9.2014.39
Ricovero conveniente: richiesta di affidamento di un minore da parte dei nonni paterni
28 novembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.39
Lugano
28 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
1
e
a
CO
3
patr.
da: PR 2
CO
4
per
quanto riguarda l’affidamento provvisorio della custodia del minore PI 1 ad
una famiglia affidataria;
giudicando
sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione del 18
febbraio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2011
dalla relazione tra CO 1 e CO 3. Già prima della nascita l’allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) si era occupata
del nucleo famigliare.
Dopo aver sentito CO 1
(udienza del 26 settembre 2011) con risoluzione del 6 ottobre 2011 la
Commissione tutoria aveva infatti già collocato CO 1 a Casa __________ (__________)
per il progetto mamma-bambino, affidato la sorveglianza educativa (art. 307
cpv. 3 CC) all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ (in seguito
UFaM), disposto una curatela educativa in favore del nascituro e incaricato il
Servizio medico-psicologico di __________ di esperire una valutazione
psicologica sulle capacità genitoriali di CO 1 e CO 3.
Il 15 novembre 2011 la
Commissione tutoria ha privato provvisoriamente CO 1 della custodia sul figlio PI
1 e collocato il bambino presso Casa __________.
Quale curatore educativo
di PI 1 è stato nominato __________ (ris. del 24 novembre 2011), il quale è,
nel seguito, stato sostituito il 23 maggio 2013 dal curatore __________ e il 18
febbraio 2014 da __________.
B. Nel frattempo, con
risoluzione del 5 aprile 2012 è stato concesso un diritto di visita, una volta
alla settimana dalle 9.00 alle 17.00, a CO 1 e CO 3 con il figlio PI 1, presso
l’abitazione dei nonni paterni RE 2 e RE 1.
Con scritto del 10 luglio
2012 la responsabile della direzione di Casa __________ ha riferito di aver
provveduto alle dimissioni dall’istituto di CO 1 (richiesta di pausa dal Centro,
crisi dell’interessata, consumo di cannabis).
Con risoluzione 18
settembre 2012 è stato riconosciuto alla nonna materna CO 4 un diritto di
visita con il nipote PI 1, un giorno alla settimana dalle 9.00 alle 18.00.
C. Il 25 settembre 2012 il
Servizio medico-psicologico (in seguito SMP) ha presentato il proprio Rapporto (mandato
del 6 ottobre 2012) sulle capacità genitoriali di CO 1 e di CO 3. Dallo stesso
risulta in conclusione che la prognosi per il futuro legame madre-bambino è
diminuita in modo rilevante dal momento che la madre è stata allontanata da
Casa __________ ed è destinata a diminuire se non viene ripristinato un rapporto
madre-bambino più intenso.
A mente del Servizio SMP la soluzione di
una famiglia affidataria potrebbe aver senso con un affido a lungo termine
senza interferenze con i nonni né con i genitori biologici e solo nel caso che
si trovasse in tempi brevi una famiglia idonea.
E’ pure stato rilevato che “non è invece
escluso che la peritata, se sostenuta a livello terapeutico ed educativo” possa
imparare a gestire meglio la propria quotidianità, rimanendo la principale
figura di riferimento per PI 1.
E’ poi stato indicato che
sarebbe auspicabile dare ai genitori biologici una maggiore opportunità di
diventare autonomi, sostenendoli con un progetto, suggerendo una rivalutazione
ad un anno di distanza.
Infine è stato evidenziato
che nel caso in cui non si trovasse una famiglia affidataria idonea a breve
termine, PI 1 dovrebbe rimanere in istituto.
Al riguardo, con
osservazioni del 20 ottobre 2012 l’allora curatore educativo __________ ha
rilevato di non aver capito quale posizione indicata dall’SMP sia quella
privilegiata.
Nel rapporto di
aggiornamento del 2 dicembre 2012 lo stesso curatore ha indicato che la
situazione dei genitori è notevolmente peggiorata (rottura sentimentale fra i
genitori di PI 1, disagio della madre, …).
Durante l’udienza del 14 dicembre
2012, i genitori di PI 1 nonché i nonni hanno espresso la volontà che il
bambino venga affidato ad un famigliare, in particolare ai nonni.
D. Con risoluzione dell’11
febbraio 2013 l’CO 2 (in seguito Autorità di protezione) ha dato mandato all’UFaM
di svolgere un “rapporto di valutazione di idoneità dei nonni paterni e della
nonna materna di prendere in custodia il nipote PI 1”.
Il reclamo inoltrato da CO
4 avverso la summenzionata risoluzione è stato dichiarato irricevibile da questo
giudice, con sentenza del 22 febbraio 2013 (inc. n. 9.2013.91).
Il 12 febbraio 2013 l’UFaM
ha presentato il primo Rapporto indicando fra le altre cose che i genitori di PI
1 non sembrano riuscire a gestire in modo autonomo la propria vita, appaiono
come “adolescenti ancora non autonomi, non indipendenti”.
Il 28 giugno 2013 l’UFaM
ha presentato il proprio rapporto “in merito al percorso di idoneità sull’affidamento
familiare delle famiglie RE 1 e RE 2 e CO 4”. In sostanza ha indicato che non
vi sarebbero i presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare.
L’UFaM suggerisce un affido neutro, invalidato in prima istanza proprio dai due
genitori. Il Servizio ha ritenuto che non sarebbero riunite le condizioni di
base che consentirebbero di entrare nel merito di un’autorizzazione
all’affidamento familiare per i nonni, “riscontrano serie difficoltà
nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli specifici bisogni evidenziati dal
minorenne”.
Con osservazioni del 25
novembre 2013 i nonni paterni contestano i contenuti del rapporto dell’UFaM.
Durante l’udienza del 2
dicembre 2013 l’avv. __________, legale di CO 1, ha riferito che “benché sia
difficilissimo rinunciare ad accudire il figlio … sarebbe più vantaggioso per
il bambino vivere in un posto stabile. Altrimenti questo bambino è tra mille
fuochi … se si trova una famiglia il bimbo potrebbe trovarsi in una situazione
più tranquilla … spiace per i nonni, ma le condizioni di affido ai nonni non ci
sono e il centro della situazione sono i genitori”. Al riguardo la madre ha riferito
che “non vede un’altra soluzione”.
All’udienza del 2 febbraio
2014, alla presenza dei genitori di PI 1 e della famiglia affidataria, è stata discussa
la procedura d’affido.
E. Con risoluzione del
18 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha “immediatamente e
provvisoriamente” affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia
affidataria __________ e __________ (__________), ha regolato il diritto di
visita dei genitori (tutti i sabati), ha accordato un diritto di visita ai
nonni paterni e alla nonna materna (alternativamente il lunedì pomeriggio).
F. Contro la predetta
decisione RE 2 e RE 1 sono insorti con reclamo del 18 marzo 2014, postulando
che la risoluzione di affidamento di PI 1 alla cura e custodia della famiglia
affidataria venga annullata. I reclamanti postulano al riguardo di essere
ancora presi in considerazione per l’affidamento del nipotino.
Con osservazioni del 7
aprile 2014 CO 4 postula l’accoglimento del reclamo, opponendosi
all’affidamento di PI 1 ad una famiglia affidataria, chiedendo una nuova
valutazione circa l’idoneità di un affido ai nonni paterni o a lei stessa.
Con osservazioni del 7
aprile 2014 l’Autorità di protezione ha informato di aver aderito con Risoluzione
dello stesso giorno alla richiesta dei nonni di estendere il diritto di visita
(ris. 93.2014: tutti i lunedì dalle 10.30 alle 19.00 alternativamente con la
nonna materna e i nonni paterni).
Mediante scritto del 17
aprile 2014 CO 1 si è rimessa al giudizio di questo Giudice, auspicando che
dopo un affido momentaneo il piccolo PI 1 possa esserle nuovamente affidato.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha “immediatamente e provvisoriamente”
affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia affidataria composta da __________
e __________ (__________), ha regolato il diritto di visita dei genitori (tutti
i sabati), ha accordato un diritto di visita ai nonni paterni e alla nonna
materna (alternativamente il lunedì pomeriggio). L’Autorità si è basata essenzialmente
sul rapporto del 28 giugno 2013 dell’UFaM, secondo il quale non vi sarebbero i
presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare. Nel caso in
esame non vi sarebbero le condizioni di base che consentano di entrare nel
merito di un’autorizzazione dell’affidamento familiare per i nonni, riscontrando
serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù dei bisogni specifici
del minore. L’affido alla famiglia affidataria sarebbe peraltro stato
invalidato persino dai genitori di PI 1. Gli stessi sarebbero stati sentiti ed
informati delle modalità d’inserimento del bambino presso la famiglia affidataria.
3.
I nonni paterni RE 2
e RE 1 hanno impugnato la predetta decisione, postulando che venga rivalutata
la possibilità di un affidamento della custodia di PI 1 a loro. I reclamanti lamentano
che l’UFaM non avrebbe presentato alcun Rapporto sulle loro capacità all’affido
e che il diniego alla loro richiesta d’affidamento non sarebbe motivato. I
reclamanti ribadiscono di essere un punto di riferimento importante per il
bimbo, lamentando che i genitori affidatari, lavorando entrambi, sono costretti
ad affidarlo a loro volta a terzi.
4.
Nel caso in esame va
innanzitutto indicato che dalla risoluzione impugnata risulta implicitamente
che la privazione della custodia parentale di PI 1, decisa in via provvisionale
il 15 novembre 2012 (ris. 199.2011), sia diventata de facto definitiva.
L’affidamento di un minore ad una famiglia affidataria comporta infatti la privazione
della custodia dello stesso. In concreto benché nella decisione ora impugnata
sia stata indicato, tra i considerandi della stessa, appunto, la “privazione
della custodia parentale ai senti dell’art. 310 CC” e che la questione non è
stata avversata dai genitori di PI 1 e neppure dai reclamanti, a titolo
abbondanziale si ricorda all’Autorità di prime cure che in simili circostanze la
privazione della custodia andrebbe confermata formalmente.
5.
Contestato nel caso
in esame è il diniego di affidare PI 1 ai reclamanti RE 2 e RE 1 con la
conseguente decisione di affidamento alla famiglia affidataria scelta
dall’Autorità di protezione. La privazione della custodia ai genitori non è
infatti avversata.
Giusta l’art. 307 cpv. 1
CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono
in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure
opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal
pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori,
o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente. La revoca della
custodia in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Con
la privazione della custodia parentale l’autorità decide parimenti il
collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai
bisogni di quest’ultimo (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 n. 27.36)
Questi deve essere
ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita
che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier, art. 310 n. 19).
Il “ricovero conveniente”
è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso:
età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di
continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali
necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente”
può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità
assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente
autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22;
RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del
minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui
l'autorità decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il
figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da
sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto
prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le
relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a
parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e
non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia
parentale (BSK ZGB I, Breitschmid,
op. cit.,art. 310 CC no. 9; CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22).
La scelta del “ricovero
conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia
parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono
poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per
quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo
in cui questi è collocato (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit.,art. 310 CC no.
10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti
particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti
prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1
CC).
Si rileva
peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del
bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale
(CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25).
6.
Nel caso in esame, l’Autorità
di protezione ha considerato decisivo per la decisione sull’affidamento il
citato rapporto dell’UFaM trasmesso il 28 giugno 2013.
6.1
Dal referto di detto Ufficio
emerge che esso “valutati vari aspetti emersi dalla conoscenza nel tempo
della situazione, non riscontra i presupposti per entrare nel merito di un
affido intrafamiliare e suggerisce un affido in ambiente neutro. L’affido
verrebbe infatti invalidato in prima istanza proprio dai due genitori. In
conclusione pur senza intraprendere un più articolato percorso di valutazione
presso le due famiglie dei nonni” il Servizio menzionato “ritiene che non
siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di
un’autorizzazione all’affidamento familiare per i signori RE 1 e per la signora
CO 4, riscontrando serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli
specifici bisogni evidenziati”.
In particolare era stato
evidenziato che gli aspetti di problematicità rispetto ad una possibilità di
abbinamento per l’affido tra i nonni e PI 1 erano in particolare la
conflittualità presente fra le due famiglie, le precedenti difficoltà educative
nella crescita del proprio figlio da parte della famiglia RE 1, la possibile
difficoltà di comprensione delle problematiche legate alla situazione di CO 3 e
CO 1 da parte dei signori RE 1, la difficoltà a gestire e/o limitare, in caso
di affido, le relazioni con CO 3 e CO 1 da parte dei signori RE 1.
Sono inoltre stati
evidenziati una serie di “punti fragili” rispetto all’affido postulato dai
coniugi RE 1 in particolare l’aspetto dell’età dei signori RE 1, e la
difficoltà di mantenere il ruolo di affidatario solo verso il minore e le
difficoltà relazionali tra le famiglie e nella relazione con i genitori
(rapporto pag. 6, in relazione ai nonni RE 1 e RE 2).
Dal rapporto risulta
inoltre che i nonni RE 1 “non riconoscono la complessità dei problemi” e che CO
3, padre di PI 1, oltre a non riuscire a svincolarsi completamente dalla
gestione dei propri genitori non riesce neppure ad assumere in pieno il proprio
ruolo di adulto. CO 3 non farebbe passi avanti sotto l’aspetto
dell’indipendenza finanziaria, ricevendo uno spillatico dal padre (parere pag.
2.
e 3).
6.2
Gli appellanti
asseverano al riguardo unicamente che l’UFaM avrebbe omesso di presentare il rapporto
che gli era stato ordinato dall’Autorità di protezione.
Al riguardo va
innanzitutto precisato che il citato Rapporto è stato ricevuto, per ammissione
stessa dei reclamanti (cfr. scritto del 25 novembre 2013), il 14 novembre 2013.
Allo stesso RE 2 e RE 1 hanno infatti anche presentato le proprie osservazioni appunto
il 25 novembre 2013. Nelle stesse i reclamanti si limitavano ad elencare tutta
una serie di giustificazioni per il l’agire del figlio CO 3, palesando che ci
sarebbe “qualcuno che vuol mettere in cattiva luce CO 3”.
7.
In simili
circostanze, benché l’UFaM abbia riferito di aver deciso di non entrare nel
merito della richiesta d’affidamento dei reclamanti non si può negare che la
situazione sia stata ampiamente valutata dallo stesso. L’Ufficio, oltre ad aver
valutato la situazione nel suo complesso, preso conoscenza del parere del
curatore educativo e del Rapporto sulle capacità genitoriali, conosce le parti
dal momento in cui PI 1 è venuto al mondo.
Dal referto si evince che
l’Ufficio, sulla scorta di tutte le circostanze del caso, non ha ravvisato che
siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di un affidamento
famigliare per i nonni paterni, per le difficoltà legate alla crescita del
proprio figlio (che non è ancora riuscito ad ottenere un’indipendenza), sia per
la palese difficoltà degli stessi a riconoscere le problematiche legate alla
situazione dei genitori di PI 1, alle difficoltà a gestire – in caso di affido
– le relazioni tra nipote e genitori, nonché l’età degli stessi (64 rispettivamente
67.
anni).
Ora in simili circostanze,
partendo dalla premessa già ribadita in precedenza che i parenti non hanno
alcun diritto prioritario all'affidamento, e pur non trascurando il fatto che i
nonni paterni abbiano instaurato un bel rapporto con il piccolo PI 1, non va
però dimenticato che lo stesso è sempre vissuto in Istituto, trascorrendo con i
nonni solo alcune ore ogni settimana. Nel caso in esame non può neppure essere
revocata in dubbio la valutazione condotta dall’UFaM. I reclamanti non hanno contestato
nel dettaglio le conclusioni dell’Ufficio limitandosi a lamentare, a torto, la
mancanza della presentazione di un Rapporto sulla loro idoneità
all’affidamento.
Come già indicato le
misure di protezione di PI 1, prese già prima della sua nascita, non sono ora
messe in discussione.
Non va inoltre dimenticato
che i genitori di PI 1, detentori dell’autorità parentale, hanno approvato la
decisione di affidare provvisoriamente il figlio alla famiglia affidataria e
che ai nonni paterni è stato concesso un ampliamento del diritto di visita (un
lunedì ogni due settimane dalle 10.30 alle 19.00).
Come indicato dall’UFaM
nel proprio rapporto, i nonni paterni sembrano però minimizzare la “complessità
dei problemi”. Questo traspare dalle osservazioni del 25 novembre 2011 e dal
rapporto d’osservazione dell’ATFA del 14 maggio 2013.
Questi non hanno mai
riconosciuto i problemi del figlio e di CO 1 nel gestire il nipote. Che la
situazione in famiglia comporti una certa tensione e conflittualità non può neppure
essere negato.
In simili circostanze, in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, le critiche generali dei reclamanti non soverchiano alla valutazione
dell’UFaM circa la non idoneità all’affidamento degli stessi e non consentono
di riscontrare le condizioni minime per l’affidamento ai medesimi del piccolo PI
1.
8.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso
concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano
ripetibili.
9.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori
e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.