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Decisione

9.2014.39

Ricovero conveniente: richiesta di affidamento di un minore da parte dei nonni paterni

28 novembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2011

dalla relazione tra CO 1 e CO 3. Già prima della nascita l’allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) si era occupata

del nucleo famigliare.

Dopo aver sentito CO 1

(udienza del 26 settembre 2011) con risoluzione del 6 ottobre 2011 la

Commissione tutoria aveva infatti già collocato CO 1 a Casa __________ (__________)

per il progetto mamma-bambino, affidato la sorveglianza educativa (art. 307

cpv. 3 CC) all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ (in seguito

UFaM), disposto una curatela educativa in favore del nascituro e incaricato il

Servizio medico-psicologico di __________ di esperire una valutazione

psicologica sulle capacità genitoriali di CO 1 e CO 3.

Il 15 novembre 2011 la

Commissione tutoria ha privato provvisoriamente CO 1 della custodia sul figlio PI

1 e collocato il bambino presso Casa __________.

Quale curatore educativo

di PI 1 è stato nominato __________ (ris. del 24 novembre 2011), il quale è,

nel seguito, stato sostituito il 23 maggio 2013 dal curatore __________ e il 18

febbraio 2014 da __________.

B. Nel frattempo, con

risoluzione del 5 aprile 2012 è stato concesso un diritto di visita, una volta

alla settimana dalle 9.00 alle 17.00, a CO 1 e CO 3 con il figlio PI 1, presso

l’abitazione dei nonni paterni RE 2 e RE 1.

Con scritto del 10 luglio

2012 la responsabile della direzione di Casa __________ ha riferito di aver

provveduto alle dimissioni dall’istituto di CO 1 (richiesta di pausa dal Centro,

crisi dell’interessata, consumo di cannabis).

Con risoluzione 18

settembre 2012 è stato riconosciuto alla nonna materna CO 4 un diritto di

visita con il nipote PI 1, un giorno alla settimana dalle 9.00 alle 18.00.

C. Il 25 settembre 2012 il

Servizio medico-psicologico (in seguito SMP) ha presentato il proprio Rapporto (mandato

del 6 ottobre 2012) sulle capacità genitoriali di CO 1 e di CO 3. Dallo stesso

risulta in conclusione che la prognosi per il futuro legame madre-bambino è

diminuita in modo rilevante dal momento che la madre è stata allontanata da

Casa __________ ed è destinata a diminuire se non viene ripristinato un rapporto

madre-bambino più intenso.

A mente del Servizio SMP la soluzione di

una famiglia affidataria potrebbe aver senso con un affido a lungo termine

senza interferenze con i nonni né con i genitori biologici e solo nel caso che

si trovasse in tempi brevi una famiglia idonea.

E’ pure stato rilevato che “non è invece

escluso che la peritata, se sostenuta a livello terapeutico ed educativo” possa

imparare a gestire meglio la propria quotidianità, rimanendo la principale

figura di riferimento per PI 1.

E’ poi stato indicato che

sarebbe auspicabile dare ai genitori biologici una maggiore opportunità di

diventare autonomi, sostenendoli con un progetto, suggerendo una rivalutazione

ad un anno di distanza.

Infine è stato evidenziato

che nel caso in cui non si trovasse una famiglia affidataria idonea a breve

termine, PI 1 dovrebbe rimanere in istituto.

Al riguardo, con

osservazioni del 20 ottobre 2012 l’allora curatore educativo __________ ha

rilevato di non aver capito quale posizione indicata dall’SMP sia quella

privilegiata.

Nel rapporto di

aggiornamento del 2 dicembre 2012 lo stesso curatore ha indicato che la

situazione dei genitori è notevolmente peggiorata (rottura sentimentale fra i

genitori di PI 1, disagio della madre, …).

Durante l’udienza del 14 dicembre

2012, i genitori di PI 1 nonché i nonni hanno espresso la volontà che il

bambino venga affidato ad un famigliare, in particolare ai nonni.

D. Con risoluzione dell’11

febbraio 2013 l’CO 2 (in seguito Autorità di protezione) ha dato mandato all’UFaM

di svolgere un “rapporto di valutazione di idoneità dei nonni paterni e della

nonna materna di prendere in custodia il nipote PI 1”.

Il reclamo inoltrato da CO

4 avverso la summenzionata risoluzione è stato dichiarato irricevibile da questo

giudice, con sentenza del 22 febbraio 2013 (inc. n. 9.2013.91).

Il 12 febbraio 2013 l’UFaM

ha presentato il primo Rapporto indicando fra le altre cose che i genitori di PI

1 non sembrano riuscire a gestire in modo autonomo la propria vita, appaiono

come “adolescenti ancora non autonomi, non indipendenti”.

Il 28 giugno 2013 l’UFaM

ha presentato il proprio rapporto “in merito al percorso di idoneità sull’affidamento

familiare delle famiglie RE 1 e RE 2 e CO 4”. In sostanza ha indicato che non

vi sarebbero i presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare.

L’UFaM suggerisce un affido neutro, invalidato in prima istanza proprio dai due

genitori. Il Servizio ha ritenuto che non sarebbero riunite le condizioni di

base che consentirebbero di entrare nel merito di un’autorizzazione

all’affidamento familiare per i nonni, “riscontrano serie difficoltà

nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli specifici bisogni evidenziati dal

minorenne”.

Con osservazioni del 25

novembre 2013 i nonni paterni contestano i contenuti del rapporto dell’UFaM.

Durante l’udienza del 2

dicembre 2013 l’avv. __________, legale di CO 1, ha riferito che “benché sia

difficilissimo rinunciare ad accudire il figlio … sarebbe più vantaggioso per

il bambino vivere in un posto stabile. Altrimenti questo bambino è tra mille

fuochi … se si trova una famiglia il bimbo potrebbe trovarsi in una situazione

più tranquilla … spiace per i nonni, ma le condizioni di affido ai nonni non ci

sono e il centro della situazione sono i genitori”. Al riguardo la madre ha riferito

che “non vede un’altra soluzione”.

All’udienza del 2 febbraio

2014, alla presenza dei genitori di PI 1 e della famiglia affidataria, è stata discussa

la procedura d’affido.

E. Con risoluzione del

18 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha “immediatamente e

provvisoriamente” affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia

affidataria __________ e __________ (__________), ha regolato il diritto di

visita dei genitori (tutti i sabati), ha accordato un diritto di visita ai

nonni paterni e alla nonna materna (alternativamente il lunedì pomeriggio).

F. Contro la predetta

decisione RE 2 e RE 1 sono insorti con reclamo del 18 marzo 2014, postulando

che la risoluzione di affidamento di PI 1 alla cura e custodia della famiglia

affidataria venga annullata. I reclamanti postulano al riguardo di essere

ancora presi in considerazione per l’affidamento del nipotino.

Con osservazioni del 7

aprile 2014 CO 4 postula l’accoglimento del reclamo, opponendosi

all’affidamento di PI 1 ad una famiglia affidataria, chiedendo una nuova

valutazione circa l’idoneità di un affido ai nonni paterni o a lei stessa.

Con osservazioni del 7

aprile 2014 l’Autorità di protezione ha informato di aver aderito con Risoluzione

dello stesso giorno alla richiesta dei nonni di estendere il diritto di visita

(ris. 93.2014: tutti i lunedì dalle 10.30 alle 19.00 alternativamente con la

nonna materna e i nonni paterni).

Mediante scritto del 17

aprile 2014 CO 1 si è rimessa al giudizio di questo Giudice, auspicando che

dopo un affido momentaneo il piccolo PI 1 possa esserle nuovamente affidato.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di

reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale

data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha “immediatamente e provvisoriamente”

affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia affidataria composta da __________

e __________ (__________), ha regolato il diritto di visita dei genitori (tutti

i sabati), ha accordato un diritto di visita ai nonni paterni e alla nonna

materna (alternativamente il lunedì pomeriggio). L’Autorità si è basata essenzialmente

sul rapporto del 28 giugno 2013 dell’UFaM, secondo il quale non vi sarebbero i

presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare. Nel caso in

esame non vi sarebbero le condizioni di base che consentano di entrare nel

merito di un’autorizzazione dell’affidamento familiare per i nonni, riscontrando

serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù dei bisogni specifici

del minore. L’affido alla famiglia affidataria sarebbe peraltro stato

invalidato persino dai genitori di PI 1. Gli stessi sarebbero stati sentiti ed

informati delle modalità d’inserimento del bambino presso la famiglia affidataria.

3.

I nonni paterni RE 2

e RE 1 hanno impugnato la predetta decisione, postulando che venga rivalutata

la possibilità di un affidamento della custodia di PI 1 a loro. I reclamanti lamentano

che l’UFaM non avrebbe presentato alcun Rapporto sulle loro capacità all’affido

e che il diniego alla loro richiesta d’affidamento non sarebbe motivato. I

reclamanti ribadiscono di essere un punto di riferimento importante per il

bimbo, lamentando che i genitori affidatari, lavorando entrambi, sono costretti

ad affidarlo a loro volta a terzi.

4.

Nel caso in esame va

innanzitutto indicato che dalla risoluzione impugnata risulta implicitamente

che la privazione della custodia parentale di PI 1, decisa in via provvisionale

il 15 novembre 2012 (ris. 199.2011), sia diventata de facto definitiva.

L’affidamento di un minore ad una famiglia affidataria comporta infatti la privazione

della custodia dello stesso. In concreto benché nella decisione ora impugnata

sia stata indicato, tra i considerandi della stessa, appunto, la “privazione

della custodia parentale ai senti dell’art. 310 CC” e che la questione non è

stata avversata dai genitori di PI 1 e neppure dai reclamanti, a titolo

abbondanziale si ricorda all’Autorità di prime cure che in simili circostanze la

privazione della custodia andrebbe confermata formalmente.

5.

Contestato nel caso

in esame è il diniego di affidare PI 1 ai reclamanti RE 2 e RE 1 con la

conseguente decisione di affidamento alla famiglia affidataria scelta

dall’Autorità di protezione. La privazione della custodia ai genitori non è

infatti avversata.

Giusta l’art. 307 cpv. 1

CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono

in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal

pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori,

o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente. La revoca della

custodia in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Con

la privazione della custodia parentale l’autorità decide parimenti il

collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai

bisogni di quest’ultimo (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 n. 27.36)

Questi deve essere

ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita

che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier, art. 310 n. 19).

Il “ricovero conveniente”

è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso:

età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di

continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali

necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente”

può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità

assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente

autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22;

RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del

minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui

l'autorità decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il

figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da

sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto

prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le

relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a

parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e

non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia

parentale (BSK ZGB I, Breitschmid,

op. cit.,art. 310 CC no. 9; CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22).

La scelta del “ricovero

conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia

parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono

poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per

quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo

in cui questi è collocato (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit.,art. 310 CC no.

10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti

particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti

prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1

CC).

Si rileva

peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del

bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale

(CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25).

6.

Nel caso in esame, l’Autorità

di protezione ha considerato decisivo per la decisione sull’affidamento il

citato rapporto dell’UFaM trasmesso il 28 giugno 2013.

6.1

Dal referto di detto Ufficio

emerge che esso “valutati vari aspetti emersi dalla conoscenza nel tempo

della situazione, non riscontra i presupposti per entrare nel merito di un

affido intrafamiliare e suggerisce un affido in ambiente neutro. L’affido

verrebbe infatti invalidato in prima istanza proprio dai due genitori. In

conclusione pur senza intraprendere un più articolato percorso di valutazione

presso le due famiglie dei nonni” il Servizio menzionato “ritiene che non

siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di

un’autorizzazione all’affidamento familiare per i signori RE 1 e per la signora

CO 4, riscontrando serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli

specifici bisogni evidenziati”.

In particolare era stato

evidenziato che gli aspetti di problematicità rispetto ad una possibilità di

abbinamento per l’affido tra i nonni e PI 1 erano in particolare la

conflittualità presente fra le due famiglie, le precedenti difficoltà educative

nella crescita del proprio figlio da parte della famiglia RE 1, la possibile

difficoltà di comprensione delle problematiche legate alla situazione di CO 3 e

CO 1 da parte dei signori RE 1, la difficoltà a gestire e/o limitare, in caso

di affido, le relazioni con CO 3 e CO 1 da parte dei signori RE 1.

Sono inoltre stati

evidenziati una serie di “punti fragili” rispetto all’affido postulato dai

coniugi RE 1 in particolare l’aspetto dell’età dei signori RE 1, e la

difficoltà di mantenere il ruolo di affidatario solo verso il minore e le

difficoltà relazionali tra le famiglie e nella relazione con i genitori

(rapporto pag. 6, in relazione ai nonni RE 1 e RE 2).

Dal rapporto risulta

inoltre che i nonni RE 1 “non riconoscono la complessità dei problemi” e che CO

3, padre di PI 1, oltre a non riuscire a svincolarsi completamente dalla

gestione dei propri genitori non riesce neppure ad assumere in pieno il proprio

ruolo di adulto. CO 3 non farebbe passi avanti sotto l’aspetto

dell’indipendenza finanziaria, ricevendo uno spillatico dal padre (parere pag.

2.

e 3).

6.2

Gli appellanti

asseverano al riguardo unicamente che l’UFaM avrebbe omesso di presentare il rapporto

che gli era stato ordinato dall’Autorità di protezione.

Al riguardo va

innanzitutto precisato che il citato Rapporto è stato ricevuto, per ammissione

stessa dei reclamanti (cfr. scritto del 25 novembre 2013), il 14 novembre 2013.

Allo stesso RE 2 e RE 1 hanno infatti anche presentato le proprie osservazioni appunto

il 25 novembre 2013. Nelle stesse i reclamanti si limitavano ad elencare tutta

una serie di giustificazioni per il l’agire del figlio CO 3, palesando che ci

sarebbe “qualcuno che vuol mettere in cattiva luce CO 3”.

7.

In simili

circostanze, benché l’UFaM abbia riferito di aver deciso di non entrare nel

merito della richiesta d’affidamento dei reclamanti non si può negare che la

situazione sia stata ampiamente valutata dallo stesso. L’Ufficio, oltre ad aver

valutato la situazione nel suo complesso, preso conoscenza del parere del

curatore educativo e del Rapporto sulle capacità genitoriali, conosce le parti

dal momento in cui PI 1 è venuto al mondo.

Dal referto si evince che

l’Ufficio, sulla scorta di tutte le circostanze del caso, non ha ravvisato che

siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di un affidamento

famigliare per i nonni paterni, per le difficoltà legate alla crescita del

proprio figlio (che non è ancora riuscito ad ottenere un’indipendenza), sia per

la palese difficoltà degli stessi a riconoscere le problematiche legate alla

situazione dei genitori di PI 1, alle difficoltà a gestire – in caso di affido

– le relazioni tra nipote e genitori, nonché l’età degli stessi (64 rispettivamente

67.

anni).

Ora in simili circostanze,

partendo dalla premessa già ribadita in precedenza che i parenti non hanno

alcun diritto prioritario all'affidamento, e pur non trascurando il fatto che i

nonni paterni abbiano instaurato un bel rapporto con il piccolo PI 1, non va

però dimenticato che lo stesso è sempre vissuto in Istituto, trascorrendo con i

nonni solo alcune ore ogni settimana. Nel caso in esame non può neppure essere

revocata in dubbio la valutazione condotta dall’UFaM. I reclamanti non hanno contestato

nel dettaglio le conclusioni dell’Ufficio limitandosi a lamentare, a torto, la

mancanza della presentazione di un Rapporto sulla loro idoneità

all’affidamento.

Come già indicato le

misure di protezione di PI 1, prese già prima della sua nascita, non sono ora

messe in discussione.

Non va inoltre dimenticato

che i genitori di PI 1, detentori dell’autorità parentale, hanno approvato la

decisione di affidare provvisoriamente il figlio alla famiglia affidataria e

che ai nonni paterni è stato concesso un ampliamento del diritto di visita (un

lunedì ogni due settimane dalle 10.30 alle 19.00).

Come indicato dall’UFaM

nel proprio rapporto, i nonni paterni sembrano però minimizzare la “complessità

dei problemi”. Questo traspare dalle osservazioni del 25 novembre 2011 e dal

rapporto d’osservazione dell’ATFA del 14 maggio 2013.

Questi non hanno mai

riconosciuto i problemi del figlio e di CO 1 nel gestire il nipote. Che la

situazione in famiglia comporti una certa tensione e conflittualità non può neppure

essere negato.

In simili circostanze, in

virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione, le critiche generali dei reclamanti non soverchiano alla valutazione

dell’UFaM circa la non idoneità all’affidamento degli stessi e non consentono

di riscontrare le condizioni minime per l’affidamento ai medesimi del piccolo PI

1.

8.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso

concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

9.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori

e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.