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Decisione

9.2014.72

Assisntenza giudiziaria: decorrenza

5 agosto 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2003) e PI 2 (2005)

sono figlie di RE 1 e di __________ __________. I genitori vivono separati

dal 1° agosto 2011 (cfr. verbale del 12 dicembre 2011 dinanzi al Pretore di __________,

inc. SO.2011.695).

B. Con risoluzione

supercautelare del 16 febbraio 2012, a seguito di segnalazioni ricevute, l’allora

Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha

conferito, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mandato di valutazione

socio-famigliare con proposte d’intervento (risoluzione confermata il 3 maggio 2012 a seguito dell’udienza del 23 febbraio 2012). Dopo aver preso atto del rapporto di valutazione

del 21 giugno 2012 e sentito i genitori l’8 ottobre 2012, con risoluzione

supercautelare del 18 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha ordinato

all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni una sorveglianza educativa sul

nucleo famigliare RE 1, conferito mandato peritale e regolato i diritti di

visita del padre.

C. Mediante risoluzione

supercautelare del 25 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente

privato RE 1 della custodia parentale sulle figlie PI 1 e PI 2, affidandole

provvisoriamente alle cure del padre. L’Ufficio delle famiglie e dei minorenni

di __________ è stato incaricato di procedere al collocamento delle minori.

D. Con risoluzione del

18 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha confermato la momentanea privazione

della custodia parentale a RE 1, concedendole diritti di visita sorvegliati

settimanali. Fino a quel momento RE 1 era patrocinata dallo studio legale __________

(MLaw __________) (assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dal 30

ottobre 2012: ris. n. 39 del 13 febbraio 2013 e ris. n. 93 del 29 marzo

2013).

E. Preso atto del

rapporto conclusivo datato 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico di __________

(ordinato con risoluzione del 18 ottobre 2012) con scritto del 25 giugno 2013

l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assegnato

a RE 1 un termine per presentare le proprie osservazioni, esortandola a

designare un rappresentante.

F. Con lettera del 5

luglio 2013 l’avv. PR 1 ha indicato di rappresentare RE 1 nella pratica

relativa alla custodia delle figlie PI 1 e PI 2, postulando la proroga del termine

per le osservazioni ed indicando, vista la mancanza di mezzi della sua cliente,

l’intenzione di presentare “con separata istanza” richiesta di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio.

G. Con istanza del 31

luglio 2013 RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. PR 1 (allegando il certificato

municipale del 16 luglio 2013). In medesima data ha poi inoltrato una “domanda

di revoca della misura supercautelare del 25 ottobre 2012” di privazione della custodia parentale e di sospensione delle relazioni personali nonché le

proprie “osservazioni” al Rapporto conclusivo del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico.

H. In data 16 ottobre

2013 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 per denegata e ritardata

giustizia da parte dell’Autorità di protezione (inc. CDP 9.2013.216).

I. Con risoluzione del

22 dicembre 2013 – dopo aver sentito le parti l’11 novembre 2013 – l’Autorità

di protezione ha confermato la privazione della custodia parentale di RE 1

sulle figlie PI 1 e PI 2. Con reclamo del 21 gennaio 2014 RE 1 si è aggravata

contro la predetta risoluzione dinanzi a questa Camera (inc. 9.2014.9).

L. L’avv. PR 1 ha

sollecitato, con lettera del 21 gennaio 2014, all’Autorità di protezione la

decisione sull’assistenza giudiziaria postulata il 31 luglio 2013, trasmettendo

la propria nota d’onorario di fr. 9 753.20 (per prestazioni dal 29

maggio 2013 al 24 dicembre 2013).

M. L’11 aprile 2014 (ris.

n. 105) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 dell’avv. PR 1 “a far tempo da tale

data”. Con risoluzione di stessa data (ris. n. 108) l’Autorità di protezione ha

riconosciuto all’avvocato la nota onorario, per un importo ridotto a fr. 3’934.65.

N. Mediante reclamo del

13 maggio 2014 RE 1 ha impugnato entrambe le predette decisioni (n. 105 e 108),

chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del

31 luglio 2013 venga integralmente accolta a partire dal 29 maggio 2013 e che

la nota d’onorario e spese dell’avv. PR 1 venga riconosciuta interamente, per

complessivi fr. 9’753.20 oltre l’8% di IVA.

O. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni il 5 giugno 2014 riconfermando

le proprie decisioni.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non

già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle

norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro

le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano

applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

La tempestività del

gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia

di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a

decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente

(art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 [LAG]).

La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

Nella risoluzione

impugnata, denominata “assistenza giudiziaria” (n. 105) l’Autorità

di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 del 31

luglio 2013 “a far tempo da tale data”.

Nella successiva

risoluzione, anch’essa impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario e

spese” (n. 108), la stessa Autorità ha ridotto gli importi indicati nella

nota onorario e spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 3’934.65

per il periodo 31 luglio – 24 dicembre 2013. Al riguardo, dopo aver ricordato

che le eccezioni al principio dell’irretroattività della richiesta di

assistenza giudiziaria sono poche, ha indicato che in concreto l’avvocato non

ha sostenuto che vi fosse un’urgenza tale da impedirle l’inoltro della

relativa istanza prima del 31 luglio 2013.

4.

Con il proprio

reclamo RE 1, indica di essersi recata dall’avv. PR 1 già il 29 maggio 2013, per

discutere la difficile situazione relativa alla custodia delle figlie. E’

pertanto da quel momento che andrebbe accolta la domanda di assistenza giudiziaria.

La reclamante indica che l'assistenza giudiziaria va riconosciuta per tutti gli

atti eseguiti contestualmente alla presentazione dell’istanza di revoca, cioè

anche quelli precedenti il 31 luglio 2013, sia quelli inerenti la domanda di

revoca (dipendente anche dalla perizia e dai rapporti dell’UFam e del Punto

d’incontro), sia quelli riguardanti le “osservazioni” alla perizia intimata

dopo il 25 giugno 2013. A mente della reclamante entrambe le decisioni

impugnate andrebbero riformate nel senso di riconoscere l’assistenza giudiziaria

già a partire dal 29 maggio 2013.

5.

5.1

Giusta l’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio

comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per

tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è

patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la

preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Ora in concreto il diritto

al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di

prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.

5.2

In conformità

dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o

durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito

patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).

Conferendo il diritto di

proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va

oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale

approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto

all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non

ancora introdotte (CPC comm, Trezzini,

art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste

unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità,

sia essa effettiva o incombente.

Siccome la norma di legge

si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in

pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa

pendenza.

Di principio il beneficio

del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto

agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque

corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza

di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli

atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della

relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se

l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di

causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura

e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce

della possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima

della pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro,

anche la designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo

(art. 118 cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio

è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe

farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa

richiesta.

6.

In concreto, come

già indicato, contestato non è il diritto all’assistenza giudiziaria ma unicamente

la decorrenza dello stesso.

Dagli atti risulta che RE

1.

è stata in passato patrocinata dalla MLaw __________ nella procedura relativa

alla custodia delle figlie. Si rileva peraltro che l’Autorità di protezione

aveva riconosciuto alla stessa, con risoluzione del 13 febbraio 2013,

l’assistenza giudiziaria a partire dal 30 ottobre 2012. Per il periodo 30

ottobre 2012 fino al 1° marzo 2013 le era stata approvata una nota d’onorario

di fr. 712.80 (cfr. risoluzione n. 93 del 29 marzo 2013).

A partire dal quel momento

non risulta dagli atti che la reclamante avesse un patrocinatore. Come riferito

nello scritto del 30 aprile 2013 della reclamante all’indirizzo dell’Autorità

di protezione a quel momento non era patrocinata da un legale, ma “aiutata” da

operatrice “dell’Associazione __________”. Successivamente, il 10 maggio 2013, RE

1.

postulava all’Autorità di protezione di poter visionare l’incarto.

In seguito, con scritto

del 25 giugno 2013, l’Autorità di protezione informava RE 1 di aver ricevuto il

rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico di __________, in merito al

mandato conferito con risoluzione urgente del 18 ottobre, invitandola a

formulare le proprie osservazioni, precisando che “ci sembra opportuno che lei

designi un rappresentante”.

Con lettera del 5 luglio

2013.

l’avv. PR 1 informava l’Autorità di protezione di rappresentare RE 1 nella

pratica relativa alla custodia di PI 1 e PI 2, postulando una proroga al

termine assegnato per presentare le osservazioni al rapporto conclusivo. L’avvocato

oltre ad anticipare l’intenzione di inoltrare, con “separata istanza”, la richiesta

di assistenza giudiziaria (e produrre la relativa documentazione) ha allegato

la procura datata appunto 5 luglio 2013.

Il 31 luglio 2013

contestualmente all’inoltro della “domanda di revoca” (31 luglio 2013) della

privazione provvisoria della custodia parentale e sospensione delle relazioni

personali (del 18 dicembre 2012) ed alla formulazione delle proprie “osservazioni”

(31 luglio 2013) al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico, RE 1

ha inoltrato la domanda di assistenza giudiziaria. Alla richiesta l’interessata

ha allegato il relativo certificato municipale, datato 16 luglio 2013.

Ora, in simili

circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha riconosciuto

il gratuito patrocinio già dal 29 maggio 2013, come postulato dalla

patrocinatrice di RE 1.

Dalla documentazione agli

atti, risulta infatti che l’avvocato ha fatto sottoscrivere alla propria

patrocinata una procura il 5 luglio 2013. Verosimilmente l’avvocato è stato

contattato a seguito della richiesta del 25 giugno 2013 di esprimersi in merito

al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico.

Peraltro quello stesso

giorno l’avvocato PR 1 aveva informato l’Autorità di protezione di patrocinare RE

1, precisando l’intenzione di formulare istanza di assistenza giudiziaria non

appena in possesso della relativa documentazione. L’avvocato ha pertanto a

giusto titolo informato l’Autorità di protezione della propria intenzione di voler

formulare istanza di assistenza giudiziaria già il 5 luglio 2013, ossia

anticipatamente rispetto alla presentazione delle “osservazioni” postulate e di

altri eventuali atti di causa. E’ pertanto a partire da tale data che l’Autorità

di protezione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio al gratuito patrocinio.

Come precisato dalla

giurisprudenza se l’istanza in esame è stata presentata contestualmente

all’atto introduttivo di causa (come in concreto alla “domanda di revoca” e

alle “osservazioni”) i suoi effetti si estendono alla stesura e alla preparazione

per allestire l’allegato.

Ora in concreto la

richiesta di osservazioni è giunta all’avvocato PR 1 al più presto a fine

giugno 2013. Benché non può essere escluso che RE 1 si sia rivolta all’avvocato

già in data 29 maggio 2013 non appare giustificato riconoscere l’assistenza

giudiziaria già da tale momento.

In simili circostanze il

reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105

dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza

giudiziaria va riconosciuta dal 1° luglio 2013. Anche la risoluzione n. 108

dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata. Gli atti vengono ritornati all’Autorità

di protezione perché, visto il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria – da

parte dello scrivente giudice – a partire dal 1° luglio 2013, ricalcoli la nota

onorario e spese emessa dall’avv. PR 1.

7.

Gli oneri del

presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico

dell’Autorità di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo

degli stessi. Non si assegnano ripetibili.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via

giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una

procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 13 maggio 2014 è parzialmente accolto:

Di

conseguenza:

1.1. Il

dispositivo n. 1 della risoluzione n. 105 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullato e riformato come segue:

L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 inoltrata

dall’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1 è accolta a far tempo dal 1° luglio

2013.

§ Di

conseguenza, RE 1 è posta al beneficio:

a.

dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese processuali;

b.

dall’ammissione al gratuito patrocinio per gli atti e le procedure successivi

alla data del 1° luglio 2013.

1.2. Il

dispositivo n. 1 della risoluzione n. 108 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullato e l’incarto è ritornato

all’Autorità di protezione perché decida ai sensi dei considerandi, riconoscendo

la nota onorario e spese a partire dal 1° luglio 2013.

2. La richiesta di

assistenza giudiziaria contestuale al presente reclamo è accolta.

3. Non si prelevano né

spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.