9.2014.34
Mercede e spese del curatore
15 giugno 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.34
Lugano
15 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
RE
3
RE
4
RE
5
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’ammontare delle spese mercede del curatore
giudicando sul reclamo del 4
marzo 2014 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la decisione
emessa il 6 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con istanza del 22
dicembre 2009, __________ e RE 1 hanno chiesto una curatela a favore del padre,
PI 1 (1927), in quanto non lo ritenevano più in grado di provvedere alla
propria gestione amministrativa.
B. Esperita una valutazione
che ha permesso di determinare l’effettiva necessità di una misura di
protezione, con decisione del 24 giugno 2010, è stata istituita in favore di PI
1 una curatela di rappresentanza personale e amministrativa in conformità agli
art. 392 cpv. 1 e 393 cpv. 2 vCC (risoluzione 94/2010 del
24 giugno 2010 della Commissione tutoria __________, in seguito: Commissione
tutoria). L’architetto CUR 1 è stata designata, con effetto immediatamente esecutivo,
come curatrice con il compito in particolare di (a) amministrare i beni ed i
redditi del patrimonio del curatelato presentando annualmente il rendiconto entro
il mese di febbraio di ogni anno, (b) rappresentare l’interessato negli atti relativi
all’amministrazione […] (e) presentare alla Commissione tutoria, l’inventario
dei beni del curatelato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di nomina
(risoluzione 94/2010 n. 2 pag. 3). Inoltre la risoluzione prevedeva che alla
curatrice sia “versata un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 3 e 17
Rtut dedotti gli oneri sociali” (risoluzione 94/2010 n. 3 pag. 3).
C. Il 7 luglio 2010 PI
1 ha interposto reclamo contro la decisione sopracitata domandandone
l’annullamento. Con decisione di merito del 28 marzo 2011, il reclamo è stato
respinto e la decisione di nomina di un curatore confermata (inc. 371.2010).
D. Nel frattempo, il
28 luglio 2010, la curatrice CUR 1 ha presentato un inventario dei beni del
curatelato.
E. Circa quattro mesi
dopo la propria nomina, con richiesta del 23 settembre 2010, la curatrice CUR 1
ha domandato di essere sostituita a motivo di difficoltà riscontrate nella
gestione della situazione, in particolare a causa di una mole di lavoro molto
superiore a quanto prospettato. Il 15 ottobre 2010, la medesima ha ribadito la
propria richiesta.
F. Con
decisione del 29 ottobre 2010, la Commissione tutoria ha sostituito in qualità
di curatrice l’architetto CUR 1 con l’avvocato __________ (ris. 154/2010 del 29
ottobre 2010).
G. La curatrice CUR 1
non ha mai presentato il rendiconto di gestione e di chiusura sui moduli
ufficiali ivi destinati benché sollecitata a più riprese a farlo dalla
Commissione tutoria. Con scritto del 18 novembre 2010, CUR 1 ha esibito la
propria nota d’onorario e rimborso spese per un totale di fr. 5'227.60 composta
da fr. 4'280.– pari a 107 ore di lavoro a fr. 40.–/ora e fr. 947.60 per le
spese vive affrontate.
H. PI 1 è deceduto il
2011, lasciando quali unici eredi i figli.
I. Con
risoluzione n. 5/10 del 6 febbraio 2014, l’Autorità di protezione (nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria) ha deciso di non approvare l’inventario
iniziale presentato dalla curatrice CUR 1, di non approvare il rendiconto
presentato dalla curatrice per il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il
31 ottobre 2010, di riconoscere un’indennità complessiva alla curatrice pari a
fr. 3'902.60 a titolo di mercede e rimborso spese e di porre quest’importo a
carico della successione del curatelato.
J. Con ricorso
(recte: reclamo) del 4 marzo 2014, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 si sono
aggravati a questa Camera contro la risoluzione n. 15G/2014 contestando la
fattura esposta dalla curatrice e approvata dall’Autorità di protezione a
titolo di mercede e rimborso spese per il periodo compreso tra il 24 giugno
2010 e il 31 ottobre 2010 e domandando sostanzialmente che detta decisione
venga annullata. Invitata a formulare osservazioni la curatrice CUR 1 si è riconfermata
nell’indennità proposta per l’attività svolta. Il 16 aprile 2014 non avendo
osservazioni da formulare, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di
questa Camera.
Considerandi
in diritto
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Oggetto
del reclamo risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione
5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione secondo cui è riconosciuta
alla curatrice “un’indennità fr. 3'000.– a cui debbasi
aggiungere fr. 902.60 di rimborso spese, per totali fr. 3'902.60 a carico della successione de curatelato”.
2.1
Nella risoluzione
impugnata, l’Autorità di protezione ha giudicato corretto il criterio applicato
dalla curatrice per calcolare la propria richiesta di mercede (risoluzione
impugnata, consid. 13). Tuttavia ha considerato il numero di ore di attività
esposto da CUR 1 (107 ore in quattro mesi pari a fr. 4'280.–) sproporzionato in
confronto al limite di fr. 3'000.– annui fissato dalla legge (risoluzione
impugnata, consid. 13). L’Autorità prosegue sottolineando che in ragione della
situazione amministrativa “caotica” del curatelato, alla curatrice vanno
riconosciute “difficoltà oggettive concrete” giustificando di fissare
l’indennità al limite massimo annuale di fr. 3'000.– per l’impegno profuso che
ha dovuto dimostrare. L’Autorità di protezione ha inoltre ammesso tutte le
spese esposte all’eccezione dell’indennità di trasferta adattata a quella
riconosciuta dalla vRTut pari à fr. 0.55/km (a fronte di 0.60/km
richiesti dalla curatrice). Costatato che la curatrice non ha “presentato né
un inventario circoscritto e definito con i necessari giustificativi” né un
rendiconto controllabile e corretto, l’Autorità di protezione ha infine deciso
di non approvare né l’inventario iniziale della curatrice né il rendiconto per
il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il 31 ottobre 2010.
2.2
Gli insorgenti
contestano la remunerazione della curatrice, sia per quanto attiene
all’onorario, considerato esagerato, che per le spese. I reclamanti ritengono
infatti che l’art. 17 vRTut prevede un tetto massimo di fr. 3'000.–
all’anno per la mercede del curatore. Nella fattispecie, a mente loro,
l’indennità massima attribuita alla curatrice dovrebbe essere adattata pro
rata temporis al periodo di 4 mesi in cui essa ha esercitato il proprio
mandato, ed essere dunque limitata a fr. 1'000.– (reclamo, n. 2). A
sostegno di questa tesi, i reclamanti esprimono “qualche riserva
sull’efficacia con la quale la signora CUR 1, peraltro dotata di grandi qualità
dal lato umano, ha espletato il suo compito”. Gli insorgenti contestano
inoltre le spese vive esposte dalla curatrice a motivo che i giustificativi di
tale spese non sarebbero stati presentati e domandano che essi vengano esibiti.
Ammettere delle spese che non sono correlate da giustificativi violerebbe, a
mente loro, il proprio diritto ad essere sentiti (reclamo n. 3 pag. 2). Infine
i reclamanti si interrogano sui tempi trascorsi dall’autorità tutoria per
approvare la domanda di mercede da parte della curatrice e chiedono a questa
Camera di “verificare se la decisione impugnata è intervenuta nei termini
previsti dalla legge” (reclamo n. 4 pag. 2).
3.
Come
detto, i reclamanti si dolgono della violazione del loro diritto di essere
sentiti nella misura in cui l’Autorità di protezione non avrebbe trasmesso loro
i giustificativi delle spese affrontate dalla curatrice prima di prendere la
decisione di tassazione dell’indennità di quest’ultima.
3.1
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce una
garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1;
sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). La natura ed i limiti
del diritto di essere sentito garantiti dall’art. 29 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sono concretizzati
per quanto riguarda la protezione degli adulti dall’art. 449b CC che garantisce
alle persone che partecipano al procedimento il diritto di consultare gli atti
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,
FF 2006 6391 pag. 6714 ; Schmid,
Erwachsenenschutz, Basilea 2015, ad. art. 449b CC n. 1 ; Steck, Protection de
l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 449d CC n. 2; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 449b CC n. 3 ss; Gehri, BSK ZPO, Basilea
2013, ad. art. 53 CPC n. 27).
3.2
La censura tuttavia non
merita accoglimento. Innanzitutto, nel momento in cui è stata comunicata
all’Autorità di protezione tale nota d’onorario, ovvero il 18 novembre 2010, il
beneficiario della misura di curatela, PI 1 era ancora in vita. Per questo
motivo, il destinatario di un’eventuale comunicazione di giustificativi per
delle spese vive affrontate era il curatelato e non suoi eredi, allora non ancora
parte al procedimento. Unicamente con il decesso del loro padre, questi ultimi si
sono visti devolvere gli oneri ed i diritti del de cujus e contestualmente
il diritto di partecipare al procedimento come destinatari della risoluzione
che fissa l’indennizzo della curatrice. Pertanto essi non beneficiavano al
momento della comunicazione della nota d’onorario delle garanzie processuali
dell’art. 29 Cost (concretizzate in seguito in ambito di protezione dall’art.
449d CC). Inoltre, dalla corrispondenza riportata agli atti, non risulta che
gli eredi abbiano, dopo essere subentrati al procedimento in seguito al decesso
del padre, domandato l’accesso agli atti né che tale consultazione gli sia
stata negata. Sicché non trova fondamento la censura secondo la quale non
sarebbe stato assicurato il loro diritto ad essere sentiti. Va sottolineato a
titolo abbondanziale, che comunque questa Camera non è competente ad esaminare
in prima battuta una richiesta di consultazione degli atti, essendo la stessa
di pertinenza dell'autorità di prima sede. L’argomentazione
sfugge così a ulteriore disamina.
4.
Gli
insorgenti contestano inoltre l’importo dell’indennità di fr. 3'000.– che
l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice. Gli eredi del
curatelato sostengono che tale indennità – corrispondente al massimo annuale
che possa essere riconosciuto – dovrebbe essere ridotta, in funzione dei mesi
di attività, a fr. 1'000.–. Essi sostengono inoltre che giustificativi delle
spese vive affrontate dalla curatrice debbano essere loro presentati.
4.1
Un curatore ha diritto
a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le
condizioni economiche del pupillo (Geiser,
BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 416 vCC n. 2 ss). La remunerazione
dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla
base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)].
Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,
49.
vLTut (Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele
e di curatele) e soprattutto gli art. 16-18 vRTut (Regolamento
d’applicazione della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele).
4.2
Giusta l’art. 416 vCC,
il curatore ha diritto ad una mercede a carico del curatelato, importo della
quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e
commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della
sostanza. L’ammontare della nota d’onorario è disciplinato dall'art. 417 cpv. 2
vCC, che prevede che la durata in carica e la mercede del curatore sono
fissate dall'autorità tutoria. Questo disposto è poi completato, a livello cantonale,
dall’art. 49 vLTut secondo il quale, tutori, curatori, rappresentanti ed
assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo. Il principio ed il calcolo della
remunerazione del curatore sono dettagliati nel relativo regolamento
d’applicazione agli art. 16 rispettivamente 17 vRTut. L’art. 16 vRTut
prevede che il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla presentazione
di una richiesta scritta corredata dai giustificativi (16 cpv. 2). Tale domanda
di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione
all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3).
In base all’art. 17 cpv. 2
vRtut, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.– l’ora fino ad un
massimo di fr. 3'000.– annui o in alternativa, se la misura tutoria comporta
l’amministrazione di reddito e/o sostanza, sono applicabili i seguenti criteri:
a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e b) il 2% o della sostanza
attiva netta (cpv. 2). Se la remunerazione calcolata in base al capoverso
precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l’autorità tutoria
può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente (cpv. 3).
Per quanto riguarda le
spese, l’art. 16 vRtut prevede che tutori e curatori abbiano diritto al
rimborso delle medesime (cpv. 1), e che esse vanno presentate mediante
conteggio, e corredate da giustificativi (cpv. 2 e 3). Inoltre per le trasferte
con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.55/Km (cpv. 4).
4.3
La nota d’onorario e
di rimborso spese della curatrice datata 18 novembre 2010 e allestita
all’attenzione della Commissione tutoria è composta da un’unica pagina. Se le
spese vive affrontate sono per lo meno elencate, l’indennità per le ore di
lavoro svolte è riassunta su una riga che menziona unicamente 107 ore di lavoro
per il periodo compreso tra il 26 giugno 2010 e il 17 novembre 2010. È opportuno
innanzitutto rilevare che non risulta dagli atti che la richiesta d’indennità
presenta da CUR 1 fosse corredata da un dettaglio dell’onorario né da documenti
giustificativi attestanti delle spese vive. Per quanto riguarda la mercede
della curatrice, dalla nota di onorario non si desume neanche in modo
approssimativo quando e in che modalità la curatrice avrebbe dedicato 107 ore
al mandato di curatela di PI 1.
Dall’elenco – benché poco
dettagliato – delle spese di cui la curatrice reclama il rimborso, si evince
che essa si sarebbe recata 15 volte durante il suo mandato presso il domicilio
di PI 1 (la distanza tra __________ e __________ essendo di 29 km, i chilometri esposti pari a 60 per ogni trasferta sono con ogni probabilità la distanza che
separa il domicilio della curatrice da quello del curatelato). Sollecitata
dalla Commissione tutoria a più riprese a presentare il proprio rendiconto finanziario
sui formulari ufficiali (il 1° dicembre 2010 e il 28 ottobre 2011), la curatrice
non ha mai presentato il rendiconto in questione benché la Commissione tutoria
avesse specificato “che la richiesta di mercede potrà essere presa in esame
nell’ambito del controllo del rendiconto”. La curatrice ha giustificato
l’assenza di presentazione del rendiconto su formulari ufficiali dal fatto che
la situazione amministrativa del curatelato sarebbe stata complessa e caotica,
e che in conseguenza non le sarebbe stato possibile arrivare ad una conoscenza
complessiva ed esaustiva della situazione a lei affidata.
4.4
Giusta l’art. 16 cpv.
2.
vRtut, il riconoscimento dell’indennità del curatore è subordinato
alla presentazione di una richiesta scritta corredata da giustificativi. L’assenza
di tali documenti, nella presente fattispecie, non basta tuttavia per negare totalmente
la remunerazione alla curatrice. Indennità che i qui reclamanti peraltro non
contestano nel principio ma unicamente per quanto attiene alla sua fissazione. Risulta
in effetti in modo inequivocabile dagli atti che CUR 1 ha dedicato tempo ed
attenzione al mandato di curatela di rappresentanza personale e amministrativa
di PI 1 durante i mesi in cui è durato.
Sebbene non possa essere
negata totalmente un’indennità, si giustifica tuttavia dare atto ai reclamanti
che la valutazione dell’Autorità di protezione non può essere seguita per
quanto attiene alla sua fissazione. In assenza di documenti giustificativi che
permettano di motivare le ore di attività esposte della curatrice, ovvero in un
contesto in cui la mercede potrebbe addirittura essere negata, la sua
fissazione in modo forfettario al massimo acconsentito dalla legge sembra poco
appropriata. Mancando dati affidabili, il giudice deve procedere in effetti per
apprezzamento, come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di
risultanze attendibili (in materia fiscale: sentenza del Tribunale federale
5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c). Ora, sulla scorta degli elementi
agli atti, è possibile nella fattispecie effettuare una stima delle ore
dedicate al mandato. Sembra dunque più coscienzioso procedere ad una
valutazione del lavoro effettivamente svolto e reperibile all’incarto per
stimare il numero di ore necessarie ad esperirlo.
4.5
Vi sono degli elementi
dell’incarto, in particolare il “rapporto intermedio del 23 settembre 2010”, il “rendiconto” di chiusura al 31 ottobre 2010 allegato alla lettera consegnata brevi manu
il 17 novembre 2010 alla neo curatrice avv. __________, cosi come i documenti
annessi a tale lettera che permettono di valutare, per lo meno a titolo
indicativo, le ore dedicate al mandato. Da questi atti emerge che la curatrice CUR
1.
aveva, alla fine del proprio mandato, una conoscenza generale della
situazione amministrativa del curatelato, conoscenza che è innegabilmente il
risultato di un investimento di tempo importante.
Risulta dalla nota
d’onorario che la curatrice si sarebbe recata 15 volte al domicilio del
curatelato, ovvero quasi una volta a settimana (il mandato, iniziato con una
visita a domicilio il 26 giugno 2010 e terminato con una visita il 10 novembre
2010, è durato 20 settimane). Nel proprio rapporto del 23 settembre 2010, la
curatrice conferma le visite settimanali al domicilio del curatelato dal 2
agosto 2010. Considerata l’età avanzata del curatelato e il tipo di mandato
affidato alla curatrice, sembra ragionevole ammettere, e dunque remunerare, le
visite eseguite a domicilio. È inoltre realista – ove appena si consideri la trasferta,
il tempo dedicato all’assistenza personale al curatelato e l’onere
amministrativo importante – stimare in circa due ore ogni visita a domicilio di
PI 1. La curatrice merita dunque di vedersi remunerare 30 ore per le visite al
curatelato, oltre al chilometraggio come spesa viva (vedi consid. 4.6.). A
questo si giustifica aggiungere un impegno di circa quarantacinque minuti a settimana,
per un totale di 15 ore, dedicato all’espletazione del mandato (pagamento delle
fatture, riepilogo situazione finanziaria, gestione corrispondenza,
allestimento raccoglitori).
4.6
In merito alle spese, i
reclamanti si dolgono che i giustificativi non siano stati presentati,
domandano che la decisione sia annullata e che i giustificativi siano loro sottoposti.
La stessa valutazione del carteggio operata per la stima delle ore di mandato
da remunerare, deve essere fatta per l’indennizzo delle spese vive. Come
indicato, benché CUR 1 non abbia elencato le date in cui ha fatto le visite al
domicilio del curatelato, ha indicato nel rapporto del 23 settembre 2010 destinato
all’allora Commissione tutoria essersi recata una volta a settimana presso il
domicilio del curatelato dal 2 agosto 2010. Risultando verosimili 15 visite, i
relativi spostamenti possono essere riconosciuti. Lo stesso debbasi dire delle
spese per l’acquisto dei raccoglitori e dei corrispondenti separatori (in
seguito consegnati alla sostituta curatrice __________ e tuttora presenti
all’incarto). Le spese di spedizione e di telefono sembrano inoltre verosimili
e possono essere riconosciute. Tale ragionamento non vale invece per le spese
di fotocopie, esposte per un totale di fr. 295.– (560 pezzi in formato A4
e 15 in formato A3). Infatti, i raccoglitori consegnati sono quasi totalmente
composti da documenti originali (fatture, corrispondenza). Anche ad una verifica
approfondita dei documenti, il totale di fotocopie espose non è raggiungibile e
la spesa ivi relativa non può essere ammessa.
4.7
Il reclamo inoltrato
merita dunque parziale accoglimento nel senso che la remunerazione della
curatrice prevista nella risoluzione 5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di
protezione deve essere ridotta. Alla luce di quanto precede, si giustifica
riconoscere una mercede a CUR 1 pari a fr. 1'800.–, ossia 45 ore remunerate
alla tariffa oraria di fr. 40/ora prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRtut.
Il compenso per le spese vive affrontate valutato nella risoluzione impugnata
va anch’esso decurtato, ammettendo fr. 652.60 a favore della curatrice.
L’indennità totale riconosciutale ammonta quindi a fr. 2'452.60.
5.
Infine, gli appellanti
sostengono che la decisione dell’Autorità di protezione sarebbe stata presa con
un ritardo ingiustificato e domandano di “verificare se la decisone
impugnata è intervenuta nei termini previsti dalla legge” riferendosi in
particolare all’art. 416 vCC. Poco giova approfondire il tema poiché una
censura relativa alla tempestività della decisione andrebbe eventualmente
analizzata prima dell’adozione della decisione sotto
l’angolo della denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2
CC; Marazzi, Il nuovo
diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali, RtiD I-2015, pag.
276.
e n. 19). L’appello formulato avverso la risoluzione 5/10 del
6.
febbraio 2014 si rivela dunque irricevibile su questo punto.
6.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza. Nel caso concreto, gli insorgenti
risultano parzialmente soccombenti delle loro doglianze, motivo per cui si
giustifica di mettere 2/3 delle spese a carico loro e 1/3 a carico
dell’Autorità di protezione. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 3 della decisione n. 5/10 del 6 febbraio 2014 dell'Autorità
regionale di protezione __________ è modificato come segue:
Alla curatrice è riconosciuta un’indennità di fr.
1800.- a cui debbasi aggiungere fr. 652.60 di rimborso spese, per totali fr. 2452.60 a carico della
successione del curatelato.
Per il resto,
il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico delle
parti in ragione di 1/3 a carico dell’Autorità regionale di protezione __________
e 2/3 a carico dei reclamanti.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.