9.2014.4
Approvazione nota d'onorario e rimborso spese curatore
17 ottobre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.4
Lugano
17 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’approvazione della mercede e del rimborso spese relative
alla curatela di PI 1
giudicando
sul reclamo del 13 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 7 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 24
novembre 2010 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria conformemente
all’art. 394 vCC a favore di PI 1. Quale curatrice è stata nominata la
signora RE 1.
B. In data 7 novembre
2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato il
rendiconto finanziario e il rapporto morale per il 2012, riconoscendo alla
curatrice un’indennità di fr. 5'219.20, pari a fr. 4'500.– quale mercede, fr.
250.– di spese e fr. 469.20 di spese di trasferta, invece di fr. 8'186.20
richiesti, pari a fr. 6'000.– di mercede, fr. 469.20 di trasferte e fr. 1'717.–
di spese. Nella decisione, l’Autorità di protezione ha indicato di riconoscere
che il compito della curatrice è stato “certamente gravoso” ma di reputare
eccessiva la mercede chiesta (pari al doppio del limite legale previsto) e di
non poter riconoscere fr. 3.– per l’invio di un e-mail e fr. 1.– per la sua
ricezione, come pure fr. 800.– di spese di cancelleria.
C. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 13 gennaio 2014, ritenendo adeguati la
mercede e il rimborso spese richiesti e ingiustificata la riduzione operata
dall’Autorità di protezione.
D. Tramite osservazioni
5 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione,
precisando di non ritenere conforme allo spirito del diritto in vigore al
momento della decisione l’accoglimento della mercede richiesta e l’accettazione
del rimborso delle spese così come richiesto dalla reclamante.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle
norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113
cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo
contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data
continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è
fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è
stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del
pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare
l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr.
40.
– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18
ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1°
gennaio 2010 prevedeva la possibilità, in casi particolari e previa
segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione
tutoria, di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
3.
Nel caso
in esame, la curatrice ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 6'000.–
(pari a 150 ore a fr. 40.–), oltre a fr. 469.20 per le trasferte e fr. 1'717.–
per il rimborso spese. L’Autorità di protezione, tramite la decisione
impugnata, le ha riconosciuto una mercede di fr. 4'500.–, le trasferte per fr.
469.20
e un rimborso spese di fr. 250.–.
4.
L’Autorità
ha riconosciuto che il “compito della curatrice è stato certamente gravoso”,
tuttavia non ha ritenuto giustificato riconoscere un onorario del doppio del
limite fissato dalla legge, come pure ha rifiutato di riconoscere fr. 800.– di
spese di cancelleria oltre al rimborso delle spese per invio lettere. Ha infine
respinto la richiesta di rimborso dell’invio e ricezione degli e-mail di fr.
3.
–, rispettivamente 1.–. Togliendo tali importi è quindi giunta ad un totale
di fr. 250.–.
La reclamante reputa che
la riduzione operata dall’Autorità di protezione non sia giustificata,
considerato che l’impegno per assolvere il suo mandato è stato importante. Nell’intento
di giustificare il dispendio di ore, elenca poi i suoi interventi.
Delle 150 ore chieste
dalla curatrice, l’Autorità di protezione ne ha riconosciute soltanto 112,5,
pari quindi a fr. 4'500.–. Un tale importo equivarrebbe a una media di oltre 9
ore al mese invece delle 12.5 (sempre di media) richieste. Esaminando la nota
presentata dalla curatrice emerge innanzitutto che la medesima non ha indicato
il dettaglio del tempo impiegato per ogni singola operazione. Risulta quindi
complesso valutare con esattezza le ore investite nel mandato, prassi che
sarebbe più corretta.
Di conseguenza, va
evidenziato quanto segue. Dalla nota d’onorario si può desumere che la
curatrice ha svolto 21 incontri con/per la curatelata presso vari enti e
servizi. A giudizio di questo giudice si può riconoscere alla signora RE 1 un indennizzo
di 4 ore per ogni incontro, per un totale di 84 ore. Per il resto, la nota
d’onorario elenca esclusivamente una copiosa corrispondenza ricevuta e inviata.
L’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza (112.5 ore) appare quindi
equo, ritenuto che in una procedura come quella che ci occupa quasi 30 ore annue
per lavori di carattere amministrativo e corrispondenza sembrano a questo
giudice una cifra proporzionata. Ben poco realistica sembra pure la
giustificazione fatta valere dalla reclamante in relazione alle 150 ore fatturate,
soprattutto se confrontata con la nota presentata (di cui si è appena detto).
La curatrice nel gravame espone infatti un elenco di operazioni effettuate, che
tuttavia non corrisponde alla nota (96 ore per “lavori amministrativi”, 30 ore per
“le problematiche alloggio”, 20 ore per “compiti particolari”, 28 ore di
contatti personali, 12 ore di contatti con terzi). Questo giudice dovendo
decidere sulla contestazione della decisione impugnata, rispettivamente del
calcolo eseguito sulla base della nota presentata il 31 gennaio 2013, non può
che confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza, che gode
peraltro di ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede e della
complessità del mandato.
5.
Per il rimborso
spese, la curatrice ha esposto nella sua nota fr. 3.- per l’invio di ogni
lettera, fr. 3.– per l’invio di ogni e-mail e fr. 1.– per la ricezione di ogni
e-mail (ma in alcuni casi, senza spiegazione, la curatrice ha fatturato fr. 3.–
anche per la ricezione -18.06, 20.06, 3.09 -). Inoltre ha indicato fr. 1.– per
ogni fotocopia allegata e importi da 1.– a fr. 3.– per la ricezione di
“allegati”. L’Autorità di protezione ha deciso di riconoscere quindi fr. 250.–
anziché 421.–, risultati dalla somma delle “spese per la stampa di documenti e
l’invio di lettere cartacee” con fr. 50.– (importo forfettario per i messaggi
di posta elettronica). Non ha invece riconosciuto l’importo forfettario di fr.
800.
– richiesto dalla curatrice per “materiale di cancelleria, telefono, fax”.
Per giustificare gli
importi fatturati, RE 1 nel proprio reclamo presenta una serie di argomenti
relativi all’esigenza di dotarsi di apparecchiature e mantenerle, al mantenimento
dello spazio dove lavorare e via di seguito.
Occorre evidenziare che la
riduzione operata dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto
soltanto le spese vive, è senza dubbio giustificata e corrispondente al senso
delle normative applicabili. L’art. 16 del vRTut indicava infatti
esplicitamente che il curatore aveva diritto al “rimborso delle spese”. Spese
che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette
ad approvazione dell’Autorità di protezione. Nel caso in esame non è quindi
ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo
e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva.
L’importo riconosciutole
dall’Autorità di protezione rientra invece nell’uso in questo tipo di procedure,
oltre ad apparire a questo giudice proporzionale, equo e rispettoso delle norme
legali applicabli. Anche su questo argomento il reclamo della curatrice va
quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
Per finire, a titolo
abbondanziale, è necessario osservare che a questo giudice non è sfuggita la
fatturazione elencata a pagina 5 della “specifica prestazioni” di fr. 3.- per
“ricezione messaggio su Facebook da __________” e l’invio della relativa risposta
da parte della curatrice. Pur non essendo questo giudice in grado di verificare
i contenuti di tale messaggio (poiché non agli atti) e le modalità di risposta,
è necessario rammentare l’obbligo di discrezione del curatore nei confronti del
curatelato ora sancito in modo esplicito dall’art. 413 cpv. 2 CC. Infatti, i
messaggi postati su Facebook sono potenzialmente visibili ad un’ampia cerchia
di persone. È di conseguenza inopportuno e contrario agli interessi della curatelata
l'uso di un simile strumento di comunicazione nell'ambito della gestione del
mandato.
7.
In ragione di quanto
sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata. Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza, mentre non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.