9.2014.5
Decisione su richiesta di estensione dei diritti di visita
2 ottobre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.5
Lugano
2 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda le relazioni personali col figlio
giudicando
sul reclamo del 23 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 4 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
1 è nato il 2011 ed è figlio di RE 1 e CO 2. Quest'ultima detiene la custodia e
l'autorità parentale sul figlio.
B. L'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
disciplinato i diritti di visita tra padre e figlio, in particolare mediante
risoluzione dell'11 marzo 2013 ha previsto che gli stessi avessero una durata
da tre a sei ore, con frequenza quindicinale e passaggio al Punto d'incontro.
Il Pretore della Giurisdizione di __________
con decisione del 15 luglio 2013 ha ordinato a RE 1 di astenersi dal contattare
o causare altri disagi a CO 2 - per quanto non necessario all'esercizio dei
diritti di visita - con la comminatoria penale di cui all'art. 292 CP.
C. In
data 6 novembre 2013 il padre ha chiesto un'estensione dei diritti di visita e
di effettuare le vacanze arretrate e quelle prenatalizie.
Con scritto del 26 novembre 2013 la madre
si è opposta a tale istanza.
D. Il
4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha respinto quest'ultima, in considerazione
dell'andamento degli incontri, della conflittualità tra i genitori, dell'età
del figlio, della mancanza di un motivo sostanziale che giustifichi una
modifica dell'assetto, il quale appare adeguato.
E. Il
23 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo contro questa risoluzione, adducendo
di voler essere un punto di riferimento più presente nella vita del figlio e nella
sua educazione; egli teme che gli si crei un disagio, poiché passa soltanto
poche ore con lui, e considerato che avrà un'altra figlia con la moglie, spera
di trascorrere il maggior tempo possibile con PI 1.
F. Con
atto del 29 gennaio 2014 l'Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della
scrivente Camera.
Nelle osservazioni del 17 febbraio 2014 la
madre chiede in via principale che il gravame sia dichiarato irricevibile e
subordinatamente che sia respinto, postulando la rifusione di ripetibili. Ella
sostiene che il medesimo non è sufficientemente motivato per giustificare
l'annullamento della decisione avversata. CO 2 ha ricordato il comportamento
molesto e persecutorio del padre nei suoi confronti e ha rilevato che: costui
non si è attenuto alle precedenti decisioni dell'Autorità di protezione e del
Pretore e non rispetta il termine di preavviso per mettere in agenda gli
incontri; non vi sono ragioni per modificare l'assetto già in vigore. RE 1
influenzerebbe negativamente il figlio, non lo nutrirebbe in modo adeguato e
non rispetterebbe i suoi ritmi.
G. Mediante
replica del 26 febbraio 2014 RE 1 contesta le affermazioni di CO 2. Egli si
duole di non essere informato sulle questioni importanti concernenti il figlio
e di incontri con quest'ultimo annullati e mai recuperati. Richiede inoltre di
avere l'affidamento del bambino oppure di vederlo almeno una volta alla
settimana e nei week-end interi alternati, come pure di togliere il divieto impostogli
e che la signora CO 2 e il suo patrocinatore gli presentino le loro scuse.
H. Con
scritto del 17 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha rinunciato a duplicare.
Mediante duplica del 28 aprile 2014 CO 2 evoca
l'eventuale intempestività della replica; si duole delle nuove richieste
paterne presentate con quest'ultimo allegato e chiede lo stralcio dagli atti
della documentazione ivi annessa in modo - a suo dire - inammissibile, che non
sarebbe pertinente con la decisione in disamina. Nel proprio allegato la madre
ripercorre la cronistoria e ribadisce le sue tesi, contestando quelle del
padre, così come la bontà della documentazione da lui prodotta e delle sue
affermazioni.
I. Nel
frattempo con risoluzione del 12 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha respinto le richieste materne, intese ad ammonire e dare istruzioni al reclamante e
verificare che le modalità di svolgimento degli incontri fossero compatibili
col benessere del minore, e quelle paterne, volte ad ottenere il recupero dei
diritti di visita persi, a far capo ad una persona di riferimento per il
passaggio del bambino, ad ottenere l'affidamento di quest'ultimo e le scuse
della madre e del di lei legale.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPAmm).
2.
Quanto
alla tempestività della replica del reclamante, le osservazioni gli erano state
trasmesse il 18 febbraio 2014, la replica spontanea è datata 26 e spedita il 28
febbraio, è giunta alla scrivente Camera il 4 marzo 2014, perciò entro 15
giorni dalla notifica delle osservazioni.
3.
L'istanza
di affidamento del minore e le altre richieste del 26 febbraio 2014 vanno
presentate all'autorità di primo grado e debitamente motivate. La scrivente Came ra non intende pronunciarsi al riguardo, onde evitare di togliere un grado di
giurisdizione al reclamante.
Relativamente alla pretesa di levare il
divieto impartito dalla Pretura, si rileva che tale procedura esula dalle
competenze di questa Camera.
4.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità
parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il
diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame
di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC N. 7). Il
diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo
di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di
identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c;5P.131/2006 del 25 agosto 2006,
cons. 3).
Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del
23.
agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114,
cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in
considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si
annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e
Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
La personalità, la disponibilità -
segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e
l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in
considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il
minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle,
la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 766).
Il diritto di visita va organizzato in base
a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in
prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà
organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit., no.
767).
5.
Spesso
sorgono divergenze in merito al recupero di incontri annullati. Di principio
questi ultimi decadono se si tratta di circostanze fortuite, come la malattia
del minore, gite scolastiche o sessioni di sci. Vi è invece compensazione se il
motivo è imputabile al genitore che cura il figlio, ad esempio in caso di
assenza inattesa, comodità, ecc.. La sospensione degli incontri durante le
vacanze del genitore che ha l'affidamento è ammissibile se l'altro genitore ha
potuto esercitare le relazioni personali durante una parte importante delle
vacanze del figlio. In questo ambito la comprensione e le concessioni
reciproche valgono sicuramente di più che i calcoli minuziosi (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 773).
Lo scopo della regolamentazione è quello di
consentire dei contatti adeguati col minore e non di tenere una contabilità
precisa. Per quanto possibile occorre evitare un accumulo di giorni di visita,
che potrebbe essere pregiudizievole al figlio. La decisione rileva dal libero
apprezzamento dell'autorità che si pronuncia alla luce del bene del figlio
(cfr. DTF 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2;5A_381/2010 del 21 luglio
2010, consid. 5.4.2;5A_764/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 2.2).
6.
Nel
suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione
delle relazioni personali (DTF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione
d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di
propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è
previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.
413).
Questo principio non dispensa tuttavia le
parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
7.
Nella
fattispecie, percorrendo gli atti dell'incarto, emerge la conflittualità
esistente tra i genitori, le difficoltà nell'accordarsi su vari punti che
riguardano le relazioni personali (orari, passaggio del figlio, recupero di
incontri persi, ecc.) e le critiche reciproche tra essi.
Si constata la mancanza di un'esecuzione
lineare e pacifica dell'assetto prestabilito per le relazioni personali.
In particolare per fissare le date
quindicinali occorre che il padre faccia prova di maggiore puntualità e costanza
nel trasmettere il calendario dei propri turni e nell'indicare i giorni
desiderati per incontrare il figlio. In assenza di regolarità in questa sua
incombenza manca un elemento di stabilità nello svolgimento pratico delle
relazioni personali.
Vista l'età di PI 1 l'assetto attuale
appare in linea con la prassi usuale.
Tenuto conto che gli orari ed i luoghi
fissati per il passaggio non sono sempre stati rispettati, come pure della
distanza dei domicili dei genitori rispetto al Punto d'incontro, dei tempi di
percorrenza, un'estensione dei diritti di visita è prematura.
Inoltre il reclamante non spiega il disagio
che si causerebbe al figlio con l'assetto attuale (cfr. reclamo) né perché
un'estensione sarebbe nell'interesse del minore.
Quanto alle vacanze arretrate, esse non
erano state concesse (il reclamante stesso afferma "non le ho mai fatte")
e pertanto non si vedono le ragioni per cui dovrebbero essere recuperate.
Ad ogni modo va pure osservato che il
figlio è abituato a trascorrere soltanto alcune ore col padre e di conseguenza
una permanenza improvvisa di più giorni comporterebbe un cambiamento repentino non
adeguato per il bene del minore.
Se le circostanze miglioreranno, l'assetto
dei diritti di visita dovrà essere adattato con un graduale aumento della
durata e/o frequenza degli incontri.
Considerata la situazione al momento in cui
è stata adottata, la decisione impugnata merita conferma.
8.
Vista
la conflittualità nel caso concreto, si ricorda il tenore dell'art.
274.
cpv. 1 CC: "Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri
i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito
dell’educatore.".
RE 1 e CO 2 non formano più
una coppia, ma restano i genitori di PI 1 e in quanto tali hanno un dovere di
lealtà che persiste oltre la loro separazione ed è reciproco, perciò riguarda
entrambi (Epiney-Colombo, Il
diritto alle relazioni personali, 2006).
Essi devono promuovere
un'attitudine positiva l'uno verso l'altro in modo generale e non soltanto per
gli incontri (Meier/Stettler, op. cit., n. 774-775).
RE 1 e CO 2 sono cortesemente invitati a
dar prova fattiva delle loro intenzioni positive circa il benessere del figlio
e quindi a volersi migliorare - ognuno personalmente - per questo aspetto.
Parimenti si ricorda loro quanto esposto (supra consid. 5) circa
l'opportunità di operare concessioni reciproche piuttosto che un calcolo
meramente matematico sugli incontri.
9.
In
virtù di quanto precede il ricorso è respinto.
Gli oneri del reclamo seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 200.--
b) spese fr. 50.--
fr. 250.--
sono posti a carico del reclamante, il
quale rifonderà fr. 500.-- a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.