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Decisione

9.2014.5

Decisione su richiesta di estensione dei diritti di visita

2 ottobre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 è nato il 2011 ed è figlio di RE 1 e CO 2. Quest'ultima detiene la custodia e

l'autorità parentale sul figlio.

B. L'Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

disciplinato i diritti di visita tra padre e figlio, in particolare mediante

risoluzione dell'11 marzo 2013 ha previsto che gli stessi avessero una durata

da tre a sei ore, con frequenza quindicinale e passaggio al Punto d'incontro.

Il Pretore della Giurisdizione di __________

con decisione del 15 luglio 2013 ha ordinato a RE 1 di astenersi dal contattare

o causare altri disagi a CO 2 - per quanto non necessario all'esercizio dei

diritti di visita - con la comminatoria penale di cui all'art. 292 CP.

C. In

data 6 novembre 2013 il padre ha chiesto un'estensione dei diritti di visita e

di effettuare le vacanze arretrate e quelle prenatalizie.

Con scritto del 26 novembre 2013 la madre

si è opposta a tale istanza.

D. Il

4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha respinto quest'ultima, in considerazione

dell'andamento degli incontri, della conflittualità tra i genitori, dell'età

del figlio, della mancanza di un motivo sostanziale che giustifichi una

modifica dell'assetto, il quale appare adeguato.

E. Il

23 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo contro questa risoluzione, adducendo

di voler essere un punto di riferimento più presente nella vita del figlio e nella

sua educazione; egli teme che gli si crei un disagio, poiché passa soltanto

poche ore con lui, e considerato che avrà un'altra figlia con la moglie, spera

di trascorrere il maggior tempo possibile con PI 1.

F. Con

atto del 29 gennaio 2014 l'Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della

scrivente Camera.

Nelle osservazioni del 17 febbraio 2014 la

madre chiede in via principale che il gravame sia dichiarato irricevibile e

subordinatamente che sia respinto, postulando la rifusione di ripetibili. Ella

sostiene che il medesimo non è sufficientemente motivato per giustificare

l'annullamento della decisione avversata. CO 2 ha ricordato il comportamento

molesto e persecutorio del padre nei suoi confronti e ha rilevato che: costui

non si è attenuto alle precedenti decisioni dell'Autorità di protezione e del

Pretore e non rispetta il termine di preavviso per mettere in agenda gli

incontri; non vi sono ragioni per modificare l'assetto già in vigore. RE 1

influenzerebbe negativamente il figlio, non lo nutrirebbe in modo adeguato e

non rispetterebbe i suoi ritmi.

G. Mediante

replica del 26 febbraio 2014 RE 1 contesta le affermazioni di CO 2. Egli si

duole di non essere informato sulle questioni importanti concernenti il figlio

e di incontri con quest'ultimo annullati e mai recuperati. Richiede inoltre di

avere l'affidamento del bambino oppure di vederlo almeno una volta alla

settimana e nei week-end interi alternati, come pure di togliere il divieto impostogli

e che la signora CO 2 e il suo patrocinatore gli presentino le loro scuse.

H. Con

scritto del 17 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha rinunciato a duplicare.

Mediante duplica del 28 aprile 2014 CO 2 evoca

l'eventuale intempestività della replica; si duole delle nuove richieste

paterne presentate con quest'ultimo allegato e chiede lo stralcio dagli atti

della documentazione ivi annessa in modo - a suo dire - inammissibile, che non

sarebbe pertinente con la decisione in disamina. Nel proprio allegato la madre

ripercorre la cronistoria e ribadisce le sue tesi, contestando quelle del

padre, così come la bontà della documentazione da lui prodotta e delle sue

affermazioni.

I. Nel

frattempo con risoluzione del 12 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha respinto le richieste materne, intese ad ammonire e dare istruzioni al reclamante e

verificare che le modalità di svolgimento degli incontri fossero compatibili

col benessere del minore, e quelle paterne, volte ad ottenere il recupero dei

diritti di visita persi, a far capo ad una persona di riferimento per il

passaggio del bambino, ad ottenere l'affidamento di quest'ultimo e le scuse

della madre e del di lei legale.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,

l’art. 74b vLPAmm).

2.

Quanto

alla tempestività della replica del reclamante, le osservazioni gli erano state

trasmesse il 18 febbraio 2014, la replica spontanea è datata 26 e spedita il 28

febbraio, è giunta alla scrivente Camera il 4 marzo 2014, perciò entro 15

giorni dalla notifica delle osservazioni.

3.

L'istanza

di affidamento del minore e le altre richieste del 26 febbraio 2014 vanno

presentate all'autorità di primo grado e debitamente motivate. La scrivente Came ra non intende pronunciarsi al riguardo, onde evitare di togliere un grado di

giurisdizione al reclamante.

Relativamente alla pretesa di levare il

divieto impartito dalla Pretura, si rileva che tale procedura esula dalle

competenze di questa Camera.

4.

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità

parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il

diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame

di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC N. 7). Il

diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo

di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di

identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c;5P.131/2006 del 25 agosto 2006,

cons. 3).

Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del

23.

agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114,

cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in

considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si

annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e

del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai

rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di

corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via

(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e

Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

La personalità, la disponibilità -

segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e

l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in

considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il

minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle,

la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 766).

Il diritto di visita va organizzato in base

a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in

prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà

organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit., no.

767).

5.

Spesso

sorgono divergenze in merito al recupero di incontri annullati. Di principio

questi ultimi decadono se si tratta di circostanze fortuite, come la malattia

del minore, gite scolastiche o sessioni di sci. Vi è invece compensazione se il

motivo è imputabile al genitore che cura il figlio, ad esempio in caso di

assenza inattesa, comodità, ecc.. La sospensione degli incontri durante le

vacanze del genitore che ha l'affidamento è ammissibile se l'altro genitore ha

potuto esercitare le relazioni personali durante una parte importante delle

vacanze del figlio. In questo ambito la comprensione e le concessioni

reciproche valgono sicuramente di più che i calcoli minuziosi (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 773).

Lo scopo della regolamentazione è quello di

consentire dei contatti adeguati col minore e non di tenere una contabilità

precisa. Per quanto possibile occorre evitare un accumulo di giorni di visita,

che potrebbe essere pregiudizievole al figlio. La decisione rileva dal libero

apprezzamento dell'autorità che si pronuncia alla luce del bene del figlio

(cfr. DTF 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2;5A_381/2010 del 21 luglio

2010, consid. 5.4.2;5A_764/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 2.2).

6.

Nel

suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione

delle relazioni personali (DTF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione

d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di

propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è

previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.

413).

Questo principio non dispensa tuttavia le

parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

7.

Nella

fattispecie, percorrendo gli atti dell'incarto, emerge la conflittualità

esistente tra i genitori, le difficoltà nell'accordarsi su vari punti che

riguardano le relazioni personali (orari, passaggio del figlio, recupero di

incontri persi, ecc.) e le critiche reciproche tra essi.

Si constata la mancanza di un'esecuzione

lineare e pacifica dell'assetto prestabilito per le relazioni personali.

In particolare per fissare le date

quindicinali occorre che il padre faccia prova di maggiore puntualità e costanza

nel trasmettere il calendario dei propri turni e nell'indicare i giorni

desiderati per incontrare il figlio. In assenza di regolarità in questa sua

incombenza manca un elemento di stabilità nello svolgimento pratico delle

relazioni personali.

Vista l'età di PI 1 l'assetto attuale

appare in linea con la prassi usuale.

Tenuto conto che gli orari ed i luoghi

fissati per il passaggio non sono sempre stati rispettati, come pure della

distanza dei domicili dei genitori rispetto al Punto d'incontro, dei tempi di

percorrenza, un'estensione dei diritti di visita è prematura.

Inoltre il reclamante non spiega il disagio

che si causerebbe al figlio con l'assetto attuale (cfr. reclamo) né perché

un'estensione sarebbe nell'interesse del minore.

Quanto alle vacanze arretrate, esse non

erano state concesse (il reclamante stesso afferma "non le ho mai fatte")

e pertanto non si vedono le ragioni per cui dovrebbero essere recuperate.

Ad ogni modo va pure osservato che il

figlio è abituato a trascorrere soltanto alcune ore col padre e di conseguenza

una permanenza improvvisa di più giorni comporterebbe un cambiamento repentino non

adeguato per il bene del minore.

Se le circostanze miglioreranno, l'assetto

dei diritti di visita dovrà essere adattato con un graduale aumento della

durata e/o frequenza degli incontri.

Considerata la situazione al momento in cui

è stata adottata, la decisione impugnata merita conferma.

8.

Vista

la conflittualità nel caso concreto, si ricorda il tenore dell'art.

274.

cpv. 1 CC: "Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri

i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito

dell’educatore.".

RE 1 e CO 2 non formano più

una coppia, ma restano i genitori di PI 1 e in quanto tali hanno un dovere di

lealtà che persiste oltre la loro separazione ed è reciproco, perciò riguarda

entrambi (Epiney-Colombo, Il

diritto alle relazioni personali, 2006).

Essi devono promuovere

un'attitudine positiva l'uno verso l'altro in modo generale e non soltanto per

gli incontri (Meier/Stettler, op. cit., n. 774-775).

RE 1 e CO 2 sono cortesemente invitati a

dar prova fattiva delle loro intenzioni positive circa il benessere del figlio

e quindi a volersi migliorare - ognuno personalmente - per questo aspetto.

Parimenti si ricorda loro quanto esposto (supra consid. 5) circa

l'opportunità di operare concessioni reciproche piuttosto che un calcolo

meramente matematico sugli incontri.

9.

In

virtù di quanto precede il ricorso è respinto.

Gli oneri del reclamo seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 200.--

b) spese fr. 50.--

fr. 250.--

sono posti a carico del reclamante, il

quale rifonderà fr. 500.-- a CO 2 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.