9.2014.71
Sostituzione del curatore. Persona proposta dell'interessato non presa in considerazione
15 aprile 2015Italiano8 min
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Incarto n.
9.2014.71
Lugano
15 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la sostituzione della curatrice
giudicando
sul reclamo del 7/12 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 17 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 è stata oggetto
di svariate misure di protezione. Per quanto qui d'interesse basterà ricordare
che con decisione 5/28 dicembre 2001 l'allora Commissione tutoria regionale __________
aveva istituito una curatela volontaria ex art 394 vCC in favore
dell'interessata, designando quale curatrice la signora __________, sostituita
in seguito dalla signora __________ del Servizio d'accompagnamento sociale di __________.
A seguito di trasferimenti di domicilio la competenza decisionale è poi passata
alla Commissione tutoria regionale __________ e, in seguito, alla Commissione
tutoria regionale __________, che ha istituito una tutela volontaria in
applicazione dell'art. 372 vCC, designando quale tutore il signor __________,
tutore ufficiale, poi sostituito dal signor __________ – pure tutore ufficiale
– a far tempo dal 1° settembre 2007. Preso atto del desiderio manifestato da RE
1 di poter avere un tutore di sesso femminile (cfr. verbale 11.03.2011 CTR
__________), quest'ultima Autorità con decisione 21 marzo 2011 ha designato quale tutrice la signora __________ dell'Ufficio del tutore ufficiale, poi
sostituita dalla signora __________ con decisione 12 aprile 2012 della
Commissione tutoria regionale __________, nel frattempo divenuta competente.
B. Mediante decisione 18
giugno 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionele __________,
ha revocato la tutela volontaria (convertita per legge in curatela generale dal
1° gennaio 2013) istituendo una curatela di rappresentanza e gestione ai sensi
dell'art. 394 CC in relazione con l'art. 395 CC. Con la medesima decisone
l'Autorità di protezione ha nominato la signora __________ quale curatrice.
C. Con decisione 17
aprile 2014 (ris. n. 134/14) l'Autorità di protezione – considerato tra l'altro
l'incombente trasferimento dell'incarto all' Autorità regionale di protezione __________,
a seguito di un'ulteriore trasferimento del domicilio della signora RE 1 (cfr.
ris. n. 190/14 di medesima data) – ha esonerato dal mandato di curatrice la
signora __________, UAP settore curatele __________ e nominato con effetto
immediato (togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo) la signora CUR
1, UAP settore curatele __________, quale nuova curatrice. L'Autorità di
protezione non ha preso in considerazione il signor __________, proposto da RE
1, in quanto quest'ultimo esplicita funzioni meramente amministrative, mentre CUR
1 dispone di ampie e adeguate conoscenze in ambito amministrativo ma anche
sociale e potrà fornire un adeguato sostegno all'interessata nell'ambito del
mandato che non è esclusivamente di natura amministrativa. l'Autorità sostiene
pure che la richiesta della signora RE 1 di nominare il curatore del compagno __________
“potrebbe essere visto come un tentativo della signora RE 1 e del signor __________
di tagliare i ponti con l'autorità e con la rete”.
D. RE 1 si è aggravata
avverso la predetta decisione con reclamo 7/12 maggio 2014, adducendo “un primo
contrasto” già “al primo incontro” con la nuova curatrice e postulando la
nomina di __________, curatore privato da lei indicato e “scartato dall'ARP __________
con motivazioni a dir poco pretestuose”.
Con osservazioni 26
maggio 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria
decisione. Della replica e della duplica si dirà, per quanto necessario, nel
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in
particolare l’art. 99 LPamm.
2.
La reclamante
postula che quale curatore venga nominato il signor __________, persona da lei
proposta, che è già curatore del suo convivente signor __________, padre di sua
figlia __________. L'Autorità di protezione, in funzione anche delle mansioni
affidatele, ha ritenuto idonea la signora CUR 1 dell'UAP settore curatele __________
a motivo delle sue qualifiche professionali.
3.
La
designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a
norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che
sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,
disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
Secondo
l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua
fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea
e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità
tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all'interessato (cpv. 2).
L'art. 401 cpv. 1 CC
concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo
il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo
svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità
di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal
curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti,
si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e
il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam
Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 1).
Il rifiuto
della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio
dall’insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli
affidate (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,
art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc.
5P.332/2000).
4.
Nel caso in esame la
signora CUR 1 dell'UAP settore curatele __________ possiede in effetti
qualifiche più idonee alle mansioni attribuite dalla curatela di rappresentanza
e gestione, segnatamente – a motivo della sua formazione nel settore sociale –
può vegliare sullo stato di salute dell'interessata e se necessario mettere in
atto l'eventuale seguito terapeutico, come pure vegliare al suo benessere
sociale. Il signor __________, pur disponendo di adeguate capacità e formazione
nell'ambito della gestione amministrativa, non dispone di una preparazione che
gli permetta di fare fronte alle problematiche sociali dell'interessata, legate
ai pregressi consumi di alcoolici e stupefacenti. Quest'ultimo sarebbe di conseguenza
più esposto a possibili comportamenti manipolatori di RE 1, comportamenti,
questi, attestati ripetutamente dai documenti agli atti. Del resto la reclamante
non contesta la circostanza che la signora CUR 1 disponga, a differenza del
signor __________, delle menzionate competenze nel settore sociale, limitandosi
essa a sostenere che le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione a
sostegno della sua decisione sarebbero “a dir poco pretestuose” e ad addurre un
non meglio precisato “primo contrasto” avuto nel “primo incontro” con la nuova
curatrice.
A ciò si aggiunga
che la scelta di una donna quale curatrice adempie alle esigenze a suo tempo manifestate
dall'interessata (cfr. cfr. verbale 11.03.2011 CTR __________), mai revocate
dalla medesima e ossequiate dalle Autorità di protezione che si sono succedute
dal marzo 2011.
A titolo abbondanziale va
poi anche evidenziato che la nomina di un medesimo curatore – con funzioni, tra
l'altro, di gestione e rappresentanza amministrativa – a due conviventi, non
sarebbe neppure opportuna a motivo dei possibili conflitti d'interesse che
potrebbero insorgere in caso di interruzione della convivenza.
5.
Alla luce delle
considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste di conseguenza alle
critiche. Il reclamo va pertanto respinto e la risoluzione impugnata
confermata.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.