9.2014.40
Competenza territoriale, trasferimento di domicilio, adattamento misura al nuovo diritto di protezione
30 gennaio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.40
Lugano
30 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione X__________,
per
quanto riguarda il trasferimento della misura di protezione e la conferma del
curatore in carica
giudicando
sul reclamo del 17 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione X__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1, nata il 1986
e già domiciliata a __________, è madre di __________ (2007) e __________
(2009), collocate presso l’Istituto __________ e al beneficio di una curatela
educativa.
L’11 dicembre 2008 la
Commissione tutoria regionale X__________ ha istituito, in favore della signora
RE 1, una curatela amministrativa ex art. 393 cifra 2 vCC. In veste di curatore
è stato designato l’avv. CUR 1. Con domanda del 27 giugno 2011 la signora RE 1
ha chiesto la revoca della misura, richiesta respinta dalla Commissione tutoria
regionale X__________ con risoluzione del 25 agosto 2011.
B. A seguito
dell’inserimento delle figlie al centro educativo __________ la signora RE 1,
il 1°ottobre 2012, ha preso domicilio a __________. Con scritto del 14 novembre
2012 la Commissione tutoria regionale X__________ ha quindi scritto a quella di
Y__________ proponendo il trasferimento delle misure istituite in favore delle
minori e della madre a far tempo dal 1°gennaio 2013.
C. Il 12 febbraio
2013 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità regionle di protezione X__________,
divenuta competente con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2013 del nuovo diritto
di protezione dell’adulto, di poter gestire autonomamente le sue entrate per un
periodo di almeno sei mesi. La domanda è stata sostenuta e ribadita nello
scritto 20 febbraio 2013 che l’avv. PR 1 ha trasmesso all’Autorità regionale di
protezione Y__________ la quale lo ha, a sua volta, trasmesso per evasione a
quella di X__________.
L’istanza, considerata
come domanda di revoca della curatela, è stata respinta dall’Autorità di
protezione X__________ con decisone dell’11 aprile 2013. Lo stesso giorno
l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto all’omologa di Y__________
ribadendo la richiesta di trasferimento delle misure.
D. La decisione
dell’11 aprile 2013 è stata impugnata dalla signora RE 1 presso questa Camera
che ha accolto, il 17 maggio 2013, il reclamo e rinviato gli atti all’Autorità
di protezione di X__________ affinchè statuisse di nuovo sulla richiesta. Il 18
luglio 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi sentito la signora RE
1 e il curatore avv. CUR 1. Durante l’incontro è stato concordato di fare due
mesi di prova (luglio e agosto) con il versamento dello spillatico per intero
al fine di valutare le capacità gestionali della curatelata.
E. Con scritto del 31
luglio 2013 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione X__________ il
trasferimento dell’incarto a Y__________ in considerazione del domicilio della
sua cliente. Mediante colloquio telefonico del 2 agosto 2013 l’Autorità ha
indicato al legale che, prima di procedere in tal senso, si sarebbe attesa la
fine del periodo di prova concordato in sede di udienza.
F. Il 1°
ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto a
quella di Y__________ riassumendo la fattispecie e indicando che nell’ultimo
periodo l’interessata aveva dato una timida prova di capacità di gestire i suoi
interessi ma che, tuttavia, vista l’esperienza degli anni passati, una totale
autonomia gestionale sarebbe stata prematura. Ricordava che la misura della signora
avrebbe ad ogni modo dovuto essere riesaminata per adattarla al nuovo diritto
di protezione in vigore dal 1° gennaio 2013. L’Autorità informava inoltre della
disponibilità dell’attuale curatore a mantenere il mandato e chiedeva, infine,
il consenso all’assunzione del caso. Tale scritto è stato inviato per
conoscenza al curatore e al legale della signora l’avv. PR 1.
G. Preso atto di tale
scritto l’avv. PR 1 ha inviato, il 4 ottobre 2013, una lettera all’Autorità di
protezione X__________ sottolineando l’esito positivo del periodo di prova e la
richiesta di continuare nell’autonomia amministrativa della sua cliente. In
conclusione ha chiesto all’Autorità di protezione di volersi pronunciare, con
una decisione formale, sulla richiesta del 12 febbraio 2013, e ciò indipendentemente
dalla domanda di trasferimento dell’incarto.
Con decisione del 14
ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi parzialmente
accolto l’istanza 12 febbraio 2013 della signora RE 1, accordandogli
un’autonomia amministrativa fino alla fine del mese di novembre 2013.
H. Con mail del 17
ottobre 2013 l’Autorità di protezione Y__________ ha comunicato a quella di X__________
di essere disposta ad assumere l’incarto.
I. Il 5 dicembre 2013 il
curatore avv. CUR 1, così come richiesto dall’Autorità di protezione X__________
(mail del 22 novembre 2013), ha inoltrato un rapporto sul periodo di prova. Il
13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi convocato, per
il seguente 10 febbraio 2014, la curatelata, il suo legale e il curatore al
fine di discutere la misura di protezione. Con fax del 10 febbraio 2014 l’avv. PR
1 ha comunicato di non presenziare all’udienza prevista quel giorno, la signora
RE 1 non si è invece presentata senza addurre giustificazioni.
Durante l’incontro il
curatore ha indicato che la curatelata è in grado di gestire il suo spillatico
ma che ritiene altresì necessario il mantenimento di una misura di protezione
per la gestione delle entrate e per i pagamenti mensili. L’Autorità di
protezione ha quindi valutato come adeguata una curatela di rappresentanza con
amministrazione (art. 394 e 395 CC) con una limitazione dell’esercizio dei diritti
civili per quel che concerne la gestione dei redditi e sostanza. Il curatore ha
dato la sua disponibilità a continuare l’incarico. A conclusione dell’incontro
l’Autorità di protezione ha indicato che, dopo la modifica della misura, la
stessa sarebbe stata trasferita all’Autorità di Y__________ che aveva dato il
suo consenso all’assunzione (cfr. verbale del 10 febbraio 2014).
J.Con
decisione del 24 febbraio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi:
revocato con effetto 1° marzo 2014 la curatela amministrativa isituita in
favore della signora RE 1 secondo il vecchio diritto; esonerato il curatore al
quale è stato chiesto di presentare un rapporto finanziario e morale intermedio
(1.1.2013/28.2.2014) all’Autorità di protezione X__________; istituito in
favore della signora RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione ai
sensi dei disposti art. 394 e 395 CC con limitazione dell’esercizio dei diritti
civili per quanto riguarda l’uso dei suoi redditi, della sostanza, delle sue
entrate e in merito alla facoltà di impegnarsi contrattualmente; confermato il
mandato di curatore all’avv. CUR 1; imposto al curatore il versamento di un
importo adeguato per le spese personali alla curatelata proporzionalmente alle
necessità e alla possibilità finanziaria.
K. Avverso la
predetta decisione ha interposto reclamo, il 17 marzo 2014, la signora RE 1.
Ella osserva che la precedente curatela amministrativa è stata conclusa dalla
decisione impugnata con effetto dal 1° marzo 2014 ma che una nuova misura
doveva essere presa dall’Autorità di protezione del domicilio dell’interessata
quindi da quella di Y__________. Inoltre, non è d’accordo con la nomina del curatore
col quale in passato ha avuto conflitti. La reclamante, pur non opponendosi
all’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
ex art. 394 e 395 CC, sottolinea di aver dato buona prova di autogestione con
lo spillatico. In definitiva chiede l’annullamento della decisione del 24
febbraio 2014 per mancanza di competenza, in via subordinata “la decisione nel
merito è annullata” e che quale curatore non sia confermato l’avv. CUR 1. La
reclamante ha inoltre chiesto la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
L. Con
osservazioni del 25 marzo 2014 il curatore ha rinunciato a formulare richieste
di giudizio rimettendosi al giudizio della Camera di protezione sottolineando
tuttavia che, a suo avviso, una misura di protezione rimane necessaria e di non
opporsi ad una sua sostituzione. Anche l’Autorità di protezione X__________ si
è rimessa, con osservazioni del 29 aprile 2014, al giudizio della Camera di
protezione pur evidenziando che, di regola, l’Autorità trasferisce le pratiche
ad un’altra solo dopo aver preso le decisioni necessarie prima del
trasferimento e che la stessa misura, alla quale la reclamante ha detto di non
opporsi, sarebbe ad ogni modo stata decisa dalla nuova Autorità. Sulla
richiesta di sostituzione del curatore ha ritenuto di non aver nulla da
aggiungere.
M. Nel frattempo,
l’Autorità di protezione X__________ ha deciso il trasferimento della misura di
protezione (ris. 232 del 24.03.2014) con effetto dal 1° aprile 2014, l’Autorità
di protezione Y__________ ha dal canto suo deciso, il 10 aprile 2014 (ris.
214B), l’assunzione dell’incarto relativo a RE 1. Entrambe le decisioni sono
cresciute in giudicato.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
La reclamante ha
sollevato col suo gravame l’incompetenza territoriale dell’Autorità di
protezione X__________. Ad ogni modo, quand’anche non l’avesse eccepita,
a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto
devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e
tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht,
n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in
diritto, segnatamente la competenza sia materiale sia territoriale
dell'autorità di primo grado a decidere (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4).
Giusta
l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato.
In
caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza
permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda
frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il
suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio
della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC).
Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della
legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di
meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o
revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza
attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che
riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla
situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107
e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002). In
particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del
trasferimento, la competenza territoriale per inasprite la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art.
442.
N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).
3.
Nel caso in esame la
signora RE 1 ha trasferito il suo domicilio nell’ottobre del 2012. A partire da
tale data l’Autorità di protezione del nuovo domicilio avrebbe dovuto
immediatamente assumere la misura ciò che, invece, non è avvenuto malgrado le
diverse richieste da parte dell’Autorità di protezione X__________.
Quest’ultima ha nel frattempo compiuto ancora alcuni atti relativi alla
richiesta della signora RE 1 di poter essere, per un tempo determinato e di
prova, più autonoma nella sua gestione. Sapere se tali atti avevano oppure no
influenza sulla situazione giuridica dell’interessata e se quindi l’Autorità di
protezione X__________ aveva oppure no la competenza per compierli risulta
orami superato: con decisione del 14 ottobre 2013 regolarmente cresciuta in
giudicato l’Autorità di protezione X__________ ha infatti parzialmente accolto
l’istanza 12 febbraio 2013 della signora RE 1, accordandogli un’autonomia
amministrativa fino alla fine del mese di novembre 2013.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione del vecchio domicilio ha, invece, adattato la misura
della signora RE 1 al nuovo diritto di protezione. In sostanza ha revocato una
precedente misura e ne ha istituita una nuova, peraltro ben più incisiva e limitativa
della precedente: se la curatela amministrativa del vecchio diritto tutorio non
aveva influenza alcuna sull’esercizio dei diritti civili della signora RE 1,
ora quest’ultima è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto
riguarda l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza, delle sue entrate e uscite
e anche per quel che riguarda la facoltà di impegnarsi contrattualmente a
qualsiasi titolo con terze persone, enti, servizi, istituti, prestatori di
servizi pubblici e privati (punto 6 del dispositivo della decisione impugnata).
Dei motivi di una simile limitazione dei diritti della reclamante non è dato a
sapere, la decisione è silente. Resta il fatto che la misura è stata
notevolmente inasprita, intervento per il quale di sicuro l’Autorità di
protezione X__________ non aveva più la competenza territoriale (BSK
Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; DTF 126 III 415 consid. 2b.bb).
V’è da chiedersi se
l’esito fosse stato diverso qualora l’Autorità di protezione X__________ si
fosse limitata ad un adattamento della misura, senza intervenire sull’esercizio
dei diritti civili della reclamante. Secondo la dottrina, quando una persona ha
cambiato domicilio dopo l’istituzione della misura e che questa non è ancora
stata ripresa dalla nuova autorità, bisogna procedere con il trasferimento
formale della misura prima che la nuova autorità di pronunci sulla
trasformazione (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 295 n. 13.8). In altri termini, il
compito per adattare la misura di protezione al nuovo diritto sembra ben essere
attribuito all’autorità del nuovo domicilio e ciò indipendentemente
dall’eventuale inasprimento della misura. Simile conclusione è peraltro
conforme ai principi esposti in precedenza (consid. 2) secondo i quali l’autorità
del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una
misura, atti che in tutta evidenza rientrano in una formale decisione di
trasformazione e adattamento al nuovo diritto di protezione.
4.
Stante
così le cose la decisione impugnata va annullata. Decadono di conseguenza anche
le decisioni di trasferimento della misura, peraltro emanate prima della
crescita in giudicato della stessa decisione di trasformazione, e meglio la ris.
232.
del 24.03.2014 dell’Autorità di protezione X__________ e la ris. 214B del
10.
aprile 2014 dell’Autorità di protezione Y__________.
L’Autorità di
protezione X__________ provvederà poi ad emanare una decisione di trasferimento
della curatela amministrativa ex art. 393 vCC che l’Autorità di protezione Y__________
assumerà e poi adatterà al nuovo diritto. Abbondanzialmente si ricorda quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto
a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv.
2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che
partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici,
ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (COPMA, Droit de la protection
de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 302 n. 13.31; Sentenza
CDP del 16 aprile 2014, inc. 9.2013.173). L’autorità dovrà inoltre tener conto dell’art.
401.
CC e in particolare del fatto che se l’interessato non gradisse quale
curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli da soddisfazione
(cpv. 3).
5.
La
reclamante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei
mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Nel caso in
esame tuttavia, essendo ella vincente, ha diritto ad adeguate ripetibili che
sono poste a carico dell’Autorità di protezione - che si vedrà accollati anche
gli oneri processuali siccome soccombente - e che sono quindi di sicuro
incasso per cui la domanda è superata e diviene priva di oggetto (cfr. STF del
18.
luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.
5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid.
9;
Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid.
6, Sentenza CDP del 25 giugno 2014 9.2013.242, consid. 4 ).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. L’Autorità regionale di
protezione X__________ e l’Autorità regionale di protezione Y__________ procederanno
come indicato al consid. 4.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico
Autorità regionale di protezione X__________ che verserà alla signora RE 1 fr.
300.- a titolo di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è
priva di oggetto.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.