9.2014.30
Curatela educativa di sorveglianza delle relazioni personali
13 marzo 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.30
Lugano
13 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
CO
2
per
quanto riguarda la curatela educativa istituita in favore delle figlie
giudicando
sul reclamo del 28 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 20 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. CO 2 e RE 1 si sono uniti in
matrimonio il 1995. Dalla loro unione sono nate le figlie PI 1 (__________) e PI
2 (__________). Con sentenza 2012 il Pretore aggiunto del distretto di __________
ha pronunciato il divorzio fra RE 1 e CO 2. Per quanto attiene alle figlie, è
stata decretata l’autorità parentale congiunta; la loro custodia è stata
affidata alla madre, con ampi diritti di visita in favore del padre.
B. L’assetto concordato è stato
poi oggetto di richieste di modifiche, che hanno dato luogo a decreti
supercautelari e cautelari da parte del Pretore aggiunto. Infine, con sentenza
9 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha confermato l’autorità parentale
congiunta e – a parziale modifica della pronuncia di divorzio – ha affidato le
due figlie al padre, con definizione dei diritti di visita delle minori con la
madre. A favore di PI 1 e PI 2 è stata istituita una curatela, allo scopo di
sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e di aiutare i genitori
a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere una necessità. I
costi della stessa sono stati messi a carico dei genitori per metà ciascuno. Le
parti si sono inoltre impegnate a far proseguire alle figlie la terapia
iniziata presso __________: in aggiunta agli scopi già decretati in precedenza
(elaborare il divorzio dei genitori, fare chiarezza sulle richieste di modifica
della sentenza di divorzio, seguire le ragazze nell’elaborazione della
conflittualità nei confronti dei singoli genitori), il Pretore aggiunto ha
disposto che la terapia dovrà tentare di ripristinare le relazioni personali tra
madre e figlie. Anche in questo caso, i costi sono stati messi a carico dei genitori
per metà ciascuno.
C. La sentenza è stata
notificata, in estratto, anche all’Autorità di protezione __________, che ha
convocato le parti per un’udienza di discussione, tenutasi in data 6 febbraio
2014. Con risoluzione 84/14 del 20 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha
quindi nominato una curatrice educativa a PI 1 e PI 2, con il compito di
sorvegliare il corretto esercizio del diritto alle relazioni personali (1.1.1),
aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere
una necessità (1.1.2), aiutare i genitori a definire il calendario delle relazioni
personali in occasione delle vacanze scolastiche (1.1.3), accompagnare le
minori e i genitori in eventuali problemi educativi (1.1.4), informare
l’Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a
protezione delle minori o, se necessario, attivare un sostegno da parte dei
servizi sul territorio (1.1.5), consegnare all’Autorità di protezione
annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto morale inerente alla
situazione delle minori (1.1.6). I genitori sono stati invitati a collaborare
con la curatrice educativa e con altri enti o servizi coinvolti (5). Alla
curatrice è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 40.- all’ora, per un
massimo di 75 ore annuali (fr. 3'000.-), a carico dei genitori (2) (v.
risoluzione impugnata, pag. 3).
D. RE 1 è insorto contro la
risoluzione in questione, contestando in particolare i compiti che l’Autorità
di protezione ha conferito alla curatrice educativa in aggiunta a quanto
stabilito nella sentenza pretorile del 9 settembre 2013, oltre che per il
compenso riconosciuto. Sottolinea come la convocazione per l’udienza del 6 febbraio
2014 portava quale oggetto di discussione la “presentazione della curatrice e
relativa discussione” mentre il verbale indica, erroneamente, che scopo
dell’incontro era quello di “discutere della situazione delle minori e della
misura di curatela a loro favore”. Il reclamante indica che il Pretore aggiunto
era ben consapevole della situazione, seguita da tempo; sulla base della stessa
ha quindi definito i compiti da attribuire alla curatrice, ben più limitati
rispetto a quelli conferiti dall’Autorità di protezione, che è andata oltre il
mandato ricevuto, senza giustificazione alcuna. La limitazione dei compiti
della curatrice comporta poi, per conseguenza, la ridefinizione del montante
ore attribuito alla curatrice, da ridimensionare in max. 4 ore al mese per un
importo annuale di fr. 2'000.-.
E. In via cautelare,
l’insorgente ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo
con riferimento ai punti del dispositivo impugnati (1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6,
2, 5); sia CO 2 che l’Autorità di protezione si sono opposte alla richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo. Con decisione 8 aprile 2014 il giudice
unico della Camera di protezione ha accolto la domanda e conferito effetto
sospensivo ai punti richiesti.
F. Con osservazioni 13 marzo
2014 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame. Ritiene
rientri nelle sue competenze definire i compiti del curatore conformemente alla
legge, alla sentenza pretorile e, in ogni caso, a protezione del bene delle
minori. In concreto, la sofferta separazione dei genitori ha avuto sicuri
effetti negativi sul benessere delle minori, ciò che giustifica i compiti
aggiuntivi.
Anche la madre,
signora CO 2, con osservazioni 2 aprile 2014, ha chiesto la reiezione del
reclamo sottolineando la necessità di un curatore che possa giovare ad entrambi
i genitori ma, soprattutto, alle ragazze.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di
procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Il
reclamante contesta i compiti che l’Autorità di protezione ha conferito alla
curatrice educativa, in aggiunta a quanto stabilito nella sentenza pretorile.
Ora, a
prescindere dall’adeguatezza della misura decisa dall’Autorità di protezione,
presupposto per modificare le misure giudiziarie relative alla protezione del
figlio è un cambiamento delle circostanze, tale da ledere il benessere del
minore (BSK
ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 315-315b, N. 11). La sentenza pretorile è del 9 settembre 2013, la decisione impugnata
del 20 febbraio 2014: cosa sia intervenuto nel frattempo di così grave e tale
da costituire, per le minori, una rilevante e pregiudizievole modifica delle circostanze
non è dato a sapere, l’Autorità di protezione non essendosi minimante confrontata
con tali argomenti. Già solo per questo le doglianze del reclamante meritano
accoglimento.
3.
Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze
lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un
curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
Il
curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono stati assegnati
speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite consigli e aiuto – si
tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK ZGB I - Breitschmid,
5a ed., art. 308 N. 1).
Le
circostanze che giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle
valide anche per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft,
p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento
adeguato da parte dei genitori. In pericolo vi può essere sia l'integrità
fisica sia l'integrità psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove
l'aiuto fornito dall'art. 307 CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non
sia sufficiente (CR CC I-Meier,
art. 308 CC N. 1).
L'art.
308.
cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al
curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali.
Qualora
la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio
del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato
alla sola vigilanza delle relazioni personali (sentenza 5C.151/2000 del 6
settembre 2000 consid. 3a; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5a
ed. 2014, n. 1286 pag. 843). Parte della dottrina -citata anche dall’Autorità
di protezione nelle osservazioni 13 marzo 2014 al consid. 2- pare considerare
che il curatore incaricato di speciali poteri giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia
al contempo sempre investito del mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I - Breitschmid,
5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I-Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di diverso avviso, tuttavia, il Tribunale
Federale che ribadisce che la curatela educativa di vigilanza delle relazioni
personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha unicamente lo scopo di agevolare,
malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il
genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (BGE
140.
III 241 e segg. e relativi riferimenti).
4.
Ora, nel caso che ci occupa, la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore
aggiunto indica, al punto 4 del dispositivo, che in favore delle minori è
istituita una curatela con lo scopo di sorvegliare il corretto esercizio delle
relazioni personali e di aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti
qualora ci dovessero essere una necessità. Non vi è indicazione alcuna della
disposizione legale di riferimento, la sentenza è peraltro silente anche sui
motivi che hanno comportato l’istituzione della misura. Ad ogni modo, visti i
compiti attribuiti, ben si può dedurre che il mandato conferito al curatore è
circoscritto alla vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308
cpv. 2 CC.
L’Autorità
di protezione, invece, ha attribuito alla curatrice un ruolo di sostegno educativo
estendendo quindi il suo mandato al cpv. 1. Il motivo che ha indotto l’Autorità
di protezione a decidere una curatela più incisiva non è chiaro: o meglio, un
riferimento è fatto alle difficoltà palesate dai genitori durante le vacanze di
Natale 2013/2014 nel definire il calendario delle visite, non da ultimo per una
difficoltà di comunicazione fra di loro. Questo, tuttavia, non fa che
confermare che il pericolo per il bene delle minori è circoscritto
all’esercizio dei diritti di visita. Non risulta, e nemmeno l’Autorità di
protezione lo pretende, che vi si sia una generale mancanza di capacità
educative dei genitori: agli atti vi sono le sole allegazioni di parte rispetto
a una limitata capacità educativa della madre, accertamenti in merito non ne sono
però stati fatti. Che le figlie abbiano sofferto della separazione dei genitori
è senz’altro vero, ma proprio per questo sono già sostenute e accompagnate da
una terapeuta che le aiuta a elaborare il divorzio dei genitori e le
segue nell’elaborazione della conflittualità nei confronti dei singoli
genitori; istituire, in aggiunta e per lo stesso motivo e scopo,
una misura di protezione viola il principio della sussidiarietà. Stante così le
cose, in considerazione non può che entrare la sola misura dell’art. 308 cpv.
2, non la curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC (BGE 140 III
241), come invece decretato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.
5.
Secondo il reclamante la ridefinizione dei compiti della curatrice
comporta anche, di conseguenza, la revisione del tetto massimo di ore annuali
che le sono state riconosciute; in luogo delle 75 concesse dall’Autorità di
protezione egli ne ritiene adeguate 48.
Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un
compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.
Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto
all’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le
loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso
delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione
definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente
necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il
conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente
con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle
spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto
dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta
un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è
tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno
supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le
trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per
le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto
pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti
(cpv. 4).
Sebbene i compiti sono più limitati rispetto a quanto
stabilito dall’Autorità di protezione, per poterli svolgere correttamente e in
modo proficuo la curatrice ha comunque bisogno di un tempo adeguato. Sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e aiutare i
genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovessero essere una
necessità comporta comunque il dover incontrare genitori e figlie, mediare ed
essere presenti in caso di bisogno. Il tempo presumibilmente necessario può
essere stabilito in 53 ore annuali, con una media di un’ora la settimana. Si
ricorda che trattasi di un limite massimo, la curatrice dovrà poi presentare il
conteggio effettivo delle ore che, se l’atteggiamento e la collaborazione delle
parti lo permetterà, potrà senz’altro essere minore rispetto a quanto indicato.
Per converso, qualora l’impegno della curatrice dovessero superare il limite, dovrà
darne tempestivo avviso all’Autorità di protezione e questo poiché espressamente
concesso dalle disposizioni legali (art. 17 cpv. 3 ROPMA); per questo,
l’indicazione al punto 2 del dispositivo dell’Autorità di protezione risulta
dichiarativa, la richiesta del reclamante di toglierla dal dispositivo priva di
oggetto.
6.
In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto, i punti 1.1.3 –
1.1.5
annullati, ritenuto che, il punto 1.1.2, malgrado una formulazione poco
felice, contempla anche il compito per la curatrice di aiutare, se necessario,
i genitori a definire il calendario ovvero i giorni e l’ora in cui dovranno
essere eseguite le vacanze scolastiche già regolate, per quel che è della
frequenza e della durata, nella decisione pretorile. D’altro canto, anche senza
specificazione alcuna nel mandato, il curatore ha comunque un obbligo generale
di informare l’Autorità di protezione e di renderla attenta qualora sia
necessario un intervento a protezione delle minori; di certo lo deve fare una
volta l’anno (art. 24 ROPMA) mediante il rapporto morale, che dovrà essere consegnato,
la prima volta, alla fine di febbraio 2015, mal si capisce, a prescindere dalla
procedura qui pendente, come possa essere consegnato il 28 febbraio 2014 quando
la curatrice è stata designata il 20 febbraio 2014, quindi soli 8 giorni prima.
Ben inteso, se le circostanze lo giustificano, la curatrice potrà sempre farsi
parte attiva presso l’Autorità per segnalare situazioni di pericolo, diritto
che spetta peraltro a qualsiasi persona (art. 443 in relazione con l’art. 314
cpv. 1 CC).
Anche il
punto 2 del dispositivo va modificato con il riconoscimento di un massimo di
ore sono 53 per un importo complessivo annuo di fr. 2'120.-. Infine, il punto 5
va cambiato nel senso che i genitori sono obbligati a collaborare con la curatrice;
va defalcata l’indicazione “e con altri enti e servizi coinvolti”, visto che in
concreto non ce ne sono.
7.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a
carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e della signora
CO 2, che rifonderanno al reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione del 20 febbraio 2014 dell’Autorità regionale di protezione
__________ è così riformata:
1. invariato.
1.1.
invariato.
1.2.
invariato.
1.3.
annullato.
1.4.
annullato.
1.5.
annullato.
1.6.
consegnare
all’Autorità di protezione annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto
morale inerente alla situazione dei minori, la prima volta entro il 28 febbraio
2015.
2. Alla curatrice è riconosciuto un compenso
orario di fr. 40.-- all’ora per un massimo di 53 ore annuali che corrispondono
ad un importo complessivo annuo di fr. 2'120.--, riservati eventuali futuri
adeguamenti per nuove necessità debitamente comprovate e tempestivamente
segnalate. A tale importo potrà essere aggiunto il rimborso delle spese
determinate dallo svolgimento del mandato (materiale d’ufficio, trasferte,
telefonate, spese postali, ecc.) (art. 404 CC, 49 LPMA, 16 ss ROPMA). La
curatrice dovrà presentare un dettaglio delle sue prestazioni, allegando i
relativi giustificativi per il rimborso delle spese. Non saranno in alcun modo
approvate richieste di mercedi o di rimborsi spese forfettari.
3. invariato.
4. invariato.
5. I genitori sono invitati a collaborare con la
curatrice educativa.
6. invariato.
7. invariato.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico, in
ragione di metà ciascuno, all’Autorità regionale di protezione __________ e
alla signora CO 2 i quali rifonderanno, sempre in ragione di metà ciascuno, al
reclamante fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.