9.2014.219
Approvazione rendiconto finanziario e mercede curatore
25 novembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.219
Lugano
25 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale e l’ammontare della
mercede riconosciuta al curatore
giudicando
sul reclamo del 24 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 27 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 è nata l’ 1979.
Nel 1997 è stata tolta dalla custodia dei genitori e in suo favore è stata
istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. A seguito del
raggiungimento della maggior età, la Vormundschaftsbehörde di __________ ha
revocato, il 17 dicembre 1997, le misure di protezione per minori ed ha istituito,
in favore di RE 1, una curatela volontaria ex art. 394 vCC (risoluzione
n. 148). La signora RE 1 si è poi trasferita a __________. La gestione della
misura è quindi stata assunta, mediante decisione 1278 del 10 giugno 1999,
dalla Vormundschaftsbehörde della città di __________.
Nel corso del 2010 la
signora RE 1 ha chiesto la revoca della misura di protezione siccome riteneva
di essere autonoma nella gestione della sua persona; vista la richiesta,
essendo venuta meno la volontarietà, l’autorità ha revocato la curatela
volontaria e ha istituito, in sua sostituzione, una curatela combinata giusta i
disposti art. 392 cvp. 1 e 393 cpv. 2 vCC (Vormundschaftsbehörde Stadt __________,
Aktennotiz del 7 settembre 2010).
B. Il 30 marzo 2011 la
Vormundschaftsbehörde della città di __________ ha scritto alla Commissione
tutoria regionale __________ postulando il trasferimento della misura di
curatela combinata siccome la signora RE 1 risultava oramai residente, dal 7
febbraio 2011, presso il Centro __________.
Con risoluzione del 16
agosto 2012 (n. 461) la Commissione tutoria ha quindi assunto la curatela di RE
1 ed ha designato, nella funzione di curatore, il signor __________.
In seguito, e meglio il 18
ottobre 2012, la Commissione tutoria regionale __________ ha accolto la
richiesta, supportata dal parere del dott. __________, di trasformare la
curatela combinata in tutela volontaria ex art. 372 vCC. A tutore è
stato confermato il signor __________.
C. A seguito delle
dimissioni presentate dal tutore __________ e considerata l’entrata in vigore,
il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dell’adulto, l’Autorità
regionale di protezione __________, nel frattempo divenuta competente ha, con
risoluzione 11 luglio 2013 (ris. n. 201B/2013), confermato la curatela generale
ai sensi dell’art. 398 CC e nominato, in veste di curatrice generale, la
signora CUR 1.
Con risoluzione 418B/2013
del 21 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha poi approvato i rendiconti 2012
e 2013 presentati da __________ che è pertanto stato congedato e scaricato dal
mandato.
D. A seguito della
richiesta formulata dalla stessa signora RE 1, con decisione n. 232B/2014 del
10 aprile 2014, l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice generale CUR
1 con la zia della curatelata signora RA 1.
Il 27 novembre 2014
l’Autorità di protezione ha poi approvato il rendiconto intermedio finale 2013
e 2014 prodotto dalla signora CUR 1 che presentava una sostanza patrimoniale,
al 15 maggio 2014, di fr. 12'109.70, scaricandola altresì dal suo mandato. Alla
stessa è inoltre stata riconosciuta una merce di complessivi fr. 5'592.- posta
a carico della curatelata e anticipata dalla cassa del comune di __________.
E. Contro la predetta
decisione è insorta, con reclamo 24 dicembre 2014, la signora RE 1. Ella
contesta l’indennità complessiva riconosciuta alla curatrice siccome
ingiustificata. In particolare ritiene che non tutte le ore esposte dalla CUR 1
sono state dedicate alla sua assistenza, ma ad attività private alle quali la reclamante
ha dovuto partecipare. Inoltre, il modesto capitale a sua disposizione, non le
permette il pagamento di un importo così elevato. La reclamante contesta pure
il fatto che alcune prestazioni fornite dalle sue assistenti domiciliari sono
rimaste impagate per complessivi fr. 3'000.-, importo che la signora CUR 1 ha
prelevato dal distributore automatico e che, contrariamente a quanto asserito,
non ha consegnato alla reclamante affinché saldasse le fatture delle operatrici
sociali. Di questo l’autorità era già stata messa al corrente ma nulla ha intrapreso
al riguardo. In definitiva, chiede la non approvazione del rendiconto, il
ricalcolo dell’indennità e gli accertamenti in merito alla destinazione
dell’importo di fr. 3'000.-.
F. Con osservazioni 20
gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha precisato che, dal profilo contabile,
il rendiconto risulta corretto e che basta leggere i rapporti della curatrice
per capire che la mercede richiesta e approvata non è sproporzionata.
Mediante allegato del 21
gennaio 2015 l’ex curatrice ha dal canto suo precisato che il rendiconto presentato
è completo in ogni voce di entrata e uscita e che le ore segnate sono state
effettivamente svolte; semmai ne ha indicate meno rispetto al lavoro fatto. Per
quel che è dei fr. 3'000.- ribadisce di aver prelevato l’importo allo sportello
di Post Finance e di aver consegnato i soldi alla curatelata affinché saldasse
le fatture della operatrici, come risulta dalla ricevuta dalla stessa sottoscritta.
G. Con replica del 27
febbraio 2015 la reclamante si riconferma nel reclamo e sostiene inoltre che il
rapporto finanziario è incompleto poiché mancano in uscita gli stipendi delle
assistenti sociali. Con duplica 5 marzo 2015 CUR 1 si è riconfermata nelle sue
allegazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
La reclamante contesta
l’approvazione del rendiconto siccome l’Autorità di protezione non avrebbe
fatto chiarezza in merito alla destinazione di fr. 3'000.- che la curatrice
dice di averle dato per il pagamento delle operatrici sociali, ciò che invece
lei nega.
Giusta l’art. 425 CC, alla
fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione
degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale;
l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al
termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti
esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i
conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali
all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro
presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì
se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto
finali (cpv. 4).
Per quanto
riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC
l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o
rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il
rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,
adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.
3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato
dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere
completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la
sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;
la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,
FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;
ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8).
L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane
responsabile del proprio operato (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.
293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
ad art. 421-425 CC n. 9).
3.
Ora,
per stessa ammissione della reclamante e come risulta dagli atti - ella aveva
da tempo sollevato la questione presso l’Autorità di protezione - la
contestazione relativa ai fr. 3'000.- non verte tanto sulla contabilizzazione
dell’importo ma sulla sua destinazione. E in effetti, l’Autorità di protezione
ha ben considerato, contabilmente, il prelievo, ne ha preso atto, al rendiconto
2013.
è annessa copia della ricevuta di prelevamento 20 agosto 2013. Dal profilo
formale, quindi, il rendiconto non può essere messo in discussione, la sua
approvazione risulta corretta. Se l’Autorità di protezione aveva dubbi in merito
alla destinazione della somma poteva semmai menzionarlo nella risoluzione;
questo non gli avrebbe tuttavia impedito di approvare il rendiconto. Ad ogni
modo, nessuna osservazione è stata fatta al riguardo, la ricevuta peraltro c’è
e porta una firma senz’altro compatibile con quella della reclamante (cfr., per
esempio, la firma in calce al verbale del 23 marzo 2014 dell’udienza conciliativa,
Commissione giuridica LASP). L’operato dell’Autorità di protezione non può
quindi essere censurato.
Se la signora RE 1 ha dei dubbi, se ritiene sia un falso, se persiste
nelle sue contestazioni, nessuno le impedisce - soprattutto, è irrilevante il
fatto che il rendiconto sia stato approvato - di denunciare o avviare
procedimenti civili nei confronti della ex curatrice.
Per quel che
è invece dell’asserita mancata registrazione degli stipendi delle operatrici,
allegati ai rendiconti ci sono schede contabili e estratti per il conto __________ “spese varie” dove risultano i pagamenti effettuati, ulteriori e non
meglio precisate contestazioni non meritano quindi ulteriore disamina.
4.
La
reclamante contesta l’indennità complessiva riconosciuta alla curatrice
siccome ingiustificata. In particolare, ritiene che non tutte le ore esposte
dalla CUR 1 sono state dedicate alla sua assistenza, ma ad attività private
alle quali la reclamante ha pure dovuto partecipare. A sostegno allega una
distinta da lei redatta dove indica le ore che riconosce alla curatrice.
A bene vedere, il sunto
fornito dalla reclamante indica solo i momenti in cui lei, sola o unitamente ad
altri operatori, si è incontrata con la curatrice. Ammessa e non concessa
l’esattezza della distinta, appare evidente che la reclamante ha tenuto conto
solo di una parte dell’attività che un curatore usualmente svolge, che non è
fatta dei soli tempi di incontro ma anche di ore dedicate alla contabilità,
all’amministrazione della misura, a contatti individuali, via mail o telefonici
con Autorità e/o operatori, a tempi di trasferta ecc.. Nel 2013,
dall’assunzione della misura fino alla fine del mese di dicembre, la curatrice
ha esposto 60.30 ore. È notorio che l’inizio del mandato è il più impegnativo,
la situazione è nuova, il curatelato da conoscere, la gestione da organizzare;
calcolando 25 settimane di lavoro da metà luglio a fine dicembre abbiamo una
media di 2.40 ore la settimana, tempo che non appare sproporzionato rispetto
alla situazione. Da inizio gennaio alla crescita in giudicato della sostituzione
(fine maggio 2014) si contano 22 settimane di lavoro per le quali la curatrice
ha esposto un montante ore di 45.30 ciò che corrisponde a circa due ore
lavorative la settimana. Ancora una volta il tempo esposto non appare certo
sproporzionato, a maggior ragione se si pensa che il precedente curatore e
tutore, __________, ha esposto, per l’attività da agosto a dicembre 2012,
simboliche 75 ore e per quella fra gennaio e luglio 2013 altre 75 ore di
lavoro, sempre simboliche, a credere che in realtà il tempo dedicato e che RE 1
richiede per la sua presa a carico è ben maggiore (cfr. richiesta mercede 2012
e 2013 allegate alla decisione 21 novembre 2013 dell’Autorità di protezione di
approvazione del rendiconto). Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
5.
Visto quanto sopra
il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico della
reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.