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Decisione

9.2014.30

Curatela educativa di sorveglianza delle relazioni personali

13 marzo 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 2 e RE 1 si sono uniti in

matrimonio il 1995. Dalla loro unione sono nate le figlie PI 1 (__________) e PI

2 (__________). Con sentenza 2012 il Pretore aggiunto del distretto di __________

ha pronunciato il divorzio fra RE 1 e CO 2. Per quanto attiene alle figlie, è

stata decretata l’autorità parentale congiunta; la loro custodia è stata

affidata alla madre, con ampi diritti di visita in favore del padre.

B. L’assetto concordato è stato

poi oggetto di richieste di modifiche, che hanno dato luogo a decreti

supercautelari e cautelari da parte del Pretore aggiunto. Infine, con sentenza

9 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha confermato l’autorità parentale

congiunta e – a parziale modifica della pronuncia di divorzio – ha affidato le

due figlie al padre, con definizione dei diritti di visita delle minori con la

madre. A favore di PI 1 e PI 2 è stata istituita una curatela, allo scopo di

sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e di aiutare i genitori

a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere una necessità. I

costi della stessa sono stati messi a carico dei genitori per metà ciascuno. Le

parti si sono inoltre impegnate a far proseguire alle figlie la terapia

iniziata presso __________: in aggiunta agli scopi già decretati in precedenza

(elaborare il divorzio dei genitori, fare chiarezza sulle richieste di modifica

della sentenza di divorzio, seguire le ragazze nell’elaborazione della

conflittualità nei confronti dei singoli genitori), il Pretore aggiunto ha

disposto che la terapia dovrà tentare di ripristinare le relazioni personali tra

madre e figlie. Anche in questo caso, i costi sono stati messi a carico dei genitori

per metà ciascuno.

C. La sentenza è stata

notificata, in estratto, anche all’Autorità di protezione __________, che ha

convocato le parti per un’udienza di discussione, tenutasi in data 6 febbraio

2014. Con risoluzione 84/14 del 20 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha

quindi nominato una curatrice educativa a PI 1 e PI 2, con il compito di

sorvegliare il corretto esercizio del diritto alle relazioni personali (1.1.1),

aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere

una necessità (1.1.2), aiutare i genitori a definire il calendario delle relazioni

personali in occasione delle vacanze scolastiche (1.1.3), accompagnare le

minori e i genitori in eventuali problemi educativi (1.1.4), informare

l’Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a

protezione delle minori o, se necessario, attivare un sostegno da parte dei

servizi sul territorio (1.1.5), consegnare all’Autorità di protezione

annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto morale inerente alla

situazione delle minori (1.1.6). I genitori sono stati invitati a collaborare

con la curatrice educativa e con altri enti o servizi coinvolti (5). Alla

curatrice è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 40.- all’ora, per un

massimo di 75 ore annuali (fr. 3'000.-), a carico dei genitori (2) (v.

risoluzione impugnata, pag. 3).

D. RE 1 è insorto contro la

risoluzione in questione, contestando in particolare i compiti che l’Autorità

di protezione ha conferito alla curatrice educativa in aggiunta a quanto

stabilito nella sentenza pretorile del 9 settembre 2013, oltre che per il

compenso riconosciuto. Sottolinea come la convocazione per l’udienza del 6 febbraio

2014 portava quale oggetto di discussione la “presentazione della curatrice e

relativa discussione” mentre il verbale indica, erroneamente, che scopo

dell’incontro era quello di “discutere della situazione delle minori e della

misura di curatela a loro favore”. Il reclamante indica che il Pretore aggiunto

era ben consapevole della situazione, seguita da tempo; sulla base della stessa

ha quindi definito i compiti da attribuire alla curatrice, ben più limitati

rispetto a quelli conferiti dall’Autorità di protezione, che è andata oltre il

mandato ricevuto, senza giustificazione alcuna. La limitazione dei compiti

della curatrice comporta poi, per conseguenza, la ridefinizione del montante

ore attribuito alla curatrice, da ridimensionare in max. 4 ore al mese per un

importo annuale di fr. 2'000.-.

E. In via cautelare,

l’insorgente ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo

con riferimento ai punti del dispositivo impugnati (1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6,

2, 5); sia CO 2 che l’Autorità di protezione si sono opposte alla richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo. Con decisione 8 aprile 2014 il giudice

unico della Camera di protezione ha accolto la domanda e conferito effetto

sospensivo ai punti richiesti.

F. Con osservazioni 13 marzo

2014 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame. Ritiene

rientri nelle sue competenze definire i compiti del curatore conformemente alla

legge, alla sentenza pretorile e, in ogni caso, a protezione del bene delle

minori. In concreto, la sofferta separazione dei genitori ha avuto sicuri

effetti negativi sul benessere delle minori, ciò che giustifica i compiti

aggiuntivi.

Anche la madre,

signora CO 2, con osservazioni 2 aprile 2014, ha chiesto la reiezione del

reclamo sottolineando la necessità di un curatore che possa giovare ad entrambi

i genitori ma, soprattutto, alle ragazze.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione

prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di

procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Il

reclamante contesta i compiti che l’Autorità di protezione ha conferito alla

curatrice educativa, in aggiunta a quanto stabilito nella sentenza pretorile.

Ora, a

prescindere dall’adeguatezza della misura decisa dall’Autorità di protezione,

presupposto per modificare le misure giudiziarie relative alla protezione del

figlio è un cambiamento delle circostanze, tale da ledere il benessere del

minore (BSK

ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 315-315b, N. 11). La sentenza pretorile è del 9 settembre 2013, la decisione impugnata

del 20 febbraio 2014: cosa sia intervenuto nel frattempo di così grave e tale

da costituire, per le minori, una rilevante e pregiudizievole modifica delle circostanze

non è dato a sapere, l’Autorità di protezione non essendosi minimante confrontata

con tali argomenti. Già solo per questo le doglianze del reclamante meritano

accoglimento.

3.

Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze

lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un

curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

Il

curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono stati assegnati

speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite consigli e aiuto – si

tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK ZGB I - Breitschmid,

5a ed., art. 308 N. 1).

Le

circostanze che giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle

valide anche per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft,

p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento

adeguato da parte dei genitori. In pericolo vi può essere sia l'integrità

fisica sia l'integrità psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove

l'aiuto fornito dall'art. 307 CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non

sia sufficiente (CR CC I-Meier,

art. 308 CC N. 1).

L'art.

308.

cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al

curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali.

Qualora

la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio

del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato

alla sola vigilanza delle relazioni personali (sentenza 5C.151/2000 del 6

settembre 2000 consid. 3a; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5a

ed. 2014, n. 1286 pag. 843). Parte della dottrina -citata anche dall’Autorità

di protezione nelle osservazioni 13 marzo 2014 al consid. 2- pare considerare

che il curatore incaricato di speciali poteri giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia

al contempo sempre investito del mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I - Breitschmid,

5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I-Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di diverso avviso, tuttavia, il Tribunale

Federale che ribadisce che la curatela educativa di vigilanza delle relazioni

personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha unicamente lo scopo di agevolare,

malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il

genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (BGE

140.

III 241 e segg. e relativi riferimenti).

4.

Ora, nel caso che ci occupa, la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore

aggiunto indica, al punto 4 del dispositivo, che in favore delle minori è

istituita una curatela con lo scopo di sorvegliare il corretto esercizio delle

relazioni personali e di aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti

qualora ci dovessero essere una necessità. Non vi è indicazione alcuna della

disposizione legale di riferimento, la sentenza è peraltro silente anche sui

motivi che hanno comportato l’istituzione della misura. Ad ogni modo, visti i

compiti attribuiti, ben si può dedurre che il mandato conferito al curatore è

circoscritto alla vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308

cpv. 2 CC.

L’Autorità

di protezione, invece, ha attribuito alla curatrice un ruolo di sostegno educativo

estendendo quindi il suo mandato al cpv. 1. Il motivo che ha indotto l’Autorità

di protezione a decidere una curatela più incisiva non è chiaro: o meglio, un

riferimento è fatto alle difficoltà palesate dai genitori durante le vacanze di

Natale 2013/2014 nel definire il calendario delle visite, non da ultimo per una

difficoltà di comunicazione fra di loro. Questo, tuttavia, non fa che

confermare che il pericolo per il bene delle minori è circoscritto

all’esercizio dei diritti di visita. Non risulta, e nemmeno l’Autorità di

protezione lo pretende, che vi si sia una generale mancanza di capacità

educative dei genitori: agli atti vi sono le sole allegazioni di parte rispetto

a una limitata capacità educativa della madre, accertamenti in merito non ne sono

però stati fatti. Che le figlie abbiano sofferto della separazione dei genitori

è senz’altro vero, ma proprio per questo sono già sostenute e accompagnate da

una terapeuta che le aiuta a elaborare il divorzio dei genitori e le

segue nell’elaborazione della conflittualità nei confronti dei singoli

genitori; istituire, in aggiunta e per lo stesso motivo e scopo,

una misura di protezione viola il principio della sussidiarietà. Stante così le

cose, in considerazione non può che entrare la sola misura dell’art. 308 cpv.

2, non la curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC (BGE 140 III

241), come invece decretato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.

5.

Secondo il reclamante la ridefinizione dei compiti della curatrice

comporta anche, di conseguenza, la revisione del tetto massimo di ore annuali

che le sono state riconosciute; in luogo delle 75 concesse dall’Autorità di

protezione egli ne ritiene adeguate 48.

Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un

compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto

all’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le

loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso

delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione

definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente

necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il

conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente

con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle

spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta

un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è

tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno

supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le

trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per

le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto

pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti

(cpv. 4).

Sebbene i compiti sono più limitati rispetto a quanto

stabilito dall’Autorità di protezione, per poterli svolgere correttamente e in

modo proficuo la curatrice ha comunque bisogno di un tempo adeguato. Sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e aiutare i

genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovessero essere una

necessità comporta comunque il dover incontrare genitori e figlie, mediare ed

essere presenti in caso di bisogno. Il tempo presumibilmente necessario può

essere stabilito in 53 ore annuali, con una media di un’ora la settimana. Si

ricorda che trattasi di un limite massimo, la curatrice dovrà poi presentare il

conteggio effettivo delle ore che, se l’atteggiamento e la collaborazione delle

parti lo permetterà, potrà senz’altro essere minore rispetto a quanto indicato.

Per converso, qualora l’impegno della curatrice dovessero superare il limite, dovrà

darne tempestivo avviso all’Autorità di protezione e questo poiché espressamente

concesso dalle disposizioni legali (art. 17 cpv. 3 ROPMA); per questo,

l’indicazione al punto 2 del dispositivo dell’Autorità di protezione risulta

dichiarativa, la richiesta del reclamante di toglierla dal dispositivo priva di

oggetto.

6.

In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto, i punti 1.1.3 –

1.1.5

annullati, ritenuto che, il punto 1.1.2, malgrado una formulazione poco

felice, contempla anche il compito per la curatrice di aiutare, se necessario,

i genitori a definire il calendario ovvero i giorni e l’ora in cui dovranno

essere eseguite le vacanze scolastiche già regolate, per quel che è della

frequenza e della durata, nella decisione pretorile. D’altro canto, anche senza

specificazione alcuna nel mandato, il curatore ha comunque un obbligo generale

di informare l’Autorità di protezione e di renderla attenta qualora sia

necessario un intervento a protezione delle minori; di certo lo deve fare una

volta l’anno (art. 24 ROPMA) mediante il rapporto morale, che dovrà essere consegnato,

la prima volta, alla fine di febbraio 2015, mal si capisce, a prescindere dalla

procedura qui pendente, come possa essere consegnato il 28 febbraio 2014 quando

la curatrice è stata designata il 20 febbraio 2014, quindi soli 8 giorni prima.

Ben inteso, se le circostanze lo giustificano, la curatrice potrà sempre farsi

parte attiva presso l’Autorità per segnalare situazioni di pericolo, diritto

che spetta peraltro a qualsiasi persona (art. 443 in relazione con l’art. 314

cpv. 1 CC).

Anche il

punto 2 del dispositivo va modificato con il riconoscimento di un massimo di

ore sono 53 per un importo complessivo annuo di fr. 2'120.-. Infine, il punto 5

va cambiato nel senso che i genitori sono obbligati a collaborare con la curatrice;

va defalcata l’indicazione “e con altri enti e servizi coinvolti”, visto che in

concreto non ce ne sono.

7.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a

carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e della signora

CO 2, che rifonderanno al reclamante adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione del 20 febbraio 2014 dell’Autorità regionale di protezione

__________ è così riformata:

1. invariato.

1.1.

invariato.

1.2.

invariato.

1.3.

annullato.

1.4.

annullato.

1.5.

annullato.

1.6.

consegnare

all’Autorità di protezione annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto

morale inerente alla situazione dei minori, la prima volta entro il 28 febbraio

2015.

2. Alla curatrice è riconosciuto un compenso

orario di fr. 40.-- all’ora per un massimo di 53 ore annuali che corrispondono

ad un importo complessivo annuo di fr. 2'120.--, riservati eventuali futuri

adeguamenti per nuove necessità debitamente comprovate e tempestivamente

segnalate. A tale importo potrà essere aggiunto il rimborso delle spese

determinate dallo svolgimento del mandato (materiale d’ufficio, trasferte,

telefonate, spese postali, ecc.) (art. 404 CC, 49 LPMA, 16 ss ROPMA). La

curatrice dovrà presentare un dettaglio delle sue prestazioni, allegando i

relativi giustificativi per il rimborso delle spese. Non saranno in alcun modo

approvate richieste di mercedi o di rimborsi spese forfettari.

3. invariato.

4. invariato.

5. I genitori sono invitati a collaborare con la

curatrice educativa.

6. invariato.

7. invariato.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico, in

ragione di metà ciascuno, all’Autorità regionale di protezione __________ e

alla signora CO 2 i quali rifonderanno, sempre in ragione di metà ciascuno, al

reclamante fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.