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Decisione

9.2014.38

Violazione del diritto di essere sentito, privazione della custodia, proporzionalità delle misure di protezione

5 marzo 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato l' 2003

ed è figlio di RE 1 e RE 2. I coniugi hanno altri due figli, __________ (2005)

e __________ (2005). A seguito della valutazione socio-ambientale 15 gennaio

2008 dell’Ufficio famiglie e minori che segnalava la necessità di un supporto

educativo, con decisione del 3 aprile 2008 l’allora competente Commissione

tutoria regionale __________ ha istituito, in favore dei minori, una curatela

educativa ai sensi dell'art. 308 CC. In veste di curatrice è stata designata la

signora __________.

B. PI 1 ha sin da

piccolo dimostrato difficoltà e ritardi nello sviluppo. Gli è stato diagnosticato

dapprima un disturbo dello spettro autistico, poi un’anomalia del cromosoma 15.

È quindi stato inserito nell’asilo della Fondazione __________ di __________

con, all’inizio, una frequentazione della Scuola dell’Infanzia di __________

per mezza giornata la settimana. In seguito, ha frequentato unicamente la classe

di asilo della Fondazione __________, beneficiando inoltre di una terapia

specifica da parte della Fondazione autismo ricerca e sviluppo (ARES). Il

bambino è poi stato inserito nella scuola della Fondazione __________ e

sostenuto dalle operatrici dell’associazione __________, presenti a casa il

mattino per preparare PI 1 per la scuola.

C. Il 21 febbraio

2012 i genitori hanno chiesto, a seguito di un asserito netto miglioramento

della situazione relativa ai figli, la revoca della curatela educativa. La

Commissione tutoria regionale __________ ha quindi, con risoluzione 21 giugno

2012, dato mandato allo psicologo __________, di procedere a una valutazione

peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2.

Nel frattempo, e meglio il

31 maggio 2012, la Commissione tutoria regionale __________ ha provveduto alla

sostituzione della curatrice, dimissionaria. Alla carica è stata designata la

signora __________.

L’8 ottobre 2012 è poi

stato consegnato il referto peritale, discusso il 24 gennaio 2013 dai genitori

con l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione), divenuta competente a far tempo dal 1° gennaio 2013.

D. Con decisione del

31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha quindi respinto la richiesta di

revoca della curatela educativa, accettato le dimissioni della signora __________

e nominato, nella funzione di curatrice, la signora CURA 1. Con decisione di

medesima data ha pure dato mandato al Servizio di accompagnamento educativo

(SAE) di intervenire con frequenza bisettimanale al domicilio a sostegno della

madre.

E. Frattanto, i

servizi coinvolti e la curatrice hanno tenuto informata l’Autorità di protezione

sull’evoluzione della situazione. Proprio sulla scorta dei rapporti agli atti,

ritenuta la conflittualità familiare e le difficoltà di gestione di PI 1, la

carenza dei genitori nel riconoscere i reali bisogni del minore e la

svalutazione delle cure proposte, ritenuto infine lo stato di quest'ultimo,

dopo aver sentito i coniugi RE 1RE 2 il 23 gennaio 2014, l'Autorità di

protezione ha, con decisione del 30 gennaio/11 febbraio 2014, privato della

custodia parentale i genitori, collocando in internato PI 1 presso l'__________

di __________, facendo obbligo ai genitori di collaborare e assortendo

quest'ultimo ordine della comminatoria penale. La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

F. Con reclamo

del 14 marzo 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro questa decisione,

postulandone l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo. I reclamanti

sostengono che PI 1 potrebbe beneficiare di una struttura più stimolante per

progredire. Essi adducono che all'udienza del 23 gennaio 2014 si sarebbe

discusso del collocamento - cui la madre era favorevole, mentre il padre si era

riservato di prendere posizione successivamente - ma non della privazione della

custodia nei loro confronti, perciò vi sarebbe una violazione del diritto di

essere sentiti. A loro modo di vedere, chiedendo aiuto, la madre avrebbe

dimostrato di essere adeguata, a tale richiesta non sarebbe legittimo

rispondere con una privazione della custodia, ella avrebbe introdotto

progressivamente il figlio presso l'__________. I reclamanti sostengono altresì

che l'autorità avrebbe dovuto preventivamente ordinare delle misure ai sensi

dell'art. 307 CC, la privazione della custodia entra in considerazione solo se

queste sono rimaste infruttuose. L'autorità avrebbe anche omesso di indicare

gli obiettivi del collocamento, che sarebbe tenuta ad indicare secondo la

giurisprudenza cantonale.

G. Con le

osservazioni 26 marzo 2014 alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,

l'Autorità di protezione ha rilevato che si è reso necessario privare i

genitori della custodia a causa dell'alta conflittualità - che impedisce loro

di accordarsi sull'educazione e le cure da dare al figlio – e delle loro

carenze nel riconoscere i bisogni di costui e del suo costante peggioramento.

L’Autorità di protezione ha inoltre ritenuto il collocamento relativamente

urgente, poiché già al vaglio dei genitori da diverso tempo, in particolare la

madre lo chiedeva da tre anni, nel frattempo la situazione del minore è peggiorata.

Quanto alla privazione della custodia, i genitori non hanno risposto

tempestivamente in modo volontario alla necessità di collocamento e non hanno

neppure proposto una valida e rapida alternativa. L'Autorità di protezione

evidenzia pure che nel nucleo familiare vi sono anche altri due minori, che

risentono del comportamento di PI 1.

La richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo è stata respinta con decisione 3 aprile

2014 della Camera di protezione di Tribunale di appello.

H. Il 10 aprile 2014

l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni sul merito del gravame

riconfermandosi nella decisione impugnata e chiedendo la reiezione del reclamo.

A sostegno della bontà della decisione ha prodotto lo scritto 9 aprile 2014 e

il rapporto 7 aprile 2014 della Fondazione __________, intimati alle parti, dai

quali emerge la difficoltà genitoriale, l’incapacità di riconoscere i reali bisogni

di PI 1 e la incostante disponibilità a collaborare dei genitori. In

definitiva, l’Autorità di protezione ritiene che il collocamento in internato

appare idoneo alla salvaguardia del bene del minore.

Dal canto suo la

curatrice educativa, CURA 1, con scritto del 24 marzo 2014, ha confermato

quanto dichiarato nei suoi precedenti rapporti all'attenzione dell'autorità di

prime cure.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di

reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale

data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

I

reclamanti lamentano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti

siccome, durante l’incontro del 23 gennaio 2014, agli stessi sarebbe stato

prospettato il collocamento di PI 1 ma non la privazione della custodia

parentale.

Il diritto di essere sentito è parte integrante del

diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1

Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, il diritto

della persona interessata di essere sentita personalmente (vale a dire

oralmente) va oltre il diritto garantito dalla Costituzione federale, nella

misura in cui l'art. 447 CC – applicabile anche in materia di protezione dei

minori (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo generale

dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam Protection de

l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il

1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti,

prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve

sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC,

applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC

Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).

Qualora ciò non avvenga si è in presenza di una

violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons.

3a).

È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità

giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1117

pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe

essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di

pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).

Nel caso che ci occupa, i reclamanti sono stati

personalmente sentiti dall’Autorità di protezione; nel corso dell’incontro è

stato discusso dell’inserimento di PI 1 presso la Fondazione __________. Di

più, l’Autorità di protezione, come peraltro ammesso nello stesso allegato di

reclamo, ha informato i reclamanti che stava seriamente valutando di ordinare

il collocamento in internato di PI 1 presso la citata struttura (verbale ARP,

audizione genitori del 23 gennaio 2014, pag. 5). Appare quindi chiara

l’intenzione dell’Autorità di protezione di voler intervenire in favore di PI 1,

anche d’imperio e indipendentemente dall’assenso dei genitori.

Sarà anche vero che non sono state date spiegazioni

giuridiche rispetto alla soluzione prospettata ovvero che questa avrebbe comportato,

quale conseguenza, la privazione della custodia parentale; il diritto di essere

sentito non sfocia tuttavia in un obbligo dell’Autorità di protezione di

fornire, a titolo preventivo, consulenze legali rispetto alle misure che

intende adottare. Una violazione del diritto di essere sentito è quindi da

escludere.

Abbondanzialmente si osserva che qualora la mancata

indicazione avesse costituito una violazione del diritto di essere sentito, la

stessa sarebbe da ritenersi sanata dal fatto che i reclamanti hanno potuto

debitamente esprimersi dinnanzi alla scrivente autorità giudiziaria, munita di

pieno potere d'esame in fatto e in diritto.

3.

I

reclamanti chiedono poi l’annullamento della decisione impugnata siccome, a loro

modo di vedere, l’applicazione dell’art. 310 CC non entrerebbe in considerazione

siccome non sono preventivamente state ordinate delle misure meno incisive

rimaste infruttuose.

Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del

figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di

rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per

la protezione del figlio. L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non

possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve

toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo

convenientemente.

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed., art. 307 CC no. 4).

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1

CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Questo tuttavia, e

contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che la

privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state tentate

misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia deve

interviene quando queste misure, viste le circostante, risultano inadeguate e

non atte a scongiurare il pericolo (BSK ZGB I – Breitschmid,

5a ed., ad art. 310 N. 4).

Ad

ogni modo, è a torto che i reclamanti sostengono che non vi è traccia di eventuali

misure intraprese preventivamente. È dal 2008 che in favore dei minori è attiva

una curatela educativa ex art. 308 CC, misura confermata ancora con decisione

31.

gennaio 2013 dall’Autorità di protezione che ha respinto la richiesta di

revoca postulata dai genitori. Autorità che ha pure deciso, sempre il 31 gennaio

2013.

-sebbene la decisione è stata notificata solo il 9 aprile 2013- di dare

mandato al Servizio di accompagnamento educativo SAE per un intervento con frequenza

bisettimanale per fornire strumenti pratici alla madre e migliorare la gestione

del figlio PI 1, intervento che, a non averne dubbio, configura un provvedimento

ex art. 307 CC. Mandato che poi, dagli atti, sembra non essere stato portato a

termine per assenza di progetti condivisi fra servizio e genitori (mail 24 aprile

2013.

del signor __________ all’ARP).

Malgrado

gli interventi di autorità e, va sottolineato, il supporto da anni fornito a

domicilio dagli operatori di __________ e __________, dagli atti emerge che la

situazione di PI 1 non è migliorata. Anzi, è peggiorata.

Già nel marzo 2013, in

taluni momenti, la situazione a domicilio è stata giudicata drammatica dalla

rete. Questo anche per un disordine e una irregolarità nella somministrazione

dei farmaci, ciò che ha reso PI 1 molto aggressivo, tanto da brandire le

forbici agli operatori __________ presenti a domicilio o afferrare uno di loro

per il collo (verbale ARP, audizione curatrice del 27 marzo 2013, pag. 1).

A PI 1 è stata

diagnosticata un’anomalia al cromosoma 15, dalle valutazioni psicometriche è

emerso un’importante ritardo cognitivo, ciò che ha fatto ritenere al dr. __________

la scelta dell’__________ quella più adatta (rapporto dr. __________ del 4

aprile 2013). All’età di 10 anni gli è stato attribuito uno sviluppo cognitivo

che si situa attorno ai 3 anni; i genitori faticano a capire lo stato del

figlio e insistono, in particolare il padre, ad insegnarli a leggere e scrivere

(rapporto aprile 2013 della Fondazione __________). PI 1 è stato giudicato

dall’ispettorato scolastico non sufficientemente autonomo per poter seguire una

scuola speciale, il padre è invece convinto del contrario (verbale ARP,

audizione genitori e curatrice del 22 agosto 2013, pag. 2). Emerge quindi

concretamente una incapacità dei genitori e del padre di rendersi conto di

quali sono le attitudini e le competenze del figlio, attentamente valutate da

professionisti del ramo; ne consegue una incapacità di capire quali sono i suoi

bisogni. A dimostrazione di ciò, in un momento in cui gli operatori hanno

constatato un’aumentata agitazione, aggressività e pericolosità di PI 1 nei confronti

dei compagni, è emerso che da diverso tempo non gli veniva più somministrato,

su iniziativa del padre, __________ (rapporto 27 novembre 2013 della curatrice,

pag. 2). Padre che ha anche negato comportamenti inadeguati a casa, e ciò, a

sua detta, a dimostrazione degli errati metodi dell’__________ (rapporto 27

novembre 2013 della curatrice, pag. 1); se non che la madre ha invece

confermato la fatica nel gestire il figlio, aggressivo e di difficile

contenimento, tanto che l’intervento degli operatori di __________ ha dovuto

essere potenziato a 4 ore 4 volte la settimana (verbale ARP, audizione genitori

e curatrice del 23 gennaio 2014, pag. 4).

In definitiva, appare

chiaro che la permanenza a domicilio di PI 1 crea non pochi problemi, sia a PI

1, sia ai fratelli: il benessere di tutti loro è messo in pericolo. I genitori,

dal canto loro, non sono costanti nel collaborare con gli operatori; se la

madre sembra più conciliante si può tuttavia escludere che avrebbe potuto procedere

con un collocamento volontario, il padre è sempre stato contrario già della

sola presa a carico diurna da parte della Fondazione __________, figuriamoci se

poteva entrare in considerazione un collocamento in internato. E dagli atti emerge

che la signora è molto dipendente dal marito, la volontà di quest’ultimo ha

comunque -anche mediante l’uso della forza- la meglio (rapporto 26 marzo 2013

della curatrice; verbale ARP, audizione genitori e curatrice, pag. 2).

Il bene di PI 1, ma anche

dei fratelli, poteva quindi essere assicurato solo con la privazione della

custodia e il collocamento del primogenito.

4.

Con la

privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti

il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni

di quest'ultimo (Hegnauer, op.

cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266,

cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).

Alla

luce delle difficoltà e dei limiti evidenziati da PI 1, la Fondazione __________

è senz’altro struttura adeguata per poterlo accogliere e per potersi occupare

in modo conveniente di lui. Il rapporto 9 aprile 2014 della citata Fondazione e

allegato alle osservazione 10 aprile 2014 dell’Autorità di protezione, indica

in modo chiaro l’impegno e le strategie che gli educatori della struttura

stanno mettendo in atto per permettere a PI 1 di trovare finalmente equilibrio

e benessere. E dal rapporto annuale della curatrice, pure allegato alle

osservazioni, appare che il lavoro stia dando buoni frutti (pag. 2 in fine e

3).

5.

Alla luce

di quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a carico dei

reclamanti.

3. Notificazione:

Comunicazione:

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.