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Decisione

9.2014.43

Costi della verifica dei conti del curatelato da parte di un ausiliario esterno all'ARP: tassati quali spese di giustizia con la decisione di approvazione del rendiconto

1 ottobre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 188 consid. a/bb in);

che secondo l'art.

24 cpv. 3 ROPMA, che ha ripreso integralmente i contenuti dell'art. 24 cpv. 3

RTut in vigore fino al 31 dicembre 2012, l'approvazione dei rendiconti dei

curatori incombe all'autorità regionale di protezione;

che conformemente

all'art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere incaricata una persona

interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessaria

competenze; la responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità

regionale di protezione. La facoltà di fare capo a un ausiliario esterno per la

verifica dei conti era già prevista dall'art. 25 RTut in vigore fino al 31

dicembre 2012;

che, sia che la

verifica dei conti venga eseguita da una persona interna alla segreteria sia

Considerandi

che sia effettuata da un ausiliario esterno, trattandosi di operazioni di

competenza dell'autorità di protezione ed eseguite sotto la sua responsabilità,

i relativi costi devono essere tassati quale spesa di giustizia dall'Autorità

con l'approvazione del rendiconto a norma dell'art. 29 LPMA;

che nel caso in

esame l'invito trasmesso il 10 marzo 2014 dalla Presidente dell'Autorità di

protezione al curatore RE 1 di provvedere al pagamento della fattura 7 marzo

2014.

della __________ – ancor prima dell'approvazione dei rendiconti e della

tassazione delle spese ad essa connesse, avvenuta in data 12 marzo 2014 – non

costituisce palesemente decisione impugnabile;

che il reclamo si

avvera di conseguenza d'acchito privo d'oggetto, non avendo il curatore, in

tali circostanze, alcun obbligo di onorare il costo di una fattura che in data

10.

marzo 2014 risultava non ancora tassata a norma del menzionato art. 29 LPMA;

che, stante così le

cose, il reclamo va dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai

ruoli;

che, date le

circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.