9.2014.38
Violazione del diritto di essere sentito, privazione della custodia, proporzionalità delle misure di protezione
5 marzo 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.38
Lugano
5 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il
suo collocamento presso l’__________
giudicando
sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 30 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato l' 2003
ed è figlio di RE 1 e RE 2. I coniugi hanno altri due figli, __________ (2005)
e __________ (2005). A seguito della valutazione socio-ambientale 15 gennaio
2008 dell’Ufficio famiglie e minori che segnalava la necessità di un supporto
educativo, con decisione del 3 aprile 2008 l’allora competente Commissione
tutoria regionale __________ ha istituito, in favore dei minori, una curatela
educativa ai sensi dell'art. 308 CC. In veste di curatrice è stata designata la
signora __________.
B. PI 1 ha sin da
piccolo dimostrato difficoltà e ritardi nello sviluppo. Gli è stato diagnosticato
dapprima un disturbo dello spettro autistico, poi un’anomalia del cromosoma 15.
È quindi stato inserito nell’asilo della Fondazione __________ di __________
con, all’inizio, una frequentazione della Scuola dell’Infanzia di __________
per mezza giornata la settimana. In seguito, ha frequentato unicamente la classe
di asilo della Fondazione __________, beneficiando inoltre di una terapia
specifica da parte della Fondazione autismo ricerca e sviluppo (ARES). Il
bambino è poi stato inserito nella scuola della Fondazione __________ e
sostenuto dalle operatrici dell’associazione __________, presenti a casa il
mattino per preparare PI 1 per la scuola.
C. Il 21 febbraio
2012 i genitori hanno chiesto, a seguito di un asserito netto miglioramento
della situazione relativa ai figli, la revoca della curatela educativa. La
Commissione tutoria regionale __________ ha quindi, con risoluzione 21 giugno
2012, dato mandato allo psicologo __________, di procedere a una valutazione
peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2.
Nel frattempo, e meglio il
31 maggio 2012, la Commissione tutoria regionale __________ ha provveduto alla
sostituzione della curatrice, dimissionaria. Alla carica è stata designata la
signora __________.
L’8 ottobre 2012 è poi
stato consegnato il referto peritale, discusso il 24 gennaio 2013 dai genitori
con l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), divenuta competente a far tempo dal 1° gennaio 2013.
D. Con decisione del
31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha quindi respinto la richiesta di
revoca della curatela educativa, accettato le dimissioni della signora __________
e nominato, nella funzione di curatrice, la signora CURA 1. Con decisione di
medesima data ha pure dato mandato al Servizio di accompagnamento educativo
(SAE) di intervenire con frequenza bisettimanale al domicilio a sostegno della
madre.
E. Frattanto, i
servizi coinvolti e la curatrice hanno tenuto informata l’Autorità di protezione
sull’evoluzione della situazione. Proprio sulla scorta dei rapporti agli atti,
ritenuta la conflittualità familiare e le difficoltà di gestione di PI 1, la
carenza dei genitori nel riconoscere i reali bisogni del minore e la
svalutazione delle cure proposte, ritenuto infine lo stato di quest'ultimo,
dopo aver sentito i coniugi RE 1RE 2 il 23 gennaio 2014, l'Autorità di
protezione ha, con decisione del 30 gennaio/11 febbraio 2014, privato della
custodia parentale i genitori, collocando in internato PI 1 presso l'__________
di __________, facendo obbligo ai genitori di collaborare e assortendo
quest'ultimo ordine della comminatoria penale. La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
F. Con reclamo
del 14 marzo 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro questa decisione,
postulandone l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo. I reclamanti
sostengono che PI 1 potrebbe beneficiare di una struttura più stimolante per
progredire. Essi adducono che all'udienza del 23 gennaio 2014 si sarebbe
discusso del collocamento - cui la madre era favorevole, mentre il padre si era
riservato di prendere posizione successivamente - ma non della privazione della
custodia nei loro confronti, perciò vi sarebbe una violazione del diritto di
essere sentiti. A loro modo di vedere, chiedendo aiuto, la madre avrebbe
dimostrato di essere adeguata, a tale richiesta non sarebbe legittimo
rispondere con una privazione della custodia, ella avrebbe introdotto
progressivamente il figlio presso l'__________. I reclamanti sostengono altresì
che l'autorità avrebbe dovuto preventivamente ordinare delle misure ai sensi
dell'art. 307 CC, la privazione della custodia entra in considerazione solo se
queste sono rimaste infruttuose. L'autorità avrebbe anche omesso di indicare
gli obiettivi del collocamento, che sarebbe tenuta ad indicare secondo la
giurisprudenza cantonale.
G. Con le
osservazioni 26 marzo 2014 alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,
l'Autorità di protezione ha rilevato che si è reso necessario privare i
genitori della custodia a causa dell'alta conflittualità - che impedisce loro
di accordarsi sull'educazione e le cure da dare al figlio – e delle loro
carenze nel riconoscere i bisogni di costui e del suo costante peggioramento.
L’Autorità di protezione ha inoltre ritenuto il collocamento relativamente
urgente, poiché già al vaglio dei genitori da diverso tempo, in particolare la
madre lo chiedeva da tre anni, nel frattempo la situazione del minore è peggiorata.
Quanto alla privazione della custodia, i genitori non hanno risposto
tempestivamente in modo volontario alla necessità di collocamento e non hanno
neppure proposto una valida e rapida alternativa. L'Autorità di protezione
evidenzia pure che nel nucleo familiare vi sono anche altri due minori, che
risentono del comportamento di PI 1.
La richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo è stata respinta con decisione 3 aprile
2014 della Camera di protezione di Tribunale di appello.
H. Il 10 aprile 2014
l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni sul merito del gravame
riconfermandosi nella decisione impugnata e chiedendo la reiezione del reclamo.
A sostegno della bontà della decisione ha prodotto lo scritto 9 aprile 2014 e
il rapporto 7 aprile 2014 della Fondazione __________, intimati alle parti, dai
quali emerge la difficoltà genitoriale, l’incapacità di riconoscere i reali bisogni
di PI 1 e la incostante disponibilità a collaborare dei genitori. In
definitiva, l’Autorità di protezione ritiene che il collocamento in internato
appare idoneo alla salvaguardia del bene del minore.
Dal canto suo la
curatrice educativa, CURA 1, con scritto del 24 marzo 2014, ha confermato
quanto dichiarato nei suoi precedenti rapporti all'attenzione dell'autorità di
prime cure.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
I
reclamanti lamentano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti
siccome, durante l’incontro del 23 gennaio 2014, agli stessi sarebbe stato
prospettato il collocamento di PI 1 ma non la privazione della custodia
parentale.
Il diritto di essere sentito è parte integrante del
diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1
Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, il diritto
della persona interessata di essere sentita personalmente (vale a dire
oralmente) va oltre il diritto garantito dalla Costituzione federale, nella
misura in cui l'art. 447 CC – applicabile anche in materia di protezione dei
minori (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo generale
dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam Protection de
l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti,
prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve
sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC,
applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC
Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).
Qualora ciò non avvenga si è in presenza di una
violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons.
3a).
È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità
giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1117
pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe
essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di
pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).
Nel caso che ci occupa, i reclamanti sono stati
personalmente sentiti dall’Autorità di protezione; nel corso dell’incontro è
stato discusso dell’inserimento di PI 1 presso la Fondazione __________. Di
più, l’Autorità di protezione, come peraltro ammesso nello stesso allegato di
reclamo, ha informato i reclamanti che stava seriamente valutando di ordinare
il collocamento in internato di PI 1 presso la citata struttura (verbale ARP,
audizione genitori del 23 gennaio 2014, pag. 5). Appare quindi chiara
l’intenzione dell’Autorità di protezione di voler intervenire in favore di PI 1,
anche d’imperio e indipendentemente dall’assenso dei genitori.
Sarà anche vero che non sono state date spiegazioni
giuridiche rispetto alla soluzione prospettata ovvero che questa avrebbe comportato,
quale conseguenza, la privazione della custodia parentale; il diritto di essere
sentito non sfocia tuttavia in un obbligo dell’Autorità di protezione di
fornire, a titolo preventivo, consulenze legali rispetto alle misure che
intende adottare. Una violazione del diritto di essere sentito è quindi da
escludere.
Abbondanzialmente si osserva che qualora la mancata
indicazione avesse costituito una violazione del diritto di essere sentito, la
stessa sarebbe da ritenersi sanata dal fatto che i reclamanti hanno potuto
debitamente esprimersi dinnanzi alla scrivente autorità giudiziaria, munita di
pieno potere d'esame in fatto e in diritto.
3.
I
reclamanti chiedono poi l’annullamento della decisione impugnata siccome, a loro
modo di vedere, l’applicazione dell’art. 310 CC non entrerebbe in considerazione
siccome non sono preventivamente state ordinate delle misure meno incisive
rimaste infruttuose.
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del
figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di
rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per
la protezione del figlio. L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non
possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve
toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente.
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed., art. 307 CC no. 4).
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Questo tuttavia, e
contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che la
privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state tentate
misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia deve
interviene quando queste misure, viste le circostante, risultano inadeguate e
non atte a scongiurare il pericolo (BSK ZGB I – Breitschmid,
5a ed., ad art. 310 N. 4).
Ad
ogni modo, è a torto che i reclamanti sostengono che non vi è traccia di eventuali
misure intraprese preventivamente. È dal 2008 che in favore dei minori è attiva
una curatela educativa ex art. 308 CC, misura confermata ancora con decisione
31.
gennaio 2013 dall’Autorità di protezione che ha respinto la richiesta di
revoca postulata dai genitori. Autorità che ha pure deciso, sempre il 31 gennaio
2013.
-sebbene la decisione è stata notificata solo il 9 aprile 2013- di dare
mandato al Servizio di accompagnamento educativo SAE per un intervento con frequenza
bisettimanale per fornire strumenti pratici alla madre e migliorare la gestione
del figlio PI 1, intervento che, a non averne dubbio, configura un provvedimento
ex art. 307 CC. Mandato che poi, dagli atti, sembra non essere stato portato a
termine per assenza di progetti condivisi fra servizio e genitori (mail 24 aprile
2013.
del signor __________ all’ARP).
Malgrado
gli interventi di autorità e, va sottolineato, il supporto da anni fornito a
domicilio dagli operatori di __________ e __________, dagli atti emerge che la
situazione di PI 1 non è migliorata. Anzi, è peggiorata.
Già nel marzo 2013, in
taluni momenti, la situazione a domicilio è stata giudicata drammatica dalla
rete. Questo anche per un disordine e una irregolarità nella somministrazione
dei farmaci, ciò che ha reso PI 1 molto aggressivo, tanto da brandire le
forbici agli operatori __________ presenti a domicilio o afferrare uno di loro
per il collo (verbale ARP, audizione curatrice del 27 marzo 2013, pag. 1).
A PI 1 è stata
diagnosticata un’anomalia al cromosoma 15, dalle valutazioni psicometriche è
emerso un’importante ritardo cognitivo, ciò che ha fatto ritenere al dr. __________
la scelta dell’__________ quella più adatta (rapporto dr. __________ del 4
aprile 2013). All’età di 10 anni gli è stato attribuito uno sviluppo cognitivo
che si situa attorno ai 3 anni; i genitori faticano a capire lo stato del
figlio e insistono, in particolare il padre, ad insegnarli a leggere e scrivere
(rapporto aprile 2013 della Fondazione __________). PI 1 è stato giudicato
dall’ispettorato scolastico non sufficientemente autonomo per poter seguire una
scuola speciale, il padre è invece convinto del contrario (verbale ARP,
audizione genitori e curatrice del 22 agosto 2013, pag. 2). Emerge quindi
concretamente una incapacità dei genitori e del padre di rendersi conto di
quali sono le attitudini e le competenze del figlio, attentamente valutate da
professionisti del ramo; ne consegue una incapacità di capire quali sono i suoi
bisogni. A dimostrazione di ciò, in un momento in cui gli operatori hanno
constatato un’aumentata agitazione, aggressività e pericolosità di PI 1 nei confronti
dei compagni, è emerso che da diverso tempo non gli veniva più somministrato,
su iniziativa del padre, __________ (rapporto 27 novembre 2013 della curatrice,
pag. 2). Padre che ha anche negato comportamenti inadeguati a casa, e ciò, a
sua detta, a dimostrazione degli errati metodi dell’__________ (rapporto 27
novembre 2013 della curatrice, pag. 1); se non che la madre ha invece
confermato la fatica nel gestire il figlio, aggressivo e di difficile
contenimento, tanto che l’intervento degli operatori di __________ ha dovuto
essere potenziato a 4 ore 4 volte la settimana (verbale ARP, audizione genitori
e curatrice del 23 gennaio 2014, pag. 4).
In definitiva, appare
chiaro che la permanenza a domicilio di PI 1 crea non pochi problemi, sia a PI
1, sia ai fratelli: il benessere di tutti loro è messo in pericolo. I genitori,
dal canto loro, non sono costanti nel collaborare con gli operatori; se la
madre sembra più conciliante si può tuttavia escludere che avrebbe potuto procedere
con un collocamento volontario, il padre è sempre stato contrario già della
sola presa a carico diurna da parte della Fondazione __________, figuriamoci se
poteva entrare in considerazione un collocamento in internato. E dagli atti emerge
che la signora è molto dipendente dal marito, la volontà di quest’ultimo ha
comunque -anche mediante l’uso della forza- la meglio (rapporto 26 marzo 2013
della curatrice; verbale ARP, audizione genitori e curatrice, pag. 2).
Il bene di PI 1, ma anche
dei fratelli, poteva quindi essere assicurato solo con la privazione della
custodia e il collocamento del primogenito.
4.
Con la
privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti
il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni
di quest'ultimo (Hegnauer, op.
cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266,
cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).
Alla
luce delle difficoltà e dei limiti evidenziati da PI 1, la Fondazione __________
è senz’altro struttura adeguata per poterlo accogliere e per potersi occupare
in modo conveniente di lui. Il rapporto 9 aprile 2014 della citata Fondazione e
allegato alle osservazione 10 aprile 2014 dell’Autorità di protezione, indica
in modo chiaro l’impegno e le strategie che gli educatori della struttura
stanno mettendo in atto per permettere a PI 1 di trovare finalmente equilibrio
e benessere. E dal rapporto annuale della curatrice, pure allegato alle
osservazioni, appare che il lavoro stia dando buoni frutti (pag. 2 in fine e
3).
5.
Alla luce
di quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico dei
reclamanti.
3. Notificazione:
Comunicazione:
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.