Lexipedia

Decisione

9.2014.71

Sostituzione del curatore. Persona proposta dell'interessato non presa in considerazione

15 aprile 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 è stata oggetto

di svariate misure di protezione. Per quanto qui d'interesse basterà ricordare

che con decisione 5/28 dicembre 2001 l'allora Commissione tutoria regionale __________

aveva istituito una curatela volontaria ex art 394 vCC in favore

dell'interessata, designando quale curatrice la signora __________, sostituita

in seguito dalla signora __________ del Servizio d'accompagnamento sociale di __________.

A seguito di trasferimenti di domicilio la competenza decisionale è poi passata

alla Commissione tutoria regionale __________ e, in seguito, alla Commissione

tutoria regionale __________, che ha istituito una tutela volontaria in

applicazione dell'art. 372 vCC, designando quale tutore il signor __________,

tutore ufficiale, poi sostituito dal signor __________ – pure tutore ufficiale

– a far tempo dal 1° settembre 2007. Preso atto del desiderio manifestato da RE

1 di poter avere un tutore di sesso femminile (cfr. verbale 11.03.2011 CTR

__________), quest'ultima Autorità con decisione 21 marzo 2011 ha designato quale tutrice la signora __________ dell'Ufficio del tutore ufficiale, poi

sostituita dalla signora __________ con decisione 12 aprile 2012 della

Commissione tutoria regionale __________, nel frattempo divenuta competente.

B. Mediante decisione 18

giugno 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionele __________,

ha revocato la tutela volontaria (convertita per legge in curatela generale dal

1° gennaio 2013) istituendo una curatela di rappresentanza e gestione ai sensi

dell'art. 394 CC in relazione con l'art. 395 CC. Con la medesima decisone

l'Autorità di protezione ha nominato la signora __________ quale curatrice.

C. Con decisione 17

aprile 2014 (ris. n. 134/14) l'Autorità di protezione – considerato tra l'altro

l'incombente trasferimento dell'incarto all' Autorità regionale di protezione __________,

a seguito di un'ulteriore trasferimento del domicilio della signora RE 1 (cfr.

ris. n. 190/14 di medesima data) – ha esonerato dal mandato di curatrice la

signora __________, UAP settore curatele __________ e nominato con effetto

immediato (togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo) la signora CUR

1, UAP settore curatele __________, quale nuova curatrice. L'Autorità di

protezione non ha preso in considerazione il signor __________, proposto da RE

1, in quanto quest'ultimo esplicita funzioni meramente amministrative, mentre CUR

1 dispone di ampie e adeguate conoscenze in ambito amministrativo ma anche

sociale e potrà fornire un adeguato sostegno all'interessata nell'ambito del

mandato che non è esclusivamente di natura amministrativa. l'Autorità sostiene

pure che la richiesta della signora RE 1 di nominare il curatore del compagno __________

“potrebbe essere visto come un tentativo della signora RE 1 e del signor __________

di tagliare i ponti con l'autorità e con la rete”.

D. RE 1 si è aggravata

avverso la predetta decisione con reclamo 7/12 maggio 2014, adducendo “un primo

contrasto” già “al primo incontro” con la nuova curatrice e postulando la

nomina di __________, curatore privato da lei indicato e “scartato dall'ARP __________

con motivazioni a dir poco pretestuose”.

Con osservazioni 26

maggio 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria

decisione. Della replica e della duplica si dirà, per quanto necessario, nel

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in

particolare l’art. 99 LPamm.

2.

La reclamante

postula che quale curatore venga nominato il signor __________, persona da lei

proposta, che è già curatore del suo convivente signor __________, padre di sua

figlia __________. L'Autorità di protezione, in funzione anche delle mansioni

affidatele, ha ritenuto idonea la signora CUR 1 dell'UAP settore curatele __________

a motivo delle sue qualifiche professionali.

3.

La

designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a

norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che

sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,

disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

Secondo

l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua

fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea

e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità

tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all'interessato (cpv. 2).

L'art. 401 cpv. 1 CC

concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo

il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo

svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità

di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal

curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti,

si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e

il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam

Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 1).

Il rifiuto

della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio

dall’insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli

affidate (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,

art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc.

5P.332/2000).

4.

Nel caso in esame la

signora CUR 1 dell'UAP settore curatele __________ possiede in effetti

qualifiche più idonee alle mansioni attribuite dalla curatela di rappresentanza

e gestione, segnatamente – a motivo della sua formazione nel settore sociale –

può vegliare sullo stato di salute dell'interessata e se necessario mettere in

atto l'eventuale seguito terapeutico, come pure vegliare al suo benessere

sociale. Il signor __________, pur disponendo di adeguate capacità e formazione

nell'ambito della gestione amministrativa, non dispone di una preparazione che

gli permetta di fare fronte alle problematiche sociali dell'interessata, legate

ai pregressi consumi di alcoolici e stupefacenti. Quest'ultimo sarebbe di conseguenza

più esposto a possibili comportamenti manipolatori di RE 1, comportamenti,

questi, attestati ripetutamente dai documenti agli atti. Del resto la reclamante

non contesta la circostanza che la signora CUR 1 disponga, a differenza del

signor __________, delle menzionate competenze nel settore sociale, limitandosi

essa a sostenere che le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione a

sostegno della sua decisione sarebbero “a dir poco pretestuose” e ad addurre un

non meglio precisato “primo contrasto” avuto nel “primo incontro” con la nuova

curatrice.

A ciò si aggiunga

che la scelta di una donna quale curatrice adempie alle esigenze a suo tempo manifestate

dall'interessata (cfr. cfr. verbale 11.03.2011 CTR __________), mai revocate

dalla medesima e ossequiate dalle Autorità di protezione che si sono succedute

dal marzo 2011.

A titolo abbondanziale va

poi anche evidenziato che la nomina di un medesimo curatore – con funzioni, tra

l'altro, di gestione e rappresentanza amministrativa – a due conviventi, non

sarebbe neppure opportuna a motivo dei possibili conflitti d'interesse che

potrebbero insorgere in caso di interruzione della convivenza.

5.

Alla luce delle

considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste di conseguenza alle

critiche. Il reclamo va pertanto respinto e la risoluzione impugnata

confermata.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.