9.2014.52
Mercede, rimborso spese e rapporto morale del curatore incaricato di una curatela educativa
19 febbraio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.52
Lugano
19 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett f. n 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’approvazione del
rapporto morale e della nota mercede per l’anno 2013 per la gestione della
curatela educativa a favore dei figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 5 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2000) e PI 2
(2005) sono nati dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per
divorzio il 2010. I figli sono stati affidati per le cure e l’educazione alla
madre, riservato un diritto di visita in favore del padre. L’autorità parentale
è stata attribuita congiuntamente (sentenza della Pretura di __________ del 29
aprile 2010).
B. CO 2 ha contratto
matrimonio con __________ in luglio 2012 e dalla loro unione è nata __________
(2013). RE 1 invece si è coniugato con __________ nel novembre 2012. Insieme
hanno avuto __________ (2012).
C. Con istanza del 1°
giugno 2010, CO 2 ha domandato all’allora Commissione tutoria __________ (in
seguito Commissione tutoria) un sostegno per la pianificazione del diritto di
visita. Costatato che un accordo tra le parti non era possibile, la Commissione
tutoria ha stabilito il diritto di visita del padre per l’estate 2010 con
risoluzione n. 321/2010 del 2 luglio 2010. RE 1 si è aggravato contro tale
risoluzione con ricorso del 5 luglio 2010 all’allora Autorità di vigilanza
sulle tutele. Il diritto di visita per l’anno scolastico 2010-2011, fissato lo
stesso giorno dalla Commissione tutoria non è invece stato impugnato
(risoluzione n. 324/2010). Con decisione del 28 luglio 2010, l’Autorità di
vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso e modificato il calendario del
diritto di visita del padre per l’estate 2010. Al punto 7 del dispositivo, l’Autorità
segnalava che “vista la conflittualità genitoriale ed il coinvolgimento dei
bambini nelle discussioni dei signori __________, si chiede alla Commissione
tutoria di approfondire il caso ed indagare in merito alla necessità di
adottare ulteriori misure per proteggere maggiormente i minori” (decisione
dell’Autorità di vigilanza, n. 7 pag. 9).
D. Con risoluzione n.
11/2013 dell’11 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, ha istituito, con l’accordo di entrambi i genitori, una curatela per
la vigilanza delle relazioni personali conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC,
designando quale curatore il signor CURA 1. I compiti del curatore contenuti nella
risoluzione sono in particolare:
- “sostenere
i genitori nella pianificazione del diritto di visita, rispettivamente quello
di rendere possibile il miglioramento della comunicazione tra di loro;
- trasmettere
all’Autorità regionale di protezione un rapporto morale annuale, la prima volta
entro 6 mesi dalla cresciuta in giudicato della presente decisione”.
E. Con risoluzione n.
22/2013 del 1° febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza
del 21 dicembre 2012 di RE 1 volta alla modifica dell’assetto del diritto di
visita. RE 1 si è aggravato contro predetta risoluzione alla presente Camera
con ricorso del 1° marzo 2013 lamentando in particolare la violazione del suo
diritto di essere sentito. Questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1 il 13
settembre 2013, annullato la decisione del 1° febbraio 2013 dell’Autorità di protezione
e ritornato gli atti a quest’ultima (inc. 9.2013.96). Su richiesta del padre, è
stato fissato un incontro presso l’Autorità di protezione. Nel frattempo, con
istanza del 15 luglio 2013, RE 1 ha in particolare domandato la revoca della
curatela educativa.
F. Il 18 ottobre 2013 il
curatore educativo CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione il proprio
rapporto morale e il 5 dicembre 2013 la propria nota d’onorario per mercede e rimborso
spese per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2013 e il 29 ottobre 2013.
G. Sentito dall’Autorità
di protezione l’11 novembre 2013, RE 1 ha ribadito la sua richiesta di vedere
revocata la curatela educativa. Con risoluzione n. 536G/2013, l’Autorità di
protezione ha stabilito il diritto di visita del padre per le vacanze di Natale
2013. In una lettera dello stesso giorno indirizzata alle parti, l’Autorità di
protezione ha comunicato “di mantenere la curatela educativa, nel senso che
il curatore manterrà un ruolo di sola vigilanza delle regole pattuite nel corso
dell’anno 2013”.
H. Mediante risoluzione
n. 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha riconosciuto fr. 2'238.20
quale mercede e rimborso spese a favore del curatore educativo CURA 1 per il
periodo compreso tra il 10.01.2013 ed il 29.10.2013.
I. Con reclamo del 2
aprile 2014, RE 1 si è aggravato a questa Camera contro la risoluzione n.
15G/2014 domandando che sia revocato il mandato del curatore, e contestando la
fattura esposta da quest’ultimo per l’anno 2013 a titolo di mercede e rimborso spese, la ripartizione di tale nota d’onorario a metà tra i
genitori, così come il rapporto morale stilato dal curatore. Invitata a
formulare osservazioni, la madre, CO 2, si è opposta al reclamo sopracitato con
delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito. Il 13 giugno
2014, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.
L. Il 13 luglio 2014
l’insorgente ha presentato una replica spontanea prendendo posizione sulle
osservazioni di CO 2 e contestandone gli argomenti. Quest’ultima non ha presentato
duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia
di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
I. In ordine
2.
Nel
proprio gravame, l’insorgente impugna sia la decisione di approvazione della
mercede e del rimborso spese del curatore educativo (risoluzione n. 15G/2014
del 5 marzo 2014) – per quanto attiene al suo ammontare e alla sua ripartizione
tra i genitori – che il rapporto morale del 18 ottobre 2013 stilato dallo
stesso curatore. Egli lamenta inoltre che l’Autorità di protezione non abbia
dato seguito alla sua richiesta di mettere fine alla curatela educativa
(reclamo pag. 2 primo paragrafo, pag. 5 paragrafo centrale).
2.1
Le doglianze relative
alla revoca della curatela educativa sono nella fattispecie irricevibili.
Giusta l’articolo 450b cpv. 1 CC, il reclamo contro una decisione presa dall’Autorità
di protezione deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione di
detta decisione. Ora benché RE 1 abbia inoltrato più istanze avverso il
mantenimento della curatela e espresso un parere in questo senso durante
l’udienza tenutasi l’11 novembre 2013, non si è opposto al mantenimento della
curatela comunicatogli il 17 dicembre 2013 nel termine di reclamo di 30 giorni,
ma solo unitamente al gravame inoltrato il 5 aprile 2014. Il reclamo, nella
fattispecie è manifestamente irricevibile in quanto tardivo. Va sottolineato a
titolo abbondanziale, che comunque la presente Camera non è competente ad esaminare in prima battuta richieste di revoca della
curatela, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.
2.2
Inammissibile è anche
la contestazione da parte dell’insorgente del rapporto morale datato 18 ottobre
2013.
e stilato dal curatore all’attenzione dell’Autorità di protezione. Giusta
l’art. 415 CC, l’Autorità di protezione è tenuta ad approvare il rapporto
morale. L’approvazione non dà scarico al tutore (o al curatore), il quale non è
sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam
protection de l'adulte, Biderbost,
n. 9 ad art. 415 CC). Significa semplicemente che l’Autorità di protezione ha
accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso
contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega
l'approvazione in tutto o in parte. In principio, l'autorità medesima statuisce
contestualmente sulla mercede spettante al tutore (o al curatore), indicando
chi se ne debba far carico (Geiser,
op. cit., ad art. 423 vCC n. 7). Un’eventuale reclamo deve dunque essere
inoltrato avverso la decisione di approvazione del rapporto morale e non contro
di esso poiché non è di per sé destinato al curatelato (vedi anche l’art. 411
cpv. 2 CC che prevede che una copia di tale rapporto può essere fornita al
curatelato a sua richiesta).
2.3
Nella presente
fattispecie, CURA 1 ha inoltrato il proprio rapporto morale il 18 ottobre 2013
mentre la nota mercede è stata comunicata all’Autorità di protezione circa un
mese dopo. Nella decisione 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione
non affronta il rapporto morale, approvando specificamente unicamente la nota
mercede. Non risulta inoltre dagli atti che il rapporto morale del curatore
sia, ad oggi, stato approvato dall’Autorità di protezione. Il reclamo su questo
punto è prematuro e quindi irricevibile. Potrà eventualmente essere inoltrato
quando sarà presa dall’Autorità di protezione una decisione formale di approvazione
del rapporto morale del 18 ottobre 2013 munita dell’indicazione della via di ricorso.
II. Approvazione della mercede
e del rimborso spese
3.
Con risoluzione n.
15G/2014 spedita il 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione, riferendosi alla “nota
dettagliata 5 dicembre 2013” ha riconosciuto “fr. 2'238.20 quale mercede e
rimborso spese per il periodo 10.01.2013-29.10.2013, a carico dei genitori, in
ragione di ½ ciascuno”.
4.
Nel proprio gravame,
l’insorgente contesta in modo generico la mercede ed il rimborso spese
riconosciuti al curatore così come la loro ripartizione tra i coniugi (reclamo
pag. 5). In modo particolare, egli soggiunge che l’ex-moglie abbia “utilizzato
il curatore per i suoi scopi finanziari e non per pianificazione vacanze o migliorare
comunicazione fra genitori come stabilito da ARP” (reclamo pag. 2, 3° paragrafo).
RE 1 procede inoltre ad un'analisi della fattura e ne contesta puntualmente
diverse voci, in particolare quelle precedenti il 26 marzo 2013, quella del 27
marzo 2013, quella dell’8 aprile 2013, quelle dei mesi di aprile/maggio 2013,
quella del 2 settembre 2013, del 24 ottobre 2013 (reclamo pag. 2 e 3).
4.1
L'istituzione di una
curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio
sia minacciato (art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere
prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura
meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere
appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF
140.
III 241 consid. 2.1. con rinvii). In applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC,
l’Autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri,
segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il
bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di
visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola
vigilanza delle relazioni personali. La curatela educativa di vigilanza delle
relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare,
malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il
genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF
140.
III 241 consid. 2.1. e 2.3. con rinvii).
4.2
Giusta l’articolo 404
cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori
(art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser
ad. art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al
rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo
del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in
particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al
curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”,
l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato
al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il
compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404
CC. La remunerazione dei curatori è prevista dagli articoli 16 e 17 ROMPA. Dopo
avere precisato che i curatori hanno diritto sia ad un compenso che al rimborso
delle proprie spese, l’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del
mandato l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione
oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Inoltre,
giusta l’art. 16 cpv. 3 ROMPA, la domanda di indennità ed il conteggio delle
spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale. L’art. 17 ROPMA ribadisce infine che l’indennità – compresa
fra fr. 40 e fr. 80 l’ora - è stabilita tenendo conto dell’estensione e
della complessità dei compiti conferiti.
4.3
Quanto all’accollo
delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel
nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve essere
pagato con i beni dell’interessato. In caso la misura sia istituita a tutela di
minorenni, le spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e
devono, in principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 3ª ed, pag. 286 n.
989). I genitori sono tenuti a risponderne in misura personale, solidale e
primaria, cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8). La presente Camera ha giudicato in passato che non può tuttavia essere esclusa a priori
una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in
particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno dei genitori
nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid.
8.
in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3).
4.4
La richiesta di
mercede e rimborso spese da parte del curatore CURA 1 è stata inoltrata il 5
dicembre 2013 ed approvata dall’Autorità di protezione con risoluzione del 5
marzo 2014. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di
fr. 60.– l’ora – in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di protezione
al momento della sua nomina – per 31.3 ore, per un totale di fr. 1'880.–
oltre a spese di spostamento di fr. 358.20, l’importo del totale complessivo
essendo pari a fr. 2'238.20. Ogni intervento è stato documentato in una
tabella, allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese. Nel caso in
esame, RE 1 contesta il resoconto finanziario sottoposto dal curatore e
approvato dall’Autorità di protezione sotto due punti di visita principalmente:
egli ritiene in effetti che il curatore abbia oltrepassato i termini del
proprio mandato facendo seguito alle richieste finanziarie della ex-moglie e
contesta diversi punti della nota d’onorario del curatore. Soggiunge che, date
le circostanze, la spartizione delle spese a metà non si giustifica.
4.5
Sebbene nella fattispecie, il reclamante non indichi neppure a grandi linee di quanto
andasse ridotta la mercede del curatore si giustifica approfondire brevemente
le doglianze esposte. RE 1 sostiene che fino al 17 giugno 2013 “la CO
2.
non ha fatto altro che richieste finanziarie tramite il curatore”. Questa
censura non trova conferma agli atti. Essi contengono una e-mail dell’8 aprile
2013, anch’esso puntualmente contestato, in cui il curatore inoltra a RE 1 una
richiesta della ex-moglie relativa ai costi di un corso di judo. Vi è inoltre
una e-mail del 24 ottobre 2013 del curatore a RE 1 in cui precisa che “l’incontro
è esclusivamente pensato per PI 1 e PI 2…escluso tutto il lato finanziario tra
te e CO 2”. Gli altri scambi sono soprattutto volti a trovare un momento di
incontro dei genitori con il curatore, o a tentare di organizzare l’esercizio
del diritto di visita. Non si può dunque dare seguito a questa censura che non
trova riscontro concreto nella fattispecie. Nelle proprie
critiche relative alle poste del 26 marzo 2013, 27 marzo 2013, 2 settembre
2009, RE 1 non si confronta con gli importi esposti dal curatore ma si
limita a critiche generiche sull’operato di quest’ultimo. Non meritano dunque
un’ulteriore disamina.
4.6
In modo generico nel
proprio reclamo, RE 1 ribadisce inoltre che ritiene la domanda di mercede
ingiustificata in relazione al lavoro svolto dal curatore. Queste critiche
devono essere contestualizzate. Le difficoltà nell’esercizio del diritto di
visita hanno condotto la madre, CO 2, a domandare un intervento dell’Autorità
di protezione, sfociato nella nomina del curatore CURA 1. Il grado di
conflittualità molto elevato tra i genitori e la loro mancanza di
collaborazione per facilitare l’esercizio del diritto di visita non sembrano
essere scemati durante l’anno 2013. Basti considerare che un incontro a tre
(dei genitori con il curatore) non è stato possibile per tutto l’anno 2013, che
indipendentemente della nomina di un curatore i genitori hanno comunque dovuto
domandare diversi interventi dell’Autorità di protezione per stabilire il
calendario del diritto di visita o per dirimere tensioni puntuali o che la
madre non ha messo a disposizione le carte d’identità dei figli ripetutamente
chieste dal padre. Si rileva inoltre che PI 1 ha rifiutato di vedere il padre
per mesi. Il grado alto di tensione ha probabilmente limitato la possibilità
per il curatore di svolgere al meglio il mandato a lui affidato e di portare i
miglioramenti auspicati dall’Autorità di protezione per il bene dei figli. Ciò
non toglie che il curatore è stato coinvolto dalle parti ripetutamente (anche
dal qui reclamante), che ha affrontato diverse trasferte per incontrarle a più
riprese e che ha tentato di organizzare un incontro a tre nell’ottica di
agevolare le loro relazioni personali e di facilitare l’esercizio del diritto
di visita. Per questi motivi, una congrua remunerazione gli è dovuta.
4.7
Ciò posto, la tabella
presentata dal curatore non manca tuttavia di destare qualche interrogativo.
Per quel che è delle spese telefoniche, a volte esse sono state integrate nel
totale esposto per un intervento mentre altre volte non lo sono state (per
esempio interventi del 22.03.2013 e del 26.03.2013 in cui non sono state inserite
a fronte degli interventi del 25.02.2013 o del 22.05.2013 colonna 7 della tabella).
Addirittura, a volte il curatore ha fatturato il suo intervento telefonico in
tempo, senza esporre le spese telefoniche nella propria tabella (per esempio interventi
telefonici del 15.03.2013, del 10.04.2013, del 8.05.2013, del 6.06.2013, del
24.10.2013
mancanti nella colonna 4 della tabella). Per quel che è delle ore di
lavoro, a due riprese il curatore ha esposto fr. 80.– al posto di
fr. 120.– come corrispettivo di due ore di lavoro (intervento del
22.03.2013
e del 28.03.2013). Sebbene la tabella esposta dal curatore non
rifletta, in alcuni punti, con la trasparenza auspicata i diversi interventi
svolti, permette in modo sufficientemente determinato di quantificare il lavoro
svolto, e lo rappresenta in maniera realista. Per questo motivo non si ravvisano
motivi di distanziarsene. La mercede ed il rimborso spese esposti dal curatore
devono dunque essere confermati.
4.8
Rimane da esaminare la
richiesta di RE 1 di vedere modificata la ripartizione tra i genitori a metà
delle spese del curatore. Anche a tale richiesta non si giustifica dare
seguito. Innanzitutto RE 1 non precisa in che misura la nota d’onorario del
curatore dovrebbe essere ripartita diversamente. Inoltre, la critica secondo
cui CO 2 avrebbe fatto ricorso al curatore per motivi oltrepassanti il mandato
di quest’ultimo non trova riscontro concreto agli atti. Non appaiono dunque
motivi per imputarle una responsabilità maggiore nel generare costi aggiuntivi.
La percezione che il reclamante ha della situazione non trova riscontro
oggettivo nella fattispecie. Non sono dunque dati i presupposti per discostarsi
dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi
i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le
quali sono entrambi responsabili.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia
sono poste a carico del reclamante. Non vengono inoltre assegnate ripetibili,
non essendo state richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.