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Decisione

9.2014.58

Istituzione di una curatela di rappresentanza

23 gennaio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto del 20

agosto 2013 l’operatrice sociale di __________, __________, ha segnalato

all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) la precaria condizione di RE 1, che presenta una situazione debitoria

con evidenti difficoltà nella gestione delle proprie pratiche amministrative.

B. Durante

l’incontro del 28 ottobre 2013 presso il domicilio di RE 1, alla presenza

dell’assistente sociale e del delegato del comune __________, è emersa la reale

preoccupazione della signora riguardo alla propria situazione debitoria. Pur

non ritenendo necessaria l’istituzione di una curatela amministrativa riconosce

di aver bisogno di sostegno per far fronte alla situazione.

C. Nel

corso dell’udienza del 27 gennaio 2014, è riemersa l’evidente preoccupazione

per la persistente situazione debitoria. RE 1, riferisce di non voler più aver

a che fare con l’operatrice sociale di __________. Dopo essere stata informata

dalla Presidente, circa gli aiuti che possono essere forniti dall’Autorità di

protezione, RE 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela di rappresentanza ai

sensi dell’art. 394 CC.

D. Il 10 marzo 2014 RE 1

è stata nuovamente sentita dall’Autorità di protezione. Essa ha evidenziato di

aver firmato il precedente verbale d’udienza pensando che si trattasse

dell’istituzione di una “curatela di sostegno” ai sensi dell’art. 393 CC.

Inizialmente, dichiara di necessitare solo di un sostegno per sistemare diverse

“situazioni in sospeso”. Anche in questa sede la Presidente dell’Autorità di

protezione ha ribadito che l’istituzione di una curatela di rappresentanza sarebbe

la più idonea al caso, fornendo all’interessata le necessarie delucidazioni. RE

1 ha quindi confermato di accettare la misura ed il curatore proposto

dall’Autorità di protezione (CUR 1).

E. Con risoluzione del

18 marzo 2014 l’Autorità di protezione (seduta del 17 marzo 2014) ha confermato

la necessità di una misura di protezione per RE 1, istituendo una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), senza porre

limiti al suo esercizio dei diritti civili, stabilendo per il curatore i

seguenti compiti:

- rappresentare l’interessata per i suoi bisogni

personali promuovendo il suo benessere sociale;

- rappresentare

l’interessata nelle sue pratiche ed affari amministrativi ed economici, segnatamente

nei rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta,

gli istituti sociali, le altre istituzioni o persone private;

- rappresentare

l’interessato nella gestione amministrativa ed economica in particolare con

l’intento di risanare la situazione debitoria.

Quale curatore è stato

nominato CUR 1.

F. Contro la predetta

decisione RE 1 è insorta con reclamo del 21 aprile 2014, postulandone

l’annullamento e la revoca della misura istituita.

G. Con osservazioni del 13

maggio 2014 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria

risoluzione, ribadendo i motivi alla base della misura di protezione (RE 1 è

molto provata psichicamente e fisicamente e ha difficoltà a livello economico e

di gestione personale). L’Autorità ha ricordato che a due riprese RE 1 è stata

edotta sui contenuti e sulla necessità della misura di protezione in esame. Al

termine di entrambe le udienze la reclamante avrebbe poi acconsentito

all’istituzione della curatela. A mente dell’Autorità, l’agire della

reclamante, che ne contesta la misura ordinata, sarebbe pertanto contraddittorio.

H. Con replica del 15

luglio 2014 RE 1 ha ribadito quanto indicato nel proprio reclamo, criticando,

anche in questa sede, l’agire discutibile dell’operatrice sociale.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le

disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2

LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1.

L’Autorità, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha ricordato che RE 1 ha

accettato l’istituzione della misura in suo favore e il curatore proposto.

Nelle osservazioni al

reclamo l’Autorità, facendo riferimento alla segnalazione dell’operatrice

sociale e al rapporto del 20 gennaio 2014 del Servizio sociale di __________,

ha ricordato i motivi alla base della misura di protezione (RE 1 sarebbe molto

provata sia psichicamente, sia fisicamente e avrebbe problemi di gestione amministrativa).

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 ribadisce la richiesta di revoca della misura istituita in suo

favore, che sarebbe “sproporzionata ed inadatta” al suo caso.

4.

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Secondo il primo capoverso

del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela

se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi,

o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica

o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei

stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che

occorre sbrigare.

4.1

La legge menziona tre

cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente

(CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.

17; Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC

n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata

(“inerente alla sua persona"; “in der Person

liegenden Schwächezustands”) e non essere

ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio

estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8).

In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di

debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati

(BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16

segg.; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura

in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato

omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa

di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare

in considerazione (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op.

cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.

20).

4.2

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc.

9.2013

).

4.3

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK

Erw. Schutz, Henkel, ad

art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit.,

5.12

pag. 138).

4.4

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:

secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere

e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso in esame, contrariamente

a quanto sostenuto dalla reclamante, l’istituzione della curatela di

rappresentanza a suo favore va confermata in quanto necessaria.

Va innanzitutto

sottolineato che il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una

misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto, a più

riprese, dalla reclamante stessa (cfr. richiesta d’aiuto al Servizio di

sostegno di __________ e all’operatrice sociale, verbale ARP del 27 gennaio e

del 10 marzo 2014).

Come risulta dagli atti, l’Autorità

di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 dopo averla

debitamente informata sui contenuti della stessa ed aver ottenuto, in ben due

occasioni, il suo esplicito consenso (cfr. verbale del 27 gennaio e del 10

marzo 2014, entrambi firmati dall’interessata). La misura si è resa necessaria

in relazione ai problemi di gestione delle proprie pratiche amministrative e la

conseguente situazione debitoria. L’istituzione della misura di protezione è

stata sostenuta dall’operatrice sociale di __________ e dal Servizio sociale di

__________, che conoscono la situazione della reclamante da anni. Come risulta

dal rapporto del Servizio sociale di __________ agli atti, RE 1 è al beneficio

di prestazioni assistenziali, è in condizioni di salute precarie e lamenta una

“situazione di indigenza massiccia”. L’evidente difficoltà di gestione delle

proprie risorse è stato evidenziato anche dall’operatrice sociale, __________,

già ad agosto 2013. La preoccupazione per la propria situazione debitoria è

peraltro stata ammessa dalla reclamante stessa (cfr. incontro del 28 ottobre

2013, udienza del 27 gennaio 2014).

Ora, nonostante RE 1 – durante

la seconda udienza (del 10 marzo 2014) – avesse, in un primo momento, sostenuto

di non aver compreso la portata della misura, auspicando che venisse istituita

una curatela di sostegno (art. 393 CC), al termine dell’udienza ha comunque

acconsentito all’istituzione della curatela di rappresentanza, riconfermando il

suo bisogno di essere sostenuta nelle questioni amministrative.

Nel suo reclamo RE 1 si è peraltro

limitata a definire la misura istituita come “sproporzionata e inadatta” al suo

caso, indicando di aver subito pressioni dalla Presidente dell’Autorità di

protezione nonché dal delegato comunale.

6.

Come esposto sopra

(consid. 4.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” comprende anche

i casi di inesperienza o di cattiva gestione, se i medesimi impediscono, anche

solo parzialmente, all’interessato di provvedere ai suoi interessi. Visti i

vari interventi di protezione a favore di RE 1 negli anni passati, non si può

negare l’inesperienza della reclamante nell’occuparsi degli affari correnti ed

esistenziali.

Quest’incapacità emerge

dagli atti ed è stata confermata dall’operatrice sociale, a cui la reclamante

ha chiesto aiuto per far fronte alla propria situazione. L’esigenza di un

sostegno è peraltro stata evidenziata pure dal Servizio sociale di __________,

che segue RE 1 dal 1993. L’interessata si era nuovamente rivolta a gennaio 2014 a tale servizio per chiedere un aiuto finanziario.

A mente di questo giudice,

risultano pertanto manifestamente adempiute le condizioni per l’istituzione di

una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Va infine evidenziato come RE 1

non presenti nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva

della situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per

l’istituzione della curatela. Misura che è stata, in due occasioni approvata,

lo si rammenta, dalla curatelata stessa.

7.

La curatela di

rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura

adeguata per proteggere la signora RE 1, in quanto prevede la rappresentanza

della medesima nell’ambito della gestione patrimoniale e la conseguente

privazione dell’accesso ai conti bancari e postali a lei intestati, così che

quest’ultimi verranno gestiti esclusivamente dal curatore (il quale metterà a disposizione

della curatelata importi adeguati per il suo sostentamento corrente, così come

precisato nella decisione impugnata al punto 3 del dispositivo).

Una misura alternativa meno incisiva, quale

ad esempio la curatela di sostegno, non sarebbe sufficiente per garantire alla

reclamante la protezione di cui ha bisogno. La decisione impugnata rispetta pertanto

pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla

legge.

8.

La risoluzione

impugnata resiste pertanto alla critica della reclamante e va di conseguenza

confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore.

Tassa e spese di giustizia

sarebbero da porre a carico della reclamante, che risulta interamente

soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro

prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.