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Decisione

9.2014.40

Competenza territoriale, trasferimento di domicilio, adattamento misura al nuovo diritto di protezione

30 gennaio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1, nata il 1986

e già domiciliata a __________, è madre di __________ (2007) e __________

(2009), collocate presso l’Istituto __________ e al beneficio di una curatela

educativa.

L’11 dicembre 2008 la

Commissione tutoria regionale X__________ ha istituito, in favore della signora

RE 1, una curatela amministrativa ex art. 393 cifra 2 vCC. In veste di curatore

è stato designato l’avv. CUR 1. Con domanda del 27 giugno 2011 la signora RE 1

ha chiesto la revoca della misura, richiesta respinta dalla Commissione tutoria

regionale X__________ con risoluzione del 25 agosto 2011.

B. A seguito

dell’inserimento delle figlie al centro educativo __________ la signora RE 1,

il 1°ottobre 2012, ha preso domicilio a __________. Con scritto del 14 novembre

2012 la Commissione tutoria regionale X__________ ha quindi scritto a quella di

Y__________ proponendo il trasferimento delle misure istituite in favore delle

minori e della madre a far tempo dal 1°gennaio 2013.

C. Il 12 febbraio

2013 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità regionle di protezione X__________,

divenuta competente con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2013 del nuovo diritto

di protezione dell’adulto, di poter gestire autonomamente le sue entrate per un

periodo di almeno sei mesi. La domanda è stata sostenuta e ribadita nello

scritto 20 febbraio 2013 che l’avv. PR 1 ha trasmesso all’Autorità regionale di

protezione Y__________ la quale lo ha, a sua volta, trasmesso per evasione a

quella di X__________.

L’istanza, considerata

come domanda di revoca della curatela, è stata respinta dall’Autorità di

protezione X__________ con decisone dell’11 aprile 2013. Lo stesso giorno

l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto all’omologa di Y__________

ribadendo la richiesta di trasferimento delle misure.

D. La decisione

dell’11 aprile 2013 è stata impugnata dalla signora RE 1 presso questa Camera

che ha accolto, il 17 maggio 2013, il reclamo e rinviato gli atti all’Autorità

di protezione di X__________ affinchè statuisse di nuovo sulla richiesta. Il 18

luglio 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi sentito la signora RE

1 e il curatore avv. CUR 1. Durante l’incontro è stato concordato di fare due

mesi di prova (luglio e agosto) con il versamento dello spillatico per intero

al fine di valutare le capacità gestionali della curatelata.

E. Con scritto del 31

luglio 2013 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione X__________ il

trasferimento dell’incarto a Y__________ in considerazione del domicilio della

sua cliente. Mediante colloquio telefonico del 2 agosto 2013 l’Autorità ha

indicato al legale che, prima di procedere in tal senso, si sarebbe attesa la

fine del periodo di prova concordato in sede di udienza.

F. Il 1°

ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto a

quella di Y__________ riassumendo la fattispecie e indicando che nell’ultimo

periodo l’interessata aveva dato una timida prova di capacità di gestire i suoi

interessi ma che, tuttavia, vista l’esperienza degli anni passati, una totale

autonomia gestionale sarebbe stata prematura. Ricordava che la misura della signora

avrebbe ad ogni modo dovuto essere riesaminata per adattarla al nuovo diritto

di protezione in vigore dal 1° gennaio 2013. L’Autorità informava inoltre della

disponibilità dell’attuale curatore a mantenere il mandato e chiedeva, infine,

il consenso all’assunzione del caso. Tale scritto è stato inviato per

conoscenza al curatore e al legale della signora l’avv. PR 1.

G. Preso atto di tale

scritto l’avv. PR 1 ha inviato, il 4 ottobre 2013, una lettera all’Autorità di

protezione X__________ sottolineando l’esito positivo del periodo di prova e la

richiesta di continuare nell’autonomia amministrativa della sua cliente. In

conclusione ha chiesto all’Autorità di protezione di volersi pronunciare, con

una decisione formale, sulla richiesta del 12 febbraio 2013, e ciò indipendentemente

dalla domanda di trasferimento dell’incarto.

Con decisione del 14

ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi parzialmente

accolto l’istanza 12 febbraio 2013 della signora RE 1, accordandogli

un’autonomia amministrativa fino alla fine del mese di novembre 2013.

H. Con mail del 17

ottobre 2013 l’Autorità di protezione Y__________ ha comunicato a quella di X__________

di essere disposta ad assumere l’incarto.

I. Il 5 dicembre 2013 il

curatore avv. CUR 1, così come richiesto dall’Autorità di protezione X__________

(mail del 22 novembre 2013), ha inoltrato un rapporto sul periodo di prova. Il

13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi convocato, per

il seguente 10 febbraio 2014, la curatelata, il suo legale e il curatore al

fine di discutere la misura di protezione. Con fax del 10 febbraio 2014 l’avv. PR

1 ha comunicato di non presenziare all’udienza prevista quel giorno, la signora

RE 1 non si è invece presentata senza addurre giustificazioni.

Durante l’incontro il

curatore ha indicato che la curatelata è in grado di gestire il suo spillatico

ma che ritiene altresì necessario il mantenimento di una misura di protezione

per la gestione delle entrate e per i pagamenti mensili. L’Autorità di

protezione ha quindi valutato come adeguata una curatela di rappresentanza con

amministrazione (art. 394 e 395 CC) con una limitazione dell’esercizio dei diritti

civili per quel che concerne la gestione dei redditi e sostanza. Il curatore ha

dato la sua disponibilità a continuare l’incarico. A conclusione dell’incontro

l’Autorità di protezione ha indicato che, dopo la modifica della misura, la

stessa sarebbe stata trasferita all’Autorità di Y__________ che aveva dato il

suo consenso all’assunzione (cfr. verbale del 10 febbraio 2014).

J.Con

decisione del 24 febbraio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi:

revocato con effetto 1° marzo 2014 la curatela amministrativa isituita in

favore della signora RE 1 secondo il vecchio diritto; esonerato il curatore al

quale è stato chiesto di presentare un rapporto finanziario e morale intermedio

(1.1.2013/28.2.2014) all’Autorità di protezione X__________; istituito in

favore della signora RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione ai

sensi dei disposti art. 394 e 395 CC con limitazione dell’esercizio dei diritti

civili per quanto riguarda l’uso dei suoi redditi, della sostanza, delle sue

entrate e in merito alla facoltà di impegnarsi contrattualmente; confermato il

mandato di curatore all’avv. CUR 1; imposto al curatore il versamento di un

importo adeguato per le spese personali alla curatelata proporzionalmente alle

necessità e alla possibilità finanziaria.

K. Avverso la

predetta decisione ha interposto reclamo, il 17 marzo 2014, la signora RE 1.

Ella osserva che la precedente curatela amministrativa è stata conclusa dalla

decisione impugnata con effetto dal 1° marzo 2014 ma che una nuova misura

doveva essere presa dall’Autorità di protezione del domicilio dell’interessata

quindi da quella di Y__________. Inoltre, non è d’accordo con la nomina del curatore

col quale in passato ha avuto conflitti. La reclamante, pur non opponendosi

all’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

ex art. 394 e 395 CC, sottolinea di aver dato buona prova di autogestione con

lo spillatico. In definitiva chiede l’annullamento della decisione del 24

febbraio 2014 per mancanza di competenza, in via subordinata “la decisione nel

merito è annullata” e che quale curatore non sia confermato l’avv. CUR 1. La

reclamante ha inoltre chiesto la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

L. Con

osservazioni del 25 marzo 2014 il curatore ha rinunciato a formulare richieste

di giudizio rimettendosi al giudizio della Camera di protezione sottolineando

tuttavia che, a suo avviso, una misura di protezione rimane necessaria e di non

opporsi ad una sua sostituzione. Anche l’Autorità di protezione X__________ si

è rimessa, con osservazioni del 29 aprile 2014, al giudizio della Camera di

protezione pur evidenziando che, di regola, l’Autorità trasferisce le pratiche

ad un’altra solo dopo aver preso le decisioni necessarie prima del

trasferimento e che la stessa misura, alla quale la reclamante ha detto di non

opporsi, sarebbe ad ogni modo stata decisa dalla nuova Autorità. Sulla

richiesta di sostituzione del curatore ha ritenuto di non aver nulla da

aggiungere.

M. Nel frattempo,

l’Autorità di protezione X__________ ha deciso il trasferimento della misura di

protezione (ris. 232 del 24.03.2014) con effetto dal 1° aprile 2014, l’Autorità

di protezione Y__________ ha dal canto suo deciso, il 10 aprile 2014 (ris.

214B), l’assunzione dell’incarto relativo a RE 1. Entrambe le decisioni sono

cresciute in giudicato.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

La reclamante ha

sollevato col suo gravame l’incompetenza territoriale dell’Autorità di

protezione X__________. Ad ogni modo, quand’anche non l’avesse eccepita,

a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto

devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e

tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht,

n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in

diritto, segnatamente la competenza sia materiale sia territoriale

dell'autorità di primo grado a decidere (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4).

Giusta

l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato.

In

caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza

permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda

frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il

suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio

della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC).

Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della

legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di

meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o

revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza

attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che

riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla

situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de

la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107

e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002). In

particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del

trasferimento, la competenza territoriale per inasprite la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art.

442.

N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).

3.

Nel caso in esame la

signora RE 1 ha trasferito il suo domicilio nell’ottobre del 2012. A partire da

tale data l’Autorità di protezione del nuovo domicilio avrebbe dovuto

immediatamente assumere la misura ciò che, invece, non è avvenuto malgrado le

diverse richieste da parte dell’Autorità di protezione X__________.

Quest’ultima ha nel frattempo compiuto ancora alcuni atti relativi alla

richiesta della signora RE 1 di poter essere, per un tempo determinato e di

prova, più autonoma nella sua gestione. Sapere se tali atti avevano oppure no

influenza sulla situazione giuridica dell’interessata e se quindi l’Autorità di

protezione X__________ aveva oppure no la competenza per compierli risulta

orami superato: con decisione del 14 ottobre 2013 regolarmente cresciuta in

giudicato l’Autorità di protezione X__________ ha infatti parzialmente accolto

l’istanza 12 febbraio 2013 della signora RE 1, accordandogli un’autonomia

amministrativa fino alla fine del mese di novembre 2013.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione del vecchio domicilio ha, invece, adattato la misura

della signora RE 1 al nuovo diritto di protezione. In sostanza ha revocato una

precedente misura e ne ha istituita una nuova, peraltro ben più incisiva e limitativa

della precedente: se la curatela amministrativa del vecchio diritto tutorio non

aveva influenza alcuna sull’esercizio dei diritti civili della signora RE 1,

ora quest’ultima è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto

riguarda l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza, delle sue entrate e uscite

e anche per quel che riguarda la facoltà di impegnarsi contrattualmente a

qualsiasi titolo con terze persone, enti, servizi, istituti, prestatori di

servizi pubblici e privati (punto 6 del dispositivo della decisione impugnata).

Dei motivi di una simile limitazione dei diritti della reclamante non è dato a

sapere, la decisione è silente. Resta il fatto che la misura è stata

notevolmente inasprita, intervento per il quale di sicuro l’Autorità di

protezione X__________ non aveva più la competenza territoriale (BSK

Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; DTF 126 III 415 consid. 2b.bb).

V’è da chiedersi se

l’esito fosse stato diverso qualora l’Autorità di protezione X__________ si

fosse limitata ad un adattamento della misura, senza intervenire sull’esercizio

dei diritti civili della reclamante. Secondo la dottrina, quando una persona ha

cambiato domicilio dopo l’istituzione della misura e che questa non è ancora

stata ripresa dalla nuova autorità, bisogna procedere con il trasferimento

formale della misura prima che la nuova autorità di pronunci sulla

trasformazione (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 295 n. 13.8). In altri termini, il

compito per adattare la misura di protezione al nuovo diritto sembra ben essere

attribuito all’autorità del nuovo domicilio e ciò indipendentemente

dall’eventuale inasprimento della misura. Simile conclusione è peraltro

conforme ai principi esposti in precedenza (consid. 2) secondo i quali l’autorità

del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una

misura, atti che in tutta evidenza rientrano in una formale decisione di

trasformazione e adattamento al nuovo diritto di protezione.

4.

Stante

così le cose la decisione impugnata va annullata. Decadono di conseguenza anche

le decisioni di trasferimento della misura, peraltro emanate prima della

crescita in giudicato della stessa decisione di trasformazione, e meglio la ris.

232.

del 24.03.2014 dell’Autorità di protezione X__________ e la ris. 214B del

10.

aprile 2014 dell’Autorità di protezione Y__________.

L’Autorità di

protezione X__________ provvederà poi ad emanare una decisione di trasferimento

della curatela amministrativa ex art. 393 vCC che l’Autorità di protezione Y__________

assumerà e poi adatterà al nuovo diritto. Abbondanzialmente si ricorda quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto

a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv.

2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che

partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici,

ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (COPMA, Droit de la protection

de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 302 n. 13.31; Sentenza

CDP del 16 aprile 2014, inc. 9.2013.173). L’autorità dovrà inoltre tener conto dell’art.

401.

CC e in particolare del fatto che se l’interessato non gradisse quale

curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli da soddisfazione

(cpv. 3).

5.

La

reclamante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei

mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Nel caso in

esame tuttavia, essendo ella vincente, ha diritto ad adeguate ripetibili che

sono poste a carico dell’Autorità di protezione - che si vedrà accollati anche

gli oneri processuali siccome soccombente - e che sono quindi di sicuro

incasso per cui la domanda è superata e diviene priva di oggetto (cfr. STF del

18.

luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.

5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid.

9;

Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid.

6, Sentenza CDP del 25 giugno 2014 9.2013.242, consid. 4 ).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. L’Autorità regionale di

protezione X__________ e l’Autorità regionale di protezione Y__________ procederanno

come indicato al consid. 4.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a carico

Autorità regionale di protezione X__________ che verserà alla signora RE 1 fr.

300.- a titolo di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è

priva di oggetto.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.