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Decisione

9.2014.35

Revoca della curatela per mancanza dei presupposti del mantenimento

25 settembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 25

marzo 1999, l'allora Delegazione tutoria del Comune di __________ aveva

istituito a favore di RE 1 (1988) una curatela educativa a norma dell'art. 308 vCC

e designato quale curatrice la signora __________.

La misura è poi stata

confermata dalla medesima Delegazione tutoria in data 1° dicembre 2000 e la

gestione della medesima – ripresa in un primo momento dall'allora Commissione

tutoria regionale __________ – a seguito del trasferimento del domicilio

dell'interessata, il 21 marzo 2001 è per finire stata assunta dalla Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria). In data 6 novembre

2001 alla curatrice __________ è poi subentrato il signor __________.

B. Mediante decisione 26

novembre 2007 la Commissione tutoria ha revocato la curatela, per la

sopraggiunta maggiore età di RE 1.

Preso atto della

richiesta formulata dall'interessata in data 16 dicembre 2010, presentata per

il tramite del Servizio Accompagnamento sociale della Città di __________, con

decisione 16 maggio 2011 la Commissione tutoria ha istituito in favore di RE 1

una curatela volontaria a norma dell'art. 394 vCC, designando quale curatore

il signor CUR 1, al quale è stato affidato il compito di provvedere alla

gestione degli aspetti patrimoniali e amministrativi della curatelata, come pure

di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali.

C. Con l'entrata in

vigore del nuovo diritto di protezione del minore e dell'adulto, il 1° gennaio

2013 la gestione della misura è stata assunta dall'Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

Mediante decisione

19 febbraio 2014 – previa audizione dell'interessata avvenuta il 4 settembre

2013 – l'Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la curatela a

favore di RE 1. La revoca è stata motivata “dall'evoluzone positiva della

situazione della giovane che ha raggiunto una stabilità tale da non richiedere

più il sostegno da parte di un curatore, considerata la possibilità di poter

far capo ai servizi sociali sul territorio per eventuali necessità”. Nella

decisione di revoca l'Autorità di protezione ha anche evidenziato “come il curatore

non si sia occupato dell'amministrazione finanziaria in quanto la curatelata è

al beneficio della pubblica assistenza e, vivendo in economia domestica con la

madre, sono stati concessi gli assegni LAPS/PA”.

D. Con reclamo 8/12

marzo 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando l'annullamento della

decisione di revoca della curatela. Rileva che ¿dopo essere stata sentita dall'Autorità

di protezione – nel settembre 2013 ci sono stati alcuni cambiamenti

sostanziali. A settembre 2013 ha intrapreso una specializzazione della durata

di tre anni alla STA (Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento

e della moda) di __________, che ha comportato spese maggiori di quanto

preventivato; in data 6 febbraio 2014 lei e la sua famiglia hanno traslocato ed

anche questo ha comportato un aumento delle spese. Inoltre, sempre secondo la

reclamante, ad oggi le prestazioni assistenziali sarebbero momentaneamente

bloccate, per cui non percepirebbe entrate di nessun genere. Con il curatore

avrebbe cercato di ottenere più volte gli arretrati degli assegni famigliari

che le sarebbero spettati, senza per altro risolvere la questione.

E. Con scritto 31 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame, per le motivazioni di cui si dirà,

se necessario, nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità

giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera

di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un

giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di

reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale

data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza,

ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di

debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.

390.

CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection

de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale

nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco,

lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente

alla sua persona"; “in der Person liegenden

Schwächezustands”) e non essere ancorato a

circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo,

difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique,

conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura

è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti

socialmente o moralmente inadeguati (Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag.

136; Meier, Commentaire du droit

de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura

in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato

omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa

di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare

in considerazione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz,

Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404,

pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è

una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che

l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé

per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).

In generale,

le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

3.

Nel caso in esame non

sono dati i presupposti di un analogo stato di debolezza suscettibile di

giustificare il mantenimento di una curatela. Dagli atti traspare in

particolare la circostanza, senz'altro positiva – ma non favorevole al

mantenimento della misura – che la reclamante ha terminato la Scuola Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS) ed ha intrapreso la Scuola Tecnica dell'abbigliamento di __________, che le potrebbe permettere di ottenere tra

due anni il Diploma di tecnica dell'abbigliamento e della moda. Tutto questo conferma

la capacità di RE 1 di sostenere percorsi formativi professionali che presuppongono

capacità di impegno e di organizzazione degli studi.

Le difficoltà ad

organizzarsi e a mantenere gli impegni, evidenziate nel 2010 dal Servizio

accompagnamento sociale della Città di __________, che avevano favorito

l'istituzione della curatela volontaria, oggi non sussistono più. Anzi, a motivo

della positiva evoluzione della giovane, il curatore ha da tempo lasciato alla

medesima e a sua madre la gestione finanziaria delle entrate e delle uscite.

Le motivazioni sulle quali

la reclamante fonda il suo gravame – maggiori spese ingenerate dagli studi

intrapresi e da un recente trasloco della famiglia – non sono di rilievo.

Trattasi in effetti di questioni di semplice disagio finanziario che possono

essere risolte facendo capo ai servizi sociali. L'Autorità di protezione ha

rettamente indicato nelle sue osservazioni che la giovane potrà rivolgersi in

ogni momento al Servizio di Accompagnamento sociale di __________ per il

sostegno nell'evasione delle pratiche amministrative che si rendessero

necessarie per risolvere i disagi da lei menzionati.

Il reclamo va di

conseguenza respinto.

4.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza, ma vista la precaria situazione

finanziaria della reclamante si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelvano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.