità fra le parti, ciò che tuttavia non basta per giustificare un

diritto di visita sorvegliato.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

L’emanazione

dell’odierno giudizio rende prive di oggetto le richieste di adozione di

provvedimenti supercautelari e cautelari formulate dal resistente.

2.

Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra

cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di ottenere

l'amministrazione di prove pertinenti e validamente offerte (DTF 5A_799/2008

del 20 febbraio 2009, consid. 3.2), di partecipare alla loro assunzione, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 5P.164/2001 del 16

luglio 2001, consid. 3a; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 76

n. 1.190).

La

reclamante ha postulato l’assunzione di un incarto dell’Autorità regionale di

protezione __________ relativo alla prima figlia del resistente, __________. L’Autorità di protezione ha chiesto la trasmissione

dell’incarto, richiesta rifiutata dall’omologa di __________ in considerazione

del fatto che la minore in questione non è parte della procedura pendente a __________,

appartiene a un altro nucleo famigliare e le informazioni contenute sono

protette dal segreto tutorio e devono essere salvaguardate nel rispetto della

sfera privata di terzi (scritto del 30 ottobre 2014 dell’Autorità regionale di

protezione 10).

L’Autorità

di protezione non ha ulteriormente insistito, a giusta ragione. Effettivamente

l’obbligo di discrezione (art. 451 CC) impedisce la divulgazione delle informazioni

nei confronti di qualsiasi persona che non sia membro o ausiliario dell’autorità

in questione; addirittura, questo divieto potrebbe essere esteso a un singolo

membro della stessa autorità, quando per esempio non ha partecipato alla

gestione del caso concreto e particolari interessi giustificano il mantenimento

del segreto (BSK ZGB I-Geiser, 5a ed., ad art. 451 N. 13). È ben vero che

nell’ambito della protezione vige anche l’obbligo di collaborazione e di

assistenza amministrativa (art. 448 CC). Va tuttavia osservato che tutti i

documenti così ottenuti conferiscono alle parti al procedimento un diritto alla

consultazione (art. 449b CC), per questo l’assistenza deve essere ammessa con

prudenza e solo se nessun interesse degno di protezione si oppone; deve inoltre

essere rispettato il principio della proporzionalità, solo le informazioni

necessarie per la determinazione dei fatti possono essere trasmesse (CommFam

Protection de l’adulte, Steck, ad

art. 448 n. 45 e 46).

In

concreto la reclamante ha chiesto di assumere l’incarto di una procedura già

conclusa, relativa a un periodo passato e ad altra situazione famigliare, composta,

oltre che dal signor CO 2, da una madre e una figlia che hanno diritto di vedersi

trattare con riservatezza i propri dati personali.

L’esito

del procedimento è poi noto, è difatti incontestato che per il signor CO 2 ha

comportato per lungo tempo l’esercizio del diritto di visita con la figlia con

passaggio dal Punto di Incontro o per il tramite del membro permanete dell’Autorità

di protezione __________. I motivi che hanno condotto ad adottare simili provvedimenti

non sono determinanti per la procedura in corso, sono riferiti ad altra situazione.

All’Autorità basti sapere che la misura è stata sufficiente per tutelare la figlia

e che oramai da diversi anni non è più attiva e il padre vede regolarmente e

senza restrizioni la figlia maggiore.

In

definitiva, anche prescindendo dalla questione della discrezione, il cosiddetto

apprezzamento anticipato delle prove permette di rinunciare alle prove, il cui presumibile

risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3;

5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 , consid. 3.1) come, appunto, nel caso

concreto.

3.

Giusta

l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali

con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo

decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del

diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei

genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse

di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo

le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano

(sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295

consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale

5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione

per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio

l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare

del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le

esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri

espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998

pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

La presenza di una terza persona è una delle

modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto

pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui,

influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di

rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o

malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der

Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF

5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Lo

scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op.

cit., pag. 5 p.to 3.4.1).

Il diritto di visita usuale può essere limitato

solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia

il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più

persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di

messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di una restrizione importante

del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitato nel tempo

(Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art.

274.

CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).

Come il rifiuto o la revoca del diritto alle

prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di

un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti dell'esistenza

di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo

influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita

accompagnato.

In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre

devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con

l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di

lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di

questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il

diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).

4.

La reclamante chiede, nel caso sia concesso al signor CO

2.

di avere delle relazioni personali con la figlia, che le stesse siano esercitate

in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro. Ella asserisce un

comportamento inadeguato del padre siccome prevaricatore e aggressivo. Anche

ammettendo questo comportamento, in nessun modo risulta che egli abbia messo in

pericolo il benessere della piccola PI 1, nemmeno in occasione dell’episodio di

dinamica tutt’altro che chiara occorso presso il ristorante dove la piccola è

comunque rimasta in compagnia della sorella, oramai undicenne, e sotto la vista

della madre, presente all’esercizio del diritto di visita del padre. Si tratta

piuttosto di un timore astratto della madre, fors’anche nato da un

comportamento inadeguato del signor CO 2, ma nei suoi confronti e non della

figlia PI 1. Che poi la signora RE 1 ritenga inappropriati certi modi di fare

del signor CO 2 con la figlia __________, ancora non significa che ci sia una

concreta minaccia per la piccola PI 1. Con __________ i rapporti sono comunque

liberi, secondo il padre ottimi, comunque migliorati anche a detta della reclamante

che, a ben vedere, annota che il progresso è coinciso con il miglioramento

delle relazioni con la ex moglie (duplica del 18 marzo 2015 a pag. 5), che è

tutto dire e che dovrebbe far riflettere in merito alle difficoltà e paure

odierne in relazione a PI 1. Certa è, infatti, la conflittualità fra i genitori

che potrebbe creare, appunto, tensioni nell’esercizio del diritto di visita:

per questo l’Autorità di protezione ha rettamente optato per il passaggio della

minore presso il Punto di Incontro che, da una parte, permette che una persona

neutra medi i rapporti fra i genitori e, dall’altra, che ci sia un

professionista che presta attenzione al benessere della bambina prima e dopo

gli incontri col papà, così da poter avere informazioni utili. Questo deve

tranquillizzare la madre che dovrà comunque accettare la minor dimestichezza di

un padre che non ha mai avuto la piena custodia di un bimbo piccolo.

Rispetto alla

frequenza e alla durata la madre aveva postulato la riduzione del diritto di

visita da settimanale a quindicinale, senza tuttavia spiegarne il motivo, se

non per non acuire la distanza con la madre. In generale, quando i bambini sono

in tenera età, vanno privilegiati diritti di visita di breve durata ma più frequenti,

così da non staccare per troppo tempo il minore dal genitore di riferimento ma

evitando nel contempo di far passare troppo tempo da un incontro all’altro, per

evitare che il piccolo “dimentichi” l’altra figura genitoriale e per permettergli

di stabilire un solido rapporto. Un diritto di visita di tre ore settimanali

paiono pertanto conformi alla situazione e al benessere di una bimba che fra

poco compie due anni.

In definitiva, il reclamo

è respinto e la decisione impugnata confermata. Non si giustifica, allo stato

attuale, assortire comminatorie penali, lo farà l’Autorità di protezione

qualora la madre non dovesse adempiere alla decisione.

5.

L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Dato l’esito del reclamo la richiesta di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

formulata dalla signora RE 1 è respinta. Siccome soccombente, la stessa è tenuta

al pagamento di tasse e spese di giustizia e al versamento di adeguare

ripetibili al signor CO 2.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda di ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata dalla

reclamante è respinta.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico della

signora RE 1 che rifonderà, al signor CO 2, fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.