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Decisione

9.2014.70

Reclamo per ritardata/denegata giustizia

1 ottobre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2002 dalla relazione tra CO 2 e RE 1.

B. Il 23 maggio 2005 i

genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di

mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla

Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 328/2005

del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale

alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1 e il padre nonché il

contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.

Dopo la cessazione della

convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad

alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con

il figlio.

C. A

partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti

all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla

Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici

(minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha,

a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.

D. Dopo aver sentito le

parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità

di protezione ha conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni

(UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica socio-ambientale

nei confronti di CO 2 ed RE 1, entro un termine di tre mesi.

E. Alla luce di

ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha

postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige Sorgerecht”).

L’Autorità di protezione ha comunicato che si sarebbe determinata sulla questione

dopo la ricezione della verifica socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto

all’UFaM di valutare anche se l’affidamento al padre fosse nell’interesse del minore.

F. Con

scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________

ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello

scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha

dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile,

misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono

fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”.

G. Con

decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale

su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha

provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con

decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità

di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di

visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.

Sulla base

del rapporto del SMP, con risoluzione n. 234/2013 del 17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente ampliato i diritti di visita

tra PI 1 e i genitori.

H. Con

scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17

giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre

(finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di

visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per

il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha

comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la

decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha

trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.

I. Con

scritto del 30 luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste

e ha inoltre postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie

assieme al ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di

protezione ha respinto quest’ultima richiesta.

L. All’udienza

15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi

con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha invece

domandato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale occasione

le parti hanno concordato un calendario relativo ai successivi

diritti di visita. L’Autorità di protezione ha respinto

seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di rappresentanza

a PI 1.

M. Con

decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di

protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il

padre e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze

col figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________

di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.

N. Il 14

novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo

subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la

quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto

attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe

un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente, tale

rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e dall’esito

della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6).

O. Con

decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i

reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della

segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.

P. Il 3 marzo 2014

l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO

2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze

scolastiche di carnevale.

Q. Il 10 marzo seguente RE

1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di visita

durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha invece

proposto che i diritti di visita fossero equamente

ripartiti tra i genitori.

Sentita la direzione

dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 l’Autorità

di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.

R. Con

reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a questa

Camera. L’insorgente postula l’accertamento della denegata/ritardata giustizia

da parte dell’Autorità di protezione in relazione “all’istanza per

l’attribuzione al padre dell’autorità parentale esclusiva, all’istanza di

affidamento al padre della custodia di PI 1 e all’istanza tesa ad ottenere il

ripristino dei diritti di visita e all’istanza tesa ad ottenere la nomina di un

curatore di rappresentanza per PI 1”. Postula dunque che venga fatto ordine

all’Autorità di protezione di evadere le suddette istanze entro un breve

termine (dai 10 ai 30 giorni).

L’insorgente

chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre reclamo contro la risoluzione

n. 114G/2014 (vacanze pasquali), che verrà trattato separatamente vista la diversa

competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 7 LOG).

S. Delle

osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se

del caso, nei considerandi di diritto.

T. Successivamente

alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due

ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n.

253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha ratificato il calendario delle vacanze

estive concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza del 10 giugno

2014. In data 8 settembre l’Autorità di protezione ha intimato alle parti la

perizia concernente la capacità genitoriali.

Considerato

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo

ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e

possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo

(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

Il diniego di giustizia

consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece

ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza

giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF

2006.

pag. 6472; Steck, BSK Erw.

Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). L’autorità commette una ritardata giustizia –

e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29

cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine

previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le

altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid.

5.1

pag. 331 seg., con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda

quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di

procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e

dell’interessato (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5

marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).

2.

Nel suo reclamo, RE

1.

censura l’inattività dell’Autorità di protezione con riferimento alle sue istanze

per l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva e dell’affidamento di PI 1,

per il ripristino dei diritti di visita e per la nomina di un curatore di rappresentanza.

2.1

Secondo il reclamante,

a seguito della revoca della custodia parentale a CO 2 – provvedimento che riguardava

solo quest’ultima – l’Autorità di protezione ha ingiustificatamente sospeso e

poi fortemente limitato anche i suoi diritti di visita con PI 1 (reclamo, pag.

4-5). RE 1 censura il fatto che le risoluzioni adottate dall’Autorità di

protezione non contengano nemmeno un accenno ad una eventuale situazione di

pericolo di PI 1 da parte del padre (reclamo, pag. 5). Non sarebbe poi

possibile, secondo la giurisprudenza, “limitare i diritti di visita invocando

un presunto, fumoso e denegato conflitto di lealtà” (reclamo, pag. 6). Egli

postula dunque che vengano ripristinati i suoi diritti di visita così come

concordato con la madre di PI 1 nella Convenzione del 23 maggio 2005 (reclamo,

pag. 6).

RE 1 lamenta inoltre una

lesione del principio della parità di trattamento, nella misura in cui

l’Autorità di protezione ha limitato i suoi diritti di visita tanto quanto

quelli di CO 2, nonostante alla madre sia stata revocata la custodia su PI 1 mentre

al padre non può essere imputato alcunché (reclamo, pag. 8).

Egli critica pure il fatto

che l’Autorità di protezione abbia fondato le sue decisioni sui rapporti del

SMP di __________, che aveva in cura la madre e che non garantiva la necessaria

imparzialità (reclamo, pag. 5). Anche l’UFaM, incaricato dall’Autorità di protezione

“con sconcertante superficialità” di effettuare una verifica

socio-ambientale, era coinvolto da tempo nella questione e dunque non imparziale

(reclamo, pag. 7).

2.2

Le censure del

reclamante sono irricevibili nell’ambito del presente reclamo.

Ritenendo ingiustificate e

non sufficientemente motivate le decisioni con cui l’Autorità di protezione ha

privato CO 2 della custodia di PI 1 e limitato i diritti di visita con entrambi

i genitori, lamentando una violazione della parità di trattamento nella regolamentazione

dei diritti di visita nonché la parzialità dell’SMP e dell’UFaM, il reclamante

non censura una violazione del precetto costituzionale della celerità o una denegata

giustizia, bensì cerca di rimettere in discussione risoluzioni (in particolare,

il conferimento di mandato all’UFaM del 22 aprile 2013, ris. n. 158/2013 e le

supercautelari e cautelari del 10, rispettivamente 29 maggio 2013, ris. n.

164/2013 e n. 215/2013) che non sono state contestate a tempo debito e nelle

dovute forme.

A tale riguardo il reclamo

cade dunque nel vuoto.

2.3

Per quanto attiene

alla richiesta di nominare un curatore di rappresentanza a PI 1, il reclamante

contesta il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia respinta “nell’ambito

di un verbale, senza fornire motivazione alcuna” (reclamo, pag. 9). Essendo

tale decisione nulla, il padre lamenta una ritardata giustizia da parte

dell’Autorità di protezione nell’evadere tale sua richiesta (reclamo, pag. 9).

2.4

Va rilevato che nel

frattempo l’Autorità di protezione ha emanato la risoluzione n. 253G/2014, non

contestata, con la quale ha respinto la richiesta di RE 1 di nominare un

curatore di rappresentanza. A tale riguardo il reclamo per ritardata giustizia

va dunque ritenuto privo di oggetto.

Occorre peraltro segnalare

che la richiesta del padre in tal senso, formulata il 20 giugno 2013 e poi

ribadita il 28 giugno e il 30 luglio 2013, era stata respinta il 15 ottobre

2013.

con decisione a verbale. Nonostante l’irritualità di tale modo di procedere

(vista in particolare la composizione non completa dell’Autorità e la mancata

indicazione delle vie di ricorso), va detto che prima dell’inoltro del reclamo RE

1.

non ha mai lamentato alcunché, né ha ulteriormente sollecitato l’evasione

della sua istanza, che l’Autorità di protezione poteva dunque in buona fede ritenere

superata.

2.5

In seguito, il

reclamante sottolinea di avere chiesto l’autorità parentale esclusiva del

figlio già nel mese di aprile del 2013, senza che l’Autorità di protezione si

sia mai determinata in merito. Quest’ultima non si sarebbe peraltro mai

attivata nemmeno per ottenere la verifica socio-ambientale all’UFaM entro il

termine impartito di tre mesi, violando dunque il precetto della celerità

(reclamo, pag. 7).

Secondo il reclamante, “avendo

PI 1 più volte manifestato la sua volontà di essere affidato al padre (…) mal

si comprende perché tale affidamento non sia ancora avvenuto” (reclamo,

pag. 6). A dire del padre, tale trasferimento sarebbe urgente e necessario, il

figlio essendo già scappato dall’istituto “temendo di essere poi nuovamente

trasferito sotto la custodia della madre”: RE 1 “teme che il figlio

possa finanche giungere a soluzioni di autolesionismo” (reclamo, pag. 6).

Il padre postula dunque che “l’Autorità di protezione sia sollecitata a

disporre il trasferimento del collocamento di PI 1 dall’Istituto __________ al

padre” (reclamo, pag. 6).

Anche per quanto attiene

al ripristino dei diritti di visita, il reclamante censura l’inattività dell’Autorità

di protezione. A suo parere, il fatto “che siano tuttora in corso delle

verifiche sulle capacità genitoriali della madre e del padre” non ha nulla

a che vedere con l’esercizio del suo diritto di visita, in quanto il risultato

di tali accertamenti “può al massimo influire sulla decisione sull’autorità

parentale” (reclamo, pag. 8).

2.6

Per determinare se le

critiche del reclamante siano fondate, occorre valutare se, nella fattispecie,

la durata del procedimento possa essere definita ragionevole ai sensi della

giurisprudenza.

Ora, se è vero che le

prime richieste di affidamento di PI 1 presentate dal ricorrente risalgono

all’aprile del 2013, non si può certo affermare che durante tale lasso di tempo

l’Autorità di protezione abbia prolungato in modo inabituale la trattazione del

caso.

Il reclamante fonda le sue

argomentazioni sul presupposto secondo cui il collocamento di PI 1 in istituto

sia motivato dalle presunte minacce proferitegli dalla madre, e dunque dalla

situazione di pericolo per il minore derivante unicamente dalla convivenza con

questa. Per tale motivo, RE 1 ritiene incomprensibile il lasso di tempo che

l’Autorità sta impiegando per affidare a lui – incolpevole – il figlio PI 1, o

almeno concedergli dei diritti di visita liberi.

Il presupposto è tuttavia

errato. Come si evince dagli atti del procedimento, le minacce della madre – che

PI 1 ha riferito al padre – hanno dato luogo ad una immediata segnalazione dei

fatti al Ministero pubblico da parte dell’Autorità di protezione (poi sfociato

in un decreto di abbandono) ed al conferimento di un mandato all’UFaM per una

verifica socio-ambientale (pervenuta nel novembre 2013). In seguito tuttavia,

il provvedimento di ritiro della custodia e di restrizione dei diritti di

visita è stato emanato a seguito di una segnalazione del SMP,

secondo cui PI 1 – dopo il rientro dal diritto di visita col padre – si trovava

in una situazione al limite dello scompenso e necessitava di un collocamento urgente

presso una struttura educativa minorile. Secondo l’SMP, “nei momenti

di ritorno dalle visite di fine settimana dal padre” il minore

si dimostrava “particolarmente oppositivo e aggressivo nei confronti della

madre, rendendole il compito educativo pressoché impossibile” (scritto del

29.

aprile 2013). Contrariamente a quanto sembra pretendere il reclamante, i

provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione non sono motivati da una

“colpa” imputabile alla madre, ma dalle “esacerbazioni comportamentali

di PI 1” che scaturiscono dalla situazione di

conflittualità fra i genitori e che rendono impossibile il compito educativo

della madre, da “uno stato di agitazione e una tendenza a fare o minacciare

dei passaggi all’atto” del minore, “oltremodo fragile e sull’orlo dello

scompenso” (scritto del 29 aprile 2013).

La complessità del caso è

dunque ben diversa rispetto a quanto evocato dal reclamante e ha reso

necessaria una valutazione delle capacità genitoriali sia di CO 2 che di RE 1.

Se è vero

che i tempi si sono dilatati soprattutto a seguito dei ritardi nella presentazione

della perizia in questione – commissionata nel novembre

2013, preannunciata dal perito per marzo 2014, poi per la metà di giugno 2014,

e pervenuta solo nel settembre 2014 dopo un rapporto intermedio nel giugno 2014

(data “la complessità della situazione che coinvolge anche la famiglia

allargata di PI 1 e il lavoro svolto in due sedi distinte”, il reclamante

essendo domiciliato oltre __________) – occorre riconoscere

che l’Autorità di protezione ha monitorato costantemente la situazione

di PI 1, attraverso audizioni con il membro aggiunto (10 maggio 2013, 4

novembre 2013), regolari rapporti e preavvisi dell’SMP (lettera 24 maggio 2013,

10.

giugno 2013, e-mail 25 febbraio 2014, e-mail 31 marzo 2014) e dell’Istituto __________

(rapporto 14 ottobre 2013). L’Autorità di protezione ha sentito i genitori

(udienze 15 ottobre 2013 e 10 giugno 2014), li ha posti a beneficio

dell’assistenza giudiziaria (ris. n. 323/2013 del 24 luglio 2013 e ris. n.

398G/2013 del 6 novembre 2013) e si è chinata periodicamente sulla questione

dei diritti di visita, estendendoli sulla base delle valutazioni dell’SMP (ris.

n. 234/2013 del 17 giugno 2013) ed evadendo celermente le puntuali richieste

dei genitori (scritto 2 luglio 2013; ris. n. 328/2013 del 6 agosto 2013; ris.

n. 399G/2013 del 6 novembre 2013; ris. n. 533G/2013 del 17 dicembre 2013;

scritto 3 marzo 2014; ris. n. 114G/2014; da ultimo, ris. n. 278G/2014 del 13 giugno

2014).

Non si può dunque tacciare

l’Autorità di protezione di inattività o sostenere che abbia prolungato in

maniera inabituale la trattazione del caso. Di conseguenza, nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo per ritardata giustizia deve essere respinto.

Considerato tuttavia che

la perizia sulle capacità genitoriali è nel frattempo pervenuta all’Autorità di

protezione, la stessa non potrà ora esimersi dal decidere, entro termini

ragionevoli, le istanze del qui reclamante.

3.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

In concreto, vista la

parziale irricevibilità del gravame, visti gli sforzi profusi dall’Autorità di

protezione nel seguire l’evoluzione della situazione di PI 1 e la necessità –

nota al reclamante – di attendere una valutazione psichiatrica prima di

esprimersi sulle sue richieste, il reclamo per ritardata giustizia appariva già

di primo acchito sprovvisto di probabilità di successo. La richiesta di

assistenza giudiziaria formulata da RE 1 a riguardo deve pertanto essere

respinta.

4.

In considerazione

della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo

di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo per denegata/ritardata

giustizia è respinto.

2. L’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la

procedura in oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.