9.2014.35
Revoca della curatela per mancanza dei presupposti del mantenimento
25 settembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.35
Lugano
25 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la revoca della curatela
giudicando
sul reclamo del 8/12 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 9 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 25
marzo 1999, l'allora Delegazione tutoria del Comune di __________ aveva
istituito a favore di RE 1 (1988) una curatela educativa a norma dell'art. 308 vCC
e designato quale curatrice la signora __________.
La misura è poi stata
confermata dalla medesima Delegazione tutoria in data 1° dicembre 2000 e la
gestione della medesima – ripresa in un primo momento dall'allora Commissione
tutoria regionale __________ – a seguito del trasferimento del domicilio
dell'interessata, il 21 marzo 2001 è per finire stata assunta dalla Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria). In data 6 novembre
2001 alla curatrice __________ è poi subentrato il signor __________.
B. Mediante decisione 26
novembre 2007 la Commissione tutoria ha revocato la curatela, per la
sopraggiunta maggiore età di RE 1.
Preso atto della
richiesta formulata dall'interessata in data 16 dicembre 2010, presentata per
il tramite del Servizio Accompagnamento sociale della Città di __________, con
decisione 16 maggio 2011 la Commissione tutoria ha istituito in favore di RE 1
una curatela volontaria a norma dell'art. 394 vCC, designando quale curatore
il signor CUR 1, al quale è stato affidato il compito di provvedere alla
gestione degli aspetti patrimoniali e amministrativi della curatelata, come pure
di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali.
C. Con l'entrata in
vigore del nuovo diritto di protezione del minore e dell'adulto, il 1° gennaio
2013 la gestione della misura è stata assunta dall'Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).
Mediante decisione
19 febbraio 2014 – previa audizione dell'interessata avvenuta il 4 settembre
2013 – l'Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la curatela a
favore di RE 1. La revoca è stata motivata “dall'evoluzone positiva della
situazione della giovane che ha raggiunto una stabilità tale da non richiedere
più il sostegno da parte di un curatore, considerata la possibilità di poter
far capo ai servizi sociali sul territorio per eventuali necessità”. Nella
decisione di revoca l'Autorità di protezione ha anche evidenziato “come il curatore
non si sia occupato dell'amministrazione finanziaria in quanto la curatelata è
al beneficio della pubblica assistenza e, vivendo in economia domestica con la
madre, sono stati concessi gli assegni LAPS/PA”.
D. Con reclamo 8/12
marzo 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando l'annullamento della
decisione di revoca della curatela. Rileva che ¿dopo essere stata sentita dall'Autorità
di protezione – nel settembre 2013 ci sono stati alcuni cambiamenti
sostanziali. A settembre 2013 ha intrapreso una specializzazione della durata
di tre anni alla STA (Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento
e della moda) di __________, che ha comportato spese maggiori di quanto
preventivato; in data 6 febbraio 2014 lei e la sua famiglia hanno traslocato ed
anche questo ha comportato un aumento delle spese. Inoltre, sempre secondo la
reclamante, ad oggi le prestazioni assistenziali sarebbero momentaneamente
bloccate, per cui non percepirebbe entrate di nessun genere. Con il curatore
avrebbe cercato di ottenere più volte gli arretrati degli assegni famigliari
che le sarebbero spettati, senza per altro risolvere la questione.
E. Con scritto 31 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame, per le motivazioni di cui si dirà,
se necessario, nel seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità
giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera
di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un
giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1
Cause della curatela,
ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza,
ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di
debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale
nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco,
lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente
alla sua persona"; “in der Person liegenden
Schwächezustands”) e non essere ancorato a
circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo,
difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique,
conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura
è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti
socialmente o moralmente inadeguati (Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag.
136; Meier, Commentaire du droit
de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura
in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa
di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare
in considerazione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz,
Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404,
pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è
una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che
l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé
per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).
In generale,
le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
3.
Nel caso in esame non
sono dati i presupposti di un analogo stato di debolezza suscettibile di
giustificare il mantenimento di una curatela. Dagli atti traspare in
particolare la circostanza, senz'altro positiva – ma non favorevole al
mantenimento della misura – che la reclamante ha terminato la Scuola Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS) ed ha intrapreso la Scuola Tecnica dell'abbigliamento di __________, che le potrebbe permettere di ottenere tra
due anni il Diploma di tecnica dell'abbigliamento e della moda. Tutto questo conferma
la capacità di RE 1 di sostenere percorsi formativi professionali che presuppongono
capacità di impegno e di organizzazione degli studi.
Le difficoltà ad
organizzarsi e a mantenere gli impegni, evidenziate nel 2010 dal Servizio
accompagnamento sociale della Città di __________, che avevano favorito
l'istituzione della curatela volontaria, oggi non sussistono più. Anzi, a motivo
della positiva evoluzione della giovane, il curatore ha da tempo lasciato alla
medesima e a sua madre la gestione finanziaria delle entrate e delle uscite.
Le motivazioni sulle quali
la reclamante fonda il suo gravame – maggiori spese ingenerate dagli studi
intrapresi e da un recente trasloco della famiglia – non sono di rilievo.
Trattasi in effetti di questioni di semplice disagio finanziario che possono
essere risolte facendo capo ai servizi sociali. L'Autorità di protezione ha
rettamente indicato nelle sue osservazioni che la giovane potrà rivolgersi in
ogni momento al Servizio di Accompagnamento sociale di __________ per il
sostegno nell'evasione delle pratiche amministrative che si rendessero
necessarie per risolvere i disagi da lei menzionati.
Il reclamo va di
conseguenza respinto.
4.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza, ma vista la precaria situazione
finanziaria della reclamante si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelvano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.