9.2014.63
Mercede curatore prima del 31.12.2012, assunzione spese
11 marzo 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.63
Lugano
11 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la messa a carico della mercede e delle tasse e spese della
misura
giudicando
sul reclamo del 23 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 27 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Mediante decisione
(n. 8460) del 22 ottobre 2009, la Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha istituito una tutela in applicazione dell’art.
394 vCC a favore di RE 1 e ha nominato CUR 1 quale curatore. Per
competenza territoriale, l’incarto è stato trasmesso alla Commissione tutoria
di __________ (decisione n. 11345 del 13 settembre 2011).
B. Con scritto del 23
maggio 2012, CUR 1 ha presentato il proprio rapporto morale e la nota mercede
inerenti alla curatela per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
dicembre 2011. La Commissione tutoria con decisione n. 116/344 del 22 novembre 2012 ha messo fr. 957.85 a carico del curatelato. Il 12 dicembre 2012, RE 1 – rappresentato dal
curatore – ha interposto un ricorso a questa Camera avverso l’accollo delle
spese relative alla curatela per il periodo in questione, domandando che esse
vengano anticipate dal proprio Comune di domicilio. Tramite risoluzione
n. 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione __________ (nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha riesaminato la propria
decisione del 22 novembre 2012 e previsto che “le spese di mercede di totali
fr. 957.85 verranno anticipate dal Comune di __________ con obbligo di rifusione
da parte dell’interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare”.
C. Il 1° ottobre 2013 il
curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione il proprio rapporto morale e
rendiconto finanziario per l’anno 2012. Con risoluzione 25/55 del 27 marzo 2014
(seduta del 13 marzo 2014), l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto
finanziario del curatore, ha riconosciuto una mercede di fr. 1'560.– e delle spese
di fr. 272.95 a favore del curatore, ha posto questi importi a carico della
“sostanza” del curatelato e fr. 200.– a carico di RE 1 come spese e tasse della
decisione.
D. Contro la predetta
risoluzione del 27 marzo 2014, RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del
23 aprile 2014 postulando che le spese della misura di curatela istituita a suo
favore siano anticipate dal proprio Comune di domicilio poiché la situazione
non sarebbe mutata dall’anno precedente. Chiamata a formulare osservazioni,
l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera con scritto
del 6 giugno 2014.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
2.
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità
di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
3.
Impugnato
in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 2 della risoluzione
25/55 presa in seduta del 13 marzo 2014 (spedita il 27 marzo 2014)
dell’Autorità di protezione in cui essa riconosce al curatore la mercede di fr.
1'560.– e le spese di fr. 272.95 per il mandato svolto durante l’anno 2012
e le pone a carico della sostanza del curatelato.
4.
Nel
proprio reclamo l’insorgente, facendo riferimento al “Ricorso 12.12.12
contro l’accollamento delle spese relative al Rendiconto finanziario dell’anno
precedete”, ritenendo che “fatti, considerazioni, circostanze e
risultanze contabili […]” non si sono modificate, sostiene che non si
giustifichi accollargli le spese di curatela per l’anno 2012. Egli descrive in
seguito la propria situazione finanziaria che non sarebbe mutata dall’anno
precedente. Ora, ricorda il reclamante, a fronte della sua situazione
economica, l’Autorità di protezione ha riconsiderato la propria decisione del
22.
novembre 2012 e ha posto le spese di curatela per l’anno 2011 a carico del proprio comune di domicilio. L’insorgente sostiene dunque che si giustifichi “riformare
la decisione impugnata ed accollare la parcella di mercede e spese del curatore
riferite all’anno 2012 al Comune di domicilio”.
4.1
Un
curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il
lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad art.
416.
vCC n. 2 ss). La remunerazione dei curatori per l'attività
svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa
previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)].
Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,
49.
vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare,
l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di
fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui [..]. Giusta l'art. 19
cpv. 1 vLTut, i costi di gestione della misura tutoria (mercede,
spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi sono anticipati dalla
Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di questa di ricuperare
l'importo entro 10 anni (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 3 vRTut prevede analogamente
che le spese del provvedimento “quando anticipate dalla commissione tutoria e
non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a
carico del comune di domicilio della persona interessata”.
4.2
Nella fattispecie
l’Autorità di protezione ha, in applicazione dei principi testé enunciati,
posto le spese della curatela relative a 39 ore di lavoro remunerate fr. 40.–
all’ora, più le spese vive, a carico della sostanza del curatelato. In concreto, tale sostanza pari a fr. 169'769.36 è composta per
fr. 160'000.– da un fondo agricolo e da un prato
adiacente siti a __________ (particelle no. 1221 e 1228 RFD di __________) e
per i restanti fr. 9'769.36 da conti bancari e postali di cui una garanzia
di affitto. È peraltro incontestato che la sostanza in questione non è mutata
dal 2011. Ora, nella risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione
ha considerato il fondo agricolo “di nessun reddito e difficilmente liquidabile”
e sottolineato che la sostanza liquida, destinata alla garanzia di affitto
fosse “vincolata” (vedi risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013). In base
a queste valutazioni, l’Autorità di protezione ha riesaminato la propria
decisione di accollo delle spese della misura di protezione a carico di RE 1 e
le ha poste a carico del Comune di domicilio di quest’ultimo “con l’obbligo
di rifusione da parte dell’interessato non appena la situazione economica
dovesse migliorare”. Mal si capisce come, in un contesto immutato,
l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto delle valutazioni effettuate in
merito alla sostanza del curatelato che l'hanno condotta a porre a carico del
Comune di __________ le spese inerenti alla curatela per il 2011. Peraltro
neanche la risoluzione qui impugnata, immotivata a questo proposito, indica le
motivazioni che hanno condotto l’Autorità di protezione a distanziarsi del
principio applicato per le spese di curatela inerenti al 2011.
4.3
Se è pur vero che la sostanza dell’insorgente è rimasta invariata
dal 2011 al 2012, egli è passato da una situazione in cui non conseguiva nessun
introito regolare (risulta in effetti dagli atti che il curatelato fosse in una
situazione economica precaria durante il 2011, per una parte dell’anno senza
nessun guadagno, poi a beneficio di una rendita AI e infine di prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione) a quella di un impiego fisso. In effetti, RE
1.
lavora presso l’azienda agricola __________, attività per cui
percepisce un redito mensile pari a fr. 2'749.50. Resta il fatto
tuttavia, non contestato dall’Autorità di protezione, che il curatelato fatica
verosimilmente a coprire il proprio fabbisogno minimo. Il cambiamento nella
situazione reddituale del curatelato non permette dunque nel caso concreto di
giustificare di porre a suo carico le spese inerenti alla curatela per l’anno 2012 a differenza dell’anno 2011. Non sembrano dunque riuniti gli estremi per prendere in
considerazione di esigere di RE 1 di assumere le spese della misura
nell’immediato.
5.
Visto
quanto precede il reclamo è accolto e la risoluzione dell’Autorità di protezione
deve essere modificata nel senso che le spese della misura di curatela devono
essere poste a carico del Comune di domicilio di RE 1. Giova rammentare che in
applicazione dell’art. 19 cpv. 1 vLTut, il Comune di domicilio
potrà recuperare quanto anticipato entro un termine di 10 anni qualora la
situazione economica del beneficiario della misura dovesse migliorare.
6.
L'Autorità
regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1
lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; DTF
8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura
vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo del 23 aprile 2014 è accolto. Di conseguenza e il dispositivo n. 2
della risoluzione 20 marzo 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________
è così riformato:
2. Sono
riconosciute al curatore la mercede di Fr. 1'560.– e le spese di Fr. 272.95,
che sono anticipate dal Comune di __________ con obbligo di rifusione da parte
dell'interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare (cf.
art. 3 cpv. 3 vRTut).
Per
il resto, la risoluzione impugnata è confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’Autorità di protezione __________. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.