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Decisione

9.2014.56

Sostituzione curatore educativo / regolamentazione diritti di visita / reclamo contro istituzione della misura

5 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2008) è nata

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. Dal 2009 si è occupata di lei l’autorità di

protezione del distretto di __________, che aveva istituito una curatela educativa

ai sensi dell’art. 308 CC e una curatela ad hoc ai sensi dell’art. 392 cifra 2

CC per la contestazione del riconoscimento di paternità introdotta dalla madre.

La suddetta curatela ad hoc è stata revocata con decisione 15 dicembre 2010. Essendosi

la madre trasferita, insieme alla figlia, a __________ dal 31 luglio 2010, la

suddetta autorità ha chiesto il trasferimento dell’incarto all'allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).

Con decisione 28

aprile 2011 la Commissione tutoria ha quindi assunto la misura. Con decisione

28 dicembre 2011 la curatrice educativa, assistente sociale dell’ufficio dei

minori di __________, è stata sostituita da CURA 1, operatrice sociale del

Comune di __________.

B. Tramite decisione 18

marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione), nel frattempo subentrata nelle competenze alla Commissione

tutoria, ha mantenuto la curatela educativa a favore di PI 1, sostituendo la

curatrice con il nuovo curatore, CURA 2, con il compito di provvedere affinchè

venga attuato il concordato diritto di visita tra la minore e il padre per il

tramite del Punto d’Incontro di __________, come pure che rappresenti PI 1

nella salvaguardia del diritto al mantenimento e della gestione del conto sul

quale saranno depositati i contributi di mantenimento correnti e quelli sinora

versati dal padre. Infine al curatore è stato affidato il compito di assistere

e consigliare i genitori nella cura ed educazione della figlia sorvegliandone

la crescita.

Nella medesima decisione

l’Autorità di protezione ha stabilito un diritto di visita per il 5 e 6 aprile

2014 presso il Punto d’Incontro di __________, facendo ordine alla madre di

accompagnarla, sotto comminatoria dell’art. 292 CP.

C. La madre non ha

accompagnato la figlia al suddetto diritto di visita e l’Autorità di protezione

ha presentato denuncia penale il 9 aprile 2014 per violazione della decisione

dell’Autorità conformemente all’art. 292 CP.

D. Contro la decisione

18 marzo 2014 RE 1 è insorta con reclamo 18/21 marzo 2014 inviato all’Autorità

di protezione.

Il medesimo è stato

trasmesso in data 14 aprile 2014 dall’Autorità di protezione alla scrivente

Camera.

La reclamante sostiene di

non essere d’accordo con la “decisione dell’assegnazione di un curatore per

la propria figlia PI 1 (…) in quanto è sempre stata in grado di gestire le

poprie (anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool,

droga o simili”. L’Autorità di protezione, trasmettendo il reclamo, ha

indicato che “tra la presentazione del “reclamo” 18/21 marzo 2014 da parte

della signora RE 1 e la presa di posizione finale del 10 aprile 2014 dell’avv. __________

ci sono stati numerosi contatti telefonici e di persona tra l’interessata, il

suo avvocato e l’ARP __________ al fine di chiarire e interpretare il senso

della contestazione della signora, ritenuto che la misura di curatela educativa

era già stata istituita il 15 luglio 2010 dall’Autorità di tutela del distretto

di __________”.

Nel citato scritto del 10

aprile 2014, l’avv. __________ ha precisato di “chiudere il rapporto di

mandato” con la reclamante, “considerato l’evidente discordanza fra

quanto concordato con la cliente e quanto poi è emerso nei fatti e mi

riferisco, da un lato alla presentazione del reclamo contro la nomina del

curatore della piccola PI 1 e al mancato impegno di gestire il diritto di

visita sorvegliato”.

E. In data 28 aprile

2014 il curatore educativo ha presentato le proprie osservazioni, preparate

insieme alla precedente curatrice. Essi hanno precisato che la minore si trova

in una situazione di conflitto tra le due figure genitoriali, “con la madre

che, parlandole male del padre, la influenza negativamente e non le permette di

avere con lui rapporto alcuno”.

F. L’Autorità di

protezione ha trasmesso le sue osservazioni il 7/13 maggio 2014, chiedendo di

respingere il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, e di confermare la

decisione di sostituzione del curatore educativo e di regolamentazione delle

relazioni personali tra padre e figlia.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Nel caso

in esame, RE 1 presenta reclamo contro la decisione 18 marzo 2014 dell’Autorità

di protezione, contestando tuttavia esclusivamente l’istituto della curatela

educativa (“la sottoscritta (…) afferma di non essere d’accordo con la suddetta

decisione in quanto la sottoscritta è sempre stata in grado di gestire le proprie

(anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool, droga o

simili (…)”. Non disapprova la sostituzione della curatrice, né la regolamentazione

delle relazioni personali, oggetto della decisione impugnata.

Come

anche precisato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, l’istituzione

della curatela educativa non è tuttavia argomento della decisione impugnata:

essa è avvenuta da parte dell’autorità di tutela del distretto di __________ con

decisione 15 luglio 2010 (v. sopra), mentre con decisione 28 aprile 2011 la

misura di protezione della minore è stata assunta dall'allora Commissione

tutoria, visto il cambiamento di domicilio di madre e figlia. Di conseguenza,

la decisione di istituzione della misura, rispettivamente dell’assunzione della

stessa da parte della Commissione tutoria essendo cresciute in giudicato da

tempo, non possono essere poste in discussione in questa sede.

Va del resto

evidenziato che nel primo dispositivo della decisione impugnata viene indicato

che “la curatela educativa istituita conformemente all’art. 308 cpv. 1 e 2

CC in favore della minore PI 1, nata il 2008, già domiciliata a __________, ora

a __________, è mantenuta” (sottolineatura a cura di questo

Giudice). Si è trattato quindi, da parte dell’Autorità, di una conferma dell’esistenza

della misura, che comunque non risulta essere stata oggetto della procedura.

Non è emerso infatti dall’incarto che la reclamante abbia formulato una

richiesta di revoca della curatela educativa, né che una simile ipotesi sia mai

stata discussa, in particolare nemmeno all’udienza del 12 marzo 2014, che ha

preceduto l’emanazione della decisione impugnata. Di conseguenza, la

dichiarazione dell’Autorità di cui al primo dispositivo della sentenza

impugnata non essendo scaturita da un’istruttoria o da una relativa procedura

non può nemmeno essere giudicata dallo scrivente Giudice, che per di più se

entrasse nel merito della contestazione sollevata, priverebbe la reclamante di

un grado di giurisdizione.

3.

Visto quanto precede il reclamo va respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

100.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.