9.2014.32
Impugnazione di perizia sulle capacità genitoriali
26 marzo 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
9.2014.32
Data decisione, Autorità:
26.03.2014, CDP
Titolo:
Impugnazione di perizia sulle capacità genitoriali
DECISIONI INCIDENTALI
art. 446 cpv. 1 CC
art. 446 cpv. 2 CC
art. 66 cpv. 2 LPAMM2013
Incarto n.
9.2014.32
Lugano
26 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'incarico al perito di
procedere ad una valutazione sulle capacità genitoriali
giudicando sul reclamo del 11/12 marzo 2014 presentato
da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che PI 1 (2000) è figlio di RE 1 e RE 2;
che, a seguito di due segnalazioni della Scuola media di G__________
dalle quali risulta che il ragazzo non frequenta la scuola, l'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
avviato i necessari accertamenti, sentendo tra l'altro i genitori di PI 1;
che con decisione 5 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha dato incarico al dr. med. S__________ di procedere ad una valutazione sulle capacità
genitoriali di RE 1 e RE 2;
che con reclamo 11/12 marzo 2014 RE 1 e RE 2 si aggravano avverso la
predetta decisione sostenendo di non essere d'accordo che venga eseguita la
valutazione peritale in oggetto;
che il gravame non è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC);
che riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro
le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano
applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che a norma dell’art. 446 cpv. 1 e 2 CC
l’Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti, raccoglie le informazioni
occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti
una persona o un servizio idonei e se necessario ordina che uno specialista
effettui una perizia;
che per costante giurisprudenza le decisioni
con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno
annoverate le perizie sulle capacità genitoriali – sono decisioni incidentali,
poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005,
cons. 2.1; Copma, Guide
pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di
risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca
all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno
una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629
consid. 2.3.1,5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità
anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr.
art. 319 litt. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm);
che i
reclamanti non hanno in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione
impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitati a
lamentare di non volere che venga eseguita la perizia in questione;
che,
ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile;
che gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
– come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue
quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione
principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di
valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti in solido a carico dei reclamanti. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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