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Decisione

9.2014.52

Mercede, rimborso spese e rapporto morale del curatore incaricato di una curatela educativa

19 febbraio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2000) e PI 2

(2005) sono nati dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per

divorzio il 2010. I figli sono stati affidati per le cure e l’educazione alla

madre, riservato un diritto di visita in favore del padre. L’autorità parentale

è stata attribuita congiuntamente (sentenza della Pretura di __________ del 29

aprile 2010).

B. CO 2 ha contratto

matrimonio con __________ in luglio 2012 e dalla loro unione è nata __________

(2013). RE 1 invece si è coniugato con __________ nel novembre 2012. Insieme

hanno avuto __________ (2012).

C. Con istanza del 1°

giugno 2010, CO 2 ha domandato all’allora Commissione tutoria __________ (in

seguito Commissione tutoria) un sostegno per la pianificazione del diritto di

visita. Costatato che un accordo tra le parti non era possibile, la Commissione

tutoria ha stabilito il diritto di visita del padre per l’estate 2010 con

risoluzione n. 321/2010 del 2 luglio 2010. RE 1 si è aggravato contro tale

risoluzione con ricorso del 5 luglio 2010 all’allora Autorità di vigilanza

sulle tutele. Il diritto di visita per l’anno scolastico 2010-2011, fissato lo

stesso giorno dalla Commissione tutoria non è invece stato impugnato

(risoluzione n. 324/2010). Con decisione del 28 luglio 2010, l’Autorità di

vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso e modificato il calendario del

diritto di visita del padre per l’estate 2010. Al punto 7 del dispositivo, l’Autorità

segnalava che “vista la conflittualità genitoriale ed il coinvolgimento dei

bambini nelle discussioni dei signori __________, si chiede alla Commissione

tutoria di approfondire il caso ed indagare in merito alla necessità di

adottare ulteriori misure per proteggere maggiormente i minori” (decisione

dell’Autorità di vigilanza, n. 7 pag. 9).

D. Con risoluzione n.

11/2013 dell’11 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, ha istituito, con l’accordo di entrambi i genitori, una curatela per

la vigilanza delle relazioni personali conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC,

designando quale curatore il signor CURA 1. I compiti del curatore contenuti nella

risoluzione sono in particolare:

- “sostenere

i genitori nella pianificazione del diritto di visita, rispettivamente quello

di rendere possibile il miglioramento della comunicazione tra di loro;

- trasmettere

all’Autorità regionale di protezione un rapporto morale annuale, la prima volta

entro 6 mesi dalla cresciuta in giudicato della presente decisione”.

E. Con risoluzione n.

22/2013 del 1° febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza

del 21 dicembre 2012 di RE 1 volta alla modifica dell’assetto del diritto di

visita. RE 1 si è aggravato contro predetta risoluzione alla presente Camera

con ricorso del 1° marzo 2013 lamentando in particolare la violazione del suo

diritto di essere sentito. Questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1 il 13

settembre 2013, annullato la decisione del 1° febbraio 2013 dell’Autorità di protezione

e ritornato gli atti a quest’ultima (inc. 9.2013.96). Su richiesta del padre, è

stato fissato un incontro presso l’Autorità di protezione. Nel frattempo, con

istanza del 15 luglio 2013, RE 1 ha in particolare domandato la revoca della

curatela educativa.

F. Il 18 ottobre 2013 il

curatore educativo CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione il proprio

rapporto morale e il 5 dicembre 2013 la propria nota d’onorario per mercede e rimborso

spese per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2013 e il 29 ottobre 2013.

G. Sentito dall’Autorità

di protezione l’11 novembre 2013, RE 1 ha ribadito la sua richiesta di vedere

revocata la curatela educativa. Con risoluzione n. 536G/2013, l’Autorità di

protezione ha stabilito il diritto di visita del padre per le vacanze di Natale

2013. In una lettera dello stesso giorno indirizzata alle parti, l’Autorità di

protezione ha comunicato “di mantenere la curatela educativa, nel senso che

il curatore manterrà un ruolo di sola vigilanza delle regole pattuite nel corso

dell’anno 2013”.

H. Mediante risoluzione

n. 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha riconosciuto fr. 2'238.20

quale mercede e rimborso spese a favore del curatore educativo CURA 1 per il

periodo compreso tra il 10.01.2013 ed il 29.10.2013.

I. Con reclamo del 2

aprile 2014, RE 1 si è aggravato a questa Camera contro la risoluzione n.

15G/2014 domandando che sia revocato il mandato del curatore, e contestando la

fattura esposta da quest’ultimo per l’anno 2013 a titolo di mercede e rimborso spese, la ripartizione di tale nota d’onorario a metà tra i

genitori, così come il rapporto morale stilato dal curatore. Invitata a

formulare osservazioni, la madre, CO 2, si è opposta al reclamo sopracitato con

delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito. Il 13 giugno

2014, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.

L. Il 13 luglio 2014

l’insorgente ha presentato una replica spontanea prendendo posizione sulle

osservazioni di CO 2 e contestandone gli argomenti. Quest’ultima non ha presentato

duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia

di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

I. In ordine

2.

Nel

proprio gravame, l’insorgente impugna sia la decisione di approvazione della

mercede e del rimborso spese del curatore educativo (risoluzione n. 15G/2014

del 5 marzo 2014) – per quanto attiene al suo ammontare e alla sua ripartizione

tra i genitori – che il rapporto morale del 18 ottobre 2013 stilato dallo

stesso curatore. Egli lamenta inoltre che l’Autorità di protezione non abbia

dato seguito alla sua richiesta di mettere fine alla curatela educativa

(reclamo pag. 2 primo paragrafo, pag. 5 paragrafo centrale).

2.1

Le doglianze relative

alla revoca della curatela educativa sono nella fattispecie irricevibili.

Giusta l’articolo 450b cpv. 1 CC, il reclamo contro una decisione presa dall’Autorità

di protezione deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione di

detta decisione. Ora benché RE 1 abbia inoltrato più istanze avverso il

mantenimento della curatela e espresso un parere in questo senso durante

l’udienza tenutasi l’11 novembre 2013, non si è opposto al mantenimento della

curatela comunicatogli il 17 dicembre 2013 nel termine di reclamo di 30 giorni,

ma solo unitamente al gravame inoltrato il 5 aprile 2014. Il reclamo, nella

fattispecie è manifestamente irricevibile in quanto tardivo. Va sottolineato a

titolo abbondanziale, che comunque la presente Camera non è competente ad esaminare in prima battuta richieste di revoca della

curatela, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.

2.2

Inammissibile è anche

la contestazione da parte dell’insorgente del rapporto morale datato 18 ottobre

2013.

e stilato dal curatore all’attenzione dell’Autorità di protezione. Giusta

l’art. 415 CC, l’Autorità di protezione è tenuta ad approvare il rapporto

morale. L’approvazione non dà scarico al tutore (o al curatore), il quale non è

sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam

protection de l'adulte, Biderbost,

n. 9 ad art. 415 CC). Significa semplicemente che l’Autorità di protezione ha

accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso

contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega

l'approvazione in tutto o in parte. In principio, l'autorità medesima statuisce

contestualmente sulla mercede spettante al tutore (o al curatore), indicando

chi se ne debba far carico (Geiser,

op. cit., ad art. 423 vCC n. 7). Un’eventuale reclamo deve dunque essere

inoltrato avverso la decisione di approvazione del rapporto morale e non contro

di esso poiché non è di per sé destinato al curatelato (vedi anche l’art. 411

cpv. 2 CC che prevede che una copia di tale rapporto può essere fornita al

curatelato a sua richiesta).

2.3

Nella presente

fattispecie, CURA 1 ha inoltrato il proprio rapporto morale il 18 ottobre 2013

mentre la nota mercede è stata comunicata all’Autorità di protezione circa un

mese dopo. Nella decisione 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione

non affronta il rapporto morale, approvando specificamente unicamente la nota

mercede. Non risulta inoltre dagli atti che il rapporto morale del curatore

sia, ad oggi, stato approvato dall’Autorità di protezione. Il reclamo su questo

punto è prematuro e quindi irricevibile. Potrà eventualmente essere inoltrato

quando sarà presa dall’Autorità di protezione una decisione formale di approvazione

del rapporto morale del 18 ottobre 2013 munita dell’indicazione della via di ricorso.

II. Approvazione della mercede

e del rimborso spese

3.

Con risoluzione n.

15G/2014 spedita il 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione, riferendosi alla “nota

dettagliata 5 dicembre 2013” ha riconosciuto “fr. 2'238.20 quale mercede e

rimborso spese per il periodo 10.01.2013-29.10.2013, a carico dei genitori, in

ragione di ½ ciascuno”.

4.

Nel proprio gravame,

l’insorgente contesta in modo generico la mercede ed il rimborso spese

riconosciuti al curatore così come la loro ripartizione tra i coniugi (reclamo

pag. 5). In modo particolare, egli soggiunge che l’ex-moglie abbia “utilizzato

il curatore per i suoi scopi finanziari e non per pianificazione vacanze o migliorare

comunicazione fra genitori come stabilito da ARP” (reclamo pag. 2, 3° paragrafo).

RE 1 procede inoltre ad un'analisi della fattura e ne contesta puntualmente

diverse voci, in particolare quelle precedenti il 26 marzo 2013, quella del 27

marzo 2013, quella dell’8 aprile 2013, quelle dei mesi di aprile/maggio 2013,

quella del 2 settembre 2013, del 24 ottobre 2013 (reclamo pag. 2 e 3).

4.1

L'istituzione di una

curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio

sia minacciato (art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere

prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura

meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere

appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF

140.

III 241 consid. 2.1. con rinvii). In applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC,

l’Autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri,

segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il

bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di

visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola

vigilanza delle relazioni personali. La curatela educativa di vigilanza delle

relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare,

malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il

genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF

140.

III 241 consid. 2.1. e 2.3. con rinvii).

4.2

Giusta l’articolo 404

cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori

(art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser

ad. art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al

rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo

del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in

particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al

curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”,

l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato

al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il

compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404

CC. La remunerazione dei curatori è prevista dagli articoli 16 e 17 ROMPA. Dopo

avere precisato che i curatori hanno diritto sia ad un compenso che al rimborso

delle proprie spese, l’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del

mandato l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione

oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Inoltre,

giusta l’art. 16 cpv. 3 ROMPA, la domanda di indennità ed il conteggio delle

spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale. L’art. 17 ROPMA ribadisce infine che l’indennità – compresa

fra fr. 40 e fr. 80 l’ora - è stabilita tenendo conto dell’estensione e

della complessità dei compiti conferiti.

4.3

Quanto all’accollo

delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel

nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve essere

pagato con i beni dell’interessato. In caso la misura sia istituita a tutela di

minorenni, le spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e

devono, in principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 3ª ed, pag. 286 n.

989). I genitori sono tenuti a risponderne in misura personale, solidale e

primaria, cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8). La presente Camera ha giudicato in passato che non può tuttavia essere esclusa a priori

una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in

particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno dei genitori

nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid.

8.

in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3).

4.4

La richiesta di

mercede e rimborso spese da parte del curatore CURA 1 è stata inoltrata il 5

dicembre 2013 ed approvata dall’Autorità di protezione con risoluzione del 5

marzo 2014. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di

fr. 60.– l’ora – in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di protezione

al momento della sua nomina – per 31.3 ore, per un totale di fr. 1'880.–

oltre a spese di spostamento di fr. 358.20, l’importo del totale complessivo

essendo pari a fr. 2'238.20. Ogni intervento è stato documentato in una

tabella, allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese. Nel caso in

esame, RE 1 contesta il resoconto finanziario sottoposto dal curatore e

approvato dall’Autorità di protezione sotto due punti di visita principalmente:

egli ritiene in effetti che il curatore abbia oltrepassato i termini del

proprio mandato facendo seguito alle richieste finanziarie della ex-moglie e

contesta diversi punti della nota d’onorario del curatore. Soggiunge che, date

le circostanze, la spartizione delle spese a metà non si giustifica.

4.5

Sebbene nella fattispecie, il reclamante non indichi neppure a grandi linee di quanto

andasse ridotta la mercede del curatore si giustifica approfondire brevemente

le doglianze esposte. RE 1 sostiene che fino al 17 giugno 2013 “la CO

2.

non ha fatto altro che richieste finanziarie tramite il curatore”. Questa

censura non trova conferma agli atti. Essi contengono una e-mail dell’8 aprile

2013, anch’esso puntualmente contestato, in cui il curatore inoltra a RE 1 una

richiesta della ex-moglie relativa ai costi di un corso di judo. Vi è inoltre

una e-mail del 24 ottobre 2013 del curatore a RE 1 in cui precisa che “l’incontro

è esclusivamente pensato per PI 1 e PI 2…escluso tutto il lato finanziario tra

te e CO 2”. Gli altri scambi sono soprattutto volti a trovare un momento di

incontro dei genitori con il curatore, o a tentare di organizzare l’esercizio

del diritto di visita. Non si può dunque dare seguito a questa censura che non

trova riscontro concreto nella fattispecie. Nelle proprie

critiche relative alle poste del 26 marzo 2013, 27 marzo 2013, 2 settembre

2009, RE 1 non si confronta con gli importi esposti dal curatore ma si

limita a critiche generiche sull’operato di quest’ultimo. Non meritano dunque

un’ulteriore disamina.

4.6

In modo generico nel

proprio reclamo, RE 1 ribadisce inoltre che ritiene la domanda di mercede

ingiustificata in relazione al lavoro svolto dal curatore. Queste critiche

devono essere contestualizzate. Le difficoltà nell’esercizio del diritto di

visita hanno condotto la madre, CO 2, a domandare un intervento dell’Autorità

di protezione, sfociato nella nomina del curatore CURA 1. Il grado di

conflittualità molto elevato tra i genitori e la loro mancanza di

collaborazione per facilitare l’esercizio del diritto di visita non sembrano

essere scemati durante l’anno 2013. Basti considerare che un incontro a tre

(dei genitori con il curatore) non è stato possibile per tutto l’anno 2013, che

indipendentemente della nomina di un curatore i genitori hanno comunque dovuto

domandare diversi interventi dell’Autorità di protezione per stabilire il

calendario del diritto di visita o per dirimere tensioni puntuali o che la

madre non ha messo a disposizione le carte d’identità dei figli ripetutamente

chieste dal padre. Si rileva inoltre che PI 1 ha rifiutato di vedere il padre

per mesi. Il grado alto di tensione ha probabilmente limitato la possibilità

per il curatore di svolgere al meglio il mandato a lui affidato e di portare i

miglioramenti auspicati dall’Autorità di protezione per il bene dei figli. Ciò

non toglie che il curatore è stato coinvolto dalle parti ripetutamente (anche

dal qui reclamante), che ha affrontato diverse trasferte per incontrarle a più

riprese e che ha tentato di organizzare un incontro a tre nell’ottica di

agevolare le loro relazioni personali e di facilitare l’esercizio del diritto

di visita. Per questi motivi, una congrua remunerazione gli è dovuta.

4.7

Ciò posto, la tabella

presentata dal curatore non manca tuttavia di destare qualche interrogativo.

Per quel che è delle spese telefoniche, a volte esse sono state integrate nel

totale esposto per un intervento mentre altre volte non lo sono state (per

esempio interventi del 22.03.2013 e del 26.03.2013 in cui non sono state inserite

a fronte degli interventi del 25.02.2013 o del 22.05.2013 colonna 7 della tabella).

Addirittura, a volte il curatore ha fatturato il suo intervento telefonico in

tempo, senza esporre le spese telefoniche nella propria tabella (per esempio interventi

telefonici del 15.03.2013, del 10.04.2013, del 8.05.2013, del 6.06.2013, del

24.10.2013

mancanti nella colonna 4 della tabella). Per quel che è delle ore di

lavoro, a due riprese il curatore ha esposto fr. 80.– al posto di

fr. 120.– come corrispettivo di due ore di lavoro (intervento del

22.03.2013

e del 28.03.2013). Sebbene la tabella esposta dal curatore non

rifletta, in alcuni punti, con la trasparenza auspicata i diversi interventi

svolti, permette in modo sufficientemente determinato di quantificare il lavoro

svolto, e lo rappresenta in maniera realista. Per questo motivo non si ravvisano

motivi di distanziarsene. La mercede ed il rimborso spese esposti dal curatore

devono dunque essere confermati.

4.8

Rimane da esaminare la

richiesta di RE 1 di vedere modificata la ripartizione tra i genitori a metà

delle spese del curatore. Anche a tale richiesta non si giustifica dare

seguito. Innanzitutto RE 1 non precisa in che misura la nota d’onorario del

curatore dovrebbe essere ripartita diversamente. Inoltre, la critica secondo

cui CO 2 avrebbe fatto ricorso al curatore per motivi oltrepassanti il mandato

di quest’ultimo non trova riscontro concreto agli atti. Non appaiono dunque

motivi per imputarle una responsabilità maggiore nel generare costi aggiuntivi.

La percezione che il reclamante ha della situazione non trova riscontro

oggettivo nella fattispecie. Non sono dunque dati i presupposti per discostarsi

dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi

i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le

quali sono entrambi responsabili.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia

sono poste a carico del reclamante. Non vengono inoltre assegnate ripetibili,

non essendo state richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.