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Decisione

9.2014.54

Conversione misura (nuovo diritto). Condizioni istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

19 dicembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1° marzo 2010

l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha istituito in favore di RE 1 (1960) una curatela volontaria ai sensi

dell’art. 394 vCC, assegnando il mandato all’avv. __________. La curatrice

è stata nominata con il compito di amministrare i beni di proprietà della curatelata.

Con risoluzione del 25

settembre 2012 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, nominando CUR

1, con il compito di amministrare i beni ed i redditi di proprietà della

curatelata e di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali.

B. In data 28 ottobre

2013, durante l'udienza davanti all'Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, RE 1 ha contestato l’operato del curatore, lamentando un’intromissione

“in cose che non gli competono”, oltre a non aver accesso alle informazioni sui

propri conti ed entrate. RE 1 postula la revoca della misura di curatela

volontaria. Superato il momento di difficoltà psicologica legata al decesso del

compagno (padre della figlia __________), la stessa si reputa ora in grado di

gestirsi autonomamente.

Il curatore, da

parte sua, non ritiene che l’interessata sia in grado di occuparsi “della sua

amministrazione”. Riferisce che questa pretende continuamente denaro per “spese

straordinarie”.

C. Il 27 gennaio 2014 RE

1 è stata nuovamente sentita dall’Autorità di protezione. Essa ha ribadito la

richiesta di revoca della misura, ritenendo di essere in grado di gestirsi

autonomamente.

Il curatore ha riferito

che RE 1 ha un debito presso il Cantone di fr. 97 000.–, scoperti di

3 200.– (esecuzioni e carenza beni) e una fattura scoperta dell’avv. __________.

Fattura, quest'ultima, emessa per il patrocinio nella procedura sfociata in un

decreto d’accusa del PP __________ per violazione alla Legge sugli stupefacenti.

La Presidente dell’Autorità

di protezione in sede di udienza ha rilevato che “ad oggi non vi è la

dimostrazione che la signora RE 1 sia in grado di gestire autonomamente le sue

pratiche amministrative”.

D. Con risoluzione del 5

marzo 2014 (seduta del 3 marzo 2014) l’Autorità di protezione ha confermato la

necessità di una misura di protezione per RE 1 e, vista la necessità di

adeguare la misura al nuovo diritto, ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni (394 e 395 CC), senza porre limiti al suo esercizio

dei diritti civili, stabilendo per il curatore i seguenti compiti:

- Rappresentare, se necessario, l’interessata nelle

sue pratiche amministrative e per i suoi bisogni personali, segnatamente nei

rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli

istituti sociali, le altre istituzioni o persone private;

- Amministrare

con dovuta diligenza i redditi, segnatamente le rendite e la sostanza della

curatelata;

- Agire

nella misura del possibile in concerto con la curatelata.

Quale curatore è stato

confermato CUR 1.

E. Contro la predetta

decisione RE 1 è insorta con reclamo del 7 aprile 2014, postulandone

l’annullamento e la revoca della misura istituita. In via subordinata ha

proposto il rinvio degli atti all’Autorità di protezione perché “indichi, con

esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di gestirsi

autonomamente.

F. Con osservazioni del

14 aprile 2014 CUR 1 ha ribadito di non approvare la richiesta di revoca della

misura formulata dalla sua assistita. A mente del curatore, RE 1 ha problemi di

alcolemia e percepisce uno spillatico che non riesce a gestire.

Mediante osservazioni del

29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha innanzitutto ricordato i motivi alla

base della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione

debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente

la figlia dopo il decesso del padre). L’Autorità di protezione ha ricordato che

attualmente RE 1 ha ancora debiti, non riesce a gestire lo spillatico che il

curatore le versa. Dal punto di vista personale, nel 2013 la curatelata ha

subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti, nel marzo

del 2014 è stata segnalata all’Autorità di protezione perché trovata ebbra e in

stato di grande agitazione durante delle feste di paese. A mente dell’Autorità RE

1 non ha dato prova di alcun miglioramento personale e neppure economico.

G. Con replica del 28

maggio 2014 RE 1 ha ribadito di sentirsi in grado di gestire la propria via

privata (economica e personale). Ricorda di aver notevolmente ridotto i propri

debiti e lamenta che lo spillatico a sua disposizione non è sufficiente a

coprire tutte le spese. Infine informa di non far più uso di sostanze stupefacenti

e di contestare “gli episodi” del 2013 e 2014 elencati dall’Autorità di protezione.

Con scritto del 24 giugno

2014 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare ad un’eventuale

duplica.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le

disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2

LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1.

L’Autorità ha confermato la necessità di una misura di protezione rilevando in

particolare che ad oggi “non sembra vi sia dimostrazione che l’interessata sia

in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative”.

Nelle osservazioni al

reclamo l’Autorità di protezione ha poi specificato che i motivi alla base

della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione

debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente

la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. In particolare RE 1

ha ancora una situazione debitoria (seppur migliorata rispetto al 2010), non è

in grado di gestire lo spillatico che il curatore le versa. Dal punto di vista

personale, nel 2013 ha subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze

stupefacenti, nel marzo del 2014 è stata segnalata all’Autorità perché trovata

ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di paese. In

conclusione, l’Autorità ha indicato che la reclamante non ha dato prova di oculatezza,

responsabilità e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della

sua amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici.

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 ribadisce la richiesta di revoca della misura istituita in suo favore.

La risoluzione impugnata non sarebbe, a mente della stessa, sufficientemente

motivata. Nella risoluzione non è indicato “il motivo per il quale” non sarebbe

in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative. In via

subordinata ha proposto il rinvio degli atti all’Autorità di prime cure perché

“indichi, con esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di

gestirsi autonomamente

4.

Con l'entrata in

vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, non appena possibile,

l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti

del nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 3, seconda frase, tit. fin. CC

– a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta

a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò

implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine

di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei

bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha

in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela,

d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).

4.1

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Secondo il primo capoverso

del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una

curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei

stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che

occorre sbrigare.

La legge menziona

tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

La turba psichica,

nozione di natura qualitativa, è più estesa che quella di disabilità mentale,

comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).

L’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente

(CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.

17; Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe

a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come

emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di

debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";

“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Schmid, op.

cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione

di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti

socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz,

Henkel, ad art. 390

CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San

Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice

disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire;

se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere

prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di

una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op.

cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da

interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a

gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una

curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare

le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.

20).

4.2

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc.

9.2013

).

4.3

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK

Erw. Schutz, Henkel, ad

art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12

pag. 138).

4.4

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:

secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere

e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso in esame,

contrariamente a quanto palesato dalla reclamante, l’istituzione di una

curatela di rappresentanza in suo favore è necessaria. La risoluzione avversata

resiste alla critica.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha in particolare indicato che “non sembra

vi sia dimostrazione che l’interessata sia in grado di gestire autonomamente le

sue pratiche amministrative”. Nelle osservazioni al reclamo ha poi specificato

che i motivi alla base della curatela volontaria, istituita nel 2010 (preoccupante

situazione debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare

indirettamente la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. Lo

stesso curatore aveva indicato (cfr. verbale d’udienza del 28 ottobre 2013) di

“non ritenere che la signora fosse in grado di occuparsi della sua amministrazione”.

Ora, la reclamante ha

ancora una situazione debitoria, benché migliorata dal 2010. Dagli atti risulta

infatti che RE 1 ha tuttora un debito presso il Cantone di

fr. 97 000.– relativo a sussidi USSI, nonché esecuzioni e carenza

beni per 3 200.– (cfr. verbale di udienza del 27 gennaio 2014; cfr.

Rendiconto finanziario del 2013, approvato dall’Autorità di protezione il 5

marzo 2014, ris. n. 23).

Che RE 1, non riesca a

gestire lo spillatico che le è versato dal curatore, emerge in modo evidente

dagli atti (cfr varie richieste di anticipo indirizzate al curatore).

Quanto alla situazione personale,

va rilevato che il fatto che RE 1 abbia avuto problemi con alcool e sostanze

stupefacenti è innegabile. Basti ricordare la condanna per detenzione di

sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale (decreto d’accusa

del PP __________ del 12 marzo 2013, inc. DA __________). Dagli atti risulta

peraltro che, nel marzo del 2014 l'interessata è stata segnalata all’Autorità

perché trovata ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di

paese (cfr. dichiarazione del delegato comunale, signor __________, del 4 marzo

2014.

che ha riferito che RE 1 “ha ammesso di aver bevuto troppo e per questo è

stata buttata fuori da un esercizio pubblico”).

La situazione personale è

peraltro confermata dallo stesso curatore. CUR 1 ha sempre sottolineato nel

necessità della misura di protezione in esame (cfr. osservazioni al reclamo del

14.

aprile 2014 nel quale ricordava che RE 1 ha tuttora problemi di alcolemia).

Come debitamente

evidenziato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni del 29 aprile 2014)

dai rapporti morali agli atti risulta che lo stato di debolezza ed il bisogno

di protezione dell’interessata sono ancora attuali e giustificano il mantenimento

della misura (cfr. Rapporto morale del 2013, del 2012 e del 2011).

In conclusione, come

correttamente indicato dall’Autorità, la reclamante non ha dato prova di responsabilità

e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della sua

amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici. Si

rileva peraltro che la reclamante, non si confronta con la decisione impugnata,

limitandosi a postulare al revoca della misura a suo avviso non sufficientemente

motivata.

Va infine indicato

come la reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino

un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione, tali da aver nel

frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela. Misura che

è stata, a suo tempo chiesta, dalla curatelata stessa, e non è stata del resto

contestata nel 2010, al momento della sua istituzione.

6.

La risoluzione

impugnata resiste pertanto alla critica della reclamante e va di conseguenza

confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore.

Tassa e spese di giustizia

sarebbero da porre a carico della reclamante, che risulta interamente

soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro

prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.