9.2014.72
Assisntenza giudiziaria: decorrenza
5 agosto 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.72
Lugano
5 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e la tassazione
nota d’onorario e spese nella procedura di reclamo avverso la privazione
della custodia delle figlie PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 13 maggio 2014 presentato da RE 1 contro le decisioni entrambe
emesse l’ 11 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________
(ris. n. 105 e 108);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2003) e PI 2 (2005)
sono figlie di RE 1 e di __________ __________. I genitori vivono separati
dal 1° agosto 2011 (cfr. verbale del 12 dicembre 2011 dinanzi al Pretore di __________,
inc. SO.2011.695).
B. Con risoluzione
supercautelare del 16 febbraio 2012, a seguito di segnalazioni ricevute, l’allora
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha
conferito, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mandato di valutazione
socio-famigliare con proposte d’intervento (risoluzione confermata il 3 maggio 2012 a seguito dell’udienza del 23 febbraio 2012). Dopo aver preso atto del rapporto di valutazione
del 21 giugno 2012 e sentito i genitori l’8 ottobre 2012, con risoluzione
supercautelare del 18 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha ordinato
all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni una sorveglianza educativa sul
nucleo famigliare RE 1, conferito mandato peritale e regolato i diritti di
visita del padre.
C. Mediante risoluzione
supercautelare del 25 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente
privato RE 1 della custodia parentale sulle figlie PI 1 e PI 2, affidandole
provvisoriamente alle cure del padre. L’Ufficio delle famiglie e dei minorenni
di __________ è stato incaricato di procedere al collocamento delle minori.
D. Con risoluzione del
18 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha confermato la momentanea privazione
della custodia parentale a RE 1, concedendole diritti di visita sorvegliati
settimanali. Fino a quel momento RE 1 era patrocinata dallo studio legale __________
(MLaw __________) (assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dal 30
ottobre 2012: ris. n. 39 del 13 febbraio 2013 e ris. n. 93 del 29 marzo
2013).
E. Preso atto del
rapporto conclusivo datato 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico di __________
(ordinato con risoluzione del 18 ottobre 2012) con scritto del 25 giugno 2013
l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assegnato
a RE 1 un termine per presentare le proprie osservazioni, esortandola a
designare un rappresentante.
F. Con lettera del 5
luglio 2013 l’avv. PR 1 ha indicato di rappresentare RE 1 nella pratica
relativa alla custodia delle figlie PI 1 e PI 2, postulando la proroga del termine
per le osservazioni ed indicando, vista la mancanza di mezzi della sua cliente,
l’intenzione di presentare “con separata istanza” richiesta di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio.
G. Con istanza del 31
luglio 2013 RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. PR 1 (allegando il certificato
municipale del 16 luglio 2013). In medesima data ha poi inoltrato una “domanda
di revoca della misura supercautelare del 25 ottobre 2012” di privazione della custodia parentale e di sospensione delle relazioni personali nonché le
proprie “osservazioni” al Rapporto conclusivo del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico.
H. In data 16 ottobre
2013 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 per denegata e ritardata
giustizia da parte dell’Autorità di protezione (inc. CDP 9.2013.216).
I. Con risoluzione del
22 dicembre 2013 – dopo aver sentito le parti l’11 novembre 2013 – l’Autorità
di protezione ha confermato la privazione della custodia parentale di RE 1
sulle figlie PI 1 e PI 2. Con reclamo del 21 gennaio 2014 RE 1 si è aggravata
contro la predetta risoluzione dinanzi a questa Camera (inc. 9.2014.9).
L. L’avv. PR 1 ha
sollecitato, con lettera del 21 gennaio 2014, all’Autorità di protezione la
decisione sull’assistenza giudiziaria postulata il 31 luglio 2013, trasmettendo
la propria nota d’onorario di fr. 9 753.20 (per prestazioni dal 29
maggio 2013 al 24 dicembre 2013).
M. L’11 aprile 2014 (ris.
n. 105) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 dell’avv. PR 1 “a far tempo da tale
data”. Con risoluzione di stessa data (ris. n. 108) l’Autorità di protezione ha
riconosciuto all’avvocato la nota onorario, per un importo ridotto a fr. 3’934.65.
N. Mediante reclamo del
13 maggio 2014 RE 1 ha impugnato entrambe le predette decisioni (n. 105 e 108),
chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del
31 luglio 2013 venga integralmente accolta a partire dal 29 maggio 2013 e che
la nota d’onorario e spese dell’avv. PR 1 venga riconosciuta interamente, per
complessivi fr. 9’753.20 oltre l’8% di IVA.
O. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni il 5 giugno 2014 riconfermando
le proprie decisioni.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non
già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle
norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro
le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano
applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
La tempestività del
gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia
di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a
decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente
(art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 [LAG]).
La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Nella risoluzione
impugnata, denominata “assistenza giudiziaria” (n. 105) l’Autorità
di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 del 31
luglio 2013 “a far tempo da tale data”.
Nella successiva
risoluzione, anch’essa impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario e
spese” (n. 108), la stessa Autorità ha ridotto gli importi indicati nella
nota onorario e spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 3’934.65
per il periodo 31 luglio – 24 dicembre 2013. Al riguardo, dopo aver ricordato
che le eccezioni al principio dell’irretroattività della richiesta di
assistenza giudiziaria sono poche, ha indicato che in concreto l’avvocato non
ha sostenuto che vi fosse un’urgenza tale da impedirle l’inoltro della
relativa istanza prima del 31 luglio 2013.
4.
Con il proprio
reclamo RE 1, indica di essersi recata dall’avv. PR 1 già il 29 maggio 2013, per
discutere la difficile situazione relativa alla custodia delle figlie. E’
pertanto da quel momento che andrebbe accolta la domanda di assistenza giudiziaria.
La reclamante indica che l'assistenza giudiziaria va riconosciuta per tutti gli
atti eseguiti contestualmente alla presentazione dell’istanza di revoca, cioè
anche quelli precedenti il 31 luglio 2013, sia quelli inerenti la domanda di
revoca (dipendente anche dalla perizia e dai rapporti dell’UFam e del Punto
d’incontro), sia quelli riguardanti le “osservazioni” alla perizia intimata
dopo il 25 giugno 2013. A mente della reclamante entrambe le decisioni
impugnate andrebbero riformate nel senso di riconoscere l’assistenza giudiziaria
già a partire dal 29 maggio 2013.
5.
5.1
Giusta l’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio
comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per
tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la
preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Ora in concreto il diritto
al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di
prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.
5.2
In conformità
dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o
durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito
patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).
Conferendo il diritto di
proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va
oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale
approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto
all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non
ancora introdotte (CPC comm, Trezzini,
art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste
unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità,
sia essa effettiva o incombente.
Siccome la norma di legge
si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in
pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa
pendenza.
Di principio il beneficio
del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto
agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque
corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza
di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli
atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della
relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se
l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di
causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura
e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce
della possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima
della pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro,
anche la designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo
(art. 118 cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio
è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe
farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa
richiesta.
6.
In concreto, come
già indicato, contestato non è il diritto all’assistenza giudiziaria ma unicamente
la decorrenza dello stesso.
Dagli atti risulta che RE
1.
è stata in passato patrocinata dalla MLaw __________ nella procedura relativa
alla custodia delle figlie. Si rileva peraltro che l’Autorità di protezione
aveva riconosciuto alla stessa, con risoluzione del 13 febbraio 2013,
l’assistenza giudiziaria a partire dal 30 ottobre 2012. Per il periodo 30
ottobre 2012 fino al 1° marzo 2013 le era stata approvata una nota d’onorario
di fr. 712.80 (cfr. risoluzione n. 93 del 29 marzo 2013).
A partire dal quel momento
non risulta dagli atti che la reclamante avesse un patrocinatore. Come riferito
nello scritto del 30 aprile 2013 della reclamante all’indirizzo dell’Autorità
di protezione a quel momento non era patrocinata da un legale, ma “aiutata” da
operatrice “dell’Associazione __________”. Successivamente, il 10 maggio 2013, RE
1.
postulava all’Autorità di protezione di poter visionare l’incarto.
In seguito, con scritto
del 25 giugno 2013, l’Autorità di protezione informava RE 1 di aver ricevuto il
rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico di __________, in merito al
mandato conferito con risoluzione urgente del 18 ottobre, invitandola a
formulare le proprie osservazioni, precisando che “ci sembra opportuno che lei
designi un rappresentante”.
Con lettera del 5 luglio
2013.
l’avv. PR 1 informava l’Autorità di protezione di rappresentare RE 1 nella
pratica relativa alla custodia di PI 1 e PI 2, postulando una proroga al
termine assegnato per presentare le osservazioni al rapporto conclusivo. L’avvocato
oltre ad anticipare l’intenzione di inoltrare, con “separata istanza”, la richiesta
di assistenza giudiziaria (e produrre la relativa documentazione) ha allegato
la procura datata appunto 5 luglio 2013.
Il 31 luglio 2013
contestualmente all’inoltro della “domanda di revoca” (31 luglio 2013) della
privazione provvisoria della custodia parentale e sospensione delle relazioni
personali (del 18 dicembre 2012) ed alla formulazione delle proprie “osservazioni”
(31 luglio 2013) al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico, RE 1
ha inoltrato la domanda di assistenza giudiziaria. Alla richiesta l’interessata
ha allegato il relativo certificato municipale, datato 16 luglio 2013.
Ora, in simili
circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha riconosciuto
il gratuito patrocinio già dal 29 maggio 2013, come postulato dalla
patrocinatrice di RE 1.
Dalla documentazione agli
atti, risulta infatti che l’avvocato ha fatto sottoscrivere alla propria
patrocinata una procura il 5 luglio 2013. Verosimilmente l’avvocato è stato
contattato a seguito della richiesta del 25 giugno 2013 di esprimersi in merito
al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico.
Peraltro quello stesso
giorno l’avvocato PR 1 aveva informato l’Autorità di protezione di patrocinare RE
1, precisando l’intenzione di formulare istanza di assistenza giudiziaria non
appena in possesso della relativa documentazione. L’avvocato ha pertanto a
giusto titolo informato l’Autorità di protezione della propria intenzione di voler
formulare istanza di assistenza giudiziaria già il 5 luglio 2013, ossia
anticipatamente rispetto alla presentazione delle “osservazioni” postulate e di
altri eventuali atti di causa. E’ pertanto a partire da tale data che l’Autorità
di protezione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio al gratuito patrocinio.
Come precisato dalla
giurisprudenza se l’istanza in esame è stata presentata contestualmente
all’atto introduttivo di causa (come in concreto alla “domanda di revoca” e
alle “osservazioni”) i suoi effetti si estendono alla stesura e alla preparazione
per allestire l’allegato.
Ora in concreto la
richiesta di osservazioni è giunta all’avvocato PR 1 al più presto a fine
giugno 2013. Benché non può essere escluso che RE 1 si sia rivolta all’avvocato
già in data 29 maggio 2013 non appare giustificato riconoscere l’assistenza
giudiziaria già da tale momento.
In simili circostanze il
reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105
dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza
giudiziaria va riconosciuta dal 1° luglio 2013. Anche la risoluzione n. 108
dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata. Gli atti vengono ritornati all’Autorità
di protezione perché, visto il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria – da
parte dello scrivente giudice – a partire dal 1° luglio 2013, ricalcoli la nota
onorario e spese emessa dall’avv. PR 1.
7.
Gli oneri del
presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico
dell’Autorità di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo
degli stessi. Non si assegnano ripetibili.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via
giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una
procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 13 maggio 2014 è parzialmente accolto:
Di
conseguenza:
1.1. Il
dispositivo n. 1 della risoluzione n. 105 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullato e riformato come segue:
L’istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 inoltrata
dall’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1 è accolta a far tempo dal 1° luglio
2013.
§ Di
conseguenza, RE 1 è posta al beneficio:
a.
dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese processuali;
b.
dall’ammissione al gratuito patrocinio per gli atti e le procedure successivi
alla data del 1° luglio 2013.
1.2. Il
dispositivo n. 1 della risoluzione n. 108 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullato e l’incarto è ritornato
all’Autorità di protezione perché decida ai sensi dei considerandi, riconoscendo
la nota onorario e spese a partire dal 1° luglio 2013.
2. La richiesta di
assistenza giudiziaria contestuale al presente reclamo è accolta.
3. Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.