Lexipedia

Decisione

9.2014.63

Mercede curatore prima del 31.12.2012, assunzione spese

11 marzo 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Mediante decisione

(n. 8460) del 22 ottobre 2009, la Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha istituito una tutela in applicazione dell’art.

394 vCC a favore di RE 1 e ha nominato CUR 1 quale curatore. Per

competenza territoriale, l’incarto è stato trasmesso alla Commissione tutoria

di __________ (decisione n. 11345 del 13 settembre 2011).

B. Con scritto del 23

maggio 2012, CUR 1 ha presentato il proprio rapporto morale e la nota mercede

inerenti alla curatela per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31

dicembre 2011. La Commissione tutoria con decisione n. 116/344 del 22 novembre 2012 ha messo fr. 957.85 a carico del curatelato. Il 12 dicembre 2012, RE 1 – rappresentato dal

curatore – ha interposto un ricorso a questa Camera avverso l’accollo delle

spese relative alla curatela per il periodo in questione, domandando che esse

vengano anticipate dal proprio Comune di domicilio. Tramite risoluzione

n. 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione __________ (nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha riesaminato la propria

decisione del 22 novembre 2012 e previsto che “le spese di mercede di totali

fr. 957.85 verranno anticipate dal Comune di __________ con obbligo di rifusione

da parte dell’interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare”.

C. Il 1° ottobre 2013 il

curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione il proprio rapporto morale e

rendiconto finanziario per l’anno 2012. Con risoluzione 25/55 del 27 marzo 2014

(seduta del 13 marzo 2014), l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto

finanziario del curatore, ha riconosciuto una mercede di fr. 1'560.– e delle spese

di fr. 272.95 a favore del curatore, ha posto questi importi a carico della

“sostanza” del curatelato e fr. 200.– a carico di RE 1 come spese e tasse della

decisione.

D. Contro la predetta

risoluzione del 27 marzo 2014, RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del

23 aprile 2014 postulando che le spese della misura di curatela istituita a suo

favore siano anticipate dal proprio Comune di domicilio poiché la situazione

non sarebbe mutata dall’anno precedente. Chiamata a formulare osservazioni,

l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera con scritto

del 6 giugno 2014.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

2.

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità

di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

3.

Impugnato

in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 2 della risoluzione

25/55 presa in seduta del 13 marzo 2014 (spedita il 27 marzo 2014)

dell’Autorità di protezione in cui essa riconosce al curatore la mercede di fr.

1'560.– e le spese di fr. 272.95 per il mandato svolto durante l’anno 2012

e le pone a carico della sostanza del curatelato.

4.

Nel

proprio reclamo l’insorgente, facendo riferimento al “Ricorso 12.12.12

contro l’accollamento delle spese relative al Rendiconto finanziario dell’anno

precedete”, ritenendo che “fatti, considerazioni, circostanze e

risultanze contabili […]” non si sono modificate, sostiene che non si

giustifichi accollargli le spese di curatela per l’anno 2012. Egli descrive in

seguito la propria situazione finanziaria che non sarebbe mutata dall’anno

precedente. Ora, ricorda il reclamante, a fronte della sua situazione

economica, l’Autorità di protezione ha riconsiderato la propria decisione del

22.

novembre 2012 e ha posto le spese di curatela per l’anno 2011 a carico del proprio comune di domicilio. L’insorgente sostiene dunque che si giustifichi “riformare

la decisione impugnata ed accollare la parcella di mercede e spese del curatore

riferite all’anno 2012 al Comune di domicilio”.

4.1

Un

curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il

lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad art.

416.

vCC n. 2 ss). La remunerazione dei curatori per l'attività

svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa

previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)].

Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,

49.

vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare,

l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di

fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui [..]. Giusta l'art. 19

cpv. 1 vLTut, i costi di gestione della misura tutoria (mercede,

spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi sono anticipati dalla

Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di questa di ricuperare

l'importo entro 10 anni (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 3 vRTut prevede analogamente

che le spese del provvedimento “quando anticipate dalla commissione tutoria e

non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a

carico del comune di domicilio della persona interessata”.

4.2

Nella fattispecie

l’Autorità di protezione ha, in applicazione dei principi testé enunciati,

posto le spese della curatela relative a 39 ore di lavoro remunerate fr. 40.–

all’ora, più le spese vive, a carico della sostanza del curatelato. In concreto, tale sostanza pari a fr. 169'769.36 è composta per

fr. 160'000.– da un fondo agricolo e da un prato

adiacente siti a __________ (particelle no. 1221 e 1228 RFD di __________) e

per i restanti fr. 9'769.36 da conti bancari e postali di cui una garanzia

di affitto. È peraltro incontestato che la sostanza in questione non è mutata

dal 2011. Ora, nella risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione

ha considerato il fondo agricolo “di nessun reddito e difficilmente liquidabile”

e sottolineato che la sostanza liquida, destinata alla garanzia di affitto

fosse “vincolata” (vedi risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013). In base

a queste valutazioni, l’Autorità di protezione ha riesaminato la propria

decisione di accollo delle spese della misura di protezione a carico di RE 1 e

le ha poste a carico del Comune di domicilio di quest’ultimo “con l’obbligo

di rifusione da parte dell’interessato non appena la situazione economica

dovesse migliorare”. Mal si capisce come, in un contesto immutato,

l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto delle valutazioni effettuate in

merito alla sostanza del curatelato che l'hanno condotta a porre a carico del

Comune di __________ le spese inerenti alla curatela per il 2011. Peraltro

neanche la risoluzione qui impugnata, immotivata a questo proposito, indica le

motivazioni che hanno condotto l’Autorità di protezione a distanziarsi del

principio applicato per le spese di curatela inerenti al 2011.

4.3

Se è pur vero che la sostanza dell’insorgente è rimasta invariata

dal 2011 al 2012, egli è passato da una situazione in cui non conseguiva nessun

introito regolare (risulta in effetti dagli atti che il curatelato fosse in una

situazione economica precaria durante il 2011, per una parte dell’anno senza

nessun guadagno, poi a beneficio di una rendita AI e infine di prestazioni

dell’assicurazione disoccupazione) a quella di un impiego fisso. In effetti, RE

1.

lavora presso l’azienda agricola __________, attività per cui

percepisce un redito mensile pari a fr. 2'749.50. Resta il fatto

tuttavia, non contestato dall’Autorità di protezione, che il curatelato fatica

verosimilmente a coprire il proprio fabbisogno minimo. Il cambiamento nella

situazione reddituale del curatelato non permette dunque nel caso concreto di

giustificare di porre a suo carico le spese inerenti alla curatela per l’anno 2012 a differenza dell’anno 2011. Non sembrano dunque riuniti gli estremi per prendere in

considerazione di esigere di RE 1 di assumere le spese della misura

nell’immediato.

5.

Visto

quanto precede il reclamo è accolto e la risoluzione dell’Autorità di protezione

deve essere modificata nel senso che le spese della misura di curatela devono

essere poste a carico del Comune di domicilio di RE 1. Giova rammentare che in

applicazione dell’art. 19 cpv. 1 vLTut, il Comune di domicilio

potrà recuperare quanto anticipato entro un termine di 10 anni qualora la

situazione economica del beneficiario della misura dovesse migliorare.

6.

L'Autorità

regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1

lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; DTF

8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura

vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo del 23 aprile 2014 è accolto. Di conseguenza e il dispositivo n. 2

della risoluzione 20 marzo 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________

è così riformato:

2. Sono

riconosciute al curatore la mercede di Fr. 1'560.– e le spese di Fr. 272.95,

che sono anticipate dal Comune di __________ con obbligo di rifusione da parte

dell'interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare (cf.

art. 3 cpv. 3 vRTut).

Per

il resto, la risoluzione impugnata è confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono

posti a carico dell’Autorità di protezione __________. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.