9.2014.41
Esercizio delle relazioni personali padre-figlia
15 gennaio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.41
Lugano
15 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 let. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali fra il
reclamante e la figlia minorenne PI 1 (2002)
giudicando
sul reclamo del 17 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nata il 2002, è
figlia di __________ (1966) e di RE 1 (1973). I genitori, non coniugati, hanno
sottoscritto il 3 settembre 2002 un “contratto per l’obbligo di mantenimento di
minori e per il diritto alle relazioni personali”, approvato dall’allora
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito: Commissione tutoria) con
decisione del 13 febbraio 2003. Dallo stesso risulta che, in caso di scioglimento
della comunione domestica, la custodia di PI 1 è affidata alla madre. Per quel
che riguarda le relazioni personali, il suddetto contratto riserva un diritto
di visita in favore del padre – in particolare a partire dal quarto anno di età
di PI 1 – pari a “un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle
ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00, due settimane di vacanze in estate e
Natale o Pasqua alternativamente”.
B. __________ è deceduta
il 2010. Con dichiarazione del 7 aprile 2010 RE 1 ha rinunciato alla custodia
della figlia ed espresso il suo accordo affinché PI 1 sia affidata alle cure
dei nonni materni __________ e __________, domiciliati a __________. La
relativa Convenzione per l’affidamento familiare è stata approvata con risoluzione
n. 16 del 10 gennaio 2011 dalla Commissione tutoria. Nel frattempo, con
risoluzione n. 425 del 2 settembre 2010 la Commissione tutoria ha istituito una
tutela volontaria a favore del padre (giusta l’art. 372 vCC), ora tramutata
in curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC.
C. Con risoluzione n. 57
del 17 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha istituito una tutela ai sensi
dell’art. 368 vCC a favore di PI 1 e nominato TU 1, zia materna della
pupilla, in qualità di tutrice.
D. Avverso la predetta
decisione, il 25 febbraio 2011, RE 1, rappresentato dal suo tutore __________,
si è aggravato all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele opponendosi alla
nomina di TU 1 quale tutrice di PI 1, ritenendo che visti i rapporti difficili
tra di lui e la cognata sarebbe stata auspicabile la nomina di una persona
esterna alla famiglia. L’Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il 26
aprile 2011 l’opposizione formulata da RE 1 e ha confermato la risoluzione n.
57 relativa alla nomina della zia TU 1 in qualità di tutrice.
E. L’assetto del diritto
di visita di RE 1 basato sulla convenzione relativa all’obbligo di mantenimento
sottoscritta dai genitori il 3 settembre 2002 è rimasto inizialmente immutato.
Il 20 aprile 2011, la tutrice di PI 1 ha tuttavia comunicato alla Commissione
tutoria che PI 1 “manifesta palese nervosismo e inquietudine che influiscono
negativamente sia sul suo comportamento, sia sul rendimento scolastico” nei
giorni consecutivi alle visite dal padre. Su richiesta del 10 maggio 2011 della
Commissione tutoria, la psicologa di PI 1 ha corroborato la posizione della
tutrice, confermando di avere proposto al padre di ridurre l’esercizio del
diritto di visita ad un sabato ogni quindici giorni. Il diritto di visita è
dunque stato provvisoriamente ridotto di conseguenza.
F. Con scritto del 21
agosto 2013, la tutrice ha comunicato di nuovo all’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria, l’insorgere di difficoltà durante
l’esercizio del diritto di visita del padre. Inoltre, la tutrice rileva che i
nuovi vicini dei nonni materni di PI 1, amici del padre, intervengono sulla
linea educativa della pupilla, creando per lei “disagio e confusione”. In
seguito a questa segnalazione da parte della tutrice, il diritto di visita di PI
1 è stato ridotto da inizio ottobre 2013 ad una giornata ogni quindici giorni
dalle 8:00 alle 20:00.
G. Durante un incontro
tra il padre, la tutrice e l’Autorità di protezione tenutosi il 17 ottobre 2013
e volto a valutare le relazioni personali tra PI 1 ed il padre, quest’ultimo ha
chiesto l’ampliamento dell’assetto del proprio diritto di visita. L’Autorità di
protezione ha in particolare suggerito di “proseguire per il momento con
l’attuale assetto, ponendosi tuttavia come obbiettivo un ampliamento di tale
diritto”. L’Autorità di protezione ha inoltre chiesto alla tutrice di
valutare la situazione nei mesi seguenti e di presentare un rapporto consecutivo
a tale valutazione.
H. Mediante scritto del
16 dicembre 2013, la tutrice ha richiamato il proprio esposto del 21 agosto
2013, comunicando di non avere rilevato cambiamenti né per quel che attiene
all’atteggiamento del padre nei confronti di PI 1, né in merito alla collaborazione
tra di lui e la tutrice. Nel suo rapporto, essa ritiene dunque opportuno, per
il benessere di PI 1, mantenere il diritto di visita ad un sabato dalle 9:00
alle 20:30 ogni quindici giorni.
I. L’Autorità di
protezione ha, con risoluzione n. 152 del 24 febbraio 2014, respinto l’istanza
di RE 1 volta all’ampliamento del diritto di visita e deciso di confermare un
diritto alle relazioni personali limitato ad un sabato ogni quindici giorni
dalle 09:00 alle 20:30.
L. Contro la predetta
decisione del 24 febbraio 2014, RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del
17 marzo 2014 postulando che venga ampliato l’assetto del diritto di visita.
Chiamata a presentare osservazioni, TU 1 ha ribadito il 27 marzo 2014 la propria
posizione. L’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.
M. Successivamente alla
presentazione del reclamo, con istanza del 15 maggio 2014, TU 1, tutrice di PI
1 ha inoltrato all’Autorità di protezione le proprie dimissioni dal mandato a
lei affidato. Con risoluzione n. 472 del 26 giugno 2014, l’Autorità di protezione
ha confermato la tutela istituita su PI 1, accettato le dimissioni di TU 1 dal
mandato di tutrice e nominato __________ quale nuova tutrice di PI 1 dal 1°
luglio 2014. Inoltre, il 10 giugno 2014, il padre e la propria nuova curatrice
non si sono presentati ad un incontro con l’assistente sociale relativo
all’inserimento di PI 1 presso l’Istituto __________ in qualità di utente
esterna.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare l’art. 74b vLPamm).
2.
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha deciso di respingere la richiesta
del padre di vedere l’assetto del proprio diritto di visita ampliato. La decisione
dell’autorità di prime cure è fondata sostanzialmente sull’audizione del padre
e della tutrice svoltasi il 17 ottobre 2013 e sulle valutazione della tutrice
contenute nel proprio rapporto del 16 dicembre 2013 stilato a richiesta
dell’Autorità di protezione. Citando il predetto rapporto, l’Autorità di
protezione motiva la propria decisione sul fatto che la curatrice ha “indicato
che per benessere di PI 1 è opportuno mantenere l’attuale diritto di visita al
sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.30”. Nelle proprie osservazioni, l’Autorità di
protezione fa poi riferimento ai diversi scritti della tutrice risalenti alla
primavera del 2011, al rapporto del servizio medico-psicologico, ritenendo che
“il padre assume una sua linea educativa in contrasto con quella dei
nonni affidatari e della tutrice, creando cosi un disagio alla minorenne”.
3.
Nel
proprio reclamo, RE 1 lamenta che il tempo condiviso con la propria figlia sia
“troppo breve, nemmeno un giorno al mese”. Ritiene che le attività che
riesce a svolgere con sua figlia durante il tempo insieme siano “molto
limitate” a confronto di quelle svolte quando trascorrevano due week-end al
mese insieme (piscina, visite ai nonni, cucina insieme, visite a parenti o
giochi all’aperto). L’insorgente sostiene inoltre che il mancato esercizio
delle relazioni personali con sua figlia abbia conseguenze negative sia sulla
loro relazione che sull’andamento scolastico della ragazza. Ritiene infine RE 1
che la tutrice non collabori “all’unione familiare” e si augura che
questa situazione “migliori”.
4.
Giusta
l’art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(Schwenzer, in: Basler Kommentar, ZGB
I, 5ª ed., Berna 2014, n. 7 ad art. 273 CC). Il diritto alle relazioni
personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per
il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del bambino
(DTF 127 III 295 consid. 4a ; sentenza del Tribunale federale 5A_173/2014 del 6
giugno 2014 consid. 3.3).
4.1
Lo scopo delle
relazioni personali è quello di garantire contatti adeguati tra genitore e
figlio (sentenze del Tribunale federale 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a in: FamPra.ch 2002 pag. 399 e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2,
in: FamPra.ch 2002 pag. 833; RtiD II 2010 p. 629). Determinante è sempre il bene
del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46
consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del
Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere
in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si
annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Schwenzer, op. cit., n. 13 ad
art. 273 CC; Hegnauer in: RDT 1998
pag. 174 e in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 65 ad art. 273 CC). Il diritto
di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi
su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio.
4.2
La personalità, la
disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione
e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti
in considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il
minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle,
la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Zurich 2014, n. 766). Il diritto di visita va
organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone
un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì
conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni
troppo complicate (Meier/Stettler,
op. cit., n. 767; sentenza CDP del 2 ottobre 2014, inc. 9.2014.5 consid
4).
4.3
Nel suo apprezzamento,
l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2 seg. ; 129 III 417,
consid. 2.1.1; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato
principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali
(decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3 e
5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di
chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che
possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (Steck
in: FamKomm Erwachsenenschutz, n. 11 ad. art. 446 CC; DTF 128 III 411, consid.
3.2
). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare
attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5.
Nella presente
fattispecie, il diritto di visita di RE 1 è stato ridotto durante la primavera
del 2011 per essere poi riportato all’assetto contenuto nella convenzione
sottoscritta tra i genitori di PI 1 al momento della sua nascita. Durante
l’estate del 2013, TU 1 ha nuovamente espresso dubbi relativi all’assetto del
diritto di visita di PI 1 (lettera di TU 1 all’ARP del 21 agosto 2013).
Ribadendo che la relazione tra PI 1 e suo padre era sostanzialmente buona, nel
suo scritto la tutrice ha segnalato certe problematiche insorte nel diritto di
visita, segnatamente la difficoltà per il padre di rispettare gli orari e gli
impegni stabiliti e una mancata attenzione nell’accudimento di PI 1. Inoltre la
tutrice ha rilevato che i nuovi vicini di casa dei nonni affidatari, i signori __________
– amici del padre di PI 1, e che frequentano la ragazza quando si trova con il
padre – mettono in difficoltà la ragazza per delle affermazioni in
contradizione con quelle dei nonni affidatari.
L’Autorità di protezione
ha previsto un audizione di PI 1 ed un incontro con la tutrice e il padre per
valutare la situazione. Nel frattempo (e-mail del 1° ottobre 2013), TU 1 ha
segnalato che il padre ed il nonno paterno avrebbero “toccato il seno [PI
1] per controllare le ghiandole”. Il diritto di visita di PI 1 è stato
nuovamente riportato ad un sabato ogni quindici giorni (e-mail di TU 1 del 1°
ottobre 2013 e risposta dell’Autorità di protezione del 4 ottobre 2013). Durante
l’audizione tenutasi il 10 ottobre 2013, PI 1 si è espressa in merito al
rapporto con il padre rilevando che il tempo trascorso insieme a lui sia “troppo
poco”, benché non le piaccia che quest’ultimo dorma fino a tardi la
domenica. L’incontro indetto il 17 ottobre 2013 con la tutrice e il padre ha
confermato i contrasti insorti con i vicini, le difficoltà del padre a seguire
la figlia e la carente comunicazione con la tutrice e i nonni affidatari. In
tale contesto l’Autorità di protezione ha “suggerito di proseguire per il
momento con l’attuale assetto, ponendosi tuttavia come obbiettivo un ampliamento
di tale diritto”. Invitata a formulare osservazioni relative agli eventuali
cambiamenti insorti dopo predetto incontro, con scritto del 16 dicembre 2013,
la tutrice ha affermato di non poter dire “di avere riscontrato dei miglioramenti
rilevanti” né per quanto attiene alla relazione di PI 1 con il padre né
nell’ambito della comunicazione con lei. Basandosi sia sull’incontro intercorso
il 17 ottobre 2013 che sullo scritto della tutrice del 16 dicembre 2013,
l’Autorità di protezione ha confermato il diritto di visita del padre un sabato
ogni quindici giorni.
6.
La
decisione dell’Autorità di protezione di limitare il diritto di visita ad un
sabato ogni quindici giorni, benché sommariamente motivata, non disattende i
principi giuridici sopraelencati relativi al diritto alle relazioni personali
del genitore non affidatario. In effetti, PI 1 – che proviene da una situazione
famigliare dolorosa “segnata da separazioni e lutti” (rapporto del
servizio medico-psicologico di __________ del 14 giugno 2011) – si trova in un
età delicata. È con particolare cura che l’Autorità di protezione deve dunque
valutare per il bene di PI 1 che la durata e la frequenza delle relazioni
personali tra il padre e la figlia siano adeguati. L’accertamento delle
circostanze è fondato sia sulle dichiarazioni personali di PI 1 e del padre che
sulle valutazioni svolte dalla tutrice, dalla stessa Autorità di protezione e
dal servizio medico-psicologico. Ora, risulta dalle stesse valutazioni che
padre e figlia hanno delle buone relazioni personali e hanno espresso il
desiderio di vedersi con regolarità e possibilmente più spesso. Tuttavia,
sembra che il padre fatichi a privilegiare il benessere della figlia oltre il
proprio, dormendo a lungo la domenica mattina, spesso non avendo i mezzi di
sostentamento per potere dare da mangiare alla figlia, o non dando seguito agli
impegni presi nei suoi confronti rispettivamente nei confronti della tutrice o
dei nonni affidatari. Tenuto conto dell’età di PI 1 e delle difficoltà per il
padre di svegliarsi la domenica mattina, appare opportuno che PI 1 torni a
dormire a casa dei nonni affidatari il sabato sera. Inoltre, le tensioni sorte
con i vicini dei nonni materni dimostrano che è appropriato proteggere per il
momento PI 1 da situazioni conflittuali o con punti di riferimento poco chiari.
Sicché, soprattutto nell’ottica della crescita di PI 1 e del suo benessere, la
decisione presa dall’Autorità di protezione deve essere confermata. Nulla
impedisce che in futuro, a fronte di nuove circostanze (frequentazione dell’Istituto
__________ da parte di PI 1, relazione tra il padre e la nuova tutrice della
bambina, appianamento delle tensioni coi vicini dei nonni affidatari) l’assetto
delle relazioni personali con il padre possa essere rivisto, con il ripristino
del pernottamento o con l’aggiunta di un altro diritto di visita diurno. Ciò
non contraddice il carattere durevole che governa l’organizzazione delle relazioni
personali. Si tratterà semmai in futuro di prendere in considerazioni cambiamenti
oggettivi delle circostanze.
7.
Le
critiche del reclamante sull’operato di TU 1 cadono nel vuoto. Innanzitutto,
l’opposizione del padre alla nomina della curatrice aveva già fatto l’oggetto
di disamina da parte dell’allora Autorità di vigilanza, che non aveva
considerato opportuno rilevarla dalla carica affidatale. Inoltre, le
valutazioni svolte dalla tutrice erano ponderate e non contrarie allo sviluppo,
rispettivamente al benessere della ragazza. Si rileva inoltre che oggetto del
presente gravame è il diritto alle relazioni personali tra il padre e PI 1 e
non l’esistenza della tutela o la persona della tutrice. A titolo abbondanziale,
si sottolinea che la tutrice ha posto le dimissioni al mandato affidatole,
motivo per cui la fissazione e l’organizzazione del diritto di visita non
dovrebbe comunque patire in futuro di asserite tensioni od incomprensioni tra
il padre e la tutrice. Di conseguenza, il reclamo va respinto e la decisione
avversata confermata.
8.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico del reclamante.
Non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
150.–
fr.
200.–
sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.