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Decisione

9.2014.34

Mercede e spese del curatore

15 giugno 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza del 22

dicembre 2009, __________ e RE 1 hanno chiesto una curatela a favore del padre,

PI 1 (1927), in quanto non lo ritenevano più in grado di provvedere alla

propria gestione amministrativa.

B. Esperita una valutazione

che ha permesso di determinare l’effettiva necessità di una misura di

protezione, con decisione del 24 giugno 2010, è stata istituita in favore di PI

1 una curatela di rappresentanza personale e amministrativa in conformità agli

art. 392 cpv. 1 e 393 cpv. 2 vCC (risoluzione 94/2010 del

24 giugno 2010 della Commissione tutoria __________, in seguito: Commissione

tutoria). L’architetto CUR 1 è stata designata, con effetto immediatamente esecutivo,

come curatrice con il compito in particolare di (a) amministrare i beni ed i

redditi del patrimonio del curatelato presentando annualmente il rendiconto entro

il mese di febbraio di ogni anno, (b) rappresentare l’interessato negli atti relativi

all’amministrazione […] (e) presentare alla Commissione tutoria, l’inventario

dei beni del curatelato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di nomina

(risoluzione 94/2010 n. 2 pag. 3). Inoltre la risoluzione prevedeva che alla

curatrice sia “versata un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 3 e 17

Rtut dedotti gli oneri sociali” (risoluzione 94/2010 n. 3 pag. 3).

C. Il 7 luglio 2010 PI

1 ha interposto reclamo contro la decisione sopracitata domandandone

l’annullamento. Con decisione di merito del 28 marzo 2011, il reclamo è stato

respinto e la decisione di nomina di un curatore confermata (inc. 371.2010).

D. Nel frattempo, il

28 luglio 2010, la curatrice CUR 1 ha presentato un inventario dei beni del

curatelato.

E. Circa quattro mesi

dopo la propria nomina, con richiesta del 23 settembre 2010, la curatrice CUR 1

ha domandato di essere sostituita a motivo di difficoltà riscontrate nella

gestione della situazione, in particolare a causa di una mole di lavoro molto

superiore a quanto prospettato. Il 15 ottobre 2010, la medesima ha ribadito la

propria richiesta.

F. Con

decisione del 29 ottobre 2010, la Commissione tutoria ha sostituito in qualità

di curatrice l’architetto CUR 1 con l’avvocato __________ (ris. 154/2010 del 29

ottobre 2010).

G. La curatrice CUR 1

non ha mai presentato il rendiconto di gestione e di chiusura sui moduli

ufficiali ivi destinati benché sollecitata a più riprese a farlo dalla

Commissione tutoria. Con scritto del 18 novembre 2010, CUR 1 ha esibito la

propria nota d’onorario e rimborso spese per un totale di fr. 5'227.60 composta

da fr. 4'280.– pari a 107 ore di lavoro a fr. 40.–/ora e fr. 947.60 per le

spese vive affrontate.

H. PI 1 è deceduto il

2011, lasciando quali unici eredi i figli.

I. Con

risoluzione n. 5/10 del 6 febbraio 2014, l’Autorità di protezione (nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria) ha deciso di non approvare l’inventario

iniziale presentato dalla curatrice CUR 1, di non approvare il rendiconto

presentato dalla curatrice per il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il

31 ottobre 2010, di riconoscere un’indennità complessiva alla curatrice pari a

fr. 3'902.60 a titolo di mercede e rimborso spese e di porre quest’importo a

carico della successione del curatelato.

J. Con ricorso

(recte: reclamo) del 4 marzo 2014, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 si sono

aggravati a questa Camera contro la risoluzione n. 15G/2014 contestando la

fattura esposta dalla curatrice e approvata dall’Autorità di protezione a

titolo di mercede e rimborso spese per il periodo compreso tra il 24 giugno

2010 e il 31 ottobre 2010 e domandando sostanzialmente che detta decisione

venga annullata. Invitata a formulare osservazioni la curatrice CUR 1 si è riconfermata

nell’indennità proposta per l’attività svolta. Il 16 aprile 2014 non avendo

osservazioni da formulare, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di

questa Camera.

Considerandi

in diritto

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Oggetto

del reclamo risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione

5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione secondo cui è riconosciuta

alla curatrice “un’indennità fr. 3'000.– a cui debbasi

aggiungere fr. 902.60 di rimborso spese, per totali fr. 3'902.60 a carico della successione de curatelato”.

2.1

Nella risoluzione

impugnata, l’Autorità di protezione ha giudicato corretto il criterio applicato

dalla curatrice per calcolare la propria richiesta di mercede (risoluzione

impugnata, consid. 13). Tuttavia ha considerato il numero di ore di attività

esposto da CUR 1 (107 ore in quattro mesi pari a fr. 4'280.–) sproporzionato in

confronto al limite di fr. 3'000.– annui fissato dalla legge (risoluzione

impugnata, consid. 13). L’Autorità prosegue sottolineando che in ragione della

situazione amministrativa “caotica” del curatelato, alla curatrice vanno

riconosciute “difficoltà oggettive concrete” giustificando di fissare

l’indennità al limite massimo annuale di fr. 3'000.– per l’impegno profuso che

ha dovuto dimostrare. L’Autorità di protezione ha inoltre ammesso tutte le

spese esposte all’eccezione dell’indennità di trasferta adattata a quella

riconosciuta dalla vRTut pari à fr. 0.55/km (a fronte di 0.60/km

richiesti dalla curatrice). Costatato che la curatrice non ha “presentato né

un inventario circoscritto e definito con i necessari giustificativi” né un

rendiconto controllabile e corretto, l’Autorità di protezione ha infine deciso

di non approvare né l’inventario iniziale della curatrice né il rendiconto per

il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il 31 ottobre 2010.

2.2

Gli insorgenti

contestano la remunerazione della curatrice, sia per quanto attiene

all’onorario, considerato esagerato, che per le spese. I reclamanti ritengono

infatti che l’art. 17 vRTut prevede un tetto massimo di fr. 3'000.–

all’anno per la mercede del curatore. Nella fattispecie, a mente loro,

l’indennità massima attribuita alla curatrice dovrebbe essere adattata pro

rata temporis al periodo di 4 mesi in cui essa ha esercitato il proprio

mandato, ed essere dunque limitata a fr. 1'000.– (reclamo, n. 2). A

sostegno di questa tesi, i reclamanti esprimono “qualche riserva

sull’efficacia con la quale la signora CUR 1, peraltro dotata di grandi qualità

dal lato umano, ha espletato il suo compito”. Gli insorgenti contestano

inoltre le spese vive esposte dalla curatrice a motivo che i giustificativi di

tale spese non sarebbero stati presentati e domandano che essi vengano esibiti.

Ammettere delle spese che non sono correlate da giustificativi violerebbe, a

mente loro, il proprio diritto ad essere sentiti (reclamo n. 3 pag. 2). Infine

i reclamanti si interrogano sui tempi trascorsi dall’autorità tutoria per

approvare la domanda di mercede da parte della curatrice e chiedono a questa

Camera di “verificare se la decisione impugnata è intervenuta nei termini

previsti dalla legge” (reclamo n. 4 pag. 2).

3.

Come

detto, i reclamanti si dolgono della violazione del loro diritto di essere

sentiti nella misura in cui l’Autorità di protezione non avrebbe trasmesso loro

i giustificativi delle spese affrontate dalla curatrice prima di prendere la

decisione di tassazione dell’indennità di quest’ultima.

3.1

Tale rimprovero va

esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce una

garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità

di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1;

sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). La natura ed i limiti

del diritto di essere sentito garantiti dall’art. 29 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sono concretizzati

per quanto riguarda la protezione degli adulti dall’art. 449b CC che garantisce

alle persone che partecipano al procedimento il diritto di consultare gli atti

(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,

FF 2006 6391 pag. 6714 ; Schmid,

Erwachsenenschutz, Basilea 2015, ad. art. 449b CC n. 1 ; Steck, Protection de

l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 449d CC n. 2; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 449b CC n. 3 ss; Gehri, BSK ZPO, Basilea

2013, ad. art. 53 CPC n. 27).

3.2

La censura tuttavia non

merita accoglimento. Innanzitutto, nel momento in cui è stata comunicata

all’Autorità di protezione tale nota d’onorario, ovvero il 18 novembre 2010, il

beneficiario della misura di curatela, PI 1 era ancora in vita. Per questo

motivo, il destinatario di un’eventuale comunicazione di giustificativi per

delle spese vive affrontate era il curatelato e non suoi eredi, allora non ancora

parte al procedimento. Unicamente con il decesso del loro padre, questi ultimi si

sono visti devolvere gli oneri ed i diritti del de cujus e contestualmente

il diritto di partecipare al procedimento come destinatari della risoluzione

che fissa l’indennizzo della curatrice. Pertanto essi non beneficiavano al

momento della comunicazione della nota d’onorario delle garanzie processuali

dell’art. 29 Cost (concretizzate in seguito in ambito di protezione dall’art.

449d CC). Inoltre, dalla corrispondenza riportata agli atti, non risulta che

gli eredi abbiano, dopo essere subentrati al procedimento in seguito al decesso

del padre, domandato l’accesso agli atti né che tale consultazione gli sia

stata negata. Sicché non trova fondamento la censura secondo la quale non

sarebbe stato assicurato il loro diritto ad essere sentiti. Va sottolineato a

titolo abbondanziale, che comunque questa Camera non è competente ad esaminare

in prima battuta una richiesta di consultazione degli atti, essendo la stessa

di pertinenza dell'autorità di prima sede. L’argomentazione

sfugge così a ulteriore disamina.

4.

Gli

insorgenti contestano inoltre l’importo dell’indennità di fr. 3'000.– che

l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice. Gli eredi del

curatelato sostengono che tale indennità – corrispondente al massimo annuale

che possa essere riconosciuto – dovrebbe essere ridotta, in funzione dei mesi

di attività, a fr. 1'000.–. Essi sostengono inoltre che giustificativi delle

spese vive affrontate dalla curatrice debbano essere loro presentati.

4.1

Un curatore ha diritto

a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le

condizioni economiche del pupillo (Geiser,

BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 416 vCC n. 2 ss). La remunerazione

dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla

base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)].

Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,

49.

vLTut (Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele

e di curatele) e soprattutto gli art. 16-18 vRTut (Regolamento

d’applicazione della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele).

4.2

Giusta l’art. 416 vCC,

il curatore ha diritto ad una mercede a carico del curatelato, importo della

quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e

commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della

sostanza. L’ammontare della nota d’onorario è disciplinato dall'art. 417 cpv. 2

vCC, che prevede che la durata in carica e la mercede del curatore sono

fissate dall'autorità tutoria. Questo disposto è poi completato, a livello cantonale,

dall’art. 49 vLTut secondo il quale, tutori, curatori, rappresentanti ed

assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo. Il principio ed il calcolo della

remunerazione del curatore sono dettagliati nel relativo regolamento

d’applicazione agli art. 16 rispettivamente 17 vRTut. L’art. 16 vRTut

prevede che il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla presentazione

di una richiesta scritta corredata dai giustificativi (16 cpv. 2). Tale domanda

di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione

all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3).

In base all’art. 17 cpv. 2

vRtut, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.– l’ora fino ad un

massimo di fr. 3'000.– annui o in alternativa, se la misura tutoria comporta

l’amministrazione di reddito e/o sostanza, sono applicabili i seguenti criteri:

a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e b) il 2% o della sostanza

attiva netta (cpv. 2). Se la remunerazione calcolata in base al capoverso

precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l’autorità tutoria

può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente (cpv. 3).

Per quanto riguarda le

spese, l’art. 16 vRtut prevede che tutori e curatori abbiano diritto al

rimborso delle medesime (cpv. 1), e che esse vanno presentate mediante

conteggio, e corredate da giustificativi (cpv. 2 e 3). Inoltre per le trasferte

con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.55/Km (cpv. 4).

4.3

La nota d’onorario e

di rimborso spese della curatrice datata 18 novembre 2010 e allestita

all’attenzione della Commissione tutoria è composta da un’unica pagina. Se le

spese vive affrontate sono per lo meno elencate, l’indennità per le ore di

lavoro svolte è riassunta su una riga che menziona unicamente 107 ore di lavoro

per il periodo compreso tra il 26 giugno 2010 e il 17 novembre 2010. È opportuno

innanzitutto rilevare che non risulta dagli atti che la richiesta d’indennità

presenta da CUR 1 fosse corredata da un dettaglio dell’onorario né da documenti

giustificativi attestanti delle spese vive. Per quanto riguarda la mercede

della curatrice, dalla nota di onorario non si desume neanche in modo

approssimativo quando e in che modalità la curatrice avrebbe dedicato 107 ore

al mandato di curatela di PI 1.

Dall’elenco – benché poco

dettagliato – delle spese di cui la curatrice reclama il rimborso, si evince

che essa si sarebbe recata 15 volte durante il suo mandato presso il domicilio

di PI 1 (la distanza tra __________ e __________ essendo di 29 km, i chilometri esposti pari a 60 per ogni trasferta sono con ogni probabilità la distanza che

separa il domicilio della curatrice da quello del curatelato). Sollecitata

dalla Commissione tutoria a più riprese a presentare il proprio rendiconto finanziario

sui formulari ufficiali (il 1° dicembre 2010 e il 28 ottobre 2011), la curatrice

non ha mai presentato il rendiconto in questione benché la Commissione tutoria

avesse specificato “che la richiesta di mercede potrà essere presa in esame

nell’ambito del controllo del rendiconto”. La curatrice ha giustificato

l’assenza di presentazione del rendiconto su formulari ufficiali dal fatto che

la situazione amministrativa del curatelato sarebbe stata complessa e caotica,

e che in conseguenza non le sarebbe stato possibile arrivare ad una conoscenza

complessiva ed esaustiva della situazione a lei affidata.

4.4

Giusta l’art. 16 cpv.

2.

vRtut, il riconoscimento dell’indennità del curatore è subordinato

alla presentazione di una richiesta scritta corredata da giustificativi. L’assenza

di tali documenti, nella presente fattispecie, non basta tuttavia per negare totalmente

la remunerazione alla curatrice. Indennità che i qui reclamanti peraltro non

contestano nel principio ma unicamente per quanto attiene alla sua fissazione. Risulta

in effetti in modo inequivocabile dagli atti che CUR 1 ha dedicato tempo ed

attenzione al mandato di curatela di rappresentanza personale e amministrativa

di PI 1 durante i mesi in cui è durato.

Sebbene non possa essere

negata totalmente un’indennità, si giustifica tuttavia dare atto ai reclamanti

che la valutazione dell’Autorità di protezione non può essere seguita per

quanto attiene alla sua fissazione. In assenza di documenti giustificativi che

permettano di motivare le ore di attività esposte della curatrice, ovvero in un

contesto in cui la mercede potrebbe addirittura essere negata, la sua

fissazione in modo forfettario al massimo acconsentito dalla legge sembra poco

appropriata. Mancando dati affidabili, il giudice deve procedere in effetti per

apprezzamento, come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di

risultanze attendibili (in materia fiscale: sentenza del Tribunale federale

5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c). Ora, sulla scorta degli elementi

agli atti, è possibile nella fattispecie effettuare una stima delle ore

dedicate al mandato. Sembra dunque più coscienzioso procedere ad una

valutazione del lavoro effettivamente svolto e reperibile all’incarto per

stimare il numero di ore necessarie ad esperirlo.

4.5

Vi sono degli elementi

dell’incarto, in particolare il “rapporto intermedio del 23 settembre 2010”, il “rendiconto” di chiusura al 31 ottobre 2010 allegato alla lettera consegnata brevi manu

il 17 novembre 2010 alla neo curatrice avv. __________, cosi come i documenti

annessi a tale lettera che permettono di valutare, per lo meno a titolo

indicativo, le ore dedicate al mandato. Da questi atti emerge che la curatrice CUR

1.

aveva, alla fine del proprio mandato, una conoscenza generale della

situazione amministrativa del curatelato, conoscenza che è innegabilmente il

risultato di un investimento di tempo importante.

Risulta dalla nota

d’onorario che la curatrice si sarebbe recata 15 volte al domicilio del

curatelato, ovvero quasi una volta a settimana (il mandato, iniziato con una

visita a domicilio il 26 giugno 2010 e terminato con una visita il 10 novembre

2010, è durato 20 settimane). Nel proprio rapporto del 23 settembre 2010, la

curatrice conferma le visite settimanali al domicilio del curatelato dal 2

agosto 2010. Considerata l’età avanzata del curatelato e il tipo di mandato

affidato alla curatrice, sembra ragionevole ammettere, e dunque remunerare, le

visite eseguite a domicilio. È inoltre realista – ove appena si consideri la trasferta,

il tempo dedicato all’assistenza personale al curatelato e l’onere

amministrativo importante – stimare in circa due ore ogni visita a domicilio di

PI 1. La curatrice merita dunque di vedersi remunerare 30 ore per le visite al

curatelato, oltre al chilometraggio come spesa viva (vedi consid. 4.6.). A

questo si giustifica aggiungere un impegno di circa quarantacinque minuti a settimana,

per un totale di 15 ore, dedicato all’espletazione del mandato (pagamento delle

fatture, riepilogo situazione finanziaria, gestione corrispondenza,

allestimento raccoglitori).

4.6

In merito alle spese, i

reclamanti si dolgono che i giustificativi non siano stati presentati,

domandano che la decisione sia annullata e che i giustificativi siano loro sottoposti.

La stessa valutazione del carteggio operata per la stima delle ore di mandato

da remunerare, deve essere fatta per l’indennizzo delle spese vive. Come

indicato, benché CUR 1 non abbia elencato le date in cui ha fatto le visite al

domicilio del curatelato, ha indicato nel rapporto del 23 settembre 2010 destinato

all’allora Commissione tutoria essersi recata una volta a settimana presso il

domicilio del curatelato dal 2 agosto 2010. Risultando verosimili 15 visite, i

relativi spostamenti possono essere riconosciuti. Lo stesso debbasi dire delle

spese per l’acquisto dei raccoglitori e dei corrispondenti separatori (in

seguito consegnati alla sostituta curatrice __________ e tuttora presenti

all’incarto). Le spese di spedizione e di telefono sembrano inoltre verosimili

e possono essere riconosciute. Tale ragionamento non vale invece per le spese

di fotocopie, esposte per un totale di fr. 295.– (560 pezzi in formato A4

e 15 in formato A3). Infatti, i raccoglitori consegnati sono quasi totalmente

composti da documenti originali (fatture, corrispondenza). Anche ad una verifica

approfondita dei documenti, il totale di fotocopie espose non è raggiungibile e

la spesa ivi relativa non può essere ammessa.

4.7

Il reclamo inoltrato

merita dunque parziale accoglimento nel senso che la remunerazione della

curatrice prevista nella risoluzione 5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di

protezione deve essere ridotta. Alla luce di quanto precede, si giustifica

riconoscere una mercede a CUR 1 pari a fr. 1'800.–, ossia 45 ore remunerate

alla tariffa oraria di fr. 40/ora prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRtut.

Il compenso per le spese vive affrontate valutato nella risoluzione impugnata

va anch’esso decurtato, ammettendo fr. 652.60 a favore della curatrice.

L’indennità totale riconosciutale ammonta quindi a fr. 2'452.60.

5.

Infine, gli appellanti

sostengono che la decisione dell’Autorità di protezione sarebbe stata presa con

un ritardo ingiustificato e domandano di “verificare se la decisone

impugnata è intervenuta nei termini previsti dalla legge” riferendosi in

particolare all’art. 416 vCC. Poco giova approfondire il tema poiché una

censura relativa alla tempestività della decisione andrebbe eventualmente

analizzata prima dell’adozione della decisione sotto

l’angolo della denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2

CC; Marazzi, Il nuovo

diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali, RtiD I-2015, pag.

276.

e n. 19). L’appello formulato avverso la risoluzione 5/10 del

6.

febbraio 2014 si rivela dunque irricevibile su questo punto.

6.

Le spese

dell'attuale giudizio seguono la soccombenza. Nel caso concreto, gli insorgenti

risultano parzialmente soccombenti delle loro doglianze, motivo per cui si

giustifica di mettere 2/3 delle spese a carico loro e 1/3 a carico

dell’Autorità di protezione. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza il

dispositivo n. 3 della decisione n. 5/10 del 6 febbraio 2014 dell'Autorità

regionale di protezione __________ è modificato come segue:

Alla curatrice è riconosciuta un’indennità di fr.

1800.- a cui debbasi aggiungere fr. 652.60 di rimborso spese, per totali fr. 2452.60 a carico della

successione del curatelato.

Per il resto,

il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico delle

parti in ragione di 1/3 a carico dell’Autorità regionale di protezione __________

e 2/3 a carico dei reclamanti.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.