9.2014.28
Nomina del curatore; gravi motivi che vi si oppongono
10 settembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.28
Lugano
10 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la designazione a curatore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 24 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 11 novembre 2013/27 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che PI 1 (2008) è
figlio di CO 2 e __________;
che con decisione 11
novembre 2013/27 gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha affidato il piccolo PI 1 alla custodia della
nonna __________ (dispositivo n. 1) e ha istituito in suo favore una curatela
educativa ex art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n. 2);
che con la medesima
decisione l'Autorità di protezione ha nominato il signor RE 1, quale curatore
(dispositivo n. 3), con il compito di: consigliare ed aiutare la nonna nella
cura del nipote così come nell'educazione quotidiana, con facoltà di
confrontarsi con la scuola che frequenta PI 1 così come avere ogni informazione
da parte dei medici ed ogni altro professionista che si occupi di PI 1
(dispositivo n. 3.1.); regolare i rapporti mamma-nonna-nipote (dispositivo n. 3.2.);
suggerire direttive comportamentali a nonna, nipote e genitori informando l'ARP
(dispositivo n. 3.3.); fissato il compenso del curatore in fr. 50.– all'ora per
un totale massimo di 60 ore annue (dispositivo n. 4);
che con reclamo 24
febbraio 2014 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione rilevando, tra
l'altro, di essere alle dipendenze del Comune di __________, per il quale
svolge le mansioni di curatore della città – assumendo mandati di curatela a
favore di persone con domicilio a __________ – e di non essere stato autorizzato
dal Municipio di __________ trattandosi di minore con domicilio a __________;
che con
osservazioni 10 marzo 2014 l'Autorità di protezione si rimette al prudente
giudizio di questa Camera;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm);
che secondo l'art.
400 CC: l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori
(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi
gravi vi si oppongano (cpv. 2);
che dagli atti
risulta che RE 1 è effettivamente alle dipendenze del Comune di __________
nella funzione di Curatore della Città;
che emerge pure che
il Municipio di __________, “preso atto della decisione dell'Autorità di
protezione __________” mediante la quale il reclamante “è stato designato
curatore di una persona domiciliata a __________” non lo ha autorizzato ad
assumere il mandato né nell'ambito della sua attività lavorativa, né privatamente
(cfr. doc. A);
che pur risultando
discutibile – essendo il minore interessato dalla curatela residente di fatto
presso la nonna a __________, dove frequenta pure la scuola pubblica – una
simile decisione non è sindacabile in questa sede;
che l'accettazione
della curatela da parte del reclamante lo esporrebbe a sanzioni da parte del
datore di lavoro;
che pertanto può
senz'altro essere riconosciuta la sussistenza di motivi gravi che si oppongono
alla nomina in questione (FamKomm Erwachsenenschutz, Häfeli, art. 400 CC N. 20;
Messaggio del CF concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6439);
che, di conseguenza,
in accoglimento del reclamo i dispositivi n. 3 e 4 della decisione impugnata
vanno annullati e l'incarto retrocesso all'Autorità di protezione perché proceda
alla nomina di un nuovo curatore;
che, date le
circostanze, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
Fatti
I dispositivi n. 3 e 4 della decisione 11 novembre 2013/27 gennaio 2014
(ris. n. 26.2014) dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Considerandi
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.