9.2014.56
Sostituzione curatore educativo / regolamentazione diritti di visita / reclamo contro istituzione della misura
5 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.56
Lugano
5 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la curatela educativa della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17
marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2008) è nata
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. Dal 2009 si è occupata di lei l’autorità di
protezione del distretto di __________, che aveva istituito una curatela educativa
ai sensi dell’art. 308 CC e una curatela ad hoc ai sensi dell’art. 392 cifra 2
CC per la contestazione del riconoscimento di paternità introdotta dalla madre.
La suddetta curatela ad hoc è stata revocata con decisione 15 dicembre 2010. Essendosi
la madre trasferita, insieme alla figlia, a __________ dal 31 luglio 2010, la
suddetta autorità ha chiesto il trasferimento dell’incarto all'allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).
Con decisione 28
aprile 2011 la Commissione tutoria ha quindi assunto la misura. Con decisione
28 dicembre 2011 la curatrice educativa, assistente sociale dell’ufficio dei
minori di __________, è stata sostituita da CURA 1, operatrice sociale del
Comune di __________.
B. Tramite decisione 18
marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione), nel frattempo subentrata nelle competenze alla Commissione
tutoria, ha mantenuto la curatela educativa a favore di PI 1, sostituendo la
curatrice con il nuovo curatore, CURA 2, con il compito di provvedere affinchè
venga attuato il concordato diritto di visita tra la minore e il padre per il
tramite del Punto d’Incontro di __________, come pure che rappresenti PI 1
nella salvaguardia del diritto al mantenimento e della gestione del conto sul
quale saranno depositati i contributi di mantenimento correnti e quelli sinora
versati dal padre. Infine al curatore è stato affidato il compito di assistere
e consigliare i genitori nella cura ed educazione della figlia sorvegliandone
la crescita.
Nella medesima decisione
l’Autorità di protezione ha stabilito un diritto di visita per il 5 e 6 aprile
2014 presso il Punto d’Incontro di __________, facendo ordine alla madre di
accompagnarla, sotto comminatoria dell’art. 292 CP.
C. La madre non ha
accompagnato la figlia al suddetto diritto di visita e l’Autorità di protezione
ha presentato denuncia penale il 9 aprile 2014 per violazione della decisione
dell’Autorità conformemente all’art. 292 CP.
D. Contro la decisione
18 marzo 2014 RE 1 è insorta con reclamo 18/21 marzo 2014 inviato all’Autorità
di protezione.
Il medesimo è stato
trasmesso in data 14 aprile 2014 dall’Autorità di protezione alla scrivente
Camera.
La reclamante sostiene di
non essere d’accordo con la “decisione dell’assegnazione di un curatore per
la propria figlia PI 1 (…) in quanto è sempre stata in grado di gestire le
poprie (anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool,
droga o simili”. L’Autorità di protezione, trasmettendo il reclamo, ha
indicato che “tra la presentazione del “reclamo” 18/21 marzo 2014 da parte
della signora RE 1 e la presa di posizione finale del 10 aprile 2014 dell’avv. __________
ci sono stati numerosi contatti telefonici e di persona tra l’interessata, il
suo avvocato e l’ARP __________ al fine di chiarire e interpretare il senso
della contestazione della signora, ritenuto che la misura di curatela educativa
era già stata istituita il 15 luglio 2010 dall’Autorità di tutela del distretto
di __________”.
Nel citato scritto del 10
aprile 2014, l’avv. __________ ha precisato di “chiudere il rapporto di
mandato” con la reclamante, “considerato l’evidente discordanza fra
quanto concordato con la cliente e quanto poi è emerso nei fatti e mi
riferisco, da un lato alla presentazione del reclamo contro la nomina del
curatore della piccola PI 1 e al mancato impegno di gestire il diritto di
visita sorvegliato”.
E. In data 28 aprile
2014 il curatore educativo ha presentato le proprie osservazioni, preparate
insieme alla precedente curatrice. Essi hanno precisato che la minore si trova
in una situazione di conflitto tra le due figure genitoriali, “con la madre
che, parlandole male del padre, la influenza negativamente e non le permette di
avere con lui rapporto alcuno”.
F. L’Autorità di
protezione ha trasmesso le sue osservazioni il 7/13 maggio 2014, chiedendo di
respingere il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, e di confermare la
decisione di sostituzione del curatore educativo e di regolamentazione delle
relazioni personali tra padre e figlia.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Nel caso
in esame, RE 1 presenta reclamo contro la decisione 18 marzo 2014 dell’Autorità
di protezione, contestando tuttavia esclusivamente l’istituto della curatela
educativa (“la sottoscritta (…) afferma di non essere d’accordo con la suddetta
decisione in quanto la sottoscritta è sempre stata in grado di gestire le proprie
(anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool, droga o
simili (…)”. Non disapprova la sostituzione della curatrice, né la regolamentazione
delle relazioni personali, oggetto della decisione impugnata.
Come
anche precisato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, l’istituzione
della curatela educativa non è tuttavia argomento della decisione impugnata:
essa è avvenuta da parte dell’autorità di tutela del distretto di __________ con
decisione 15 luglio 2010 (v. sopra), mentre con decisione 28 aprile 2011 la
misura di protezione della minore è stata assunta dall'allora Commissione
tutoria, visto il cambiamento di domicilio di madre e figlia. Di conseguenza,
la decisione di istituzione della misura, rispettivamente dell’assunzione della
stessa da parte della Commissione tutoria essendo cresciute in giudicato da
tempo, non possono essere poste in discussione in questa sede.
Va del resto
evidenziato che nel primo dispositivo della decisione impugnata viene indicato
che “la curatela educativa istituita conformemente all’art. 308 cpv. 1 e 2
CC in favore della minore PI 1, nata il 2008, già domiciliata a __________, ora
a __________, è mantenuta” (sottolineatura a cura di questo
Giudice). Si è trattato quindi, da parte dell’Autorità, di una conferma dell’esistenza
della misura, che comunque non risulta essere stata oggetto della procedura.
Non è emerso infatti dall’incarto che la reclamante abbia formulato una
richiesta di revoca della curatela educativa, né che una simile ipotesi sia mai
stata discussa, in particolare nemmeno all’udienza del 12 marzo 2014, che ha
preceduto l’emanazione della decisione impugnata. Di conseguenza, la
dichiarazione dell’Autorità di cui al primo dispositivo della sentenza
impugnata non essendo scaturita da un’istruttoria o da una relativa procedura
non può nemmeno essere giudicata dallo scrivente Giudice, che per di più se
entrasse nel merito della contestazione sollevata, priverebbe la reclamante di
un grado di giurisdizione.
3.
Visto quanto precede il reclamo va respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
100.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.