9.2014.31
Autorità amministrativa competente e autorità di ricorso per la rettifica e la distruzione di dati protetti delle cartelle mediche
17 marzo 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
9.2014.31
Data decisione, Autorità:
17.03.2014, CDP
Titolo:
Autorità amministrativa competente e autorità di ricorso per la rettifica e la distruzione di dati protetti delle cartelle mediche
COMPETENZA
RICEVIBILITÀ
art. 39 cpv. 3 LASP
art. 39 cpv. 4 LASP
art. 4 cpv. 2 LPDP
art. 4 cpv. 5 LPDP
art. 25 cpv. 1 LPDP
art. 31 cpv. 1 cf. a LPDP
art. 31 cpv. 2 cf. a LPDP
art. 31 cpv. 5 cf. a LPDP
Incarto n.
9.2014.31
Lugano
17 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
alla
Commissione giuridica in materia di assistenza
sociopsichiatrica,
per quanto riguarda la richiesta di analisi ed
eventuale rettifica delle risultanze della sua cartella medica
giudicando sul reclamo del 3 marzo 2014 presentato da RE
1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2014 dalla Commissione
giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che con istanza introdotta personalmente il 15 ottobre 2012 RE 1, B__________
- evidenziando di essere stata “ricoverata ingiustamente dalla Clinica S__________
alla Clinica p__________ per 3 settimane nel 2003, dal 3 maggio” – ha formulato
“richiesta di adeguamento cartelle mediche e psichiatriche”, postulando che
venga eliminata dal suo “curriculum medico un'informazione errata” ovvero di
essere “affetta da schizofrenia” rilevando che la diagnosi in questione, a suo
dire “sbagliata” le impedisce “di condurre una vita dignitosa”;
che l'istanza in questione registrata in entrata presso la Pretura
di __________ in data 16 ottobre 2012, ha determinato da parte del Pretore di __________ – allora pure presidente supplente sopraccenerino della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatria (in seguito
Commissione giuridica) – l'apertura di un incarto presso la suddetta
Commissione (inc. PS.2012.79);
che, a fronte di tale istanza, il presidente supplente della Commissione
giuridica ha assegnato il 17 ottobre 2012 un termine all'avv. F__________,
allora patrocinatrice dell'istante, per formulare osservazioni;
che, con
scritto 29 ottobre 2012, quest'ultima ha chiesto una congrua proroga, non
seguìta da una presa di posizione;
che in data 8 novembre 2012 nei confronti di RE 1 è stato disposto
il ricovero coatto presso l'UTR Clinica S__________ di __________ (in seguito
Clinica S__________) avverso il quale l'interessata ha interposto ricorso il 9
novembre 2012 alla Commissione giuridica, con conseguente apertura di un nuovo
incarto (inc. PS.2012.85);
che, nell'ambito del predetto ricovero coatto, nel rapporto di ammissione
dell'8 novembre 2012 la Clinica S__________ ha tra l'altro indicato “ipotesi
diagnostiche: Schizofrenia Paranoide (ICD-10-GM: F20.0)”;
che all'udienza conciliativa preliminare del 12 novembre 2012 per il
ricovero coatto RE 1 ha rilevato che “tutti” la “definiscono schizofrenica” e
ribadito di voler “togliere questa etichetta” del suo “decorso clinico”, mentre
il rappresentante della Clinica S__________ ha fatto notare “che non è mai
stata diagnosticata una schizofrenia” e ha proposto di “perseguire il ricovero
per 5 giorni per formulare una diagnosi”:
che RE 1 ha accettato la proposta del rappresentante della Clinica S__________
venendo trasferita nel reparto aperto;
che in data 2 gennaio 2014 RE 1, per il tramite della partocinatrice
avv. F__________, ha chiesto alla Commissione giuridica di riattivare la
procedura di cui all'inc. PS.2012.79, ossia “la richiesta di analisi ed
eventuale rettifica delle risultanze della sua cartella medica”;
che con scritto 14 gennaio 2014 alla patrocinatrice di RE 1 la presidente
supplente della Commissione giuridica ha ricordato che all'udienza del 12
novembre 2012 la Clinica S__________ aveva messo a verbale che all'interessata
“non è mai stata diagnosticata una schizofrenia”;
che con lettera 17 gennaio 2014 la patrocinatrice di RE 1 ha precisato alla Commissione giuridica che “la diagnosi di schizofrenia oggetto della richiesta
non era stata posta dai medici della Clinica S__________, bensì nel 2003 da
quelli della Clinica p__________” e ha postulato che la richiesta di RE 1 fosse
riesaminata alla luce di questa precisazione;
che con decisione 19 febbraio 2014 la Commissione giuridica ha dichiarato
irricevibile, per difetto di competenza, la richiesta formulata da RE 1;
che con ricorso 3 marzo 2014/5 marzo 2014 RE 1 si è opposta alla
predetta decisione postulandone l'annullamento e chiedendo l'emanazione di “una
nuova decisione, sulla scorta della quale la procedura PS.12.79” sia
“riattivata con, previ i necessari accertamenti, l'adeguamento delle risultanze
della cartella clinica in stralcio della qualifica di schizofrenia paranoide, a
decorrere dal 2003”;
che la ricorrente ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con garanzia di gratuito patrocinio da parte dell'avv. PR 1;
che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
che la Camera di protezione del Tribunale d'appello giudica nella
composizione di un giudice unico i ricorsi contro le decisioni della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (art. 48 lett.
f n. 8 LOG);
che secondo l'art. 6 cpv. 3 della Legge sulla promozione della salute
e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) – applicabile a titolo
sussidiario (cfr. art. 56 LASP) – il paziente ha la facoltà, previa domanda
scritta, di consultare presso ogni operatore sanitario, servizio o altra
struttura sanitaria la parte oggettiva della cartella sanitaria e gli altri
documenti sanitari oggettivi che la concernono come pure di ottenerne copia; il
paziente ha la facoltà di chiedere la correzione di eventuali errori dei dati e
delle informazioni oggettive che lo concernono;
che secondo l'art. 39 LASP salvo irrinunciabili necessità terapeutiche,
le UTR e le autorità previste dalla LASP garantiscono, nell'ambito della loro
attività sia terapeutica che amministrativa, la totale segretezza circa
l'identità degli utenti e tutto quanto attiene alla loro relazione con gli
stessi (cpv. 1); il responsabile dell'UTR assicura la conservazione dei dati e
l'accessibilità dell'archivio medico salvo precise esigenze terapeutiche o
scientifiche; in quest'ultimo caso essi devono essere anonimizzati; eccezioni
possono essere autorizzate in applicazione del pertinente diritto federale e
cantonale (cpv. 2); in casi particolari il Consiglio psicosociale cantonale
(CPSC) può autorizzare la distruzione di dati concernenti un singolo utente su motivata
richiesta di quest'ultimo (cpv. 3); per il resto è applicabile la legge sulla
protezione dei dati personali (LPDP) (cpv. 4);
che secondo la LPDP: le informazioni sullo stato psichico, mentale e
fisico sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione
(art. 4 cpv. 2); chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può
esigere dall'organo responsabile che i dati personali inesatti siano
rettificati (art. 25 cpv. 1); è considerato organo responsabile l'autorità
amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul
tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la
gestione (art. 4 cpv. 5);
che il Consiglio psicosociale cantonale (CPSC) è l'organo responsabile
a norma dell'art. 25 cpv. 1 LPDP dei dati contenuti nelle cartelle mediche
della Clinica psichiatrica cantonale; ad esso vanno sottoposte in prima battuta
e debitamente provate e motivate le richieste di rettifica e distruzione dei
dati delle predette cartelle [cfr. decisione 16.6.2010 della Commissione
cantonale per la protezione dei dati (CPD), con riferimento all'art. 39 cpv. 3
LASP];
che secondo l'art. 31a LPDP le decisioni del CDSC sono impugnabili
alla Commissione cantonale per la protezione dei dati (cpv. 1 e 2) e le decisioni
di quest'ultima Commissione possono essere oggetto di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (cpv. 5);
che per altro il legislatore cantonale, data la specificità della
materia, ha inteso escludere la competenza specifica della Commissione giuridica
LASP (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4720 dell'11 febbraio 1998 sulla
LASP, pag. 12) e di conseguenza della Camera di protezione;
che pertanto il ricorso in oggetto si avvera palesemente
irricevibile per difetto di competenza della Commissione giuridica e della Camera
di protezione;
che l’istanza di assistenza giudiziaria va
rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC su rinvio dell’art. 13
LAG), nella misura in cui appare immediatamente che l’iniziativa processuale è
irricevibile (CPC Comm, Trezzini,
ad art. 117 CPC pag. 467);
che data la situazione e l’assenza
d’intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri processuali e
all'assegnazione di ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Si
prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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