Lexipedia

Decisione

9.2014.41

Esercizio delle relazioni personali padre-figlia

15 gennaio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nata il 2002, è

figlia di __________ (1966) e di RE 1 (1973). I genitori, non coniugati, hanno

sottoscritto il 3 settembre 2002 un “contratto per l’obbligo di mantenimento di

minori e per il diritto alle relazioni personali”, approvato dall’allora

Commissione tutoria regionale __________ (in seguito: Commissione tutoria) con

decisione del 13 febbraio 2003. Dallo stesso risulta che, in caso di scioglimento

della comunione domestica, la custodia di PI 1 è affidata alla madre. Per quel

che riguarda le relazioni personali, il suddetto contratto riserva un diritto

di visita in favore del padre – in particolare a partire dal quarto anno di età

di PI 1 – pari a “un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle

ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00, due settimane di vacanze in estate e

Natale o Pasqua alternativamente”.

B. __________ è deceduta

il 2010. Con dichiarazione del 7 aprile 2010 RE 1 ha rinunciato alla custodia

della figlia ed espresso il suo accordo affinché PI 1 sia affidata alle cure

dei nonni materni __________ e __________, domiciliati a __________. La

relativa Convenzione per l’affidamento familiare è stata approvata con risoluzione

n. 16 del 10 gennaio 2011 dalla Commissione tutoria. Nel frattempo, con

risoluzione n. 425 del 2 settembre 2010 la Commissione tutoria ha istituito una

tutela volontaria a favore del padre (giusta l’art. 372 vCC), ora tramutata

in curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC.

C. Con risoluzione n. 57

del 17 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha istituito una tutela ai sensi

dell’art. 368 vCC a favore di PI 1 e nominato TU 1, zia materna della

pupilla, in qualità di tutrice.

D. Avverso la predetta

decisione, il 25 febbraio 2011, RE 1, rappresentato dal suo tutore __________,

si è aggravato all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele opponendosi alla

nomina di TU 1 quale tutrice di PI 1, ritenendo che visti i rapporti difficili

tra di lui e la cognata sarebbe stata auspicabile la nomina di una persona

esterna alla famiglia. L’Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il 26

aprile 2011 l’opposizione formulata da RE 1 e ha confermato la risoluzione n.

57 relativa alla nomina della zia TU 1 in qualità di tutrice.

E. L’assetto del diritto

di visita di RE 1 basato sulla convenzione relativa all’obbligo di mantenimento

sottoscritta dai genitori il 3 settembre 2002 è rimasto inizialmente immutato.

Il 20 aprile 2011, la tutrice di PI 1 ha tuttavia comunicato alla Commissione

tutoria che PI 1 “manifesta palese nervosismo e inquietudine che influiscono

negativamente sia sul suo comportamento, sia sul rendimento scolastico” nei

giorni consecutivi alle visite dal padre. Su richiesta del 10 maggio 2011 della

Commissione tutoria, la psicologa di PI 1 ha corroborato la posizione della

tutrice, confermando di avere proposto al padre di ridurre l’esercizio del

diritto di visita ad un sabato ogni quindici giorni. Il diritto di visita è

dunque stato provvisoriamente ridotto di conseguenza.

F. Con scritto del 21

agosto 2013, la tutrice ha comunicato di nuovo all’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria, l’insorgere di difficoltà durante

l’esercizio del diritto di visita del padre. Inoltre, la tutrice rileva che i

nuovi vicini dei nonni materni di PI 1, amici del padre, intervengono sulla

linea educativa della pupilla, creando per lei “disagio e confusione”. In

seguito a questa segnalazione da parte della tutrice, il diritto di visita di PI

1 è stato ridotto da inizio ottobre 2013 ad una giornata ogni quindici giorni

dalle 8:00 alle 20:00.

G. Durante un incontro

tra il padre, la tutrice e l’Autorità di protezione tenutosi il 17 ottobre 2013

e volto a valutare le relazioni personali tra PI 1 ed il padre, quest’ultimo ha

chiesto l’ampliamento dell’assetto del proprio diritto di visita. L’Autorità di

protezione ha in particolare suggerito di “proseguire per il momento con

l’attuale assetto, ponendosi tuttavia come obbiettivo un ampliamento di tale

diritto”. L’Autorità di protezione ha inoltre chiesto alla tutrice di

valutare la situazione nei mesi seguenti e di presentare un rapporto consecutivo

a tale valutazione.

H. Mediante scritto del

16 dicembre 2013, la tutrice ha richiamato il proprio esposto del 21 agosto

2013, comunicando di non avere rilevato cambiamenti né per quel che attiene

all’atteggiamento del padre nei confronti di PI 1, né in merito alla collaborazione

tra di lui e la tutrice. Nel suo rapporto, essa ritiene dunque opportuno, per

il benessere di PI 1, mantenere il diritto di visita ad un sabato dalle 9:00

alle 20:30 ogni quindici giorni.

I. L’Autorità di

protezione ha, con risoluzione n. 152 del 24 febbraio 2014, respinto l’istanza

di RE 1 volta all’ampliamento del diritto di visita e deciso di confermare un

diritto alle relazioni personali limitato ad un sabato ogni quindici giorni

dalle 09:00 alle 20:30.

L. Contro la predetta

decisione del 24 febbraio 2014, RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del

17 marzo 2014 postulando che venga ampliato l’assetto del diritto di visita.

Chiamata a presentare osservazioni, TU 1 ha ribadito il 27 marzo 2014 la propria

posizione. L’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.

M. Successivamente alla

presentazione del reclamo, con istanza del 15 maggio 2014, TU 1, tutrice di PI

1 ha inoltrato all’Autorità di protezione le proprie dimissioni dal mandato a

lei affidato. Con risoluzione n. 472 del 26 giugno 2014, l’Autorità di protezione

ha confermato la tutela istituita su PI 1, accettato le dimissioni di TU 1 dal

mandato di tutrice e nominato __________ quale nuova tutrice di PI 1 dal 1°

luglio 2014. Inoltre, il 10 giugno 2014, il padre e la propria nuova curatrice

non si sono presentati ad un incontro con l’assistente sociale relativo

all’inserimento di PI 1 presso l’Istituto __________ in qualità di utente

esterna.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare l’art. 74b vLPamm).

2.

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha deciso di respingere la richiesta

del padre di vedere l’assetto del proprio diritto di visita ampliato. La decisione

dell’autorità di prime cure è fondata sostanzialmente sull’audizione del padre

e della tutrice svoltasi il 17 ottobre 2013 e sulle valutazione della tutrice

contenute nel proprio rapporto del 16 dicembre 2013 stilato a richiesta

dell’Autorità di protezione. Citando il predetto rapporto, l’Autorità di

protezione motiva la propria decisione sul fatto che la curatrice ha “indicato

che per benessere di PI 1 è opportuno mantenere l’attuale diritto di visita al

sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.30”. Nelle proprie osservazioni, l’Autorità di

protezione fa poi riferimento ai diversi scritti della tutrice risalenti alla

primavera del 2011, al rapporto del servizio medico-psicologico, ritenendo che

“il padre assume una sua linea educativa in contrasto con quella dei

nonni affidatari e della tutrice, creando cosi un disagio alla minorenne”.

3.

Nel

proprio reclamo, RE 1 lamenta che il tempo condiviso con la propria figlia sia

“troppo breve, nemmeno un giorno al mese”. Ritiene che le attività che

riesce a svolgere con sua figlia durante il tempo insieme siano “molto

limitate” a confronto di quelle svolte quando trascorrevano due week-end al

mese insieme (piscina, visite ai nonni, cucina insieme, visite a parenti o

giochi all’aperto). L’insorgente sostiene inoltre che il mancato esercizio

delle relazioni personali con sua figlia abbia conseguenze negative sia sulla

loro relazione che sull’andamento scolastico della ragazza. Ritiene infine RE 1

che la tutrice non collabori “all’unione familiare” e si augura che

questa situazione “migliori”.

4.

Giusta

l’art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(Schwenzer, in: Basler Kommentar, ZGB

I, 5ª ed., Berna 2014, n. 7 ad art. 273 CC). Il diritto alle relazioni

personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per

il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del bambino

(DTF 127 III 295 consid. 4a ; sentenza del Tribunale federale 5A_173/2014 del 6

giugno 2014 consid. 3.3).

4.1

Lo scopo delle

relazioni personali è quello di garantire contatti adeguati tra genitore e

figlio (sentenze del Tribunale federale 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a in: FamPra.ch 2002 pag. 399 e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2,

in: FamPra.ch 2002 pag. 833; RtiD II 2010 p. 629). Determinante è sempre il bene

del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori

passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46

consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del

Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere

in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si

annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e

del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai

rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di

corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via

(Schwenzer, op. cit., n. 13 ad

art. 273 CC; Hegnauer in: RDT 1998

pag. 174 e in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 65 ad art. 273 CC). Il diritto

di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi

su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio.

4.2

La personalità, la

disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione

e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti

in considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il

minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle,

la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Zurich 2014, n. 766). Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì

conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni

troppo complicate (Meier/Stettler,

op. cit., n. 767; sentenza CDP del 2 ottobre 2014, inc. 9.2014.5 consid

4).

4.3

Nel suo apprezzamento,

l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2 seg. ; 129 III 417,

consid. 2.1.1; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato

principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3 e

5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di

chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che

possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (Steck

in: FamKomm Erwachsenenschutz, n. 11 ad. art. 446 CC; DTF 128 III 411, consid.

3.2

). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare

attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

5.

Nella presente

fattispecie, il diritto di visita di RE 1 è stato ridotto durante la primavera

del 2011 per essere poi riportato all’assetto contenuto nella convenzione

sottoscritta tra i genitori di PI 1 al momento della sua nascita. Durante

l’estate del 2013, TU 1 ha nuovamente espresso dubbi relativi all’assetto del

diritto di visita di PI 1 (lettera di TU 1 all’ARP del 21 agosto 2013).

Ribadendo che la relazione tra PI 1 e suo padre era sostanzialmente buona, nel

suo scritto la tutrice ha segnalato certe problematiche insorte nel diritto di

visita, segnatamente la difficoltà per il padre di rispettare gli orari e gli

impegni stabiliti e una mancata attenzione nell’accudimento di PI 1. Inoltre la

tutrice ha rilevato che i nuovi vicini di casa dei nonni affidatari, i signori __________

– amici del padre di PI 1, e che frequentano la ragazza quando si trova con il

padre – mettono in difficoltà la ragazza per delle affermazioni in

contradizione con quelle dei nonni affidatari.

L’Autorità di protezione

ha previsto un audizione di PI 1 ed un incontro con la tutrice e il padre per

valutare la situazione. Nel frattempo (e-mail del 1° ottobre 2013), TU 1 ha

segnalato che il padre ed il nonno paterno avrebbero “toccato il seno [PI

1] per controllare le ghiandole”. Il diritto di visita di PI 1 è stato

nuovamente riportato ad un sabato ogni quindici giorni (e-mail di TU 1 del 1°

ottobre 2013 e risposta dell’Autorità di protezione del 4 ottobre 2013). Durante

l’audizione tenutasi il 10 ottobre 2013, PI 1 si è espressa in merito al

rapporto con il padre rilevando che il tempo trascorso insieme a lui sia “troppo

poco”, benché non le piaccia che quest’ultimo dorma fino a tardi la

domenica. L’incontro indetto il 17 ottobre 2013 con la tutrice e il padre ha

confermato i contrasti insorti con i vicini, le difficoltà del padre a seguire

la figlia e la carente comunicazione con la tutrice e i nonni affidatari. In

tale contesto l’Autorità di protezione ha “suggerito di proseguire per il

momento con l’attuale assetto, ponendosi tuttavia come obbiettivo un ampliamento

di tale diritto”. Invitata a formulare osservazioni relative agli eventuali

cambiamenti insorti dopo predetto incontro, con scritto del 16 dicembre 2013,

la tutrice ha affermato di non poter dire “di avere riscontrato dei miglioramenti

rilevanti” né per quanto attiene alla relazione di PI 1 con il padre né

nell’ambito della comunicazione con lei. Basandosi sia sull’incontro intercorso

il 17 ottobre 2013 che sullo scritto della tutrice del 16 dicembre 2013,

l’Autorità di protezione ha confermato il diritto di visita del padre un sabato

ogni quindici giorni.

6.

La

decisione dell’Autorità di protezione di limitare il diritto di visita ad un

sabato ogni quindici giorni, benché sommariamente motivata, non disattende i

principi giuridici sopraelencati relativi al diritto alle relazioni personali

del genitore non affidatario. In effetti, PI 1 – che proviene da una situazione

famigliare dolorosa “segnata da separazioni e lutti” (rapporto del

servizio medico-psicologico di __________ del 14 giugno 2011) – si trova in un

età delicata. È con particolare cura che l’Autorità di protezione deve dunque

valutare per il bene di PI 1 che la durata e la frequenza delle relazioni

personali tra il padre e la figlia siano adeguati. L’accertamento delle

circostanze è fondato sia sulle dichiarazioni personali di PI 1 e del padre che

sulle valutazioni svolte dalla tutrice, dalla stessa Autorità di protezione e

dal servizio medico-psicologico. Ora, risulta dalle stesse valutazioni che

padre e figlia hanno delle buone relazioni personali e hanno espresso il

desiderio di vedersi con regolarità e possibilmente più spesso. Tuttavia,

sembra che il padre fatichi a privilegiare il benessere della figlia oltre il

proprio, dormendo a lungo la domenica mattina, spesso non avendo i mezzi di

sostentamento per potere dare da mangiare alla figlia, o non dando seguito agli

impegni presi nei suoi confronti rispettivamente nei confronti della tutrice o

dei nonni affidatari. Tenuto conto dell’età di PI 1 e delle difficoltà per il

padre di svegliarsi la domenica mattina, appare opportuno che PI 1 torni a

dormire a casa dei nonni affidatari il sabato sera. Inoltre, le tensioni sorte

con i vicini dei nonni materni dimostrano che è appropriato proteggere per il

momento PI 1 da situazioni conflittuali o con punti di riferimento poco chiari.

Sicché, soprattutto nell’ottica della crescita di PI 1 e del suo benessere, la

decisione presa dall’Autorità di protezione deve essere confermata. Nulla

impedisce che in futuro, a fronte di nuove circostanze (frequentazione dell’Istituto

__________ da parte di PI 1, relazione tra il padre e la nuova tutrice della

bambina, appianamento delle tensioni coi vicini dei nonni affidatari) l’assetto

delle relazioni personali con il padre possa essere rivisto, con il ripristino

del pernottamento o con l’aggiunta di un altro diritto di visita diurno. Ciò

non contraddice il carattere durevole che governa l’organizzazione delle relazioni

personali. Si tratterà semmai in futuro di prendere in considerazioni cambiamenti

oggettivi delle circostanze.

7.

Le

critiche del reclamante sull’operato di TU 1 cadono nel vuoto. Innanzitutto,

l’opposizione del padre alla nomina della curatrice aveva già fatto l’oggetto

di disamina da parte dell’allora Autorità di vigilanza, che non aveva

considerato opportuno rilevarla dalla carica affidatale. Inoltre, le

valutazioni svolte dalla tutrice erano ponderate e non contrarie allo sviluppo,

rispettivamente al benessere della ragazza. Si rileva inoltre che oggetto del

presente gravame è il diritto alle relazioni personali tra il padre e PI 1 e

non l’esistenza della tutela o la persona della tutrice. A titolo abbondanziale,

si sottolinea che la tutrice ha posto le dimissioni al mandato affidatole,

motivo per cui la fissazione e l’organizzazione del diritto di visita non

dovrebbe comunque patire in futuro di asserite tensioni od incomprensioni tra

il padre e la tutrice. Di conseguenza, il reclamo va respinto e la decisione

avversata confermata.

8.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico del reclamante.

Non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

150.–

fr.

200.–

sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.