9.2014.70
Reclamo per ritardata/denegata giustizia
1 ottobre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.70
Lugano
1 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Epiney-Colombo
e Bozzini
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con
il figlio PI 1 (2002)
giudicando
ora sul reclamo del 12 maggio 2014 presentato da RE 1 per denegata e ritardata
giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________ e sulla contestuale
domanda di assistenza giudiziaria;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2002 dalla relazione tra CO 2 e RE 1.
B. Il 23 maggio 2005 i
genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di
mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla
Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 328/2005
del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale
alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1 e il padre nonché il
contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.
Dopo la cessazione della
convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad
alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con
il figlio.
C. A
partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti
all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla
Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici
(minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha,
a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.
D. Dopo aver sentito le
parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità
di protezione ha conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni
(UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica socio-ambientale
nei confronti di CO 2 ed RE 1, entro un termine di tre mesi.
E. Alla luce di
ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha
postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige Sorgerecht”).
L’Autorità di protezione ha comunicato che si sarebbe determinata sulla questione
dopo la ricezione della verifica socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto
all’UFaM di valutare anche se l’affidamento al padre fosse nell’interesse del minore.
F. Con
scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________
ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello
scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha
dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile,
misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono
fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”.
G. Con
decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale
su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha
provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con
decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità
di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di
visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.
Sulla base
del rapporto del SMP, con risoluzione n. 234/2013 del 17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente ampliato i diritti di visita
tra PI 1 e i genitori.
H. Con
scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17
giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre
(finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di
visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per
il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha
comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la
decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha
trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.
I. Con
scritto del 30 luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste
e ha inoltre postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie
assieme al ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di
protezione ha respinto quest’ultima richiesta.
L. All’udienza
15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi
con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha invece
domandato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale occasione
le parti hanno concordato un calendario relativo ai successivi
diritti di visita. L’Autorità di protezione ha respinto
seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di rappresentanza
a PI 1.
M. Con
decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di
protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il
padre e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze
col figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________
di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.
N. Il 14
novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo
subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la
quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto
attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe
un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente, tale
rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e dall’esito
della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6).
O. Con
decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i
reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della
segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.
P. Il 3 marzo 2014
l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO
2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze
scolastiche di carnevale.
Q. Il 10 marzo seguente RE
1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di visita
durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha invece
proposto che i diritti di visita fossero equamente
ripartiti tra i genitori.
Sentita la direzione
dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 l’Autorità
di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.
R. Con
reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a questa
Camera. L’insorgente postula l’accertamento della denegata/ritardata giustizia
da parte dell’Autorità di protezione in relazione “all’istanza per
l’attribuzione al padre dell’autorità parentale esclusiva, all’istanza di
affidamento al padre della custodia di PI 1 e all’istanza tesa ad ottenere il
ripristino dei diritti di visita e all’istanza tesa ad ottenere la nomina di un
curatore di rappresentanza per PI 1”. Postula dunque che venga fatto ordine
all’Autorità di protezione di evadere le suddette istanze entro un breve
termine (dai 10 ai 30 giorni).
L’insorgente
chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre reclamo contro la risoluzione
n. 114G/2014 (vacanze pasquali), che verrà trattato separatamente vista la diversa
competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 7 LOG).
S. Delle
osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se
del caso, nei considerandi di diritto.
T. Successivamente
alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due
ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n.
253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha ratificato il calendario delle vacanze
estive concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza del 10 giugno
2014. In data 8 settembre l’Autorità di protezione ha intimato alle parti la
perizia concernente la capacità genitoriali.
Considerato
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo
ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e
possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo
(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece
ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF
2006.
pag. 6472; Steck, BSK Erw.
Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). L’autorità commette una ritardata giustizia –
e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29
cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine
previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le
altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid.
5.1
pag. 331 seg., con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda
quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di
procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e
dell’interessato (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5
marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
censura l’inattività dell’Autorità di protezione con riferimento alle sue istanze
per l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva e dell’affidamento di PI 1,
per il ripristino dei diritti di visita e per la nomina di un curatore di rappresentanza.
2.1
Secondo il reclamante,
a seguito della revoca della custodia parentale a CO 2 – provvedimento che riguardava
solo quest’ultima – l’Autorità di protezione ha ingiustificatamente sospeso e
poi fortemente limitato anche i suoi diritti di visita con PI 1 (reclamo, pag.
4-5). RE 1 censura il fatto che le risoluzioni adottate dall’Autorità di
protezione non contengano nemmeno un accenno ad una eventuale situazione di
pericolo di PI 1 da parte del padre (reclamo, pag. 5). Non sarebbe poi
possibile, secondo la giurisprudenza, “limitare i diritti di visita invocando
un presunto, fumoso e denegato conflitto di lealtà” (reclamo, pag. 6). Egli
postula dunque che vengano ripristinati i suoi diritti di visita così come
concordato con la madre di PI 1 nella Convenzione del 23 maggio 2005 (reclamo,
pag. 6).
RE 1 lamenta inoltre una
lesione del principio della parità di trattamento, nella misura in cui
l’Autorità di protezione ha limitato i suoi diritti di visita tanto quanto
quelli di CO 2, nonostante alla madre sia stata revocata la custodia su PI 1 mentre
al padre non può essere imputato alcunché (reclamo, pag. 8).
Egli critica pure il fatto
che l’Autorità di protezione abbia fondato le sue decisioni sui rapporti del
SMP di __________, che aveva in cura la madre e che non garantiva la necessaria
imparzialità (reclamo, pag. 5). Anche l’UFaM, incaricato dall’Autorità di protezione
“con sconcertante superficialità” di effettuare una verifica
socio-ambientale, era coinvolto da tempo nella questione e dunque non imparziale
(reclamo, pag. 7).
2.2
Le censure del
reclamante sono irricevibili nell’ambito del presente reclamo.
Ritenendo ingiustificate e
non sufficientemente motivate le decisioni con cui l’Autorità di protezione ha
privato CO 2 della custodia di PI 1 e limitato i diritti di visita con entrambi
i genitori, lamentando una violazione della parità di trattamento nella regolamentazione
dei diritti di visita nonché la parzialità dell’SMP e dell’UFaM, il reclamante
non censura una violazione del precetto costituzionale della celerità o una denegata
giustizia, bensì cerca di rimettere in discussione risoluzioni (in particolare,
il conferimento di mandato all’UFaM del 22 aprile 2013, ris. n. 158/2013 e le
supercautelari e cautelari del 10, rispettivamente 29 maggio 2013, ris. n.
164/2013 e n. 215/2013) che non sono state contestate a tempo debito e nelle
dovute forme.
A tale riguardo il reclamo
cade dunque nel vuoto.
2.3
Per quanto attiene
alla richiesta di nominare un curatore di rappresentanza a PI 1, il reclamante
contesta il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia respinta “nell’ambito
di un verbale, senza fornire motivazione alcuna” (reclamo, pag. 9). Essendo
tale decisione nulla, il padre lamenta una ritardata giustizia da parte
dell’Autorità di protezione nell’evadere tale sua richiesta (reclamo, pag. 9).
2.4
Va rilevato che nel
frattempo l’Autorità di protezione ha emanato la risoluzione n. 253G/2014, non
contestata, con la quale ha respinto la richiesta di RE 1 di nominare un
curatore di rappresentanza. A tale riguardo il reclamo per ritardata giustizia
va dunque ritenuto privo di oggetto.
Occorre peraltro segnalare
che la richiesta del padre in tal senso, formulata il 20 giugno 2013 e poi
ribadita il 28 giugno e il 30 luglio 2013, era stata respinta il 15 ottobre
2013.
con decisione a verbale. Nonostante l’irritualità di tale modo di procedere
(vista in particolare la composizione non completa dell’Autorità e la mancata
indicazione delle vie di ricorso), va detto che prima dell’inoltro del reclamo RE
1.
non ha mai lamentato alcunché, né ha ulteriormente sollecitato l’evasione
della sua istanza, che l’Autorità di protezione poteva dunque in buona fede ritenere
superata.
2.5
In seguito, il
reclamante sottolinea di avere chiesto l’autorità parentale esclusiva del
figlio già nel mese di aprile del 2013, senza che l’Autorità di protezione si
sia mai determinata in merito. Quest’ultima non si sarebbe peraltro mai
attivata nemmeno per ottenere la verifica socio-ambientale all’UFaM entro il
termine impartito di tre mesi, violando dunque il precetto della celerità
(reclamo, pag. 7).
Secondo il reclamante, “avendo
PI 1 più volte manifestato la sua volontà di essere affidato al padre (…) mal
si comprende perché tale affidamento non sia ancora avvenuto” (reclamo,
pag. 6). A dire del padre, tale trasferimento sarebbe urgente e necessario, il
figlio essendo già scappato dall’istituto “temendo di essere poi nuovamente
trasferito sotto la custodia della madre”: RE 1 “teme che il figlio
possa finanche giungere a soluzioni di autolesionismo” (reclamo, pag. 6).
Il padre postula dunque che “l’Autorità di protezione sia sollecitata a
disporre il trasferimento del collocamento di PI 1 dall’Istituto __________ al
padre” (reclamo, pag. 6).
Anche per quanto attiene
al ripristino dei diritti di visita, il reclamante censura l’inattività dell’Autorità
di protezione. A suo parere, il fatto “che siano tuttora in corso delle
verifiche sulle capacità genitoriali della madre e del padre” non ha nulla
a che vedere con l’esercizio del suo diritto di visita, in quanto il risultato
di tali accertamenti “può al massimo influire sulla decisione sull’autorità
parentale” (reclamo, pag. 8).
2.6
Per determinare se le
critiche del reclamante siano fondate, occorre valutare se, nella fattispecie,
la durata del procedimento possa essere definita ragionevole ai sensi della
giurisprudenza.
Ora, se è vero che le
prime richieste di affidamento di PI 1 presentate dal ricorrente risalgono
all’aprile del 2013, non si può certo affermare che durante tale lasso di tempo
l’Autorità di protezione abbia prolungato in modo inabituale la trattazione del
caso.
Il reclamante fonda le sue
argomentazioni sul presupposto secondo cui il collocamento di PI 1 in istituto
sia motivato dalle presunte minacce proferitegli dalla madre, e dunque dalla
situazione di pericolo per il minore derivante unicamente dalla convivenza con
questa. Per tale motivo, RE 1 ritiene incomprensibile il lasso di tempo che
l’Autorità sta impiegando per affidare a lui – incolpevole – il figlio PI 1, o
almeno concedergli dei diritti di visita liberi.
Il presupposto è tuttavia
errato. Come si evince dagli atti del procedimento, le minacce della madre – che
PI 1 ha riferito al padre – hanno dato luogo ad una immediata segnalazione dei
fatti al Ministero pubblico da parte dell’Autorità di protezione (poi sfociato
in un decreto di abbandono) ed al conferimento di un mandato all’UFaM per una
verifica socio-ambientale (pervenuta nel novembre 2013). In seguito tuttavia,
il provvedimento di ritiro della custodia e di restrizione dei diritti di
visita è stato emanato a seguito di una segnalazione del SMP,
secondo cui PI 1 – dopo il rientro dal diritto di visita col padre – si trovava
in una situazione al limite dello scompenso e necessitava di un collocamento urgente
presso una struttura educativa minorile. Secondo l’SMP, “nei momenti
di ritorno dalle visite di fine settimana dal padre” il minore
si dimostrava “particolarmente oppositivo e aggressivo nei confronti della
madre, rendendole il compito educativo pressoché impossibile” (scritto del
29.
aprile 2013). Contrariamente a quanto sembra pretendere il reclamante, i
provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione non sono motivati da una
“colpa” imputabile alla madre, ma dalle “esacerbazioni comportamentali
di PI 1” che scaturiscono dalla situazione di
conflittualità fra i genitori e che rendono impossibile il compito educativo
della madre, da “uno stato di agitazione e una tendenza a fare o minacciare
dei passaggi all’atto” del minore, “oltremodo fragile e sull’orlo dello
scompenso” (scritto del 29 aprile 2013).
La complessità del caso è
dunque ben diversa rispetto a quanto evocato dal reclamante e ha reso
necessaria una valutazione delle capacità genitoriali sia di CO 2 che di RE 1.
Se è vero
che i tempi si sono dilatati soprattutto a seguito dei ritardi nella presentazione
della perizia in questione – commissionata nel novembre
2013, preannunciata dal perito per marzo 2014, poi per la metà di giugno 2014,
e pervenuta solo nel settembre 2014 dopo un rapporto intermedio nel giugno 2014
(data “la complessità della situazione che coinvolge anche la famiglia
allargata di PI 1 e il lavoro svolto in due sedi distinte”, il reclamante
essendo domiciliato oltre __________) – occorre riconoscere
che l’Autorità di protezione ha monitorato costantemente la situazione
di PI 1, attraverso audizioni con il membro aggiunto (10 maggio 2013, 4
novembre 2013), regolari rapporti e preavvisi dell’SMP (lettera 24 maggio 2013,
10.
giugno 2013, e-mail 25 febbraio 2014, e-mail 31 marzo 2014) e dell’Istituto __________
(rapporto 14 ottobre 2013). L’Autorità di protezione ha sentito i genitori
(udienze 15 ottobre 2013 e 10 giugno 2014), li ha posti a beneficio
dell’assistenza giudiziaria (ris. n. 323/2013 del 24 luglio 2013 e ris. n.
398G/2013 del 6 novembre 2013) e si è chinata periodicamente sulla questione
dei diritti di visita, estendendoli sulla base delle valutazioni dell’SMP (ris.
n. 234/2013 del 17 giugno 2013) ed evadendo celermente le puntuali richieste
dei genitori (scritto 2 luglio 2013; ris. n. 328/2013 del 6 agosto 2013; ris.
n. 399G/2013 del 6 novembre 2013; ris. n. 533G/2013 del 17 dicembre 2013;
scritto 3 marzo 2014; ris. n. 114G/2014; da ultimo, ris. n. 278G/2014 del 13 giugno
2014).
Non si può dunque tacciare
l’Autorità di protezione di inattività o sostenere che abbia prolungato in
maniera inabituale la trattazione del caso. Di conseguenza, nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo per ritardata giustizia deve essere respinto.
Considerato tuttavia che
la perizia sulle capacità genitoriali è nel frattempo pervenuta all’Autorità di
protezione, la stessa non potrà ora esimersi dal decidere, entro termini
ragionevoli, le istanze del qui reclamante.
3.
Ai sensi dell’art.
117.
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
In concreto, vista la
parziale irricevibilità del gravame, visti gli sforzi profusi dall’Autorità di
protezione nel seguire l’evoluzione della situazione di PI 1 e la necessità –
nota al reclamante – di attendere una valutazione psichiatrica prima di
esprimersi sulle sue richieste, il reclamo per ritardata giustizia appariva già
di primo acchito sprovvisto di probabilità di successo. La richiesta di
assistenza giudiziaria formulata da RE 1 a riguardo deve pertanto essere
respinta.
4.
In considerazione
della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo per denegata/ritardata
giustizia è respinto.
2. L’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la
procedura in oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.