9.2014.54
Conversione misura (nuovo diritto). Condizioni istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
19 dicembre 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.54
Lugano
19 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni
giudicando
sul reclamo del 7 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 3 marzo 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 1° marzo 2010
l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) ha istituito in favore di RE 1 (1960) una curatela volontaria ai sensi
dell’art. 394 vCC, assegnando il mandato all’avv. __________. La curatrice
è stata nominata con il compito di amministrare i beni di proprietà della curatelata.
Con risoluzione del 25
settembre 2012 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, nominando CUR
1, con il compito di amministrare i beni ed i redditi di proprietà della
curatelata e di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali.
B. In data 28 ottobre
2013, durante l'udienza davanti all'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, RE 1 ha contestato l’operato del curatore, lamentando un’intromissione
“in cose che non gli competono”, oltre a non aver accesso alle informazioni sui
propri conti ed entrate. RE 1 postula la revoca della misura di curatela
volontaria. Superato il momento di difficoltà psicologica legata al decesso del
compagno (padre della figlia __________), la stessa si reputa ora in grado di
gestirsi autonomamente.
Il curatore, da
parte sua, non ritiene che l’interessata sia in grado di occuparsi “della sua
amministrazione”. Riferisce che questa pretende continuamente denaro per “spese
straordinarie”.
C. Il 27 gennaio 2014 RE
1 è stata nuovamente sentita dall’Autorità di protezione. Essa ha ribadito la
richiesta di revoca della misura, ritenendo di essere in grado di gestirsi
autonomamente.
Il curatore ha riferito
che RE 1 ha un debito presso il Cantone di fr. 97 000.–, scoperti di
3 200.– (esecuzioni e carenza beni) e una fattura scoperta dell’avv. __________.
Fattura, quest'ultima, emessa per il patrocinio nella procedura sfociata in un
decreto d’accusa del PP __________ per violazione alla Legge sugli stupefacenti.
La Presidente dell’Autorità
di protezione in sede di udienza ha rilevato che “ad oggi non vi è la
dimostrazione che la signora RE 1 sia in grado di gestire autonomamente le sue
pratiche amministrative”.
D. Con risoluzione del 5
marzo 2014 (seduta del 3 marzo 2014) l’Autorità di protezione ha confermato la
necessità di una misura di protezione per RE 1 e, vista la necessità di
adeguare la misura al nuovo diritto, ha istituito una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni (394 e 395 CC), senza porre limiti al suo esercizio
dei diritti civili, stabilendo per il curatore i seguenti compiti:
- Rappresentare, se necessario, l’interessata nelle
sue pratiche amministrative e per i suoi bisogni personali, segnatamente nei
rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli
istituti sociali, le altre istituzioni o persone private;
- Amministrare
con dovuta diligenza i redditi, segnatamente le rendite e la sostanza della
curatelata;
- Agire
nella misura del possibile in concerto con la curatelata.
Quale curatore è stato
confermato CUR 1.
E. Contro la predetta
decisione RE 1 è insorta con reclamo del 7 aprile 2014, postulandone
l’annullamento e la revoca della misura istituita. In via subordinata ha
proposto il rinvio degli atti all’Autorità di protezione perché “indichi, con
esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di gestirsi
autonomamente.
F. Con osservazioni del
14 aprile 2014 CUR 1 ha ribadito di non approvare la richiesta di revoca della
misura formulata dalla sua assistita. A mente del curatore, RE 1 ha problemi di
alcolemia e percepisce uno spillatico che non riesce a gestire.
Mediante osservazioni del
29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha innanzitutto ricordato i motivi alla
base della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione
debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente
la figlia dopo il decesso del padre). L’Autorità di protezione ha ricordato che
attualmente RE 1 ha ancora debiti, non riesce a gestire lo spillatico che il
curatore le versa. Dal punto di vista personale, nel 2013 la curatelata ha
subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti, nel marzo
del 2014 è stata segnalata all’Autorità di protezione perché trovata ebbra e in
stato di grande agitazione durante delle feste di paese. A mente dell’Autorità RE
1 non ha dato prova di alcun miglioramento personale e neppure economico.
G. Con replica del 28
maggio 2014 RE 1 ha ribadito di sentirsi in grado di gestire la propria via
privata (economica e personale). Ricorda di aver notevolmente ridotto i propri
debiti e lamenta che lo spillatico a sua disposizione non è sufficiente a
coprire tutte le spese. Infine informa di non far più uso di sostanze stupefacenti
e di contestare “gli episodi” del 2013 e 2014 elencati dall’Autorità di protezione.
Con scritto del 24 giugno
2014 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare ad un’eventuale
duplica.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le
disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1.
L’Autorità ha confermato la necessità di una misura di protezione rilevando in
particolare che ad oggi “non sembra vi sia dimostrazione che l’interessata sia
in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative”.
Nelle osservazioni al
reclamo l’Autorità di protezione ha poi specificato che i motivi alla base
della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione
debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente
la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. In particolare RE 1
ha ancora una situazione debitoria (seppur migliorata rispetto al 2010), non è
in grado di gestire lo spillatico che il curatore le versa. Dal punto di vista
personale, nel 2013 ha subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze
stupefacenti, nel marzo del 2014 è stata segnalata all’Autorità perché trovata
ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di paese. In
conclusione, l’Autorità ha indicato che la reclamante non ha dato prova di oculatezza,
responsabilità e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della
sua amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici.
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 ribadisce la richiesta di revoca della misura istituita in suo favore.
La risoluzione impugnata non sarebbe, a mente della stessa, sufficientemente
motivata. Nella risoluzione non è indicato “il motivo per il quale” non sarebbe
in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative. In via
subordinata ha proposto il rinvio degli atti all’Autorità di prime cure perché
“indichi, con esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di
gestirsi autonomamente
4.
Con l'entrata in
vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, non appena possibile,
l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti
del nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 3, seconda frase, tit. fin. CC
– a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta
a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò
implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine
di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei
bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha
in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela,
d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).
4.1
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Secondo il primo capoverso
del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una
curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei
stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che
occorre sbrigare.
La legge menziona
tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de
l’adulte, Meier, art. ad art. 390
CC n. 25).
La turba psichica,
nozione di natura qualitativa, è più estesa che quella di disabilità mentale,
comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).
L’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente
(CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.
17; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe
a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come
emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di
debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Schmid, op.
cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione
di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti
socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz,
Henkel, ad art. 390
CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San
Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice
disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire;
se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere
prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di
una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op.
cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da
interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a
gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una
curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare
le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.
20).
4.2
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc.
9.2013
).
4.3
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK
Erw. Schutz, Henkel, ad
art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12
pag. 138).
4.4
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:
secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere
e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto palesato dalla reclamante, l’istituzione di una
curatela di rappresentanza in suo favore è necessaria. La risoluzione avversata
resiste alla critica.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha in particolare indicato che “non sembra
vi sia dimostrazione che l’interessata sia in grado di gestire autonomamente le
sue pratiche amministrative”. Nelle osservazioni al reclamo ha poi specificato
che i motivi alla base della curatela volontaria, istituita nel 2010 (preoccupante
situazione debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare
indirettamente la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. Lo
stesso curatore aveva indicato (cfr. verbale d’udienza del 28 ottobre 2013) di
“non ritenere che la signora fosse in grado di occuparsi della sua amministrazione”.
Ora, la reclamante ha
ancora una situazione debitoria, benché migliorata dal 2010. Dagli atti risulta
infatti che RE 1 ha tuttora un debito presso il Cantone di
fr. 97 000.– relativo a sussidi USSI, nonché esecuzioni e carenza
beni per 3 200.– (cfr. verbale di udienza del 27 gennaio 2014; cfr.
Rendiconto finanziario del 2013, approvato dall’Autorità di protezione il 5
marzo 2014, ris. n. 23).
Che RE 1, non riesca a
gestire lo spillatico che le è versato dal curatore, emerge in modo evidente
dagli atti (cfr varie richieste di anticipo indirizzate al curatore).
Quanto alla situazione personale,
va rilevato che il fatto che RE 1 abbia avuto problemi con alcool e sostanze
stupefacenti è innegabile. Basti ricordare la condanna per detenzione di
sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale (decreto d’accusa
del PP __________ del 12 marzo 2013, inc. DA __________). Dagli atti risulta
peraltro che, nel marzo del 2014 l'interessata è stata segnalata all’Autorità
perché trovata ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di
paese (cfr. dichiarazione del delegato comunale, signor __________, del 4 marzo
2014.
che ha riferito che RE 1 “ha ammesso di aver bevuto troppo e per questo è
stata buttata fuori da un esercizio pubblico”).
La situazione personale è
peraltro confermata dallo stesso curatore. CUR 1 ha sempre sottolineato nel
necessità della misura di protezione in esame (cfr. osservazioni al reclamo del
14.
aprile 2014 nel quale ricordava che RE 1 ha tuttora problemi di alcolemia).
Come debitamente
evidenziato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni del 29 aprile 2014)
dai rapporti morali agli atti risulta che lo stato di debolezza ed il bisogno
di protezione dell’interessata sono ancora attuali e giustificano il mantenimento
della misura (cfr. Rapporto morale del 2013, del 2012 e del 2011).
In conclusione, come
correttamente indicato dall’Autorità, la reclamante non ha dato prova di responsabilità
e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della sua
amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici. Si
rileva peraltro che la reclamante, non si confronta con la decisione impugnata,
limitandosi a postulare al revoca della misura a suo avviso non sufficientemente
motivata.
Va infine indicato
come la reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino
un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione, tali da aver nel
frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela. Misura che
è stata, a suo tempo chiesta, dalla curatelata stessa, e non è stata del resto
contestata nel 2010, al momento della sua istituzione.
6.
La risoluzione
impugnata resiste pertanto alla critica della reclamante e va di conseguenza
confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore.
Tassa e spese di giustizia
sarebbero da porre a carico della reclamante, che risulta interamente
soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro
prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.